Language of document : ECLI:EU:T:2017:105

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

17 febbraio 2017 (*)

«Responsabilità extracontrattuale – Precisione del ricorso – Prescrizione – Ricevibilità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole di giudizio – Danno materiale – Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata – Spese di garanzia bancaria – Nesso di causalità»

Nella causa T‑40/15,

Plásticos Españoles, SA (ASPLA), con sede in Torrelavega (Spagna),

Armando Álvarez, SA, con sede in Madrid (Spagna),

rappresentate inizialmente da M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt e S. Moya Izquierdo, successivamente da Troncoso Ferrer e Moya Izquierdo, avvocati,

ricorrenti,

contro

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata inizialmente da A. Placco, successivamente da J. Inghelram, Á. Almendros Manzano e P. Giusta, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da P. Van Nuffel, F. Castilla Contreras e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero asseritamente subìto in conseguenza della durata del procedimento, dinanzi al Tribunale, nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, I. Labucka, E. Bieliūnas (relatore), V. Kreuschitz e I.S. Forrester, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 24 febbraio 2006, le ricorrenti, la Plásticos Españoles, SA (ASPLA), da una parte, e la Armando Álvarez, SA, dall’altra parte, hanno proposto, ciascuna, ricorso avverso la decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) [in prosieguo: la «decisione C(2005) 4634»]. Nei loro ricorsi, esse chiedevano, in sostanza, che il Tribunale annullasse tale decisione nella parte che le riguardava o, in subordine, riducesse l’importo dell’ammenda loro inflitta.

2        Con sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), il Tribunale ha respinto tali ricorsi.

3        Con atti introduttivi depositati il 24 gennaio 2012, le ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso le sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673).

4        Con sentenze del 22 maggio 2014, ASPLA/Commissione (C‑35/12 P, EU:C:2014:348), e del 22 maggio 2014, Armando Álvarez/Commissione (C‑36/12 P, EU:C:2014:349), la Corte ha respinto tali impugnazioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2015, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso contro l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o dalla Commissione europea.

6        Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 9 e il 21 aprile 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Commissione hanno sollevato, ciascuna, un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

7        Con ordinanza del 27 aprile 2015, il presidente della Terza Sezione, su richiesta della Commissione, ha sospeso il procedimento nella presente causa fino alla decisione della Corte conclusiva del procedimento nella causa C‑71/15 P, Corte di giustizia/Kendrion.

8        Con ordinanza del 18 dicembre 2015, Corte di giustizia/Kendrion (C‑71/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:857), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo della Corte.

9        In seguito alla riassunzione del procedimento nella presente causa, il Tribunale, il 17 febbraio 2016, ha rimesso quest’ultima alla Terza Sezione ampliata.

10      Con ordinanza del 4 marzo 2016, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea (T‑40/15, non pubblicata, EU:T:2016:133), la Commissione è stata estromessa dalla presente causa quale rappresentante dell’Unione, in seguito alla rinuncia parziale delle ricorrenti.

11      L’11 marzo 2016, la Commissione, con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

12      Il 14 marzo 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha depositato un controricorso.

13      Il 4 aprile 2016 il Tribunale ha deciso che non era necessario un secondo scambio di memorie. Peraltro, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, esso ha invitato la Corte di giustizia dell’Unione europea a precisare se avesse chiesto e ottenuto l’autorizzazione delle ricorrenti e della Commissione alla produzione di taluni documenti che figuravano negli allegati al controricorso e afferivano alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672) (in prosieguo: la «causa T‑76/06»), e alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673) (in prosieguo: la «causa T‑78/06»).

14      Il 19 aprile 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha risposto al quesito menzionato al precedente punto 13. La medesima Corte ha concluso che il Tribunale volesse considerare, in via principale, che essa non era tenuta a chiedere e a ottenere l’autorizzazione delle ricorrenti e della Commissione per produrre i documenti afferenti alle cause T‑76/06 e T‑78/06 e, in subordine, che tale autorizzazione era stata concessa implicitamente dalle ricorrenti e dalla Commissione. In via di ulteriore subordine, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiesto che la sua risposta fosse trattata come una domanda di misura di organizzazione del procedimento intesa a ottenere che il Tribunale ordinasse la produzione, nell’ambito del presente ricorso, dei documenti che costituivano il fascicolo delle cause T‑76/06 e T‑78/06, in particolare dei documenti allegati al controricorso.

15      Il 25 aprile 2016 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale, ha deciso, in primo luogo, di ritirare dal fascicolo i documenti che figuravano negli allegati al controricorso depositato nella presente causa e afferivano alle cause T‑76/06 e T‑78/06. Tale decisione era motivata dal fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea, da un lato, non aveva né chiesto né ottenuto l’autorizzazione delle parti nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 alla produzione dei menzionati documenti e, dall’altro, non aveva chiesto di accedere al fascicolo di dette cause a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In secondo luogo, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, in osservanza dell’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di invitare le ricorrenti a presentare osservazioni sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento che era stata formulata in via di ulteriore subordine dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua risposta del 19 aprile 2016, citata al precedente punto 14.

16      Con ordinanza del 28 aprile 2016, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea (T‑40/15, non pubblicata), il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha accolto la domanda di intervento depositata dalla Commissione a sostegno delle conclusioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e ha precisato che i diritti della Commissione sarebbero stati quelli previsti dall’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

17      Il 2 maggio 2016 il Tribunale, facendo seguito a una domanda debitamente motivata presentata dalle ricorrenti, ha autorizzato queste ultime a depositare una replica.

18      Il 10 maggio 2016 le ricorrenti si sono pronunciate sulla domanda di misura di organizzazione del procedimento menzionata al precedente punto 15. Al riguardo, esse hanno sottolineato di non opporsi all’adozione di detta misura di organizzazione del procedimento da parte del Tribunale ove quest’ultimo l’avesse ritenuta opportuna.

19      Il 31 maggio 2016 il Tribunale ha constatato che l’istruzione e la definizione della presente causa richiedevano, tenuto conto del suo oggetto, che il fascicolo delle cause T‑76/06 e T‑78/06 fosse messo a sua disposizione. Pertanto, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di versare agli atti della presente causa i fascicoli delle cause T‑76/06 e T‑78/06.

20      Il 13 giugno 2016 le ricorrenti hanno depositato una replica.

21      Il 17 giugno 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiesto la notifica dei fascicoli delle cause T‑76/06 e T‑78/06.

22      Il 25 luglio 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha depositato una controreplica.

23      Il 23 settembre 2016 il Tribunale ha rivolto un quesito alle ricorrenti e le ha invitate a produrre taluni documenti. Le ricorrenti hanno ottemperato a tali richieste con lettera del 10 ottobre 2016.

24      Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che si è tenuta il 24 novembre 2016.

25      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2016, il rappresentante delle ricorrenti ha informato quest’ultimo di aver commesso un errore nell’ambito di una delle risposte a un quesito orale, della quale si era preso atto nel verbale d’udienza.

