Language of document : ECLI:EU:T:2013:449

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento degli aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Distorsione della concorrenza – Prova – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole – Immunità dalle ammende – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Valore aggiunto significativo – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Principio di irretroattività»

Nella causa T‑380/10,

Wabco Europe, con sede in Bruxelles (Belgio),

Wabco Austria GesmbH, con sede in Vienna (Austria),

Trane Inc., con sede in Piscataway, New Jersey (Stati Uniti),

Ideal Standard Italia Srl, con sede in Milano (Italia),

Ideal Standard GmbH, con sede in Bonn (Germania),

rappresentate da S. Völcker, F. Louis, A. Israel e N. Niejahr, avvocati, C. O’Daly e E. Batchelor, solicitors, e F. Carlin, barrister,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek e G. Koleva, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda diretta all’annullamento della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), per la parte concernente le ricorrenti e alla riduzione dell’ammenda inflitta alle medesime,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con la decisione C (2010) 4185 def., del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria. Quest’infrazione, alla quale avrebbero partecipato 17 imprese, sarebbe stata realizzata nel corso di diversi periodi compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004 e avrebbe assunto la forma di un insieme di accordi anticoncorrenziali o di pratiche concordate in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 2 e 3 e articolo 1 della decisione impugnata).

2        In particolare, nella decisione impugnata la Commissione ha esposto che l’infrazione accertata consisteva, in primo luogo, nel coordinamento, da parte dei suddetti produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria, degli aumenti annuali dei prezzi e di altri elementi di determinazione dei medesimi, nell’ambito di regolari riunioni in seno ad associazioni nazionali di settore, in secondo luogo, nella fissazione o nel coordinamento dei prezzi in occasione di eventi specifici, quali l’aumento del costo delle materie prime, l’introduzione dell’euro nonché l’istituzione di pedaggi autostradali e, in terzo luogo, nella divulgazione e nello scambio di informazioni commerciali riservate (punti da 152 a 163 della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione ha constatato che la fissazione dei prezzi nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria seguiva un ciclo annuale. In quest’ambito, i produttori stabilivano i loro listini prezzi, che solitamente rimanevano validi per un anno e costituivano la base per i rapporti commerciali con i grossisti (punti da 152 a 163 della decisione impugnata).

3        I prodotti interessati dall’intesa sono le ceramiche sanitarie e rubinetteria facenti parte di uno dei tre seguenti sottogruppi di prodotti: articoli di rubinetteria, box doccia e accessori, articoli sanitari in ceramica (in prosieguo: i «tre sottogruppi di prodotti») (punti 5 e 6 della decisione impugnata).

4        L’American Standard Inc., divenuta Trane Inc. nel 2007, è un gruppo americano che produce e commercializza articoli in ceramica e rubinetteria con il marchio Ideal Standard. Le attività europee di tale gruppo nel suddetto settore sono state rilevate, a partire dal 29 ottobre 2001, dall’American Standard Europe BVBA, divenuta, nel 2007, Wabco Europe. Tale gruppo deteneva interamente controllate attive in sei Stati membri dell’Unione europea, vale a dire, in primo luogo, la Ideal Standard GmbH e la Ideal-Standard Produktions-GmbH in Germania, in secondo luogo, la Ideal Standard SAS in Francia, in terzo luogo, la Ideal Standard Italia Srl in Italia, in quarto luogo, a partire dal 2001, la Metaalwarenfabriek Venlo BV, divenuta nel 2005 Ideal Standard Nederland BV Europe, nei Paesi Bassi, in quinto luogo, la Wabco Austria GesmbH, ceduta nel 2007 alla Ideal Standard GmbH, in Austria e, in sesto luogo, una controllata di quest’ultima in Belgio (punti da 21 a 26 e da 1043 a 1049 della decisione impugnata).

5        La Wabco Europe, la Wabco Austria, la Trane, la Ideal Standard Italia e la Ideal Standard sono indicate congiuntamente in prosieguo come le «ricorrenti».

6        Il 15 luglio 2004 la Masco Corp. e le sue controllate, tra le quali la Hansgrohe AG, che produce articoli di rubinetteria, e la Hüppe GmbH, che produce box doccia, hanno informato la Commissione dell’esistenza di un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria e hanno chiesto di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole»), o, in alternativa, di una riduzione del loro importo. Il 2 marzo 2005 la Commissione ha deciso di concedere un’immunità condizionale alla Masco, conformemente al punto 8, lettera a), e al punto 15 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole (punti da 126 a 128 della decisione impugnata).

7        Il 9 e il 10 novembre 2004, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha effettuato accertamenti senza preavviso presso gli uffici di alcune società e associazioni nazionali di categoria attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria (punto 129 della decisione impugnata).

8        Il 15 e il 19 novembre 2004 la Grohe Beteiligungs GmbH e le sue controllate (in prosieguo: la «Grohe»), nonché le ricorrenti hanno chiesto l’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, la riduzione del loro importo (punti 131 e 132 della decisione impugnata).

9        Tra il 15 novembre 2005 e il 16 maggio 2006 la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, a diverse società e associazioni attive nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria, comprese le ricorrenti (punto 133 della decisione impugnata).

10      Il 17 e il 19 gennaio 2006 la Roca SARL nonché la Hansa Metallwerke AG e le sue controllate hanno chiesto rispettivamente di beneficiare dell’immunità dalle ammende in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo. Il 20 gennaio 2006 la Aloys Dornbracht GmbH & Co KG Armaturenfabrik (in prosieguo: la «Dornbracht») ha parimenti chiesto di beneficiare di tale immunità dalle ammende oppure, in alternativa, della riduzione del loro importo.

11      Il 26 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, che è stata notificata alle ricorrenti (punto 139 della decisione impugnata).

12      Dal 12 al 14 novembre 2007 si è tenuta un’audizione, cui hanno partecipato le ricorrenti (punto 143 della decisione impugnata).

13      Il 9 luglio 2009 la Commissione ha inviato a talune società, comprese le ricorrenti, una lettera di esposizione dei fatti, richiamando la loro attenzione su talune prove specifiche sulle quali la Commissione pensava di fare affidamento in sede di adozione di una decisione definitiva (punti 147 e 148 della decisione impugnata).

14      Tra il 19 giugno 2009 e l’8 marzo 2010 la Commissione ha inviato alcune richieste di informazioni supplementari, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, a varie società, comprese le ricorrenti (punti da 149 a 151 della decisione impugnata).

15      Il 23 giugno 2010 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

16      Nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ha ritenuto che le pratiche descritte nel precedente punto 2 facessero parte di un piano generale finalizzato a limitare la concorrenza tra i destinatari di detta decisione e presentassero le caratteristiche di una violazione unica e continuata, la cui portata interessava i tre sottogruppi di prodotti menzionati nel precedente punto 3 e si estendeva ai territori di Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria (punti 778 e 793 della decisione impugnata; in prosieguo: l’«infrazione accertata»). A questo riguardo, essa ha evidenziato segnatamente che dette pratiche avevano seguito un modello ricorrente, che risultava uniforme in tutti i sei Stati membri interessati dalle indagini della Commissione (punti 778 e 793 della decisione impugnata). Essa ha parimenti rilevato l’esistenza di associazioni nazionali di settore riguardanti l’insieme dei tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni generiche», di associazioni nazionali di categoria comprendenti membri la cui attività riguardava almeno due di questi tre sottogruppi di prodotti, che ha denominato «associazioni interprodotto», nonché associazioni specializzate comprendenti membri la cui attività riguardava uno di questi tre sottogruppi di prodotti (punti 796 e 798 della decisione impugnata). Infine, essa ha constatato la presenza in vari Stati membri di un gruppo centrale di imprese coinvolte nel cartello nell’ambito tanto di associazioni generiche quanto di associazioni interprodotto (punti 796 e 797 della decisione impugnata).

17      Per quanto riguarda in particolare le ricorrenti, la Commissione ha considerato che esse avevano partecipato ad infrazioni relative agli articoli in ceramica e di rubinetteria in periodi diversi, compresi tra il 15 marzo 1993 e il 9 novembre 2004, in Belgio, Germania, Francia, Italia e Austria. Per contro, la Commissione ha rilevato che esse non potevano essere considerate responsabili di un’infrazione commessa nei Paesi Bassi, in quanto l’infrazione in tale territorio era cessata nel 1999, prima che esse acquisissero, nel 2001, la controllata che vi ha partecipato. La Commissione ha concluso per la partecipazione delle ricorrenti all’infrazione unica in quanto esse potevano ragionevolmente prevedere che avessero avuto luogo attività anticoncorrenziali prima del 2001 (punti da 853 a 856 della decisione impugnata).

18      In secondo luogo, al fine di fissare l’importo dell’ammenda inflitta a ciascuna impresa, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») (punto 1184 della decisione impugnata).

19      All’articolo 1 della decisione impugnata, la Commissione elenca le imprese che essa sanziona per violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, a causa della partecipazione ad un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria in Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria per periodi variabili compresi tra il 16 ottobre 1992 e il 9 novembre 2004.

20      Per quanto riguarda le ricorrenti, l’articolo 1, paragrafo 1, punti da 3 a 5, della decisione impugnata è così redatto:

«1)      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] e, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, nei periodi indicati, a un accordo continuato o a pratiche concordate nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria nei territori di Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi:

(…)

3.      Trane (…), dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004.

4.       W[abco] Europe (…), dal 29 ottobre 2001 al 9 novembre 2004, e W[abco] Austria (…), dal 21 luglio 1994 al 9 novembre 2004. Ideal Standard (…) dal 19 marzo 2003 al 9 novembre 2004, Ideal Standard Produktions (…), dal 30 ottobre 2001 al 9 novembre 2004, Ideal Standard [SAS], dal 10 dicembre 2002 al 9 novembre 2004, Ideal Standard Italia (…), dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004.

5.      Ideal Standard Nederland (…), dal 30 novembre 1994 al 31 dicembre 1999».

21      All’articolo 2 della decisione impugnata, la Commissione impone ammende alle imprese di cui trattasi. L’ammenda più elevata è quella imposta alle ricorrenti ed ammonta a EUR 326 091 196. Per quanto riguarda le ricorrenti, l’articolo 2, paragrafo 3, di detta decisione è così redatto:

«Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      EUR 259 066 294 a Trane (…);

b)      EUR 44 995 552 (…) in solido a W[abco] Europe (…) e Trane (…);

c)      EUR 1 519 000 (…) in solido a W[abco] Austria (…), W[abco] Europe (…) e Trane (…);

d)      EUR 0 (…) in solido a Ideal Standard [SAS], W[abco] Europe (…) e Trane (…);

e)      EUR 12 323 430 (…) in solido a Ideal Standard Italia (…), W[abco] Europe (…) e Trane (…);

f)      EUR 5 575 920 (…) in solido a Ideal Standard (…), W[abco] Europe (…) e Trane (…);

g)      EUR 0 (…) in solido a Ideal Standard Produktions (…), W[abco] Europe (…) e Trane (…);

h)      EUR 2 611 000 (…) in solido a W[abco] Austria (…) e Trane (…);

i)      EUR 0 a Ideal Standard Nederland (…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

22      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, le ricorrenti hanno chiesto che la causa fosse trattata secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

23      Con decisione del 19 ottobre 2010 il Tribunale (Quarta Sezione) ha respinto la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere che la causa venisse decisa con procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura.

24      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto taluni quesiti scritti alle parti. Le parti hanno dato seguito a tali richieste nel termine impartito.

25      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all’udienza del 27 marzo 2012.

26      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione impugnata nella parte in cui infligge loro ammende e, nella misura necessaria, l’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, di detta decisione;

–        ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il presente ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

28      In via preliminare occorre ricordare che il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione, per quanto concerne le decisioni adottate dalla Commissione per punire le violazioni del diritto della concorrenza, si basa sul controllo di legittimità, previsto dall’articolo 263 TFUE, che è integrato, quando detto giudice è investito di una domanda in tal senso, da una competenza estesa al merito, riconosciuta a quest’ultimo in forza dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc. pag. I-13085, punti 53, 63 e 64). Detta competenza autorizza il giudice, oltre al mero controllo sulla legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, eventualmente, a sopprimere, ridurre o aumentare l’importo dell’ammenda o la penalità inflitta (v. sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, Racc. pag. I-12789, punto 103 e la giurisprudenza ivi citata; v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc. pag. II‑6681, punto 265).

29      Alla luce della giurisprudenza ricordata nel punto precedente, occorre esaminare, in un primo tempo, nell’ambito del controllo di legittimità della decisione impugnata, la domanda delle ricorrenti diretta a ottenere l’annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata limitatamente a quanto le concerne e, in un secondo tempo, quella diretta a che il Tribunale eserciti la sua competenza estesa al merito per riformare, riducendole, le ammende che la Commissione ha loro inflitto.

A –  Sulle conclusioni, presentate in via principale, dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata

30      A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti sollevano quattro motivi. Il primo motivo verte su un errore nel calcolo dell’ammenda risultante dalla presa in considerazione del valore delle loro vendite di articoli in ceramica in Italia. Il secondo motivo verte sul fatto che la Commissione non ha preso in considerazione, nel calcolo dell’importo dell’ammenda, il fatto che era stata loro concessa, conformemente al punto 23, lettera b), ultima frase, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, un’immunità parziale dalle ammende per le infrazioni commesse in Belgio e in Francia. Il terzo motivo verte sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto considerare che esse erano state le prime a fornirle prove aventi un valore aggiunto significativo, ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, di modo che avrebbero dovuto ottenere una riduzione dell’importo della loro ammenda pari al 50%, e non al 30%. Con il quarto motivo esse sostengono che la Commissione ha violato il principio di irretroattività applicando alla fattispecie gli orientamenti del 2006.

1.     Sul primo motivo, vertente su un errore nel calcolo dell’ammenda risultante dalla presa in considerazione del valore delle vendite delle ricorrenti di articoli in ceramica sul mercato italiano

31      Le ricorrenti sostengono, sostanzialmente, che la Commissione non ha dimostrato in misura giuridicamente valida l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi, per quanto riguarda gli articoli in ceramica venduti sul mercato italiano per un periodo di 11 anni e 7 mesi, vale a dire tra il 15 marzo 1993 e il 9 novembre 2004, né, a fortiori, la loro partecipazione a detta infrazione. A tal riguardo, esse ricordano che la Commissione si è impegnata, al punto 1140 della decisione impugnata, a calcolare l’importo dell’ammenda imposta a ciascuna impresa solo in funzione delle specifiche caratteristiche dell’infrazione da essa commessa, vale a dire riguardo al territorio e ai sottogruppi di prodotti interessati, nonché all’effettiva durata della sua partecipazione a detta infrazione. Pertanto, l’importo complessivo dell’ammenda loro inflitta dovrebbe essere ridotto del 75%, ossia una riduzione di circa EUR 248 milioni.

