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Ricorso proposto il 30 novembre 2011 - Beifa Group / UAMI - Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Strumenti per scrivere)

(Causa T-608/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beifa Group Co. Ltd (anteriormente: Ningbo Beifa Group Co. Ltd) (Zhejiang, Cina) (rappresentanti: R. Davis, Barrister, e N. Cordell, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 agosto 2011, procedimento R 1838/2010-3; e

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: un disegno o modello per il prodotto "strumenti per scrivere" - disegno o modello comunitario registrato n. 352315-0007

Titolare del disegno o modello comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: registrazione tedesca n. 30045470.8 del marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione tedesca n. 936051 del marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione tedesca n. 2911311 del marchio tridimensionale raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione internazionale n. 936051 di un marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16; registrazione internazionale n. 418036 di un marchio figurativo raffigurante uno strumento per scrivere, per prodotti della classe 16

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario contestato

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso ha effettuato un riesame inammissibile. Violazione dell'articolo 62 del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso (i) ha violato i principi fondamentali di tale articolo a causa delle modalità con cui ha applicato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale; e (ii) ha applicato erroneamente il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b) ed e), RDC. Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso (i) ha applicato un criterio erroneo per stabilire se, per quanto riguarda il disegno o modello comunitario registrato, sussistesse l'"utilizzazione" del marchio richiesta; (ii) ha omesso di valutare se l'uso dei marchi fosse avvenuto sia nel senso di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC, sia nel senso previsto dalla normativa nazionale tedesca; e (iii) ha effettuato un'applicazione erronea del criterio relativo al diritto di impedire l'uso del marchio. Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente le caratteristiche dell'utilizzatore informato nonché le modalità secondo le quali deve essere valutata l'impressione globale.

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