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Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2024 – IB / EUIPO

(Causa T-38/23)1

(«Funzione pubblica – Funzionari– Invalidità totale e permanente – Rifiuto di riaprire il procedimento di invalidità – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale– Provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta – Procedimento disciplinare – Revoca – Responsabilità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, E. Lekan e D. Botis, agenti, assistiti de B. Wägenbaur, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2022 adottata in esecuzione della sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO (T-22/20, EU:T:2021:689), nonché, per quanto necessario, della decisione del 2 novembre 2022 di rigetto del reclamo contro la decisione dell’11 aprile 2022, in secondo luogo, in via principale, il risarcimento del danno subìto a causa di tale decisione o, in subordine, che sia ingiunto all’EUIPO di riaprire il procedimento di invalidità e, in terzo luogo, che sia designato d’ufficio il terzo medico della commissione d’invalidità

Dispositivo

La decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2022 adottata in esecuzione della sentenza del 13 ottobre 2021, IB/EUIPO (T-22/20), è annullata.

L’EUIPO è condannato a versare a IB, a titolo del danno morale subìto, la somma di EUR 4 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

L’EUIPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da IB nonché delle somme anticipate dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

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1     GU C 223 del 26.6.2023.