Language of document : ECLI:EU:T:2021:597

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 settembre 2021 (*)

«Procedura – Domanda di revocazione – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Ricorso contro una decisione dell’EUIPO di rifiuto parziale di registrazione di un marchio – Ritiro dell’opposizione avvenuto prima della notifica dell’ordinanza di rigetto del ricorso – Fatti ignoti al ricorrente e al Tribunale – Revocazione dell’ordinanza – Non luogo a statuire»

Nella causa T‑616/19 REV,

Katjes Fassin GmbH & Co. KG, con sede a Emmerich am Rhein (Germania), rappresentata da T. Schmitz, S. Stolzenburg‑Wiemer, M. Breuer e I. Dimitrov, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Haribo The Netherlands & Belgium BV, con sede a Breda (Paesi Bassi), rappresentata da A. Tiemann e C. Elkemann, avvocati,


avente ad oggetto la domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, F. Schalin e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della domanda

1        Il 18 gennaio 2017 la Katjes Fassin GmbH & Co. KG, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo WONDERLAND; tale domanda di registrazione riguarda prodotti rientranti nella classe 30 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

3        La domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 2017/017, del 26 gennaio 2017.

4        Il 22 marzo 2017 la Haribo The Netherlands & Belgium BV ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio WONDERLAND per tutti i prodotti oggetto della domanda di registrazione.

5        L’opposizione si fondava in particolare sul marchio Benelux denominativo anteriore WONDERMIX, registrato il 1° luglio 2015 con il numero 974248 e che designa prodotti rientranti nella classe 30.

6        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

7        Il 7 settembre 2018 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione sulla base dell’esistenza di un rischio di confusione con il marchio Benelux anteriore per tutti i prodotti oggetto della domanda di registrazione del marchio WONDERLAND.

8        Il 6 novembre 2018 la ricorrente ha presentato ricorso all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

9        Con decisione dell’8 luglio 2019 (procedimento R 2164/2018‑4), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione.

10      Il 12 settembre 2019 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso la decisione della quarta commissione di ricorso nella parte in cui quest’ultima aveva dichiarato l’esistenza di un rischio di confusione per una parte dei prodotti contestati.

11      Con ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334), il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente.

12      Con lettera del 27 luglio 2020, la ricorrente ha chiesto all’EUIPO chiarimenti sulle ragioni per le quali non era stata informata del fatto che, con fax del 25 giugno 2020, l’opponente, interveniente dinanzi al Tribunale, aveva ritirato la propria opposizione alla registrazione del marchio WONDERLAND.

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2020, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento di procedura del Tribunale, in combinato disposto con l’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, una domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).

14      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2020, l’EUIPO ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di revocazione.

15      Con ordinanza del 22 aprile 2021, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T‑616/19 REV, EU:T:2021:213), il Tribunale ha dichiarato ricevibile la domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).

16      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2021, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sul merito.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2021, l’EUIPO ha presentato le proprie osservazioni sul merito.

18      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        riassumere il procedimento nella causa T‑616/19;

–        modificare l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334);

–        condannare ciascuna parte a farsi carico delle proprie spese relative al procedimento principale;

–        condannare l’EUIPO alle spese del procedimento di revocazione.

19      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di revocazione;

–        non condannarlo alle spese del procedimento principale né a quelle del procedimento di revocazione.

 In diritto

20      A sostegno della propria domanda di revocazione, la ricorrente fa valere l’elemento di fatto rappresentato dal ritiro dell’opposizione dell’interveniente alla registrazione del marchio WONDERLAND. Essa afferma che, al momento della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334), tale elemento di fatto era ignoto sia a lei stessa sia al Tribunale. Sostiene che questo nuovo elemento deve indurre il Tribunale ad emettere un’ordinanza di non luogo a statuire e ad adottare quindi una soluzione differente da quella di cui alla summenzionata ordinanza.

21      Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, conformemente all’articolo 44 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la revocazione di una decisione del Tribunale possa essere chiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un’influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza o della notifica dell’ordinanza, era ignoto al Tribunale e alla parte che domanda la revocazione.

22      Da una giurisprudenza costante risulta poi che la revocazione non costituisce un mezzo d’appello, bensì un mezzo di ricorso straordinario che consente di superare la forza del giudicato di una decisione giudiziaria definitiva in conseguenza degli accertamenti di fatto sui quali il giudice si è fondato. La revocazione presuppone la scoperta di elementi di fatto precedenti la pronuncia o la notifica della decisione giurisdizionale, ignoti fino a quel momento tanto al giudice che l’ha pronunciata quanto alla parte richiedente la revocazione e che avrebbero indotto detto giudice, ove questi li avesse potuti prendere in considerazione, a risolvere diversamente la controversia (v., in tal senso, ordinanze del 4 dicembre 2014, JAS/Commissione, T‑573/11 REV, non pubblicata, EU:T:2014:1124, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 novembre 2017, Staelen/Mediatore, T‑217/11 REV, non pubblicata, EU:T:2017:861, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

23      Inoltre, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, fermo restando il termine decennale previsto dall’articolo 44, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la revocazione va proposta entro il termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il proponente ha avuto notizia del fatto su cui la domanda di revocazione si basa. Conformemente all’articolo 169, paragrafo 3, lettera d), di detto regolamento, la domanda di revocazione deve indicare i mezzi di prova diretti a dimostrare l’esistenza dei fatti legittimanti la revocazione e l’osservanza del termine previsto dal paragrafo 2 di tale articolo.