32      La Commissione contesta tali argomenti.

33      Occorre quindi esaminare se la Commissione abbia dimostrato in misura giuridicamente valida la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione relativa agli articoli in ceramica venduti sul mercato italiano che sarebbe stata realizzata tra il 15 marzo 1993 e il 9 novembre 2004.

a)     Sintesi della giurisprudenza relativa all’esistenza e alla prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

34      In primo luogo, per quanto concerne l’esistenza stessa di un’intesa, va ricordato che, in forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno.

35      Perché sussista un accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze del Tribunale del 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, T‑7/89, Racc. pag. II‑1711, punto 256, e del 20 marzo 2002, HFB Holding e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 199).

36      Può ritenersi che un accordo ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE sia concluso allorché vi è una comune volontà sul principio stesso del restringere la concorrenza, anche se gli elementi specifici della restrizione prevista sono ancora oggetto di negoziazioni (v., in tal senso, sentenza HFB Holding e a./Commissione, cit. al punto 35 supra, punti da 151 a 157 e 206).

37      La nozione di pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento tra imprese che, senza spingersi fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 115, e Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 158).

38      Al riguardo, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE osta a che fra gli operatori economici abbiano luogo contatti diretti o indiretti di qualsiasi genere che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente, reale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza (v., in tal senso, sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 37 supra, punti 116 e 117).

39      Uno scambio di informazioni è contrario alle norme dell’Unione in materia di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc. pag. I‑10821, punto 81 e la giurisprudenza ivi citata).

40      Infatti, la divulgazione di informazioni riservate elimina l’incertezza relativa al futuro comportamento di un concorrente e, in tal modo, influenza, direttamente o indirettamente, la strategia del destinatario delle informazioni (v., in tal senso, sentenza della Corte del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado, C‑238/05, Racc. pag. I‑11125, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata). Ogni operatore economico deve pertanto determinare autonomamente la politica che intende seguire in seno al mercato interno e le condizioni che intende applicare alla propria clientela (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 82 e la giurisprudenza ivi citata).

41      Detto obbligo di autonomia, pur non escludendo di certo il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti mostrano di tenere o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 83 e la giurisprudenza ivi citata).

42      In secondo luogo, per quanto riguarda la produzione della prova di una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (v., in tal senso, sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e Commissione/Anic Partecipazioni, cit. al punto 37 supra, punto 86).

43      Inoltre, quando si pronuncia su conclusioni dirette all’annullamento di una decisione della Commissione che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme in materia di concorrenza ed infligge ammende ai destinatari, il giudice dell’Unione verifica esclusivamente la legittimità dell’atto impugnato e non può quindi sostituire la propria valutazione a quella della Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 174).

44      Il ruolo del giudice investito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che constata l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza e che infligge ammende ai destinatari consiste nel valutare se le prove sulle quali si basa la Commissione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza dell’infrazione contestata (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc. pag. II‑931, punto 891).

45      Qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, Racc. pag. 207, punto 265). Il Tribunale pertanto non può concludere che la Commissione abbia dimostrato in modo giuridicamente valido l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 177).

46      Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU 2010, C 83, pag. 1), alla quale l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati (v., in questo senso, sentenza della Corte del 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, Racc. pag. I‑11757, punto 37). Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica in particolare alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o penalità per inadempimento (v., in tal senso, sentenze della Corte Hüls/Commissione, cit. al punto 37 supra, punti 149 e 150, e dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc. pag. I‑4539, punti 175 e 176; Corte eur. D.U., sentenze Öztürk del 21 febbraio 1984, serie A n. 73, e Lutz del 25 agosto 1987, serie A n. 123‑A).

47      È necessario che la Commissione fornisca prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (v., in tal senso, sentenza della Corte del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Racc. pag. I‑1307, punto 127; sentenza del Tribunale del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, T‑62/98, Racc. pag. II‑2707, punti 43 e 72).

48      Tuttavia, occorre sottolineare che non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (v., in tal senso, sentenza PVC II, cit. al punto 44 supra, punti da 768 a 778, in particolare il punto 777, confermata su tale specifica questione dalla Corte, in fase d’impugnazione, nella sua sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Racc. pag. I‑8375, punti da 513 a 523).

49      Inoltre, in considerazione della notorietà del divieto degli accordi anticoncorrenziali, non può imporsi alla Commissione di produrre documenti attestanti in modo esplicito un contatto tra gli operatori interessati. Gli elementi frammentari e sporadici di cui la Commissione potrebbe disporre devono in ogni caso poter essere completati con deduzioni che permettano di ricostruire circostanze rilevanti. L’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale può pertanto essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono costituire, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v., in tal senso, sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti da 55 a 57; sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Dresdner Bank e a./Commissione, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP e T‑61/02 OP, Racc. pag. II‑3567, punti 64 e 65).

50      Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati per dimostrare l’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, nel diritto dell’Unione prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc. pag. II‑2395, punto 72).

51      Conseguentemente, l’eventuale assenza di prove documentali rileva unicamente nell’ambito della valutazione globale del valore probatorio del complesso delle prove presentato dalla Commissione. Per contro, tale assenza non comporta di per sé il fatto che l’impresa interessata possa validamente mettere in discussione le affermazioni della Commissione presentando una spiegazione diversa dei fatti del caso di specie. Ciò accade soltanto qualora le prove presentate dalla Commissione non consentano di dimostrare l’esistenza dell’infrazione in modo inequivocabile e senza necessità di interpretazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Coats Holdings e Coats/Commissione, T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 74).

52      Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, l’unico criterio rilevante per valutare le prove prodotte risiede nella loro attendibilità (sentenza Dalmine/Commissione, cit. al punto 50 supra, punto 72).

53      Peraltro, spetta parimenti alla Commissione provare la durata dell’infrazione, atteso che tale durata è un elemento costitutivo della nozione di infrazione a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. I principi precedentemente citati, ai punti da 40 a 50, si applicano a tal riguardo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, Racc. pag. I‑8725, punti 95 e 96). Inoltre, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione deve fondarsi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (v. sentenza del Tribunale del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc. pag. II‑4441, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).

54      Infine, la giurisprudenza ricordata nei precedenti punti da 35 a 53 è applicabile, per analogia, all’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

b)     Esposizione sintetica delle valutazioni che hanno indotto la Commissione a sanzionare, nella decisione impugnata, le ricorrenti per la loro partecipazione ad un’infrazione in Italia

55      Nella decisione impugnata la Commissione ha effettuato tre constatazioni principali a proposito della partecipazione delle ricorrenti a un’intesa relativa agli articoli in ceramica in Italia.

56      In primo luogo, dall’inizio degli anni ’90 e fino al 1995 o 1996, come le ricorrenti avrebbero ammesso nella loro domanda diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, esse avrebbero partecipato, in Italia, a discussioni illecite relative agli articoli in ceramica nell’ambito dell’associazione Federceramica, che era costituita da fabbricanti di tali prodotti. Tuttavia, poiché dette discussioni avrebbero avuto luogo prima della data di inizio dell’infrazione considerata dalla Commissione nella decisione impugnata per sanzionare le ricorrenti, vale a dire il 15 marzo 1993, essa ha tenuto conto di tali discussioni esclusivamente per la parte in cui «rivelavano lo schema comportamentale complessivo di taluni produttori ([le ricorrenti)] e della Pozzi Ginori [SpA]), che hanno parimenti preso parte alle pratiche anticoncorrenziali poste in atto nell’ambito [dell’associazione di categoria interprodotto] Euroitalia» a partire dal 15 marzo 1993 (v. punto 409 della decisione impugnata e le note in calce da 501 a 505 di detta decisione).

57      In secondo luogo, dal 15 marzo 1993 al 15 ottobre 2004, che sono le date precise di cui la Commissione ha tenuto conto per quanto riguarda la durata dell’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia, le ricorrenti avrebbero partecipato a riunioni durante le quali venivano coordinati in seno a Euroitalia gli aumenti di prezzo per gli articoli di rubinetteria e in ceramica. Per quanto concerne in particolare gli articoli in ceramica, sarebbero stati discussi aumenti di prezzo periodici ed altri elementi di prezzo, quali i prezzi minimi e gli sconti, allo stesso modo e in occasione delle medesime riunioni concernenti gli articoli di rubinetteria, come risulterebbe in particolare dagli appunti presi durate le riunioni di Euroitalia tenutesi il 9 luglio 1993, il 12 marzo 1996, il 31 gennaio 1997, il 15 ottobre 1999, il 21 gennaio 2000 e il 14 febbraio 2003 (v. punti da 411 a 460 della decisione impugnata, note in calce da 506 a 580 di detta decisione e allegati 6 e 7 alla stessa, relativi alle date delle riunioni di Euroitalia e del gruppo Michelangelo).

58      In terzo luogo, dal 12 marzo 1996 al 25 luglio 2003 le ricorrenti avrebbero partecipato a riunioni nell’ambito di Michelangelo durante le quali, come in quelle organizzate in seno a Euroitalia, si sarebbe parlato dei prezzi degli articoli in ceramica, come risulterebbe dagli appunti presi in particolare durante le riunioni tenutesi il 12 maggio e il 20 luglio 2000 (v. punti da 411 a 460 della decisione impugnata, note in calce da 506 a 580 di detta decisione e allegati 6 e 7 alla stessa, relativi alle date delle riunioni di Euroitalia e di Michelangelo).

c)     Esame delle prove fatte valere dalla Commissione per dimostrare un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia tra il 15 marzo 1993 e il 9 novembre 2004

59      Le ricorrenti sostengono che, sebbene esse abbiano partecipato, come hanno ammesso durante il procedimento amministrativo, a un’infrazione relativa agli articoli di rubinetteria in Italia, tuttavia la Commissione non poteva validamente dedurne la loro partecipazione a un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in detto territorio in mancanza di prove sufficienti per dimostrare una siffatta infrazione.

60      La Commissione si oppone a tale argomento facendo valere, da un lato, che la mancata contestazione da parte delle ricorrenti durante il procedimento amministrativo costituisce un’ulteriore prova della loro partecipazione all’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia e, dall’altro, che essa ha dimostrato in modo giuridicamente valido la loro partecipazione a tale infrazione.

61      Occorre anzitutto verificare se, come fa valere la Commissione, le ricorrenti non abbiano contestato la loro partecipazione all’infrazione nella parte vertente sugli articoli in ceramica e, successivamente, esaminare se essa abbia raccolto prove sufficienti per concludere nel senso della partecipazione delle ricorrenti a detta infrazione.

 Sulla contestazione da parte delle ricorrenti, nel procedimento amministrativo, dell’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia, dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004

62      In limine, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa, durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione, può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (sentenza della Corte del 1° luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, Racc. pag. I‑6375, punto 90).

63      Occorre quindi esaminare se, nella comunicazione degli addebiti cui la Commissione fa esclusivamente riferimento a sostegno della sua argomentazione, essa abbia considerato che le ricorrenti avevano partecipato a un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia e, successivamente, se, come da essa sostenuto, le ricorrenti non abbiano contestato tali addebiti in risposta a detta comunicazione.

64      In primo luogo, si deve rilevare che, al punto 256 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha considerato che sul mercato italiano è esistito, tra il 1990 e il 2004, un sistema di scambio regolare di informazioni sugli aumenti di prezzo tra i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria. La Commissione aggiunge che le imprese in questione si incontravano «nelle riunioni di Euroitalia e di Michelangelo e discutevano inoltre i prezzi nelle riunioni di Federceramica e di Anima». Al punto 257 di detta comunicazione la Commissione precisa che durante le riunioni di Federceramica avevano luogo «scambi di listini prezzi, degli aumenti di prezzo e di altre informazioni sul mercato italiano» degli articoli in ceramica. A tal riguardo essa rinvia, nella nota in calce 592 di detta comunicazione, alla domanda di riduzione dell’importo della loro ammenda presentata dalle ricorrenti. Inoltre, al punto 260 della medesima comunicazione viene precisato che le ricorrenti hanno fatto valere, nella suddetta domanda, che le riunioni che si tenevano nell’ambito di Federceramica erano cessate nel 1995 o nel 1996. Ai punti 259 e da 261 a 277 di detta comunicazione la Commissione descrive gli aumenti di prezzo discussi in occasione delle riunioni di Euroitalia e di Michelangelo.

65      Dai rilievi svolti nel precedente punto 64 risulta che, sebbene dalla comunicazione degli addebiti emerga chiaramente che la Commissione ha ritenuto che in Italia sia esistita un’intesa nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria tra il 1990 e il 2004, essa ha tuttavia menzionato l’esistenza di un’intesa relativa, in particolare, agli articoli in ceramica solo con riferimento alle discussioni anticoncorrenziali tenutesi nell’ambito di Federceramica dal 1990 al 1995 o 1996, di cui le ricorrenti l’avevano informata nella loro domanda presentata a titolo della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

66      In secondo luogo, da un lato, al punto 138 delle loro osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti le ricorrenti affermano espressamente che tutti gli argomenti della Commissione esposti in detta comunicazione, e concernenti specificamente l’intesa sul mercato italiano degli articoli in ceramica, si basano sulla loro domanda diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole e che, se tali informazioni fossero ritirate dal fascicolo, la Commissione non potrebbe più sanzionare un’infrazione a tale riguardo. Per questo motivo, esse osservano inoltre che dovrebbero beneficiare di un’immunità dall’ammenda per quanto concerne l’intesa in questione.

67      Dall’altro, al punto 3.1 delle loro osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti, le ricorrenti precisano che tutte le allegazioni contenute in detta comunicazione e concernenti il coordinamento degli aumenti di prezzo per gli articoli in ceramica riguardano riunioni che hanno avuto luogo nell’ambito di Federceramica e che, sebbene detta comunicazione faccia riferimento a un regolare coordinamento degli aumenti di prezzo in seno a Euroitalia, tale associazione non era un contesto nel quale si tenessero discussioni sugli articoli in ceramica. Le ricorrenti affermano che erano gli unici produttori di articoli in ceramica nell’ambito di detta associazione, ma non vi partecipavano in tale qualità. Esse precisano che discutevano di informazioni relative agli articoli di rubinetteria e facevano riferimento solo «incidentalmente» al modo in cui «andavano le cose» nel settore degli articoli in ceramica, e che l’oggetto di tali considerazioni non era anticoncorrenziale.

