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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Wabco Europe and Others / Commissione

(Causa T-380/10)

Lingua processuale:l' inglese

Parti

Ricorrenti: Wabco Europe BVBA (Bruxelles, Belgio), Wabco Austria GesmbH (Vienna, Austria), Trane Inc. (Piscataway, Stati Uniti), Ideal Standard Italia s.r.l. (Milano, Italia) e Ideal Standard GmbH (Bonn, Germania) (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A Israel e N. Niejahr, avvocati, C. O'Daly e E. Batchelor, Solicitors e F. Carlin, Barrister)

Convenuta: Commissione

Conclusioni del ricorrente

Annullare parzialmente l'art. 2 e, nella misura necessaria, l'art. 1, n. 1, sub 3 e 4 della decisione della Commissione 23 giugno 2010, n. C(2010), 4185 def., nel caso COMP/39092 - Attrezzature ed accessori per sale da bagno;

Ridurre l'importo dell'ammenda irrogata alle ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono, in virtù dell'art. 263 TFUE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 23 giugno 2010, n. C(2010), 4185 def., nel caso COMP/39092 - Attrezzature ed accessori per sale da bagno, concernente un accordo tra imprese coprente i mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco di attrezzature ed accessori per sale da bagno, relativo ai prezzi di vendita e allo scambio di informazioni commerciali sensibili nonché, in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda ad esse irrogata.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti fanno valere i seguenti argomenti:

In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione, nel tentativo di dimostrare la partecipazione della Ideal Standard Italia s.r.l. e della Ideal Standard GmbH ad una violazione nel settore delle ceramiche in Italia, ha disatteso le prescrizioni di legge applicabili.

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha omesso di ridurre l'ammenda irrogata alle medesime per le violazioni francese e belga nonostante il fatto che essa abbia loro accordato una parziale immunità dalle ammende per violazioni di tale tipo in virtù del punto 23, ultimo paragrafo, della Comunicazione della Commissione del 2002 relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese 1.

In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha erroneamente constatato che erano state la Grohe Beteiligungs GmbH e la Grohe AG e le loro filiali, piuttosto che la Ideal Standard Italia s.r.l. e la Ideal Standard GmbH, le prime a fornire un "valore aggiunto significativo" ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.

Infine, le ricorrenti fanno valere che l'applicazione retroattiva degli Orientamenti della Commissione del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/20032, era illegittima, in quanto penalizzava la Ideal Standard Italia s.r.l. e la Ideal Standard GmbH per il tipo di informazione che avevano fornito in quanto richiedenti un trattamento favorevole nutrendo in buona fede affidamento sul fatto che la Commissione non avrebbe alterato drasticamente a loro scapito il contesto applicabile in materia di ammende.

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1 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3)

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)