24      Occorre infine ricordare che, conformemente all’articolo 44, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la procedura di revocazione si apre con una decisione che constata espressamente l’esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l’adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l’istanza. L’articolo 169, paragrafo 5, del regolamento di procedura dispone che, dopo aver posto le parti in condizione di presentare osservazioni, senza che ciò pregiudichi la decisione nel merito il Tribunale statuisca con ordinanza sulla ricevibilità della domanda.

25      Tale articolazione della procedura in due fasi, la prima riguardante la ricevibilità e la seconda il merito, si spiega per il rigore delle condizioni di apertura della revocazione, a sua volta comprensibile per il fatto che tale mezzo d’impugnazione pone nel nulla la forza del giudicato (v. sentenza dell’8 luglio 1999, DSM/Commissione, C‑5/93 P, EU:C:1999:364, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

26      Nel caso di specie, con ordinanza del 22 aprile 2021, WONDERLAND (T‑616/19 REV, EU:T:2021:213), il Tribunale ha dichiarato ricevibile la domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334). Esso ha infatti considerato che il ritiro dell’opposizione – di cui il Tribunale e la ricorrente ignoravano l’esistenza – costituiva un fatto nuovo di natura tale da avere un’influenza decisiva ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in quanto da tale fatto poteva dipendere la prosecuzione del procedimento stesso. Il Tribunale ha quindi dichiarato che ricorrevano tutte le condizioni di ricevibilità di una domanda di revocazione previste da detto articolo 169.

27      Occorre pertanto esaminare la questione di merito e, dunque, stabilire se l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334), debba essere oggetto di revocazione.

28      Secondo una giurisprudenza costante, quando l’opposizione viene ritirata nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avente ad oggetto una decisione sull’opposizione ovvero nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione europea avente ad oggetto la decisione sul ricorso proposto dinanzi all’EUIPO avverso la decisione sull’opposizione, viene meno il fondamento del procedimento, poiché quest’ultimo diviene in tal modo privo di oggetto [ordinanza del 9 febbraio 2004, Synopharm/UAMI – Pentafarma (DERMASYN), T‑120/03, EU:T:2004:33, punto 20; v., altresì, ordinanza del 2 aprile 2020, Thai World Import & Export/EUIPO – Elvir (Yaco), T‑3/19, non pubblicata, EU:T:2020:150, punto 4 e giurisprudenza ivi citata].

29      Nel caso di specie, l’interveniente ha ritirato la sua opposizione dinanzi all’EUIPO, come confermato da quest’ultimo nelle proprie osservazioni relative alla domanda di revocazione. L’EUIPO ha inoltre precisato che tale ritiro era divenuto efficace prima della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).

30      Ne deriva che, al momento della notifica dell’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334), il fondamento dell’opposizione era venuto meno e che la decisione oggetto del ricorso di annullamento nel procedimento principale doveva ritenersi mai esistita.

31      Di conseguenza, se fosse stato informato in tempo utile del ritiro dell’opposizione, il Tribunale non avrebbe adottato l’ordinanza del 10 luglio 2020, WONDERLAND (T‑616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).

32      Pertanto, occorre accogliere la domanda di revocazione e, conformemente all’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura, constatare che, a seguito del ritiro dell’opposizione alla registrazione del marchio WONDERLAND, l’oggetto del ricorso di annullamento nella causa T‑616/19 è venuto meno e che dunque non occorre più statuire (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 2 aprile 2020, Yaco, T‑3/19, non pubblicata, EU:T:2020:150, punto 6).

 Sulle spese relative al procedimento di annullamento nella causa T616/19

33      L’articolo 137 del regolamento di procedura prevede che, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decida liberamente sulle spese.

34      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba disporre che le parti si facciano carico ciascuna delle proprie spese.

 Sulle spese relative alla procedura di revocazione

35      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

36      L’EUIPO e l’interveniente sono rimasti soccombenti. Entrambe queste parti sono state parimenti negligenti, omettendo di informare in tempo utile il Tribunale e la ricorrente del ritiro dell’opposizione di detta interveniente alla registrazione del marchio WONDERLAND. Tuttavia, la ricorrente ha chiesto la condanna del solo EUIPO alle spese del procedimento di revocazione. Pertanto, occorre condannare l’EUIPO a farsi carico, oltre alle proprie spese, della metà di quelle della ricorrente relative al procedimento di revocazione. La ricorrente si farà quindi carico della metà delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:

1)      La domanda di revocazione dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334), è accolta.

2)      Non occorre più statuire sul ricorso nella causa Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T616/19).

3)      Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese relative al procedimento di annullamento nella causa Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T616/19).

4)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese relative al procedimento di revocazione.

5)      L’EUIPO è condannato a farsi carico della metà delle spese della Katjes Fassin GmbH & Co. KG relative al procedimento di revocazione.

6)      La Katjes Fassin si farà carico della metà delle proprie spese relative al procedimento di revocazione.

7)      Il cancelliere allegherà l’originale della presente ordinanza all’originale dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).

8)      Il cancelliere farà annotazione della presente ordinanza a margine dell’ordinanza del 10 luglio 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T616/19, non pubblicata, EU:T:2020:334).

Lussemburgo, 13 settembre 2021

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

V. Tomljenović


*      Lingua processuale: il tedesco.