Language of document : ECLI:EU:C:2005:224

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 aprile 2005 (*)

«Mercato interno dell’energia elettrica – Maggiorazione sul corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima – Aiuti concessi dagli Stati – Direttiva 96/92/CE – Accesso alla rete – Principio di non discriminazione»

Nei procedimenti riuniti C-128/03 e C-129/03,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato con decisioni 14 gennaio 2003, pervenute in cancelleria il 24 marzo 2003, nelle cause

AEM SpA (C-128/03),

AEM Torino SpA (C-129/03)

contro

Autorità per l’energia elettrica e per il gas e altri,

con l’intervento di:

ENEL Produzione SpA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2004,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’AEM SpA e l’AEM Torino SpA, dal sig. O. Brouwer, advocaat, e dall’avv. T. Salonico;

–        per il governo italiano, dall’avv. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Di Bucci e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’art. 87 CE e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20), segnatamente degli artt. 7 e 8.

2        Tali domande sono state presentate nell’ambito di ricorsi proposti dalle società AEM SpA (in prosieguo: l’«AEM») e AEM Torino SpA (in prosieguo: l’«AEM Torino»), con i quali le dette società hanno impugnato due delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas (in prosieguo: l’«AEEG»), nonché un decreto ministeriale, che hanno assoggettato taluni impianti idroelettrici e geotermoelettrici ad una maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima.

 Contesto normativo

 Normativa comunitaria

3        Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 96/92, quest’ultima «stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti».

4        L’art. 7, nn. 1 e 5, della direttiva 96/92 prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri designano, ovvero richiedono alle imprese proprietarie di reti di trasmissione di designare, per una durata che gli Stati membri determinano in funzione di considerazioni di efficienza e di equilibrio economico, un gestore della rete, responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di trasmissione in una data zona e dei relativi dispositivi di interconnessione con altre reti, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

(...)

5.      Il gestore della rete non deve discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue società controllate o dei suoi azionisti».

5        Il successivo art. 8, nn. 1-3, così dispone:

«1.      Il gestore della rete di trasmissione è responsabile del dispacciamento degli impianti di generazione situati nella sua zona e dell’impiego dei dispositivi di interconnessione con altre reti.

2.      Fatta salva la fornitura di energia elettrica in base ad obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti dalle condizioni del bando di gara d’appalto, il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di dispositivi di interconnessione avviene sulla base di criteri che possono essere approvati dallo Stato membro e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante dispositivi di interconnessione, nonché dei vincoli tecnici della rete.

3.      Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche [rinnovabili] o (…), ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica».

6        L’art. 24, n. 1, della direttiva 96/92 così recita:

«1.      Gli Stati membri, in cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, rischiano di non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l’altro, delle dimensioni della rete interessata, del livello d’interconnessione della rete e della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tali richiest[e], tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

7        Il n. 2 del medesimo art. 24 precisa che le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dall’entrata in vigore della direttiva.

 Normativa nazionale

8        L’art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 31 marzo 1999, pag. 8; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 79/99»), prevede che, per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima, è dovuto al gestore un corrispettivo, determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non discriminatori. Il detto corrispettivo è determinato dall’AEEG, che provvede, del pari, all’adeguamento delle tariffe.

9        Ai sensi dell’art. 3, comma 11, del d. lgs. n. 79/99, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico includono vari costi: quelli concernenti le attività di ricerca e le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, quelli di chiusura del ciclo del combustibile nucleare nonché quelli relativi alle attività connesse e conseguenti. Tali oneri generali sono individuati, con uno o più decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, su proposta dell’AEEG.

10      L’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, su proposta dell’AEEG (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 3 febbraio 2000, pag. 12; in prosieguo: il «decreto 26 gennaio 2000»), precisa che costituiscono oneri generali afferenti al sistema elettrico:

«a)      la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici, in applicazione dei criteri definiti nel presente decreto, della quota non recuperabile, a seguito dell’attuazione della direttiva [96/92], dei costi sostenuti per l’attività di generazione di energia elettrica;

b)      la compensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall’attuazione della direttiva [96/92], dell’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici;

c)      i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

d)      i costi relativi all’attività di ricerca e sviluppo finalizzata all’innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

e)      l’applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell’art. 2, comma 2.4, della deliberazione dell’[AEEG] n. 70/97 e dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 19 dicembre 1995».

