Language of document : ECLI:EU:T:2008:155

Causa T‑144/04

Télévision française 1 SA (TF1)

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Decisione della Commissione che qualifica alcune misure adottate dalla Repubblica francese a favore di France 2 e France 3 come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune — Termine di ricorso — Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

1.      Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Data di pubblicazione — Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto — Natura subordinata

[Art. 230, quinto comma, CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, art. 26, n. 3]

2.      Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti di forma

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1)

1.      Risulta dal dettato dell’art. 230, quinto comma, CE che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è sussidiario rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso.

Relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell’istituzione interessata, costituiscono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, benché tale pubblicazione non sia una condizione per la loro applicabilità, il criterio della data della presa di conoscenza non è applicabile ed è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso. In tali casi, infatti, il terzo interessato può legittimamente presumere che l’atto in questione sarà pubblicato.

Per un atto che, ai sensi dell’art. 26, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], debba essere oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il termine di ricorso inizia a decorrere, conformemente alle disposizioni dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione.

(v. punti 18-22)

2.      A norma dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso del ricorso. Se è vero che il testo può essere chiarito e completato, in alcuni punti specifici, mediante il rinvio ad estratti di documentazione allegati, un rinvio complessivo ad altri scritti, benché allegati all’atto introduttivo, non può supplire all’assenza degli elementi essenziali nel ricorso. Non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi ed argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale.

Quindi, nell’esame della conformità del ricorso ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, il contenuto della replica è, in ipotesi, irrilevante. In particolare, la ricevibilità, ammessa dalla giurisprudenza, dei motivi e degli argomenti addotti nella replica quali estensioni dei motivi contenuti nel ricorso non è invocabile per supplire alla mancata osservanza dei requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura – intervenuta in occasione della proposizione del ricorso –, salvo privare tale disposizione di qualsiasi portata.

Peraltro, se, nell’ipotesi di un atto adottato da un’istituzione, l’obbligo di esprimere la motivazione dell’atto può effettivamente attenuarsi se il destinatario conosce bene il contesto che fa da sfondo alla sua adozione, tale possibilità di attenuazione dell’obbligo di motivazione non può essere applicata per analogia ai requisiti minimi di chiarezza e di precisione di un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario. Invero, detti requisiti sono previsti, in particolare, nell’interesse del giudice comunitario, che non possiede alcuna conoscenza preliminare della controversia di cui è investito. Inoltre, la necessità di garantire la certezza del diritto nella definizione dei termini del dibattimento giudiziario e una corretta amministrazione della giustizia escludono che la presunta buona conoscenza della pratica da parte dell’istituzione da cui promana l’atto possa essere presa in considerazione quale motivo che consenta di sottrarsi ai requisiti di cui all’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura.

(v. punti 28-31)