26      Con ordinanza del 16 dicembre 2016, la fase orale del procedimento è stata riaperta. Il 19 dicembre 2016, la lettera di parte ricorrente menzionata al precedente punto 25 è stata inserita nel fascicolo.

27      Il 21 dicembre 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha depositato le sue osservazioni sulla lettera menzionata al precedente punto 25.

28      Il 9 gennaio 2017 si è conclusa la fase orale del procedimento.

29      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea a risarcire il danno cagionato loro in conseguenza della violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea mediante il pagamento di un’indennità di EUR 3 495 038,66, importo cui vanno aggiunti gli interessi compensativi e di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso;

–        condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese.

30      La Corte di giustizia dell’Unione europea, sostenuta dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile o, altrimenti, dichiararlo parzialmente irricevibile riguardo ai danni che si sarebbero concretati prima del 27 gennaio 2010;

–        in subordine, respingere la domanda di risarcimento del danno materiale asserito in quanto infondata;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

31      La Corte di giustizia dell’Unione europea solleva due eccezioni di irricevibilità fondate, la prima, sulla mancanza di chiarezza e precisione del ricorso e, la seconda, sulla prescrizione della domanda di risarcimento del danno materiale asserito.

 Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in via principale e fondata sulla mancanza di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo del ricorso

32      La Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nel suo complesso, in quanto l’atto introduttivo manca di chiarezza e precisione rispetto al danno singolarmente subìto dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez.

33      A tal riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’atto introduttivo di un ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali indicazioni devono essere sufficientemente chiare e precise per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza altre informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso. Più specificamente, per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subìto, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v. sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 53 e giurisprudenza citata).

34      Nella fattispecie, in primo luogo, vero è che, come fa osservare la Corte di giustizia dell’Unione europea, le conclusioni dell’atto introduttivo contengono una domanda di risarcimento di un danno valutato complessivamente.

35      Tuttavia, dalla presentazione dell’atto introduttivo e dai documenti che lo accompagnano risulta che il ricorso è stato proposto contemporaneamente dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez. Peraltro, le conclusioni formulate nell’atto introduttivo, lette alla luce del contenuto del medesimo, sono dirette al risarcimento del danno materiale asseritamente subìto dalle ricorrenti in conseguenza di una pretesa violazione degli obblighi connessi all’osservanza del termine ragionevole di giudizio (in prosieguo: il «termine ragionevole di giudizio») nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, che concernevano, rispettivamente, la ASPLA e la Armando Álvarez.

36      Inoltre, quanto all’identificazione del danno subìto da ognuna delle ricorrenti, occorre sottolineare che tale questione richiede un esame delle prove prodotte da queste ultime e rientra quindi nella valutazione della fondatezza del presente ricorso. In ogni caso, dal fascicolo emerge che le ricorrenti hanno fornito gli elementi necessari all’identificazione del danno subìto da ognuna di esse.

37      In secondo luogo, da un lato, è vero che le ricorrenti sostengono che la durata del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 ha superato, rispettivamente, di 24 mesi e di 28 mesi il termine ragionevole di giudizio, in quanto la data dell’udienza sarebbe stata comunicata loro il 14 gennaio 2011 in ognuna di tali cause e non due anni dopo il deposito della controreplica da parte della Commissione, vale a dire, rispettivamente, il 12 febbraio 2009 e il 6 ottobre 2008.

38      Dall’altro lato, le ricorrenti fanno valere che il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 corrisponde in media a 25,5 mesi e quantificano il loro danno facendo una semplice proratizzazione basata sulla totalità delle somme che avrebbero pagato durante il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 nonché nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 22 maggio 2014, ASPLA/Commissione (C‑35/12 P, EU:C:2014:348), e del 22 maggio 2014, Armando Álvarez/Commissione (C‑36/12 P, EU:C:2014:349).

39      Tuttavia, va rilevato che, nel suo controricorso, la Corte di giustizia dell’Unione europea solleva un’eccezione di irricevibilità fondata sulla prescrizione. Peraltro, essa contesta l’esistenza della violazione del termine ragionevole di giudizio asserita nonché l’ampiezza di tale violazione e contesta pure l’esistenza del danno dedotto nonché la sua entità. In aggiunta, essa sostiene che manca un nesso di causalità. Infine, in sede di udienza, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha potuto esprimersi sulla risposta delle ricorrenti a un quesito scritto formulato dal Tribunale nella quale queste ultime hanno indicato la data in cui avevano iniziato a subire un danno in ognuna delle cause T‑76/06 e T‑78/06.

40      Ne consegue che le ricorrenti hanno fornito gli elementi necessari a identificare il danno subìto da ognuna di esse e che la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata in grado di presentare i propri argomenti difensivi anche all’udienza. Peraltro, tali elementi consentono al Tribunale di statuire.

41      La prima eccezione di irricevibilità deve quindi essere respinta.

 Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in subordine e fondata sulla prescrizione della domanda di risarcimento del danno materiale asserito

42      La Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è inteso a ottenere il risarcimento di un danno subìto più di cinque anni prima dell’introduzione del presente ricorso, vale a dire anteriormente al 27 gennaio 2010.

43      A tale proposito, si deve rammentare che l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, così dispone:

«Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione (…)».

44      Dalla giurisprudenza emerge che la prescrizione ha la funzione di conciliare la tutela dei diritti della persona lesa e il principio della certezza del diritto. La durata del termine di prescrizione è stata determinata tenendo conto in particolare del tempo necessario alla parte asseritamente lesa per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso nonché per verificare i fatti che possano essere invocati a sostegno di tale ricorso (sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 33; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 luglio 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, C‑136/01 P, EU:C:2002:458, punto 28).

45      Secondo una costante giurisprudenza, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sussistono tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno (v. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 34 e giurisprudenza citata).

46      Certamente, l’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea va interpretato nel senso che la prescrizione non può essere eccepita nei confronti della vittima di un danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo e non abbia quindi potuto disporre di un termine ragionevole per esperire l’azione o presentare la domanda prima della scadenza del termine di prescrizione. Tuttavia, i requisiti cui è subordinato l’obbligo di risarcimento dei danni previsti all’articolo 340, secondo comma, TFUE e, pertanto, le norme sulla prescrizione che disciplinano le azioni volte al risarcimento dei danni medesimi non possono fondarsi che su criteri rigorosamente oggettivi (v. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punti 35 e 36 e giurisprudenza citata).

47      Peraltro, secondo una costante giurisprudenza, la valutazione soggettiva dell’effettività del danno da parte della vittima di tale danno non può essere presa in considerazione nel determinare il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione (v. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 37 e giurisprudenza citata; sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, punto 70).

48      Nella fattispecie, occorre evidenziare che «il fatto che dà origine» alla presente «azione contro l’Unione» consiste in un’irregolarità procedurale che si configura come un’asserita violazione del termine ragionevole del giudizio da parte di un giudice dell’Unione. La fissazione del dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve dunque tenere conto di tale circostanza. In particolare, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere da una data in cui il fatto generatore sia ancora in atto e il dies a quo di tale termine deve essere fissato a una data in cui il fatto generatore si è completamente concretizzato.