11      Con riferimento alla compensazione della maggiore valorizzazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 26 gennaio 2000, l’art. 3, n. 3, del decreto medesimo, ricompreso nel titolo «Oneri conseguenti all’attuazione della direttiva [96/92]», così dispone:

«è recuperata, al fine di compensare anche solo parzialmente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, per un periodo di sette anni a partire dal giorno 1° gennaio 2000 e con le modalità specificate all’art. 5, esclusivamente la maggiore valorizzazione dell’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici non ammessa a contribuzione [a favore di nuovi impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili] ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli impianti di potenza nominale non superiore a 3 MW e a quelli idroelettrici di pompaggio».

12      A termini dell’art. 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000:

«La maggiore valorizzazione da recuperare nel periodo di cui all’art. 3, comma 3 è pari, per l’anno 2000, al costo unitario variabile riconosciuto dell’energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all’art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell’[AEEG] n. 70/1997, e, negli anni successivi, per ciascun impianto e in ciascun bimestre, ad una quota della differenza tra il valore medio ponderato dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre, utilizzando come pesi le quantità di energia elettrica prodotta dall’impianto nei diversi periodi di tempo del bimestre, e i costi fissi medi unitari dell’impianto, come determinati annualmente, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dall’[AEEG]. Detta quota è pari al 75% per gli anni 2001 e 2002, al 50% per gli anni 2003 e 2004, ed al 25% per gli anni 2005 e 2006. Oltre tale data tale quota è pari a zero».

13      Gli artt. 2, commi 1 e 2, della delibera dell’AEEG 20 dicembre 2000, n. 231/00, e 2, commi 1, 2 e 8, della delibera dell’AEEG 20 dicembre 2000, n. 232/00, relative alla definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete nazionale di trasmissione per l’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per gli anni dal 2001 al 2006 (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, pag. 13; in prosieguo: la «delibera n. 231/00» e la «delibera n. 232/00»), assoggettano l’energia elettrica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 – prodotta e immessa in rete da impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità di imprese produttrici-distributrici – a una maggiorazione del corrispettivo per l’uso del sistema a copertura dei servizi dinamici, a compensazione della maggiore valorizzazione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 26 gennaio 2000.

14      Il gettito della maggiorazione del corrispettivo di cui agli artt. 2 delle delibere nn. 231/00 e 232/00 (in prosieguo: la «maggiorazione del corrispettivo») viene versato dal gestore della rete, a termini degli artt. 3, comma 1, delle delibere medesime, alla «Cassa conguaglio per il settore elettrico» (in prosieguo: la «Cassa conguaglio»). Gli artt. 3, comma 2, di tali delibere prevedono che questi versamenti alimentino il «Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell’energia elettrica nella transizione». Ai sensi degli artt. 3, comma 3, delle delibere medesime, l’eventuale eccedenza su quest’ultimo conto è trasferita sul «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate».

 Le cause principali

15      Dalle ordinanze di rinvio si evince che l’AEM e l’AEM Torino hanno impugnato, con ricorsi proposti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, le delibere nn. 231/00 e 232/00, nonché gli atti ad esse prodromici, presupposti e connessi, ivi compreso il decreto 26 gennaio 2000.

16      Avverso la decisione di rigetto di tali ricorsi, l’AEM e l’AEM Torino hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento.

