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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 14 aprile 2004 dalla Cargill B.V. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-142/04)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 14 aprile 2004 dinanzi al Tribunale di primo grado è stato proposto un ricorso dalla Cargill B.V., con sede in L'Aia (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti H.J. Bronkhorst e. J.F. van Nouhuys.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

I.    annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 5 gennaio 2004 ad essa destinata.

II.    condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principale argomenti:

La ricorrente contesta la decisione della Commissione con la quale è stato stabilito che lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare. Tale decisione è stata adottata dopo che la Corte di giustizia nella causa C-156/00, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, ha annullato la decisione della Commissione C/2000/485 def. 1.

La ricorrente ha importato mais nelle Comunità europee in base al regime del perfezionamento attivo; il mais doveva essere trasformato in glucosio a sua volta esportato. La ricorrente disponeva in proposito delle necessarie autorizzazioni per la compensazione per equivalenza. Nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che il glucosio esportato non era stato completamente ottenuto dal mais, ma anche da frumento proveniente dal mercato comunitario. Le autorità dei Paesi Bassi hanno riscosso i dazi doganali dovuti al riguardo. Nella decisione impugnata la Commissione ha respinto la richiesta di sgravio di tale debito.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, una violazione dei diritti della difesa. Più in particolare essa deduce una violazione del diritto ad essere sentiti e del diritto d'accesso al fascicolo.

La ricorrente deduce inoltre una violazione dell'art. 13 del regolamento nn. 1430/79 2 nonché la violazione dell'art. 239 del regolamento nn. 2913/92 3 e degli artt. 905-909 del regolamento nn. 2454/93 4. La ricorrente deduce del pari una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha a torto considerato che la ricorrente sia stata chiaramente inadempiente nel rispetto delle condizioni poste dalla sua autorizzazione per il perfezionamento attivo. Secondo la ricorrente, il glucosio da esportare, ottenuto dal frumento e dal mais, aveva le stesse caratteristiche del glucosio ottenuto esclusivamente dal mais. La ricorrente sostiene che entrambi i prodotti rientrano nell'ambito della stessa voce NC. A suo parere, l'unico addebito che può esserle mosso è quello di aver in parte effettuato l'esportazione dopo il termine di sei mesi stabilito nell'autorizzazione.

La ricorrente deduce infine una violazione del principio di proporzionalità.

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1 - Sentenza della Corte 13 marzo 2003, causa C-156/00, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-2527

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, nn. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1)

3 - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, nn. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)

4 - Regolamento (CEE) nn. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) nn. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario