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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 31 ottobre 2023 – E EAD / DW

(Causa C-650/23, Hembesler 1 )

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Appellante: E EAD

Appellato: DW

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo è tenuto a versare al passeggero una compensazione pecuniaria nel caso in cui, nell’ambito di un pacchetto turistico «tutto compreso», il passeggero disponga di una prenotazione confermata di un operatore turistico per un volo di andata e ritorno; l’operatore turistico abbia comunicato al passeggero, il giorno precedente il volo (di ritorno) originariamente previsto, che il piano di volo sarebbe stato modificato nel senso di un cambiamento del numero di volo, dell’orario del volo e della destinazione finale; il passeggero non si sia di conseguenza presentato all’imbarco per il volo originariamente prenotato conformemente alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento; il volo originariamente prenotato sia di fatto operato come previsto; e il vettore aereo avrebbe comunque trasportato il passeggero se quest’ultimo si fosse presentato all’imbarco conformemente alle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).