Language of document : ECLI:EU:C:2005:408

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

28 giugno 2005 (*)

Indice

I – Contesto normativo

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

Il regolamento n. 17

Gli orientamenti

La comunicazione sulla cooperazione

II – Fatti all’origine della controversia

III – Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

IV – Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione

V – Motivi d’annullamento delle sentenze impugnate

VI – Sulle impugnazioni

A – Sui motivi attinenti alla procedura

1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per il fatto che quest’ultimo ha respinto la richiesta presentata dal gruppo Henss/Isoplus per l’audizione di alcuni testimoni a titolo di misura istruttoria

2. Sul motivo dedotto dall’ABB relativamente ad una violazione degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale a causa del rigetto da parte di quest’ultimo della produzione di un parere legale allegato alla memoria di replica

B – Sui motivi di merito, relativi all’imputabilità dell’infrazione

1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa della presa in considerazione di alcune imprese del gruppo Henss/Isoplus e dell’imputazione dell’infrazione a tale gruppo in quanto «impresa» ai sensi di tale disposizione

2. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato causato dall’imputazione al gruppo Henss/Isoplus e alla Brugg di una violazione delle norme sulla concorrenza conseguente alla loro partecipazione ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale

C – Sui motivi di merito, relativi alla determinazione dell’ammontare delle ammende

1. Sui motivi relativi alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività a causa dell’applicazione degli orientamenti alle infrazioni di cui trattasi

a) Sui motivi relativi ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

b) Sui motivi relativi ad una violazione del principio d’irretroattività

2. Sui motivi relativi alla legittimità del metodo di calcolo delle ammende quale consacrato dagli orientamenti o applicato nella decisione controversa

a) Sui motivi relativi ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella determinazione, nella decisione controversa, dell’ammontare delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti

b) Sui motivi relativi ad una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento in sede di determinazione, nella decisione controversa, dell’importo delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti

c) Sui motivi dedotti dal gruppo Henss/Isoplus relativamente ad una violazione dei diritti della difesa in sede di valutazione delle circostanze aggravanti

d) Sul motivo dedotto dalla LR A/S relativamente all’omessa presa in considerazione di circostanze attenuanti

e) Sui motivi dedotti dal gruppo Henss/Isoplus e dalla LR A/S relativamente all’omessa o all’insufficiente presa in considerazione della loro cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo

D – Sui motivi relativi al diritto di essere sentito e all’obbligo di motivazione

1. Sui motivi relativi ad una violazione del diritto di essere sentito

2. Sui motivi relativi ad una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente al calcolo delle ammende

VII – Sulle spese


«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Tubi per teleriscaldamento (tubi preisolati) – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Intesa – Boicottaggio – Ammende – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Irretroattività – Legittimo affidamento – Legittimità – Comunicazione sulla cooperazione – Obbligo di motivazione»

Nei procedimenti riuniti C-189/02 P, C-202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P,

aventi ad oggetto i ricorsi diretti all’annullamento delle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposti il 17 maggio 2002 per quanto riguarda il primo procedimento, il 29 maggio 2002 per quanto riguarda il secondo, il 3 giugno 2002 per quanto riguarda i quattro seguenti, e il 5 giugno 2002 per quanto riguarda l’ultimo,

Dansk Rørindustri A/S, con sede in Fredericia (Danimarca), rappresentata dalle sig.re K. Dyekjær-Hansen e K. Høegh, advokaterne (procedimento C-189/02 P),

Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, con sede in Rosenheim (Germania),

Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, con sede in Hohenberg (Austria),

Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, con sede in Sondershausen (Germania),

rappresentate dal sig. P. Krömer, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C‑202/02 P),

KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, con sede in Linz (Austria), rappresentata dal sig. W. Löbl, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C-205/02 P),

LR af 1998 A/S, già Løgstør Rør A/S, con sede in Løgstør (Danimarca), rappresentata dal sig. D. Waelbroeck, avocat, e dal sig. H. Peytz, advokat (procedimento C-206/02 P),

Brugg Rohrsysteme GmbH, con sede in Wunstorf (Germania), rappresentata dai sigg. T. Jestaedt, H.-C. Salger e M. Sura, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C‑207/02 P),

LR af 1998 (Deutschland) GmbH, già Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, con sede in Fulda (Germania), rappresentata dal sig. H.-J. Hellmann, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C‑208/02 P),

ABB Asea Brown Boveri Ltd, con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dai sigg. A. Weitbrecht, Rechtsanwalt, J. Ruiz Calzado, abogado, e dall’avv. M. Bay, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C‑213/02 P),

ricorrenti,

procedimenti in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls, P. Oliver e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Böhlke, Rechtsanwalt (procedimenti C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P e C‑208/02 P), e dal sig. R. Thompson, QC (procedimenti C-206/02 P e C-213/02 P), con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG,

HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft,

rappresentate dal sig. P. Krömer, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (procedimento C-202/02 P),

ricorrenti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann e C.W.A. Timmermans (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 marzo 2004,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        I presenti ricorsi d’impugnazione sono stati proposti dalle imprese Dansk Rørindustri A/S (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri») (procedimento C‑189/02 P), Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH e Isoplus Fernwärmetechnik GmbH (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Henss/Isoplus») (procedimento C‑202/02 P), KE KELIT Kunststoffwerk GmbH (in prosieguo: la «KE KELIT») (procedimento C-205/02 P), LR af 1998 A/S, già Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «LR A/S») (procedimento C-206/02 P), Brugg Rohrsysteme GmbH (in prosieguo: la «Brugg») (procedimento C-207/02 P), LR af 1998 (Deutschland) GmbH, già Lögstör Rör (Deutschland) GmbH (in prosieguo: la «LR GmbH») (procedimento C-208/02 P), e ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: l’«ABB») (procedimento C-213/02 P).

2        Con i loro ricorsi d’impugnazione, queste imprese hanno chiesto l’annullamento delle sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 marzo 2002 ad esse relative, ossia, rispettivamente, le sentenze Dansk Rørindustri/Commissione (causa T-21/99, Racc. pag. II-1681), HFB e a./Commissione (causa T-9/99, Racc. pag. II‑1487), KE KELIT/Commissione (causa T-17/99, Racc. pag. II‑1647), LR AF 1998/Commissione (causa T-23/99, Racc. pag. II‑1705), Brugg Rohrsysteme/Commissione (causa T-15/99, Racc. pag. II‑1613), Lögstör Rör/Commissione (causa T-16/99, Racc. pag. II-1633) e ABB Asea Brown Boveri/Commissione (causa T-31/99, Racc. pag. II-1881) (in prosieguo, relativamente ad una di tali sentenze, per esempio: la «sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione» e, relativamente all’insieme delle dette sentenze: le «sentenze impugnate»).

3        Con le sentenze impugnate, il Tribunale, in particolare, ha ridotto l’ammenda inflitta all’ABB dalla decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4 – Intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in sostanza, ha respinto i ricorsi di annullamento diretti contro tale decisione.

 I – Contesto normativo

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

4        L’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolata «Nulla poena sine lege», prevede, al suo n. 1:

«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».

 Il regolamento n. 17

5        L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), prevede quanto segue:

«1.      La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d’imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza:

(…)

b)      forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 e 5 (…)

(…)

2.      La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo 85, paragrafo 1 o dell’articolo 86 del Trattato, (…)

(…)

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».

 Gli orientamenti

6        La comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA», pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14 gennaio 1998 (GU C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), enuncia nel suo preambolo:

«I principi indicati negli orientamenti (…) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza.

La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».

 La comunicazione sulla cooperazione

7        Nella sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 18 luglio 1996 (GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), un cui progetto era stato pubblicato il 19 dicembre 1995 (GU C 341, pag. 13; in prosieguo: il «progetto di comunicazione sulla cooperazione»), la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione delle ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare, come disposto nel capitolo A, punto 3, di tale comunicazione.

8        Ai sensi del capitolo A, punto 5, di tale comunicazione:

«La cooperazione di un’impresa è soltanto uno dei vari elementi di cui la Commissione tiene conto nel determinare l’ammontare di un’ammenda. (…)».

9        Il capitolo E, punto 3, della stessa comunicazione, relativa al procedimento, in particolare così dispone:

«[L]a Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell’esistenza di un’intesa».

 II – Fatti all’origine della controversia

10      I fatti all’origine dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale ed esposti nelle sentenze impugnate possono essere riassunti come segue, ai fini della presente sentenza.

11      Le ricorrenti sono società che operano nel settore del teleriscaldamento. Esse producono e commercializzano tubi preisolati destinati a tale settore.

12      A seguito di una denuncia del 18 gennaio 1995 dell’impresa svedese Powerpipe AB (in prosieguo: la «Powerpipe»), il 28 giugno 1995, la Commissione e i rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri interessati hanno proceduto ad alcuni accertamenti, ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 17, presso dieci imprese o associazioni operanti nel settore del teleriscaldamento, ivi incluse le ricorrenti e in particolare alcuni stabilimenti appartenenti a queste ultime.

13      La Commissione, a norma dell’art. 11 del regolamento n. 17, ha inviato richieste d’informazioni alla maggior parte delle imprese interessate dai fatti controversi.

14      Il 20 marzo 1997 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti ad alcune delle ricorrenti e alle altre imprese interessate, ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268).

15      Un’audizione delle imprese interessate ha avuto luogo il 24 e il 25 novembre 1997.

16      Il 21 ottobre 1998 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con cui constatava la partecipazione di diverse imprese e, segnatamente, delle ricorrenti, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l’«intesa»).

17      Secondo tale decisione, alla fine del 1990 i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento hanno raggiunto un accordo che ha stabilito il principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione dell’ABB IC Møller A/S, la consociata danese dell’ABB, della Dansk Rørindustri, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe, della LR A/S e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco» e, per le quattro società congiuntamente: i «produttori danesi»).

18      Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un gruppo di contatto costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate.

19      Secondo questa stessa decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus e la Pan-Isovit GmbH [divenuta, in seguito, Lögstör Rör (Deutschland) GmbH, e, successivamente, LR GmbH] hanno iniziato a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall’autunno del 1991. Nell’ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell’agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.

20      Sempre secondo tale decisione, nel 1994 veniva raggiunto un accordo fra tutti questi produttori per fissare quote per l’intero mercato europeo. Tale intesa di dimensioni comunitarie avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il club dei direttori, costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all’intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna impresa tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare della Danimarca, della Germania, dell’Italia, dei Paesi Bassi, dell’Austria, della Finlandia e della Svezia. Per taluni mercati nazionali sarebbe stato costituito un gruppo di contatto, formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

21      Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione controversa rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (l’ABB, la Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S, la LR GmbH e la Tarco) e la Brugg, il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, esse si siano tenute fuori dall’Unione europea, a Zurigo (Svizzera). Le riunioni in tale città sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996, ossia per alcuni giorni dopo la ricezione, da parte di tali imprese, delle richieste d’informazioni inviate dalla Commissione.

22      Come elemento dell’intesa tale decisione menziona, segnatamente, l’adozione e l’attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l’unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all’intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della detta società e facevano intendere a quest’ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco.

23      A seguito dell’aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf (Germania) una riunione cui avrebbero partecipato le sei imprese riunitesi il 18 agosto 1994. Nel corso di tale riunione sarebbe stato deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

24      Nella decisione controversa la Commissione espone i motivi per cui non solo l’accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall’ottobre 1991 possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un accordo vietato ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato.

25      Inoltre, la Commissione sottolinea che il cartello danese e quello di portata comunitaria costituivano solo l’espressione di un’unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall’inizio, aveva l’obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo dei partecipanti all’intero mercato comune. Secondo la Commissione, l’accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra Stati membri.

26      Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha rilevato che non è contestato che, nella decisione controversa, l’importo delle ammende sia stato calcolato in base al metodo previsto dagli orientamenti, come emerge, in particolare, dai punti 222 e 275 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione.

27      Inoltre, è pacifico che la decisione controversa non contiene alcun riferimento agli orientamenti, che, nel corso del procedimento amministrativo, le imprese non sono state informate del fatto che il metodo previsto da tali orientamenti sarebbe stato loro applicato e che tale metodo, in particolare, non è stato menzionato né nella comunicazione degli addebiti né in occasione dell’audizione delle imprese.

28      Occorre anche rilevare che, fatta eccezione per il gruppo Henss/Isoplus, tutte le imprese interessate dalla decisione controversa hanno ottenuto dalla Commissione una riduzione della loro ammenda in base alla comunicazione sulla cooperazione. Tale riduzione, accordata sotto forma di una percentuale applicata all’importo dell’ammenda originariamente dovuta, è stata loro accordata come contropartita della loro rispettiva cooperazione in sede di procedimento amministrativo. Tale cooperazione è consistita nell’aver rinunciato a contestare gli elementi essenziali delle infrazioni o nell’aver contribuito, in gradi diversi, alla formazione della prova delle infrazioni.

29      La decisione controversa contiene le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

ABB (…), Brugg (…), Dansk Rørindustri (…), Henss/Isoplus Group, [KE KELIT], Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco (…) hanno violato l’articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un’intesa generale per l’intero mercato comune.

La durata dell’infrazione si è protratta:

–      nel caso di ABB, Dansk Rør[industri], Løgstør, Pan-Isovit (…) da novembre-dicembre 1990 circa, ad almeno marzo-aprile 1996,

–      nel caso [del gruppo] Henss/Isoplus da ottobre 1991 circa, fino allo stesso periodo,

–      nel caso di Brugg da agosto 1994 circa, fino allo stesso periodo,

–      nel caso di [KE KELIT] da gennaio 1995 circa, fino allo stesso periodo,

(…)

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

–      la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell’intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

–      l’attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l’organizzazione del ritiro di altri;

–      la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

–      l’assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d’appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

–      la tutela dell’intesa dalla concorrenza dell’unica impresa importante non partecipante, Powerpipe (…), tramite la fissazione e l’adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l’attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(…)

Articolo 3

Alle imprese di cui all’articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

a)      ad ABB (…), un’ammenda di 70 000 000 di EUR;

b)      a Brugg (…), un’ammenda di 925 000 EUR;

c)      a Dansk Rørindustri (…), un’ammenda di 1 475 000 EUR;

d)      a Henss/Isoplus Group, un’ammenda di 4 950 000 EUR;

per la quale sono solidalmente responsabili le seguenti imprese:

–      HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG;

–      HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft;

–      Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH (anteriormente Dipl.-Kfm Walter Henss GmbH Rosenheim);

–      Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, Sondershausen;

–      Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH - stille Gesellschaft;

–      Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, Hohenberg;

e)      a [KE KELIT], un’ammenda di 360 000 EUR;

(…)

g)      a Løgstør Rør A/S, un’ammenda di 8 900 000 EUR;

h)      a Pan-Isovit GmbH, un’ammenda di 1 500 000 EUR;

(…)».

 III – Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

30      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, otto delle dieci imprese sanzionate dalla decisione controversa, tra le quali i sette ricorrenti nell’ambito della presente impugnazione, hanno presentato ricorso, tutte chiedendo l’annullamento, in tutto o in parte, di tale decisione e, in via subordinata, l’annullamento dell’ammenda ad esse inflitta o la riduzione del suo importo.

31      Con la sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione, il Tribunale ha:

–      annullato l’art. 1 della detta decisione nella parte in cui dichiarava la partecipazione della Dansk Rørindustri all’infrazione contestasta nel periodo compreso tra l’aprile e l’agosto 1994;

–      respinto il ricorso per il resto;

–      condannato la Dansk Rørindustri a sopportare le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione;

−      condannato la Commissione a sopportare il 10% delle proprie spese.

32      Con la sentenza impugnata HFB e a./Commissione, il Tribunale ha:

–      annullato gli artt. 3, lett. d), e 5, lett. d), della decisione controversa nei riguardi della HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e della HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft;

–      respinto il ricorso per il resto;

–      condannato le società che costituiscono il detto gruppo a sopportare le proprie spese, comprese quelle attinenti al procedimento sommario, e l’80% delle spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle attinenti al procedimento sommario;

−      condannato la Commissione a sopportare il 20% delle proprie spese, comprese quelle attinenti al procedimento sommario.

33      Con le sentenze impugnate KE KELIT/Commissione, LR AF 1998/Commissione, Brugg Rohrsysteme/Commissione e Lögstör Rör/Commissione, il Tribunale ha:

–      respinto i ricorsi;

–      condannato le ricorrenti interessate alle spese.

34      Con la sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione, il Tribunale ha:

–      ridotto a EUR 65 milioni l’ammontare dell’ammenda inflitta all’ABB dall’art. 3 della decisione controversa;

–      respinto il ricorso per il resto;

–      condannato la detta ricorrente a sopportare le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione;

−      condannato la Commissione a sopportare il 10% delle proprie spese.

 IV – Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione

35      La Dansk Rørindustri chiede che la Corte voglia:

–      ridurre l’ammenda ad essa inflitta dalla decisione controversa;

–      in via subordinata, annullare la sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione e rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa nuovamente da quest’ultimo relativamente all’ammontare dell’ammenda;

–      condannare la Commissione alle spese sopportate dalla detta ricorrente nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

36      Il gruppo Henss/Isoplus chiede che la Corte voglia:

–      annullare la sentenza impugnata HFB e a./Commissione, fatto salvo il primo punto del suo dispositivo, nonché la decisione controversa;

–      in via subordinata, annullare tale sentenza impugnata, fatto salvo il primo punto del suo dispositivo, e rinviare la causa al Tribunale per l’integrazione del procedimento e l’emanazione di una nuova sentenza;

–      in ulteriore subordine, annullare la sentenza impugnata nel suo secondo punto del dispositivo e ridurre l’ammenda che è stata inflitta alle società del detto gruppo dalla decisione controversa;

–      condannare la Commissione alle spese sopportate da tali società nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

37      La KE KELIT chiede che la Corte voglia:

–      annullare la sentenza impugnata KE KELIT/Commissione;

–      in via subordinata, annullare la detta sentenza e rinviare la causa al Tribunale al fine di un nuovo esame;

–      in ulteriore subordine, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta dalla decisione controversa;

–      ad ogni modo, condannare la Commissione alle spese sopportate dalla detta ricorrente nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

38      La LR A/S chiede che la Corte voglia:

–      annullare la sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione;

–      annullare la decisione controversa, con la quale le viene inflitta un’ammenda o, ad ogni modo, ridurre sostanzialmente l’ammontare della stessa o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

–      dichiarare illegittimi gli orientamenti, in forza dell’art. 184 del Trattato CE (divenuto art. 241 CE);

–      condannare la Commissione alle spese.

39      La Brugg chiede che la Corte voglia:

–      annullare la sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione nonché gli artt. 1 e 3 della decisione controversa;

–      in via subordinata, ridurre l’ammontare dell’ammenda ad essa inflitta dalla detta decisione;

–      ad ogni modo, condannare la Commissione alle spese sopportate dalla detta ricorrente nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

40      La LR GmbH chiede che la Corte voglia:

–      annullare la sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione e statuire definitivamente come segue: annullare la decisione controversa nella parte in cui riguarda la detta ricorrente o, in subordine, ridurre l’ammontare dell’ammenda e condannare la Commissione alle spese;

–      in ulteriore subordine, annullare la detta sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

41      L’ABB chiede che la Corte voglia:

–      annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione;

–      annullare l’art. 3 della decisione controversa nella parte in cui riguarda la detta ricorrente;

–      ridurre ulteriormente l’ammontare dell’ammenda ad essa inflitta da tale decisione;

–      in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca in conformità con la sentenza della Corte;

–      condannare la Commissione alle spese dell’insieme dei procedimenti, incluse quelle sostenute dall’ABB nell’ambito dell’impugnazione.

42      La Commissione chiede che la Corte voglia, per ciascuno dei presenti procedimenti:

–      confermare le sentenze impugnate;

–      condannare i ricorrenti alle spese.

