Language of document : ECLI:EU:C:2024:525

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

12 giugno 2024 (*)

«Procedimento accelerato»

Nelle cause riunite C‑156/24 [STM], C‑157/24 [GMG] e C‑183/24 [S.P.E.I. 2000],

aventi ad oggetto tre domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanze del 2 febbraio 2024 (C‑156/24), del 27 febbraio 2024 (C‑157/24) e del 5 marzo 2024 (C‑183/24), pervenute in cancelleria il 28 febbraio 2024 (C‑156/24 e C‑157/24) e il 6 marzo 2024 (C‑183/24), nei procedimenti

STM Srl (C‑156/24),

GMG Srl, in liquidazione (C‑157/24),

S.P.E.I. 2000 Srl (C‑183/24)

contro

Ministero della Giustizia,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, A. Kumin, e l’avvocato generale, J. Kokott,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione:

–        dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 2, punti 1 e 2, nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1) (causa C‑156/24), e

–        della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2000, L 200, pag. 35), come modificata dalla direttiva 2011/7 (in prosieguo: la «direttiva 2000/35»), segnatamente dell’articolo 1, dell’articolo 2, punti 1 e 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, nonché dell’articolo 10, paragrafo 1 (cause C‑157/24 e C‑183/24).

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie che oppongono rispettivamente STM Srl, GMG Srl e S.P.E.I. 2000 Srl al Ministero della Giustizia (Italia), in merito all’applicazione di interessi moratori relativi ai ritardi di pagamento di retribuzioni dovute per servizi di noleggio di apparecchiature per radio intercettazioni e monitoraggio ambientale effettuati in favore di varie Procure presso i tribunali ordinari.

3        Nella causa C‑156/24, la Corte suprema di cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il principio di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il diritto fondamentale del ricorso effettivo ad un giudice sancito dall’articolo 47 della [Carta], nonché la direttiva [2011/7] e, in particolare, i[l] suo articol[o] 2 [punti 1 e 2], debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o ad una prassi nazionale che: (i) esclude la qualifica di “transazioni commerciali” ai sensi della direttiva per le prestazioni di servizi effettuati dietro corrispettivo dai noleggiatori su richiesta delle Procure; (ii) esclude di conseguenza dalla disciplina degli interessi prevista dalla direttiva il credito vantato dai noleggiatori per le prestazioni svolte in favore delle Procure.

2)      Se il principio di leale collaborazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il diritto fondamentale del ricorso effettivo a un giudice sancito dall’articolo 47 della [Carta], nonché la direttiva [2011/7] e, in particolare, il suo articolo 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o a una prassi nazionale che non preveda un termine determinato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi e/o che preveda altresì che tali diritti possano essere fatti valere solo con i rimedi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 – Testo Unico in materia di spese di giustizia ed in particolare soltanto con il rimedio dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione».

4        Nelle cause C‑157/24 e C‑183/24, il medesimo giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva [2000/35] e, in particolare, i suoi articoli 1, 2, punto 1 e punto 2, e 4, paragrafo 3, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o ad una prassi nazionale che:

a)      esclude la qualifica di transazioni commerciali, ai sensi della direttiva, per le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivo dei noleggiatori delle apparecchiature deputate alle intercettazioni su richiesta delle Procure, sottoponendole al regime sostanziale e procedimentale delle spese straordinarie di giustizia;

b)      esclude, per l’effetto, dalla disciplina degli interessi prevista dalla direttiva le predette prestazioni intercorse tra noleggiatori e Procure.

2)      Se la direttiva [2000/35] e, in particolare, il suo articolo 10, paragrafo 1, debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa o a una prassi nazionale che prevede un termine indeterminato (“senza ritardo”) per la liquidazione dei corrispettivi dovuti ad un prestatore di servizi, con la conseguente possibilità che tali diritti creditori non siano fatti valere con modalità effettivamente attuabili e in modo pienamente satisfattivo».

5        Con decisione del presidente della Corte del 25 aprile 2024, le cause C‑156/24, C‑157/24 e C‑183/24 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

6        Il giudice del rinvio ha altresì chiesto alla Corte di sottoporre le presenti cause al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

7        Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura, quando la natura di una causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento.

8        Considerate le ragioni addotte dal giudice del rinvio a sostegno delle sue domande di procedimento accelerato nelle presenti cause, si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l’applicazione del procedimento accelerato non dipende dalla natura della controversia in quanto tale, bensì dalle circostanze eccezionali proprie del caso di specie, le quali devono attestare l’urgenza straordinaria di statuire su tali questioni [sentenza del 6 giugno 2023, O. G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un cittadino di un paese terzo), C‑700/21, EU:C:2023:444, punto 27].

9        A tal riguardo, l’interesse generale delle questioni sollevate non costituisce di per sé una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso al procedimento accelerato (ordinanza del presidente della Corte del 21 luglio 2023, AVVA e a., C‑285/23, EU:C:2023:607, punto 10).

10      Inoltre, il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non può, in quanto tale, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a un procedimento accelerato. Lo stesso vale per il numero rilevante di cause che potrebbero essere sospese in attesa della decisione della Corte sul rinvio pregiudiziale [ordinanza del 12 luglio 2022, Minister for Justice and Equality (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente - II), C‑480/21, EU:C:2022:592, punto 23].

11      Parimenti, la circostanza che una procedura d’infrazione è stata avviata nei confronti dello Stato membro del giudice del rinvio in relazione al contenzioso di cui trattasi non costituisce, in quanto tale, una ragione che determini un’urgenza straordinaria, che è tuttavia necessaria per giustificare un trattamento accelerato.

12      Infine, secondo giurisprudenza consolidata, né il rischio di perdita economica per la parte ricorrente (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 23 gennaio 2007, Consel Gi. Emme, C‑467/06, EU:C:2007:49, punto 8) né il carattere economicamente sensibile del procedimento principale (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte dell’8 novembre 2007, Mihal, C‑456/07, EU:C:2007:673, punto 8) sono tali da dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Inoltre, meri interessi economici, nel caso di specie quelli delle società creditrici, per quanto importanti e legittimi, non sono idonei a giustificare il ricorso al procedimento accelerato (v., in tal senso, segnatamente, ordinanza del 30 settembre 2013, T-Mobile Austria, C‑282/13, EU:C:2013:688, punto 12).

13      Quanto al rischio di danno irreversibile addotto dal giudice del rinvio riguardo alle società ricorrenti, una delle quali in liquidazione, occorre aggiungere che spetta in primo luogo al giudice nazionale investito di una controversia che presenta carattere di urgenza, che si trova nella posizione migliore per valutarne le implicazioni concrete per le parti e ritenga necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione, adottare, in attesa della decisione della Corte, tutti i provvedimenti adeguati a garantire la piena efficacia della decisione che è chiamato a rendere (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 25 febbraio 2021, Sea Watch, C‑14/21 e C‑15/21, EU:C:2021:149, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

14      Alla luce di quanto precede, la natura delle presenti cause pregiudiziali non richiede un loro rapido trattamento. Di conseguenza, le domande del giudice del rinvio, volte a che tali cause siano sottoposte a procedimento accelerato in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento, non possono essere accolte.


Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

Le domande della Corte suprema di cassazione (Italia), dirette a ottenere che le cause C156/24, C157/24 e C183/24 siano sottoposte al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, sono respinte.

Lussemburgo, 12 giugno 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.