Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 aprile 2017 –
Dreimane / Commissione
(causa T‑618/16)
«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Calcolo delle annualità di pensione – Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Termine – Irricevibilità manifesta»
1. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico
(Statuto dei funzionari, art. 90)
(v. punto 27)
2. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Data di presentazione – Ricezione da parte dell’amministrazione
(Statuto del personale, art. 90, § 2)
(v. punto 28)
3. Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Inclusione
(Statuto del personale, art. 90, § 2)
(v. punti 31, 32)
4. Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata
(Statuto dei funzionari, art. 25, co. 2)
(v. punto 36)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione che fissa il numero di annualità riconosciute nell’ambito del regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea a seguito della richiesta di trasferimento dei diritti pensionistici maturati dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, e, dall’altro, al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente a causa dell’inosservanza, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nel trattare tale richiesta di trasferimento. |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento del Consiglio dell’Unione europea. |
3) | | La sig.ra Sandra Dreimane sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |