Language of document : ECLI:EU:F:2014:92

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

14 maggio 2014

Causa F‑17/13

Patricia Cocco

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Assunzione – Invito a presentare manifestazioni d’interesse EPSO/CAST/02/2010»

Oggetto: Ricorso, proposto a norma dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con cui la sig.ra Cocco chiede l’annullamento della decisione della Commissione europea del 25 aprile 2012, che ha respinto la sua domanda di assunzione in qualità di agente contrattuale del gruppo di funzioni III, nonché il risarcimento del danno da essa subìto.

Decisione:      La decisione della Commissione europea, del 25 aprile 2012, con cui è stata rifiutata l’assunzione della sig.ra Cocco in quanto agente contrattuale del gruppo di funzioni III è annullata. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Cocco.

Massime

Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Inquadramento nel grado – Presa in considerazione dell’esperienza professionale – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Interpretazione dei testi giuridici dell’Unione – Limiti

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, § 2, b)]

L’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nel determinare se l’esperienza professionale anteriore di un candidato possa essere presa in considerazione ai fini della sua assunzione in quanto agente contrattuale del gruppo di funzioni III, ma l’esercizio di tale ampio potere discrezionale deve segnatamente svolgersi nel rispetto dell’insieme delle disposizioni applicabili.

Ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, occorre tener conto non solo della formulazione di quest’ultima, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Orbene, qualora il legislatore e l’autorità amministrativa impieghino, in uno stesso testo di portata generale, due termini distinti, ragioni di coerenza e di certezza del diritto ostano a che essi si vedano attribuire la stessa portata. Ciò può dirsi a maggior ragione allorché tali termini rivestano significati diversi nel linguaggio corrente ed è appunto quanto accade nel caso degli aggettivi «adeguato» ed «equivalente». Nel suo significato usuale, l’aggettivo «adeguato» significa «adatto ad un uso determinato». Per contro, l’aggettivo «equivalente» significa «dello stesso valore» e ha pertanto un significato più circoscritto.

Al riguardo, va notato che l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti richiede, in mancanza di un diploma che attesti un livello di studi superiori, o un’esperienza professionale adeguata, quando l’interessato abbia seguito un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, oppure, in assenza, una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente.

Quindi, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il candidato a un’assunzione in qualità di agente contrattuale del gruppo di funzioni III deve poter far valere un’esperienza di tre anni che sia adatta alle funzioni cui sarà adibito, senza tuttavia essere equivalente ad esse.

(v. punti 26, 30, 32, 33 e 37)

Riferimento:

Corte: 17 novembre 1983, Merck, 292/82, punto 12

Tribunale dell’Unione europea: 8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, punto 70

Tribunale della funzione pubblica: 28 ottobre 2010, Fares/Commissione, F‑6/09, punti 38 e 39; 10 marzo 2011, Begue e a./Commissione, F‑27/10, punto 40; 25 settembre 2013, Marques/Commissione, F‑158/12, punti 21‑23