Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 - Strobl / Commissione
(Causa T-630/11 P)
("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso generale - Candidati iscritti in un elenco d'idoneità prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto - Avviso di posto vacante - Nomina - Inquadramento nel grado secondo le nuove norme meno favorevoli - Articolo 12 dell'allegato XIII dello Statuto - Errore di diritto - Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica")
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Peter Strobl (Besozzo, Italia) (Rappresentante: avv. H.-J. Rüber)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall, agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur), e Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: J. Herrmann e A. Jensen, agenti )
Oggetto
Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Strobl/Commissione (F-56/05, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Dispositivo
L'impugnazione è respinta.
Il sig. Peter Strobl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della presente istanza.
Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 49 del 18.2.2012.