 V – Motivi d’annullamento delle sentenze impugnate

43      La Dansk Rørindustri deduce tre motivi d’annullamento:

–      violazione del regolamento n. 17 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, in quanto il Tribunale non ha sanzionato il fatto che l’ammontare dell’ammenda inflitta a tale ricorrente è sproporzionata rispetto all’infrazione commessa;

–      violazione del regolamento n. 17 e dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività, in quanto il Tribunale non ha sanzionato il fatto che l’importo dell’ammenda inflitta alla detta ricorrente sia stato fissato in base ai principi stabiliti dagli orientamenti nonostante questi ultimi siano sensibilmente diversi dai principi che erano in vigore al tempo degli atti contestati, della comunicazione degli addebiti e dell’audizione;

–      violazione dei diritti della difesa, in quanto il Tribunale non ha sanzionato il fatto che, in sede di procedimento amministrativo, la Dansk Rørindustri non ha avuto la possibilità di esprimersi sulle modifiche apportate dagli orientamenti alla prassi della Commissione in materia di determinazione dell’importo dell’ammenda in caso di violazione delle norme sulla concorrenza.

44      Il gruppo Henss/Isoplus deduce sette motivi d’annullamento di cui alcuni comportano diverse parti:

–      illegittimità degli orientamenti causata da:

–      incompetenza della Commissione;

–      violazione del principio di parità di trattamento;

–      violazione dei diritti della difesa;

–      violazione del principio d’irretroattività;

–      violazione del diritto di essere sentito relativamente all’applicazione degli orientamenti in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende;

–      violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende derivante da:

–      omessa applicazione della comunicazione sulla cooperazione nei confronti delle società interessate;

–      violazione dei diritti della difesa quale diritto fondamentale in sede di valutazione di circostanze aggravanti;

–      violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa delle conseguenze tratte dalla partecipazione delle società interessate ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale;

–      violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa del raggruppamento delle società interessate nel gruppo Henss/Isoplus e dell’imputazione dell’infrazione a tale gruppo in quanto «impresa»;

–      vizio di procedura derivante dal rifiuto del Tribunale di disporre l’audizione di testimoni a titolo di misura istruttoria quale richiesta dal ricorrente;

–      vizio di procedura derivante da alcune contraddizioni tra la sentenza impugnata e il fascicolo.

45      La KE KELIT deduce cinque motivi di annullamento:

–      violazione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento a causa della determinazione dell’ammenda in base agli orientamenti;

–      violazione del principio di parità di trattamento per quanto riguarda la durata dell’infrazione;

–      violazione del principio d’irretroattività;

–      violazione dei diritti della difesa;

–      violazione dell’obbligo di motivazione.

46      La LR A/S deduce quattro motivi di annullamento:

–      violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché del regolamento n. 17, a causa del carattere eccessivo e discriminatorio dell’ammenda e, in subordine, illegittimità degli orientamenti;

–      violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività nonché dell’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), in quanto la Commissione si è erroneamente discostata dalla sua precedente prassi in materia di cooperazione ed ha applicato retroattivamente gli orientamenti nonché un codice sulla cooperazione più restrittivo, e, ad ogni modo, a causa della carenza di motivazione relativamente ad una tale applicazione retroattiva;

–      insufficiente presa in considerazione delle circostanze attenuanti applicabili alla detta ricorrente;

–      insufficiente presa in considerazione della cooperazione di tale ricorrente.

47      La Brugg deduce cinque motivi di annullamento:

–      violazione dei principi d’irretroattività, di tutela del legittimo affidamento e di buon andamento dell’amministrazione, a causa dell’applicazione degli orientamenti ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda;

–      violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, a causa del cambiamento del metodo di calcolo dell’ammenda successivamente alla cooperazione della detta ricorrente;

–      violazione dei diritti della difesa, a causa dell’applicazione degli orientamenti senza che tale ricorrente sia stata sentita;

–      violazione del principio di parità di trattamento, a causa della mancata riduzione dell’importo di base adottato ai fini della determinazione dell’ammenda della Brugg;

–      errori nell’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato relativamente alla partecipazione della detta ricorrente al boicottaggio della Powerpipe.

48      La LR GmbH deduce quattro motivi di annullamento:

–      violazione dei principi d’irretroattività e di tutela del legittimo affidamento, a causa dell’applicazione retroattiva degli orientamenti;

–      violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e del principio di legalità dell’azione amministrativa, in quanto la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, non ha osservato i limiti di tale potere quali previsti dalla detta disposizione, nonché a causa di un esercizio erroneo di tale potere nell’applicazione di questa stessa disposizione alla fattispecie, come conseguenza della violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento a danno della LR GmbH;

–      violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 190 del Trattato in quanto la decisione controversa non contiene alcuna motivazione relativamente all’applicazione retroattiva degli orientamenti;

–      violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non ha rispettato il diritto della detta ricorrente di essere sentita relativamente ad una tale applicazione retroattiva.

49      L’ABB deduce tre motivi di annullamento:

–      violazione degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale per quanto riguarda la decisione di quest’ultimo di dichiarare irricevibile un parere legale allegato alla memoria di replica;

–      violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto la detta ricorrente poteva fare affidamento, in particolare alla luce della comunicazione sulla cooperazione, sulla prassi consolidata della Commissione in materia di calcolo dell’ammontare dell’ammenda, cosicché questa istituzione non poteva discostarsi arbitrariamente da una tale prassi;

–      violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto il Tribunale ha approvato la determinazione della Commissione circa la gravità dell’infrazione commessa dall’ABB senza tenere conto del fatturato di quest’ultima sul mercato rilevante.

 VI – Sulle impugnazioni

50      Dopo aver sentito le parti e l’avvocato generale in merito, i procedimenti in esame vanno riuniti ai fini della sentenza per ragioni di connessione, a norma dell’art. 43 del regolamento di procedura della Corte.

 A – Sui motivi attinenti alla procedura

51      Occorre innanzi tutto trattare i motivi dedotti dal gruppo Henss/Isoplus nonché dall’ABB, relativi ad alcune violazioni del regolamento di procedura del Tribunale.

 1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per il fatto che quest’ultimo ha respinto la richiesta presentata dal gruppo Henss/Isoplus per l’audizione di alcuni testimoni a titolo di misura istruttoria

52      Con il suo sesto motivo, il gruppo Henss/Isoplus addebita al Tribunale di aver respinto, ai punti 36-38 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, la sua richiesta di audizione in qualità di testimoni dei sigg. Boysen, B. Hansen, N. Hansen, Hybschmann, Jespersen e Volandt ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Tali punti sarebbero inficiati da un vizio di procedura.

53      Contrariamente a quanto sostenuto nel punto 37 della detta sentenza impugnata, la richiesta di audizione delle sei persone indicate avrebbe invece menzionato i fatti sui quali doveva ordinarsi l’accertamento per mezzo di testimoni. Al punto 72 del ricorso proposto dal gruppo Henss/Isoplus dinanzi al Tribunale, si sarebbe affermato che tale richiesta era stata presentata al fine di provare che le imprese appartenenti al detto gruppo non avevano partecipato all’intesa prima dell’ottobre 1994.

54      Tale motivo deve essere respinto.

55      Infatti, dal punto 34 della stessa sentenza impugnata emerge che il Tribunale era ben consapevole del fatto che tale audizione fosse stata richiesta «per provare che le ricorrenti o il gruppo Henss/Isoplus non hanno partecipato ad una pratica illecita o ad altro comportamento equiparabile ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato (…) prima dell’ottobre 1994».

56      Tuttavia, al punto 36 di tale sentenza, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’art. 68, n. 1, ultimo comma, del suo regolamento di procedura, la richiesta di una parte per l’assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso dev’essere sentito e le ragioni che ne giustificano l’audizione.

57      Al punto seguente di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che, in particolare ai punti 20, 40, 50, 66-71, 94, 96, 125 e 142 del ricorso, erano menzionate alcune persone che potevano intervenire come testimoni in ordine ai fatti esposti in ciascuno dei punti in questione, ma che i nomi delle sei persone la cui testimonianza era stata espressamente richiesta dinanzi al Tribunale non risultavano in tali punti. Quest’ultimo ha quindi constatato che, per queste sei persone, il gruppo Henss/Isoplus aveva omesso di precisare in un qualche modo i fatti sui quali doveva ordinarsi l’accertamento per mezzo di testimoni.

58      Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 38 della stessa sentenza, che non si doveva dare seguito alla richiesta di audizione di testi, senza che fosse necessario verificare l’opportunità di sentire le sei persone menzionate.

59      Occorre constatare che il Tribunale era posto di fronte, da un lato, a un insieme significativo di fatti precisi per i quali il gruppo Henss/Isoplus aveva presentato un’offerta di prove nel suo ricorso grazie alla possibile audizione di una serie di persone e, dall’altro, ad una richiesta formale di audizione in qualità di testimoni di altre sei persone, ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, parimenti formulata in tale ricorso, al fine di provare in maniera generale che le imprese interessate del detto gruppo non avevano partecipato all’intesa prima dell’ottobre 1994, ricorso che, però, non indicava i fatti precisi per i quali era stata presentata un’offerta di prove.

60      Data l’evidente mancanza di chiarezza su tale punto, pur trattandosi di un ricorso voluminoso, il Tribunale ha correttamente giudicato che la richiesta diretta all’audizione delle sei persone in questione non precisava i fatti sui quali tali persone dovevano essere sentite in qualità di testimoni.

61      Il gruppo Henss/Isoplus sostiene inoltre che l’audizione di persone diverse dalle dette sei persone doveva essere intesa non come una semplice offerta di prova, ma come una richiesta di audizione in qualità di testimoni, ai sensi dell’art. 68, n. 1, del regolamento di procedura.

62      Con tale censura, il gruppo Henss/Isoplus contesta quindi al Tribunale di avere, su tale punto, snaturato la portata del suo ricorso.

63      Tale censura è infondata.

64      Infatti, da tale ricorso, e in particolare dal suo punto 145, al quale si riferisce peraltro specificamente tale ricorrente, emerge che quest’ultimo ha da sé operato una distinzione tra le sue offerte di prova ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale e la sua richiesta formale della misura istruttoria costituita dall’audizione in qualità di testimoni di altre sei persone ai sensi dell’art. 68, n. 1, dello stesso regolamento. Uno snaturamento su tale punto non è quindi provato.

65      In subordine, il gruppo Henss/Isoplus sostiene che, anche supponendo che la sua richiesta di audizione in qualità di testimoni delle persone interessate non sia stata presentata in conformità con detto art. 68, n. 1, il Tribunale doveva ad ogni modo ordinare d’ufficio tale audizione.

66      Poiché le ammende inflitte in base al diritto della concorrenza devono essere qualificate come «penali» ai sensi dell’art. 6 della CEDU, il Tribunale sarebbe comunque tenuto, ai sensi dell’art. 3 di tale disposizione e del principio generale di diritto comunitario relativo al diritto ad un processo equo, a convocare e a sentire i testimoni a discarico nominalmente indicati dal difensore.

67      Al riguardo occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v., in particolare, sentenze 30 settembre 2003, cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. pag. I-9975, punto 47, e 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I-9165, punto 76).

68      Inoltre, come statuito dalla Corte nell’ambito di una causa relativa al diritto della concorrenza, anche se una domanda di assunzione di testimoni, formulata nell’atto introduttivo del ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il testimone o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l’audizione, spetta al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’assunzione dei testimoni citati (sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 70).

69      L’esistenza di un potere discrezionale in merito, in capo al Tribunale, non può essere contestata invocando, come fa il gruppo Henss/Isoplus, il principio generale di diritto comunitario, che si ispira all’art. 6, n. 1, della CEDU, secondo il quale ogni persona ha diritto a un equo processo e, più specificamente, quello derivante dal n. 3, lett. d), di questo stesso articolo, secondo il quale ogni accusato ha diritto, in particolare, di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, principio questo che costituisce un aspetto particolare del diritto a un equo processo.

70      Infatti, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge che quest’ultima disposizione non riconosce all’accusato un diritto assoluto di ottenere la comparizione di testimoni dinanzi a un tribunale e che incombe in linea di principio al giudice nazionale decidere circa la necessità o l’opportunità di citare un testimone (v., in particolare, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 27 luglio 2000, Pisano c. Italia, non pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, § 21; 2 luglio 2002, S.N. c. Svezia, Recueil des arrêts et décisions, 2002-V, § 43, e 18 maggio 2004, Destrehem c. Francia, non ancora pubblicata nel Recueil des arrêts et décisions, § 39).

71      Ai sensi di tale giurisprudenza, l’art. 6, n. 3, della CEDU non impone la convocazione di ogni testimone, ma mira ad una totale parità di armi che garantisca che il procedimento contenzioso, considerato nel suo insieme, abbia offerto all’accusato un’adeguata e sufficiente occasione di contestare i sospetti che pesavano su di lui (v., in particolare, sentenza Pisano c. Italia, citata, § 21).

72      Come emerge dal punto 21 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, nella fattispecie è pacifico che il Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ha invitato il gruppo Henss/Isoplus a rispondere a taluni quesiti scritti nonché a produrre taluni documenti e che le parti hanno ottemperato a tali richieste. Non si può quindi rimproverare al Tribunale di essere venuto meno al suo obbligo di istruire i fatti (v., in tal senso, sentenza Baustahlgewebe/Commissione, citata, punto 76).

73      Inoltre, occorre affermare che, ai punti 137-181 di tale sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato un notevole numero di documenti inseriti nel fascicolo per trarne la conclusione che la Commissione aveva il diritto di rimproverare al gruppo Henss/Isoplus la partecipazione ad un’intesa a partire dall’ottobre 1991 fino all’ottobre 1994.

74      Ne deriva che il detto ricorrente ha avuto ampiamente occasione di dimostrare che le imprese da cui è costituito non avevano partecipato all’intesa prima dell’ottobre 1994.

75      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, il Tribunale non era tenuto a ordinare d’ufficio l’audizione dei testimoni a discarico in questione.

76      Alla luce di quanto precede, il motivo esaminato deve essere respinto.

 2. Sul motivo dedotto dall’ABB relativamente ad una violazione degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale a causa del rigetto da parte di quest’ultimo della produzione di un parere legale allegato alla memoria di replica

77      Con il suo primo motivo, l’ABB sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2, del suo regolamento di procedura, giudicando, ai punti 112-114 della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione, che il parere legale del prof. J. Schwarze (in prosieguo: il «parere legale»), allegato alla sua replica prodotta dinanzi al Tribunale, non poteva essere preso in considerazione in tutto o in parte.

78      Con la prima parte di tale motivo, l’ABB addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto statuendo, al punto 112 della detta sentenza impugnata, che, ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione del parere legale non poteva essere ammessa, comportando tale parere alcuni principi generali sui quali si fondano alcuni motivi non dedotti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

79      Dal momento che i punti 115-136 della stessa sentenza riguardano solo il principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale si sarebbe fondato, a tale proposito, sulla premessa che il detto motivo verte solo su tale principio dimodoché qualsiasi altro principio di diritto amministrativo esaminato nel parere legale rappresenterebbe un motivo nuovo e, pertanto, sarebbe irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

80      Orbene, il parere legale, facendo riferimento, in particolare, ad alcuni principi di diritto amministrativo, svilupperebbe solo argomenti diretti a illustrare il preciso fondamento giuridico e soprattutto la portata del principio di tutela del legittimo affidamento. Tali argomenti mirerebbero essenzialmente a provare che il potere discrezionale della Commissione relativamente alla determinazione dell’ammontare dell’ammenda era limitato, alla luce delle circostanze di cui ai presenti procedimenti.

81      Il parere legale comporterebbe quindi solo argomenti invocati a sostegno di un motivo già dedotto nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, e non motivi nuovi.

82      Al riguardo occorre rilevare che tale parere, che consta in totale di 101 paragrafi, sviluppa in particolare 6 principi di diritto comunitario, ossia il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di autolimitazione dell’amministrazione («self-binding»), il principio d’estoppel, il principio di equità amministrativa, il principio del venire contra factum proprium ed il diritto ad un equo processo, in particolare la tutela dei diritti della difesa.

83      Dal paragrafo 19 del parere legale emerge che tali principi sono esaminati al fine di stabilire se il diritto comunitario comporti regole che limitano il potere discrezionale della Commissione di infliggere ammende nell’ambito del diritto della concorrenza e che ostano a che tale istituzione cambi la sua prassi consolidata in materia di determinazione dell’ammontare delle ammende ed applichi la sua nuova prassi in un caso quale quello di cui alla fattispecie.

84      Nel paragrafo 43 dello stesso parere si dichiara che ciascuno di questi principi può, sotto aspetti diversi ed eventualmente in gradi diversi, restringere il detto potere discrezionale della Commissione.

85      Nei paragrafi 44-96 del parere legale, ciascuno dei detti principi viene analizzato separatamente ed applicato alla fattispecie.

86      Nei paragrafi 97-101 dello stesso parere, si giunge alla conclusione che, nella fattispecie, il potere discrezionale della Commissione era effettivamente limitato nel senso che questa non poteva discostarsi dalla sua prassi anteriore.

87      Nel paragrafo 98 del detto parere, si afferma che questi principi, alla luce del loro carattere vincolante, sono analoghi.

88      Dalla ratio e dal contenuto del parere legale risulta che, benché vi siano alcune intersezioni tra i principi di diritto amministrativo invocati in tale parere ed i motivi dedotti nel ricorso, il suo oggetto non è chiaramente limitato all’esposizione degli argomenti che delucidano o sviluppano il motivo relativo alla tutela del legittimo affidamento, come sostenuto dall’ABB, ma è costituito dall’approfondimento di un certo numero di principi autonomi, diretti a provare che, nella fattispecie, la Commissione non poteva discostarsi dalla sua prassi anteriore in materia di determinazione dell’ammontare delle ammende. Al riguardo occorre constatare che il principio di tutela del legittimo affidamento costituisce solo uno dei sei principi sviluppati a tal fine.

89      Pertanto, come sostenuto dalla Commissione, dalla formulazione letterale del parere legale emerge che questo intendeva richiamare, per la prima volta, alcuni principi non invocati nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

90      Alla luce di quanto esposto, la prima parte del primo motivo dedotto dall’ABB deve essere respinta.

91      Con la seconda parte del suo primo motivo, la stessa ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 113 della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione, che il parere legale non poteva essere preso in considerazione in tutto o in parte, in quanto, ai sensi dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

92      Il Tribunale non avrebbe constatato nessun vizio nel ricorso o nella replica che potesse giustificare l’applicazione di tale disposizione. Di conseguenza, sarebbe a torto che esso avrebbe statuito che l’ABB ha voluto integrare un motivo insufficiente tramite un rinvio globale al parere legale. Inoltre, nulla permetterebbe di invocare per analogia tale disposizione del regolamento di procedura del Tribunale, come avrebbe fatto quest’ultimo nello stesso punto della sentenza impugnata.

93      Al riguardo occorre rievocare il ragionamento seguito dal Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione.

94      Il Tribunale ha ricordato che dall’art. 44, n. 1, lett. c), del suo regolamento di procedura emerge che gli elementi di diritto e di fatto sui quali si fonda un ricorso devono derivare, in modo per lo meno sommario, dallo stesso testo del ricorso e che quindi non basta che in questo vi sia un riferimento a elementi del genere che figurino in un allegato allo stesso.

95      Il Tribunale ha richiamato, in particolare, la giurisprudenza costante della Corte relativa all’obbligo della Commissione di indicare, in tutti i ricorsi depositati ai sensi dell’art. 226 CE, i motivi esatti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure sono fondate.

96      A tale proposito, da tale giurisprudenza emerge effettivamente che tale obbligo non è soddisfatto qualora i motivi dedotti dalla Commissione siano espressi nel ricorso solamente sotto forma di un mero rinvio ai motivi indicati nella lettera di diffida e nel parere motivato o nella parte del ricorso che è dedicata all’ambito normativo (v. in tal senso, in particolare, sentenze 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-2187, punti 17 e 18; 23 ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5981, punto 35, e 29 novembre 2001, causa C-202/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9319, punti 20 e 21).

97      Il Tribunale ha anche ricordato che non spetta ad esso ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale.

98      Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso che, allo stesso modo, posto che una parte del parere legale non può essere presa in considerazione, non spetta certamente ad esso ricercare ed individuare, in tale parere, i passaggi che potrebbero essere presi in considerazione in qualità di allegati diretti a rinforzare e a integrare le memorie dell’ABB su punti specifici.