49      Pertanto, nello specifico caso di un ricorso per il risarcimento di un danno asseritamente subìto a causa di un’eventuale inosservanza del termine ragionevole di giudizio, il dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere fissato, laddove una decisione abbia posto fine alla durata del giudizio controverso, alla data in cui tale decisione è stata adottata. Infatti, una siffatta data costituisce una data certa, stabilita secondo criteri oggettivi. Essa garantisce il rispetto del principio della certezza del diritto e consente di tutelare i diritti dei ricorrenti.

50      Nella presente causa, le ricorrenti chiedono il risarcimento del danno da esse asseritamente subìto in conseguenza del termine di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06. Tali cause si sono concluse con le sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673). Il termine di prescrizione ha cominciato quindi a decorrere dal 16 novembre 2011.

51      Peraltro, le ricorrenti hanno proposto il loro ricorso nella presente causa, e interrotto così il termine di prescrizione, il 27 gennaio 2015, vale a dire prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il presente ricorso non è dunque prescritto.

52      Alla luce di quanto precede, la seconda eccezione di irricevibilità deve essere respinta.

 Nel merito

53      Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

54      Secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 340, secondo comma, TFUE, emerge che il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, punto 16, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 106).

55      Quando una di queste condizioni non è soddisfatta, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punto 65; v. anche, in tal senso, sentenza del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, EU:C:1994:329, punto 81). Inoltre, il giudice dell’Unione non è obbligato a esaminare tali presupposti in un determinato ordine (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 42; v. anche, in tal senso, sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 13).

56      Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la durata del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 ha violato il termine ragionevole di giudizio e, in secondo luogo, che tale violazione ha cagionato loro un danno materiale che deve essere risarcito.

 Sulla lamentata violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T76/06 e T78/06

57      Le ricorrenti fanno valere che la durata del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 non ha rispettato il termine ragionevole di giudizio, il che costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli. In particolare, esse sostengono che tale violazione è dimostrata dalle sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). Esse aggiungono che le cause T‑76/06 e T‑78/06, da un lato, e le cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Kendrion/Commissione (T‑54/06, non pubblicata, EU:T:2011:667), del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), dall’altro, avevano il medesimo oggetto (la stessa decisione della Commissione), erano caratterizzate da una causa e da fatti analoghi (la stessa intesa) e presentavano circostanze processuali identiche o molto simili.

58      Le ricorrenti fanno valere che la fase orale del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 avrebbe dovuto essere aperta due anni dopo il deposito della controreplica da parte della Commissione, vale a dire, rispettivamente, il 12 febbraio 2009 e il 6 ottobre 2008. Orbene, la data dell’udienza sarebbe stata comunicata loro il 14 gennaio 2011. Esse ne deducono che i procedimenti nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 hanno superato, rispettivamente, di 24 mesi e di 28 mesi il termine ragionevole di giudizio.

59      La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta tali argomenti. Infatti, in primo luogo, il Tribunale sarebbe competente a conoscere solo del presente ricorso e non sarebbe possibile applicare alle cause T‑76/06 e T‑78/06 le conclusioni tratte dalla Corte nelle sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), e del 26 novembre 2013, Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). In secondo luogo, la durata intercorsa tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 supererebbe, rispettivamente di soli 17 e 21 mesi la durata media di tale tappa processuale rilevata, dinanzi al Tribunale, tra il 2007 e il 2010 nelle cause riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza. Peraltro, la durata complessiva del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 avrebbe superato di soli 15 mesi la durata media dei procedimenti constatata, dinanzi al Tribunale, tra il 2006 e il 2015 nelle cause riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza. In terzo luogo, le cause T‑76/06 e T‑78/06 dovevano essere qualificate come complesse. In quarto luogo, occorrerebbe considerare che la Corte di giustizia dell’Unione europea opera in un ambiente multilinguistico che non ha pari in Europa, se non nel mondo, e che le quindici cause relative ai ricorsi proposti avverso la decisione C(2005) 4634 avrebbero impegnato sei diverse lingue. In quinto luogo, bisognerebbe tener conto della durata limitata del mandato dei giudici e della malattia di lunga durata di un membro della sezione alla quale le due cause di cui trattasi erano state assegnate. In sesto luogo, il comportamento delle parti non sarebbe del tutto estraneo all’accumularsi di un ritardo nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

60      Orbene, va evidenziato che l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispone, segnatamente, che «[o]gni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge».

61      Un siffatto diritto, la cui esistenza era stata riconosciuta prima dell’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali quale principio generale di diritto dell’Unione, è stato dichiarato applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione (v. sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 178 e giurisprudenza citata).

62      Nella fattispecie, si deve constatare che nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, il procedimento è iniziato il 24 febbraio 2006 con il deposito, presso la cancelleria del Tribunale, di un atto introduttivo da parte di ciascuna ricorrente e si è concluso con la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata EU:T:2011:673). Pertanto, il procedimento in ognuna di tali cause è durato all’incirca 5 anni e 9 mesi.

63      Orbene, da un esame approfondito del rispettivo fascicolo delle cause T‑76/06 e T‑78/06 emerge che la durata del procedimento in ognuna di esse non può essere giustificata da nessuna delle circostanze proprie di dette cause.

64      In primo luogo, va rilevato che le cause T‑76/06 e T‑78/06 riguardavano controversie sull’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza e che, secondo la giurisprudenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, e l’obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone coinvolte e degli interessi economici in gioco (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 186).

65      In secondo luogo, si deve constatare che, nella causa T‑76/06, è trascorso un periodo di circa 3 anni e 10 mesi, vale a dire di 46 mesi, tra la fine della fase scritta del procedimento, con il deposito, il 16 febbraio 2007, della controreplica della Commissione, da un lato, e l’apertura della fase orale del procedimento, il 23 novembre 2010, dall’altro. Peraltro, nella causa T‑78/06, è trascorso un periodo di circa 4 anni e 2 mesi, vale a dire di 50 mesi, tra la fine della fase scritta del procedimento, il 9 ottobre 2006, e l’apertura della fase orale del procedimento, il 23 novembre 2010.

66      Durante tale intervallo si procede, segnatamente, alla sintesi degli argomenti delle parti, all’istruzione della causa, a un’analisi in fatto e in diritto della controversia e alla preparazione della fase orale del procedimento. Pertanto, la durata di tale intervallo dipende, in particolare, dalla complessità della controversia nonché dal comportamento delle parti e dalla sopravvenienza di incidenti procedurali.

67      Quanto alla complessità della controversia, si deve anzitutto rammentare che le cause T‑76/06 e T‑78/06 concernevano ricorsi proposti avverso una decisione della Commissione relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

68      Orbene, come risulta dal fascicolo delle cause T‑76/06 e T‑78/06, i ricorsi riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione presentano un maggior grado di complessità rispetto ad altri tipi di cause, tenuto conto, in particolare, della lunghezza delle decisioni impugnate, del volume dei fascicoli e della necessità di compiere una valutazione approfondita di fatti numerosi e complessi, sovente prolungati nel tempo e nello spazio.

