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Ricorso proposto il 31 agosto 2016 – České dráhy / Commissione

(Causa T-621/16)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (con sede in Praga, Repubblica ceca; rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2016) 3993 final del 22 giugno 2016, caso AT.40401 - Twins, con la quale è stata disposta l’ispezione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; e

condannare la Commissione europea alle spese per l’intero importo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata emanata in base a materiale ottenuto in occasione di una precedente ispezione nei locali commerciali della České dráhy che era stata condotta in base ad una decisione illegittima. Il materiale così ottenuto non poteva quindi essere utilizzato dalla Commissione europea, neppure per l’emanazione della sua decisione impugnata con il presente ricorso.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il materiale in base al quale è stata emanata la decisione impugnata è stato ottenuto nel corso di una precedente ispezione, al di fuori dell’ambito determinato che era oggetto dell’ispezione, e dunque illecitamente.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata e la relativa ispezione della Commissione europea costituiscono un’ingerenza sproporzionata nella sfera privata della ricorrente. La Commissione ha, infatti, emanato la decisione impugnata senza disporre di materiale giuridicamente ammissibile, ha delimitato in maniera inammissibilmente ampia l’oggetto dell’ispezione e ha quindi ecceduto il limiti dei suoi poteri di indagine.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata non ha delimitato sufficientemente l’oggetto e lo scopo dell’ispezione, in quanto, inter alia, ha delimitato in maniera inammissibilmente ampia il periodo di tempo riguardo al quale doveva essere effettuata l’ispezione, ed essa non è debitamente giustificata.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che con la decisione impugnata e la conseguente ispezione si è avuta un’ingerenza inammissibile nei diritti e nelle libertà fondamentali della ricorrente garantiti dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispettivamente dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rispettivamente dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

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