99      Alla luce dei motivi che la sostengono, tale conclusione deve essere intesa nel senso che la funzione meramente probatoria e strumentale degli allegati implica che, nella parte in cui il parere legale comporta, oltre a motivi nuovi e quindi irricevibili, elementi di diritto sui quali si fondano alcuni motivi formulati nel ricorso, siffatti elementi devono figurare nel testo stesso della replica alla quale tale parere è allegato o, almeno, essere sufficientemente individuati in tale memoria.

100    Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto prendendo in considerazione tali requisiti e giudicando che, nella fattispecie, essi non erano soddisfatti.

101    Inoltre, il Tribunale, a tale proposito, non ha snaturato la portata della memoria di replica dinanzi ad esso prodotta. Infatti è giocoforza constatare che il punto 31 della detta memoria si limita ad un rinvio globale al parere giuridico. Inoltre, il fatto, invocato dall’ABB, che in certi punti della stessa memoria siano operati rinvii, sotto forma di note a piè di pagina, ad alcuni passaggi di tale parere non può mettere in discussione la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale su tale punto.

102    In tale contesto, il motivo esaminato deve essere respinto.

 B – Sui motivi di merito, relativi all’imputabilità dell’infrazione

103    In secondo luogo, occorre esaminare i motivi di merito dedotti dal gruppo Henss/Isoplus e dalla Brugg, con i quali questi ricorrenti contestano le sentenze impugnate che li riguardano relativamente ad alcuni punti inerenti all’imputabilità dell’infrazione, ad essi ascritta nella decisione controversa e confermata dal Tribunale.

 1. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato a causa della presa in considerazione di alcune imprese del gruppo Henss/Isoplus e dell’imputazione dell’infrazione a tale gruppo in quanto «impresa» ai sensi di tale disposizione

104    Con il suo quinto motivo, il gruppo Henss/Isoplus contesta al Tribunale di aver statuito, ai punti 54-68 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, che è a ragione che, nella decisione controversa, la Commissione ha tenuto conto di alcune imprese di tale gruppo e ha imputato l’infrazione a quest’ultimo.

105    Tale ricorrente sostiene, innanzi tutto, che, al punto 66 di tale sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il suo argomento secondo cui un’impresa, ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, deve necessariamente essere dotata della personalità giuridica.

106    Orbene, ciò non avverrebbe né per il gruppo Henss/Isoplus, supponendo che esso rappresenti un soggetto economico, né per il sig. Henss quale persona che controlla, secondo la stessa sentenza impugnata, le varie imprese appartenenti al detto gruppo.

107    Il gruppo Henss/Isoplus fa valere che la sua tesi può essere fondata sull’art. 1 del protocollo 22 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), da cui deriverebbe che la nozione di «impresa» ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza indica qualunque soggetto giuridico («Rechtssubjekt» nella versione tedesca) che eserciti attività di natura economica o commerciale.

108    Ciò sarebbe confermato, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte relativa alle disposizioni del Trattato CECA in materia di concorrenza (sentenze 13 luglio 1962, cause riunite 17/61 e 20/61, Klöckner-Werke e Hoesch/Alta Autorità, Racc. pag. 599, e causa 19/61, Mannesmann/Alta Autorità, Racc. pag. 655).

109    In altre sentenze, in particolare quelle citate dal Tribunale al punto 66 della detta sentenza impugnata, la Corte non si sarebbe ancora definitivamente pronunciata sulla questione di principio se la qualificazione di impresa ai sensi del diritto della concorrenza richieda in ogni caso che il soggetto interessato disponga della personalità giuridica (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619; 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215; 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm, Racc. pag. 2999, e 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I‑1979).

110    Benchè sia vero, secondo tale ricorrente, che l’infrazione commessa da un’impresa che abbia una sua propria personalità giuridica è imputabile alla società madre, una holding, qualora quest’ultima la controlli e si tratti quindi di una stessa unità economica (v., in particolare, citate sentenze ICI/Commissione, nonché Europemballage e Continental Can/Commissione), una tale imputazione necessiterebbe tuttavia che il soggetto controllante abbia esso stesso la personalità giuridica.

111    Orbene, una persona fisica, quale il sig. Henss nel caso concreto, non potrebbe, nella sua sola qualità di socio o azionista, essere qualificato come «impresa» ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato. Pertanto, tale giurisprudenza non sarebbe pertinente nella fattispecie.

112    Al riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito del diritto della concorrenza la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico del detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (v., in particolare, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc. pag. I-1577, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

113    Da tale giurisprudenza emerge chiaramente che la nozione di impresa ai sensi delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza non richiede che l’unità economica interessata sia dotata di personalità giuridica. Non si tratta neppure, come sostiene il gruppo Henss/Isoplus, di un’interpretazione che si limiterebbe alle fattispecie che hanno dato luogo alle sentenze della Corte, quali le citate sentenze Hydrotherm o Höfner e Elser, ma di un’interpretazione di portata generale.

114    L’argomento tratto dalla versione tedesca dell’art. 1 del protocollo 22 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e, in particolare, dalla nozione di «soggetto giuridico» («Rechtssubjekt») che ivi figura non consente di mettere in discussione tale interpretazione.

115    La nozione di «soggetto giuridico» non esclude necessariamente le persone fisiche. Ad ogni modo, una tale nozione è carente in tutte le altre versioni linguistiche che comportano solo la nozione di «soggetto».

116    Il gruppo Henss/Isoplus sostiene inoltre che imprese non legate tra loro né per quanto riguarda il capitale né sotto l’aspetto del diritto societario e che, pertanto, non dipendono da un’impresa controllante, non possono diventare un gruppo in base alla sola esistenza di eventuali legami tra alcune persone fisiche che non sono imprese.

117    A tale proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il comportamento anticoncorrenziale di un’impresa può essere imputato ad un’altra qualora essa non abbia determinato in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, bensì abbia applicato in sostanza le direttive impartitele dalla seconda, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrevano tra loro (v., in particolare, sentenza 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. I-10065, punto 27).

118    È vero che il fatto che il capitale sociale di due distinte società commerciali appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra (v. sentenza 2 ottobre 2003, causa C-196/99 P, Aristrain/Commissione, Racc. pag. I-11005, punto 99).

119    Tuttavia, nella fattispecie, il Tribunale non ha dedotto l’esistenza dell’unità economica costitutiva del gruppo Henss/Isoplus dal solo fatto che le imprese interessate erano controllate sotto l’aspetto del loro capitale sociale da una sola persona, nella fattispecie il sig. Henss.

120    Infatti, dai punti 56-64 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione emerge che il Tribunale ha concluso per l’esistenza della detta unità economica sulla base di un insieme di elementi che provano il controllo del sig. Henss sulle società interessate tra cui, oltre alla detenzione diretta o indiretta da parte di quest’ultimo o di sua moglie della totalità o della quasi totalità delle azioni, il fatto che il sig. Henss ricoprisse posizioni chiave in seno agli organi di gestione di tali società nonché il fatto che tale persona, come indicato al punto 20 della presente sentenza, in occasione delle riunioni del club dei direttori, rappresentasse le varie imprese e che queste ultime si siano viste attribuire una sola quota nell’ambito dell’intesa.

121    Infine, il gruppo Henss/Isoplus sostiene, in subordine, che le varie imprese raggruppate dalla Commissione non costituiscono un’unica unità economica in quanto esse non sarebbero prive di autonomia e non dipenderebbero da direttive esterne. Con questo argomento tale ricorrente sostiene che le imprese interessate non erano, in un modo o nell’altro, sotto il controllo di fatto del sig. Henss.

122    A tale proposito occorre rilevare che considerazioni analoghe a quelle formulate dal Tribunale ai punti 56-64 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, dirette a stabilire l’esistenza di un’unità economica, si fondano su una serie di constatazioni di fatto non censurabili in sede d’impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei fatti rilevanti o dei mezzi di prova sottoposti al Tribunale o ancora quando l’inesattezza materiale degli accertamenti di quest’ultimo risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (v., in tal senso, in particolare, citate sentenze Metsä-Serla e a./Commissione, punto 37, e Mag Instrument/UAMI, punti 39 e 76).

123    Per quanto riguarda il punto 57 della detta sentenza impugnata, il Tribunale non ha statuito, come sostiene il gruppo Henss/Isoplus, che durante il periodo di riferimento, ossia per la durata dell’infrazione di cui la Commissione sostiene l’esistenza, ossia dall’ottobre 1991 a marzo/aprile 1996, il sig. Henss era non solo direttore, ma anche azionista della Isolpus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH. Su tale punto non esiste alcuna contraddizione con il fascicolo, cosicché il vizio di procedura sostenuto al riguardo dal detto ricorrente, in quanto parte del suo settimo motivo, deve essere respinto.

124    Per quanto riguarda il punto 58 della stessa sentenza impugnata, il Tribunale non ha statuito più di quanto sostenuto dallo stesso ricorrente, ossia che durante il periodo di riferimento il sig. Henss deteneva la maggioranza delle azioni della Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH per mezzo di mandatari, ma senza aver mai esercitato le funzioni di direttore.

125    Occorre quindi dichiarare che la critica specifica dei detti punti 57 e 58 non dimostra in alcun modo un qualsiasi snaturamento dei fatti rilevanti o di mezzi di prova da parte del Tribunale né rivela l’esistenza di un’inesattezza materiale degli accertamenti di quest’ultimo risultante dai documenti inseriti nel fascicolo.

126    Per quanto riguarda la Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, il gruppo Henss/Isoplus sostiene che il sig. Henss e i coniugi Papsdorf non sono mai stati direttori e che, inoltre, le azioni di tale società sono state detenute, durante il periodo di riferimento, per un terzo dalla Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH per conto e in nome propri, per un terzo dai coniugi Papsdorf tramite quest’ultima società, in qualità di mandataria, e per un terzo da altre persone fisiche, a loro volta tramite la detta mandataria.

127    Tali fatti coincidono con quelli menzionati dal Tribunale al punto 59 della detta sentenza impugnata, cosicché nemmeno al riguardo è dimostrato uno snaturamento dei fatti rilevanti o di un mezzo di prova. Peraltro, dai documenti inseriti nel fascicolo non risulta alcuna inesattezza materiale degli accertamenti effettuati dal Tribunale.

128    Il gruppo Henss/Isoplus aggiunge che da tali fatti deriva che la società Isoplus Fernwärmetechnik GmbH si sarebbe sottratta all’influenza sia del sig. Henss che dei coniugi Papsdorf.

129    Tale censura non è ricevibile in quanto solleva la questione se nella fattispecie ricorressero o meno realmente i presupposti per l’esistenza di un’unità economica. Infatti, un esame del genere, che si fonda su una valutazione dei fatti, non può in quanto tale essere contestato in sede d’impugnazione (v. sentenza Metsä-Serla e a./Commissione, citata, punto 30).

130    In tale contesto, non si può rimproverare al Tribunale di aver statuito, al termine di una valutazione globale e, in linea di principio, fondata su un insieme di elementi di fatto, che le varie imprese del gruppo Henss/Isolpus dovevano, a tal fine, essere considerate appartenenti ad un’unica unità economica.

131    Tale motivo deve quindi essere respinto.

 2. Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato causato dall’imputazione al gruppo Henss/Isoplus e alla Brugg di una violazione delle norme sulla concorrenza conseguente alla loro partecipazione ad una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale

132    Con, rispettivamente, il loro quarto ed il loro quinto motivo, il gruppo Henss/Isolpus e la Brugg, ciascuno per quanto lo riguarda, addebitano al Tribunale di avere statuito, ai punti 223-227 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione e 52-66 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione, che è a ragione che la Commissione, nella decisione controversa, ha loro imputato l’infrazione o una parte di essa a causa della loro partecipazione a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale.

133    Il gruppo Henss/Isoplus contesta in particolare che la partecipazione, prima dell’ottobre 1994, del sig. Henss a riunioni aventi un oggetto anticoncorrenziale giustificasse la conclusione che tale gruppo dovesse essere considerato un partecipante all’intesa risultante dalle dette riunioni, le quali riguardavano il periodo intercorrente tra l’ottobre 1991 e l’ottobre 1994.

134    La Brugg sostiene che è a torto che il Tribunale ha dedotto dalla sua partecipazione alla riunione del 24 marzo 1995, nel corso della quale si è parlato del boicottaggio della Powerpipe, la prova della sua effettiva partecipazione al detto boicottaggio.

135    Il gruppo Henss/Isoplus si fonda, per analogia, sulla giurisprudenza secondo cui la Commissione può negare l’accesso a taluni documenti adducendo a motivazione che un’impresa che detiene una posizione dominante potrebbe adottare misure di ritorsione nei confronti di un’impresa che ha collaborato all’istruzione condotta dalla Commissione (sentenze della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punti 26 e 27, e del Tribunale 1º aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, punto 33).

136    Ne deriverebbe che, anche qualora le imprese economicamente deboli non prendessero pubblicamente le distanze dal contenuto di riunioni dall’oggetto manifestamente anticoncorrenziale e alle quali esse sono state convocate da parte di imprese in posizione dominante o economicamente più forti di loro, esse non devono essere ritenute responsabili per la loro partecipazione ad un’intesa illegale nel caso in cui non mettano in pratica i risultati di tali riunioni.

137    Nella fattispecie, il gruppo Henss/Isoplus non avrebbe denunciato il contenuto delle riunioni alle quali esso ha assistito, a causa della partecipazione all’intesa, in particolare, dell’ABB, impresa in posizione dominante, e della LR A/S, impresa ben più forte di esso.

138    Tuttavia, quest’ultimo non avrebbe messo in pratica i risultati delle dette riunioni, come sarebbe dimostrato dal continuo abbassamento dei prezzi sul mercato dei tubi preisolati tra l’ottobre 1991 e l’ottobre 1994.

139    La Brugg fa valere che, quale semplice rivenditore dei prodotti in questione, essa non poteva mettere in pratica un’azione di boicottaggio.

140    Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 62 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione, che, essendo la Powerpipe una diretta concorrente della Brugg sul mercato tedesco, quest’ultima aveva un interesse per qualsiasi misura di boicottaggio adottata nei confronti della Powerpipe da parte di altri partecipanti all’intesa.

141    Orbene, è a ragione che il Tribunale ha respinto tali censure.

142    Infatti, secondo una giurisprudenza costante, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni del genere, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a dimostrare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva dichiarato alle sue concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v., in particolare, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

143    Al riguardo, il fatto di approvare tacitamente un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e pregiudica la sua scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata, punto 84).

144    Inoltre, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente un oggetto anticoncorrenziale non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

145    Ai fini dell’applicazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che un accordo abbia per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza, a prescindere dai suoi effetti concreti. Di conseguenza, nel caso di accordi che si manifestino in occasione di riunioni di imprese concorrenti, si verifica un’infrazione alla detta disposizione qualora tali riunioni abbiano un oggetto siffatto e mirino in tal modo ad organizzare artificialmente il funzionamento del mercato. In un caso del genere, la responsabilità di una determinata impresa per l’infrazione in questione risulta validamente accertata allorché tale impresa ha partecipato a queste riunioni conoscendone l’oggetto, anche se non ha poi attuato l’una o l’altra delle misure concordate in occasione delle riunioni stesse. La maggiore o minore assiduità dell’impresa alle riunioni nonché l’attuazione più o meno completa delle misure concordate hanno conseguenze non già sul sussistere della responsabilità dell’impresa stessa, bensì sull’ampiezza di tale responsabilità e dunque sull’entità della sanzione (v. sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C‑247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punti 508-510).

146    Ne deriva che la circostanza, rilevata dalla Brugg, che questa non abbia messo in pratica e, del resto, non potesse mettere in pratica la misura di boicottaggio convenuta in occasione della riunione del 24 marzo 1995 non è atta a escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione a tale misura, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto, fatto non provato dalla detta ricorrente.

147    È vero, come sostenuto dalla Brugg e contrariamente a quanto statuito dal Tribunale nel punto 62 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione, che a tale proposito è irrilevante che tale ricorrente avesse un interesse per qualsiasi misura di boicottaggio nei confronti di uno dei suoi concorrenti diretti, adottata da altre partecipanti all’intesa (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata, punto 335).

148    Tuttavia, si tratta di una censura mossa in merito ad una motivazione sovrabbondante di tale sentenza che non può comportare il suo annullamento ed è, quindi, inoperante (v., in particolare, sentenza 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt/AEE, Racc. pag. I-10173, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

149    Peraltro, nel caso della Brugg, emerge dalla decisione controversa che, contrariamente a quanto affermato da tale ricorrente, la Commissione non ha considerato la sua partecipazione al boicottaggio della Powerpipe una circostanza aggravante, in quanto l’unica circostanza aggravante di cui si è tenuto conto per quanto la riguarda consiste nella continuazione dell’infrazione dopo gli accertamenti.

150    Allo stesso modo, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 142-145 della presente sentenza, la circostanza, evidenziata dal gruppo Henss/Isoplus, di una partecipazione all’intesa di imprese dominanti o particolarmente forti, tali da poter adottare misure di ritorsione nei confronti degli altri partecipanti, nettamente meno forti, nel caso in cui questi prendessero pubblicamente le distanze dal contenuto delle riunioni il cui oggetto è anticoncorrenziale, non incide sull’esistenza della responsabilità di queste ultime imprese per la loro partecipazione alla misura anticoncorrenziale, ma può, eventualmente, avere conseguenze relativamente alla determinazione dell’entità della sanzione.

151    Come opportunamente rilevato dalla Commissione, la tesi contraria sarebbe inaccettabile, in quanto ne deriverebbe una differenziazione dei requisiti applicativi dell’art. 85, n. 1, del Trattato a seconda delle dimensioni delle imprese, nel senso che le imprese meno forti sarebbero avvantaggiate.

152    Alla luce di quanto precede, i motivi esaminati devono essere respinti.

 C – Sui motivi di merito, relativi alla determinazione dell’ammontare delle ammende

153    L’insieme dei ricorrenti critica le sentenze impugnate per quanto riguarda il calcolo dell’ammontare delle ammende loro inflitte.

154    Innanzi tutto, si tratteranno le censure relative alla violazione di alcuni principi, conseguente all’applicazione degli orientamenti ad infrazioni quali quelle di cui alla fattispecie e, in secondo luogo, le censure relative alla legittimità del metodo di calcolo delle ammende previsto dagli orientamenti o applicato nella decisione controversa.

 1. Sui motivi relativi alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività a causa dell’applicazione degli orientamenti alle infrazioni di cui trattasi

155    La maggior parte dei ricorrenti contesta al Tribunale di aver statuito che, applicando gli orientamenti alle fattispecie nella decisione controversa, la Commissione non ha violato i principi di tutela del legittimo affidamento e d’irretroattività.

 a) Sui motivi relativi ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

156    Con i loro rispettivi motivi, la Dansk Rørindustri (secondo motivo), la KE KELIT (primo motivo), la LR A/S (secondo motivo), la Brugg (primo e secondo motivo), la LR GmbH (primo motivo, seconda parte) e l’ABB (secondo motivo) fanno valere, in sostanza, che esse potevano fondare un legittimo affidamento sulla prassi decisionale anteriore della Commissione in materia di calcolo dell’ammontare delle ammende, vigente all’epoca in cui furono commesse le infrazioni.

157    Si tratterebbe di una prassi coerente e di lunga data, consistente nel calcolare l’ammontare delle ammende sulla base del fatturato realizzato con il prodotto interessato nel mercato geograficamente rilevante (in prosieguo: il «fatturato rilevante»), ammontare che, peraltro, non può in nessun caso superare l’ammontare massimo dell’ammenda indicato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, ossia il 10% del fatturato mondiale dell’impresa, considerato ogni prodotto (in prosieguo: il «fatturato complessivo»).

158    Da tale prassi deriverebbe anche che l’importo massimo dell’ammenda non supererebbe il 10% del fatturato rilevante.

159    Secondo i detti ricorrenti, la Commissione non poteva, senza violare il loro legittimo affidamento su tale prassi anteriore, applicare nei loro confronti il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti, i quali erano stati adottati successivamente sia alle infrazioni sia alle audizioni, ultima fase del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, essendo tale metodo radicalmente nuovo.

160    La novità di tale metodo risiederebbe soprattutto nel fatto che esso prende come punto di partenza per il calcolo alcuni importi di base predefiniti che riflettono la gravità dell’infrazione e che, di per sé, non hanno alcun rapporto con il fatturato rilevante, essendo tale importo di base passibile, in seguito, di aggiustamenti verso l’alto o verso il basso a seconda della durata dell’infrazione e di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e potendo, in ultima istanza, essere ancora ridotto a seguito di un’eventuale cooperazione con la Commissione nel corso del procedimento amministrativo.

