Language of document : ECLI:EU:T:2002:71

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

20 marzo 2002 (1)

«Concorrenza - Intesa - Tubi per teleriscaldamento - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Boicottaggio - Ammenda - Orientamenti per il calcolo dell'ammontare delle ammende - Irretroattività - Legittimo affidamento»

Nella causa T-15/99,

Brugg Rohrsysteme GmbH, con sede in Wunstorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti T. Jestaedt, H.-C. Salger e M. Sura, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Mölls e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con tale decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (2)

Fatti all'origine della controversia

1.
    La ricorrente è una società tedesca che opera nel settore del teleriscaldamento e che commercializza tubi preisolati.

(...)

8.
    Il 21 ottobre 1998 la Commissione adottava la decisione 1999/60/CE relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati; GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata prima della sua pubblicazione con una decisione del 6 novembre 1998 [C(1998) 3415 def.] (in prosieguo: la «decisione» oppure la «decisione impugnata») con cui constatava la partecipazione di diverse imprese, e segnatamente della ricorrente, ad un complesso di accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) (in prosieguo: l'«intesa»).

9.
    Secondo la decisione, alla fine del 1990 veniva raggiunto un accordo tra i quattro produttori danesi di tubi per teleriscaldamento relativamente al principio di una cooperazione generale nel loro mercato interno. Tale accordo avrebbe visto la partecipazione della ABB IC Møller A/S, la consociata danese del gruppo elvetico-svedese ABB Asea Brown Boveri Ltd (in prosieguo: la «ABB»), della Dansk Rørindustri A/S, conosciuta anche con la denominazione di Starpipe (in prosieguo: la «Dansk Rørindustri»), della Løgstør Rør A/S (in prosieguo: la «Løgstør») e della Tarco Energi A/S (in prosieguo: la «Tarco») (in prosieguo, le quattro congiuntamente: i «produttori danesi»). Una delle prime iniziative sarebbe consistita nel coordinare un aumento dei prezzi tanto sul mercato danese quanto sui mercati di esportazione. Al fine di suddividere il mercato danese, sarebbe stato concordato un regime di quote, che sarebbe poi stato applicato e controllato da un «gruppo di contatto» costituito dai responsabili delle vendite delle imprese interessate. Per ciascun progetto commerciale (in prosieguo: un «progetto»), l'impresa cui il gruppo di contatto aveva attribuito il progetto avrebbe comunicato il prezzo che essa intendeva indicare nella proposta alle altre partecipanti, le quali avrebbero allora offerto prezzi superiori in modo da proteggere il fornitore designato dall'intesa.

10.
    Secondo la decisione, due produttori tedeschi, il gruppo Henss/Isoplus (in prosieguo: la «Henss/Isoplus») e la Pan-Isovit GmbH (in prosieguo: la «Pan-Isovit»), iniziavano a partecipare alle riunioni regolari dei produttori danesi dall'autunno del 1991. Nell'ambito di tali riunioni si sarebbero svolte trattative per ripartire il mercato tedesco. Queste ultime si sarebbero concluse, nell'agosto 1993, con accordi che fissavano quote di vendita per ciascuna impresa partecipante.

11.
    Sempre secondo la decisione, nel 1994, veniva raggiunto un accordo fra tutti questi produttori per fissare quote per l'intero mercato europeo. Tale intesa europea avrebbe comportato una struttura a due livelli. Il «club dei direttori», costituito dai presidenti o dagli amministratori delegati delle imprese partecipanti all'intesa, avrebbe attribuito quote a ciascuna impresa tanto nel mercato globale quanto nei vari mercati nazionali, in particolare la Germania, l'Austria, la Danimarca, la Finlandia, l'Italia, i Paesi Bassi e la Svezia. Per taluni mercati nazionali sarebbe stato costituito un «gruppo di contatto», formato dai direttori locali delle vendite, a cui sarebbe stato affidato il compito di amministrare gli accordi assegnando i progetti e coordinando le offerte per gli appalti.

12.
    Per quanto riguarda il mercato tedesco, la decisione rileva che, dopo una riunione tenutasi il 18 agosto 1994 tra i sei principali produttori europei (la ABB, la Dansk Rørindustri, la Henss/Isoplus, la Løgstør, la P/I e la Tarco) e la ricorrente, il 7 ottobre 1994 si teneva una prima riunione del gruppo di contatto per la Germania. Le riunioni di tale gruppo sarebbero continuate per molto tempo dopo gli accertamenti della Commissione, alla fine di giugno 1995, sebbene, da quel momento, si siano tenute fuori dall'Unione europea, a Zurigo. Le riunioni a Zurigo sarebbero continuate fino al 25 marzo 1996.

13.
    Come elemento dell'intesa la decisione menziona, segnatamente, l'adozione e l'attuazione di misure concordate dirette ad eliminare l'unica impresa importante che non ne faceva parte, la Powerpipe. La Commissione precisa che talune partecipanti all'intesa assumevano «dirigenti in posizione chiave» della Powerpipe e facevano intendere a quest'ultima che si doveva ritirare dal mercato tedesco. A seguito all'aggiudicazione alla Powerpipe di un importante progetto tedesco, nel marzo 1995, si sarebbe tenuta a Düsseldorf una riunione, cui avrebbero partecipato i sei produttori soprammenzionati e la ricorrente. Secondo la Commissione, nel corso di tale riunione veniva deciso di attuare un boicottaggio collettivo dei clienti e dei fornitori della Powerpipe. Tale boicottaggio sarebbe stato successivamente attuato.

14.
    Nella sua decisione la Commissione espone i motivi per cui non solo l'accordo esplicito di ripartizione dei mercati concluso tra i produttori danesi alla fine del 1990, ma anche gli accordi conclusi a partire dall'ottobre 1991, possono essere considerati, nel loro insieme, come costituenti un «accordo» vietato ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre la Commissione sottolinea che i cartelli «danese» ed «europeo» costituivano l'espressione di un'unica intesa che ha avuto origine in Danimarca ma che, fin dall'inizio, aveva l'obiettivo, più a lungo termine, di estendere il controllo dei partecipanti all'intero mercato. Secondo la Commissione, l'accordo continuato tra produttori ha avuto un considerevole effetto sul commercio tra gli Stati membri.

15.
    Per tali motivi il dispositivo della decisione così recita:

«Articolo 1

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Brugg Rohrsysteme GmbH, Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Ke-Kelit Kunststoffwerk Ges-mbtt, Oy KWH Tech AB, Løgstør Rør A/S, Pan-Isovit GmbH, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl, e Tarco Energi A/S hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, partecipando, nel modo e nella misura indicati nella motivazione ad un complesso di accordi e pratiche concordate, nel settore dei tubi preisolati, iniziati verso novembre/dicembre 1990 fra i quattro produttori danesi, che sono stati successivamente estesi ad altri mercati nazionali e ai quali hanno aderito Pan-Isovit e Henss/Isoplus fino a costituire, alla fine del 1994, un'intesa generale per l'intero mercato comune.

La durata dell'infrazione si è protratta:

(...)

-    nel caso di Brugg da agosto 1994 circa, fino a [marzo-aprile 1996],

(...)

    

Le caratteristiche principali delle infrazioni hanno riguardato:

-    la ripartizione tra i produttori dei mercati nazionali e alla fine dell'intero mercato europeo sulla base di un sistema di quote;

-    l'attribuzione dei mercati nazionali a determinati produttori e l'organizzazione del ritiro di altri;

-    la fissazione in comune dei prezzi per il prodotto e per i singoli progetti;

-    l'assegnazione dei singoli progetti a produttori designati e la manipolazione delle procedure d'appalto relative, affinché il contratto in questione fosse aggiudicato al produttore designato;

-    la tutela dell'intesa dalla concorrenza dell'unica impresa importante non partecipante, Powerpipe AB, tramite la fissazione e l'adozione di misure concordate, al fine di ostacolarne l'attività commerciale, nuocere ai suoi affari o estrometterla dal mercato.

(...)

Articolo 3

Alle imprese di cui all'articolo 1 e per le infrazioni ivi indicate sono inflitte le seguenti ammende:

(...)

b)    a Brugg Rohrsysteme GmbH, un'ammenda di 925 000 EUR;

(...)».

(...)

Nel merito

23.
    La ricorrente fa valere, in sostanza, quattro motivi. Il primo motivo è relativo a errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo motivo attiene ad una violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo è fondato su una violazione di principi generali e su errori di fatto nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda. Il quarto motivo riguarda una violazione dell'obbligo di motivazione nella determinazione dell'ammontare dell'ammenda.