17      Nelle ordinanze di rinvio il Consiglio di Stato espone, segnatamente, che, secondo l’AEM e l’AEM Torino, la maggiorazione del corrispettivo rientrerebbe a pieno titolo nel regime di sovvenzioni per il funzionamento di determinate imprese o produzioni finanziate mediante prelievi sulle forniture delle imprese del settore, dando così luogo ad aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, concessi, nella specie, senza ricorrere alla procedura disciplinata dal Trattato CE. L’AEM e l’AEM Torino sostengono parimenti che un corrispettivo differenziato per l’accesso alla rete di trasmissione, che si traduce in un maggior aggravio a carico di determinate imprese, integrerebbe la violazione di uno dei principi fondamentali della direttiva 96/92, per quanto attiene all’accesso di tutti, e senza discriminazioni, alla rete di trasmissione.

 Le questioni pregiudiziali

18      Secondo il Consiglio di Stato, dall’esame complessivo delle delibere controverse emerge che la maggiorazione del corrispettivo trova fondamento nella necessità di porre rimedio ai vantaggi indebiti ed agli squilibri della concorrenza apparsi nel primo periodo, fissato tra il 2000 ed il 2006, della liberalizzazione del mercato elettrico per effetto dell’attuazione della direttiva 96/92.

19      A tal riguardo il detto collegio osserva che, di fatto, prima della liberalizzazione, le imprese produttrici-distributrici di energia elettrica prodotta con impianti idroelettrici e geotermoelettrici praticavano una tariffa nella quale una componente, la componente B, era relativa al costo del combustibile. Tuttavia, il ricavato di tale componente della tariffa veniva versato da tali imprese alla Cassa conguaglio che, a sua volta, lo destinava agli impianti termoelettrici, gli unici a sopportare realmente un costo di combustibile.

20      II mutamento verificatosi produrrebbe un duplice vantaggio in favore di tali imprese. Da un canto, eliminata la componente B della tariffa per i clienti del mercato vincolato, in passato destinata alla Cassa conguaglio, tali imprese sarebbero messe nelle condizioni di incassare un corrispettivo fissato in modo eguale sul territorio nazionale per il mercato vincolato, ancora soggetto a regime tariffario, sulla base di parametri che terrebbero ancora conto di un costo del combustibile che esse invece non sosterrebbero. Dall’altro, tale vantaggio sarebbe destinato ad esplicarsi anche nel mercato libero per i clienti idonei, nel senso che i prezzi di cessione all’ingrosso nel mercato vincolato costituirebbero un riferimento per le contrattazioni bilaterali sul mercato libero. Entrambi i detti vantaggi sarebbero riconducibili esclusivamente al mutamento del quadro normativo innescato dalla liberalizzazione del settore e non ad una modifica dei parametri di efficienza e di concorrenzialità.

21      Il Consiglio di Stato aggiunge che l’AEEG, in una nota informativa sulla regolazione delle tariffe del 4 agosto 1999 (in prosieguo: le «nota informativa»), ha rilevato che questa maggiore valorizzazione della produzione idroelettrica e geotermoelettrica, qualora fosse lasciata a beneficio delle imprese produttrici-distributrici, creerebbe posizioni di rendita per le imprese stesse e genererebbe un onere per il sistema elettrico, come conseguenza diretta del processo di liberalizzazione, imponendo ai consumatori maggiori esborsi tariffari non basati su maggiori costi.

22      La nota informativa precisa inoltre che, «[n]el caso dell’energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, tale conseguenza deve essere evitata assoggettando questa energia a maggiorazioni ai corrispettivi di accesso e di uso delle reti di trasporto, ai sensi dell’art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, fino alla scadenza delle attuali concessioni di derivazione d’acqua per usi idroelettrici e di utilizzo delle risorse geotermiche a scopo termoelettrico. Il gettito di queste maggiorazioni potrà essere utilizzato per compensare “stranded costs” [costi non recuperabili] che dovessero manifestarsi e non trovassero altro riconoscimento o impiegato per il finanziamento di oneri generali afferenti al sistema elettrico, tra cui, ad esempio, quelli relativi alla promozione dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili».

23      L’appendice n. 2 della nota informativa precisa, anzitutto, che l’ordinamento tariffario basato sul regime anteriore all’attuazione della direttiva 96/92 prevedeva l’erogazione di contributi, da parte della Cassa conguaglio, per la generazione di energia elettrica, differenziati per tipologie di impianti e soggetti produttori.