161    Le stesse ricorrenti dichiarano che la Commissione non poteva discostarsi arbitrariamente dalla sua prassi decisionale anteriore o avrebbe, per lo meno, dovuto avvertirle in tempo utile di una tale modifica o, in particolare, motivare l’applicazione di tale nuovo metodo.

162    Esse sostengono inoltre che l’affidamento che esse potevano fondare sulla prassi decisionale anteriore della Commissione, in materia di calcolo delle ammende, era tanto più legittimo dal momento che la loro decisione di cooperare con la Commissione era necessariamente fondata su tale prassi e, in particolare, sui benefici che, in base a quest’ultima, esse potevano contare di trarre dalla loro cooperazione.

163    Il legittimo affidamento fondato sulla comunicazione sulla cooperazione si estenderebbe, ai sensi della stessa lettera di tale comunicazione, al calcolo dell’importo dell’ammenda che servirebbe come base di calcolo, importo al quale viene in seguito applicata la percentuale di riduzione accordata in forza della cooperazione.

164    Innanzi tutto, i motivi dedotti dalla Dansk Rørindustri e dalla KE KELIT relativamente ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento devono essere dichiarati irricevibili.

165    Infatti, secondo una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (v., in particolare, sentenza 3 ottobre 2000, causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. I-8147, punto 74).

166    Orbene, è giocoforza constatare che, dinanzi al Tribunale, la Dansk Rørindustri e la KE KELIT non hanno dedotto alcun motivo relativo ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento causata dall’applicazione degli orientamenti.

167    Pertanto, per quanto riguarda queste ricorrenti, si tratta di motivi nuovi e quindi irricevibili in sede di impugnazione.

168    Per quanto riguarda il merito, la LR A/S, la Brugg, la LR GmbH e l’ABB contestano al Tribunale di avere violato, rispettivamente ai punti 241-248 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, 137-144 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione, 248-257 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione e 122-136 della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione, il principio di tutela del legittimo affidamento, respingendo i motivi da esse dedotti in base a quest’ultimo dinanzi al Tribunale.

169    Al riguardo occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente ricordato che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza, ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 109, e Aristrain/Commissione, citata, punto 81).

170    Infatti, il compito di sorveglianza assegnato alla Commissione dagli artt. 85, n. 1, del Trattato e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE) comprende non solo la funzione di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in fatto di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 105).

171    Orbene, come opportunamente rilevato dal Tribunale, gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente che può essere modificata dalla Commissione nell’ambito del suo potere discrezionale (sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

172    Tale principio si applica chiaramente nell’ambito della politica della concorrenza che è caratterizzata da un ampio potere discrezionale della Commissione, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende.

173    È parimenti a ragione che il Tribunale ha dedotto che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente, cosicché, nella fattispecie, le ricorrenti non potevano, in particolare, fondare un legittimo affidamento sul livello delle ammende previsto dalla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 – Cartoncino) (GU L 243, pag. 1). Come rilevato dalla Commissione, ne deriva che un legittimo affidamento non può neppure essere fondato su un metodo di calcolo delle ammende.

174    Diverse ricorrenti sostengono che tale giurisprudenza è messa in discussione dalla sentenza 12 novembre 1987, causa 344/85, Ferriere San Carlo/Commissione (Racc. pag. 4435, punti 12 e 13). In tale sentenza, la Corte, in sostanza, ha statuito che, poiché l’operatore in questione non era stato avvertito individualmente e tempestivamente dell’abolizione di una prassi della Commissione, seguita da due anni, consistente nel tollerare alcuni superamenti di quota, l’ammenda inflitta da tale istituzione per un tale superamento aveva violato il legittimo affidamento che l’operatore interessato poteva riporre nel mantenimento di tale prassi.

175    Orbene, come rilevato dalla Commissione, l’eventuale indicazione che si potrebbe trarre da tale sentenza non può, ad ogni modo, essere invocata nel contesto specifico dei poteri di vigilanza da essa detenuti nel settore del diritto della concorrenza, al quale si applicano i principi menzionati nei punti 169 e 170 della presente sentenza.

176    Il Tribunale ha peraltro correttamente rilevato che la prassi decisionale anteriore della Commissione non prendeva in considerazione esclusivamente il fatturato rilevante e che, pertanto, non si poteva fondare un legittimo affidamento su una tale prassi.

177    Al riguardo occorre ricordare che il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in particolare, sentenza Mag Instrument/UAMI, citata, punto 39).

178    La LR A/S, la Brugg, la LR GmbH e l’ABB non contestano l’esistenza delle decisioni alle quali fa riferimento il Tribunale, ma sostengono che si tratta di casi isolati. A tale proposto, esse menzionano diverse decisioni e prese di posizione della Commissione da cui emergerebbe, al contrario, che si era senz’altro affermata una prassi decisionale sufficientemente coerente e chiara relativa al calcolo delle ammende in base ad una percentuale del fatturato rilevante.

179    Orbene, tale argomento, anche qualora fosse esatto, non consente di dimostrare alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale. In realtà, si tratta di una critica relativa ad una valutazione attinente ai fatti e quindi di competenza esclusiva di quest’ultimo. Tale argomento non può quindi risultare in alcun modo efficace in sede di impugnazione.

180    Per quanto riguarda la tesi delle dette ricorrenti, secondo cui dalla prassi decisionale anteriore della Commissione risulta che l’importo massimo dell’ammenda non può superare il limite del 10% del fatturato rilevante, si tratta parimenti di una questione di fatto su cui la Corte non può statuire nell’ambito di un’impugnazione.

181    Tuttavia, occorre rilevare, come ha fatto, del resto, la Commissione, che un tale limite non deriva in nessun caso dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto il limite previsto da tale disposizione si riferisce al fatturato complessivo e non al fatturato rilevante delle imprese (v., in tal senso, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 119).

182    Le stesse ricorrenti sostengono inoltre che esse potevano fondare un legittimo affidamento sulla prassi decisionale anteriore della Commissione in materia di calcolo delle ammende, in quanto la loro decisione di cooperare con tale istituzione era necessariamente fondata su tale prassi e, in particolare, sui benefici che esse potevano contare di trarre dalla loro cooperazione alla luce di una tale prassi.

183    Esse sostengono, per analogia in particolare con la sentenza 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321, punto 24), che la Commissione ha incitato a tale cooperazione tramite la pubblicazione della comunicazione sulla cooperazione e, avendone in questo caso approfittato, si sarebbe impegnata a non modificare in seguito la base sulla quale tale cooperazione era stata offerta.

184    Esse sostengono che, se la Commissione aveva il diritto di modificare a suo piacimento il calcolo dell’ammontare delle ammende, il legittimo affidamento che gli operatori potevano ritenere giustificato dalla comunicazione sulla cooperazione, ossia il diritto di beneficiare di una riduzione della loro ammenda, rischia di diventare illusorio.

185    Gli operatori dovrebbero quindi poter valutare i benefici di un’eventuale cooperazione e dovrebbero essere messi in grado di calcolare anticipatamente l’importo assoluto dell’ammenda dovuta a seconda che essi decidano o meno di cooperare.

186    A tale proposito occorre constatare, come ha fatto il Tribunale nel punto 143 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione nonché nei punti 127 e 128 della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione, che dalla comunicazione sulla cooperazione non si può dedurre che tale comunicazione potesse giustificare un legittimo affidamento su un metodo di calcolo o su un livello dell’importo delle ammende.

187    Infatti, dal capitolo E, punto 3, della comunicazione sulla cooperazione risulta che la Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali fanno affidamento le imprese che intendono informarla dell’esistenza di un’intesa. Il capitolo A, punto 5, di tale comunicazione enuncia che la cooperazione di un’impresa con la detta istituzione è soltanto uno dei vari elementi di cui quest’ultima tiene conto nel determinare l’ammontare di un’ammenda.

188    Da una lettura congiunta dei detti punti si desume che il legittimo affidamento che gli operatori possono fondare su una tale comunicazione si limita all’assicurazione di poter beneficiare di una certa percentuale di riduzione, ma che esso non si estende al metodo di calcolo delle ammende né, tanto meno, ad un livello determinato dell’ammenda che possa essere calcolato nel momento in cui l’operatore decide di concretizzare la sua intenzione di cooperare con la Commissione.

189    Inoltre, la LR A/S e la LR GmbH contestano al Tribunale di avere statuito, ai punti 244-246 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione e 255-257 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione, che la Commissione non era tenuta a seguire la sua prassi in materia di riduzione dell’ammenda a titolo della cooperazione di tali ricorrenti, vigente all’epoca in cui la detta cooperazione si è materializzata, ossia la prassi annunciata nel progetto di comunicazione sulla cooperazione e considerata corrispondente a quella già adottata nella decisione 94/601. Tali ricorrenti contestano inoltre al Tribunale di aver statuito, in tali punti, che la Commissione doveva applicare la comunicazione sulla cooperazione mentre questa era stata adottata dopo la materializzazione della cooperazione e sarebbe meno vantaggiosa per le due ricorrenti rispetto alla detta prassi.

190    Tali ricorrenti sostengono, in sostanza, che esse potevano fare legittimamente affidamento su una siffatta prassi della Commissione e che quest’ultima non poteva quindi applicare la versione definitiva della comunicazione sulla cooperazione che sarebbe loro meno favorevole.

191    Orbene, è a ragione che il Tribunale ha respinto tale motivo, per la ragione che gli operatori economici non possono riporre un legittimo affidamento nel mantenimento di una siffatta prassi dal momento che, nel settore della determinazione dell’ammontare delle ammende, la Commissione dispone di un potere discrezionale che le permette di innalzare in qualsiasi momento il livello generale delle ammende, entro i limiti indicati nel regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza, come ricordato nei punti 169 e 170 della presente sentenza.

192    Ne deriva, come ha giudicato correttamente il Tribunale, che il solo fatto che la Commissione abbia concesso, nell’ambito della sua prassi decisionale anteriore, un determinato tasso di riduzione per un determinato comportamento non implica che essa sia tenuta a concedere la medesima riduzione proporzionale in occasione della valutazione di un comportamento analogo nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo.

193    Il Tribunale ha, sempre a ragione, aggiunto che la LR A/S e la LR GmbH non possono assolutamente aver creduto, quando hanno contattato la Commissione, che quest’ultima avrebbe applicato al loro caso il metodo esposto nel suo progetto di comunicazione sulla cooperazione, in quanto da tale testo risulta chiaramente che si trattava di un progetto.

194    Infine, il Tribunale non può essere criticato per aver statuito, nel punto 245 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, che la comunicazione sulla cooperazione poteva giustificare un legittimo affidamento che obbligava, da quel momento, la Commissione ad applicarla.

195    Il capitolo E, punto 3, della detta comunicazione afferma infatti espressamente che «[l]a Commissione è consapevole del fatto che la presente comunicazione crea aspettative legittime sulle quali faranno affidamento le imprese che intendono informarla dell’esistenza di un’intesa».

196    Il punto 245 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione deve essere inteso nel senso che gli operatori economici potevano riporre un legittimo affidamento nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, mentre non era giustificato un loro legittimo affidamento in una pretesa prassi anteriore della Commissione.

197    Da quanto precede deriva che i motivi esaminati devono essere respinti nel loro insieme.

 b) Sui motivi relativi ad una violazione del principio d’irretroattività

198    Con i loro rispettivi motivi, la Dansk Rørindustri (secondo motivo), il gruppo Henss/Isoplus (primo motivo, quarta parte), la KE KELIT (terzo motivo), la LR A/S (secondo motivo), la Brugg (primo motivo) e la LR GmbH (primo motivo) contestano al Tribunale, ciascuno per quanto lo riguarda, di aver statuito, ai punti 162-182 della sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione, 487-496 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, 108-130 della sentenza impugnata KE KELIT/Commissione, 217-238 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, 106-129 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione e 215-238 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione, che, applicando nelle fattispecie il metodo di calcolo delle ammende previsto dagli orientamenti, la Commissione non ha violato il principio d’irretroattività.

199    In via preliminare, occorre trattare il motivo dedotto dalla LR A/S nella parte in cui, in particolare, addebita al Tribunale di non aver censurato la decisione controversa per quanto riguarda la violazione da cui questa sarebbe viziata a causa dell’applicazione retroattiva, secondo la ricorrente, della comunicazione sulla cooperazione.

200    È giocoforza constatare che tale motivo non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. Si tratta quindi, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 165 della presente sentenza, di un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile in sede di impugnazione.

201    Nelle varie sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto tali censure sulla base di un ragionamento sostanzialmente identico, che può essere riassunto come segue.

202    Il Tribunale, innanzi tutto e a ragione, ha rilevato che il principio d’irretroattività delle norme penali, sancito dall’art. 7 della CEDU come diritto fondamentale, costituisce un principio generale del diritto comunitario il cui rispetto si impone ove vengano inflitte ammende per violazione delle norme sulla concorrenza e che tale principio richiede che le sanzioni irrogate corrispondano a quelle che erano state fissate all’epoca in cui la violazione è stata commessa.

203    Il Tribunale, poi, ha statuito che gli orientamenti s’iscrivono nel contesto normativo che disciplina la determinazione dell’ammontare delle ammende, quale definito, precedentemente alle infrazioni, dall’art. 15 del regolamento n. 17.

204    Infatti, il metodo di calcolo delle ammende previsto dagli orientamenti continuerebbe a fondarsi sui principi previsti da tale disposizione, in quanto il calcolo è sempre effettuato sulla base della gravità e della durata dell’infrazione e l’ammenda non può superare un importo massimo pari al 10% del fatturato complessivo.

205    Gli orientamenti non modificherebbero quindi il contesto normativo delle sanzioni, che resterebbe definito unicamente dal regolamento n. 17. La prassi decisionale anteriore della Commissione non rientrerebbe in tale contesto normativo.

206    Infine, secondo il Tribunale, non vi è aggravamento retroattivo delle ammende anche se, in certi casi, gli orientamenti possono comportare un aumento delle stesse. Ciò deriverebbe dal margine discrezionale nella determinazione dell’ammontare delle ammende spettante alla Commissione ai sensi del regolamento n. 17. Tale istituzione potrebbe quindi, in qualsiasi momento, innalzare il livello delle ammende in base alle esigenze della sua politica in materia di concorrenza, a condizione di restare entro i limiti indicati dal regolamento n. 17, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 169 della presente sentenza.

207    Al riguardo occorre constatare che tale analisi si fonda essenzialmente sulla premessa che gli orientamenti non fanno parte del contesto normativo che determina l’ammontare delle ammende, essendo questo costituito esclusivamente dall’art. 15 del regolamento n. 17. Pertanto l’applicazione degli orientamenti ad infrazioni commesse prima della loro adozione non può contrastare con il principio d’irretroattività.

208    Una tale premessa è inesatta.

209    Nelle sue decisioni aventi ad oggetto provvedimenti di carattere interno adottati dall’amministrazione, la Corte ha già dichiarato che, pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Siffatte misure costituiscono pertanto un atto di carattere generale di cui i dipendenti e gli agenti interessati possono dedurre l’illegittimità a sostegno di un ricorso proposto contro decisioni individuali adottate sulla loro base (v. sentenza 15 gennaio 2002, causa C-171/00 P, Libéros/Commissione, Racc. pag. I‑451, punto 35).

210    Una tale giurisprudenza si applica a maggior ragione a norme di comportamento dirette a produrre effetti esterni, come nel caso degli orientamenti che riguardano operatori economici.

211    Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, l’istituzione in questione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. Non si può quindi escludere che, in presenza di talune condizioni e a seconda del loro contenuto, siffatte norme di comportamento dotate di una portata generale possano produrre effetti giuridici.

212    Inoltre, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 59 delle sue conclusioni, la giurisprudenza menzionata al punto 209 della presente sentenza, relativa agli effetti giuridici di tali norme di comportamento, conferma la fondatezza della conclusione a cui è pervenuto il Tribunale nei punti 420 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione e 276 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, secondo cui gli orientamenti, anche se non costituiscono il fondamento giuridico della decisione controversa, dato che quest’ultima è basata sugli artt. 3 e 15, n. 2, del regolamento n. 17, possono cionondimeno essere oggetto di un’eccezione d’illegittimità ai sensi dell’art. 184 del Trattato.

213    Del resto è a ragione che, ai punti 418 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione e 274 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, il Tribunale ha rilevato che gli orientamenti, pur non costituendo il fondamento giuridico della decisione controversa, stabiliscono, in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende inflitte da tale decisione e garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese.

214    Poiché la ricevibilità dell’eccezione d’illegittimità sollevata nei confronti delle norme di comportamento quali gli orientamenti non è subordinata al requisito che queste costituiscano il fondamento giuridico dell’atto di cui è dedotta l’illegittimità, la rilevanza degli orientamenti rispetto al principio d’irretroattività non presuppone nemmeno che questi siano il fondamento giuridico per l’imposizione delle ammende in questione.

215    In tale contesto, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’art. 7, n. 1, della CEDU, peraltro richiamata da più ricorrenti (v., in particolare, Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze 22 novembre 1995, S.W. e C.R. c. Regno Unito, serie A nn. 335-B e 335-C, § 34-36 e § 32-34; 15 novembre 1996, Cantoni c. Francia, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 29-32, e 22 giugno 2000, Coëme e a./Belgio, Recueil des arrêts et décisions 2000-VII, § 145).

216    Da tale giurisprudenza deriva infatti che la nozione di «diritto» ai sensi del detto art. 7, n. 1, corrisponde a quella di «legge» utilizzata in altre disposizioni della CEDU ed include il diritto di origine sia legislativa che giurisprudenziale.

217    Tale disposizione, che sancisce in particolare il principio di previsione legale dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), benché non possa essere intesa come un divieto di graduale chiarimento delle norme sulla responsabilità penale, può, secondo tale giurisprudenza, opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di un divieto di legge.

218    Ai sensi della stessa giurisprudenza, ciò avviene, in particolare, nel caso si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione.

219    Da questa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo deriva che la portata della nozione di prevedibilità dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia portato a ricorrere a un illuminato parere legale al fine di valutare, in una misura ragionevole in base alle circostanze, le conseguenze che possono risultare da un atto determinato. Ciò vale in particolare per professionisti, abituati a dover far prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro. Così ci si può attendere da loro una cura particolare nel valutare i rischi che esso comporta (v. sentenza Cantoni c. Francia, citata, § 35).

220    Tali principi trovano del resto un riflesso nella giurisprudenza costante della Corte secondo cui l’obbligo del giudice nazionale di far riferimento al contenuto della direttiva nell’interpretare le norme rilevanti del suo diritto nazionale incontra il limite dei principi giuridici generali che fanno parte del diritto comunitario ed in particolare quelli della certezza del diritto e d’irretroattività (v. sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 13).

221    Secondo tale giurisprudenza, una siffatta interpretazione non può infatti comportare che ad un soggetto venga opposto un obbligo previsto da una direttiva non recepita né, tanto meno, può comportare l’effetto di determinare o aggravare, in forza della direttiva e in mancanza di una legge emanata per la sua attuazione, la responsabilità penale di coloro che trasgrediscono le sue disposizioni comunitarie (v., in particolare, sentenze Kolpinghuis Nijmegen, citata, punto 14, e 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I-4705, punto 42).

222    Sulla falsariga di questa giurisprudenza relativa a nuovi sviluppi giurisprudenziali, la modifica di una politica repressiva, nella fattispecie la politica generale della Commissione in materia di concorrenza per quanto riguarda le ammende, in particolare se essa è attuata attraverso l’adozione di norme di comportamento quali gli orientamenti, può produrre alcuni effetti rispetto al principio d’irretroattività.

223    Infatti, per quanto riguarda in particolare i loro effetti giuridici e la loro portata generale, come indicato al punto 211 della presente sentenza, siffatte norme di comportamento ricadono, in linea di principio, nella nozione di «diritto» ai sensi dell’art. 7, n. 1, della CEDU.

224    Come rilevato al punto 219 della presente sentenza, al fine di verificare il rispetto del principio d’irretroattività, occorre esaminare se la modifica in questione fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse.

