Language of document : ECLI:EU:C:2019:1099

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

18 dicembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Direttiva 2009/24/CE – Contratto di licenza di software – Modifica non autorizzata del codice sorgente di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario in violazione del contratto di licenza – Azione per contraffazione esercitata dall’autore del software contro il licenziatario – Natura del regime di responsabilità applicabile»

Nella causa C‑666/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), con decisione del 16 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2018, nel procedimento

IT Development SAS

contro

Free Mobile SAS,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis (relatore), E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la IT Development SAS, da B. Lamon, avocat;

–        per la Free Mobile SAS, da J. Fréneaux, avocat;

–        per il governo francese, da R. Coesme, A.‑L. Desjonquères e A. Daniel, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, S.L. Kalėda e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifiche in GU 2004, L 195, pag. 16 e GU 2007, L 204, pag. 27) nonché dell’articolo 4 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la IT Development SAS alla Free Mobile SAS in merito all’asserita contraffazione di un software e del danno che ne deriva.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2004/48

3        Ai sensi dei considerando 10, 13 e 15 della direttiva 2004/48:

«(10)      L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [le] legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(…)

(13)      È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni [del diritto dell’Unione] in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato. (…)

(…)

«(15)      La presente direttiva dovrebbe far salvi il diritto sostanziale della proprietà intellettuale (…)».

4        L’articolo 1 di tale direttiva, che definisce l’oggetto di quest’ultima, è formulato come segue:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (…)».

5        L’articolo 2 della citata direttiva, rubricato «Ambito di applicazione» prevede quanto segue:

«1.      Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione [dell’Unione] o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione [dell’Unione] e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

(…)

3.      La presente direttiva fa salve:

a)      le disposizioni [dell’Unione] che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale (…)

(…)».

6        L’articolo 3 della direttiva 2004/48, rubricato «Obbligo generale», dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.      Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

7        L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso», è così formulato:

«Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a)      ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile,

(…)».

 Direttiva 2009/24

8        A termini del considerando 15 della direttiva 2009/24:

«La riproduzione, la traduzione, l’adattamento o la trasformazione non autorizzati della forma del codice in cui è stata messa a disposizione una copia di un programma per elaboratore costituiscono una violazione dei diritti esclusivi dell’autore. (…)».

9        L’articolo 1 della direttiva 2009/24, che ne definisce l’oggetto, al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. (…)».

10      L’articolo 4 di tale direttiva, rubricato «Attività riservate», così dispone:

«1.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

(…)

b)      la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

(…)».

11      L’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Deroghe relative alle attività riservate», prevede:

«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori».

12      Ai sensi dell’articolo 8, primo comma, della direttiva 2009/24, le disposizioni di quest’ultima non ostano all’applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle, in particolare, in materia di diritto contrattuale.

 Diritto francese

13      L’articolo L. 112-2 del codice della proprietà intellettuale è cosi formulato:

«Si considerano segnatamente opere dell’ingegno ai sensi del presente codice:

(…)

13      I programmi informatici, compreso il materiale preparatorio per la progettazione di un programma;

(…)».

14      Ai sensi dell’articolo 122-6 di tale codice:

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo L. 122-6-1, il diritto di sfruttamento spettante all’autore di un programma informatico include il diritto di effettuare ed autorizzare:

1      la riproduzione permanente o temporanea di un programma informatico (…);

2      la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma informatico e la riproduzione del programma informatico che ne risulti;

(…)».

15      L’articolo L. 122-6-1 di detto codice recita:

«I.      Gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo L. 122-6 non sono soggetti all’autorizzazione dell’autore allorché sono necessari per un uso del programma informatico conforme alla sua destinazione da parte di una persona avente il diritto di usarlo, nonché per la correzione di errori.

Tuttavia, l’autore è legittimato a riservarsi per contratto il diritto di correggere gli errori e di stabilire le specifiche modalità cui dovranno sottostare gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo L. 122-6, necessari per un uso del programma informatico conforme alla sua destinazione da parte di una persona avente il diritto di usarlo.

(…)».

16      L’articolo L. 335-3, secondo comma, del medesimo codice è così formulato:

«Costituisce altresì reato di contraffazione la violazione di uno dei diritti dell’autore di un programma informatico definiti all’articolo L. 122-6».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

17      Con contratto del 25 agosto 2010, modificato tramite una clausola aggiuntiva del 1o aprile 2012, la IT Development rilasciava alla società Free Mobile, operatore telefonico che propone abbonamenti di telefonia mobile sul mercato francese, una licenza e un contratto di manutenzione per un pacchetto software denominato ClickOnSite, software per la gestione centralizzata di progetti finalizzato a consentire alla Free Mobile di organizzare e seguire in tempo reale l’evolversi dell’installazione del complesso delle sue antenne di radiotelefonia da parte del suo personale e dei prestatori di servizi tecnici esterni.

18      Con atto del 18 giugno 2015, la IT Development citava in giudizio la Free Mobile dinanzi al Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) per contraffazione del software ClickOnSite chiedendo il risarcimento del danno subito. Essa addebitava alla Free Mobile di aver modificato il software, in particolare creando nuovi moduli. Oltre al carattere, a suo parere, sostanziale di tali modifiche, essa faceva valere, in particolare, per sostenere che la Free Mobile non aveva il diritto di procedere a siffatte modifiche, le clausole dell’articolo 6 del contratto di licenza, intitolato «Estensione della licenza», secondo il quale, in sostanza, al cliente si vieta espressamente di riprodurre, direttamente o indirettamente, il pacchetto software, di decompilare e/o di effettuare operazioni di ingegneria inversa sul pacchetto software, nonché di modificare, correggere, adattare, creare opere derivate e aggiuntive, direttamente o indirettamente, relativamente a tale software.

19      La Free Mobile proponeva domanda riconvenzionale per lite temeraria e sosteneva che le domande della IT Development erano irricevibili e infondate.

20      Con sentenza del 6 gennaio 2017, il Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) dichiarava irricevibili le pretese della IT Development fondate sulla responsabilità extracontrattuale della Free Mobile, respingeva la domanda di risarcimento danni per lite temeraria proposta da quest’ultima e condannava la IT Development alle spese. Tale giudice ha considerato che esistevano due distinti regimi di responsabilità in materia di proprietà intellettuale, uno extracontrattuale, in caso di violazione dei diritti di sfruttamento dell’autore del software, quali individuati dalla legge, l’altro contrattuale, in caso di violazione di un diritto dell’autore riservato per contratto, e che, nella fattispecie, erano chiaramente addebitati alla società Free Mobile inadempimenti alle sue obbligazioni contrattuali, riconducibili a un’azione per responsabilità contrattuale, e non illeciti da contraffazione di software.

21      La IT Development interponeva appello contro tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) chiedendo a quest’ultima di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, di riformare la sentenza di primo grado e di dichiarare ricevibile l’azione per contraffazione da essa proposta. Essa chiedeva altresì di dichiarare che le modifiche del software operate dalla Free Mobile costituiscono atti di contraffazione, di condannare quest’ultima a versarle la somma di EUR 1 440 000 a titolo di risarcimento del danno subito nonché, in subordine, di condannare la Free Mobile, sul fondamento contrattuale, a versarle la somma di EUR 840 000 a titolo di risarcimento di tale danno. Essa chiedeva inoltre, in ogni caso, di vietare, pena l’irrogazione di sanzioni, alla Free Mobile e al suo subappaltatore, la Coraso, di utilizzare il software nonché di estrarre e di riutilizzare i dati provenienti da quest’ultimo.

22      La Free Mobile chiedeva alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), in particolare, di confermare le disposizioni della sentenza di primo grado, di condannare la IT Development a versarle la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento danni per lite temeraria e di dichiarare tutte le domande della IT Development irricevibili e in ogni caso infondate.

23      Il giudice del rinvio indica che il diritto francese della responsabilità civile si fonda sul principio del divieto di cumulo, il quale implica, da un lato, che una persona non può essere chiamata da un’altra a rispondere a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale per i medesimi fatti e, dall’altro, che, se le parti sono vincolate da un contratto valido e il danno subito da una di esse deriva dall’inadempimento o dall’adempimento non corretto di un’obbligazione contrattuale, la responsabilità extracontrattuale è esclusa a favore di quella contrattuale. Inoltre, essa indica che, nel diritto francese, la contraffazione, che è all’origine un reato, rientra nella responsabilità extracontrattuale, ma che, in tale diritto, non esiste alcuna disposizione in base alla quale una contraffazione non può sussistere quando vi sia un contratto che vincola le parti. A tale riguardo, a titolo di esempio, un’azione per contraffazione potrebbe essere esercitata in materia di brevetti e di marchi nei confronti del licenziatario che abbia violato i limiti del suo contratto.

24      Il giudice del rinvio fa, tuttavia, notare che l’articolo 2 della direttiva 2004/48, che ne definisce il campo d’applicazione, dispone in via generale che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso da essa previsti si applicano alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, senza distinguere se la violazione derivi o no dall’inadempimento di un contratto.

25      Ciò premesso, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il fatto che un licenziatario di software non rispetti i termini di un contratto di licenza di software (per scadenza di un periodo di prova, superamento del numero di utenti autorizzati o di un’altra unità di misura, quali i processori utilizzabili per far eseguire le istruzioni del software, o per modifica del codice sorgente allorché la licenza riserva tale diritto al titolare originario):

–        costituisca una contraffazione (ai sensi della direttiva [2004/48]) subita dal titolare del diritto d’autore del software riservato dall’articolo 4 della direttiva [2009/24] relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore,

–        oppure possa essere soggetto a un regime giuridico distinto, come quello della responsabilità contrattuale di diritto comune».

 Sulla questione pregiudiziale

26      In limine, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se del caso, a riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenze del 28 giugno 2018, Crespo Rey, C‑2/17, EU:C:2018:511, punto 40, e del 26 settembre 2019, UTEP 2006., C‑600/18, EU:C:2019:784, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nella specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la problematica sollevata dalla controversia principale verte sull’applicazione del principio del divieto di cumulo, sul cui fondamento la responsabilità extracontrattuale deve essere esclusa quando un’azione, come quella di cui al procedimento principale, si fonda sull’asserita violazione di obbligazioni contrattuali e non su fatti di contraffazione di natura extracontrattuale.

28      Come ha indicato il giudice del rinvio, tale principio di diritto francese implica, da un lato, che una persona non può essere chiamata da un’altra a rispondere a titolo di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale per i medesimi fatti e, dall’altro, che, se le parti sono vincolate da un contratto valido e il danno subito da una di esse deriva dall’inadempimento o dall’adempimento non corretto di un’obbligazione contrattuale, la responsabilità extracontrattuale è esclusa a favore di quella contrattuale.

29      Il giudice del rinvio ha altresì rilevato che la contraffazione costituisce, nel diritto francese, un reato che rientra abitualmente nell’ambito della responsabilità extracontrattuale e non dell’inadempimento di un contratto. Inoltre, il governo francese indica, nelle sue osservazioni scritte, che il termine «contraffazione» costituisce la traduzione, nel diritto francese, dell’espressione «violazione del diritto di proprietà intellettuale» ai sensi della direttiva 2004/48, di modo che le norme di diritto francese relative all’azione per contraffazione costituiscono la trasposizione di tale direttiva.

