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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del Consorzio intercomunale della Lapponia, del Comune di Enontekiö, del Comune di Inari, del Comune di Utsjoki e dell'allevatore di renne Unto Autto contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 aprile 2004

(Causa T-141/04)

Lingua processuale: il finlandese

Il 9 aprile 2004 il Consorzio intercomunale della Lapponia, il Comune di Enontekiö, il Comune di Inari, il Comune di Utsjoki e l'allevatore di renne Unto Autto, rappresentati dall'avv. Kari Marttinen e dal prof. Pertti Eilavaara, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale di primo grado voglia:

annullare e cancellare i dati sulle aree concernenti la Finlandia dalla decisione della Commissione in quanto illegittimi per il modo in cui sono descritti;

cancellare in special modo l'area protetta concernente il parco nazionale Pallas-Ounastunturi (F11300101) in quanto la sua menzione è lesiva dei diritti del ricorrente Unto Autto, allevatore di renne;

rimborsare le spese giudiziarie derivanti dalle spese legali in toto e con gli interessi calcolati dal giorno della pronuncia.

Motivi e principali argomenti

La decisione della Commissione è stata adottata poggiando sui seguenti motivi rilevanti che sono illegittimi:

la Commissione ha oltrepassato i suoi poteri adottando l'elenco delle aree predisposto dalla Finlandia;

la Commissione non ha controllato la legalità della decisione della Finlandia nel modo dovuto ai sensi del Trattato di Roma o nel modo richiesto dalla direttiva sulla natura, ragion per cui la sua stessa elaborazione poggia su un procedimento contrario all'allegato III della direttiva;

la Finlandia ha elaborato la propria decisione sulle aree in contrasto con il diritto comunitario, infatti non ha applicato la direttiva comunitaria sulla natura in modo conforme al suo allegato III, a sua volta confermato in varie sentenze della Corte di giustizia;

i ricorrenti non sono stati sentiti sulla configurazione delle aree della regione alpina e nemmeno per il resto la pratica è stata predisposta fondandosi sul procedimento disciplinato dalla direttiva;

in particolare l'allevatore di renne Unto Autto ritiene che la decisione della Commissione sulla protezione delle zone alpine non tutela i suoi diritti fondamentali in quanto la decisione ha effetti giuridici, ma i suoi diritti fondamentali non sono tutelati. Per diritti fondamentali si intende sia i diritti, previsti dalla Costituzione finlandese, alla tutela della proprietà ed al libero esercizio di un'impresa, sia il diritto alla tutela della cultura. La decisione della Commissione lede anche i diritti fondamentali, riconosciuti dall'Unione europea, applicati dalla prassi consolidata.

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