Sul primo motivo, relativo ad errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

24.
    La ricorrente contesta alla Commissione alcuni errori di fatto nell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per quanto riguarda, innanzi tutto, la durata della sua partecipazione all'infrazione, in secondo luogo, la sua asserita partecipazione alle azioni concordate contro la Powerpipe e, in terzo luogo, la sua asserita partecipazione ad un'intesa su scala comunitaria.

Sulla durata dell'infrazione contestata alla ricorrente

- Argomenti delle parti

25.
    Secondo la ricorrente, la Commissione ha esagerato la durata dell'infrazione che la riguarda, stabilendo che la sua partecipazione all'intesa ha avuto inizio il 18 agosto 1994 ed è cessata solamente nel marzo o aprile del 1996.

26.
    Da un lato l'inizio della sua partecipazione non può essere datato 18 agosto 1994, data in cui essa ha partecipato a Copenaghen ad una riunione di direttori tenuta in occasione di una riunione dell'associazione professionale «European Heating Pipe Manufacturers Association» (Associazione europea dei produttori di tubi per il riscaldamento; in prosieguo: la «EuHP»).

27.
    La ricorrente, infatti, non sarebbe stata ufficialmente invitata a tale riunione ma vi si sarebbe recata, su iniziativa del sig. Henss, per informarsi sulle possibilità di divenire membro dell'associazione. Gli argomenti trattati a tale riunione sarebbero stati privi di interesse per la ricorrente ed essa non vi avrebbe assistito in modo continuativo. Contrariamente a quanto ritiene la Commissione, non vi si sarebbero discusse proposte per un rialzo dei prezzi in Germania o per l'elaborazione di un listino comune dei prezzi, almeno non in presenza della ricorrente. Soltanto nel corso della riunione essa avrebbe appreso che, sul mercato tedesco, esisteva una cooperazione tra gli altri produttori e che essa era obbligata ad unirvisi.

28.
    Il fatto, inoltre, che essa non avrebbe partecipato alle riunioni del gruppo di contatto che hanno immediatamente seguito la riunione del 18 agosto 1994, ma avrebbe partecipato a tali riunioni solo a partire dal 7 dicembre 1994 dimostrerebbe che la sua partecipazione all'intesa non ha avuto inizio con la sua presenza alla riunione del 18 agosto 1994. L'affermazione, al punto 61 della motivazione della decisione, secondo la quale «KWH e Brugg non erano presenti alla riunione del 16 novembre [1994], ma ABB, convinta che [esse] avrebbero potuto entrare nel regime, fu incaricata dall'intesa di elaborare un accordo finale con i due produttori», dimostrerebbe che la ricorrente, al tempo della riunione del 16 novembre 1994, non aveva ancora aderito all'intesa. Peraltro, contrariamente a quanto menzionato nella decisione, la ricorrente non sarebbe stata presente alla riunione del 7 ottobre 1994.

29.
    Quanto alla fine dell'infrazione, la ricorrente avrebbe già posto termine alla propria partecipazione il 25 febbraio 1996, giorno in cui si sarebbe tenuta a Zurigo l'ultima riunione alla quale essa ha partecipato.

30.
    La convenuta fa osservare che la riunione del 18 agosto 1994 dev'essere considerata l'inizio della partecipazione della ricorrente all'infrazione. Nella risposta della ricorrente del 9 agosto 1996 alla richiesta di informazioni del 9 luglio 1996 (in prosieguo: la «risposta della ricorrente»), quest'ultima avrebbe richiamato la riunione di cui trattasi tra gli incontri durante i quali sarebbero stati discussi argomenti concernenti la concorrenza. L'entrata della ricorrente nell'intesa sarebbe avvenuta, almeno quanto al suo inizio, dopo che essa ha partecipato alla riunione del 18 agosto 1994 senza esprimere il suo dissenso, anche se sussistevano ancora dubbi sulla posizione che doveva occupare nell'ambito dell'intesa europea che si stava formando.

31.
    Quanto alla fine dell'infrazione, la convenuta ricorda che la stessa ricorrente ha confermato, tanto durante il procedimento amministrativo quanto nel suo ricorso, che essa aveva ancora partecipato ad una riunione il 25 marzo 1996.