69      Pertanto, un periodo di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituisce, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per esaminare cause che riguardano l’applicazione del diritto della concorrenza, quali le cause T‑76/06 e T‑78/06.

70      È necessario, poi, tener conto della circostanza che avverso la decisione C(2005) 4634 erano stati proposti più ricorsi.

71      Infatti, ricorsi proposti avverso una stessa decisione adottata dalla Commissione in applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono, in linea di principio, un trattamento parallelo, anche quando non sono congiunti. Tale trattamento parallelo è, in particolare, giustificato dalla connessione tra detti ricorsi nonché dalla necessità di garantire una coerenza nella loro analisi e nella risposta da apportarvi.

72      L’esame parallelo di cause connesse può così giustificare un prolungamento, della durata di un mese per ogni ulteriore causa connessa, del periodo che separa la fine della fase scritta del procedimento dall’apertura della fase orale del procedimento.

73      Nella fattispecie, avverso la decisione C(2005) 4634 erano stati proposti quindici ricorsi. Tuttavia, da un lato, una ricorrente aveva rinunciato al proprio ricorso avverso la menzionata decisione (ordinanza del 6 luglio 2006, Cofira-Sac/Commissione, T‑43/06, non pubblicata, EU:T:2006:192). Dall’altro lato, due ricorsi proposti contro la decisione C(2005) 4634 avevano dato luogo alla pronuncia delle sentenze del 13 settembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commissione (T‑26/06, non pubblicata, EU:T:2010:387), e del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commissione (T‑40/06, EU:T:2010:388).

74      Date le circostanze, l’esame delle altre dodici cause relative a ricorsi proposti avverso la decisione C(2005) 4634 ha giustificato un prolungamento del procedimento di 11 mesi nella causa T‑76/06 e nella causa T‑78/06.

75      Di conseguenza, una durata di 26 mesi (15 mesi più 11 mesi) tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituiva, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per trattare ognuna delle cause T‑76/06 e T‑78/06.

76      Quanto al comportamento delle parti e alla sopravvenienza di incidenti procedurali nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, la durata intercorsa tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento in ognuna di tali cause non è dipesa in alcun modo da un simile comportamento o dal sopravvenire di siffatti incidenti.

77      Infine, occorre tener conto della circostanza che, nella decisione C(2005) 4634, la Commissione aveva inflitto alle ricorrenti un’ammenda in solido, poiché la Armando Álvarez deteneva il 98,6% del capitale della ASPLA e si presumeva, pertanto, che avesse esercitato un’influenza determinante su tale seconda società. Per tale motivo, nell’ambito del suo ricorso proposto nella causa T‑78/06, la Armando Álvarez ha chiesto l’annullamento della decisione C(2005) 4634 nella parte in cui le veniva attribuita la responsabilità dell’infrazione constatata in detta decisione.

78      Ne deriva che le cause T‑76/06 e T‑78/06 presentavano un vincolo di connessione molto stretto, il quale giustificava che la causa T‑78/06 fosse esaminata congiuntamente e in parallelo alla causa T‑76/06. Pertanto, nonostante la fase scritta del procedimento nella causa T‑78/06 si fosse conclusa quattro mesi prima della fase scritta del procedimento nella causa T‑76/06, la fase orale del procedimento nella causa T‑78/06 non poteva iniziare in una data precedente a quella di apertura della fase orale del procedimento nella causa T‑76/06.

79      D’altronde, come risulta dal fascicolo delle cause T‑76/06 e T‑78/06, la sezione cui erano state assegnate tali cause si è mostrata favorevole, il 23 novembre 2010, alla riunione di dette cause ai fini della fase orale del procedimento, fatte salve le osservazioni delle parti in ognuna di tali cause. Nelle loro osservazioni su un’eventuale riunione delle cause T‑76/06 e T‑78/06, ciascuna ricorrente ha spiegato che non vi ravvisava alcun ostacolo qualora il Tribunale avesse ritenuto che una tale riunione potesse contribuire all’efficacia del procedimento. Tuttavia, la Commissione si è opposta a una siffatta riunione, che infine non è stata disposta.

80      Pertanto, il vincolo di connessione molto stretto tra la causa T‑76/06 e la causa T‑78/06 ha giustificato un prolungamento, della durata di altri quattro mesi, del periodo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella causa T‑78/06.

81      Di conseguenza, riguardo alle specifiche circostanze caratterizzanti le cause T‑76/06 e T‑78/06, dall’intervallo di 46 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella causa T‑76/06 nonché dalla durata di 50 mesi intercorsa tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento nella causa T‑78/06 traspare un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in ognuna di tali due cause.

82      In terzo luogo, l’esame del rispettivo fascicolo delle cause T‑76/06 e T‑78/06 non ha rivelato alcuna circostanza che consenta di concludere per l’esistenza di un periodo di inerzia ingiustificata tra la data del deposito degli atti introduttivi e la data del deposito delle controrepliche, da un lato, e tra l’apertura della fase orale del procedimento e la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), dall’altro.

83      Ne consegue che il procedimento che si è svolto nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e si è concluso con la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), ha violato l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali in quanto ha ecceduto di 20 mesi il termine ragionevole di giudizio, integrando così una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione intesa a conferire diritti ai singoli.

 Sul danno materiale asserito e il supposto nesso di causalità

84      Secondo una costante giurisprudenza, il danno di cui si chiede il risarcimento nell’ambito di un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve essere reale e certo, il che spetta alla parte ricorrente dimostrare (v. sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione, C‑243/05 P, EU:C:2006:708, punto 27 e giurisprudenza citata). Incombe a quest’ultima fornire prove concludenti in ordine sia all’esistenza sia alla portata del danno lamentato (v. sentenza 16 settembre 1997, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, C‑362/95 P, EU:C:1997:401, punto 31 e giurisprudenza citata).

85      Sempre secondo costante giurisprudenza, la condizione relativa al nesso causale richiesta dall’articolo 340, secondo comma, TFUE concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni e il danno (sentenze del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 53, e del 14 dicembre 2005, Beamglow/Parlamento e a., T‑383/00, EU:T:2005:453, punto 193; v. anche, in tal senso, sentenza del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, EU:C:1979:223, punto 21). Spetta alla parte ricorrente fornire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato (v. sentenza del 30 settembre 1998, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, T‑149/96, EU:T:1998:228, punto 101 e giurisprudenza citata).