225    Al riguardo occorre constatare che, come hanno rilevato più ricorrenti, la principale innovazione degli orientamenti consiste nel prendere come punto di partenza per il calcolo un importo di base, determinato grazie alle forbici previste a tal fine dai detti orientamenti, che riflettono i vari livelli di gravità delle infrazioni ma che, di per sé, non hanno alcun rapporto con il fatturato rilevante. Tale metodo riposa quindi essenzialmente su una tariffazione, per quanto relativa e flessibile, delle ammende.

226    Occorre quindi esaminare se questo nuovo metodo di calcolo delle ammende, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse.

227    Come già ricordato al punto 169 della presente sentenza, per quanto riguarda i motivi relativi ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il fatto che la Commissione abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per diversi tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza, ma che, al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la Commissione possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.

228    Ne deriva, come già statuito al punto 173 della presente sentenza, che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento nel fatto che la Commissione non supererà il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime.

229    Di conseguenza, tali imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello praticato nel passato.

230    Ciò vale non solo quando la Commissione procede ad un aumento del livello dell’ammontare nell’infliggere ammende nelle sue decisioni individuali, ma anche se tale maggiorazione viene effettuata mediante l’applicazione a casi concreti di norme di comportamento dotate di portata generale, quali gli orientamenti.

231    Se ne deve dedurre che, per quanto riguarda la giurisprudenza citata al punto 219 della presente sentenza, gli orientamenti e, in particolare, il nuovo metodo di calcolo delle ammende da essi previsto, supposto che esso abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali i ricorrenti all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse.

232    Pertanto, applicando, nella decisione controversa, gli orientamenti ad infrazioni commesse prima della loro adozione, la Commissione non ha violato il principio d’irretroattività.

233    Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’insieme dei motivi esaminati.

 2. Sui motivi relativi alla legittimità del metodo di calcolo delle ammende quale consacrato dagli orientamenti o applicato nella decisione controversa

234    Con i loro rispettivi motivi, la Dansk Rørindustri (primo motivo), il gruppo Henss/Isoplus (primo e terzo motivo), la KE KELIT (primo e secondo motivo), la LR A/S (primo e terzo motivo), la Brugg (quarto motivo), la LR GmbH (secondo motivo) e l’ABB (terzo motivo) contestano al Tribunale di avere respinto i loro motivi diretti a dimostrare che alcuni aspetti del metodo di calcolo dell’ammontare dell’ammenda indicato dagli orientamenti o quale applicato nella decisione controversa sono contrari all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e ad alcuni principi generali, in particolare i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché ai diritti della difesa.

235    A tale proposito, il gruppo Henss/Isoplus e la LR GmbH, in via principale, e la LR A/S, in via subordinata, contestano la legittimità degli orientamenti, per la ragione che l’illegittimità del metodo di calcolo seguito nella fattispecie sarebbe inerente a tali orientamenti.

236    La ricevibilità dell’eccezione d’illegittimità sollevata a tal fine dai detti ricorrenti e ammessa dal Tribunale non può essere contestata.

237    Alla luce degli effetti giuridici che norme di comportamento quali gli orientamenti possono produrre e poiché questi comportano disposizioni di portata generale la cui avvenuta applicazione da parte della Commissione nella decisione controversa è pacifica, come è stato rilevato ai punti 209-214 della presente sentenza, è infatti giocoforza constatare che esiste un nesso diretto tra questa decisione e gli orientamenti.

 a) Sui motivi relativi ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella determinazione, nella decisione controversa, dell’ammontare delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti

238    La Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S, la LR GmbH e l’ABB sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che il metodo di calcolo delle ammende, quale applicato nella decisione controversa, non viola l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

239    Il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S e la LR GmbH ne deducono che la Commissione non era competente ad adottare gli orientamenti.

240    In via preliminare, occorre ricordare, innanzi tutto, che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per determinare l’importo delle ammende, si deve tener conto della durata e di tutti i fattori che possono incidere ai fini della valutazione della gravità delle infrazioni (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 129).

241    La gravità delle infrazioni dev’essere accertata in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende, e ciò senza che a tal fine sia stato redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere in considerazione (v., in particolare, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata, punto 465).

242    Tra i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere le pratiche concordate, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi della Comunità (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 129).

243    Ne consegue, da un lato, che, per determinare l’ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, sia pure approssimativa e imperfetta, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa stessa, quanto della frazione di tale fatturato riferibile alle merci oggetto dell’infrazione, che è quindi atta a fornire un’indicazione della sua gravità; dall’altro, che non si deve attribuire né all’uno né all’altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione e, quindi, che la determinazione dell’ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo. Ciò è particolarmente vero qualora le merci in questione costituiscano solo una piccola parte di tale fatturato (v. sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 121, e 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 111).

244    Occorre ricordare, in secondo luogo, che nell’ambito di un ricorso d’impugnazione il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dal ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda (v., in particolare, sentenze Baustahlgewebe/Commissione, citata, punto 128, e 29 aprile 2004, British Sugar/Commissione, causa C-359/01, Racc. pag. I-4933, punto 47).

245    Invece, in merito al carattere asseritamente sproporzionato dell’ammenda, si deve osservare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto comunitario (v., in particolare, citate sentenze Baustahlgewebe/Commissione, punto 129, e British Sugar/Commissione, punto 48).

246    Ne consegue che un motivo che abbia ad oggetto un riesame generale delle ammende dev’essere dichiarato irricevibile (v. citate sentenze Baustahlgewebe/Commissione, punto 129, e British Sugar/Commissione, punto 49).

247    La Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S, LR GmbH e l’ABB sostengono, innanzi tutto, che il metodo di calcolo applicato nella fattispecie, laddove esso consiste nel prendere come punto di partenza gli importi di base definiti dagli orientamenti e non determinati a seconda del fatturato rilevante, è contrario all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, quale intepretato dalla Corte.

248    Si tratterebbe di un metodo di calcolo meccanico che non tiene conto o, comunque non sufficientemente, del fatturato rilevante e dell’esigenza di una modulazione individuale delle ammende per ciascuna impresa coinvolta.

249    Su tale fondamento, il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S e la LR GmbH sostengono che, adottando negli orientamenti un siffatto metodo di calcolo, la Commissione ha superato i limiti del suo potere discrezionale attribuitole dal regolamento n. 17, cosicché tali orientamenti sarebbero illegittimi data l’incompetenza di tale istituzione.

250    Orbene, dall’analisi approfondita del contenuto degli orientamenti, quale effettuata, in particolare, ai punti 223-232 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, emerge che, come enunciato peraltro dal punto 1, primo comma, degli stessi, l’importo di base per il calcolo delle ammende è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, ossia i soli criteri indicati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e quindi conformemente al contesto normativo delle sanzioni quale definito da tale disposizione.

251    Come emerge in particolare dai punti 225-230 della detta sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato tale conclusione sulla seguente analisi degli orientamenti:

«225      Secondo gli orientamenti, la Commissione prende come importo di base, per il calcolo delle ammende, un importo determinato in funzione della gravità dell’infrazione (…). Per valutare la gravità dell’infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo capoverso). In tale contesto, le infrazioni sono classificate in tre categorie, vale a dire le “infrazioni poco gravi”, per le quali l’ammontare delle ammende applicabili è compreso tra ECU 1 000 e 1 milione, le “infrazioni gravi”, per le quali l’ammontare delle ammende applicabili può variare da ECU 1 milione a ECU 20 milioni e le “infrazioni molto gravi” per le quali l’ammontare delle ammende applicabili supera ECU 20 milioni (punto 1 A, secondo capoverso, dal primo al terzo trattino). Nell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni “gravi” e “molto gravi”, la forcella di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo capoverso). È necessario, inoltre, valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l’ammontare dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto capoverso).

226      Si può, inoltre, tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture sufficienti per possedere conoscenze giuridico-economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto capoverso).

227      Nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, può essere opportuno ponderare, in certi casi, l’importo determinato, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione e di adattare conseguentemente l’importo di base generale secondo le caratteristiche specifiche di ciascuna impresa (…) (punto 1 A, sesto capoverso).

228      Quanto al fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno) per le quali l’importo stabilito per la gravità non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali tale [maggiorazione] può raggiungere il 50%, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni), per le quali tale importo può essere maggiorato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo capoverso, dal primo al terzo trattino).

229      In seguito, gli orientamenti riportano, a titolo di esempio, un elenco di circostanze aggravanti e attenuanti che possono essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l’importo di base riferendosi poi alla comunicazione [sulla cooperazione].

230      Come osservazione generale, si precisa che l’ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di base più o meno le percentuali di maggiorazione e riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d’affari mondiale delle imprese, come previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [punto 5, lett. a)]. Inoltre gli orientamenti prevedono che, dopo avere effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze, taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell’infrazione, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza, in fine, gli importi delle ammende [punto 5, lett. b)]».

252    Il Tribunale ne ha potuto dedurre, senza incorrere in un errore di diritto, che la Commissione, esponendo, nei suoi orientamenti, il metodo che essa intendeva applicare per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è rimasta nell’ambito normativo costituito da tale disposizione e non ha assolutamente superato i limiti del potere discrezionale attribuitole dal legislatore, come indicato ai punti 432 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione e 277 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione.

253    È quindi a ragione che, su tale punto, il Tribunale ha respinto le eccezioni d’illegittimità sollevate contro gli orientamenti e relative all’incompetenza della Commissione per la loro adozione.

254    Tale conclusione non è messa in discussione dalla prima censura sollevata dai ricorrenti, ossia che, esponendo, nei suoi orientamenti, un metodo di calcolo delle ammende che non si basa sul fatturato delle imprese interessate, la Commissione si è discostata dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 15 del regolamento n. 17.

255    Come statuito dal Tribunale, in particolare ai punti 442 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione e 278 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire dagli importi basati sul fatturato delle imprese interessate.

256    Come dichiarato dal Tribunale, in particolare ai punti 443 e 444 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione nonché 280 e 281 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, tale conclusione si fonda chiaramente sui principi che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, ricordata ai punti 240-243 della presente sentenza, discendono dall’art. 15 del regolamento n. 17.

257    Da tali principi risulta, infatti, che, fatto salvo il rispetto del limite massimo previsto da tale disposizione e che si riferisce al fatturato complessivo (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punto 119), la Commissione può tenere conto del fatturato dell’impresa in questione al fine di valutare la gravità dell’infrazione nel determinare l’importo dell’ammenda, ma che non si deve attribuire un’importanza sproporzionata a tale fatturato rispetto ad altri elementi di valutazione.

258    Al riguardo occorre aggiungere, come correttamente sottolineato anche dal Tribunale, in particolare ai punti 447 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione e 283 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, che, sebbene gli orientamenti non prevedano che le ammende siano calcolate in funzione del fatturato complessivo o del fatturato rilevante, essi non ostano a che tali dati siano presi in considerazione in sede di determinazione dell’ammenda allo scopo di rispettare i principi generali di diritto comunitario e qualora le circostanze lo richiedano.

259    A tale proposito, il Tribunale ha così statuito, in particolare ai punti 284 e 285 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione:

«284       Infatti, succede che, nell’applicazione degli orientamenti, il fatturato delle imprese interessate possa essere preso in considerazione al momento della valutazione dell’effettiva capacità economica degli autori dell’infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori e della necessità di assicurare all’ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo o al momento della presa in considerazione del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di infrastrutture giuridico-economiche sufficienti che consentono loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (v. punto 226 supra). Il fatturato delle imprese interessate può altresì essere considerato al momento della determinazione del peso specifico e quindi dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante un’infrazione di ciascuna impresa, specie qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione (v. punto 227 supra). Analogamente, il fatturato delle imprese può dare un’indicazione del vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell’infrazione o di altre caratteristiche proprie a questi ultimi che occorre, a seconda delle circostanze, prendere in considerazione (v. punto 230 supra).

285      Inoltre, gli orientamenti dispongono che il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico (punto 1 A, settimo paragrafo)».

260    Al contrario, il metodo di calcolo indicato dagli orientamenti, prevedendo la presa in considerazione di un gran numero di elementi per determinare la gravità dell’infrazione al fine di fissare l’importo dell’ammenda, tra i quali figurano, in particolare, gli utili realizzati grazie all’infrazione o il bisogno di garantire l’effetto dissuasivo delle ammende, pare meglio corrispondere ai principi prescritti dal regolamento n. 17 quali interpretati dalla Corte, in particolare nella citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, rispetto alla pretesa prassi anteriore della Commissione invocata dai ricorrenti, nella quale il fatturato rilevante avrebbe avuto un ruolo preponderante e relativamente meccanico.

261    I ricorrenti non possono quindi sostenere che il metodo di calcolo di cui agli orientamenti, che consiste nel prendere come punto di partenza gli importi di base non determinati in funzione del fatturato rilevante, è contrario all’art. 15 , n. 2, del regolamento n. 17 quale interpretato dalla Corte.

262    Come osservato dall’avvocato generale nel paragrafo 73 delle sue conclusioni, la decisione controversa stessa dimostra peraltro che il metodo di cui agli orientamenti consente di tenere conto del fatturato, in quanto, in tale decisione, la Commissione ha suddiviso le ricorrenti in quattro gruppi in funzione delle loro dimensioni e ha, di conseguenza, sostanzialmente differenziato gli importi di base.

263    Al riguardo, il Tribunale ha rilevato quanto segue ai punti 295-297 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione:

«295      Occorre poi rilevare che la Commissione, per tenere conto della diversità nelle dimensioni delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, ha suddiviso le stesse in quattro categorie secondo la loro importanza nel mercato comunitario, procedendo ad eventuali adattamenti per tenere conto della necessità di garantire un efficace effetto dissuasivo (punto 166, capoversi secondo-quarto, della motivazione della decisione). Dai punti 168‑183 della motivazione della decisione risulta che alle quattro categorie sono stati imposti, in ordine d’importanza, per il calcolo delle ammende, importi di base specifici di 20, 10, 5 e 1 milioni di ECU.

296      Quanto alla determinazione degli importi di base per ciascuna categoria, la Commissione ha spiegato, a seguito di un quesito del Tribunale, che tali importi riflettono l’importanza di ciascuna impresa nel settore dei tubi preisolati tenuto conto della loro dimensione e del loro peso specifico rispetto all’ABB e all’interno dell’intesa. A tal fine, la Commissione ha tenuto conto non soltanto dei loro fatturati sul mercato rilevante ma anche dell’importanza relativa che i membri dell’intesa attribuivano a ciascuno di loro, come risulta dalle quote convenute all’interno dell’intesa, che figurano all’allegato 60 della comunicazione degli addebiti, e dai risultati ottenuti e previsti nel 1995, che figurano agli allegati 169-171 della comunicazione degli addebiti.

297      Inoltre, la Commissione ha aumentato ancora l’importo di base per il calcolo dell’ammenda da imporre all’ABB, fino a ECU 50 milioni, per tenere conto del fatto che si tratta di uno dei maggiori complessi industriali d’Europa (punto 168 della motivazione della decisione)».

264    È giocoforza constatare che, benché gli orientamenti prevedano un importo di base applicabile che supera la somma di EUR 20 milioni per infrazioni molto gravi quali quella di cui alla fattispecie, tale importo, nella decisione controversa, ha subìto significativi aggiustamenti per tutte le imprese interessate, conformemente alla procedura seguita dalla Commissione e quale ricordata dal Tribunale, come rilevato nel punto precedente della presente sentenza.

265    Infatti, nella decisione controversa, il punto di partenza è stato fissato a EUR 10 milioni per la LR A/S, impresa rientrante nella seconda categoria, a EUR 5 milioni per la Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus e la LR GmbH, imprese rientranti nella terza categoria, e a EUR 1 milione per la Brugg, impresa rientrante nella quarta categoria. Per quanto riguarda l’ABB, uno specifico punto di partenza è stato fissato a EUR 50 milioni.

266    Dall’analisi del contenuto degli orientamenti effettuata dal Tribunale deriva, come rilevato al punto 251 della presente sentenza, che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si tratta di un metodo di calcolo aritmetico che non consente una modulazione individuale delle ammende per ciascuna impresa coinvolta in funzione della gravità relativa della sua partecipazione all’infrazione.

267    Come rilevato dall’avvocato generale nel paragrafo 75 delle sue conclusioni, tale analisi dimostra, al contrario, che gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità al disposto dell’art. 15 del regolamento n. 17, come interpretato dalla Corte, la cui giurisprudenza è stata ricordata, al riguardo, ai punti 240-243 della presente sentenza.

268    Come è stato constatato al punto 264 della presente sentenza, il metodo di cui agli orientamenti quale applicato nella decisione controversa comporta, del resto, aggiustamenti significativi dell’importo delle ammende in funzione delle particolarità di ciascun operatore, in particolare per quanto riguarda gli importi di base.

269    Laddove i motivi dei ricorrenti devono essere intesi come diretti a criticare il Tribunale per non aver censurato la decisione controversa a causa di un’insufficiente presa in considerazione del loro fatturato rilevante, essi devono essere respinti.

270    Infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte da cui deriva che il fatturato è solo uno dei fattori di cui la Commissione può tenere conto nel calcolare l’importo delle ammende, come indicato al punto 243 della presente sentenza, e poiché è pacifico che, nella decisione controversa, tale fatturato è stato senz’altro preso in considerazione, occorre dichiarare che le sentenze impugnate non rivelano alcun errore di diritto al riguardo.

271    Nella misura in cui, con tali motivi, i ricorrenti intendono contestare al Tribunale alcuni errori relativi all’accertamento o alla valutazione di fatti, basta affermare che non è stato provato alcuno snaturamento dei fatti e che dai documenti inseriti nel fascicolo non emerge nessuna inesattezza materiale relativamente agli accertamenti del Tribunale.

272    La Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S e la LR GmbH fanno poi valere che, poiché gli importi di base non sono determinati in funzione del fatturato rilevante di ciascuna impresa, ma in termini di importi assoluti che si rivelano particolarmente elevati per quanto riguarda le piccole e medie imprese, il limite del 10% del fatturato complessivo, indicato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è già superato in questa fase iniziale del calcolo per le imprese delle loro dimensioni, cosicché, in definitiva, in una siffatta situazione l’importo finale dell’ammenda inflitta è calcolato in modo aritmetico sulla base del solo fatturato complessivo.

273    Ciò porterebbe al risultato che, in un’ipotesi del genere, gli aggiustamenti in funzione della durata dell’infrazione o di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, essendo effettuati su un importo che si colloca oltre il livello del limite del 10% del fatturato complessivo, non possono ripercuotersi sull’importo finale dell’ammenda e, pertanto, non sono presi in considerazione, se non in maniera astratta o teorica.

274    Orbene, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 richiederebbe che tali elementi siano realmente presi in considerazione al momento del calcolo dell’ammenda e si ripercuotano concretamente sull’importo finale di quest’ultima.

275    Il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S e la LR GmbH sostengono infine, su tale fondamento, che, adottando un siffatto metodo di calcolo negli orientamenti, la Commissione ha superato i limiti del suo potere discrezionale fondato sul regolamento n. 17, cosicché gli orientamenti sarebbero illegittimi a causa dell’incompetenza della detta istituzione.

276    Al riguardo occorre constatare che il ragionamento del Tribunale, in particolare ai punti 287-290 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, che porta al rigetto di tale argomentazione, non è viziato da alcun errore di diritto.

277    È infatti a ragione che il Tribunale ha statuito, in sostanza, che il limite massimo dell’importo dell’ammenda di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 deve essere inteso nel senso che l’importo dell’ammenda infine inflitta a un’impresa non può superare tale limite e che gli orientamenti vanno nella stessa direzione, come emerge dal punto 5, lett. a), di questi ultimi.

278    Come correttamente statuito dal Tribunale, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non vieta quindi alla Commissione di fare riferimento, nel suo calcolo, ad un importo intermedio che superi questo stesso limite. Esso non osta neppure a che operazioni di calcolo intermedie che tengano conto della gravità e della durata dell’infrazione siano effettuate su un importo superiore al detto limite.

279    Se al termine del calcolo si verifica che l’importo finale dell’ammenda deve essere ridotto nella misura in cui esso supera tale limite massimo, il fatto che alcuni fattori quali la gravità e la durata dell’infrazione non si ripercuotano realmente sull’importo dell’ammenda inflitta è solo una mera conseguenza dell’adeguamento del detto importo finale a tale limite massimo.

