Language of document :

Ricorso presentato il 7 giugno 2007 - Eurallumina / Commissione

(Causa T-207/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (Rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton e E. Cormack, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Alternativamente:

annullare integralmente la decisione impugnata, oppure;

ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

annullare integralmente la decisione impugnata e ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

ordinare che dovrebbe essere recuperato un massimo di EUR 3 per tonnellata.

Ovvero

annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella parte in cui riguardano l'Euroallumina, oppure;

ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

annullare gli artt. 1, 4, 5 e 6 della decisione impugnata nella parte in cui riguardano l'Euroallumina e ordinare che l'esenzione autorizzata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CEE è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsiasi importo erogato dallo Stato italiano non dovrebbe essere considerato come un illegittimo aiuto di Stato e comunque non dovrebbe essere recuperato, oppure;

ordinare che dovrebbe essere recuperato un massimo di EUR 3 per tonnellata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 7 febbraio 2007, C(2007) 286 fin., con cui la Commissione ha accertato che l'esenzione dall'accisa concessa dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia a partire dal 1° gennaio 2004 per l'olio pesante combustibile usato nella produzione di allumina costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, e che una certa parte di tale aiuto era incompatibile con il mercato comune.

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere che la proroga dell'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna anche dopo l'entrata in vigore della direttiva del Consiglio 2003/96/CE1, il 1° gennaio 2004 non rappresenta un aiuto di Stato, in quanto l'art. 18, n. 1, della direttiva, nonché il suo Allegato II, affermano espressamente che tale esenzione, approvata con decisione del Consiglio 2001/224/CE2, continua fino al 31 dicembre 2006. Pertanto, secondo la ricorrente, la direttiva 2003/96/CEE conferma espressamente l'esenzione specifica dall'accisa concessa alla ricorrente fino al 31 dicembre 2006.

Inoltre, secondo la ricorrente, anche se l'esenzione approvata dalla decisione del Consiglio 2001/2247/CE è a prima vista una misura selettiva, essa è giustificata dalla logica e dalla natura generale tanto delle norme comunitarie quanto di quelle del sistema tributario italiano e non rappresenta quindi un aiuto di Stato.

La ricorrente sostiene altresì che anche se l'esenzione approvata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE dovesse essere considerata un aiuto di Stato, essa è esente dal divieto disposto dall'art. 87, n.1, CE, ai sensi delle norme sugli aiuti ambientali3.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i principi di legittimo affidamento, certezza del diritto, presunzione di validità, lex specialis, effetto utile e buona amministrazione ritenendo che la domanda di esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati per la produzione di allumina in Sardegna fosse un aiuto di Stato recuperabile a partire dal 1° gennaio 2004, in quanto la ricorrente aveva il diritto di attendersi che l'esenzione approvata dalla decisione del Consiglio 2001/224/CE fino al 31 dicembre 2006 fosse un atto comunitario valido e che qualsiasi misura adottata dalle autorità italiane e dalla ricorrente per attuare e fare affidamento su tale decisione non avrebbe condotto ad esiti illegittimi.

____________

1 - Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51).

2 - Decisione del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/224/CE, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23).

3 - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU 2001 C 37, pag. 3), in particolare il n. 51, sub 1, lett. a) e b).