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Impugnazione proposta il 17 aprile 2014 da AC-Treuhand AG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014 nella causa T-27/10, AC Treuhand AG / Commissione europea

(Causa C-194/14 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AC-Treuhand AG (rappresentanti: C. Steinle e I. Bodenstein, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell’11 novembre 2009 (Caso COMP/38.589 – Stabilizzanti termici), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in subordine, ridurre l’importo delle ammende inflitte alla ricorrente ai sensi dell’articolo 2, punti 17 e 38, della menzionata decisione;

in subordine rispetto alla conclusione esposta al precedente punto 2, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla valutazione giuridica effettuata nella sentenza della Corte,

in ogni caso, condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014, nella causa T-27/10. Con tale sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla ricorrente il 27 gennaio 2010 contro la decisione C(2009) 8682 def. della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici).

La ricorrente deduce complessivamente quattro motivi di impugnazione:

Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente allega che il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando in maniera estensiva l’articolo 81 CE (divenuto articolo 101 TFUE), in violazione del principio di legalità (nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege) sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), con la conseguenza che i requisiti di precisione e prevedibilità, richiesti dallo Stato di diritto, degli elementi che integrano la fattispecie di cui all’articolo 81 CE nel caso di specie non sono più soddisfatti. Il Tribunale ha pertanto violato l’articolo 81 CE e l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha respinto il quarto motivo del ricorso in primo grado, disconoscendo i limiti che il principio di legalità (articolo 49, paragrafo 1, della Carta) e il principio della parità di trattamento imponevano nel caso di specie potere discrezionale della Commissione nella fissazione dell’importo delle ammende.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente allega che il Tribunale ha violato l’articolo 23, paragrafi 2 ed 3, del regolamento n. 1/2003 e gli orientamenti per il calcolo delle ammende. Essa avrebbe indicato che le ammende che le sono state inflitte avrebbero dovuto essere fissate non in modo forfettario, ma secondo le metodologie previste dagli orientamenti del 2006 e, quindi, in base agli onorari percepiti per la prestazione dei servizi e in rapporto alle infrazioni di cui trattasi. Il Tribunale ha a torto respinto tale argomento e considerato adeguato l’importo delle ammende.

Con il quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale abbia violato l’articolo 261 TFUE e gli articoli 23, paragrafo 3, e 31 del regolamento 1/2003, esercitando la sua competenza estesa anche al merito in modo insufficiente e contrario al diritto. Inoltre, nell’esercizio di tale competenza, il Tribunale ha violato i principi di legalità (articolo 49, paragrafo 1, della Carta), di parità di trattamento e di proporzionalità.