Language of document : ECLI:EU:C:2005:88

Arrêt de la Cour

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 febbraio 2005 (1)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Sentenza che constata l'illegittimità di una decisione con cui è stata ordinata una separazione di imprese come conseguenza dell'illegittimità di una decisione anteriore che constatava l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune»

Nel procedimento C-13/03 P,

avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto l'8 gennaio 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Petite, A. Whelan e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Tetra Laval BV, con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dai sigg. A.Vandencasteele, D. Waelbroeck e M. Johnsson, avocats, nonché dai sigg. A. Weitbrecht e S. Völcker, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,



LA CORTE (Grande Sezione),



composta dal sig. P. Jann, presidente della prima sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 gennaio 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 ottobre 2002, causa T-80/02, Tetra Laval/Commissione (Racc. pag. II-4519; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione 30 gennaio 2002, 2004/103/CE, recante misure destinate a ripristinare una concorrenza effettiva in conformità dell’articolo 8, n. 4, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Caso COMP/M.2416 Tetra Laval/Sidel) (GU 2004, L 38, pag. 1; in prosieguo: la «decisione di separazione»).


Il regolamento (CEE) n. 4064/89

2
Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, e rettifica GU 1990, L 257, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), così dispone all’art. 8, nn. 3 e 4:

«3.    Se la Commissione accerta che un’operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3 (…), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4.      Se l’operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva».


Le decisioni della Commissione

3
Il 30 ottobre 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2004/124/CE, che dichiara l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e l’accordo SEE (Caso COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel) (GU 2004, L 43, pag. 13; in prosieguo: la «decisione d’incompatibilità»).

4
Il 30 gennaio 2002 la Commissione ha adottato la decisione di separazione, recante misure destinate a ripristinare una concorrenza effettiva, in conformità dell’art. 8, n. 4, del regolamento. Con l’art. 1 di tale decisione, che è stata notificata il 4 febbraio 2002 alla Tetra Laval BV (in prosieguo: «Tetra»), la Commissione ordina la cessione da parte di questa società delle azioni della Sidel SA e stabilisce le modalità secondo cui tale separazione deve essere effettuata.

5
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 15 gennaio 2002, la Tetra ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione d’incompatibilità, iscritto a ruolo con il numero T-5/02.

6
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 19 marzo 2002, la Tetra ha proposto un secondo ricorso che mirava all’annullamento della decisione di separazione.

7
Con sentenza 25 ottobre 2002, causa T-5/02, Tetra Laval/Commissione (Racc. pag. II‑4381; in prosieguo: la «sentenza nella causa T-5/02»), il Tribunale ha annullato la decisione d’incompatibilità.

8
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione di separazione.


La sentenza impugnata

9
Ai punti 36-43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito come segue:

«36
Il Tribunale constata, innanzi tutto, che risulta dal contesto del regolamento, e in particolare dal sedicesimo considerando, che l’obiettivo perseguito dall’art. 8, n. 4, è quello di consentire alla Commissione di adottare tutte le decisioni necessarie a ripristinare una concorrenza effettiva. Quando, come nel caso di specie, l’operazione di concentrazione è stata realizzata in applicazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento, la separazione delle imprese coinvolte in tale operazione è la logica conseguenza della decisione che dichiara l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune.

37
Orbene, l’adozione di una decisione di separazione posteriore all’adozione di una decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune un’operazione di concentrazione presuppone la validità di tale ultima decisione. Poiché lo scopo di una decisione di separazione adottata in forza dell’art. 8, n. 4, del regolamento è quello di ripristinare una concorrenza effettiva ostacolata dall’operazione di concentrazione dichiarata incompatibile, è chiaro che la sua validità dipende da quella della decisione che vieta l’operazione di concentrazione e, pertanto, che l’annullamento di quest’ultima la priva di qualsiasi fondamento giuridico.

38
Tale conclusione è corroborata dal fatto che, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento, la cessione di una partecipazione acquisita in occasione di un’operazione di concentrazione può essere ordinata nell’ambito medesimo della decisione d’incompatibilità adottata in forza del suo art. 8, n. 3.