- Giudizio del Tribunale

32.
    Va constatato che la ricorrente non contesta di aver partecipato ad una riunione dell'intesa a Copenaghen, il 18 agosto 1994.

33.
    Per quanto riguarda l'oggetto di tale riunione occorre notare, innanzi tutto, che, secondo la Tarco, in seno all'intesa esisteva un listino di prezzi che dovevano essere applicati nelle offerte per gli appalti e trasmesso, probabilmente nel maggio 1994, dal coordinatore dell'intesa (risposta della Tarco del 31 maggio 1996 alla richiesta di informazioni del 13 marzo 1996). Nella lettera d'invito a tale riunione, inviata il 10 giugno 1994 al sig. Henss e ai direttori dell'ABB, della Dansk Rørindustri, della Løgstør, della Pan-Isovit e della Tarco (allegato 56 della comunicazione degli addebiti) il coordinatore dell'intesa ha menzionato quanto segue: «Poiché la lista del 9 maggio 1994 risulta incompleta relativamente ad alcune voci e, a causa di ciò, la comparazione delle offerte ha provocato contrasti e divergenze d'interpretazione rilevanti, mi permetto di completare le voci mancanti con la lista allegata». Alla luce della risposta dell'ABB del 4 giugno 1996 alla richiesta di informazioni del 13 marzo 1996 (in prosieguo: la «risposta dell'ABB»), secondo la quale esisteva un listino prezzi che, in seguito a una riunione il 3 maggio a Hannover, doveva essere utilizzato per tutte le consegne ai fornitori tedeschi, si deve concludere che, al momento dell'organizzazione della riunione del 18 agosto 1994, si è pensato di continuare la discussione su tale listino prezzi la cui attuazione si era già iniziata, seppure in maniera problematica.

34.
    Va poi sottolineato che, secondo la risposta dell'ABB, nel corso della riunione del 18 agosto 1994, sono state discusse misure dirette a «migliorare» il livello dei prezzi in Germania. Secondo l'ABB, tali misure avrebbero potuto includere la fornitura di nuovi listini prezzi al coordinatore dell'impresa ai fini della fissazione di un nuovo listino comune e di un accordo in forza del quale i ribassi sui prezzi del listino comune non avrebbero superato un minimo fissato prima della fine del 1994 e in virtù del quale i prezzi del detto listino sarebbero stati obbligatori dal 1° gennaio 1995, anche se, su quest'ultimo punto, l'accordo avrebbe potuto essere parimenti concluso in un'altra riunione (risposta dell'ABB). Ora, anche se l'affermazione dell'ABB sul contenuto della riunione del 18 agosto 1994 non viene confermata da altri partecipanti all'intesa, si deve constatare, considerate le conclusioni che devono essere tratte dall'invito a tale riunione, che la discussione del 18 agosto 1994 ha completato se non confermato il listino prezzi comune convenuto nel maggio 1994.

35.
    Quanto alla partecipazione della ricorrente, occorre osservare che questa ha riconosciuto, nella sua risposta, di essere stata coinvolta, durante la riunione del 18 agosto 1994, in una discussione sullo stato della concorrenza nel mercato di cui trattasi (risposta della ricorrente, allegato 2). Nel suo ricorso essa riconosce che, in tale occasione, anche se la sua presenza non si è protratta per tutta la riunione, era chiaro che era in atto una stretta cooperazione sui mercati danese e tedesco tale da mettere in pericolo la sopravvivenza della sua impresa nel caso in cui essa non vi avesse partecipato.

36.
    A tale riguardo è privo di rilevanza il fatto che la ricorrente non sia stata formalmente invitata alla riunione del 18 agosto 1994 ma vi si sia recata su iniziativa del sig. Henss. La ricorrente non può neppure sostenere che si aspettava una discussione sulle norme tecniche. Essa ha dichiarato, infatti, nella sua risposta, di aver partecipato a tale riunione sulla base di contatti nel corso dei quali si è discusso di una cooperazione tra i concorrenti che poteva avere ripercussioni nei suoi confronti. La ricorrente ha inoltre affermato, nelle sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti, che il sig. Henss le aveva consigliato di partecipare alla riunione, da un lato, per farsi un'idea della sua partecipazione all'EuHP e, dall'altro, per avere un quadro della situazione del mercato e dei concorrenti ivi presenti. Ne consegue che, nonostante lo scopo principale della sua partecipazione alla riunione fosse stato l'adesione all'EuHP, la ricorrente vi si è recata sapendo che la discussione in seno a tale riunione avrebbe trasceso le attività connesse all'elaborazione di norme tecniche, che costituisce uno degli obiettivi dell'EuHP.