68      Dalle osservazioni formulate dalle ricorrenti in risposta alla comunicazione degli addebiti risulta quindi inequivocabilmente che, da un lato, esse hanno ammesso la loro partecipazione a un’intesa nel settore degli articoli in ceramica in Italia solo a proposito dello scambio di informazioni avvenuto nell’ambito dell’associazione Federceramica, dal 1990 al 1995 o 1996, come avevano comunicato esse stesse alla Commissione nella loro domanda diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Dall’altro, hanno espressamente contestato qualsiasi partecipazione a un’intesa relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia. Peraltro, sebbene, come osservato dalla Commissione nelle sue memorie, le ricorrenti non abbiano contestato la loro partecipazione alle riunioni di Michelangelo, va rilevato tuttavia che essa si è limitata, al punto 277 della comunicazione degli addebiti, ad elencare le date delle riunioni di Michelangelo e ad indicare quali fossero i partecipanti alle medesime, senza specificare l’oggetto preciso delle discussioni tenutesi nel loro contesto e, in particolare, se dette discussioni vertessero sugli articoli in ceramica.

69      Alla luce dei rilievi svolti nei precedenti punti da 64 a 68, si deve constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, le ricorrenti hanno contestato la loro partecipazione all’infrazione relativa agli articoli in ceramica che sarebbe stata commessa in Italia dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004, nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo. Infatti, dalle loro osservazioni in risposta alla comunicazione degli addebiti risulta che, mentre hanno ammesso di avere partecipato ad un’infrazione relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Federceramica dal 1990 al 1995 o 1996, hanno invece affermato di non aver preso parte ad alcuna infrazione, quanto meno in seno ad Euroitalia, relativa agli articoli in ceramica in tale territorio.

70      Pertanto, non può essere accolto l’argomento della Commissione esposto nel precedente punto 60, secondo cui il Tribunale dovrebbe prendere in considerazione, conformemente alla giurisprudenza citata nel precedente punto 62, quale «prova supplementare», la mancata contestazione da parte delle ricorrenti, durante il procedimento amministrativo, dell’intesa relativa agli articoli in ceramica in Italia.

 Sugli elementi di prova fatti valere nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia, dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004

71      Le ricorrenti sollevano due censure principali dirette a contestare l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004.

72      Con una prima censura, le ricorrenti fanno valere che le discussioni svoltesi nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo non consentivano di concludere per l’esistenza di un’intesa. In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato in qual modo le ricorrenti abbiano falsato la concorrenza sul mercato degli articoli in ceramica, considerato che esse, da un lato, erano l’unico fabbricante di tale sottogruppo di prodotti che partecipasse alle riunioni di Euroitalia e, dall’altro, erano parimenti l’unico fabbricante, nella maggior parte dei casi, di detto sottogruppo che partecipasse alle riunioni di Michelangelo. In secondo luogo, e in ogni caso, le informazioni relative agli articoli in ceramica trasmesse nel corso delle riunioni di Euroitalia e di Michelangelo non sarebbero di natura anticoncorrenziale.

73      Con una seconda censura, le ricorrenti sostengono che la Commissione non poteva basarsi sulla loro partecipazione alle riunioni di Federceramica per dimostrare l’infrazione. In primo luogo, poiché essa non ha formalmente sanzionato le ricorrenti, nella decisione impugnata, per tale comportamento, la presunzione di innocenza vieterebbe alla Commissione di considerare, sulla base della loro partecipazione a Federceramica, che le medesime abbiano peraltro partecipato a un’infrazione relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo. In secondo luogo, la Commissione non potrebbe basarsi sulla loro partecipazione alle riunioni di Federceramica per dimostrare l’infrazione in seno ad Euroitalia e a Michelangelo e quindi infliggere loro un’ammenda, in quanto ciò costituirebbe una violazione del punto 23, lettera b), ultima frase, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.

74      La Commissione contesta tali argomenti.

75      In via preliminare va rilevato che, come risulta dalla sintesi delle valutazioni della Commissione contenuta nella decisione impugnata (v. punti da 55 a 58 supra), quest’ultima ha considerato che le ricorrenti avevano partecipato a un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia a motivo della loro partecipazione alle riunioni di Euroitalia e di Michelangelo, ma non a quelle di Federceramica. Inoltre, è pacifico che, da un lato, le ricorrenti siano state, nell’ambito di Euroitalia, dal 15 marzo 1993 ad almeno il 2001, l’unica impresa che producesse articoli di rubinetteria e in ceramica, mentre le altre otto imprese partecipanti alle riunioni di tale associazione producevano unicamente articoli di rubinetteria (v. tabella figurante nell’allegato 6 alla decisione impugnata). Dall’altro, nell’ambito di Michelangelo, le cui riunioni si sono tenute dal 12 marzo 1996 al 25 luglio 2003, le ricorrenti hanno partecipato solo a sette riunioni, tra l’8 luglio 1998 e il 9 marzo 2001, alle quali era presente anche un altro produttore di articoli in ceramica, vale a dire la Pozzi Ginori (v. tabella figurante nell’allegato 7 alla decisione impugnata).

76      Alle luce dei rilievi esposti nel precedente punto 75, occorre verificare, in una prima fase, se la Commissione potesse legittimamente concludere che le ricorrenti avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sebbene, da un lato, nell’ambito di Euroitalia esse fossero l’unico produttore di articoli in ceramica che abbia partecipato a tutte le riunioni di tale associazione, dal 15 marzo 1993 ad almeno il 2001 [vale a dire fino al momento in cui la Grohe è stata acquisita dalla Sanitec Europe Oy (in prosieguo: la «Sanitec»), che deteneva la Pozzi Ginori], e, dall’altro, nell’ambito di Michelangelo, esse fossero l’unico produttore di articoli in ceramica presente alle riunioni tenutesi dal 12 marzo 1996 all’8 luglio 1998 e dal 9 marzo 2001 al 25 luglio 2003. In una seconda fase, occorre esaminare se la Commissione abbia fornito prove sufficienti dell’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica tenuto conto, da un lato, delle sette riunioni di Michelangelo alle quali le ricorrenti hanno partecipato, che si sono tenute nel periodo compreso tra l’8 luglio 1998 e il 9 marzo 2001 e alle quali era presente anche un altro produttore di articoli in ceramica, vale a dire la Pozzi Ginori, e, dall’altro, delle quattordici riunioni di Euroitalia tenutesi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2001 e il 15 ottobre 2004, alle quali hanno partecipato le ricorrenti ed era presente anche la Grohe, che apparteneva alla Sanitec.

–       Sulla prova dell’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo, per quanto riguarda le riunioni nelle quali le ricorrenti erano l’unica impresa presente che producesse detti articoli

77      Occorre verificare se la Commissione abbia considerato legittimamente che le ricorrenti avevano partecipato a un accordo tra imprese avente per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza sul mercato italiano degli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo, durante i periodi in cui esse sono state l’unica impresa presente che producesse articoli in ceramica, mentre tutte le altre imprese erano, all’epoca, produttrici di rubinetteria.

78      Dalla giurisprudenza ricordata ai precedenti punti da 35 a 41 si evince che la fornitura di informazioni commerciali riservate, quali i futuri aumenti di prezzo, ha un effetto anticoncorrenziale se tali informazioni sono destinate ad una o più imprese concorrenti, in quanto ne risulta alterata l’autonomia di comportamento delle imprese in questione sul mercato. In presenza di tali pratiche tra concorrenti, la Commissione non è tenuta a dimostrare i loro effetti anticoncorrenziali sul mercato di cui trattasi se esse sono idonee in concreto, tenuto conto del contesto giuridico ed economico nel quale si inseriscono, ad impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno (v., in tal senso, sentenza della Corte del 4 giugno 2009, T-Mobile Netherlands e a., C‑8/08, Racc. pag. I‑4529, punto 31).

79      Per contro, non si può presumere che un accordo o una pratica concordata consistente, per talune imprese, nello scambio di informazioni commerciali riservate, ma relative ad un prodotto commercializzato su un mercato nel quale esse non sono in concorrenza, abbia un oggetto o un effetto anticoncorrenziale su detto mercato. Infatti, una pratica consistente, per un’impresa attiva su due mercati distinti di prodotti, nel trasmettere ai propri concorrenti presenti su un primo mercato informazioni commerciali riservate relative al secondo mercato, sul quale detti concorrenti non sono attivi, non è idonea, in linea di principio, ad influire sulla concorrenza esercitata su tale secondo mercato.

80      Nella fattispecie si deve rilevare che, in risposta alle osservazioni formulate dalle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha addotto, nella decisione impugnata, due motivi diretti a dimostrare l’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica realizzata nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo, sebbene esse fossero l’unica impresa la cui attività avesse ad oggetto gli articoli in ceramica partecipante alle riunioni di tali associazioni.

81      In primo luogo, nella nota in calce 587 della decisione impugnata la Commissione rileva, in via principale, da un lato, che le informazioni relative agli articoli in ceramica trasmesse dalle ricorrenti costituiscono informazioni commerciali riservate, in quanto riguardano aumenti di prezzo e altri elementi del prezzo, quali i prezzi minimi e gli sconti. Dall’altro, le informazioni scambiate in merito agli articoli in ceramica sarebbero «simili e pienamente conformi ai corrispondenti riferimenti agli [articoli di] rubinetteria effettuati in occasione delle medesime riunioni». Pertanto, a suo parere, non si dovrebbe fare «distinzione [tra gli articoli di rubinetteria e quelli in ceramica] con riguardo all’obiettivo perseguito dall’impresa nel comunicare tali informazioni (in particolare se si tiene conto del loro livello di dettaglio e del contesto generale delle discussioni in occasione delle suddette riunioni)». La Commissione svolge tale analisi, nella nota in calce 1779 della decisione impugnata, rilevando che il carattere dettagliato e il contesto delle discussioni dimostrano «al di là di qualsiasi dubbio il comportamento anticoncorrenziale delle ricorrenti».

82      Tuttavia, è giocoforza constatare che nessuno dei motivi esposti nel precedente punto 81 dimostra che le pratiche in questione avessero per oggetto o per effetto di falsare la concorrenza sul mercato degli articoli in ceramica.

83      Infatti, da un lato, la Commissione non deduce argomenti o prove che consentano di dimostrare che, nella fattispecie, la concorrenza sul mercato degli articoli in ceramica potesse essere compromessa dal fatto che le ricorrenti divulgavano ai produttori di rubinetteria informazioni commerciali riservate.

84      Dall’altro, la constatazione che esiste un’analogia nella natura e nelle modalità di scambio delle informazioni comunicate nell’ambito di Euroitalia, siano esse relative ad articoli di rubinetteria o ad articoli in ceramica, non consente nemmeno di dimostrare che la fornitura ai produttori di rubinetteria di informazioni sui prezzi degli articoli in ceramica abbia falsato la concorrenza su quest’ultimo mercato. A tal riguardo, si deve sottolineare che la Commissione non ha dimostrato, nella decisione impugnata, che i produttori di rubinetteria trasmettessero le informazioni ricevute ai concorrenti delle ricorrenti sul mercato degli articoli in ceramica, di modo che si potesse presumere o constatare un effetto sulla concorrenza su quest’ultimo mercato.

85      In secondo luogo, nella nota in calce 587 della decisione impugnata la Commissione considera altresì, ma solo in via incidentale, che la comunicazione degli aumenti di prezzo da parte delle ricorrenti nell’ambito di Euroitalia, per quanto riguarda gli articoli in ceramica, «non [aveva] nulla di eccezionale, tenuto conto della posizione di primo piano occupata dall’impresa in tale segmento di mercato in Italia (atteso che le sue quote di mercato erano di gran lunga superiori a quelle dei sui concorrenti più vicini) e del suo interesse a mantenere un approccio prudente e integrato alla determinazione dei prezzi dei suoi prodotti (tanto degli [articoli] in ceramica quanto [degli articoli] di rubinetteria».

86      A tal riguardo si deve rilevare che, da un lato, il fatto che le ricorrenti detenessero una quota di mercato rilevante sul mercato degli articoli in ceramica non ha alcuna incidenza sul fatto che la Commissione non ha dimostrato, nella decisione impugnata, che la divulgazione ai produttori di rubinetteria di informazioni commerciali riservate relative agli articoli in ceramica potesse pregiudicare la concorrenza su quest’ultimo mercato.

87      Dall’altro, quand’anche, come considerato dalla Commissione, le ricorrenti avessero effettivamente avuto interesse ad adottare un «approccio prudente e integrato» alla determinazione dei loro prezzi per tutti gli articoli in ceramica e di rubinetteria da esse commercializzati, tale constatazione non consente di dimostrare che esistesse una distorsione della concorrenza sul mercato degli articoli in ceramica. Infatti, sebbene l’annuncio, nell’ambito di Euroitalia, del futuro aumento dei prezzi delle ricorrenti sul mercato degli articoli in ceramica consenta di dimostrare che i produttori di ceramiche sanitarie e rubinetteria avevano interesse a coordinare i loro comportamenti, la Commissione non ha dimostrato che tale pratica da parte delle ricorrenti avesse per oggetto o per effetto di attenuare o eliminare il grado di incertezza sul funzionamento del mercato degli articoli in ceramica.

88      Pertanto, si deve ritenere che la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione considerando che le ricorrenti avevano partecipato ad un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia, nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo, per l’intero periodo in cui esse sono state l’unica impresa produttrice di articoli in ceramica presente in seno a dette associazioni.

89      I sei argomenti dedotti dalla Commissione non inficiano la conclusione enunciata nel precedente punto 88.

90      In primo luogo, la Commissione osserva nelle sue memorie, e ha affermato in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, che il fatto che le ricorrenti fossero l’unico produttore di articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia non ha alcuna incidenza sulla constatazione della loro partecipazione a un’infrazione, dato che le pratiche illecite in questione facevano parte di un’infrazione unica. Essa rinvia ai punti 845 e 846 della decisione impugnata, secondo i quali i tre sottogruppi di prodotti sono «complementari», circostanza che le ricorrenti non avrebbero contestato nelle loro memorie. Sottolinea inoltre che tutti i produttori avevano interesse a costituire un fronte unito in materia di aumenti di prezzo.

91      A tale proposito si deve osservare, anzitutto, che è certamente vero che, divulgando ai produttori di articoli di rubinetteria informazioni commerciali riservate relative agli articoli in ceramica in Italia, le ricorrenti hanno tenuto un comportamento atto a confermare l’intesa sul mercato degli articoli di rubinetteria per i motivi addotti dalla Commissione ed esposti nel precedente punto 87. Tuttavia, resta il fatto che tale comportamento non consente di dimostrare che le condizioni sul mercato degli articoli in ceramica potessero risultarne modificate.