39
Inoltre, la detta conclusione non è stata messa in discussione dal riferimento della Commissione alla sentenza [della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punti 30 e 32, in prosieguo: la “sentenza Asteris”]. In primo luogo, occorre constatare che la Corte ha confermato l’“efficacia retroattiva che accompagna le sentenze di annullamento” (punto 30). In secondo luogo, la sentenza Asteris si riferiva, in particolare, agli effetti dell’annullamento di un regolamento la cui portata era limitata a un periodo di tempo ben definito su qualsiasi disposizione di regolamenti successivi che avesse lo stesso contenuto di quella dichiarata illegittima. Tale sentenza riguarda quindi la portata dell’obbligo, derivante dall’art. 233 CE e che grava sull’istituzione responsabile dell’adozione dei regolamenti di cui trattasi, di eseguire la sentenza di annullamento in parola.

40
Tuttavia, nel caso di specie, a differenza della situazione all’origine della sentenza Asteris, non si tratta di regolamenti che contengono disposizioni identiche, ma di una decisione di separazione antecedente, che si limita ad attuare la decisione d’incompatibilità. La semplice circostanza che, al momento dell’adozione della decisione di separazione, la detta decisione d’incompatibilità non sia annullata non può privare d’efficacia retroattiva il suo annullamento, successivamente constatato.

41
Orbene, con la sentenza pronunciata nella causa T-5/02, il Tribunale ha annullato la decisione d’incompatibilità (…).

42
Poiché l’illegittimità della decisione d’incompatibilità comporta dunque quella della decisione di separazione, la presente domanda di annullamento diretta contro quest’ultima decisione dev’essere accolta, senza che occorra esaminare gli altri motivi sollevati contro di essa dalla ricorrente.

43      Di conseguenza, la decisione di separazione è annullata».


Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

10
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte in data 8 gennaio 2003 la Commissione ha presentato, conformemente agli artt. 225 CE e 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza nella causa T-5/02.

Argomenti delle parti

11
A sostegno del suo ricorso nella presente causa, la Commissione afferma che, se il ricorso proposto contro la sentenza nella causa T-5/02 dovesse comportare l’annullamento di quest’ultima, la sentenza impugnata sarebbe fondata su un presupposto, ossia l’annullamento della decisione di incompatibilità, inficiato da un errore di diritto. Infatti, dato che l’annullamento di tale decisione da parte del Tribunale ha costituito l’unico motivo dell’annullamento da parte di quest’ultimo della decisione di separazione, l’annullamento della sentenza pronunciata nella detta causa, la quale ha annullato la prima decisione, comporterebbe l’annullamento della sentenza impugnata, che ha disposto l’annullamento della seconda decisione.

12
La Commissione pertanto ritiene che, se, tenuto conto dei motivi di diritto svolti dettagliatamente nel suo ricorso contro la sentenza nella causa T-5/02, tale ricorso dovesse venire accolto, si dovrebbe annullare la sentenza impugnata.

13
La Tetra sostiene che il ricorso è irricevibile. Infatti, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso non indicherebbe i motivi e gli argomenti di diritto dedotti contro la sentenza impugnata.

14
A tale riguardo, la Tetra afferma che la Commissione non sostiene che la sentenza impugnata contrasta con il diritto comunitario e tanto meno che il ragionamento seguito dal Tribunale o il dispositivo di questa sentenza sono inficiati da errori di diritto. Al contrario, secondo la Commissione, non sarebbe la sentenza impugnata ad essere inficiata da un errore di diritto, bensì quella pronunciata nella causa T‑5/02.

15
In subordine, la Tetra conclude che il ricorso non è fondato e che, se anche fosse accolto il ricorso contro la sentenza nella causa T‑5/02, ciò non dovrebbe comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

16
La Tetra afferma, in primo luogo, che la Commissione non ha interesse a che venga pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata. Una tale carenza di interesse risulterebbe, da una parte, dal fatto che la decisione di separazione è contestabile in sé, poiché le misure esecutive che essa ordina, compresi i termini che essa prescrive, sono divenute obsolete in ragione dei fatti che si sono verificati successivamente all’adozione di tale decisione. D’altra parte, spetterebbe alla Commissione, se ciò dovesse rivelarsi necessario, adottare una nuova decisione in applicazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento, decisione che sarebbe quindi adattata alla situazione vigente.

