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Ricorso proposto il 30 aprile 2010 - Vesteda Groep / Commissione

(Causa T-206/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Vesteda Groep BV (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti G. van der Wal e T. Boesman )

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2009;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2009, C(2010) 26 def., relativa al regime di aiuti E 2/2005 e N 642/2009 (Paesi Bassi) - Aiuto esistente e progetto di aiuto speciale ad imprese operanti nel settore dell'edilizia residenziale sociale. A sostegno del suo ricorso essa deduce tre motivi.

In primo luogo, la ricorrente asserisce che la Commissione, ai punti 25-37 della decisione contestata, ha, a torto e scorrettamente sotto il profilo del diritto, reputato che il sistema olandese per il finanziamento dell'edilizia residenziale sociale e tutte le relative modifiche a partire dall'introduzione del Trattato CEE costituiscano aiuti esistenti, e che, per tale motivo, la valutazione della Commissione è stata effettuata nel contesto dell'art. 108, n. 5 TFUE e del regolamento n. 659/19991. La ricorrente addebita alla Commissione di aver commesso errori di valutazione, di non aver verificato in modo sufficiente le modifiche del citato sistema e di aver motivato in modo insufficiente la decisione impugnata.

In secondo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione, nella decisione impugnata ex art. 19 del regolamento n. 659/1999, avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, accettato le misure proposte dai Paesi Bassi ai sensi dell'art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Le misure specifiche accettate dalla Commissione sarebbero insufficienti e/o inadeguate a garantire la compatibilità dell'aiuto esistente con gli artt. 106 e 107 TFUE. Inoltre, la Commissione avrebbe applicato scorrettamente i requisiti di cui all'art. 106, n. 2, TFUE e motivato insufficientemente la sua valutazione.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe, indebitamente e scorrettamente sotto il profilo del diritto, omesso di avviare la procedura ex artt. 108, n. 2, TFUE e 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1).