Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024 – Germania / Commissione
(Causa T-409/21) 1
(«Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata relativa alla cogenerazione di calore e di elettricità – Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, C. Kovács e C.-M. Carrega, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della decisione C(2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità), del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498)], mediante la quale detta istituzione constata che varie misure intese al sostegno della produzione di elettricità da parte delle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità (combined heat and power) costituiscono aiuti di Stato.
Dispositivo
La decisione C(2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità), del 21 dicembre 2015 (BGBl. 2015 I, pag. 2498)], è annullata.
2) La Commissione europea è condannata alle spese.
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1 GU C 368 del 13.9.2021.