30      Alla luce di quanto precede, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le direttive 2004/48 e 2009/24 debbano essere interpretate nel senso che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d’autore di tale programma rientra nella nozione di «violazione dei diritti di proprietà intellettuale», ai sensi della direttiva 2004/48, e che, di conseguenza, detto titolare deve poter beneficiare delle garanzie previste da quest’ultima direttiva, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile secondo il diritto nazionale.

31      Si deve osservare che il giudice del rinvio elenca, nella questione sollevata, diverse forme possibili di violazione di un contratto di licenza di software, vale a dire il fatto che il licenziatario di software non rispetti la scadenza di un periodo di prova, superi il numero di utenti autorizzati o un’altra unità di misura, come i processori che possono essere utilizzati per far eseguire le istruzioni del software, o modifichi il codice sorgente del software quando la licenza riserva tale diritto al titolare iniziale. Orbene, nella controversia principale, è in discussione solo quest’ultima ipotesi, di modo che, nel caso di specie, occorre fare riferimento unicamente ad essa.

32      Per quanto riguarda la direttiva 2009/24, che stabilisce i diritti sostanziali degli autori di programmi per elaboratore, occorre rilevare che gli Stati membri sono tenuti, in forza dell’articolo 1 di quest’ultima, a tutelare i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie. Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, i diritti esclusivi del titolare di tali programmi che devono essere tutelati dagli Stati membri comprendono, fatte salve talune eccezioni da essa previste, in particolare, il diritto di effettuare o di autorizzare la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore. Il divieto di modificare il codice sorgente di un software rientra quindi nei diritti d’autore di un programma per elaboratore dei quali la direttiva 2009/24 prevede la tutela. Occorre aggiungere che, in forza dell’articolo 3 di detta direttiva, una tale tutela è riconosciuta a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti previsti dalla legislazione nazionale in materia di diritto d’autore applicabile a tali opere.

33      Ne consegue che la direttiva 2009/24 non subordina la tutela dei diritti del titolare dei diritti d’autore di un programma per elaboratore alla questione se l’asserita violazione di tali diritti rientri o no nella violazione di un contratto di licenza.

34      A tale proposito, occorre rilevare che il considerando 15 di detta direttiva si limita ad indicare che l’adattamento o la trasformazione del codice in cui è stata messa a disposizione una copia del programma per elaboratore costituiscono una violazione dei diritti esclusivi dell’autore, senza alcuna precisazione in merito all’origine, contrattuale o di altra natura, di tale violazione.

35      Per quanto riguarda la direttiva 2004/48, quest’ultima prevede, come risulta dai suoi considerando 10 e 15 nonché dal suo articolo 1, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, il che include i diritti contemplati dalla direttiva 2009/24.

36      Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, la direttiva 2004/48 si applica «alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale». Dal tenore di tale disposizione, in particolare dalla formulazione «alle violazioni», risulta che tale direttiva deve essere interpretata nel senso che essa comprende anche le violazioni derivanti dall’inadempimento di una clausola contrattuale relativa allo sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale, ivi compreso quello di un autore di un programma per elaboratore.

37      Tale constatazione è confermata tanto dagli obiettivi della direttiva 2004/48, quanto dal contesto nel quale si inscrive l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, di cui si deve tenere conto, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’interpretazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Envirotec Denmark, C‑550/14, EU:C:2016:354, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto riguarda, anzitutto, l’obiettivo della direttiva 2004/48, dai suoi considerando 10 e 13 risulta, rispettivamente, che tale obiettivo è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno e che il campo di applicazione di tale direttiva deve essere definito nella maniera più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni del diritto dell’Unione in materia e/o dal diritto interno dello Stato membro interessato.

39      Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo della direttiva 2004/48 consiste nel far sì che gli Stati membri assicurino, in particolare nella società dell’informazione, la tutela effettiva della proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 131).

40      Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni di tale direttiva intendono disciplinare gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 61, e giurisprudenza ivi citata).

