Ricorso proposto il 3 settembre 2013 – G-Star Raw / UAMI – PepsiCo (PEPSI RAW)
(Causa T-473/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Van Manen, M. van de Braak e L. Fresco, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PepsiCo, Inc. (New York, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 giugno 2013, procedimento R 1586/2012-2;
condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio;
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese del presente giudizio, qualora dovesse intervenirvi, nonché di quelle sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “PEPSI RAW”, per prodotti della classe 32 – domanda di marchio comunitario n. 6 788 004
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo “RAW”, per prodotti della classe 25 – marchio comunitario n. 4 743 225
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.