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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgio) il 24 ottobre 2023 – X / État belge

(Causa C-637/23, Boghni) 1

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Resistente: État belge, rappresentato dal Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 1 , in combinato disposto o separatamente, lette alla luce dell'articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata una mera misura di esecuzione che non modifica la situazione giuridica del cittadino straniero interessato, dal momento che la concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria non pregiudica l'accertamento iniziale in merito al soggiorno irregolare nel territorio.

Inoltre, se il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 13 della direttiva 2008/115 e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comporti la facoltà di contestare, nell'ambito del ricorso avverso la decisione di rimpatrio, la liceità di una decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria, qualora la legittimità del fondamento giuridico del divieto d'ingresso non possa più essere utilmente contestata altrimenti.

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se i termini «fissa (...) un periodo congruo», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e «e (...) un obbligo di rimpatrio», di cui all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che una disposizione relativa al periodo o, in ogni caso, alla mancata concessione dello stesso nell'ambito dell'obbligo di partenza costituisce un elemento essenziale di una decisione di rimpatrio, cosicché, qualora si constati un'irregolarità relativa a tale periodo, la decisione di rimpatrio perde efficacia nella sua interezza e deve esserne adottata una nuova.

Qualora la Corte giudichi che il rifiuto di concedere un termine non sia un elemento essenziale della decisione di rimpatrio, e nel caso in cui lo Stato membro interessato non si sia avvalso, nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, della facoltà di disporre un periodo solo a seguito di una domanda del cittadino interessato: quale portata pratica e quale efficacia esecutiva debba attribuirsi a una decisione di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115, che rimanga priva della parte relativa al periodo.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).