37.
    Dato che, durante la riunione di cui trattasi, la ricorrente ha preso atto dell'esistenza di una stretta cooperazione sui mercati danese e tedesco, essa doveva essere consapevole, almeno, del fatto che gli altri partecipanti erano implicati in una discussione in merito ad un listino comune dei prezzi per il mercato tedesco.

38.
    Ora, va osservato che, qualora un'impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi uno scopo anticoncorrenziale e non prenda pubblicamente le distanze dal contenuto di questa, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato delle riunioni e che intenda attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all'intesa scaturita da tali riunioni (v. sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 232; 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 98, e 6 aprile 1995, causa T-141/89, Trefileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punti 85 e 86).

39.
    E' pacifico che la ricorrente, dopo aver preso atto dell'esistenza di una cooperazione sui mercati danese e tedesco, non ha preso le distanze dal tenore anticoncorrenziale della riunione. Il fatto di vedersi, invece, attribuire, poi, una quota del mercato tedesco dimostra che, a seguito della sua partecipazione alla riunione del 18 agosto 1994, essa è stata considerata dagli altri partecipanti all'intesa come un'impresa che doveva essere inclusa nel sistema di ripartizione dei mercati.

40.
    Occorre osservare che la decisione non porta ad altra interpretazione quando richiama la dichiarazione della Løgstør secondo la quale la ABB ha annunciato, ad una riunione, il 16 novembre 1994, che non era ancora stato raggiunto un accordo tra la Brugg e la Oy KWH Tech AB (in prosieguo: la «KWH») ma che l'ABB sperava che un accordo si potesse trovare (osservazioni della Løgstør sulla comunicazione degli addebiti). Infatti la Løgstør fa riferimento alle trattative per l'accordo sulla ripartizione del mercato europeo, nel corso delle quali la Brugg avrebbe preteso una quota del 2% del mercato europeo e del 4% del mercato tedesco. Con riguardo a tale trattativa, sempre nelle osservazioni della Løgstør, viene indicato, quanto al fatto che, ad una riunione del 30 settembre 1994, non si è potuto concludere un accordo, che «un accordo presupponeva la partecipazione della KWH e della Brugg». Ora, questo conferma che la ricorrente veniva considerata, a seguito della sua partecipazione alla discussione sui prezzi, una partecipante all'intesa, anche se, a quel momento, non era ancora terminata la trattativa per arrivare all'accordo sui prezzi tramite un accordo sulla spartizione del mercato.

41.
    Dato che la partecipazione della ricorrente all'intesa in atto tra le altre partecipanti alla riunione del 18 agosto 1994 risulta evidente dalla sua presenza a tale riunione, è oltremodo irrilevante ritenere che la ricorrente non avrebbe immediatamente partecipato alle riunioni del gruppo di contatto tedesco.

42.
    Per quanto riguarda la fine della partecipazione della ricorrente all'infrazione di cui trattasi, è sufficiente constatare che essa ha confermato, all'udienza, l'informazione comunicata all'allegato 2 alla sua risposta, secondo la quale essa ha ancora partecipato ad una riunione del gruppo di contatto tedesco, il 25 marzo 1996.

43.
    Di conseguenza la Commissione constatava giustamente che la ricorrente aveva partecipato all'infrazione all'incirca a partire dall'agosto 1994 fino al marzo o aprile 1996.

(...)

Sulla partecipazione della ricorrente ad un'intesa su scala comunitaria

- Argomenti delle parti

67.
    La ricorrente contesta alla Commissione di ritenere a torto che essa ha partecipato ad un'intesa generale che copriva l'intero mercato comune. Essa sottolinea di aver operato solo sul mercato tedesco, per cui non avrebbe partecipato al club dei direttori, ma solo alle riunioni del gruppo di contatto tedesco. Quando vi ha partecipato per la prima volta, la ripartizione delle quote era già stata fissata. Secondo la ricorrente, tutto ciò dimostra che non era a conoscenza dell'esistenza di un'intesa che copriva l'intero mercato comune.