92      Inoltre, si deve sottolineare che, contrariamente agli argomenti dedotti dalla Commissione in risposta ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, secondo i quali essa non sarebbe stata tenuta a dimostrare una distorsione della concorrenza risultante da ciascuna riunione di associazione, in quanto gli articoli in ceramica facevano parte dei sottogruppi di prodotti interessati dall’infrazione unica, siffatta qualificazione non esonerava la Commissione dal dimostrare l’esistenza di una distorsione della concorrenza in relazione a ciascuno dei tre sottogruppi di prodotti oggetto di detta infrazione. Infatti, sebbene sussista un’infrazione unica ove gli accordi o le pratiche concordate, pur vertendo su prodotti, servizi o territori distinti, si inseriscono in un piano globale posto in esecuzione consapevolmente dalle imprese interessate allo scopo di realizzare un unico obiettivo anticoncorrenziale (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 49 supra, punti 258 e 260, e sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 482), l’accertamento di detta infrazione non è tale da far venir meno la condizione preliminare relativa all’esistenza di una distorsione della concorrenza riguardante ciascuno dei mercati di prodotti interessato dalla suddetta infrazione unica.

93      In secondo luogo, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo il quale dalle prove relative all’intesa in Germania si evincerebbe che i produttori di articoli di rubinetteria in Italia «prendevano in considerazione l’infrazione relativa agli articoli in ceramica» e che alle riunioni di Michelangelo partecipavano molti produttori che non erano attivi sul mercato degli articoli in ceramica. Infatti, da un lato, tale argomento della Commissione tende a confermare, e non ad inficiare, la conclusione formulata nel precedente punto 87, secondo cui la prassi delle ricorrenti di annunciare ai produttori di rubinetteria gli aumenti di prezzo dei loro articoli in ceramica contribuiva, in realtà, al buon funzionamento dell’intesa relativa agli articoli di rubinetteria. Dall’altro, e in ogni caso, siffatto argomento non consente di constatare l’esistenza di una distorsione della concorrenza sul mercato degli articoli in ceramica.

94      In terzo luogo, è ininfluente l’argomento della Commissione secondo cui le ricorrenti non hanno spiegato per quali motivi plausibili, diversi dall’esistenza di un’intesa, esse fornissero informazioni commerciali riservate sugli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia, se la divulgazione di dette informazioni non presentava alcun interesse o era irrilevante. Da un lato, tale argomento della Commissione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica, in mancanza di elementi oggettivi che consentano di constatare l’oggetto o l’effetto anticoncorrenziale su detto mercato delle pratiche in questione. Dall’altro, conformemente alla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 47, spetta alla Commissione dimostrare che sussistono le condizioni di un’infrazione all’articolo 101 TFUE, cosa che nella fattispecie essa non ha fatto.

95      In quarto luogo, si deve respingere in quanto ininfluente l’argomento della Commissione secondo cui, come risulta dal punto 410 e dalla nota in calce 504 della decisione impugnata, che fanno riferimento al resoconto di una riunione di Federceramica intitolato 386/93 PGM/ed, le ricorrenti avrebbero discusso, il 5 luglio 1993, nell’ambito di detta associazione, aumenti di prezzo relativi agli articoli in ceramica prima di menzionare tali aumenti di prezzo durante la riunione di Euroitalia tenutasi alcuni giorni più tardi. Anzitutto, è giocoforza constatare che, sebbene le ricorrenti abbiano discusso di prezzi con i loro concorrenti nell’ambito di Federceramica alcuni giorni prima che si tenesse una riunione di Euroitalia, ciò consente di concludere che esisteva un’intesa relativa agli articoli in ceramica all’interno di Federceramica, ma non che si fossero svolte discussioni illecite in seno ad Euroitalia. Inoltre, e in ogni caso, come rilevato dalla Commissione al punto 409 della decisione impugnata, le prove di pratiche illecite concernenti Federceramica «sono anteriori al periodo considerato dalla decisione [controversa] (1993‑2004)». Pertanto, sebbene, come parimenti affermato dalla Commissione in detto punto, tali prove «rivelino lo schema comportamentale globale di alcuni produttori» dal 1990 al 1993, esse non consentono tuttavia di dimostrare l’esistenza di un’infrazione nel corso delle successive riunioni in seno ad Euroitalia, durante le quali le ricorrenti sono state l’unico produttore di articoli in ceramica.

96      Pertanto, la Commissione non può validamente invocare l’esistenza di discussioni illecite nell’ambito di Federceramica a sostegno della sua valutazione volta a constatare l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia.

97      A tal riguardo va rilevato che le sentenze del Tribunale del 16 giugno 2011, Heineken Nederland e Heineken/Commissione (T‑240/07, Racc. pag. II‑3355, punto 212), del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T‑39/06, Racc. pag. II‑6831, punti 381 e 382), e del 22 marzo 2012, Slovak Telekom/Commissione (T‑458/09 e T‑171/10, punto 51), richiamate dalla Commissione in udienza, non possono inficiare la conclusione enunciata nel punto precedente. Infatti, in nessuna delle suddette sentenze il Tribunale ha considerato che la Commissione potesse sostituire la prova dell’esistenza di un’infrazione in seno ad un’associazione specifica in un determinato periodo con la prova di pratiche anticoncorrenziali poste in atto, in un periodo precedente, nell’ambito di un’altra associazione di categoria, periodo che la Commissione ha peraltro espressamente escluso dalla constatazione dell’esistenza di un’infrazione.

98      In quinto luogo, la Commissione sostiene che non era tenuta a dimostrare che avessero avuto luogo discussioni illecite tra concorrenti. Infatti, essa fa valere in proposito che, nella sentenza del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione (T‑456/05 e T‑457/05, Racc. pag. II‑1443, punto 53), il Tribunale ha considerato che, in caso di infrazione unica, la mancata attività di un’impresa sul mercato in questione non è sufficiente, di per sé, ad esonerarla dalla sua responsabilità.

99      A tale proposito, si deve rilevare che al punto 53 della sentenza Gütermann e Zwicky/Commissione, citata al punto 98 supra, il Tribunale ha dichiarato che un’impresa può violare il divieto previsto dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE quando il suo comportamento, coordinato con quello di altre imprese, ha per obiettivo di restringere la concorrenza su un mercato rilevante particolare all’interno del mercato comune, senza che ciò presupponga necessariamente che essa stessa sia attiva su tale mercato rilevante. Pertanto, dal principio elaborato dal Tribunale in detta sentenza discende che, nella fattispecie, la Commissione avrebbe potuto validamente constatare che la prassi delle ricorrenti di annunciare i loro futuri aumenti di prezzo ai produttori di rubinetteria agevolava il funzionamento dell’intesa sul mercato degli articoli di rubinetteria anche se esse non erano attive su tale mercato. Per contro, detto principio non modifica minimamente la conclusione enunciata nel precedente punto 82, secondo cui la Commissione non ha dimostrato che la pratica consistente nell’annunciare i prezzi delle ricorrenti ad imprese che non erano loro concorrenti sul mercato degli articoli in ceramica avesse per oggetto o per effetto una distorsione della concorrenza su tale mercato.

100    In sesto luogo, la Commissione osserva che, divulgando informazioni commerciali riservate relative agli articoli in ceramica, le ricorrenti rassicuravano i produttori di rubinetteria annunciando loro che sarebbero aumentati anche i prezzi degli articoli in ceramica in Italia. A tale proposito essa fa valere che, secondo la sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Comap/Commissione (T‑377/06, Racc. pag. II‑1115, punto 70), non è necessario che uno scambio di informazioni commerciali riservate sia reciproco per violare il principio del comportamento autonomo sul mercato.

101    È sufficiente constatare che il fatto che la Commissione non sia tenuta a dimostrare la reciprocità di uno scambio di informazioni commerciali riservate tra due imprese concorrenti per constatare un’intesa non consente tuttavia di concludere che lo scambio di tali informazioni tra non concorrenti possa comportare una distorsione della concorrenza sul mercato degli articoli in ceramica.

102    Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, si deve rilevare che la Commissione ha concluso erroneamente per l’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica in Italia, in seno ad Euroitalia, per l’intero periodo compreso tra il 15 marzo 1993 e il 2001 e, in seno a Michelangelo, per un periodo diverso da quello compreso tra l’8 luglio 1998 e il 9 marzo 2001.

103    Pertanto, la censura dedotta in proposito dalle ricorrenti dev’essere accolta.

–       Sulla prova dell’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo, in relazione a riunioni alle quali le ricorrenti hanno partecipato con altri produttori di detti articoli

104    Le ricorrenti sostengono anzitutto che erano l’unico produttore di articoli in ceramica presente, da un lato, a tutte le riunioni di Euroitalia e, dall’altro, alla maggior parte delle riunioni di Michelangelo. Inoltre, nella replica esse rilevano, in risposta agli argomenti della Commissione, che la decisione impugnata non menziona la circostanza che altri produttori di articoli in ceramica partecipassero alle riunioni di Euroitalia. Infine, sottolineano che solo dal marzo 2000 e fino al marzo 2001 un altro produttore di articoli in ceramica, vale a dire la Pozzi Ginori, ha partecipato con loro alle riunioni di Michelangelo.

105    La Commissione contesta tale argomento. Da un lato, nell’ambito di Euroitalia, le ricorrenti non sarebbero state l’unico produttore di articoli in ceramica. Infatti, come risulterebbe dalla decisione della Commissione IV/M.2397 – BC Funds/Sanitec (GU 2001, C 207, pag. 9), la Grohe, che era un produttore di articoli di rubinetteria, sarebbe stata acquisita nel 2001 dalla Sanitec, la quale deteneva anche la Pozzi Ginori, che produceva articoli in ceramica. Pertanto, la Grohe faceva parte della Sanitec, che costituiva un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza e produceva sia articoli in ceramica che articoli di rubinetteria ed era membro di Euroitalia. Dall’altro, nell’ambito di Michelangelo, la Pozzi Ginori, che apparteneva anch’essa alla Sanitec, avrebbe partecipato a riunioni cui erano presenti le ricorrenti tra l’8 luglio 1998 e il 9 marzo 2001.

106    Occorre verificare se, nella fattispecie, la Commissione abbia dimostrato in misura giuridicamente valida l’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica, tenuto conto della presenza, in primo luogo, della Grohe all’interno di Euroitalia e, in secondo luogo, della Pozzi Ginori all’interno di Michelangelo.

107    In primo luogo, prima di procedere all’esame della questione se, come asserito dalle ricorrenti, la Commissione non abbia dimostrato in misura giuridicamente valida l’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia, si deve esaminare se, come le ricorrenti hanno parimenti fatto valere in risposta agli argomenti della Commissione, quest’ultima abbia adempiuto a tale riguardo il suo obbligo di motivazione previsto dall’articolo 293 TFUE. Infatti, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso di quest’ultima e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (sentenze del Tribunale del 2 luglio 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, T‑61/89, Racc. pag. II‑1931, punto 131; del 14 maggio 1998, Buchmann/Commissione, T‑295/94, Racc. pag. II‑813, punto 171, e del 15 settembre 1998, European Night Services e a./Commissione, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, Racc. pag. II‑3141, punto 95). Ne consegue che la decisione deve essere autosufficiente e che la sua motivazione non può derivare dalle spiegazioni scritte od orali fornite successivamente, quando la decisione in questione è già oggetto di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Corsica Ferries France/Commissione, T‑349/03, Racc. pag. II‑2197, punto 287 e la giurisprudenza ivi citata).

108    Nella fattispecie, è giocoforza rilevare che, come fatto valere dalle ricorrenti, la Commissione non ha constatato, né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione impugnata, da un lato, che la Grohe faceva parte di un’unica impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, insieme alla Sanitec e, dall’altro, che le informazioni commerciali riservate relative agli articoli in ceramica fornite dalle ricorrenti nell’ambito di Euroitalia non erano rivolte solo ad altri produttori di rubinetteria, ma anche ad almeno un altro produttore di articoli in ceramica. Infatti, i due motivi addotti dalla Commissione nella decisione impugnata ed esposti nei precedenti punti 81 e 85 non presentano alcun nesso con il fatto che almeno un altro partecipante a Euroitalia appartenesse ad un gruppo di imprese che era un concorrente delle ricorrenti sul mercato degli articoli in ceramica.

109    Pertanto, la Commissione non può validamente sostituire la motivazione fornita nella decisione impugnata con una diversa motivazione addotta nelle sue memorie al fine di sostenere la propria conclusione secondo la quale le ricorrenti avevano partecipato ad un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in seno a Euroitalia.

110    A tal riguardo, la Commissione sostiene che, conformemente alla sentenza della Corte del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione (48/69, Racc. pag. 619, punto 145), essa può far valere i collegamenti esistenti tra la Sanitec e la Grohe al fine di opporsi agli argomenti dedotti dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale per contestare l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica. Occorre tuttavia considerare infondato tale argomento. Infatti, al punto 145 di detta sentenza la Corte ha dichiarato che la Commissione non è tenuta ad esporre nelle sue decisioni tutti gli argomenti che potrebbero da lei essere richiamati in seguito per opporsi alle eccezioni d’illegittimità eventualmente sollevate contro i suoi atti. Tuttavia, il fatto che la Commissione non possa anticipare nelle sue decisioni tutti gli argomenti che potrebbero esserle opposti da un’impresa non significa che essa possa, in violazione della giurisprudenza ricordata nel precedente punto 107, sostituire i motivi richiamati nella decisione impugnata con nuovi motivi contenuti nelle sue memorie e sviluppati nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

111    Peraltro, per lo stesso motivo esposto nel precedente punto 110, la Commissione non può utilmente far valere, per la prima volta nella fase del procedimento dinanzi al Tribunale, che esistevano contatti bilaterali illeciti tra le ricorrenti e la Grohe al fine di corroborare la sua affermazione secondo cui avevano avuto luogo discussioni illecite tra concorrenti.

112    Pertanto, si deve constatare che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione. Infatti, la motivazione contenuta nella decisione impugnata non permetteva alle ricorrenti di comprendere le ragioni per le quali la Commissione aveva considerato che le discussioni all’interno di Euroitalia riguardanti le vendite di articoli in ceramica sul territorio italiano fossero tali da falsare la concorrenza su detto mercato. Le ricorrenti non erano in grado di far valere utilmente i loro diritti a questo proposito. Ciò premesso, non occorre statuire sulla censura delle ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato in misura giuridicamente valida l’esistenza delle pratiche anticoncorrenziali in siffatto contesto.