86      Nella fattispecie, in primo luogo, le ricorrenti sostengono, nel ricorso, di aver subìto un danno materiale che consisterebbe in una perdita dovuta, da un lato, al pagamento, nei 25,5 mesi di durata eccedente del procedimento, di interessi sull’importo dell’ammenda che era stata inflitta loro con la decisione C(2005) 4634 (in prosieguo: gli «interessi sull’importo dell’ammenda») e, dall’altro, al pagamento, durante detti mesi di durata media eccedente, di spese connesse alla garanzia bancaria che avevano costituito per non saldare immediatamente l’importo dell’ammenda (in prosieguo: le «spese di garanzia bancaria»). Tale danno dovrebbe essere calcolato ricorrendo a una semplice proratizzazione basata sulle spese di garanzia bancaria pagate tra il 20 febbraio 2006 e il 1o agosto 2014 nonché sugli interessi sull’importo dell’ammenda pagati tra il 15 marzo 2006 e il 22 luglio 2014.

87      In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il nesso di causalità tra il danno asserito e la pretesa inosservanza del termine ragionevole di giudizio è evidente. Infatti, se non fosse stato violato il termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, le ricorrenti non avrebbero dovuto pagare, per 25,5 mesi, interessi sull’importo dell’ammenda e spese di garanzia bancaria.

88      La Corte di giustizia dell’Unione europea contesta, in primo luogo, le deduzioni delle ricorrenti in merito al danno materiale da esse asseritamente subìto.

89      In via principale, essa fa valere che gli interessi sull’importo dell’ammenda e le spese di garanzia bancaria non sono qualificabili come danno. Infatti, per un verso, gli interessi sull’importo dell’ammenda costituirebbero una compensazione del fatto che la Commissione non ha potuto disporre di una somma della quale aveva diritto a disporre, tale che le ricorrenti beneficerebbero di un arricchimento senza causa se fosse riconosciuto loro un risarcimento per un importo equivalente a tali interessi. Per altro verso, le spese di garanzia bancaria costituirebbero un onere liberamente accettato dalle ricorrenti come corrispettivo della facoltà offerta loro di non pagare immediatamente l’importo dell’ammenda. Pertanto, nulla consentirebbe di ritenere che si tratti di un danno in senso stretto, in quanto tale onere comportava l’ottenimento di un vantaggio.

90      In subordine, la Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che il metodo adottato dalle ricorrenti per calcolare il loro preteso danno materiale non è corretto e non consente di quantificarlo. Da un lato, un calcolo proporzionale, come quello effettuato dalle ricorrenti, non permetterebbe di calcolare la quota di costi riferibili al periodo che corrisponderebbe a un ritardo ingiustificato. Dall’altro lato, gli elementi considerati dalle ricorrenti per quantificare il proprio danno non sarebbero idonei a consentire loro di calcolare l’ipotetico danno derivante dal preteso ritardo accumulato dal procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06. Infatti, per valutare la sussistenza di un ipotetico danno subìto dalle ricorrenti in conseguenza del ritardo ingiustificato accumulato dal procedimento, occorrerebbe confrontare i costi che le medesime hanno dovuto effettivamente sostenere per pagare l’ammenda con le spese ipotetiche che esse avrebbero dovuto sostenere se il procedimento non avesse accumulato ritardi e se avessero pagato prima l’ammenda. Orbene, sarebbe altamente probabile che, in determinate circostanze, sia più vantaggioso per un’impresa differire il pagamento dell’ammenda anche se tale pagamento differito comporta che essa debba pagare interessi aggiuntivi a un tasso fissato dalla Commissione al 3,56%. Nella controreplica, la Corte di giustizia dell’Unione europea aggiunge che il pagamento differito procura, per definizione, un vantaggio e che tale vantaggio sussiste nel caso di specie.

91      In secondo luogo, la Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che non sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra il preteso danno materiale relativo al pagamento di spese di garanzia bancaria e di interessi sull’importo dell’ammenda, da un lato, e l’asserita violazione del termine ragionevole di giudizio, dall’altro. Infatti, tale danno materiale discenderebbe dalla stessa scelta delle ricorrenti di non adempiere al loro obbligo di pagare l’ammenda entro il termine stabilito dalla decisione C(2005) 4634, nonostante tale decisione costituisse titolo esecutivo. La scelta delle ricorrenti sarebbe sussistita nel momento in cui le medesime hanno deciso di costituire una garanzia bancaria nonché per tutto il periodo durante il quale esse hanno mantenuto detta garanzia.

–       Osservazioni preliminari

92      Si deve sottolineare che l’articolo 2 della decisione C(2005) 4634 disponeva che le ammende inflitte da tale decisione fossero pagate entro un termine di tre mesi a decorrere dalla sua notifica. In osservanza dell’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1), l’articolo 2 di tale decisione precisava che, alla scadenza del menzionato termine di tre mesi, sarebbero stati automaticamente dovuti interessi al tasso d’interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese nel quale la suddetta decisione veniva adottata, aumentato di 3,5 punti percentuali, vale a dire un tasso del 5,56%.

93      Conformemente all’articolo 299, primo comma, TFUE, la decisione C(2005) 4634 costituiva titolo esecutivo, poiché comportava, al suo articolo 2, un obbligo pecuniario a carico delle ricorrenti. Peraltro, la proposizione di un ricorso per annullamento avverso tale decisione, a norma dell’articolo 263 TFUE, non ha rimesso in discussione il carattere esecutivo della stessa in quanto, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo.

94      Al momento della notifica della sua decisione C(2005) 4634 alle ricorrenti, la Commissione ha segnalato loro che, qualora avessero avviato un procedimento dinanzi al Tribunale o dinanzi alla Corte, non sarebbe stato adottato alcun provvedimento di recupero fino a che la causa fosse rimasta pendente, purché fossero rispettate due condizioni prima della data di scadenza del termine di pagamento. In osservanza dell’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002, tali due condizioni erano le seguenti: anzitutto, il credito della Commissione doveva generare interessi al tasso del 3,56% a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento; dopodiché, doveva essere fornita una garanzia bancaria accettabile per la Commissione, a copertura sia del debito sia degli interessi o maggiorazioni del debito, prima del termine ultimo di pagamento.

95      Nei ricorsi depositati nella presente causa, le ricorrenti spiegano di aver deciso di non pagare immediatamente l’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta e di costituire, invece, una garanzia bancaria, conformemente alla facoltà offerta loro dalla Commissione e dietro corresponsione di interessi al tasso del 3,56%.

96      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare il danno materiale asserito e il supposto nesso di causalità tra tale danno e la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

–       Sul pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda

97      In primo luogo, dai documenti prodotti dalle ricorrenti e dalle spiegazioni fornite oralmente dal loro rappresentante, di cui si è preso atto nel verbale d’udienza, risulta che l’importo totale degli interessi sull’importo dell’ammenda, giunti a scadenza durante il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, è stato pagato dalla Armando Álvarez il 22 luglio 2014.

98      Ne consegue che la ASPLA non ha manifestamente subìto un proprio danno che consisterebbe nel pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

99      In secondo luogo, quanto al danno asseritamente subìto dalla Armando Álvarez, va constatato che, in ragione del combinato disposto dell’articolo 299, primo comma, TFUE e dell’articolo 278 TFUE, menzionati al precedente punto 93, l’importo dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 era dovuto alla Commissione nonostante la proposizione di un ricorso per annullamento avverso tale decisione. Pertanto, gli interessi sull’importo dell’ammenda, il cui tasso era del 3,56%, vanno qualificati come interessi di mora.