280    Come sostenuto dalla Commissione, tale limite massimo è diretto ad evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare (v., in tal senso, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 119 e 121).

281    Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato.

282    Tale limite massimo ha quindi uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione.

283    Il suo unico effetto consiste nella possibilità che l’importo dell’ammenda calcolato sulla base di tali criteri sia ridotto fino al livello massimo autorizzato. La sua applicazione implica che l’impresa interessata non paghi l’ammenda che, in linea di principio, sarebbe dovuta in forza di una valutazione fondata sui detti criteri.

284    Ciò vale tanto più se, come nella fattispecie per la Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus, la LR A/S e la LR GmbH, gli aggiustamenti di cui trattasi sono tali da aumentare ulteriormente l’importo dell’ammenda.

285    Infatti, è giocoforza constatare che, per tali ricorrenti, nessuna circostanza attenuante è stata applicata dalla Commissione e che l’importo di base è passibile solo di aggiustamenti verso l’alto a causa dei fattori presi in considerazione dalla Commissione, ossia la durata dell’infrazione ed alcune circostanze aggravanti.

286    Ne consegue che l’applicazione del limite massimo ha avuto come effetto che tali ricorrenti non hanno subìto le maggiorazioni che si imporrebbero, in linea di principio, sulla base dei detti fattori aggravanti.

287    Contrariamente a quanto sostenuto dalla Dansk Rørindustri e dalla LR A/S, l’applicazione del limite massimo, di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, non implica quindi che l’importo dell’ammenda sia stato calcolato sul solo fondamento del fatturato complessivo dell’impresa.

288    La circostanza che l’importo finale dell’ammenda sia uguale al detto limite massimo non significa che esso sia stato calcolato sul solo fondamento di tale limite, bensì che tale importo, che andrebbe fissato in linea di principio in base alla gravità e alla durata dell’infrazione, è stato ridotto fino a concorrenza del detto limite.

289    La LR A/S non può quindi contestare al Tribunale di essersi contraddetto statuendo, da un lato, che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, la valutazione della gravità dell’infrazione in sede di determinazione dell’ammenda non può essere effettuata sulla base di un solo fattore e, dall’altro, che, nella decisione controversa, è stato possibile fissare gli importi delle ammende al livello del detto limite massimo.

290    Il gruppo Henss/Isoplus sostiene, relativamente al punto 2, quinto trattino, degli orientamenti, che questi ultimi hanno introdotto una nuova circostanza aggravante, inerente agli utili illeciti che un’impresa ha potuto realizzare grazie all’infrazione.

291    Tale circostanza non sarebbe prevista dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Inoltre, vi sarebbe un rischio che il profitto dell’impresa sia preso in considerazione due volte, poiché di esso si sarebbe già tenuto conto in sede di determinazione della gravità dell’infrazione. Pertanto, relativamente a tale punto, gli orientamenti sarebbero illegittimi data l’incompetenza della Commissione per la loro adozione.

292    Orbene, è a ragione che il Tribunale ha statuito, ai punti 454-456 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, che dalla giurisprudenza della Corte deriva che il profitto che le imprese hanno potuto trarre dalle loro pratiche fa parte dei fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione e che la presa in considerazione di tale elemento mira a garantire il carattere dissuasivo dell’ammenda (v. sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, citata, punto 129).

293    Si tratta quindi chiaramente di un elemento che può essere preso in considerazione conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, indipendentemente dalla sua esplicita menzione negli orientamenti.

294    Questi ultimi stabiliscono che occorre tenere conto, in qualità di circostanza aggravante, della necessità di maggiorare la sanzione per superare gli utili illeciti realizzati grazie all’infrazione, quando la stima di tali utili sia obiettivamente possibile. Come sostenuto dalla Commissione, ne consegue che questa circostanza aggravante è diretta a maggiorare l’importo di base se una valutazione obiettiva di tali utili illeciti consente di constatare che il livello dell’importo di base è insufficiente a neutralizzare il profitto che un’impresa trae dall’infrazione.

295    Date queste circostanze, gli orientamenti non comportano un rischio che il profitto venga preso in considerazione due volte.

296    Ne deriva che i motivi dedotti devono essere respinti.

 b) Sui motivi relativi ad una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento in sede di determinazione, nella decisione controversa, dell’importo delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti

297    La Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus, la KE KELIT, la LR A/S, la Brugg e la LR GmbH contestano al Tribunale di aver respinto i loro motivi relativi ad una violazione dei principi di proporzionalità e, eventualmente, di parità di trattamento in sede di determinazione, nella decisione controversa, dell’importo delle ammende secondo il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti.

298    Tali ricorrenti sostengono, in sostanza, che, in base al metodo previsto dagli orientamenti, gli importi di base non sono determinati in funzione del fatturato rilevante, bensì in termini di importi forfetari fissati a livelli particolarmente elevati per imprese delle loro dimensioni, ossia piccole e medie imprese, definite nella decisione controversa come imprese rientranti nella seconda e nella terza categoria.

299    Ne deriverebbe che, per quanto riguarda siffatte imprese, il limite massimo del 10% del fatturato complessivo di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 è già ampiamente superato in tale fase iniziale del calcolo, dimodoché, a prescindere da un’eventuale riduzione a titolo della comunicazione sulla cooperazione, le ammende che sono state loro inflitte sono effettivamente fissate al livello del detto limite massimo e corrispondono quindi all’importo massimo dell’ammenda.

300    Tale livello delle ammende inflitte ai ricorrenti in questione comporterebbe una disparità di trattamento ed una violazione del principio di proporzionalità che sarebbero particolarmente manifeste alla luce di un confronto dello stesso con quello dell’ammenda inflitta all’ABB, la sola impresa multinazionale attiva nel settore del teleriscaldamento e capofila indiscussa dell’intesa, in quanto quest’ultimo importo rappresenterebbe solo una percentuale assai bassa del fatturato complessivo dell’ABB prima della riduzione in forza della comunicazione sulla cooperazione, ossia lo 0,36%.

301    Occorre innanzi tutto dichiarare irricevibile il motivo dedotto dalla LR A/S, diretto a provare la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, violazione che deriverebbe dall’imposizione dell’importo massimo dell’ammenda a tale ricorrente nonostante le seguenti circostanze attenuanti, che essa considera pacifiche:

–      essa non è la capofila dell’intesa;

–      essa ha subìto una considerevole pressione da parte dell’ABB, impresa assai più potente di essa. L’infrazione contestata alla LR A/S è inoltre assai meno grave di quella contestata all’ABB;

–      la LR A/S, avendo realizzato solo il 36,8% del suo fatturato sul mercato del prodotto in questione, non è un’impresa specializzata in un solo prodotto;

–      l’intesa è stata inizialmente limitata alla Danimarca e ha acquisito una portata comunitaria solo per un periodo relativamente breve;

−      non vi è alcuna prova del profitto che la LR A/S avrebbe tratto dalle infrazioni;

–      vi sono altre circostanze attenuanti.

302    Così formulato, tale motivo ha per oggetto un riesame generale dell’ammenda inflitta alla LR A/S e, in tal senso, esso è irricevibile in sede di impugnazione, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 245 e 246 della presente sentenza.

303    Occorre anche ricordare che, nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a verificare se il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda, come già affermato al punto 244 della presente sentenza.

304    Orbene, ai punti 198-210 della sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione, 292-301 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione e 299-305 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione, il Tribunale ha potuto dichiarare, senza commettere alcun errore censurabile in sede di impugnazione, che non è possibile ritenere che il livello dell’ammenda inflitta ai ricorrenti rientranti nella seconda e nella terza categoria comporti una disparità di trattamento alla luce, in particolare, del livello dell’ammenda inflitta all’ABB.

305    Il Tribunale ha tratto tale conclusione da un esame particolareggiato del metodo di calcolo delle ammende seguito nella decisione controversa.

306    Al riguardo, il Tribunale ha affermato che gli importi delle ammende sono stati stabiliti sul fondamento degli importi di base, essi stessi determinati a partire dall’importo applicabile di EUR 20 milioni indicato negli orientamenti per infrazioni molto gravi e al quale sono stati apportati aggiustamenti per tutte le imprese interessate, in funzione in particolare delle loro rispettive dimensioni e della gravità relativa della loro partecipazione all’infrazione.

307    Quindi, l’importo di base è stato fissato a EUR 5 milioni per la Dansk Rørindustri, la LR A/S e la LR GmbH. Il Tribunale ha anche evidenziato che l’importo di base applicato all’ABB è stato portato a EUR 50 milioni al fine di tenere conto della posizione di quest’ultima in qualità di uno dei principali gruppi europei nel settore in questione.

308    Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l’importo di base adottato per l’ABB, dopo la sua maggiorazione in funzione della durata dell’infrazione, è stato ancora maggiorato del 50% a titolo di circostanze aggravanti, tra cui quella di essere stata la capofila dell’intesa.

309    Del resto, si rileva che le percentuali applicate al riguardo per la Dansk Rørindustri, la LR A/S e la LR GmbH sono state fissate a livelli notevolmente inferiori alla luce dei ruoli rispettivi e meno importanti che tali imprese hanno ricoperto nell’intesa, così come emerge, in particolare, dal punto 306 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione.

310    Ai punti 210 della sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione, 298 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione e 304 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione, il Tribunale ne ha dedotto, senza commettere alcun errore di diritto, che, tenuto conto dei fattori rilevanti presi in considerazione, la differenza tra l’importo di base utilizzato per la Dansk Rørindustri, la LR A/S e la LR GmbH, da una parte, e quello utilizzato per l’ABB, dall’altra, è obiettivamente giustificata.

311    La fondatezza di tale conclusione è del resto rinforzata dalle molteplici ponderazioni contenute nella decisione controversa relativamente alla durata dell’infrazione e alle circostanze aggravanti e che sono notevolmente differenziate a seconda della gravità della partecipazione di ciascuna impresa interessata all’infrazione in questione.

312    Come correttamente dichiarato dal Tribunale, in particolare ai punti 442 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione e 278 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, dai principi ricordati ai punti 240-243 della presente sentenza deriva che la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende a cui è giunto il suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante.

313    È quindi a ragione che il Tribunale ha respinto l’eccezione d’illegittimità sollevata dal gruppo Henss/Isoplus nella parte in cui essa si fonda sull’illegittimità degli orientamenti a causa della violazione del principio di parità di trattamento, per il fatto che il metodo di calcolo previsto dagli orientamenti non si basa sul fatturato delle imprese interessate.

314    Il motivo dedotto su tale punto dal gruppo Henss/Isoplus non può quindi essere accolto.

315    Il Tribunale, sempre a ragione, ha dedotto dai principi ricordati ai punti 240-243 della presente sentenza che non si può contestare alla Commissione di aver imposto un importo di base che ha condotto a un importo finale dell’ammenda superiore a quello dell’ammenda inflitta all’ABB, in termini di percentuale del fatturato complessivo.

316    Del resto è essenzialmente sulla base dello stesso ragionamento formulato ai punti 306-310 della presente sentenza che il Tribunale, ai punti 303 e 304 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, ha respinto l’argomento secondo cui la Commissione non avrebbe tenuto conto a sufficienza del fatturato rilevante della LR A/S, il che avrebbe avuto l’effetto di infliggere a tale società un’ammenda discriminatoria rispetto a quelle inflitte alle imprese della terza categoria.

317    Pertanto, il motivo dedotto al riguardo dalla LR A/S, non essendo ricevibile, non può essere accolto.

318    Il motivo relativo ad una pretesa discriminazione rispetto alle imprese della quarta categoria e dedotto dalla detta ricorrente non è ricevibile nell’ambito della presente impugnazione, in quanto dal ricorso di tale società proposto dinanzi al Tribunale emerge che un siffatto motivo non è stato dedotto in tale sede.

319    In base allo stesso ragionamento sviluppato ai punti 306-310 della presente sentenza, il Tribunale ha anche potuto statuire, senza commettere alcun errore di diritto, che le ammende così inflitte non sono sproporzionate.

320    Poiché, nella sua valutazione sulla proporzionalità dell’importo delle ammende, il Tribunale ha preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 85 del Trattato e 15 del regolamento n. 17 e poiché, d’altro canto, non è accertato che il Tribunale non abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dai ricorrenti e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda, gli argomenti avanzati da questi ultimi diretti a dimostrare che questo o quel fattore sia stato preso in considerazione solo in misura insufficiente da parte del Tribunale sono irricevibili in sede di impugnazione.

321    La Dansk Rørindustri e la LR GmbH contestano al Tribunale di non aver censurato la decisione controversa per il fatto che l’applicazione del limite massimo di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 all’importo finale dell’ammenda ha sortito come risultato che, per alcune imprese tra le quali tali ricorrenti, aggiustamenti all’importo di base, favorevoli a tali imprese in termini assoluti o relativi, non si sono ripercossi su tale importo finale in quanto essi sono stati effettuati sull’importo eccedente il limite massimo, mentre, per altre imprese partecipanti alla stessa intesa, siffatti aggiustamenti hanno effettivamente inciso sull’importo finale dell’ammenda loro inflitta. Un tale risultato sarebbe contrario al principio di parità di trattamento.

322    Al riguardo, la LR GmbH critica il fatto che la durata relativamente minore dell’infrazione ad essa imputata rispetto ad altre imprese quali l’ABB non si sia ripercossa sull’importo finale della sua ammenda, mentre, per altre imprese quali la Brugg e la KE KELIT, ciò è invece avvenuto, dimodoché non è stato necessario ridurre l’importo finale della loro ammenda fino a concorrenza del limite massimo di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. La Dansk Rørindustri, in particolare, contesta al Tribunale il fatto che la riduzione della durata dell’infrazione imputata non ha avuto riflessi sull’importo finale della sua ammenda.

323    Orbene, come deriva dai punti 278-283 della presente sentenza, un risultato del genere non può essere criticato alla luce del principio di parità di trattamento, essendo esso la mera conseguenza dell’applicazione del detto limite massimo all’importo finale dell’ammenda, dato che, per tali ricorrenti, si è verificato un superamento del limite massimo in questione.

324    Occorre inoltre esaminare tre censure specifiche relative ad una violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

325    Innanzi tutto, nell’ambito del suo primo motivo, la LR A/S contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 308 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, il suo argomento secondo cui l’ammenda sarebbe sproporzionata, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto della capacità di tale ricorrente di pagare l’ammenda e avrebbe quindi fissato l’importo della stessa ad un livello che minaccia la sua sopravvivenza.

326    Orbene, tale motivo non può essere accolto.

327    Infatti è a ragione che, in tale punto, il Tribunale ha statuito che la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un’impresa, dal momento che il riconoscimento di un tale obbligo procurerebbe un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno idonee alle condizioni del mercato (v., in tal senso, sentenza 8 novembre 1983, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ International Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 3369, punti 54 e 55).

328    Inoltre, con il suo secondo motivo, la KE KELIT addebita al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 167, 169 e 170 della sentenza impugnata KE KELIT/Commissione, che alla Commissione non poteva essere contestato di aver maggiorato del 10% l’ammenda inflittale in base alla durata dell’infrazione addebitatale, ossia di circa quindici mesi, mentre, se tale durata fosse stata di dodici mesi, essa non sarebbe stata assoggettata ad alcuna maggiorazione a tale titolo.

329    Trattandosi di un’infrazione di media durata ai sensi del punto 1, lett. B, primo comma, secondo trattino, degli orientamenti, ossia di un’infrazione di durata da uno a cinque anni per la quale la massima maggiorazione può raggiungere il 50%, la maggiorazione, dovuta a causa dei tre mesi eccedenti il periodo di un anno, per il quale non è previsto alcun importo addizionale, come dispone il punto 1, lett. B, primo comma, primo trattino, degli stessi orientamenti, avrebbe dovuto essere calcolata in maniera lineare per ciascun mese di eccedenza. La maggiorazione dovuta sarebbe quindi dell’1,042% al mese, pari al 50% ripartito su quarantotto mesi, ossia del 3,126% per i tre mesi di eccedenza.

330    Tale approccio lineare si imporrebbe in forza del principio di parità di trattamento secondo il quale le differenze relative alla durata dell’infrazione tra le imprese partecipanti all’intesa devono riflettersi sull’importo dell’ammenda.

331    Peraltro, lo stesso Tribunale avrebbe così proceduto ai punti 214-216 della sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione, avendo ridotto l’ammenda dell’1% per ciascun mese in cui, a suo parere, l’infrazione non era stata accertata.

332    Di conseguenza, il Tribunale avrebbe violato il principio di parità di trattamento non applicando questo stesso approccio nei confronti della KE KELIT (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/Commissione, Racc. pag. I-9757, punto 63).

333    Tale motivo è infondato.

334    Ai punti 167-171 della sentenza impugnata KE KELIT/Commissione, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che la durata dell’infrazione imputata alla KE KELIT non era sproporzionata per il fatto che, nella decisione controversa, la Commissione non si è fondata su un tale approccio lineare.

335    Come emerge dai punti 170 e 178 della motivazione della decisione controversa, ai quali fa riferimento il Tribunale nel punto 170 della detta sentenza impugnata, la Commissione ha tenuto conto, per tutte le imprese, del fatto che, all’inizio, le intese erano incomplete e con effetti limitati fuori dal mercato danese, in secondo luogo, che queste ultime sono state sospese dagli ultimi mesi del 1993 all’inizio del 1994 e, in terzo luogo, che esse hanno raggiunto la forma più evoluta soltanto con il cartello comunitario costituito nel 1994-1995.

336    Per quanto riguarda l’ampio potere discrezionale della Commissione nel settore della determinazione dell’importo dell’ammenda, il Tribunale poteva dedurre senza commettere alcun errore di diritto che la maggiorazione a titolo della durata dell’infrazione applicata alla KE KELIT non era viziata da una violazione del principio di parità di trattamento.

337    Relativamente all’argomento dedotto dalla KE KELIT ed inerente alla sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione, dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che l’esercizio di una competenza anche di merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo in contrasto con l’art. 85, n. 1, del Trattato e che, se il Tribunale intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal metodo di calcolo seguito dalla Commissione e che non ha messo in discussione, è necessario fornire una spiegazione al riguardo nella sentenza impugnata (v., in particolare, sentenza 18 settembre 2003, causa C-338/00 P, Volkswagen/Commissione, Racc. pag. I-9189, punto 146).

338    Tuttavia, tale principio non è applicabile nella fattispecie, essendo pacifico che l’importo dell’ammenda inflitta alla KE KELIT non è stato determinato dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza anche di merito, bensì dalla Commissione nella decisione controversa.

339    Inoltre, da una lettura combinata dei punti 55 e 215 della sentenza impugnata Dansk Rørindustri/Commissione emerge che il Tribunale non ha inteso discostarsi dal metodo di calcolo seguito dalla Commissione, ma, al contrario, ha voluto accertarsi della sussistenza dei tre fattori presi in considerazione da quest’ultima in sede di valutazione della durata dell’infrazione, come indicato al punto 335 della presente sentenza, nel periodo imputato alla Dansk Rørindustri.

340    Del resto, non è accertato che la situazione della KE KELIT sia paragonabile a quella della Dansk Rørindustri, in particolare considerando che per la prima impresa si tratta di un’infrazione di media durata ai sensi del punto 1, lett. B, degli orientamenti, ossia da uno a cinque anni, mentre alla seconda è stata addebitata un’infrazione di lunga durata ai sensi della medesima disposizione, ossia per periodi superiori ai cinque anni.

341    Infine, con il suo quarto motivo, la Brugg critica i punti 149-157 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione.

342    A suo parere, la Commissione avrebbe adottato un rapporto, di per sé adeguato, di cinque a uno come punto di partenza specifico ai fini del calcolo dell’ammenda per le imprese, rispettivamente, della terza e della quarta categoria.

343    Tuttavia, poiché l’importo di base adottato per le imprese della terza categoria supera già il limite massimo del 10% di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, tale rapporto avrebbe dovuto essere abbandonato a causa della riduzione di tale importo fino a concorrenza del limite massimo.

344    Secondo la detta ricorrente, occorrerebbe quindi anche abbassare l’importo di base adottato per le imprese della quarta categoria, al fine di ripristinare, in tale fase del calcolo, il rapporto di cinque a uno.

