Language of document : ECLI:EU:F:2012:74

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

5 giugno 2012

Causa F‑14/11

AW

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Malattia grave – Presa a carico delle spese per protesi dentarie – Massimale di rimborso – Eccezione di illegittimità – Legittimo affidamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale AW chiede al Tribunale, da un lato, l’annullamento delle decisioni della Commissione che hanno sottoposto il rimborso delle spese per protesi dentarie sostenute dalla figlia ad un massimale di rimborso e, dall’altro, la condanna della Commissione a versargli un risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso di AW è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Malattia grave – Massimali di rimborso – Ammissibilità – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 72, § 1)

La percentuale del 100% di cui all’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto fissa soltanto il limite massimo rimborsabile in caso, segnatamente, di malattia grave, e non implica l’obbligo di rimborsare gli iscritti e gli assicurati nella proporzione del 100% in tutti i casi. D’altro canto, poiché le risorse del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell’Unione sono limitate ai contributi degli iscritti e delle istituzioni e poiché l’equilibrio finanziario di quest’ultimo implica una necessaria correlazione tra le spese e i contributi, le istituzioni si trovano autorizzate, in mancanza di massimali di rimborso stabiliti dallo Statuto, a fissare massimali del genere nelle disposizioni di esecuzione del detto articolo 72, paragrafo 1, senza tuttavia oltrepassare i limiti posti al loro potere dal principio di copertura sociale che è alla base di tale disposizione dello Statuto. Tale principio non implica assolutamente il diritto per un assicurato di beneficiare del rimborso delle spese mediche da lui sostenute in una proporzione predeterminata di tali spese, e ciò indipendentemente dal prezzo reclamato dal fornitore delle prestazioni sanitarie in questione.

(v. punti 49 e 51)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 luglio 1991, Pincherle/Commissione, T‑110/89, punto 25; 25 febbraio 1992, Barassi/Commissione, T‑41/90, punto 33; 26 ottobre 1993, Reinarz/Commissione, T‑6/92 e T‑52/92, punto 74