113    In secondo luogo, per quanto concerne le riunioni di Michelangelo, si deve rilevare che è pacifico che, da un lato, la Pozzi Ginori era l’unico produttore di articoli in ceramica diverso dalle ricorrenti facente parte di detta associazione e, dall’altro, come risulta dall’allegato 7 alla decisione impugnata, le ricorrenti hanno partecipato solo a sette riunioni alle quali era presente anche la Pozzi Ginori, l’8 luglio 1998, il 14 maggio 1999, il 16 marzo, 12 maggio, 20 luglio e 26 ottobre 2000, e il 9 marzo 2001. Pertanto, la Commissione poteva concludere che vi era stato uno scambio di informazioni commerciali riservate nelle riunioni tenutesi nell’ambito di Michelangelo solo per il suddetto periodo in cui queste due imprese hanno partecipato alle menzionate riunioni. Infatti, si deve rilevare che la Commissione non ha affermato nella decisione impugnata, né sostenuto nelle sue memorie, che gli scambi di informazioni in questione siano avvenuti al di fuori delle riunioni di Michelangelo e, in particolare, che le ricorrenti abbiano trasmesso tali informazioni direttamente alla Pozzi Ginori al di fuori dell’ambito delle riunioni di Michelangelo.

114    Ciò premesso, occorre verificare se, per le sole riunioni dell’8 luglio 1998, 14 maggio 1999, 16 marzo, 12 maggio, 20 luglio e 26 ottobre 2000, e 9 marzo 2001, le prove raccolte dalla Commissione siano sufficienti a dimostrare l’esistenza di un’infrazione e la partecipazione alla stessa delle ricorrenti.

115    Anzitutto, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione fa specificamente riferimento alla divulgazione da parte delle ricorrenti di informazioni commerciali riservate concernenti gli articoli in ceramica solo in occasione delle due riunioni del 16 marzo e del 12 maggio 2000 (v. punto 439 della decisione impugnata) e di quella del 20 luglio 2000 (v. punto 441 di detta decisione). Per contro, essa non menziona alcuna discussione illecita riguardante specificamente gli articoli in ceramica in occasione delle altre quattro riunioni dell’8 luglio 1998 (v. punto 430 della decisione impugnata), 14 maggio 1999 (v. punto 435 della decisione impugnata), 26 ottobre 2000 (v. punto 442 di detta decisione) e 9 marzo 2001 (v. punto 445 della decisione impugnata).

116    Inoltre, per quanto attiene, innanzitutto, alle due riunioni dell’8 luglio 1998 e del 14 maggio 1999, è giocoforza constatare che la Commissione non menziona, né ai punti 430 e 435 della decisione impugnata né nelle sue memorie, il fatto che le ricorrenti avrebbero annunciato i loro futuri aumenti di prezzo relativi agli articoli in ceramica durante le due suddette riunioni. Al contrario, dai documenti richiamati nelle note in calce 533 e 538 della decisione impugnata, relativi alle due riunioni prima menzionate e che la Commissione ha fornito al Tribunale, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento che quest’ultimo le aveva rivolto, emerge che gli unici aumenti di prezzo futuri discussi nelle suddette riunioni erano quelli comunicati dalla Hansa Metallwerke, la quale non produceva articoli in ceramica.

117    Per quanto riguarda, poi, la riunione del 16 marzo 2000, si deve constatare che, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione al punto 439 della decisione impugnata, dal resoconto di detta riunione redatto dalla Grohe non risulta che le ricorrenti si siano scambiate informazioni commerciali riservate relative agli articoli in ceramica. Infatti, in detto resoconto viene menzionato solo un aumento del 12% delle vendite delle ricorrenti, ma non si precisa se tale percentuale di aumento riguardi gli articoli di rubinetteria, gli articoli in ceramica o entrambi. Tuttavia, alla luce di tutti gli altri resoconti di riunioni che fanno espressamente riferimento al fatto che le informazioni scambiate vertevano sugli articoli in ceramica e non sugli articoli di rubinetteria, si deve rilevare, per analogia, che il resoconto della riunione del 16 marzo 2000 non consente di dimostrare che le discussioni avessero avuto ad oggetto gli articoli in ceramica.

118    Inoltre, per quanto concerne le tre riunioni del 12 maggio, 20 luglio e 26 ottobre 2000, si deve constatare che, come osservato dalla Commissione ai punti da 439 a 442 e 445 della decisione impugnata, dai resoconti redatti dalla Grohe risulta che durante le suddette tre riunioni le ricorrenti hanno fornito informazioni commerciali riservate riguardanti specificamente gli articoli in ceramica.

119    Infatti, dai resoconti menzionati nel punto precedente risulta che le ricorrenti hanno informato i partecipanti alle riunioni di Michelangelo, compresa la loro concorrente Pozzi Ginori, di un aumento di prezzo del 3% sul mercato degli articoli in ceramica durante la riunione del 16 marzo 2000. Tale annuncio di un aumento di prezzo è stato confermato nella riunione del 20 luglio 2000, dato che in tale occasione è stato ripetuto che detto aumento sarebbe stato applicato a partire dal 1° settembre o al più tardi entro la fine dell’anno. Inoltre, dal resoconto relativo a quest’ultima riunione risulta che la Pozzi Ginori ha annunciato che l’aumento del 4 o 5% dei suoi prezzi di catalogo per gli articoli in ceramica sarebbe stato pubblicato a partire dalla fiera Cersaie e sarebbe stato applicato a partire dal 1° gennaio 2001. Infine, per quanto riguarda la riunione del 26 ottobre 2000, i resoconti della Grohe confermano che le ricorrenti hanno informato gli altri partecipanti, compresa la Pozzi Ginori, del loro aumento di prezzo del 3% per gli articoli in ceramica. A tal riguardo, il fatto che dai suddetti documenti non risulti chiaramente se tale aumento fosse già stato applicato o sarebbe stato introdotto il 1° gennaio 2001 non ha alcuna incidenza sulla constatazione che l’aumento in questione riguardava futuri aumenti di prezzo.

120    Infine, per quanto concerne la riunione del 9 marzo 2001, dal resoconto della Grohe risulta che, come affermato dalla Commissione in udienza in risposta ai quesiti del Tribunale, le imprese presenti a tale riunione si sono scambiate le percentuali di aumento non dei loro prezzi, ma delle loro vendite nel febbraio 2001. Orbene, la Commissione non ha considerato, nella decisione impugnata, che tali scambi costituivano un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Infatti, come risulta dal punto 492 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato un’infrazione in Italia solo a motivo dell’esistenza di un coordinamento degli aumenti di prezzo.

121    Alla luce delle precedenti constatazioni, si deve concludere che la Commissione ha giustamente considerato che gli scambi di informazioni effettuati nel corso delle tre riunioni del 12 maggio, 20 luglio e 26 ottobre 2000, consistenti nell’annunciare un futuro aumento di prezzo, per le ricorrenti del 3% e per la Pozzi Ginori del 4,5%, costituiscono una pratica anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, come giustamente rilevato dalla Commissione al punto 492 della decisione impugnata. Per contro, la Commissione è incorsa in un errore di valutazione considerando che le discussioni svoltesi in occasione delle altre riunioni di Michelangelo, alle quali le ricorrenti erano presenti insieme alla Pozzi Ginori, costituissero un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

122    Gli altri argomenti sollevati dalle ricorrenti per dimostrare che le tre riunioni menzionate nel precedente punto 118 non consentivano di concludere per l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica devono essere respinti in quanto infondati.

123    Anzitutto, non è convincente l’interpretazione data dalle ricorrenti ai resoconti della Grohe relativi alla riunione del 12 maggio 2000, secondo cui l’aumento del 3% del prezzo degli articoli in ceramica riguarderebbe un aumento passato, che era stato deciso nel novembre 1999 e sarebbe quindi irrilevante sotto il profilo del diritto della concorrenza. Infatti, come risulta dai resoconti delle riunioni successive, del 20 luglio e del 26 ottobre 2000, detto aumento riguardava le future vendite di articoli in ceramica a partire dal 1° settembre 2000 o dal 1° gennaio 2001. Tali informazioni sui futuri aumenti di prezzo erano quindi atte ad influire sul comportamento dei concorrenti e a causare una distorsione della concorrenza.

124    Inoltre, l’argomento delle ricorrenti, secondo cui dai resoconti delle riunioni del 20 luglio e del 26 ottobre 2000 non risulta che vi siano state discussioni tra i partecipanti dopo che esse li avevano informati dei loro futuri aumenti di prezzo, non ha alcuna incidenza sulla conclusione che la semplice trasmissione di tali informazioni commerciali riservate costituisce una pratica anticoncorrenziale. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza citata nei precedenti punti 39 e 40, la semplice divulgazione a concorrenti di informazioni commerciali riservate costituisce una pratica vietata, in quanto elimina l’incertezza relativa al futuro comportamento di un concorrente e, in tal modo, influenza, direttamente o indirettamente, la strategia del destinatario delle informazioni. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non occorreva nemmeno che la Commissione dimostrasse l’eventuale effetto di tale scambio di informazioni sulla politica di prezzo delle ricorrenti e della Pozzi Ginori riguardo alle specifiche circostanze del mercato.

125    Alla luce di quanto precede, si deve quindi concludere che la Commissione poteva validamente provare l’esistenza di un’intesa avente ad oggetto gli articoli in ceramica sul territorio italiano solo per quanto riguarda le riunioni nell’ambito di Michelangelo del 12 maggio, 20 luglio e 26 ottobre 2000.

126    Per dimostrare la durata esatta di tale intesa, si deve rilevare che, nella decisione impugnata, da un lato, la Commissione ha considerato, al punto 1140 di detta decisione, per quanto riguarda la data di inizio di ciascuna intesa per ciascun prodotto su ciascun territorio, che si doveva prendere in considerazione la prima riunione per la quale esistevano prove incontestabili di discussioni su futuri aumenti di prezzo e della partecipazione dell’impresa in questione a tali discussioni. Dall’altro, sebbene dal punto 1170 della menzionata decisione risulti che la Commissione ha generalmente considerato la data in cui ha iniziato i suoi accertamenti senza preavviso quale data finale di quasi tutte le infrazioni su ciascuno dei territori in questione, tuttavia dal punto 1172 della medesima decisione risulta che, per quanto concerne la Pozzi Ginori, essa ha considerato che tale impresa avesse cessato di prendere parte all’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia alla data della sua ultima partecipazione alle riunioni nell’ambito di Michelangelo.

127    Pertanto, si deve concludere, per motivi di parità di trattamento con la Pozzi Ginori, che le ricorrenti hanno partecipato all’intesa relativa agli articoli in ceramica in Italia per undici mesi, ossia dal 12 maggio 2000, data della prima riunione per la quale la Commissione dispone di prove della loro partecipazione ad un’infrazione in seno a Michelangelo, al 9 marzo 2001, data dell’ultima riunione alla quale le ricorrenti hanno partecipato nell’ambito di Michelangelo. Infatti, si deve ritenere al riguardo che gli effetti anticoncorrenziali della riunione del 26 ottobre 2000 si siano protratti almeno fino alla riunione del 9 marzo 2001.

128    Occorre quindi accogliere parzialmente il primo motivo, nei limiti in cui la Commissione ha considerato che le ricorrenti avessero partecipato a un’intesa relativa agli articoli in ceramica in Italia, dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004, nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo. Infatti, la Commissione ha dimostrato in misura giuridicamente valida la loro partecipazione a tale infrazione nell’ambito di Michelangelo solo tra il 12 maggio 2000 e il 9 marzo 2001. Per il resto, il primo motivo deve essere respinto.

129    Ciò premesso, dal momento che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione relativo alla durata dell’infrazione alla quale hanno partecipato le ricorrenti, da un lato, l’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, della decisione impugnata deve essere parzialmente annullato.

130    Dall’altro, le eventuali conseguenze da trarre da tale illegittimità riguardo al calcolo dell’importo dell’ammenda imposta alle ricorrenti saranno esaminate dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito nei successivi punti da 186 a 193.

2.     Sul secondo motivo, concernente la mancata presa in considerazione, nel calcolo dell’ammenda, del fatto che le ricorrenti hanno beneficiato di un’immunità parziale dalle ammende per quanto riguarda l’infrazione commessa in Belgio e in Francia

131    Le ricorrenti sostengono che, nel calcolo dell’importo totale dell’ammenda loro inflitta, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che aveva loro concesso, conformemente al punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, un’immunità parziale dalle ammende in relazione alle infrazioni cui avevano partecipato in Belgio e in Francia. Esse considerano quindi che tale immunità parziale dalle ammende avrebbe dovuto essere applicata nella fase finale del calcolo dell’importo dell’ammenda, vale a dire dopo che la Commissione aveva ridotto l’ammenda del 30%, e non prima che essa applicasse il limite massimo del 10% del fatturato.

132    La Commissione contesta l’argomento delle ricorrenti.

133    Ai sensi del punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti.

134    L’interpretazione della finalità di una disposizione della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole deve essere conforme alla logica propria di tale comunicazione. In questa prospettiva, il punto 23, lettera b), ultimo comma, di tale comunicazione deve essere interpretato nel senso che esso è diretto a ricompensare un’impresa, anche se non è stata la prima a presentare la richiesta di immunità relativa all’intesa in questione, se essa è stata la prima a fornire alla Commissione elementi di prova riguardanti fatti ignorati dalla Commissione che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o sulla durata dell’intesa. In altri termini, se gli elementi di prova forniti da un’impresa riguardano fatti che consentono alla Commissione di modificare quella che, in quel momento, è la sua valutazione della gravità o della durata dell’intesa, l’impresa che fornisce tali elementi di prova è ricompensata con l’immunità relativa alla valutazione dei fatti che tali elementi di prova sono in grado di dimostrare (sentenza Transcatab/Commissione, cit. al punto 97 supra, punto 381).

135    La concessione di un’immunità parziale dalle ammende, prevista dal punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, mira ad incoraggiare le imprese a fornire alla Commissione tutte le informazioni e prove di cui esse dispongono riguardo a un’infrazione, senza che ciò porti ad aumentare l’importo dell’ammenda che verrà loro inflitta. A tale proposito si può infatti rilevare che, qualora non venisse concessa un’immunità parziale dalle ammende, le imprese che collaborano con la Commissione nell’ambito della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole potrebbero essere indotte a non fornirle tutte le informazioni e prove di cui dispongono, concernenti la durata o l’estensione geografica di un’intesa.

