Language of document : ECLI:EU:T:2007:33

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

6 febbraio 2007

Causa T‑143/04

Antonietta Camurato Carfagno

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Ricorso di annullamento – Eccezione di illegittimità – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del 9 aprile 2003, relativa alla redazione definitiva del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente per il periodo 1º luglio 2001 - 31 dicembre 2002.

Decisione: La decisione del 9 aprile 2003, relativa alla redazione definitiva del rapporto di evoluzione della carriera della ricorrente per il periodo 1º luglio 2001 - 31 dicembre 2002, è annullata. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Discrezionalità dei valutatori

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Direttiva interna di un’istituzione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Discrezionalità dei valutatori

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Il fatto che i valutatori nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera debbano tener conto di una media‑obiettivo non è assolutamente in contrasto con l’art. 43 dello Statuto. Al contrario, il sistema della media‑obiettivo, quale introdotto nelle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottata dalla Commissione, e secondo il quale le direzioni generali sono invitate a valutare il loro personale rispettando la media di 14 su 20, è idoneo a favorire la libertà dei valutatori nella valutazione dei funzionari e a promuovere la formulazione di una valutazione rappresentativa dei meriti dei detti funzionari.

Per giunta, questo sistema non limita la facoltà concessa ai valutatori di variare gli apprezzamenti formulati individualmente sulle prestazioni di ciascun funzionario secondo il grado di scostamento, verso l’alto o verso il basso, delle sue prestazioni rispetto alla detta media e la media‑obiettivo non impedisce ai valutatori di esaurire completamente la scala dei punti che va da 0 a 20. Per rispettare la media‑obiettivo, i valutatori non sono tenuti a compensare punteggi superiori a questa media con punteggi inferiori.

Non violano l’art. 43 dello Statuto neppure le tre forcelle di riferimento, corrispondenti alle percentuali indicative dei dipendenti in organico e che autorizzano diversi ritmi di progressione di carriera, con 17-20 punti (carriera rapida) per un massimo del 15% del personale, 12-16 punti (carriera normale) per circa il 75% del personale e 10-11 punti (carriera lenta) per un massimo del 10% del personale.

(v. punti 9, 10 e 63)

Riferimento: Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punti 52, 53, 56 e 58-62)

2.      Nell’ambito della redazione dei rapporti di evoluzione della carriera, i valutatori godono della più ampia discrezionalità in relazione ai giudizi formulati sul lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare e non spetta al giudice intervenire su tale valutazione, salvo in caso di errore o di eccesso di potere manifesto.

(v. punto 67)

Riferimento: Corte 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Racc. pag. 1789, punto 23); Tribunale 5 marzo 2004, causa T‑281/03, Liakoura/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑249, punto 40)

3.      La guida per l’esercizio di valutazione del personale 2001/2002 (transizione), adottata dalla Commissione e contenente informazioni, in particolare, sulle norme transitorie applicabili durante il periodo di transizione da un sistema di valutazione all’altro non può prevalere su disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate da tale istituzione.

(v. punto 71)

Riferimento: Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑198/04, Merladet/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑403 e II‑1833, punti 41‑43)

4.      Nell’ambito di una procedura di valutazione di un funzionario, i valutatori commettono un errore manifesto di valutazione qualora, al fine di agevolare la promozione di «colleghi bisognosi» dello stesso grado di tale funzionario nella sua direzione generale, intendono riservare punti di merito a questi ultimi e si sentono, a torto, limitati dal punteggio‑obiettivo nella loro libertà di valutazione delle prestazioni del detto funzionario, mentre, al contrario, quest’ultimo favorisce una siffatta libertà.

(v. punti 81 e 85)

Riferimento: Fardoom e Reinard/Commissione, precitata