Language of document : ECLI:EU:F:2011:181

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 novembre 2011

Causa F‑20/09

Marc Juvyns

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2008 — Scrutinio per merito comparativo — Procedura basata sui rapporti informativi 2005/2006 — Criterio del livello delle responsabilità esercitate»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Juvyns chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Consiglio di non promuoverlo al grado AST 7 per l’esercizio di promozione 2008.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Concordanza tra reclamo e ricorso — Identità di petitum e di causa petendi — Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi — Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità

(Statuto dei funzionari, art. 45; allegato XIII, art. 10)

3.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Potere discrezionale dell’amministrazione — Elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Elementi che possono essere presi in considerazione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

5.      Funzionari — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione di rigetto — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25 e 45)

1.      La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso può operare solo nel caso in cui il ricorso modifichi il petitum della controversia, quale presentato nel reclamo, o la sua causa, nozione, quest’ultima di «causa» della controversia, da interpretare in senso lato.

Per quanto riguarda le domande di annullamento dirette contro un atto dell’amministrazione, per «causa della controversia» va intesa la contestazione della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna.

(v. punto 41)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento (punto 119)

2.      Per quanto riguarda i funzionari del gruppo di funzioni AST, l’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto prevede tassi di moltiplicazione di riferimento per determinare il numero di posti vacanti per ciascun grado, posti che differiscono a seconda dei diversi percorsi di carriera. Poiché l’amministrazione deve conformarsi a tali tassi, giustamente l’autorità che ha il potere di nomina confronta tra loro i meriti dei funzionari del gruppo di funzioni AST che rientrano unicamente nello stesso percorso di carriera.

Al riguardo, il confronto dei meriti, per le esigenze dell’esercizio di promozione, dei funzionari del gruppo di funzioni AST per percorso di carriera, non viola l’art. 45 dello Statuto, il quale impone uno scrutinio comparativo di tutti i funzionari promuovibili, dato che l’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto deroga, in quanto legge speciale, alle disposizioni generali dello Statuto.

(v. punti 42 e 43)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punto 107), che conferma la sentenza del Tribunale di primo grado dell’11 luglio 2007, causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione (punto 129)

3.      Pur se il rapporto informativo costituisce un elemento indispensabile di valutazione ogniqualvolta la carriera di un funzionario viene presa in considerazione ai fini dell’adozione di una decisione riguardante la sua promozione, l’art. 43 dello Statuto impone la redazione di un rapporto informativo solo ogni due anni. Non prevedendo che l’esercizio di promozione debba avere la stessa periodicità dell’esercizio di valutazione, lo Statuto non esclude che una promozione possa essere decisa senza che l’autorità che ha il potere di nomina disponga di un rapporto informativo recente.

Orbene, tenuto conto del fatto che né lo Statuto né le norme interne dell’istituzione impongono una sincronizzazione tra gli esercizi di valutazione e di promozione e che l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale per organizzare la procedura di promozione, pur essendo auspicabile che l’amministrazione si sforzi di disporre dei rapporti informativi più recenti per decidere in ordine alle promozioni, la mancata presa in considerazione, in via eccezionale, dei detti rapporti non costituisce un’illegittimità, particolarmente qualora tutti i funzionari promuovibili siano stati trattati in maniera identica.

Ciò vale tanto più quando tale mancanza di rapporto informativo è dovuta allo svolgimento normale della procedura di valutazione.

(v. punti 45-47)

Riferimento:

Corte: 17 dicembre 1992, causa C‑68/91, Moritz/Commissione (punto 16)

Tribunale di primo grado: 15 novembre 2001, causa T‑194/99, Sebastiani/Commissione (punti 45, 46 e 49)

4.      Tenuto conto del numero ridotto di posti di bilancio disponibili, un’istituzione, nell’ambito dell’esercizio di promozione, può legittimamente, senza violare il principio di parità di trattamento, prendere in considerazione, in subordine, il periodo di attività effettiva di un funzionario e promuovere prioritariamente, a parità di merito, altri funzionari che hanno garantito un’esecuzione oggettivamente più costante delle loro prestazioni e hanno così servito, in una misura nettamente più ampia dell’interessato, la continuità e, pertanto, l’interesse del servizio nel corso del periodo di riferimento.

Al riguardo, per quanto riguarda la presa in considerazione delle assenze dei funzionari nell’ambito dell’esercizio di promozione, l’amministrazione non ha l’obbligo di tener conto in maniera diversa del numero dei giorni di congedo in funzione dei motivi di tali assenze.

(v. punti 50 e 53)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 aprile 2005, causa T‑353/03, Nielsen/Consiglio punti 76 e 77)

5.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a far figurare nelle decisioni di non promozione la motivazione delle decisioni stesse, essa è invece tenuta a fornire tale motivazione nella fase del rigetto del reclamo di un candidato non promosso.

Infatti, la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni. Pertanto, relativamente alla motivazione di una decisione adottata nell’ambito di una procedura riguardante un gran numero di persone, come una procedura di promozione, non si può pretendere dall’autorità che ha il potere di nomina che essa motivi la sua decisione in occasione del rigetto del reclamo al di là delle censure fatte valere nel detto reclamo, spiegando in particolare per quali ragioni ognuno dei funzionari promuovibili avesse meriti superiori a quelli dell’autore del reclamo.

(v. punti 66 e 70)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (punti 31 e 32); 27 aprile 1999, causa T‑283/97, Thinus/Commissione (punto 73); 25 ottobre 2005, causa T‑83/03, Salazar Brier/Commissione (punto 78); 23 novembre 2006, causa T‑422/04, Lavagnoli/Commissione (punto 69)

Tribunale della funzione pubblica: 8 ottobre 2008, causa F‑81/07, Barbin/Parlamento (punto 27)