41      Inoltre, per quanto riguarda il contesto in cui s’inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, quest’ultima prevede, al suo articolo 4, che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale hanno la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso che essa prevede, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile. Orbene, la possibilità di effettuare una tale domanda non è soggetta ad alcuna limitazione per quanto riguarda l’origine, contrattuale o di altra natura, della violazione di tali diritti.

42      Occorre constatare, alla luce di quanto precede, che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d’autore di tale programma rientra nella nozione di «violazione dei diritti di proprietà intellettuale», ai sensi della direttiva 2004/48, e che, di conseguenza, detto titolare deve poter beneficiare delle garanzie previste da tale direttiva.

43      Tuttavia, sebbene la direttiva 2004/48 intenda stabilire le misure, le procedure e i mezzi di ricorso con riferimento ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, il che include i diritti d’autore dei programmi per elaboratore previsti dalla direttiva 2009/24, tale prima direttiva non fissa le modalità esatte di applicazione di tali garanzie e non prescrive l’applicazione di un regime di responsabilità particolare in caso di violazione di tali diritti.

44      Ne consegue che il legislatore nazionale resta libero di stabilire le modalità concrete di tutela di tali diritti e di definire, in particolare, la natura, contrattuale o extracontrattuale, dell’azione di cui il titolare degli stessi dispone in caso di violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale nei confronti di un licenziatario di programmi per elaboratore. Tuttavia, è indispensabile che, in tutti i casi, le prescrizioni della direttiva 2004/48 siano rispettate.

45      A tale ultimo proposito, dall’articolo 3 di tale direttiva emerge, in particolare, che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati. Essi sono, inoltre, effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

46      Dalle considerazioni che precedono risulta che la determinazione del regime di responsabilità applicabile in caso di violazione dei diritti d’autore di un programma per elaboratore da parte di un licenziatario di tale programma rientra nella competenza degli Stati membri. L’applicazione di un regime di responsabilità particolare non dovrebbe, tuttavia, in nessun caso costituire un ostacolo alla tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d’autore di tale programma quale stabilita dalle direttive 2004/48 e 2009/24.

47      Nella specie, il giudice del rinvio indica che nessuna disposizione del diritto nazionale relativa alla contraffazione prevede espressamente che quest’ultima possa essere invocata unicamente nel caso in cui le parti non siano vincolate da un contratto. Esso rileva altresì che la contraffazione è definita, nella sua accezione più ampia, come violazione di un diritto di proprietà intellettuale, in particolare una violazione di uno dei diritti d’autore di un programma per elaboratore.

48      A tale proposito, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il giudice nazionale è tenuto, in forza del principio di interpretazione conforme del diritto interno, a dare a tale diritto, quanto più possibile, un’interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell’Unione e a garantire, in tal modo, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta. Tale principio impone al giudice nazionale di prendere in considerazione l’insieme del diritto nazionale per valutare in quale misura esso possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato in contrasto con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punti 75 e 76, nonché del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 55). Alla luce degli elementi indicati al punto precedente e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che nel caso di specie è possibile un’interpretazione conforme alle prescrizioni delle direttive 2004/48 e 2009/24.

49      Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che le direttive 2004/48 e 2009/24 devono essere interpretate nel senso che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore, avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d’autore di tale programma, rientra nella nozione di «violazione dei diritti di proprietà intellettuale», ai sensi della direttiva 2004/48, e che, di conseguenza, detto titolare deve poter beneficiare delle garanzie previste da quest’ultima direttiva, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile secondo il diritto nazionale.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, devono essere interpretate nel senso che la violazione di una clausola di un contratto di licenza di un programma per elaboratore, avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale del titolare dei diritti d’autore di tale programma, rientra nella nozione di «violazione dei diritti di proprietà intellettuale», ai sensi della direttiva 2004/48, e che, di conseguenza, detto titolare deve poter beneficiare delle garanzie previste da quest’ultima direttiva, indipendentemente dal regime di responsabilità applicabile secondo il diritto nazionale.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.