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Ricorso presentato l'11 giugno 2007 - RSA Security Ireland / Commissione

(Causa T-210/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RSA Security Ireland (Shannon, Irlanda) (Rappresentanti: S. Daly, Solicitor, e B. Conway, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della convenuta, notificata alla ricorrente dai Revenue Commissioners il 30 marzo 2007 nella parte in cui non classifica il prodotto della ricorrente ai fini della classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata con riferimento alle obiettive caratteristiche e qualità del prodotto;

Dichiarare che la classificazione doganale del prodotto dev'essere determinata sulla base delle caratteristiche intrinseche del prodotto e cioè che esso fa parte di un elaboratore dati e quindi dev'essere classificato nel codice NC 8471 o, in via subordinata,

Dichiarare che il prodotto dev'essere classificato con riferimento alla sua caratteristica essenziale come calcolatore o dispositivo calcolatore ai sensi del codice NC 8470;

Dichiarare che, in conformità alle norme di classificazione vigenti ai fini doganali comunitari, la caratteristica essenziale del prodotto non è quella di un dispositivo di sicurezza o di uno strumento di accesso a dati registrati su un calcolatore o altrimenti;

Ordinare la restituzione alla ricorrente dei diritti doganali da essa versati per l'importazione del prodotto all'interno della Comunità insieme al pagamento degli interessi alla ricorrente a partire dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede che sia annullata una decisione della Commissione della quale la ricorrente è stata informata mediante un mail inviatole il 30 marzo 2007 dai Revenue Commissioners in risposta ad una domanda di informazione tariffaria vincolante presentata dalla ricorrente per un dispositivo di sicurezza collegabile ad un elaboratore dati chiamato "SID 800 Product".

La ricorrente sostiene che la decisione comunicata prima ai Revenue Commissioners e poi alla ricorrente stessa ha omesso di classificare il prodotto della ricorrente sulla base delle sue oggettive caratteristiche e qualità ed ha determinato la classificazione tariffaria in un modo che costituisce un fondamentale errore di diritto.

Essa sostiene inoltre che la corretta classificazione tariffaria del prodotto sulla base delle sue caratteristiche essenziali dovrebbe essere quella di una parte di un elaboratore dati conformemente al codice NC 84711, in quanto il prodotto soddisfa i requisiti previsti dalla nota 5(B) del capitolo 8471 per una classificazione siffatta, ovvero rappresenta di per sé un elaboratore dati.

In via subordinata, la ricorrente sostiene chela corretta classificazione tariffaria del prodotto sulla base delle sue caratteristiche obiettive è quella di un calcolatore o di un dispositivo calcolatore ai sensi del codice NC 8470.

Infine, la ricorrente fa valere che gli atti della Commissione relativi alla sua domanda di informazione tariffaria vincolante per il prodotto, alla luce delle caratteristiche del prodotto come parte di un elaboratore dati, costituiscono una violazione del diritto di difesa ed un eccesso di potere.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).