24      Nella detta appendice si osserva che tale differenziazione nel sistema contributivo alla produzione di energia elettrica non è compatibile con un assetto liberalizzato della produzione. In un tale contesto sarebbe inevitabile che si formi, in ciascun periodo di tempo, un unico prezzo di mercato dell’energia elettrica all’ingrosso, che tutti i produttori fisseranno e chiederanno indipendentemente dal tipo di impianto utilizzato.

25      Nella nota informativa si precisa, infine, che la rendita che ne deriva per l’energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici e geotermoelettrici dipenderebbe dalla disponibilità di risorse scarse, come l’acqua o le risorse geotermiche per uso elettrico, che nell’attuale sistema non verrebbero appropriatamente valorizzate.

26      Il Consiglio di Stato ricorda che, quanto all’energia distribuita sul mercato libero, la maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione e per l’uso della medesima è stata introdotta a decorrere dall’anno 2000, con la delibera n. 231/2000, mentre, per quel che attiene al mercato vincolato, la maggiorazione è stata introdotta solamente dall’anno 2001, con la delibera n. 232/2000. Ciò troverebbe spiegazione nel fatto che, per il mercato vincolato, la componente B della tariffa nonché i contributi ai costi di combustibile ad essa connessi sono stati eliminati solamente a decorrere dall’anno 2001.

27      Il Consiglio di Stato precisa, poi, che il recupero della maggiore valorizzazione è fissato in modo gradualmente decrescente fino alla fine dell’anno 2006, in modo da consentire al mercato di conseguire un equilibrio effettivamente concorrenziale.

28      Il detto collegio dichiara, inoltre, di aver preso atto che la maggiorazione del corrispettivo non trova fondamento nell’art. 24 della direttiva 96/92.

29      Ciò premesso, il Consiglio di Stato ritiene necessario accertare, in primo luogo, se il regime di prelievo oggetto della causa principale implichi un aiuto di Stato ai sensi degli artt. 87 CE e seguenti.

30      A tal riguardo il Consiglio di Stato rileva che i proventi della maggiorazione del corrispettivo non vengono dirottati in favore di determinate imprese o categorie di imprese operanti nel mercato secondo una logica di sussidi incrociati, ma mirerebbero a fronteggiare gli oneri generali del sistema elettrico a beneficio dell’utenza. Si tratterebbe, quindi, di una misura generale di politica economica che non sarebbe diretta ad avvantaggiare talune determinate imprese o produzioni, bensì, al contrario, intenderebbe perseguire un interesse di carattere generale. Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che, contrariamente a quanto risulta da alcune indicazioni emerse dagli atti preparatori, le disposizioni di cui trattasi non contemplerebbero una ridistribuzione della rendita a favore di una determinata categoria di imprese al fine di coprire i costi non recuperabili (“stranded costs”). Inoltre, le delibere nn. 231/00 e 232/2000 prevedrebbero solamente in termini di mera eventualità che le ipotetiche eccedenze del conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell’energia elettrica nella transizione vengano trasferite al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. In definitiva, potrebbero essere qualificate come aiuti di Stato non le citate disposizioni del decreto 26 gennaio 2000, che prevedono una confluenza delle dette somme in un conto volto a contribuire alla copertura degli oneri generali del sistema, bensì, eventualmente, la separata e successiva determinazione di destinare le somme medesime, ormai nella pubblica disponibilità, a favore di determinate imprese o produzioni ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

31      In secondo luogo, il Consiglio di Stato reputa necessario verificare la compatibilità di tale regime con i principi e le disposizioni della direttiva 96/92 e, segnatamente, con l’art. 7 della direttiva medesima e il venticinquesimo ‘considerando’, con riguardo alla garanzia dell’accesso da parte di tutti e senza discriminazione alla rete di trasmissione, e con il successivo art. 8, per quanto riguarda la fissazione dei criteri per il dispacciamento degli impianti di produzione.