136    Ciò premesso, la concessione di un’immunità parziale dalle ammende in forza del punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole deve indurre la Commissione a non prendere in considerazione, in fase di calcolo dell’importo di base dell’ammenda, il fatturato relativo alle vendite di prodotti o servizi che sono stati oggetto di un comportamento illecito per il quale la Commissione ha concesso un’immunità parziale dalle ammende.

137    Nella fattispecie, è pacifico che, come rilevato dalla Commissione ai punti 1313 e 1315 della decisione impugnata, le ricorrenti avevano diritto a beneficiare dell’immunità parziale dalle ammende in relazione alle infrazioni cui avevano partecipato in Belgio e in Francia.

138    Tuttavia, nonostante la conclusione esposta nel punto precedente, è giocoforza rilevare che dalla tabella E della decisione impugnata risulta che, nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti, la Commissione ha preso in considerazione gli importi relativi alle infrazioni cui esse avevano partecipato in Francia e in Belgio.

139    Pertanto, la Commissione è incorsa in errori di valutazione prendendo in considerazione, nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda, da un lato, la somma di EUR 3 490 000 corrispondente all’ammenda relativa ad un’infrazione concernente gli articoli di rubinetteria in Francia e, dall’altro, gli importi pari a EUR 1 980 000 e EUR 3 060 000, corrispondenti alle infrazioni relative agli articoli in ceramica, rispettivamente, in Belgio e in Francia.

140    Ciò premesso, occorre accogliere il secondo motivo sollevato dalle ricorrenti, in quanto la Commissione ha erroneamente preso in considerazione, nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda, gli importi menzionati nel punto precedente. Poiché tale illegittimità riguarda solo il calcolo dell’importo dell’ammenda e non la constatazione dell’esistenza dell’infrazione effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, le conseguenze da trarre da tale illegittimità saranno direttamente esaminate dal Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito nel successivo punto 192. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione è abilitato ad esercitare detta competenza anche in mancanza di annullamento (v. sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 48 supra, punto 692; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punto 61).

3.     Sul terzo motivo, secondo cui la Commissione avrebbe considerato erroneamente che le ricorrenti erano solo la seconda impresa, e non la prima, a fornirle prove aventi un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole

141    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione ha considerato erroneamente che la Grohe le avesse fornito informazioni aventi un valore aggiunto significativo, ai sensi del punto 21 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, prima che esse soddisfacessero tale condizione. Per questo motivo, ritengono che avrebbero dovuto beneficiare di una riduzione del 50%, e non del 30%, dell’importo totale dell’ammenda inflitta. Al riguardo, esse sollevano due censure principali. In primo luogo, dalla decisione impugnata risulterebbe che la Commissione non ha esaminato in misura giuridicamente valida quale impresa, tra loro e la Grohe, fosse stata la prima a soddisfare la condizione relativa all’apporto di un valore aggiunto significativo. In secondo luogo, la Commissione avrebbe concluso erroneamente che la domanda presentata della Grohe, diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, soddisfacesse la condizione del valore aggiunto significativo prima che le ricorrenti depositassero le loro domande.

142    Si deve rammentare anzitutto che, nella comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, la Commissione ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono evitare l’imposizione di ammende o beneficiare di una riduzione dell’ammenda che avrebbero dovuto versare.

143    Ai sensi del punto 20 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere un’esenzione dall’ammenda] possono beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta».

144    Il punto 21 della stessa comunicazione dispone che «al fine di poter beneficiare di [una riduzione di ammenda in base al punto 20 di detta comunicazione], un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

145    Al punto 23, lettera b), primo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, sono previste tre forcelle di riduzione dell’ammenda. Invero, la prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 di detta comunicazione ha diritto di ottenere una riduzione di ammenda oscillante tra il 30 e il 50%, la seconda impresa una riduzione compresa fra il 20 e il 30% e le altre imprese una riduzione massima del 20%.

146    Il punto 23, lettera b), secondo comma, della comunicazione anzidetta afferma che, «al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la Commissione terrà conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 21 [di detta comunicazione] le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato» e che «[l]a Commissione potrà anche tenere conto dell’entità e della continuità della cooperazione dimostrata dall’impresa a partire della data del suo contributo».

147    È inerente alla logica della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole che l’effetto ricercato è di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la Commissione. Tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i partecipanti all’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare dell’immunità da ammende denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio che vengano loro inflitte ammende. Nell’ambito di tale sistema, e secondo la stessa logica, le imprese più rapide nel fornire la loro cooperazione possono beneficiare di riduzioni più rilevanti delle ammende cui sarebbero altrimenti assoggettate rispetto a quelle delle imprese meno rapide nel cooperare (sentenza Transcatab/Commissione, cit. al punto 97 supra, punto 379).

148    L’ordine cronologico e la rapidità della cooperazione offerta dai membri del cartello costituiscono quindi elementi fondamentali del sistema predisposto dalla suddetta comunicazione sul trattamento favorevole (sentenza Transcatab/Commissione, cit. al punto 97 supra, punto 380).

149    In proposito si deve ricordare che, seppure la Commissione sia tenuta a motivare per quali ragioni ritiene che elementi di prova forniti dalle imprese nel quadro di una comunicazione sul trattamento favorevole costituiscano un contributo che giustifichi o meno una riduzione dell’ammenda inflitta, spetta invece alle imprese che desiderino contestare la decisione della Commissione a tal riguardo dimostrare che essa, in mancanza di tali informazioni fornite volontariamente dalle stesse, non sarebbe stata in grado di provare la sostanza dell’infrazione e di adottare una decisione con conseguenti ammende (sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 297, e sentenza del Tribunale del 17 maggio 2011, Arkema France/Commissione, T‑343/08, Racc. pag. II‑2287, punto 135).

150    Tenuto conto della ragion d’essere della riduzione, la Commissione non può non tener conto dell’utilità dell’informazione fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli elementi di prova già in suo possesso (sentenze Gütermann e Zwicky/Commissione, cit. al punto 98 supra, punto 221, e Arkema France/Commissione, cit. al punto 149 supra, punto 136).

151    Quando un’impresa, nell’ambito della cooperazione, si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato equiparabile a quello della prima impresa che ha trasmesso dette informazioni. Una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la Commissione disponeva già non agevola in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, essa non è sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione (v. sentenza Arkema France/Commissione, cit. al punto 149 supra, punto 137 e la giurisprudenza ivi citata).

152    Peraltro, la collaborazione di un’impresa all’inchiesta non dà diritto ad alcuna riduzione di ammenda quando detta collaborazione non ha oltrepassato quanto tale impresa era tenuta a fare in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 (v. sentenza Arkema France/Commissione, cit. al punto 149 supra, punto 138 e la giurisprudenza ivi citata).

153    Infine, quand’anche si dovesse ritenere che, come sostenuto dalla Commissione, essa disponga di un potere discrezionale nell’esame del valore aggiunto significativo di informazioni fornitele ai sensi della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, resta il fatto che il Tribunale non può basarsi su detto potere discrezionale al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto della valutazione effettuata al riguardo dalla Commissione (v., per analogia, sentenza Chalkor/Commissione, cit. al punto 28 supra, punto 62).

154    È alla luce delle analisi esposte nei precedenti punti da 142 a 153 che occorre esaminare le due censure principali sollevate dalle ricorrenti ed illustrate nel precedente punto 141.

155    In primo luogo, per quanto attiene alla censura delle ricorrenti secondo cui dalla decisione impugnata emergerebbe che la Commissione non ha esaminato in misura giuridicamente valida l’argomento secondo il quale avrebbero dovuto essere considerate loro stesse, anziché la Grohe, la prima impresa, dopo il beneficiario dell’immunità dall’ammenda, ad avere soddisfatto il requisito dell’apporto di un valore aggiunto significativo, ai punti da 1277 a 1280 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato quanto segue:

«(1277)      Grohe è stata la prima impresa a chiedere il beneficio delle misure di trattamento favorevole dopo Masco (…).

(1278)      La Commissione ritiene che le domande di trattamento favorevole di Grohe rappresentassero un valore aggiunto significativo per i seguenti motivi: anzitutto, corroboravano le informazioni già in possesso della Commissione riguardo i) alla partecipazione delle imprese, ii) al periodo oggetto dell’inchiesta della Commissione, iii) alle circostanze in cui i membri del cartello si incontravano e comunicavano tra loro, nonché iv) al funzionamento complessivo dell’intesa e alle modalità di attuazione degli accordi. Inoltre, le dichiarazioni di Grohe hanno consentito alla Commissione di ricostruire con maggior precisione il meccanismo degli sforzi coordinati dei partecipanti all’intesa nell’ambito di talune associazioni. Infine, tali dichiarazioni contenevano nuove prove sotto forma di descrizioni scritte dell’organizzazione dell’intesa e dei resoconti di riunioni che rivelavano gli accordi di coordinamento dei prezzi conclusi tra i membri dell’intesa.

(1279)      Tuttavia, le dichiarazioni di Grohe avevano principalmente natura confermativa ed esplicativa. Benché esse abbiano rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare alcuni fatti, essa disponeva già nel suo fascicolo di prove relative alla maggior parte di essi. Nel complesso, per quanto riguarda la portata della collaborazione, il contributo fornito da Grohe ha avuto troppo poco o nessun valore in relazione ad alcuni Stati membri (in particolare Austria, Paesi Bassi e Italia). Sebbene gli elementi di prova relativi all’AFPR si siano rivelati interessanti, essi sono stati forniti dopo la presentazione da parte [delle ricorrenti] delle prove concernenti le attività di tale associazione, il che ne ha notevolmente ridotto il valore aggiunto. Peraltro, anche per quanto riguarda gli Stati membri nei quali la collaborazione di Grohe è stata la più importante, solo raramente quest’ultima ha prodotto prove documentali dell’epoca (in tempore non suspecto) che attestano specificamente scambi di aumenti di prezzo. Alla luce di tali considerazioni, pur senza rimettere in discussione il diritto della Grohe di beneficiare di un trattamento favorevole in forza dei punti 23, lettera b), e 26 della comunicazione [del 2002 sul trattamento favorevole], la Commissione ritiene che essa debba beneficiare della forcella di riduzione più bassa possibile.

(1280)      Nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, [le ricorrenti] contesta[no] a più riprese il valore aggiunto delle dichiarazioni di Grohe o tenta[no] di dimostrare che le [loro] dichiarazioni devono essere considerate come aventi un valore aggiunto molto maggiore rispetto a quelle di Grohe (…). La Commissione ritiene che tali argomenti non siano sufficienti per concludere che Grohe non ha apportato un sufficiente valore aggiunto. Peraltro, la Commissione, la quale considera altresì che il contributo di Grohe avrebbe potuto essere di qualità molto migliore, ha preso in considerazione tale circostanza per determinare la specifica riduzione da applicare nell’ambito della forcella».

156    Nella fattispecie, dai passaggi della decisione impugnata esposti nel punto precedente risulta quindi inequivocabilmente che, anzitutto, la Commissione ha dedotto quattro motivi a sostegno della sua conclusione secondo cui la domanda della Grohe diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole soddisfaceva la condizione del valore aggiunto significativo rispetto alle informazioni di cui disponeva già, poi, essa ha spiegato i motivi per i quali riteneva che la Grohe potesse beneficiare solo di una riduzione minima del 30% e, infine, ha risposto agli argomenti delle ricorrenti intesi ad inficiare la sua conclusione, secondo la quale la domanda della Grohe aveva un valore aggiunto significativo.

157    Orbene, ai sensi del punto 23, lettera b), secondo comma, della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, la Commissione non era tenuta a confrontare l’utilità delle informazioni fornite nella domanda della Grohe con quella delle informazioni fornite dalle ricorrenti, bensì a verificare se, prima che queste ultime depositassero la loro domanda diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, le informazioni fornitele dalla Grohe avessero un valore aggiunto significativo rispetto a quelle di cui la Commissione disponeva già nel proprio fascicolo.

158    Si deve quindi constatare che, come risulta dai motivi della decisione impugnata esposti nel precedente punto 155, la Commissione ha esaminato in misura giuridicamente valida se le informazioni fornite dalla Grohe soddisfacessero il requisito del valore aggiunto significativo prima che le ricorrenti depositassero la loro domanda.

159    Di conseguenza, la prima censura delle ricorrenti dev’essere respinta in quanto infondata.

160    A tal riguardo, si deve rilevare che le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di ordinare, nell’ambito di una misura istruttoria, che la Commissione fornisse i documenti interni nei quali ha esposto i motivi per i quali le ricorrenti, anziché la Grohe, sono state considerate la seconda impresa ad avere fornito informazioni con un valore aggiunto significativo o di constatare che la Commissione non ha proceduto a un esame adeguato di tale questione. In proposito, occorre sottolineare che, come risulta dal punto 21 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, ricordato nel precedente punto 144, la Commissione non era tenuta a confrontare la domanda delle ricorrenti con quella della Grohe, ma solo a verificare se, quando è stata depositata la domanda delle ricorrenti, quella della Grohe soddisfacesse già il requisito del valore aggiunto significativo, tenuto conto delle informazioni di cui la Commissione disponeva in quel momento. Pertanto, la domanda delle ricorrenti dev’essere respinta in quanto ininfluente, dato che, in ogni caso, essa non potrebbe inficiare quanto constatato nel precedente punto 158.

161    In secondo luogo, per quel che riguarda la censura delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe considerato erroneamente che la domanda della Grohe presentava un valore aggiunto significativo, anzitutto, è pacifico che le ricorrenti hanno depositato la loro domanda diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole il 19 novembre 2004. È altresì pacifico che è quindi unicamente sulla base delle informazioni fornite dalla Grohe alla Commissione il 15 e il 17 novembre 2004 che occorre esaminare se dette informazioni avessero un valore aggiunto significativo prima che le ricorrenti presentassero la loro domanda il 19 novembre 2004.

162    Inoltre, per quanto attiene alla domanda delle ricorrenti diretta a che il Tribunale dichiari irricevibili gli allegati 35 e 37 al controricorso in quanto, conformemente alla giurisprudenza, gli argomenti delle parti devono essere obbligatoriamente indicati nel testo delle memorie e non negli allegati, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, sebbene il testo di un atto di ricorso, al pari delle altre memorie scambiate tra le parti dinanzi al Tribunale, possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso o a un’altra memoria, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono figurare nel ricorso o in un’altra memoria (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punti 94 e 95).