345    Tale motivo deve essere respinto.

346    Infatti, è a ragione che il Tribunale ha respinto tale motivo per la ragione, esposta al punto 155 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione, che non si può considerare discriminatoria la circostanza che l’importo di base adottato per le imprese della terza categoria ha portato ad importi che dovevano essere ridotti, alla luce del limite massimo del 10% del fatturato di cui all’art. 15 del regolamento n. 17, mentre una siffatta riduzione non è stata necessaria per le imprese della quarta categoria. Tale disparità di trattamento è infatti solo la conseguenza diretta del limite massimo al quale sono assoggettate le ammende in forza del detto regolamento, la cui legittimità non è stata messa in discussione e che, evidentemente, si applica solo nei casi in cui l’importo dell’ammenda prevista avrebbe superato il 10% del fatturato dell’impresa interessata, come indicato ai punti 278-283 della presente sentenza.

347    Da quanto precede risulta che i motivi dedotti dai ricorrenti relativamente ad una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento devono essere respinti nel loro insieme.

 c) Sui motivi dedotti dal gruppo Henss/Isoplus relativamente ad una violazione dei diritti della difesa in sede di valutazione delle circostanze aggravanti

348    Con la terza parte del suo primo motivo, il gruppo Henss/Isoplus addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto respingendo, ai punti 474-481 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, l’eccezione d’illegittimità sollevata nei confronti degli orientamenti e, in particolare, del punto 2, secondo trattino, di questi che prevede una maggiorazione dell’importo di base «per circostanze aggravanti particolari quali (…) [il] rifiuto di qualunque cooperazione o tentativi di ostruzionismo durante lo svolgimento dell’inchiesta».

349    A parere di tale ricorrente, gli orientamenti comportano, su tale punto, una violazione dei diritti della difesa e, pertanto, devono essere dichiarati inapplicabili ad esso, in quanto tale circostanza aggravante si applicherebbe nei casi in cui un’impresa eserciti i suoi diritti di difesa, in particolare qualora essa rifiuti, conformemente alla giurisprudenza, di fornire informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, per la ragione che queste contribuirebbero alla sua incriminazione.

350    Tale censura non può essere accolta.

351    Infatti, come ricordato dal Tribunale al punto 475 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, il comportamento dell’impresa nel corso del procedimento amministrativo può far parte degli elementi di cui si deve tenere conto in sede di fissazione dell’importo dell’ammenda (v., in particolare, sentenza 16 novembre 2000, causa C-298/98 P, Finnboard/Commissione, Racc. pag. I-10157, punto 56).

352    Come risulta dal punto 478 della detta sentenza impugnata, il punto 2, secondo trattino, degli orientamenti deve essere inteso nel senso che ad un’impresa che, contestando la posizione della Commissione, presta soltanto la collaborazione cui è tenuta in forza del regolamento n. 17 non verrà inflitta, per tale motivo, un’ammenda maggiorata (v. sentenza Finnboard/Commissione, citata, punto 58).

353    Pertanto, la circostanza aggravante costituita dal rifiuto di qualunque cooperazione o da tentativi di ostruzionismo durante lo svolgimento dell’inchiesta non è applicabile nel caso del mero esercizio dei diritti della difesa.

354    Inoltre, con la seconda parte del suo terzo motivo, il gruppo Henss/Isoplus contesta al Tribunale di avere commesso un errore di diritto statuendo, ai punti 555-565 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, che il suo diritto fondamentale di difendersi non è stato violato avendo la Commissione considerato come circostanza aggravante a suo carico il fatto che esso abbia tentato di ingannare la detta istituzione sugli effettivi rapporti tra le imprese di tale gruppo.

355    A parere del detto ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che la Commissione poteva addebitargli di aver contestato l’esistenza di rapporti disciplinati dal diritto societario e di non aver rivelato rapporti fiduciari strettamente confidenziali tra le varie società.

356    Così agendo, il gruppo Henss/Isoplus avrebbe solo esercitato il suo diritto di difendersi e tali fatti non potevano quindi essere considerati dalla Commissione come circostanze aggravanti a suo carico.

357    Tale argomento deriva da una lettura erronea dei punti 556-560 della detta sentenza impugnata.

358    Infatti, in tali punti, il Tribunale ha statuito che, durante il procedimento amministrativo, tale gruppo non si è limitato a contestare la valutazione dei fatti e la posizione giuridica della Commissione, ma ha fornito a quest’ultima informazioni incomplete e parzialmente inesatte.

359    Il Tribunale è giunto a tale conclusione al termine di una valutazione, in linea di principio sovrana, degli elementi di prova sottopostigli e, in particolare, alla luce di un esame delle risposte fornite alle richieste di informazioni nonché delle osservazioni sulla comunicazione degli addebiti presentate dal gruppo Henss/Isoplus.

360    Del resto, contrariamente a quanto suggerito dallo stesso ricorrente, il punto 557 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione non indica che il Tribunale abbia constatato che la richiesta di informazioni rivolta al ricorrente, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, conteneva un quesito relativo, specificamente, ai rapporti fiduciari tra le imprese del detto gruppo, rapporti che la Commissione non doveva e non poteva del resto conoscere.

361    Invece, il Tribunale ha solamente dichiarato che, in risposta ad un quesito più generale, con cui si richiedeva al ricorrente in questione di specificare tutti gli elementi relativi alle riunioni tenute con le società concorrenti e, in particolare, per quanto riguarda i partecipanti a tali riunioni, il loro nome, impresa e funzione, tale ricorrente ha fornito alcune informazioni incomplete e parzialmente inesatte.

362    Su tale punto non esiste quindi manifestamente alcuna contraddizione tra tale constatazione e il fascicolo. Pertanto, il vizio di procedura dedotto al riguardo dal gruppo Henss/Isoplus nell’ambito del suo settimo motivo deve essere respinto.

363    Alla luce di quanto precede, i motivi dedotti dal gruppo Henss/Isoplus e relativi ad una violazione dei diritti della difesa in sede di valutazione delle circostanze aggravanti devono essere respinti.

 d) Sul motivo dedotto dalla LR A/S relativamente all’omessa presa in considerazione di circostanze attenuanti

364    Con il suo terzo motivo, la LR A/S contesta al Tribunale di aver statuito, ai punti 336-346 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione, che la Commissione ha potuto legittimamente ritenere che nessuna circostanza attenuante dovesse esserle riconosciuta.

365    Su tale questione, la LR A/S, innanzi tutto, sostiene che essa avrebbe dovuto beneficiare di una riduzione in base alle seguenti circostanze attenuanti:

–        la sua posizione subalterna rispetto all’ABB, l’operatore più potente ed il solo gruppo multinazionale nel settore del teleriscaldamento nonché la capofila dell’intesa;

–        la pressione economica che l’ABB ha esercitato sulla LR A/S sia per quanto riguarda la partecipazione all’intesa sia relativamente all’esecuzione delle decisioni adottate dal cartello;

–        il fatto che le infrazioni addebitate all’ABB erano assai più serie di quelle imputate alla LR A/S.

366    Orbene, è a ragione che il Tribunale ha in particolare statuito, al punto 338 della detta sentenza impugnata, che le medie dimensioni di tale ricorrente non possono costituire una circostanza attenuante.

367    Per quanto riguarda, specificamente, la sua posizione rispetto all’ABB, la LR A/S fa valere che, contrariamente a quanto avrebbe statuito il Tribunale al punto 339 della medesima sentenza impugnata, l’obbligo di determinare l’ammontare dell’ammenda ad essa inflitta sulla base di tutti i fattori individuali rilevanti necessitava che le pressioni esercitate dall’ABB sulle altre imprese partecipanti all’intesa, quali la LR A/S, si traducesse in un aggiustamento verso il basso della sua propria ammenda e non solo in un aggiustamento verso l’alto dell’ammenda dell’ABB.

368    Del resto, quest’ultimo aggiustamento non garantirebbe che l’ammenda rifletta eventuali differenze tra la situazione della LR A/S e quella delle altre imprese che non hanno subìto pressioni del genere, se non in minima parte, e condurrebbe ad una discriminazione sistematica di tale ricorrente rispetto a tali imprese.

369    Orbene, non si può rimproverare il Tribunale per avere respinto tale addebito, in quanto la LR A/S avrebbe potuto denunciare le pressioni di cui essa era oggetto alle competenti autorità ed introdurre presso la Commissione una denuncia ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare ad un’intesa.

370    Infatti, l’esistenza di siffatte pressioni nulla cambia alla realtà e alla gravità dell’infrazione commessa dalla detta ricorrente.

371    Infine, la LR A/S contesta il punto 345 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione in cui il Tribunale avrebbe statuito che la presentazione da parte di tale ricorrente di un programma di adeguamento non poteva essere qualificata come una circostanza attenuante che implicava una riduzione dell’ammenda. Il Tribunale avrebbe quindi violato una prassi assai consolidata.

372    Tale argomento non può essere accolto.

373    Infatti il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo, al punto interessato della detta sentenza, che, se è certo importante che la LR A/S abbia adottato provvedimenti volti ad impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell’infrazione rilevata nella fattispecie. Il Tribunale ha correttamente dichiarato che, di per sé, tale circostanza non obbligava la Commissione a ridurre, a titolo di circostanza attenuante, l’importo dell’ammenda di tale ricorrente.

374    Alla luce di quanto precede, occorre concludere per il rigetto del motivo esaminato.

 e) Sui motivi dedotti dal gruppo Henss/Isoplus e dalla LR A/S relativamente all’omessa o all’insufficiente presa in considerazione della loro cooperazione nell’ambito del procedimento amministrativo

375    Con la prima parte del suo terzo motivo, il gruppo Henss/Isoplus contesta al Tribunale di aver statuito, ai punti 607-623 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, che è a ragione che la Commissione gli ha negato il beneficio di una riduzione dell’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione e che, pertanto, tale istituzione non ha violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 al riguardo.

376    A tale proposito, il gruppo Henss/Isoplus contesta al Tribunale, innanzi tutto, di aver statuito, ai punti 609 e 610 della detta sentenza impugnata, che è a ragione che la Commissione gli ha negato il beneficio di una riduzione ai sensi del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti, per la ragione che una tale riduzione presuppone che si tratti di un’infrazione che non rientra nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, mentre un’intesa paragonabile a quella di cui alla fattispecie ricade chiaramente nel detto settore, quale descritto dal capitolo A, punto 1, di tale comunicazione.

377    La lettera del capitolo A, punto 1, non disporrebbe che tale comunicazione si applichi esclusivamente a siffatte infrazioni.

378    Dalla comunicazione sulla cooperazione non deriverebbe nemmeno che la Commissione possa tenere conto di confessioni o di una cooperazione parziali solo sulla base di tale comunicazione. Un’interpretazione così restrittiva sarebbe ad ogni modo contraria all’art. 6 della CEDU e al principio di presunzione d’innocenza quale principio generale del diritto comunitario.

379    L’argomento del gruppo Henss/Isoplus al riguardo procede da un’interpretazione erronea dei punti 609 e 610 della stessa sentenza impugnata.

380    Infatti, sulla base di un’interpretazione del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti che non rivela peraltro alcun errore di diritto, il Tribunale si è limitato a constatare che la specifica circostanza attenuante ivi prevista si applica solo alle infrazioni che non ricadano nel campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.

381    Orbene, è innegabile, come affermato dal Tribunale, che nella fattispecie si tratta di un’intesa e, di conseguenza, di un’infrazione che rientra nel campo di applicazione della detta comunicazione.

382    Pertanto, è a ragione che il Tribunale ha concluso che non si può contestare alla Commissione di non aver tenuto conto della cooperazione di tale ricorrente a titolo della detta circostanza attenuante.

383    Il gruppo Henss/Isoplus sostiene, inoltre, che l’ultima frase del punto 615 della detta sentenza impugnata è inficiata da un vizio di procedura in quanto dal fascicolo emergerebbe che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, tutte le società appartenenti a tale gruppo avrebbero ammesso di aver partecipato all’intesa su scala comunitaria tra la fine dell’anno 1994 e l’inizio dell’anno 1996.

384    Con tale censura, il detto ricorrente addebita essenzialmente al Tribunale di aver statuito che la contestazione della loro partecipazione all’intesa, formulata dalle società interessate del detto gruppo nelle loro osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, non era limitata al periodo antecedente all’ottobre 1994, ma valeva per tutta la durata dell’infrazione imputata.

385    Orbene, l’argomento sviluppato al riguardo dal gruppo Henss/Isoplus dinanzi alla Corte non consente assolutamente di stabilire che, al riguardo, il Tribunale abbia travisato la portata della risposta alla comunicazione degli addebiti interpretandola nel senso che, in tale documento, le società interessate di tale gruppo hanno contestato la loro partecipazione all’intesa per tutta la durata della stessa.

386    Dai documenti inseriti nel fascicolo non emerge quindi che gli accertamenti del Tribunale siano viziati sotto tale aspetto da un’inesattezza materiale.

387    Il gruppo Henss/Isoplus fa valere, infine, che, contrariamente a quanto avrebbe statuito il Tribunale, la Commissione era obbligata, ai sensi del capitolo D della comunicazione sulla cooperazione, ad accordargli una significativa riduzione dell’ammenda.

388    A differenza dei capitoli B e C di tale comunicazione, l’ottenimento di una riduzione ai sensi del detto capitolo D non richiederebbe una cooperazione permanente e totale, ma sarebbe subordinata alla sola condizione della trasmissione, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, di alcune informazioni o di alcuni documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione.

389    Orbene, sia il Tribunale, al punto 617 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, sia la Commissione, in udienza e ai punti 110 e 180 della motivazione della decisione controversa, avrebbero riconosciuto che la cooperazione e le confessioni dei ricorrenti, anche se solo parziali, soddisfacevano in linea di principio i requisiti per l’applicazione del capitolo D, punto 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

390    Secondo il gruppo Henss/Isoplus, il beneficio di tale riduzione non poteva essergli negato a causa dell’esistenza di circostanze aggravanti o per il fatto di essersi astenuto dal rivelare alla Commissione alcune circostanze, in sede di esercizio dei suoi diritti della difesa, e di aver trasmesso a quest’ultima informazioni erronee o di aver contestato alcuni fatti.

391    Tale censura deve essere respinta.

392    Certamente, come rilevato dal detto ricorrente, dal punto 617 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione risulta che il Tribunale gli ha riconosciuto una cooperazione, ancorché non determinante, e alcune confessioni, ancorché parziali.

393    Tuttavia è a ragione e senza aver commesso alcun errore di diritto censurabile in sede di impugnazione che il Tribunale ha statuito che tali elementi di informazione forniti dal detto ricorrente e idonei, in linea di principio, a rientrare in situazioni che consentirebbero una riduzione dell’ammenda ai sensi del capitolo D, punto 2, della comunicazione sulla cooperazione, non avrebbero necessariamente dovuto condurre la Commissione a riconoscere a tale ricorrente una riduzione in forza di tale comunicazione.

394    Infatti, la Commissione dispone di un potere discrezionale al riguardo, come risulta dalla stessa formulazione del detto punto 2 e, in particolare, dalle parole introduttive «Ciò può verificarsi in particolare (…)».

395    Inoltre, e soprattutto, una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione è giustificabile solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata potessero essere considerati, al riguardo, una prova di un’effettiva cooperazione da parte della stessa.

396    Infatti, come risulta dalla stessa nozione di cooperazione, quale evidenziata nel testo della comunicazione sulla cooperazione, e in particolare nell’introduzione e nel capitolo D, punto 1, di tale comunicazione, solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di cooperazione può essere accordata una riduzione sulla base della detta comunicazione.

397    Orbene, come dichiarato dal Tribunale ai punti 618 e 622 della detta sentenza impugnata, nella fattispecie, il gruppo Henss/Isoplus, avendo fornito informazioni incomplete e parzialmente inesatte, non potrebbe far valere un siffatto comportamento.

398    Contrariamente a quanto sostenuto dal detto ricorrente, il Tribunale non ha quindi violato un presunto principio di diritto penale secondo il quale qualsiasi confessione, ancorché parziale, deve imperativamente dare luogo ad una riduzione dell’ammenda né, del resto, i diritti della difesa o il principio del non bis in idem.

399    Trattandosi di una riduzione dell’ammenda il cui scopo consiste nel ricompensare un’impresa per un contributo dato nel corso del procedimento amministrativo che ha permesso alla Commissione di accertare un’infrazione con meno difficoltà e, eventualmente, di porvi fine, sarebbe assurdo, come sostiene tale istituzione, obbligarla ad accordare una tale riduzione se il contributo in questione non consente di raggiungere tale scopo, ma, al contrario, lo ha perfino ostacolato.

400    Come è già stato statuito ai punti 358-362 della presente sentenza, il gruppo Henss/Isoplus, in una situazione quale quella di cui alla fattispecie, non può sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati violati.

401    Tale ricorrente, infatti, non è stato obbligato a procedere ad alcuna cooperazione o a una confessione. Inoltre, i diritti della difesa non implicano un diritto a poter comunicare informazioni incomplete e parzialmente inesatte.

402    Non può essere accolto neppure l’argomento relativo ad una violazione del principio del non bis in idem, se fondato sulla circostanza che il comportamento in questione è già stato preso in considerazione quale circostanza aggravante.

403    Il fatto di non ricompensare un’impresa per una cooperazione che non ha consentito alla Commissione di accertare un’infrazione con meno difficoltà e, eventualmente, di porvi fine non può essere qualificato come una sanzione che si aggiungerebbe alla penalità derivante dal riconoscimento di una circostanza aggravante.

404    Con il suo quarto motivo, la LR A/S fa valere che i punti 359-370 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione sono viziati da un errore di diritto in quanto il Tribunale ha ivi approvato il livello della riduzione dell’ammenda accordata dalla Commissione, a titolo di cooperazione di tale ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, ossia del 30%, mentre, a parere della detta ricorrente, essa aveva diritto, a tale titolo, ad una riduzione maggiore.

405    In primo luogo, come è già stato statuito ai punti 191-196 della presente sentenza in risposta al secondo motivo della stessa ricorrente, quest’ultima non poteva fondare alcun legittimo affidamento sull’asserita prassi decisionale della Commissione, che sarebbe esistita all’epoca in cui si è materializzata la sua cooperazione e che, nella fattispecie, sarebbe stata più vantaggiosa della comunicazione sulla cooperazione.

406    Pertanto, il quarto motivo dedotto dalla LR A/S, nella parte in cui è diretto a contestare su un tale fondamento i punti 361 e 366 della detta sentenza impugnata, deve essere respinto.

407    Tale ricorrente sostiene, in secondo luogo, che una riduzione maggiore le doveva essere accordata per il fatto che essa è stata la prima impresa a cooperare con la Commissione, il che avrebbe indotto altre imprese a fare lo stesso.

408    Al riguardo, basta constatare che, ai punti 363-365 della detta sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito, al termine di una valutazione discrezionale di elementi di fatto, che l’ammontare della riduzione accordata alla LR A/S a titolo della sua cooperazione era adeguato, soprattutto in quanto dalla decisione controversa risulta che la Commissione non era disponibile ad accordare una riduzione dell’ammenda del 50% alle imprese che non le avevano trasmesso informazioni prima del ricevimento di una richiesta d’informazioni e che è pacifico che la stessa ricorrente ha inviato documenti a tale istituzione solo dopo aver ricevuto da quest’ultima una richiesta in tal senso.

409    In terzo luogo, la LR A/S contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 368 della stessa sentenza, il suo argomento secondo cui essa aveva diritto ad un’esenzione dall’ammenda per il periodo posteriore agli accertamenti, poiché essa era stata la prima impresa ad aver rivelato che l’intesa era proseguita dopo gli accertamenti della Commissione.

410    Il motivo esposto dal Tribunale al detto punto 368, secondo cui l’infrazione, e quindi la riduzione, deve essere considerata nel suo insieme in sede di valutazione della cooperazione, non sarebbe determinante e non osterebbe alla concessione di tale maggiore riduzione.

411    Al riguardo, il Tribunale ha statuito, senza commettere alcun errore di diritto censurabile in sede di impugnazione, che la prosecuzione dell’intesa, in particolare dopo gli accertamenti effettuati, costituiva un aspetto indissociabile dall’infrazione e che quest’ultima ha potuto essere considerata, in occasione dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, soltanto nel suo insieme.