100    Peraltro, occorre rilevare che, durante il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, la Armando Álvarez non ha pagato l’importo dell’ammenda né gli interessi di mora. Pertanto, durante il procedimento in dette cause, la Armando Álvarez ha avuto la disponibilità della somma corrispondente all’importo di tale ammenda maggiorata degli interessi di mora.

101    Orbene, le ricorrenti non adducono elementi che consentano di dimostrare che, durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, l’importo degli interessi di mora, successivamente pagati alla Commissione dalla Armando Álvarez, sia stato maggiore del vantaggio di cui tale società ha potuto beneficiare grazie alla disponibilità della somma corrispondente all’importo dell’ammenda aumentata degli interessi di mora. Altrimenti detto, le ricorrenti non provano che gli interessi sull’importo dell’ammenda decorsi nel periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio fossero maggiori del vantaggio che la Armando Álvarez ha potuto trarre dal mancato pagamento dell’ammenda, aumentata degli interessi maturati alla data in cui è iniziata la violazione del termine ragionevole di giudizio e degli interessi giunti a scadenza mentre tale violazione proseguiva.

102    Ne deriva che le ricorrenti non dimostrano che, durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, la Armando Álvarez ha subìto una perdita reale e certa in conseguenza del pagamento di interessi di mora sull’importo dell’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634.

103    La domanda di risarcimento del lamentato danno consistente nel pagamento, da parte delle ricorrenti, di interessi aggiuntivi sull’importo dell’ammenda deve quindi essere respinta, senza che sia necessario valutare l’asserita sussistenza di un nesso di causalità.

–       Sul pagamento di spese di garanzia bancaria

104    In primo luogo, quanto al danno, dal fascicolo risulta, da un lato, che la ASPLA ha costituito una garanzia bancaria per un importo pari a EUR 10 731 000, oltre ad interessi, e, dall’altro, che la Armando Álvarez ha costituito più garanzie bancarie presso quattro diverse banche per un importo totale pari a EUR 31 269 000, oltre ad interessi. Inoltre, gli elementi del fascicolo attestano che ciascuna ricorrente ha pagato, sotto forma di commissioni trimestrali, spese di garanzia bancaria durante il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

105    Così, alla luce degli elementi del fascicolo, si deve constatare che ciascuna ricorrente dimostra di aver singolarmente patito un danno reale e certo consistente in una perdita subìta in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

106    In secondo luogo, quanto al nesso di causalità, per un verso, si deve rilevare che, se il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 non avesse superato il termine ragionevole di giudizio, le ricorrenti non avrebbero dovuto accollarsi spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente a detto superamento.

107    Pertanto, sussiste un rapporto di causa ed effetto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e la sopravvenienza del danno patito dalle ricorrenti e consistente nella perdita subìta per aver sostenuto, ognuna di esse, spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole di giudizio.

108    Per altro verso, si deve evidenziare che, indubbiamente, la condotta censurata deve costituire la causa determinante del danno (ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127, e sentenza del 10 maggio 2006, Galileo International Technology e a./Commissione, T‑279/03, EU:T:2006:121, punto 130; v. anche, in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 61). In altri termini, anche nel caso di un eventuale concorso delle istituzioni nel danno per il quale è richiesto il risarcimento, detto concorso potrebbe essere troppo remoto a causa di una responsabilità incombente ad altri soggetti, tra i quali eventualmente la parte ricorrente (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 59, e ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 132).

109    Peraltro, è già stato dichiarato che un asserito danno consistente in spese di garanzia bancaria sostenute da una società sanzionata da una decisione della Commissione successivamente annullata dal Tribunale non derivava direttamente dall’illegittimità di tale decisione, essendo ascrivibile alla stessa scelta di detta società di costituire una garanzia bancaria per non dare esecuzione all’obbligo di pagare l’ammenda nel termine stabilito dalla decisione controversa [v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione, T‑28/03, EU:T:2005:139, punto 123, e ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377, punto 38].

110    Tuttavia, nella fattispecie, si deve rilevare che, per prima cosa, nel febbraio 2006, vale a dire nel momento in cui le ricorrenti hanno proposto il loro ricorso e hanno costituito, rispettivamente, una o più garanzie bancarie, la violazione del termine ragionevole del giudizio non era prevedibile. Inoltre, le ricorrenti potevano legittimamente attendersi che il loro rispettivo ricorso fosse esaminato entro un termine ragionevole.

111    Per seconda cosa, il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 si è verificato dopo la scelta iniziale delle ricorrenti di costituire una garanzia bancaria.

112    Pertanto, i fatti della presente causa divergono sostanzialmente da quelli constatati nella sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione (T‑28/03, EU:T:2005:139), e nell’ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione (T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377), menzionate al precedente punto 109. Contrariamente a quanto sostiene la Corte di giustizia dell’Unione europea, il nesso tra il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e il pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente a tale superamento non può, quindi, essere stato interrotto dalla scelta iniziale delle ricorrenti di non pagare immediatamente l’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 e di costituire una garanzia bancaria.

113    Ne consegue che sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e la perdita subìta dalle ricorrenti in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento di tale termine.

114    In terzo luogo, si deve anzitutto rilevare che le ricorrenti lamentano una violazione del termine ragionevole di giudizio solo nelle cause T‑76/06 e T‑78/06. Esse non adducono quindi una violazione del termine ragionevole di giudizio in conseguenza della durata complessiva del procedimento, da un lato, nella causa T‑76/06, con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 maggio 2014, ASPLA/Commissione (C‑35/12 P, EU:C:2014:348), e, dall’altro, nella causa T‑78/06, con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 maggio 2014, Armando Álvarez/Commissione (C‑36/12 P, EU:C:2014:349).

115    Pertanto, nella fattispecie si è unicamente constatato che il procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 aveva violato il termine ragionevole di giudizio (v. punto 83 supra).

116    La violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 è poi cessata con la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673).

117    Ne discende che, a decorrere dal 16 novembre 2011, le ricorrenti erano in grado di valutare, da un lato, l’esistenza di una violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e, dall’altro, il danno che avevano patito in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente al superamento di detto termine.

118    Infine, la decisione C(2005) 4634, che ha inflitto un’ammenda alle ricorrenti, è diventata definitiva solo il 22 maggio 2014 e la facoltà offerta dalla Commissione di costituire una garanzia bancaria è cessata in tale data a causa della scelta delle ricorrenti di impugnare le sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673).

119    Ne consegue che il pagamento di spese di garanzia bancaria dopo la pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), che hanno posto fine alla violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, non presenta un nesso di causalità sufficientemente diretto con tale violazione, bensì deriva da una scelta personale ed autonoma delle ricorrenti, successiva alla menzionata violazione, di non pagare l’ammenda, di non chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2005) 4634 e di impugnare le succitate sentenze.