32      Alla luce delle dette considerazioni, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali, formulate negli stessi termini nelle cause C‑128/03 e C-129/03:

«1)      Se, ai sensi degli artt. 87 [CE] e segg., possa essere considerato un aiuto di Stato, una misura amministrativa che, nei termini ed ai fini in motivazione specificati, impone a determinate imprese che usufruiscono della rete di trasmissione dell’energia elettrica un corrispettivo maggiorato per l’accesso e l’uso al fine di finanziare gli oneri generali del sistema elettrico.

2)      Se i principi stabiliti dalla direttiva 96/02, in materia di liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica, e segnatamente le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 in materia di gestione della rete di trasmissione dell’energia, vadano interpretat[i] nel senso di ostare o meno alla possibilità per lo Stato nazionale di dettare misure che impongano in via transitoria a determinate imprese, per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione, un corrispettivo maggiorato al fine di compensare la maggiore valorizzazione dell’energia idroelettrica e geotermoelettrica provocata, nei termini in motivazione specificati, dal mutato scenario normativo e volt[o] a finanziare gli oneri generali del sistema elettrico».

33      Con ordinanza 6 maggio 2003, il presidente della Corte ha disposto la riunione dei procedimenti C-128/03 e C-129/03.

 Nel merito

 Sulla prima questione

34      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se una misura come quella oggetto della causa principale, con la quale uno Stato membro impone solo ad alcuni utenti della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica una maggiorazione del corrispettivo dovuto per l’accesso a tale rete e per l’uso della medesima, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

 Osservazioni presentate alla Corte

35      L’AEM e l’AEM Torino rammentano che il decreto 26 gennaio 2000 e le delibere nn. 231/00 e 232/00, nonché la delibera dell’AEEG 18 ottobre 2001, n. 228/01, recante approvazione di un testo consolidato delle disposizioni dell’AEEG per l’erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell’energia elettrica (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 22 dicembre 2001, pag. 5), impongono a determinati produttori-distributori di energia idroelettrica e geotermica di pagare un corrispettivo maggiorato per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione, al fine di compensare gli oneri generali del sistema elettrico ed i costi di produzione degli impianti ammessi al regime contributivo a favore dei nuovi impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili. Secondo l’AEM e l’AEM Torino, tali delibere costituirebbero parte integrante dei regimi di aiuti di Stato previsti dal decreto 26 gennaio 2000 per finanziare gli oneri generali del sistema elettrico italiano (“stranded costs”) e dall’art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9/91, contenente norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 1991, pag. 3), per erogare le incentivazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

36      Secondo il governo italiano, non può essere considerata quale aiuto di Stato una misura amministrativa che, nell’ambito di una diminuzione dei costi di produzione, imponga a determinate imprese produttrici distributrici di energia idroelettrica e geotermica, che usufruiscano della rete nazionale di trasmissione, una maggiorazione temporanea e decrescente del corrispettivo per l’accesso e l’uso, al fine di finanziare gli oneri generali del sistema elettrico.

37      La Commissione delle Comunità europee, da parte sua, sostiene che una misura come quella oggetto del procedimento principale, la quale, date alcune condizioni e per determinati motivi, imponga a determinate imprese che usufruiscono della rete di trasmissione dell’energia elettrica un corrispettivo maggiorato per l’accesso e alla rete e per l’uso della medesima, al fine di finanziare gli oneri generali del sistema elettrico, non costituisce aiuto di Stato ai sensi degli artt. 87 CE e seguenti.

 Giudizio della Corte

38      Occorre ricordare che l’art. 87, n. 1, CE definisce gli aiuti di Stato disciplinati dal Trattato quali aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. La nozione di aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione è più ampia di quella di sovvenzione, dato che essa vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (v., segnatamente, sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pagg. 1, 38; 29 giugno 1999, causa C-256/97, DM Transport, Racc. pag. I-3913, punto 19, e 14 settembre 2004, causa C-276/02, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-8091, punto 24).