412    Per quanto riguarda l’ammontare della riduzione, contestata dalla LR A/S, il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 368 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione e fondato sulla comunicazione sulla cooperazione non è viziato da alcun errore di diritto relativo all’interpretazione della detta comunicazione. Pertanto, tale censura non può essere accolta.

413    La LR A/S fa valere, in quarto luogo, che il Tribunale, statuendo ai punti 240-245 della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione, che l’ABB doveva poter beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda superiore al 30% a causa della circostanza che tale ricorrente, diversamente, in particolare, da essa, non ha contestato i principali fatti materiali dopo la ricezione della comunicazione degli addebiti, ha sanzionato la LR A/S per il mero esercizio dei suoi diritti di difesa. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato alcuni principi fondamentali sanciti, in particolare, dall’art. 6 della CEDU e, inoltre, le avrebbe riservato un trattamento discriminatorio.

414    Orbene, dal punto 243 della sentenza impugnata ABB Asea Brown Boveri/Commissione risulta che il Tribunale, facendo riferimento ai punti 26, secondo comma, e 27, quinto comma, della motivazione della decisione controversa, ha constatato che, contrariamente all’ABB, la LR A/S ha asserito che, prima del 1994, l’intesa era limitata al mercato danese e che, inoltre, non vi era stata un’intesa continuata. Inoltre, essa ha negato di aver partecipato ad azioni dirette ad estromettere dal mercato la Powerpipe o di avere attuato tali sanzioni.

415    In tale contesto, al Tribunale non può essere contestato alcun trattamento discriminatorio della LR A/S rispetto all’ABB.

416    Contrariamente a quanto sostenuto dalla LR A/S, questa non si trova penalizzata rispetto all’ABB per il semplice fatto di aver esercitato i suoi diritti di difesa.

417    Infatti, nella fattispecie, l’ABB, contrariamente alle altre imprese quali la LR A/S, ha scelto di rinunciare al diritto di contestare i principali fatti descritti dalla Commissione nonché le conclusioni di quest’ultima e, al riguardo, ha pienamente cooperato con tale istituzione al fine di poter beneficiare di una riduzione supplementare dell’importo dell’ammenda.

418    Si tratta quindi di una scelta liberamente operata dall’ABB, a fronte della quale la Commissione ha concesso a tale società un trattamento favorevole.

419    Orbene, tale possibilità era parimenti accessibile alla LR A/S. Da ciò non deriva che, non accordando una riduzione supplementare alla LR A/S, per la ragione che essa aveva deciso di non seguire questa strada, tale impresa sarebbe stata costretta a testimoniare sotto la minaccia di una sanzione in violazione dell’art. 6 della CEDU o sarebbe stata penalizzata a causa del semplice esercizio dei suoi diritti di difesa.

420    Alla luce di quanto precede, il quarto motivo dedotto dalla LR A/S deve essere respinto nel suo insieme.

 D – Sui motivi relativi al diritto di essere sentito e all’obbligo di motivazione

 1. Sui motivi relativi ad una violazione del diritto di essere sentito

421    Con i loro rispettivi motivi, la Dansk Rørindustri (terzo motivo), il gruppo Henss/Isoplus (primi due motivi), la KE KELIT (quarto motivo), la Brugg (terzo motivo) e la LR GmbH (quarto motivo) contestano al Tribunale di avere respinto i loro motivi relativi ad una violazione del diritto di essere sentiti per il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo e in particolare in risposta alla comunicazione degli addebiti, essi non avrebbero potuto esporre il loro punto di vista sulla questione dell’applicazione asseritamente retroattiva degli orientamenti alla fattispecie, per il fatto che la Commissione, in nessun momento del procedimento amministrativo, avrebbe dichiarato la sua intenzione di applicare questi ultimi.

422    Innanzi tutto, occorre constatare, come sostenuto correttamente dalla Commissione, che il motivo dedotto dalla Dansk Rørindustri a tal fine non è stato sollevato dinanzi al Tribunale e costituisce quindi un motivo nuovo e, pertanto, irricevibile in sede di impugnazione.

423    Nella sua replica, tale ricorrente sostiene in sostanza che non si tratta di un motivo nuovo, dato che esso potrebbe essere implicitamente dedotto dai motivi e dagli argomenti da essa sviluppati dinanzi al Tribunale relativamente alla determinazione dell’ammenda.

424    Tuttavia, dal fascicolo risulta che il motivo relativo al diritto di essere sentita non è stato sollevato dalla detta ricorrente a sostegno di uno degli altri motivi da essa dedotti in primo grado, né all’interno del ricorso né nella memoria di replica presentati dinanzi al Tribunale.

425    Inoltre, è giocoforza constatare che, al riguardo, il ricorso d’impugnazione non indica e non consente, del resto, di individuare i punti o le parti contestati della sentenza impugnata di cui trattasi.

426    Orbene, occorre ricordare che, in base ad una costante giurisprudenza, dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE), 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., in particolare, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata, punto 497 e giurisprudenza ivi citata).

427    Per quanto riguarda i motivi dedotti al riguardo dal gruppo Henss/Isoplus, dalla KE KELIT, dalla Brugg e dalla LR GmbH, fatti salvi alcuni aspetti specifici a tali ricorrenti che saranno trattati in un secondo tempo in quanto oggetto di censura nella presente impugnazione, il Tribunale li ha essenzialmente respinti per gli stessi motivi, ai punti 310-322 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, 75-89 della sentenza impugnata KE KELIT/Commissione, 82-98 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione e 192-206 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione.

428    In tali sentenze impugnate, il Tribunale ha, innanzi tutto, opportunamente ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dal momento che la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite. Il Tribunale ha dichiarato, sempre a ragione, che, in tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro l’inflizione di un’ammenda (v., in tal senso, in particolare, sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, citata, punto 21).

429    Il Tribunale ha poi affermato che, per ciascuno dei detti ricorrenti, da un esame della comunicazione degli addebiti è emerso che questa contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali la Commissione intendeva basarsi per il calcolo dell’ammenda da infliggere alle imprese in questione, per dedurne che, a tale riguardo, il diritto di tali ricorrenti di essere sentiti è stato debitamente rispettato.

430    Trattandosi di una valutazione di elementi di prova, ossia la comunicazione degli addebiti di ciascuno degli stessi ricorrenti, il controllo della Corte in sede di impugnazione si limita ai soli casi di snaturamento di tali elementi (v., in particolare, sentenza Mag Instrument/UAMI, citata, punto 39).

431    Orbene, gli argomenti del gruppo Henss/Isoplus, della KE KELIT, della Brugg e della LR GmbH non mirano a dimostrare un siffatto snaturamento, cosicché questa parte delle sentenze impugnate non può essere criticata.

432    Tali ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo che la comunicazione degli addebiti di ciascun ricorrente interessato comportava elementi sufficienti per consentire il rispetto del diritto di essere sentito e che ne derivava che, nella fattispecie, ai fini del rispetto di tale diritto non si richiedevano ulteriori requisiti e che, pertanto, la Commissione non era tenuta, nel corso del procedimento amministrativo, a comunicare ai detti ricorrenti la sua intenzione di applicare un nuovo metodo per il calcolo delle ammende.

433    Gli stessi ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, nella fattispecie, l’intenzione di applicare gli orientamenti doveva essere menzionata nel corso del procedimento amministrativo, in quanto tali regole comporterebbero una riforma fondamentale del metodo di calcolo delle ammende e che si tratterebbe inoltre di un’applicazione retroattiva. In tale contesto, tale informazione costituirebbe un elemento necessario ai fini della difesa di tali ricorrenti relativamente al calcolo dell’importo delle ammende.

434    Al riguardo, è a ragione che il Tribunale ha ricordato che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, dare indicazioni circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi nei loro confronti, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione (v. citate sentenze Musique Diffusion française/Commissione e a., punto 21, e Michelin/Commissione, punto 19).

435    Il Tribunale ha aggiunto, sempre giustamente, che, secondo questa stessa giurisprudenza, la Commissione non era tenuta ad annunciare, nella comunicazione degli addebiti, la possibilità di un eventuale cambiamento della sua politica in fatto di entità generale delle ammende, possibilità che dipende da considerazioni generali di politica della concorrenza non direttamente connesse alle particolari circostanze dei procedimenti in esame (v. sentenza Musique Diffusion française/Commissione e a., citata, punto 22).

436    È vero che risulta che gli orientamenti comportano un nuovo metodo di calcolo delle ammende che sancisce una riforma importante in materia, in particolare per quanto riguarda la tariffazione, ancorché relativa e flessibile, degli importi di base da essi previsti come punti di partenza per tale calcolo.

437    Tuttavia, in linea con il rigetto delle censure relative all’asserita illegittimità degli orientamenti, come statuito ai punti 250-253 della presente sentenza, questo nuovo metodo resta fondato sui criteri imperativi della gravità e della durata dell’infrazione previsti dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, consistendo essenzialmente nel precisare il modo in cui la Commissione intende servirsi di tali criteri ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende.

438    È vero che gli orientamenti comportano precisazioni importanti al riguardo e che può essere auspicabile che la Commissione renda note alla imprese tali precisazioni, per quanto ciò non implichi che essa anticipi in modo inopportuno la sua decisione.

439    Resta il fatto, come correttamente dichiarato dal Tribunale, che nel diritto di essere sentito relativamente al calcolo delle ammende non rientra il modo in cui la Commissione intende servirsi dei criteri imperativi della gravità e della durata dell’infrazione ai fini della determinazione dell’ammontare delle ammende.

440    Per quanto riguarda l’argomento degli stessi ricorrenti secondo cui essi avevano il diritto di essere sentiti in merito all’intenzione della Commissione di applicare retroattivamente gli orientamenti, è giocoforza constatare che, come dichiarato al punto 231 della presente sentenza, il nuovo metodo di calcolo delle ammende previsto da questi ultimi era ragionevolmente prevedibile per le imprese in questione all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse. In tale contesto, i ricorrenti non possono invocare il diritto di essere sentiti in merito all’applicazione retroattiva degli orientamenti. Tale censura deve quindi essere parimenti respinta.

441    Occorre poi trattare alcuni argomenti specifici dedotti da alcuni ricorrenti a sostegno dei loro motivi relativi ad una violazione del diritto di essere sentiti.

442    Il gruppo Henss/Isoplus contesta al Tribunale di avere affermato, al punto 312 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, che, per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare delle ammende, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare, per quanto concerne i loro diritti della difesa, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda, in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17.

443    Secondo tale ricorrente, esso avrebbe diritto, ai sensi del detto regolamento, a due gradi di giudizio di merito, ossia dinanzi alla Commissione e dinanzi al Tribunale, e non può quindi essere privato di un grado di giudizio tramite la violazione del diritto di essere sentito relativamente al calcolo dell’ammenda. La violazione dei diritti della difesa intervenuta nella fase del procedimento amministrativo non può essere sanata nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

444    Tale censura è infondata.

445    Come osservato dalla Commissione, al punto 312 della sentenza impugnata HFB e a./Commissione, il Tribunale ha statuito, unicamente e a ragione, che la sua competenza anche di merito in materia di ammende costituisce una garanzia supplementare. Esso non ha dichiarato né suggerito, come sostiene il gruppo Henss/Isoplus, che si tratta di una sostituzione nel grado di giudizio costituito dal procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, che permette al Tribunale di sanare qualunque violazione dei diritti della difesa intervenuta nella fase di un tale procedimento.

446    Lo stesso ricorrente sostiene del resto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il suo motivo relativo ad una violazione del diritto di essere sentito in quanto, in particolare, la circostanza aggravante prevista dal punto 2, secondo trattino, degli orientamenti, ossia il rifiuto di qualunque cooperazione o tentativi di ostruzionismo durante lo svolgimento dell’inchiesta, gli sarebbe stata imputata senza che esso fosse stato informato dell’intenzione della Commissione di procedere in tal senso e, di conseguenza, senza che esso sia stato sentito al riguardo.

447    A tale proposito basta constatare che tale argomento non può essere accolto in quanto dal fascicolo risulta che tale circostanza non poteva manifestamente essere oggetto della comunicazione degli addebiti essendosi manifestata in particolare in tale fase del procedimento amministrativo, ossia nella risposta alla detta comunicazione presentata dal gruppo Henss/Isolplus, ed è proseguita in seguito.

448    La Brugg contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 97 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione, il suo argomento secondo cui, in sede di audizione, la Commissione avrebbe fatto credere a tale ricorrente che l’ammenda sarebbe stata determinata sulla base del suo fatturato rilevante. Come avrebbe dichiarato il Tribunale allo stesso punto, la Commissione avrebbe, in sede di audizione, espressamente chiesto alla Brugg di confermare tali fatturati. La Commissione non avrebbe dichiarato in nessun momento che avrebbe fondato la sua decisione sugli orientamenti.

449    Al riguardo basta constatare che, con tale censura, la detta ricorrente intende mettere in discussione, in via di semplice affermazione, una valutazione dei fatti operata dal Tribunale, la quale non costituisce, fatto salvo uno snaturamento degli elementi di prova, una questione di diritto sottoposta, in quanto tale, al controllo della Corte.

450    Orbene, poiché la stessa ricorrente non deduce alcun argomento atto a dimostrare un qualsiasi snaturamento degli elementi di prova interessati, quali esaminati ai punti 94-97 della sentenza impugnata Brugg Rohrsysteme/Commissione, tale censura deve essere respinta.

 2. Sui motivi relativi ad una violazione dell’obbligo di motivazione relativamente al calcolo delle ammende

451    Con i loro rispettivi motivi, la KE KELIT (quinto motivo), la LR A/S (secondo motivo) e la LR GmbH (terzo motivo) contestano al Tribunale di aver statuito, rispettivamente ai punti 205 della sentenza impugnata KE KELIT/Commissione, 390 della sentenza impugnata LR AF 1998/Commissione e 374 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione, che, nella decisione controversa, la Commissione non era tenuta ad esplicitare se e per quali motivi essa provvedesse all’applicazione degli orientamenti nella fattispecie.

452    La KE KELIT e la LR GmbH fanno valere che, tenuto conto dell’importanza dei cambiamenti determinati dagli orientamenti relativamente al metodo di calcolo delle ammende, le ragioni di tale cambiamento e dell’applicazione retroattiva degli orientamenti nella fattispecie avrebbero dovuto essere specificamente esplicitate nella decisione controversa. La LR A/S sostiene che tale decisione avrebbe dovuto essere motivata sul punto dell’applicazione retroattiva degli orientamenti e della comunicazione sulla cooperazione.

453    Al riguardo occorre ricordare in via preliminare che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, la questione della portata dell’obbligo di motivazione costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel contesto di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, dato che il controllo della legittimità di una decisione che è esercitato in tale contesto deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali si è basato il Tribunale per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione è sufficiente o insufficiente (v., in tal senso, sentenza 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 24).

454    Per quanto riguarda la censura delle dette ricorrenti secondo cui la decisione controversa avrebbe dovuto essere motivata sul punto dell’applicazione retroattiva degli orientamenti, occorre ricordare che al punto 231 della presente sentenza si è dichiarato che il nuovo metodo di calcolo da essi previsto era ragionevolmente prevedibile per le imprese in questione all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse. In tale contesto, l’applicazione retroattiva degli orientamenti non richiedeva alcuna motivazione specifica. Tale censura deve quindi essere parimenti respinta.

455    Per quanto riguarda il motivo dedotto dalla LR A/S relativamente ad una violazione dell’obbligo di motivazione sul punto dell’applicazione retroattiva della comunicazione sulla cooperazione, quest’ultimo deve essere a sua volta respinto.

456    Per gli stessi motivi enunciati ai punti 227-231 della presente sentenza, la comunicazione sulla cooperazione, supposto che essa abbia un effetto aggravante sul livello delle ammende inflitte, era ragionevolmente prevedibile per imprese quali la detta ricorrente, all’epoca in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse, dimodoché l’applicazione di tale comunicazione ad infrazioni commesse prima della sua adozione non ha dato luogo ad una violazione del principio d’irretroattività.

457    Pertanto, la decisione controversa non doveva essere motivata relativamente all’applicazione retroattiva della comunicazione sulla cooperazione.

458    Nelle tre sentenze impugnate KE KELIT/Commissione, LR AF 1998/Commissione e Lögstör Rör/Commissione, il Tribunale afferma che non si può contestare alla Commissione di non aver illustrato il contesto giuridico che disciplinava il caso specifico, in particolare l’applicazione degli orientamenti.

459    Dalle sentenze impugnate e in particolare dal punto 209 della sentenza LR AF 1998/Commissione risulta anche che la Commissione non ha comunicato la sua intenzione di applicare gli orientamenti in nessun momento del procedimento amministrativo.

460    Una lettura della decisione controversa rivela che questa non contiene alcun riferimento esplicito agli orientamenti.

461    Occorre ricordare che questi ultimi costituiscono norme di condotta di portata generale che la Commissione, in linea di principio, è tenuta ad applicare. Ne deriva che la legittimità di una decisione che applica gli orientamenti, come la decisione controversa, può essere valutata alla luce degli stessi, come statuito al punto 211 della presente sentenza.

462    Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (v., in particolare, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-199/99 P, Corus UK/Commissione, Racc. pag. I-11177, punto 145).

463    La motivazione, in linea di principio, deve quindi essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del ragionamento alla base della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte (sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22).

464    Ne consegue che occorre verificare se, al momento dell’adozione della decisione controversa, le imprese sapessero con sufficiente certezza che il calcolo dell’ammontare delle ammende effettuato al riguardo era stato eseguito sulla base del nuovo metodo di calcolo previsto dagli orientamenti al fine di poter contestare, se del caso, la legittimità di tale decisione alla luce dei detti orientamenti.

465    Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha statuito, correttamente, che l’obbligo di motivazione è, in particolare, in rapporto al contesto e all’insieme delle regole che disciplinano la materia interessata. Esso ne ha dedotto che la Commissione non era tenuta ad esplicitare se e per quali motivi essa applicasse nella fattispecie gli orientamenti, poiché l’introduzione di questi ultimi enuncia che «[l]a nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente». La Commissione si sarebbe così impegnata ad applicare tali orientamenti in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda dovuta ad una violazione delle norme sulla concorrenza.

466    Tuttavia, è giocoforza constatare che il passaggio dell’introduzione degli orientamenti citato al punto precedente non stabilisce in modo chiaro e univoco che esso mira a definire l’ambito di applicazione temporale di questi ultimi, cosicché esso è applicabile ad infrazioni, quali quelle di cui alla fattispecie, che si sono concretizzate anteriormente all’adozione di tali orientamenti.

467    Ad ogni modo, il Tribunale ha rilevato, al punto 375 della sentenza impugnata Lögstör Rör/Commissione, che nella motivazione della decisione controversa relativa all’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in particolare ai punti 163-168 della stessa, la Commissione ha, comunque, espressamente ripreso alcune considerazioni sul calcolo dell’ammontare dell’ammenda analoghe a quelle contenute nei ‘considerando’ degli orientamenti.

468    Un esame dell’insieme della motivazione della decisione controversa relativa al calcolo dell’ammontare dell’ammenda, ossia i punti 168-183 della stessa, conferma che tale decisione doveva essere ragionevolmente intesa dalla imprese in questione nel senso che essa comportava un’applicazione nei loro confronti degli orientamenti e del nuovo metodo di calcolo previsto dagli stessi.

469    In tale contesto, il Tribunale ha potuto concludere che la decisione controversa era sufficientemente motivata.

470    Pertanto, i motivi dedotti dalla KE KELIT, dalla LR A/S e dalla LR GmbH, relativamente ad una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto riguarda il calcolo delle ammende, devono essere respinti.

 VII – Sulle spese

471    Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Dansk Rørindustri, il gruppo Henss/Isoplus, la KE KELIT, la LR A/S, la Brugg, la LR GmbH nonché l’ABB, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      I procedimenti C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C‑213/02 P sono riuniti ai fini della sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      La Dansk Rørindustri A/S, l’Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, l’Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH, l’Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, la KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, la LR af 1998 A/S, la Brugg Rohrsysteme GmbH, LR af 1998 (Deutschland) GmbH e l’ABB Asea Brown Boveri Ltd sono condannate alle spese.

Firme


* Lingue processuali: il danese, il tedesco e l’inglese.