Language of document : ECLI:EU:F:2013:176

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

7 novembre 2013

Causa F‑19/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta – Inesistenza»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 14 settembre 2011, che ha respinto il suo reclamo del 15 maggio 2011 presentato contro la decisione del 28 febbraio 2011, e il pagamento della somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno subito. Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax alla cancelleria del Tribunale, in data 30 gennaio 2012, di un documento presentato come copia dell’originale dell’atto introduttivo depositato a mezzo posta.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Regola sostanziale da applicarsi rigorosamente – Insussistenza – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato via telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato differente da quella che compare sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Mancata considerazione della data di ricezione del telefax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

3.      Atti delle istituzioni – Presunzione di validità – Atto inesistente – Nozione

(Art. 288 TFUE)

1.      Dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che ogni ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che, di conseguenza, i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo sottoscritto da detta persona. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto della Corte, le disposizioni sopra citate sono applicabili anche al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Orbene, nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte di giustizia o dal regolamento di procedura di detto Tribunale.

Infatti, l’obbligo di sottoscrizione autografa da parte del rappresentante del ricorrente garantisce, in un intento di certezza del diritto, l’autenticità dell’atto introduttivo ed esclude il rischio che tale atto non sia opera dell’avvocato o del consulente a ciò abilitato. Così quest’ultimo, in quanto ausiliario della giustizia, adempie il ruolo essenziale che gli conferiscono lo Statuto della Corte ed il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, permettendo, attraverso l’esercizio del suo ministero, l’accesso del ricorrente a detto Tribunale. Tale obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.

(v. punti 19 e 20)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, punto 8, e la giurisprudenza citata

Tribunale di primo grado: 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punti 50‑52

2.      Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, ai fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, l’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per telefax alla cancelleria di detto Tribunale e l’altra sull’originale che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato in mani proprie a tale cancelleria.

Date tali premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio telefax presso il Tribunale della funzione pubblica non reca una sottoscrizione identica a quella che figura sul documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria di detto Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona. Se la trasmissione del testo inviato per telefax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo telefax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

Peraltro, il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, al quale il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non può derogare. Di conseguenza, occorre che l’originale del ricorso sia redatto al più tardi allo scadere di tale termine. In tale ottica, l’invio per telefax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette anche di dimostrare che l’originale del ricorso pervenuto nella cancelleria di detto Tribunale fuori termine era stato già redatto entro il termine di ricorso.

(v. punti 22‑24)

Riferimento:

Corte: 22 settembre 2011, Bell & Ross BV/UAMI, C‑426/10 P, punti 37‑43

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, F‑113/11, punto 22

3.      Per giustificare la ricevibilità di una domanda di un funzionario così grave come quella intesa alla declaratoria di inesistenza di un atto amministrativo, tale domanda deve contenere un’allegazione, in fatto o in diritto, idonea a comprovare, prima facie, l’esistenza di un fatto configurante un’ipotesi di gravità estrema, oppure la sussistenza di un’irregolarità di gravità talmente evidente da non poter essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Quando si tratti di far valere l’inesistenza di un atto amministrativo, ossia la più grave irregolarità contemplata dall’ordinamento giuridico dell’Unione, irregolarità denunciate dal funzionario quali la natura vaga e imprecisa di un atto amministrativo non possono ritenersi atte a configurare ipotesi estreme.

(v. punti 32, 34 e 35)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, T‑40/07 P e T‑62/07 P, punti 150‑152

Tribunale dell’Unione europea: 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P, punti 37 e seguenti