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Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 maggio 2008 - TF1 / Commissione

(Causa T-144/04)1

("Ricorso di annullamento - Decisione della Commissione che definisce taluni provvedimenti adottati dalla Repubblica francese in favore di "France 2" e di "France 3" come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune - Termine di ricorso - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura - Irricevibilità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (Nanterre, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avocats)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Buendía Sierra, N. Niejahr e C. Giolito, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato concessi dalla Francia a "France 2" e "France 3 (GU 2004, L 361, pag. 21).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 168 del 26 giugno 2004.