163    Nella fattispecie, va rilevato che negli allegati 35 e 37 al controricorso la Commissione fornisce due tabelle nelle quali indica i motivi per cui ritiene, per ciascun documento fornito dalla Grohe il 15 e il 17 novembre 2004, che esso costituisca o meno un valore aggiunto significativo rispetto ai documenti di cui essa disponeva già. Orbene, come fa giustamente valere la Commissione, tali tabelle suffragano e completano gli argomenti da lei esposti nei punti 77, 79, 81 e 82 del controricorso nei quali, da un lato, essa ha ritenuto in generale che le informazioni fornite dalla Grohe avessero un valore aggiunto significativo e, dall’altro, ha spiegato, in modo più preciso, i motivi per i quali aveva considerato che i documenti forniti dalla Grohe le avessero permesso di corroborare le prove contenute nel suo fascicolo e avessero quindi un valore aggiunto significativo.

164    Pertanto, la domanda delle ricorrenti diretta a che il Tribunale dichiari l’irricevibilità degli allegati 35 e 37 al controricorso dev’essere respinta.

165    Oltre a ciò, si deve constatare che dalle tabelle fornite negli allegati 35 e 37 al controricorso risulta, come la Commissione ha ammesso al punto 1279 della decisione impugnata (v. punto 155 supra), che gran parte dei documenti forniti dalla Grohe il 15 e il 17 novembre 2004 non potevano essere considerati come aventi un valore aggiunto significativo, in quanto la Commissione ne era già in possesso, dal momento che tali informazioni erano state raccolte durante i suoi accertamenti, o in quanto la Masco glieli aveva già forniti. È altresì vero che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, anche molti altri documenti forniti dalla Grohe, quali le lettere di invito alle riunioni dell’associazione tedesca AGSI o di Euroitalia, non potevano essere considerati come aventi un valore aggiunto significativo, in quanto avrebbero potuto essere ottenuti in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003 (v. la giurisprudenza citata al punto 152 supra) e la Commissione disponeva già di resoconti relativi a tali riunioni. Lo stesso può dirsi per i documenti forniti dalla Grohe sui quali la Commissione non si è basata nella decisione impugnata per dimostrare l’infrazione.

166    Tuttavia, fatti salvi i rilievi formulati nel punto precedente, è giocoforza constatare, anzitutto, che la Grohe, come si evince in particolare dall’allegato 28 al ricorso e dall’allegato 34 al controricorso, nelle sue dichiarazioni orali a sostegno della domanda diretta a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, da un lato, ha ammesso di avere partecipato all’infrazione e, dall’altro, ha confermato con le sue dichiarazioni le informazioni già in possesso della Commissione quanto al funzionamento dell’intesa nonché la sua partecipazione all’intesa in seno alle associazioni tedesche e italiane in modo relativamente preciso, in quanto ha indicato le date, i luoghi, i partecipanti e le materie discusse durante le riunioni nell’ambito di dette associazioni.

167    Oltre a ciò, la Grohe ha fornito alcune informazioni relative all’infrazione di cui la Commissione non disponeva ancora e documenti contemporanei che suffragano dette informazioni. Due riunioni corroborano tale conclusione.

168    Da un lato, con riferimento all’Italia, per quanto concerne la riunione di Michelangelo tenutasi il 19 luglio 2002, menzionata dalla Grohe nella sua memoria del 17 novembre 2004, essa ha precisato che erano state scambiate tra i partecipanti informazioni dettagliate sulle vendite e sulle quote di mercato individuali e ha dimostrato tale circostanza fornendo alla Commissione prove di dette discussioni risultanti dai resoconti della medesima riunione. L’argomento delle ricorrenti, secondo cui si tratterebbe di una sola delle 65 riunioni organizzate nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo e secondo cui la Commissione disponeva già di informazioni sufficienti per sanzionare un’intesa in Italia relativa agli articoli di rubinetteria, non ha alcuna incidenza sulla constatazione che tale prova facilitava il compito della Commissione, consentendole di incrementare il numero di prove sulle quali poteva basarsi per sanzionare l’infrazione.

169    Dall’altro, per quanto concerne la Germania, riguardo alla riunione di AGSI del 14 luglio 2004, la Commissione rileva che solo la tabella fornita dalla Grohe le ha consentito di dimostrare con precisione lo scambio di informazioni vertenti in particolare sui futuri aumenti di prezzo nel 2005. A tale proposito, si deve necessariamente rilevare che, sebbene dalla nota in calce 221 della decisione impugnata risulti che la Commissione disponeva già di altre prove che permettevano di constatare l’infrazione, tuttavia le ricorrenti non contestano che nessuna prova documentale raggiungeva lo stesso livello di dettaglio, così da rafforzare la capacità della Commissione di dimostrare il funzionamento dell’intesa.

170    Alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti punti da 165 a 169, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto le ricorrenti sostengono nelle loro memorie e hanno affermato in udienza, le informazioni fornite dalla Grohe, considerate nel loro complesso, avevano un valore aggiunto significativo che giustificava il fatto che la Commissione le concedesse una riduzione delle ammende.

171    Deve essere respinto in quanto infondato l’argomento delle ricorrenti secondo cui dal punto 550 della decisione 2004/138/CE della Commissione, dell’11 giugno 2002, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/36.571/D-1, Banche austriache – «club Lombard») (GU 2004, L 56, pag. 1), risulterebbe che una domanda diretta a beneficiare di una riduzione in forza di una comunicazione sul trattamento favorevole può avere un valore aggiunto significativo solo se l’impresa in questione rivela fatti nuovi, precedentemente ignoti alla Commissione, e fornisce spiegazioni che agevolano la comprensione dell’infrazione da parte di detta istituzione. Invero, se le informazioni fornite da un’impresa in merito a fatti illeciti già noti alla Commissione consentono a quest’ultima di dimostrare fatti che altrimenti essa non avrebbe potuto sanzionare, tali informazioni hanno un valore aggiunto significativo. Siffatta corroborazione, che si distingue da quella descritta nel precedente punto 151, è utile per la Commissione al fine di sanzionare l’intesa. Pertanto, la sola circostanza che l’impresa non abbia informato la Commissione in merito a fatti che essa ancora ignorava non è tale da inficiare la conclusione secondo cui la sua collaborazione aveva nondimeno un valore aggiunto significativo.

172    Pertanto, il terzo motivo sollevato dalle ricorrenti dev’essere respinto in quanto infondato.

4.     Sul quarto motivo, concernente l’applicazione retroattiva degli orientamenti del 2006

173    Le ricorrenti affermano, sostanzialmente, che l’applicazione alla fattispecie degli orientamenti del 2006, in luogo degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), che erano in vigore nel momento in cui esse hanno presentato la loro domanda, costituisce una violazione del principio di irretroattività, quale sancito dalla giurisprudenza, dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

174    La Commissione respinge tale argomento.

175    Secondo la giurisprudenza, il principio di irretroattività delle norme penali, quale risulta dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali, si applica in qualsiasi procedimento amministrativo che possa concludersi in sanzioni in forza delle regole di concorrenza del Trattato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 202) e consente di opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che prevede un’infrazione, se il risultato di tale interpretazione non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa (v., in tal senso e per analogia, sentenza Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 140 supra, punti da 87 a 89 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, punto 120). È stato dichiarato che, al fine di verificare il rispetto di tale principio, occorre esaminare se la modifica in questione fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate sono state commesse (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 224). La portata della nozione di prevedibilità dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato, nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non impedisce che l’interessato sia condotto a ricorrere a un illuminato parere legale al fine di valutare, in misura ragionevole in base alle circostanze, le conseguenze che possano risultare da un atto determinato. Ciò vale in particolare per i professionisti, abituati a dover dare prova di grande prudenza nello svolgimento del loro lavoro. Così è lecito attendersi che essi pongano una cura particolare nel valutare i rischi che essa comporta (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 219).

176    A tale proposito, si deve rammentare che l’efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza, di cui al regolamento n. 1/2003, esige che la Commissione possa elevare in qualsiasi momento, nei limiti del massimo fissato dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, il livello delle ammende, ove ciò risulti necessario per assicurare l’attuazione della politica di concorrenza. Ne consegue che le imprese implicate in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione non superi il livello delle ammende precedentemente praticato né sul metodo di calcolo di queste ultime bensì, al contrario, tali imprese devono tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello praticato nel passato, procedendo ad un innalzamento del livello dell’importo delle ammende imponendo ammende in decisioni individuali, o applicando a casi specifici regole di condotta aventi portata generale, come gli orientamenti (sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 175 supra, punti da 227 a 230, e Groupe Danone/Commissione, cit. al punto 140 supra, punti 90 e 91).

177    Nella fattispecie, da un lato, occorre constatare che gli orientamenti del 2006 si inscrivono nel contesto normativo imposto dall’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, che essi contribuiscono a precisare i limiti del potere discrezionale della Commissione risultante da tale disposizione e che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il punto 32 degli orientamenti del 2006 limita l’importo finale dell’ammenda per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione al 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

178    Dall’altro, si deve rilevare che, anche in mancanza di una disposizione espressa relativa ad una revisione periodica degli orientamenti del 1998, le ricorrenti avrebbero dovuto tenere conto, alla luce della giurisprudenza esistente, della possibilità che la Commissione decidesse di adottare e applicare nuovi orientamenti per il calcolo delle ammende dopo che l’infrazione era stata commessa (sentenza Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, cit. al punto 175 supra, punto 116).

179    Alla luce del complesso delle considerazioni precedenti, si deve concludere che gli orientamenti del 2006, e in particolare il nuovo metodo di calcolo delle ammende ivi previsto, ammesso che abbia un effetto aggravante rispetto a quello di cui agli orientamenti del 1998 sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali le ricorrenti all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione accertata e che, applicando gli orientamenti del 2006 nella decisione impugnata ad un’infrazione commessa prima della loro adozione, la Commissione non ha violato il principio di irretroattività (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 175 supra, punti 231 e 232, e del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 25).

180    I due argomenti sollevati dalle ricorrenti per far valere che l’applicazione retroattiva degli orientamenti del 2006 non era prevedibile nel caso di specie non possono inficiare la conclusione esposta nel punto precedente.

181    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che, seppure le imprese non potessero, prima dell’adozione degli orientamenti del 1998, avere una legittima aspettativa quanto al fatto che il metodo di calcolo delle ammende sarebbe rimasto invariato, la situazione sarebbe stata diversa dopo l’adozione di questi ultimi, considerata la maggiore importanza attribuita al criterio della durata negli orientamenti del 2006. Orbene, è giocoforza constatare che, poiché nessuna disposizione degli orientamenti del 1998 indica che questi ultimi non sarebbero stati modificati per assicurare l’efficace applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, le ricorrenti non potevano nutrire alcun legittimo affidamento a tale riguardo, nemmeno quanto al fatto che il criterio della durata dell’intesa non avrebbe avuto maggiore importanza ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda nell’ambito dell’adozione di nuovi orientamenti Pertanto, tale argomento delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto infondato.

182    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono di avere fatto legittimo affidamento sul fatto che gli orientamenti del 1998 sarebbero stati applicati alla fattispecie, in quanto, da un lato, esse hanno presentato la loro domanda subito dopo che la Corte si era pronunciata nel senso della legittimità degli orientamenti del 1998 nella sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata nel precedente punto 175, e, dall’altro, la Commissione ha impiegato due anni, a partire dalle ispezioni, per adottare la comunicazione degli addebiti. A tale proposito, è giocoforza rilevare che questi due argomenti non hanno alcuna incidenza sulla conclusione, enunciata nei precedenti punti 176 e 177, secondo cui era sufficientemente prevedibile che la Commissione adeguasse il livello delle ammende alle esigenze della sua politica e pertanto applicasse alla fattispecie gli orientamenti del 2006. Questi argomenti vanno quindi respinti in quanto ininfluenti.

183    Ciò premesso, il quarto motivo dev’essere integralmente respinto.

184    Alla luce dell’esame dei quattro motivi sollevati dalle ricorrenti, in primo luogo, occorre, da un lato, accogliere parzialmente il primo motivo e, considerato che l’errore commesso a tale proposito dalla Commissione riguarda l’accertamento stesso dell’infrazione (dell’intesa, nel caso di specie), annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, della decisione impugnata per il motivo esposto nel precedente punto 128. Dall’altro, si devono trarre le conseguenze da tale illegittimità sull’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti nell’esame delle richieste conclusive di riforma da esse avanzate. In secondo luogo, occorre, da un lato, accogliere il secondo motivo per la ragione esposta nel precedente punto 138 e, dall’altro, trarre le conseguenze da tale illegittimità sull’importo dell’ammenda nell’esame delle domande di riforma avanzate dalle ricorrenti. In terzo luogo, per il resto, la domanda di annullamento dev’essere respinta.

B –  Sulle conclusioni, presentate in subordine, dirette alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

185    In considerazione del secondo capo di conclusioni, con cui le ricorrenti chiedono al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta (v. supra, punto 26), è compito di quest’ultimo, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, esaminare, da un lato, le conseguenze degli errori commessi dalla Commissione, esposti nei precedenti punti 128 e 139, relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda imposta alle ricorrenti e, dall’altro, gli altri argomenti da esse addotti per ottenere dal Tribunale una riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

1.     Sulle conseguenze che devono essere tratte dagli errori commessi dalla Commissione riguardo all’importo delle ammende

186    Benché gli orientamenti non condizionino il giudizio sulla valutazione dell’ammenda da parte del giudice dell’Unione quando quest’ultimo statuisce in forza della sua competenza estesa al merito (sentenza del Tribunale del 27 luglio 2005, Brasserie nationale e a./Commissione, da T‑49/02 a T‑51/02, Racc. pag. II‑3033, punto 169), il Tribunale ritiene opportuno, nel caso di specie, ispirarsi ad essi per ricalcolare l’importo dell’ammenda, segnatamente a motivo del fatto che i medesimi consentono di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso di specie e di imporre ammende proporzionate a tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione accertata.

187    Nella fattispecie, occorre ricalcolare, in un primo tempo, l’importo dell’ammenda connesso all’errore rilevato nel precedente punto 128, relativo all’infrazione commessa in Italia in relazione agli articoli in ceramica e, in un secondo tempo, l’importo finale dell’ammenda che deve essere imposta tenendo conto segnatamente dell’errore indicato nel precedente punto 139.