120    Da tutto quanto precede risulta che sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, da un lato, e il danno che le ricorrenti hanno subìto prima della pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione, (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), dall’altro, danno che consiste nel pagamento di spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole.

–       Sulla valutazione del danno materiale subìto

121    In primo luogo, occorre rammentare che la durata del procedimento nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 ha superato di 20 mesi il termine ragionevole di giudizio in ognuna di tali cause (v. punto 83 supra).

122    In secondo luogo, è stato constatato, ai precedenti punti da 116 a 120, che la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 era cessata il 16 novembre 2011 e che sussisteva un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06, da un lato, e il danno che le ricorrenti avevano subìto «prima» della pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione, (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), dall’altro.

123    Pertanto, il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 si è verificato 20 mesi prima della pronuncia delle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T‑76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T‑78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673), vale a dire il 16 marzo 2010, ed è a partire da tale data che le ricorrenti hanno subìto un danno materiale.

124    Rispondendo a un quesito scritto posto dal Tribunale, le ricorrenti, con lettera del 10 ottobre 2016, hanno spiegato di avere iniziato a subire un danno due anni dopo il deposito della controreplica della Commissione, vale a dire il 6 ottobre 2008 nella causa T‑78/06 e il 12 febbraio 2009 nella causa T‑76/06.

125    Peraltro, pur non essendo state interrogate al riguardo dal Tribunale, le ricorrenti hanno aggiunto, nella loro risposta del 10 ottobre 2016, che il loro danno era cessato con la comunicazione della data dell’udienza nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

126    Infine, dal rispettivo fascicolo delle cause T‑76/06 e T‑78/06, risulta che la data dell’udienza in ognuna di tali cause è stata comunicata alle ricorrenti il 14 gennaio 2011.

127    Orbene, dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, emerge che la controversia è, in linea di principio, determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (sentenze del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a., C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 27, e del 3 luglio 2014, Electrabel/Commissione, C‑84/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2040, punto 49).

128    Pertanto, il Tribunale non può discostarsi dalla domanda delle ricorrenti e decidere d’ufficio il risarcimento di un danno subìto da quest’ultime successivamente al 14 gennaio 2011, vale a dire in un periodo cronologicamente diverso da quello in cui esse lamentano di aver subìto un danno.

129    Di conseguenza, nella fattispecie, il danno risarcibile corrisponde alle spese di garanzia bancaria pagate dalle ricorrenti tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011.

130    In terzo luogo, dai documenti prodotti dalle ricorrenti risulta che queste ultime hanno pagato le spese di garanzia bancaria su base trimestrale.

131    Gli elementi del fascicolo attestano che, nel periodo compreso tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011, la ASPLA ha pagato le seguenti spese di garanzia bancaria trimestrali:

Trimestre

Importo trimestrale

Mese

Spese (EUR)

20.2.2010-19.5.2010

12 259,43

2

8 172,95

20.5.2010-19.8.2010

12 259,43

3

12 259,43

20.8.2010-19.11.2010

12 259,43

3

12 259,43

20.11.2010-19.2.2011

12 259,43

3

12 259,43



Totale

44 951,24


132    Pertanto, le spese di garanzia bancaria pagate dalla ASPLA nel periodo compreso tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011 sono ammontate ad EUR 44 951,24.

133    Peraltro, gli elementi del fascicolo, attestano che, nel periodo compreso tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011, la Armando Álvarez ha pagato le seguenti spese di garanzia bancaria trimestrali:


Trimestre

Importo trimestrale

Mese

Spese (EUR)


21.2.2010-20.5.2010

6 109,09

2

4 072,73

Banca A

21.5.2010-20.8.2010

6 156,34

3

6 156,34


21.8.2010-28.11.2010

6 203,59

3

6 203,59


29.11.2010-20.2.2011

6 290,57

3

6 290,57





22 723,23







22.2.2010-21.5.2010

6 000,00

2

4 000,00

Banca B

22.5.2010-21.8.2010

6 000,00

3

6 000,00


22.8.2010-21.11.2010

6 000,00

3

6 000,00


22.11.2010-21.2.2011

6 000,00

3

6 000,00





22 000,00







22.2.2010-21.5.2010

5 839,91

2

3 893,27

Banca C

21.5.2010-23.8.2010

5 839,91

3

5 839,91


23.8.2010-22.11.2010

5 839,91

3

5 839,91


22.11.2010-21.2.2011

5 839,91

3

5 839,91





21 413,00







16.2.2010-15.5.2010

12 075,34

2

8 050,23

Banca D

16.5.2010-15.8.2010

12 180,34

3

12 180,34


16.8.2010-15.11.2010

12 285,34

3

12 285,34


16.11.2010-15.2.2011

12 390,34

3

12 390,34





44 906,25









Totale

111 042,48


134    Pertanto, le spese di garanzia bancaria pagate dalla Armando Álvarez nel periodo compreso tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011 sono ammontate a EUR 111 042,48.

135    Tenuto conto di quanto precede, si deve riconoscere un’indennità dell’importo di EUR 44 951,24 alla ASPLA e un’indennità dell’importo di EUR 111 042,48 alla Armando Álvarez a titolo di risarcimento del danno materiale derivato loro dalla violazione del termine ragionevole di giudizio rispettivamente nelle cause T‑76/06 e T‑78/06 e consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria aggiuntive.

–       Sugli interessi

136    Come risulta dal loro primo capo di conclusioni, le ricorrenti chiedono al Tribunale di corredare l’importo del risarcimento, che potrà essere loro concesso, con interessi compensativi e moratori al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali, a far data dal deposito del ricorso.

137    A tal proposito occorre distinguere tra interessi compensativi e interessi moratori (sentenza del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 55).

138    In primo luogo, quanto agli interessi compensativi, si deve rammentare che le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra la sopravvenienza dell’evento dannoso e la valutazione del risarcimento non possono essere ignorate, poiché occorre tener conto della svalutazione monetaria (v., in tal senso, sentenze del 3 febbraio 1994, Grifoni/Commissione, C‑308/87, EU:C:1994:38, punto 40, e del 13 luglio 2005, Camar/Consiglio e Commissione, T‑260/97, EU:T:2005:283, punto 138). Gli interessi compensativi sono diretti a compensare il decorso del tempo fino alla valutazione giudiziale dell’importo del danno, indipendentemente da qualsivoglia ritardo imputabile al debitore (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, punto 37).

139    La fine del periodo che dà diritto a tale rivalutazione monetaria deve, in linea di principio, coincidere con la data della pronuncia della sentenza con cui viene accertato l’obbligo di risarcire il danno subìto dalla parte ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 35; del 13 luglio 2005, Camar/ Consiglio e Commissione, T‑260/97, EU:T:2005:283, punti 142 e 143, e del 26 novembre 2008, Agraz e a./Commissione, T‑285/03, non pubblicata, EU:T:2008:526, punti 54 e 55).

