Language of document : ECLI:EU:T:2017:293


 


 



Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 aprile 2017 –
Dreimane / Commissione

(causa T618/16)

«Ricorso d’annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Calcolo delle annualità di pensione – Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Termine – Irricevibilità manifesta»

1.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Termini – Norma di ordine pubblico

(Statuto dei funzionari, art. 90)

(v. punto 27)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Data di presentazione – Ricezione da parte dell’amministrazione

(Statuto del personale, art. 90, § 2)

(v. punto 28)

3.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Inclusione

(Statuto del personale, art. 90, § 2)

(v. punti 31, 32)

4.      Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25, co. 2)

(v. punto 36)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione che fissa il numero di annualità riconosciute nell’ambito del regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea a seguito della richiesta di trasferimento dei diritti pensionistici maturati dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, e, dall’altro, al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente a causa dell’inosservanza, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nel trattare tale richiesta di trasferimento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento del Consiglio dell’Unione europea.

3)

La sig.ra Sandra Dreimane sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.