Language of document : ECLI:EU:T:2013:457





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013 – Keramag Keramische Werke e altri / Commissione

(cause riunite T‑379/10 e T‑381/10)

«Concorrenza – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di aumenti di prezzo e scambio di informazioni commerciali riservate – Durata dell’infrazione – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Imputabilità dell’infrazione»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito del giudice dell’Unione – Portata – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 34, 331, 332, 339, 340, 345)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Provvedimenti istruttori – Potere discrezionale del Tribunale (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 65 e 66) (v. punto 40)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 41, 286, 287)

4.                     Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punto 44)

5.                     Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Scambio di informazioni tra concorrenti – Oggetto o effetto anticoncorrenziale – Presunzione – Presupposti (Art. 101, § 1 TFUE) (v. punti 51‑59, 91, 92, 135, 150, 221, 282)

6.                     Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti – Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 70‑73, 77, 82, 136)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 101, § 1, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 95‑97)

8.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Produzione da parte della Commissione di dichiarazioni di altre imprese incriminate – Valore probatorio (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 99‑108)

9.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2) (v. punti 116, 161, 261‑266)

10.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo sollevato per la prima volta nella fase della replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 205)

11.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Accertamento di un’infrazione già cessata – Interesse legittimo ad effettuare l’accertamento – Rilevanza per la comprensione del funzionamento dell’intesa nel suo complesso (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1) (v. punti 249‑253)

12.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione chiara delle parti cui può essere inflitta l’ammenda e della qualifica presa in considerazione per censurarne l’operato (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 267, 268, 301)

13.                     Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Onere per la società controllante di sovvertire la presunzione di effettivo esercizio di un potere direttivo sulla controllata (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE) (v. punti 298‑300, 302‑304, 310‑312, 316, 320)

14.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Partecipazione ridotta – Presupposti (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 352)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Presa in considerazione delle caratteristiche dell’infrazione nella sua globalità (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 21‑23) (v. punti 357, 361)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), e, in via subordinata, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti con la suddetta decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, punto 6, della decisione C (2010) 4185 definitivo della Commissione, del 23 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39092 – Ceramiche sanitarie e rubinetteria), è annullato nella parte in cui la Commissione europea dichiara, da un lato, che Allia SAS e Produits Céramique de Touraine SA hanno partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato francese nel periodo che va dal 25 febbraio 2004 al 9 novembre 2004 e, dall’altro, che Pozzi Ginori SpA ha partecipato ad un’infrazione relativa a un’intesa sul mercato italiano per un periodo diverso da quello compreso tra il 14 maggio 1996 e il 9 marzo 2001.

2)

L’articolo 2, paragrafo 7, della decisione C (2010) 4185 definitivo è annullato nella parte in cui l’importo totale dell’ammenda inflitta a Keramag Keramische Werke AG, a Koralle Sanitärprodukte GmbH, a Koninklijke Sphinx BV, a Pozzi Ginori ed a Sanitec Europe Oy supera l’importo di EUR 50 580 701.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Keramag Keramische Werke, Koralle Sanitärprodukte, Koninklijke Sphinx, Allia, Produits Céramique de Touraine, Pozzi Ginori e Sanitec Europe sopporteranno i tre quarti delle proprie spese.

5)

La Commissione sopporterà un quarto delle spese sostenute da Keramag Keramische Werke, da Koralle Sanitärprodukte, da Koninklijke Sphinx, da Allia, da Produits Céramique de Touraine, da Pozzi Ginori e da Sanitec Europe, nonché le proprie spese.