140    Nella fattispecie, riguardo all’indennità dovuta a ciascuna delle ricorrenti a titolo di risarcimento del danno materiale rispettivamente subìto, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 138 emerge che le ricorrenti avrebbero avuto il diritto di chiedere che tale indennità fosse corredata da interessi compensativi a decorrere dal 16 marzo 2010.

141    Tuttavia, con il loro primo capo di conclusioni, le ricorrenti chiedono, come hanno sottolineato con lettera del 6 dicembre 2016, che l’importo del risarcimento cui hanno diritto sia corredato di interessi compensativi «a far data dalla presentazione del ricorso» nella presente causa, vale a dire a decorrere dal 27 gennaio 2015.

142    Pertanto, gli interessi compensativi che devono corredare l’indennità dovuta a ciascuna delle ricorrenti a titolo di risarcimento del danno materiale rispettivamente subìto decorrono dal 27 gennaio 2015, conformemente alla richiesta formulata dalle ricorrenti.

143    Peraltro, le ricorrenti, che lamentano di aver subìto una perdita, non forniscono alcuna prova nel senso che le spese di garanzia bancaria pagate dalla ASPLA tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011 nonché le spese di garanzia bancaria pagate dalla Armando Álvarez tra il 16 marzo 2010 e il 14 gennaio 2011 avrebbero potuto generare interessi di tasso pari a quello applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali (v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 219, e del 26 novembre 2008, Agraz e a./Commissione, T‑285/03, non pubblicata, EU:T:2008:526, punto 49).

144    Pertanto, le ricorrenti non possono pretendere l’applicazione di interessi compensativi calcolati sulla base del tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

145    La svalutazione monetaria correlata al decorso del tempo trova invece espressione nel tasso di inflazione annuo constatato, per il periodo considerato, da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro in cui sono stabilite le ricorrenti (v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punti 220 e 221, del 13 luglio 2005, Camar/Consiglio e Commissione, T‑260/97, EU:T:2005:283, punto 139, e del 26 novembre 2008, Agraz e a./Commissione, T‑285/03, non pubblicata, EU:T:2008:526, punto 50).

146    Di conseguenza, il tasso degli interessi compensativi che devono corredare l’indennità dovuta a ciascuna delle ricorrenti a titolo di risarcimento del danno rispettivamente subìto corrisponde al tasso di inflazione annuo rilevato da Eurostat nello Stato membro di stabilimento di dette società. Tali interessi compensativi saranno applicati, entro i limiti della domanda delle ricorrenti, al periodo compreso tra il 27 gennaio 2015 e la data della pronuncia della presente sentenza nei confronti di ciascuna ricorrente.

147    In secondo luogo, quanto agli interessi di mora, dalla giurisprudenza emerge che l’obbligo di corrispondere siffatti interessi sorge, di norma, dalla data della sentenza che dichiara l’obbligo di risarcire il danno (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione, C‑152/88, EU:C:1990:259, punto 32 e giurisprudenza citata).

148    Quanto alla fissazione del tasso degli interessi di mora, è opportuno tener conto dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 111, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1). Ai sensi di tali disposizioni, il tasso d’interesse applicabile agli importi esigibili non rimborsati nei termini è quello applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

149    Nella fattispecie, occorre considerare che le indennità menzionate al precedente punto 135, compresi gli interessi compensativi che corredano l’indennità dovuta a titolo di risarcimento del danno materiale subìto da ciascuna ricorrente, devono essere maggiorate di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale.

150    Tuttavia, il tasso di tale maggiorazione deve essere fissato entro i limiti della domanda delle ricorrenti (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 35, e dell’8 maggio 2007, Citymo/Commissione, T‑271/04, EU:T:2007:128, punto 184).

151    Il tasso degli interessi di mora sarà quindi quello fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali, come chiedono le ricorrenti.

–       Conclusione sull’importo delle indennità e sugli interessi

152    Tenuto conto di tutto quanto precede, il presente ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti in cui è diretto al risarcimento del danno materiale subìto dalle ricorrenti in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑76/06 e T‑78/06.

153    L’indennità dovuta alla ASPLA a titolo di risarcimento del danno da essa subìto in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria aggiuntive ammonta a EUR 44 951,24, oltre agli interessi compensativi, a decorrere dal 27 gennaio 2015 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato da Eurostat nello Stato membro in cui tale società è stabilita.

154    L’indennità dovuta alla Armando Álvarez a titolo di risarcimento del danno da essa subìto in conseguenza del pagamento di spese di garanzia bancaria aggiuntive ammonta a EUR 111 042,48, oltre agli interessi compensativi a decorrere dal 27 gennaio 2015 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato da Eurostat nello Stato membro in cui tale società è stabilita.

155    L’importo delle indennità menzionate ai precedenti punti 153 e 154, compresi gli interessi compensativi che corredano l’indennità dovuta a ciascuna delle ricorrenti a titolo di risarcimento del danno materiale rispettivamente subìto, sarà maggiorato di interessi di mora alle condizioni indicate ai precedenti punti 149 e 151.

156    Il ricorso è respinto quanto al resto.

 Sulle spese

157    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

158    Nella fattispecie, le ricorrenti sono state parzialmente soddisfatte per quanto riguarda i loro capi di conclusioni nel merito. Tuttavia, esse sono risultate in ampia misura soccombenti nella loro domanda di risarcimento. Di conseguenza, e alla luce dell’insieme delle circostanze della causa, si deve decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

159    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa si fanno carico delle proprie spese. Si deve, pertanto, decidere che la Commissione sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 44 951,24 alla Plásticos Españoles, SA (ASPLA) e un’indennità di EUR 111 042,48 alla Armando Álvarez, SA per il danno materiale subìto da ciascuna di tali società in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, ASPLA/Commissione (T76/06, non pubblicata, EU:T:2011:672), e del 16 novembre 2011, Álvarez/Commissione (T78/06, non pubblicata, EU:T:2011:673). Ciascuna di tali indennità sarà rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 27 gennaio 2015 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di riferimento, da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) nello Stato membro di stabilimento delle medesime società.

2)      Ciascuna delle indennità menzionate al precedente punto 1) sarà maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La ASPLA e la Armando Álvarez, da una parte, e l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese.

5)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Papasavvas

Labucka

Bieliūnas

Kreuschitz

 

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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2017.

Firme


Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in via principale e fondata sulla mancanza di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo del ricorso

Sull’eccezione di irricevibilità sollevata in subordine e fondata sulla prescrizione della domanda di risarcimento del danno materiale asserito

Nel merito

Sulla lamentata violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T 76/06 e T78/06

Sul danno materiale asserito e il supposto nesso di causalità

– Osservazioni preliminari

– Sul pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda

– Sul pagamento di spese di garanzia bancaria

– Sulla valutazione del danno materiale subìto

– Sugli interessi

– Conclusione sull’importo delle indennità e sugli interessi

Sulle spese






*      Lingua processuale: lo spagnolo.