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Ricorso proposto il 3 settembre 2013 – G-Star Raw / UAMI – PepsiCo (PEPSI RAW)

(Causa T-473/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: G-Star Raw CV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. Van Manen, M. van de Braak e L. Fresco, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PepsiCo, Inc. (New York, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 25 giugno 2013, procedimento R 1586/2012-2;

condannare il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso al pagamento delle spese del presente giudizio, qualora dovesse intervenirvi, nonché di quelle sostenute nel procedimento dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi “PEPSI RAW”, per prodotti della classe 32 – domanda di marchio comunitario n. 6 788 004

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo “RAW”, per prodotti della classe 25 – marchio comunitario n. 4 743 225

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.