39      Tuttavia, la nozione di aiuto di Stato non riguarda misure che introducono una distinzione tra imprese in materia di oneri quando tale distinzione risulta dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri in questione (v., segnatamente, sentenze 26 settembre 2002, causa C‑351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑8031, punto 42, e 29 aprile 2004, causa C-159/01, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑4461, punto 42).

40      Nella causa principale, dalle decisioni di rinvio emerge che la maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima, imposta esclusivamente alle imprese produttrici‑distributrici di energia elettrica prodotta con impianti idroelettrici o geotermoelettrici, è finalizzata alla compensazione del vantaggio che tali imprese hanno tratto dalla liberalizzazione del mercato elettrico per effetto dell’attuazione della direttiva 96/92. Il regime transitorio del primo periodo della detta liberalizzazione, infatti, consente a tali imprese, da un lato, di chiedere, sul mercato vincolato, un corrispettivo fissato sulla base di parametri che tengono conto di un costo del combustibile che esse non sostengono e che non è più compensato dalla componente della tariffa versata dalle stesse alla Cassa conguaglio e, dall’altro, di richiedere, sul mercato libero, un corrispettivo per il quale i prezzi di cessione all’ingrosso nel mercato vincolato costituiscono un riferimento, mentre, come emerge in particolare dall’appendice n. 2 della nota informativa, nell’ambito delle concessioni di derivazione d’acqua per usi idroelettrici e di utilizzo delle risorse geotermiche a scopo termoelettrico, le dette risorse non sono ancora valorizzate in modo adeguato.

41      Come rilevato dal giudice del rinvio, tale vantaggio non deriva da una modifica dei parametri di efficienza e di concorrenzialità, bensì dal mutamento del quadro normativo conseguente alla liberalizzazione del settore dell’energia elettrica.

42      Inoltre, dalla nota informativa emerge che l’energia elettrica prodotta dalle dette imprese sarà assoggettata alla maggiorazione del corrispettivo solo fino alla scadenza delle attuali concessioni di derivazione d’acqua per usi idroelettrici e di utilizzo delle risorse geotermiche a scopo termoelettrico. Dall’ordinanza di rinvio si evince, del pari, che la maggiorazione della contribuzione è fissata in modo decrescente sino alla fine del 2006.

43      Da tali considerazioni deve dedursi che una misura come quella oggetto della causa principale, che impone a titolo transitorio una maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima alle sole imprese produttrici-distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici o geotermoelettrici al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dalla liberalizzazione del mercato elettrico per effetto dell’attuazione della direttiva 96/92, costituisce una differenziazione tra imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri in questione. Tale differenziazione, pertanto, non costituisce, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

44      Tuttavia, l’AEM e l’AEM Torino hanno dedotto che la maggiorazione del corrispettivo costituisce parte integrante dei regimi di aiuti di Stato previsti dal decreto 26 gennaio 2000 per finanziare gli oneri generali del sistema elettrico italiano («stranded costs») e dall’art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9/91, per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

45      A tal riguardo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, le modalità di finanziamento di un aiuto possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuto complessivamente considerato che esse mirano a finanziare. Pertanto, l’esame di un aiuto non può essere disgiunto dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Al contrario, l’esame, da parte della Commissione, di una misura di aiuto deve necessariamente prendere in considerazione anche le modalità di finanziamento dell’aiuto medesimo nel caso in cui queste ultime costituiscano parte integrante della misura (v., in tal senso, sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C-261/01 e C-262/03, Van Calster e a., Racc. pag. I‑12249, punto 49).

46      Tuttavia, perché una tassa parafiscale possa essere considerata parte integrante di un aiuto, deve necessariamente esistere, in forza della pertinente normativa nazionale, un vincolo di destinazione tra la tassa e l’aiuto, nel senso che il gettito della tassa parafiscale è necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto. Solo se un tale vincolo esiste, il gettito della tassa influenza direttamente l’importanza dell’aiuto e, di conseguenza, la valutazione circa la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune (v., in tal senso, sentenze 13 gennaio 2005, causa C‑174/02, Streekgewest, Racc. pag. I-85, punto 26, e causa C-175/02, Pape, Racc. pag. I-127, punto 15).