17
In secondo luogo, il presente ricorso sarebbe fondato sulla premessa secondo cui, se il ricorso proposto contro la sentenza nella causa T‑5/02 fosse ritenuto fondato, la Corte annullerebbe anche la sentenza impugnata con il presente ricorso. Orbene, in questo caso:

o la causa è rinviata dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente e, in questo caso, la decisione finale nel presente ricorso dipenderebbe dalla decisione del Tribunale nella causa T-5/02, poiché la Corte non può statuire senza conoscere la decisione finale sulla prima causa; la Corte, pertanto, dovrebbe rinviare anche la presente causa dinanzi al Tribunale;

oppure la Corte decide di statuire sul merito della controversia nella causa T‑5/02; la Tetra ritiene tuttavia che, in tal caso, la presente causa dovrebbe essere rinviata dinanzi al Tribunale affinché esso deliberi. Infatti, essa ha dedotto più motivi dinanzi a quest’ultimo a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione di separazione, ma il Tribunale si sarebbe pronunciato su uno solo di essi.

18
Nella replica, la Commissione sostiene che, per chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, essa non si fonda sugli argomenti sollevati nel suo ricorso contro la sentenza nella causa T-5/02, bensì sul fatto che un annullamento di tale sentenza invaliderebbe il presupposto giuridico che costituisce il fondamento della sentenza impugnata. Infatti, quest’ultima, in quanto fondata su un atto manifestamente nullo, sarebbe inficiata da un errore di diritto relativo alla validità e all’applicabilità di tale atto, indipendentemente dai motivi di tale invalidità che potrebbero essere accertati nel corso di un procedimento distinto. Dato che un tale motivo è chiaramente esplicitato nel presente ricorso, quest’ultimo sarebbe ricevibile.

19
Rispondendo all’argomento secondo il quale la decisione di separazione non sarebbe più operativa, la Commissione afferma che l’eventuale necessità di modificare un atto che impone, in particolare, certi termini e la cui applicazione è stata ritardata da un procedimento contenzioso non dovrebbe essere un motivo di diniego di competenza, né di rigetto di argomenti fondati e tali da comportare, nell’ambito di un ricorso, l’annullamento di una sentenza che ha annullato un tale atto. La validità di detta decisione dovrebbe essere valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento della sua adozione da parte della Commissione e quest’ultima adotterebbe tutte le misure necessarie per vigilare alla sua applicazione secondo legge nell’ipotesi in cui detti giudici considerassero in ultima analisi che essa è stata adottata validamente.

20
Per quanto riguarda il nesso tra il presente ricorso e quello proposto contro la sentenza nella causa T-5/02, la Commissione rileva che l’annullamento di questa sentenza sarebbe sufficiente per l’annullamento della sentenza impugnata. L’annullamento produrrebbe tale effetto anche se la presente causa fosse rinviata dinanzi al Tribunale in vista del proseguimento del suo esame.

Giudizio della Corte

21
Risulta dagli argomenti presentati dalla Commissione nel suo atto introduttivo che il presente ricorso ha un oggetto solo nei limiti in cui la sentenza nella causa T‑5/02, contestata dalla Commissione nel suo ricorso nella causa C-12/03 P, Commissione/Tetra Laval che ha condotto alla sentenza in data odierna (Racc. pag. I‑987), fosse annullata dalla Corte.

22
Orbene, con quest’ultima sentenza, la Corte ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di incompatibilità.

23
Ne consegue che, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della Tetra relativi all’irricevibilità del presente ricorso, occorre dichiarare quest’ultimo privo di oggetto.


Sulle spese

24
Ai sensi dell’art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. Poiché la mancanza di oggetto del presente ricorso deriva dal rigetto da parte di quest’ultima del ricorso della Commissione nella causa C-12/03 P con la citata sentenza Commissione/Tetra Laval, che ha condannato la Commissione alle spese, occorre condannare quest’ultima anche alle spese della presente impugnazione.




Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)
Non vi è luogo a provvedere sul ricorso.

2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.


Firme


1
Lingua processuale: l'inglese.