188    In primo luogo, per quanto concerne l’ammenda che la Commissione poteva imporre alle ricorrenti tenuto conto della loro sola partecipazione all’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia, occorre, in primo luogo, prendere in considerazione, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006 e come la Commissione ha correttamente esposto nel punto 1200 della decisione impugnata, il fatturato realizzato dall’impresa in questione nell’ultimo anno precedente la sua partecipazione all’infrazione. Poiché l’ultimo anno precedente a quello della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione sul mercato degli articoli in ceramica in Italia è il 2000, occorre prendere in considerazione il fatturato delle ricorrenti su tale mercato per detti prodotti nell’anno in questione. Detto fatturato, che è stato fornito dalle ricorrenti al Tribunale in risposta alle misure di organizzazione del procedimento e di cui la Commissione ha affermato, sempre in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, di non contestare l’esattezza, è pari a EUR 210 461 486. Ai fini del calcolo dell’ammenda deve quindi essere preso in considerazione tale fatturato, anziché quello, indicato nella tabella C della decisione impugnata, di EUR 191 641 141, realizzato dalle ricorrenti nel 2003.

189    Per quanto riguarda, poi, le percentuali del fatturato che devono essere prese in considerazione ai sensi dei punti 23 e 25 degli orientamenti del 2006, si deve anzitutto rilevare in proposito che la partecipazione delle ricorrenti all’intesa in questione è stata lunga, dato che è pacifico, in particolare, che in Austria esse hanno partecipato ad un’infrazione di 10 anni e 3 mesi per gli articoli di rubinetteria e di 9 anni e 8 mesi per gli articoli in ceramica. Inoltre, l’intesa cui esse hanno partecipato deve essere considerata molto grave, in quanto è consistita nell’attuazione di un coordinamento di aumenti di prezzo concernente molteplici prodotti in vari Stati membri. Questi elementi sono di per sé sufficienti per ritenere, come ha fatto la Commissione ai punti 1220 e 1225 della decisione impugnata, che occorra applicare una percentuale del 15% ai fini del calcolo, da un lato, dell’importo di base previsto ai punti da 21 a 23 degli orientamenti del 2006 e, dall’altro, previa applicazione di un coefficiente moltiplicatore connesso alla durata dell’infrazione (v. punto 190 infra), dell’importo supplementare a fini dissuasivi, previsto al punto 25 di detti orientamenti.

190    Inoltre, poiché l’infrazione commessa in relazione agli articoli in ceramica in Italia è stata di 11 mesi, e non di 11 anni e 7 mesi, occorre, conformemente al punto 24 degli orientamenti del 2006, moltiplicare l’importo di base per un coefficiente moltiplicatore di 0,92 e non di 11,58, come indicato dalla Commissione nella tabella D della decisione impugnata.

191    Alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti punti da 188 a 190, l’importo dell’ammenda da infliggere alle ricorrenti per l’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia ammonta, previo arrotondamento per difetto, a EUR 60 612 000 e non a EUR 360 000 000, come indicato dalla Commissione nella tabella E della decisione impugnata. Infatti, detto importo di EUR 60 612 000 corrisponde al risultato del seguente calcolo: [(210 461 486 x 15%) x 0,92] + (210 461 486 x 15%).

192    In secondo luogo, alla luce del calcolo effettuato nel punto precedente e della conclusione, esposta nel precedente punto 139, secondo cui la Commissione non poteva infliggere alcuna ammenda alle ricorrenti per le infrazioni commesse in Belgio e in Francia in relazione agli articoli in ceramica, l’importo totale dell’ammenda da infliggere ammonta, prima dell’applicazione di una riduzione pari al 30% a titolo della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, a EUR 171 812 000, anziché a EUR 479 730 000 (v. tabella G della decisione impugnata), ridotta a EUR 465 844 000 per tenere conto del massimale del 10% del fatturato delle ricorrenti (v. tabella F della decisione impugnata). Infatti, tale importo di EUR 171 812 000 corrisponde alle ammende inflitte per le infrazioni connesse, da un lato, agli articoli in ceramica in Germania (EUR 5 700 000, importo che non è contestato dalle ricorrenti), in Italia (EUR 60 612 000), in Austria (EUR 2 700 000, importo che non è contestato dalle ricorrenti) e, dall’altro, agli articoli di rubinetteria, in Germania (EUR 9 600 000), in Italia (EUR 90 000 000) e in Austria (EUR 3 200 000). Poiché la Commissione ha concesso una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda a titolo della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, l’importo totale dell’ammenda connessa all’infrazione commessa dalle ricorrenti ammonta quindi a EUR 122 711 400, e non a EUR 326 091 196, come indicato nella tabella H della decisione impugnata.

193    Il Tribunale ritiene opportuno, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ripartire tra le ricorrenti l’importo totale dell’ammenda così ricalcolato, ossia EUR 122 711 400, secondo le due regole seguenti. Da un lato, le ammende stabilite dalla Commissione all’articolo 2, paragrafo 3, lettere c), d) e da f) a i), della decisione impugnata non devono essere modificate, dato che le ricorrenti non hanno dimostrato che le ammende imposte alle società menzionate in detti punti siano illegittime o inappropriate. Per tale motivo, l’importo dell’ammenda da ripartire tra la Trane, la Wabco Europe e la Ideal Standard Italia è pari a EUR 113 005 480 (ossia 122 711 400 – 1 519 000 – 5 575 920 – 2 611 000). Dall’altro, non risulta né dagli argomenti delle ricorrenti né dal fascicolo di causa che i criteri di ripartizione utilizzati nella decisione impugnata dalla Commissione per imporre ammende individualmente o in solido alla Trane, alla Wabco Europe e alla Ideal Standard Italia siano inappropriati. Ciò induce il Tribunale a concludere che occorre infliggere, in primo luogo, alla Trane, un’ammenda pari a EUR 92 664 493 [al posto di quella indicata all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della decisione impugnata, di EUR 259 066 294], in secondo luogo, in solido, alla Wabco Europe e alla Trane, un’ammenda pari a EUR 15 820 767 [al posto di quella indicata all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione impugnata, di EUR 44 995 552], in terzo luogo, in solido, alla Ideal Standard Italia, alla Wabco Europe e alla Trane, un’ammenda pari a EUR 4 520 220 [al posto di quella indicata all’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), della decisione impugnata, di EUR 12 323 430].

2.     Sugli argomenti supplementari addotti dalle ricorrenti a sostegno della loro domanda di riduzione delle ammende

194    Le ricorrenti sollevano due argomenti supplementari a sostegno della loro domanda di riforma dell’importo delle ammende loro inflitte.

195    A questo proposito è importante ricordare che, secondo la giurisprudenza, da un lato, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie e rispettando i principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza Romana Tabacchi/Commissione, cit. al punto 28 supra, punti 179 e 280) e il principio della parità di trattamento (sentenza Erste Group Bank e a./Commissione, cit. al punto 149 supra, punto 187).

196    Dall’altro, l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio. Di conseguenza, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che il giudice dell’Unione è tenuto a sollevare d’ufficio, quali l’assenza o l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare i motivi diretti avverso quest’ultima e produrre elementi di prova a sostegno di detti motivi (v., in tal senso, sentenza Chalkor/Commissione, cit. al punto 28 supra, punto 64).

197    In primo luogo, le ricorrenti chiedono che il Tribunale riduca l’importo delle ammende loro inflitte in considerazione della qualità della collaborazione che hanno fornito alla Commissione. Esse sottolineano, in particolare, che hanno presentato detta domanda molto rapidamente dopo gli accertamenti, che tale domanda era di qualità molto superiore a quella della Grohe, pur essendo stata depositata solo alcuni giorni dopo quella di detta impresa, in particolare perché conteneva oltre 130 documenti, e che il Tribunale non dovrebbe privilegiare ed incoraggiare la rapidità nella presentazione di una domanda a scapito della qualità della stessa.

198    Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che nessuno dei motivi addotti dalle ricorrenti, esposti nel precedente punto 197, giustifichi la concessione di una riduzione supplementare dell’importo totale dell’ammenda dal 30 al 50% a vantaggio delle ricorrenti. Infatti, da un lato, tali motivi sono stati presi in considerazione dalla Commissione nel valutare la rispettiva utilità delle domande delle ricorrenti e della Grohe. Infatti, è proprio a motivo della rapidità e della qualità della loro domanda che le ricorrenti hanno ottenuto una riduzione del 30%, sebbene fossero solo la terza impresa, dopo la Masco e la Grohe, a presentare una domanda alla Commissione in forza della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole. Dall’altro, la riduzione dell’ammenda concessa alle ricorrenti dalla Commissione risponde, nella fattispecie, all’obiettivo di incoraggiare le imprese a presentare domande dirette a beneficiare della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole il più possibile complete e nel tempo più breve possibile. Pertanto, la concessione di una percentuale di riduzione del 30% sia alla Grohe che alle ricorrenti risulta equa. Infatti, sebbene le ricorrenti siano state un po’ meno rapide della Grohe nel depositare la loro domanda, tuttavia quest’ultima offriva più elementi di valore aggiunto significativo rispetto a quella presentata dalla Grohe.

199    Non è convincente l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe «accettato» gli argomenti con cui esse sostenevano che il Tribunale doveva concedere loro una riduzione dell’ammenda pari al 50%, in quanto la stessa Commissione non aveva contestato nel controricorso le loro richieste al riguardo. Da un lato, seppure sia vero che la Commissione non ha specificamente risposto nel controricorso alla richiesta di riduzione presentata dalle ricorrenti in riferimento alla competenza estesa al merito del Tribunale, resta il fatto che essa ha chiesto il rigetto del terzo motivo, che includeva la domanda di riduzione dell’ammenda delle ricorrenti a motivo della loro cooperazione con la Commissione. Dall’altro, e in ogni caso, la mancata contestazione da parte della Commissione degli argomenti dedotti dalle ricorrenti non può essere vincolante per il Tribunale nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito.

200    Pertanto, occorre respingere la prima domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere una riduzione supplementare a titolo della loro cooperazione con la Commissione.

201    In secondo luogo, le ricorrenti chiedono che l’ammenda venga ridotta in quanto, nel momento in cui hanno deciso di presentare la loro domanda diretta a beneficiare di una riduzione dell’ammenda a titolo della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole, gli orientamenti del 1998 prevedevano l’imposizione di ammende di importo meno elevato rispetto a quello risultante dall’applicazione retroattiva degli orientamenti del 2006.

202    La Commissione contesta tale argomento.

203    A tal riguardo, il Tribunale rileva che nessun elemento del fascicolo consente di considerare che gli importi delle ammende ricalcolati e fissati nel precedente punto 198 siano inappropriati, tenuto conto, da un lato, della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalle ricorrenti e, dall’altro, della necessità di infliggere alle ricorrenti ammende di importo dissuasivo.

204    Ne consegue che la seconda domanda delle ricorrenti dev’essere respinta.

205    Pertanto, occorre riformare l’articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) ed e), della decisione impugnata come indicato nel precedente punto 193 e, per il resto, respingere la domanda di riduzione dell’importo delle ammende presentata dalle ricorrenti.

206    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono occorre, conformemente ai rilievi del Tribunale di cui ai precedenti punti 184 e 204, in primo luogo, annullare parzialmente l’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, della decisione impugnata per il motivo esposto nel precedente punto 184, in secondo luogo, riformare l’articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b) ed e), della decisione impugnata come indicato nel precedente punto 193 e, in terzo luogo, per il resto, respingere il ricorso.

 Sulle spese

207    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

208    Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, in base a un’equa valutazione delle circostanze della causa, è giusto decidere che la Commissione sopporti, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalle ricorrenti. Le ricorrenti sopporteranno quindi metà delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, punti 3 e 4, della decisione C (2010) 4185 def. della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea ivi condanna le società Trane Inc., Wabco Europe e Ideal Standard Italia Srl per un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano delle ceramiche sanitarie per un periodo diverso da quello compreso tra il 12 maggio 2000 e il 9 marzo 2001.

2)      L’importo dell’ammenda imposta alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), della decisione C (2010) 4185 def. è pari a EUR 92 664 493.

3)      L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della decisione C (2010) 4185 è pari a EUR 15 820 767.

4)      L’importo dell’ammenda imposta in solido alla Ideal Standard Italia, alla Wabco Europe e alla Trane nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera e), della decisione C (2010) 4185 è pari a EUR 4 520 220.

5)      Per il resto, il ricorso è respinto.

6)      La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalle società Wabco Europe, Wabco Austria GesmbH, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard GmbH, nonché le proprie spese.

7)      Le società Wabco Europe, Wabco Austria, Trane, Ideal Standard Italia e Ideal Standard sopporteranno la metà delle proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A –  Sulle conclusioni, presentate in via principale, dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata

1.  Sul primo motivo, vertente su un errore nel calcolo dell’ammenda risultante dalla presa in considerazione del valore delle vendite delle ricorrenti di articoli in ceramica sul mercato italiano

a)  Sintesi della giurisprudenza relativa all’esistenza e alla prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

b)  Esposizione sintetica delle valutazioni che hanno indotto la Commissione a sanzionare, nella decisione impugnata, le ricorrenti per la loro partecipazione ad un’infrazione in Italia

c)  Esame delle prove fatte valere dalla Commissione per dimostrare un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia tra il 15 marzo 1993 e il 9 novembre 2004

Sulla contestazione da parte delle ricorrenti, nel procedimento amministrativo, dell’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia, dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004

Sugli elementi di prova fatti valere nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza di un’infrazione relativa agli articoli in ceramica in Italia, dal 15 marzo 1993 al 9 novembre 2004

–  Sulla prova dell’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo, per quanto riguarda le riunioni nelle quali le ricorrenti erano l’unica impresa presente che producesse detti articoli

–  Sulla prova dell’esistenza di un’intesa relativa agli articoli in ceramica nell’ambito di Euroitalia e di Michelangelo, in relazione a riunioni alle quali le ricorrenti hanno partecipato con altri produttori di detti articoli

2.  Sul secondo motivo, concernente la mancata presa in considerazione, nel calcolo dell’ammenda, del fatto che le ricorrenti hanno beneficiato di un’immunità parziale dalle ammende per quanto riguarda l’infrazione commessa in Belgio e in Francia

3.  Sul terzo motivo, secondo cui la Commissione avrebbe considerato erroneamente che le ricorrenti erano solo la seconda impresa, e non la prima, a fornirle prove aventi un valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole

4.  Sul quarto motivo, concernente l’applicazione retroattiva degli orientamenti del 2006

B –  Sulle conclusioni, presentate in subordine, dirette alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti

1.  Sulle conseguenze che devono essere tratte dagli errori commessi dalla Commissione riguardo all’importo delle ammende

2.  Sugli argomenti supplementari addotti dalle ricorrenti a sostegno della loro domanda di riduzione delle ammende

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.