47      Ne consegue che, se, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, sussiste un vincolo di destinazione tra la maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima e un regime nazionale di aiuti, nel senso che i proventi della maggiorazione vengono necessariamente destinati al finanziamento dell’aiuto stesso, la detta maggiorazione costituisce parte integrante di tale regime e deve pertanto essere esaminata congiuntamente al regime medesimo.

48      A tal riguardo deve rilevarsi che gli atti di causa non contengono informazioni sufficientemente precise affinché la Corte possa pronunciarsi su tale questione.

49      In tale contesto, deve inoltre sottolinearsi che la Commissione ha rilevato che il 25 luglio 2000 le autorità italiane le hanno notificato il decreto 26 gennaio 2000 quale misura di aiuto ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE e che tale decreto fa riferimento alla compensazione della migliore valorizzazione e dunque, indirettamente, alla maggiorazione del corrispettivo. All’udienza, la Commissione ha dichiarato che il procedimento di esame del detto decreto è tuttora pendente.

50      La prima questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta nel senso che una misura come quella oggetto della causa principale, che impone a titolo transitorio una maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima esclusivamente alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici e geotermoelettrici al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica a seguito dell’attuazione della direttiva 96/92, costituisce una differenziazione tra imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di cui trattasi. Tale differenziazione, pertanto, non configura, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

51      Tuttavia, l’esame di un aiuto non può disgiungersi dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Se, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, sussiste un vincolo di destinazione tra la maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima e un regime nazionale di aiuti, nel senso che i proventi della maggiorazione vengono necessariamente destinati al finanziamento dell’aiuto medesimo, tale maggiorazione costituisce parte integrante del detto regime e deve pertanto essere esaminata congiuntamente a quest’ultimo.

 Sulla seconda questione

52      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 7, n. 5, e 8, n. 2, della direttiva 96/92, nella parte in cui vietano qualsivoglia discriminazione tra utenti della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, ostino a che uno Stato membro adotti una misura a titolo transitorio, come quella oggetto della causa principale, che imponga esclusivamente a talune imprese produttrici-distributrici di energia elettrica una maggiorazione del corrispettivo dovuto per l’accesso alla detta rete e per l’uso della medesima.

 Osservazioni presentate alla Corte

53      L’AEM e l’AEM Torino fanno valere che un corrispettivo maggiorato per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione e per l’uso della stessa imposto, seppur in via transitoria, solo a determinate imprese, segnatamente in considerazione del fatto che il periodo in questione coincide con la fase di introduzione della concorrenza nel mercato elettrico italiano successiva all’apertura del mercato stesso, è contrario al principio fondamentale di accesso alla rete secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, previsto dalla direttiva 96/92.

54      Secondo il governo italiano, il fatto che uno Stato membro imponga a talune imprese produttrici-distributrici di energia elettrica una maggiorazione transitoria e decrescente del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della stessa al fine di prevenire il beneficio derivante dalla maggiore valorizzazione dell’energia idroelettrica e geotermoelettrica provocata dal mutato contesto normativo conseguente alla liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica non è incompatibile con i principi stabiliti dalla direttiva 96/92.

55      La Commissione ritiene che i principi sanciti dalla direttiva 96/92 in materia di liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e, segnatamente, le disposizioni degli artt. 7 e 8 in materia di gestione della rete nazionale di trasmissione non ostino a che uno Stato membro possa adottare, in via transitoria, misure che impongono, a determinate imprese, un corrispettivo maggiorato al fine di compensare la maggiore valorizzazione dell’energia idroelettrica e geotermoelettrica derivante dal mutato contesto normativo e volto a finanziare gli oneri generali del sistema elettrico.