68.
    Nella sua replica la ricorrente contesta il fatto che le sia stata ugualmente accordata, al di fuori della quota del 4% del mercato tedesco, una quota europea propria. Essa non avrebbe potuto, del resto, farne nulla poiché, per quanto riguarda i tubi in questione, essa altro non era che un rivenditore sul solo mercato tedesco. La cifra del 2% del mercato europeo sarebbe risultata solo in maniera indiretta dalla conversione della quota tedesca sul mercato europeo.

69.
    La convenuta sostiene che le attività della ricorrente sul mercato tedesco non costituivano un'infrazione individuale, ma erano integrate in un'intesa a livello europeo. La ricorrente avrebbe saputo che le quote all'interno dei mercati nazionali venivano decise dal club dei direttori. Secondo la convenuta, la ricorrente non avrebbe solo disposto di una quota del 4% della Germania, ma anche di una quota del 2% del mercato europeo.

70.
    Quanto all'affermazione secondo la quale non sarebbe stata accordata alla ricorrente una quota europea propria, la convenuta fa osservare che la ricorrente contesta così per la prima volta, nella sua replica, un'accusa già sollevata tanto nella comunicazione degli addebiti quanto nella decisione. La ricorrente, comunque, non può sostenere che tale quota non le sarebbe servita mentre essa vendeva anche i prodotti di cui trattasi sul mercato danese e aveva già dimostrato il suo interesse ad ottenere garanzie che andavano oltre il mercato tedesco, in particolare la garanzia che non vi sarebbero stati nuovi concorrenti in Svizzera.

- Giudizio del Tribunale

71.
    E' pacifico che la ricorrente ha partecipato all'intesa in atto sul mercato tedesco e che ha partecipato regolarmente alle riunioni del gruppo di contatto relativo a tale mercato.

72.
    Inoltre la ricorrente riconosce che le riunioni del gruppo di contatto tedesco facevano parte di un'intesa globale che era gestita nell'ambito del club dei direttori, i cui membri fissavano, per tutti le partecipanti, le quote sui diversi mercati nazionali e si accordavano su aumenti generali di prezzo.

73.
    Occorre ricordare che un'impresa che abbia partecipato ad un'infrazione unica e complessa attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nelle nozioni di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione, per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, quando sia accertato che l'impresa considerata è al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che può ragionevolmente prevederli ed è pronta ad accettarne i rischi (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I-4125, punto 203).

74.
    Orbene, la ricorrente non contesta di aver assistito alla riunione del 18 agosto 1994 a Copenaghen, durante la quale è apparso chiaro che esisteva una cooperazione sui mercati danese e tedesco tale che il non parteciparvi sarebbe stato pericoloso per la sopravvivenza della sua impresa. Inoltre la ricorrente ha riconosciuto, nella sua risposta, che l'ABB l'aveva informata che la «riunione europea» aveva fissato la sua quota e che sussisteva ancora un problema relativo ad un meccanismo di compensazione europea, poiché le consegne della Dansk Rørindustri alla ricorrente dovevano essere imputate alla quota della Dansk Rørindustri. Ne consegue che la ricorrente ha saputo, al momento della sua partecipazione, che la sua quota sul mercato tedesco faceva parte di una ripartizione del mercato organizzata, dai produttori, a livello europeo.

75.
    Di conseguenza, la Commissione ha a giusto titolo contestato alla ricorrente una partecipazione all'intesa generale che copriva tutto il mercato comune, pur riconoscendo che essa ha agito principalmente sul mercato tedesco.

76.
    Non è necessario, a tale riguardo, che il Tribunale si esprima ancora sulla questione se la ricorrente abbia disposto di una quota del mercato europeo. Infatti, anche se la ricorrente si era vista accordare una quota solamente sul mercato tedesco, questo non inciderebbe affatto sulla conclusione secondo cui essa era consapevole del fatto che la sua quota sul mercato tedesco faceva parte di una ripartizione del mercato su scala comunitaria.

77.
    Ne consegue che il motivo della ricorrente debba essere respinto anche per quanto riguarda la censura relativa alla sua partecipazione ad un'intesa su scala comunitaria.

78.
    Pertanto il primo motivo viene respinto nel suo complesso.

(...)

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il tedesco.


2: -     Sono qui riprodotti solamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. La descrizione dei fatti ed il contesto normativo della causa di cui trattasi sono esposti nella sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II-0000).