 Giudizio della Corte

56      Deve rilevarsi, anzitutto, che l’art. 7, n. 5, della direttiva 96/92 concerne il gestore della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e che l’art. 8, n. 2, della direttiva medesima riguarda il dispacciamento degli impianti di generazione dell’energia elettrica. Orbene, da un lato, le misure oggetto della causa principale sono un decreto ministeriale e talune delibere adottate da un’autorità pubblica, e non dal gestore della rete. Dall’altro, le delibere nazionali impugnate con i ricorsi proposti dall’AEM e dall’AEM Torino riguardano le condizioni di accesso alla rete, e non il dispacciamento degli impianti di generazione dell’energia elettrica.

57      Tuttavia, a termini dell’art. 16 della direttiva 96/92, se è vero che, per l’organizzazione dell’accesso alla rete, gli Stati membri possono scegliere tra la formula dell’accesso negoziato alla rete e quella dell’acquirente unico, entrambe le procedure devono comunque svolgersi secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

58      In ogni caso, tali disposizioni, al pari del principio generale di non discriminazione di cui sono manifestazioni particolari, vietano, da una parte, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall’altra, di trattare nello stesso modo situazioni differenti (v., con riguardo al principio di non discriminazione, segnatamente, sentenza 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Rodríguez Caballero, Racc. pag. I-11915, punto 32).

59      Orbene, la misura nazionale oggetto della causa principale prevede, a titolo transitorio, come la Corte ha rilevato ai punti 42 e 43 della presente sentenza, una maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima per le sole imprese produttrici-distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici o geotermoelettrici al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dal mutamento del contesto normativo conseguente alla liberalizzazione del mercato elettrico per effetto dell’attuazione della direttiva 96/92. Se è vero che una siffatta misura tratta in modo differente situazioni non simili, spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se la maggiorazione del corrispettivo non ecceda quanto necessario per compensare il detto vantaggio.

60      La seconda questione pregiudiziale deve essere pertanto risolta nel senso che la norma sull’accesso senza discriminazioni alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, sancita dalla direttiva 96/92, non osta a che uno Stato membro adotti una misura a titolo transitorio, come quella oggetto della causa principale, che imponga esclusivamente a talune imprese produttrici-distributrici di energia elettrica una maggiorazione del corrispettivo dovuto per l’accesso alla detta rete e per l’uso della medesima al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dal mutato contesto normativo conseguente alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica per effetto dell’attuazione della direttiva medesima. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se la maggiorazione del corrispettivo non ecceda quanto necessario per compensare il detto vantaggio.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Una misura come quella oggetto della causa principale, che impone a titolo transitorio una maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima esclusivamente alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici e geotermoelettrici al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dalla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica a seguito dell’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, costituisce una differenziazione tra imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri di cui trattasi. Tale differenziazione, pertanto, non configura, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.

Tuttavia, l’esame di un aiuto non può disgiungersi dalla valutazione degli effetti delle sue modalità di finanziamento. Se, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, sussiste un vincolo di destinazione tra la maggiorazione del corrispettivo per l’accesso alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e per l’uso della medesima e un regime nazionale di aiuti, nel senso che i proventi della maggiorazione vengono necessariamente destinati al finanziamento dell’aiuto medesimo, tale maggiorazione costituisce parte integrante del detto regime e deve pertanto essere esaminata congiuntamente a quest’ultimo.

2)      La norma sull’accesso senza discriminazioni alla rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, sancita dalla direttiva 96/92, non osta a che uno Stato membro adotti una misura a titolo transitorio, come quella oggetto della causa principale, che imponga esclusivamente a talune imprese produttrici-distributrici di energia elettrica una maggiorazione del corrispettivo dovuto per l’accesso alla detta rete e per l’uso della medesima al fine di compensare il vantaggio che tali imprese hanno tratto, nel periodo transitorio, dal mutato contesto normativo conseguente alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica per effetto dell’attuazione della direttiva medesima. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se la maggiorazione del corrispettivo non ecceda quanto necessario per compensare il detto vantaggio.

Firme


* Lingua processuale: l'italiano.