Language of document : ECLI:EU:T:2008:68

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

12 marzo 2008

Causa T‑100/04

Massimo Giannini

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Concorso generale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Irregolarità nello svolgimento delle prove tali da falsare il risultato – Parità di trattamento – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/9/01, volto a costituire una riserva per l’assunzione di amministratori (A 7/A 6) nei settori dell’economia e della statistica (GU 2001, C 240 A, pag. 12), di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva di tale concorso e, dall’altra, un risarcimento danni.

Decisione: Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese del sig. Massimo Giannini. Il sig. Giannini sopporterà un quarto delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Identità di petitum e di causa petendi

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Concorso – Concorso generale – Partecipazione di funzionari che occupano un posto e ricoprono un grado considerati dal bando di concorso – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 4 e 27, primo comma)

4.      Funzionari – Assunzione – Procedure – Scelta – Potere discrezionale dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 29, n. 1)

5.      Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione

6.      Funzionari – Concorso – Modalità e contenuto delle prove

(Statuto dei funzionari, allegato III)

7.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

8.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Composizione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3)

9.      Funzionari – Diritti e obblighi – Obbligo di indipendenza e di integrità

(Statuto dei funzionari, art. 14)

10.    Funzionari – Concorso – Principio di imparzialità della commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, art. 14)

11.    Funzionari – Concorso – Obbligo delle istituzioni comunitarie di garantire a tutti i candidati uno svolgimento sereno e regolare delle prove

12.    Funzionari – Concorso – Valutazione dell’idoneità dei candidati

(Statuto dei funzionari, allegato III)

1.      Quando un candidato ad un concorso sollecita il riesame della decisione della commissione giudicatrice di non inserirlo nell’elenco di riserva e tale domanda viene respinta, è la decisione di rigetto che costituisce l’atto che arreca pregiudizio, quindi l’atto impugnabile.

(v. punti 29 e 30)

Riferimento: Tribunale 3 aprile 2001, cause riunite T‑95/00 e T‑96/00, Zaur-Gora e Dubigh/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑79 e II‑379, punti 24‑27); Tribunale 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 39); Tribunale 31 maggio 2005, causa T‑294/03, Gibault/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑635, punto 22), e Tribunale 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑329 e II‑A‑2‑1695, punto 19)

2.      Nei ricorsi proposti da funzionari la regola della concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica si applica pienamente qualora gli interessati, pur non essendovi tenuti nel caso di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, scelgano di presentare innanzi tutto un reclamo amministrativo all’autorità che ha il potere di nomina, anziché adire direttamente il giudice comunitario. Di conseguenza, qualora il ricorrente presenti un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro una decisione della commissione giudicatrice di un concorso e tale reclamo sia respinto dall’autorità che ha il potere di nomina, le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario devono avere lo stesso oggetto delle conclusioni formulate nel reclamo. D’altro canto, i capi di contestazione dedotti dinanzi al giudice comunitario devono basarsi sulla stessa causa dei capi di contestazione fatti valere nel reclamo.

Tuttavia, dato che il procedimento precontenzioso ha lo scopo di permettere e di favorire una composizione amichevole delle controversie che possono insorgere tra i funzionari e l’amministrazione, che tale procedimento ha un carattere informale e che gli interessati agiscono, in generale, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione deve esaminare i reclami non in maniera restrittiva, ma, al contrario, con uno spirito di apertura. Per giunta, i capi di contestazione del reclamo possono essere sviluppati sia nel corso del procedimento precontenzioso tramite note aggiuntive, sia dinanzi al giudice comunitario, a condizione che la critica ivi contenuta si basi sulla stessa causa su cui si basano i capi di contestazione fatti valere nel reclamo iniziale. Pertanto, i capi di contestazione, finché non si giunge dinanzi al giudice comunitario, possono essere sviluppati deducendo motivi e argomenti che non figurano necessariamente nel reclamo ma vi si collegano strettamente.

(v. punti 37-40)

Riferimento: Corte 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione (Racc. pag. 1555, punti 11‑13); Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Racc. pag. 2181, punto 9); Tribunale 29 marzo 1990, causa T‑57/89, Alexandrakis/Commissione (Racc. pag. II‑143, punto 9); Tribunale 3 marzo 1993, causa T‑58/91, Booss e Fischer/Commissione (Racc. pag. II‑147, punto 83); Tribunale 9 luglio 1997, causa T‑4/96, S/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑1125, punto 99); Tribunale 17 dicembre 1997, causa T‑159/95, Dricot e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑385 e II‑1035, punto 24); Gonçalves/Parlamento, cit. (punto 42), e Tribunale 9 settembre 2003, causa T‑293/02, Vranckx/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑187 e II‑947, punti 41‑45)

3.      L’ammissione a concorrere di funzionari che coprono un posto e sono titolari dei gradi considerati dal bando di concorso generale non pregiudica né l’oggetto né l’obiettivo delle assunzioni quali definiti nello Statuto.

In forza dell’art. 4, primo comma, dello Statuto, le assunzioni devono servire esclusivamente a coprire i posti vacanti. L’art. 27, primo comma, dello Statuto definisce in maniera imperativa come obiettivo di ogni assunzione quello di prendere alle proprie dipendenze persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità su una base, non unicamente geografica, quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità.

Infatti, per quanto riguarda l’oggetto delle assunzioni, è chiaro che, se l’istituzione comunitaria assume a seguito di un concorso, in un settore determinato e in un grado preciso, un funzionario che copre già un posto nel settore ed è già titolare del grado considerato dal concorso, non può contestarsi all’istituzione il fatto di non aver coperto un posto vacante. Vero è che tale assunzione copre un posto vacante determinando la vacanza di un altro posto. Tuttavia, dato che tale assunzione provvede alla copertura di un posto vacante, non è in contrasto con l’oggetto delle assunzioni quale definito dall’art. 4 dello Statuto.

Per quanto riguarda l’obiettivo delle assunzioni, qualora un funzionario, che copre un posto nel settore ed è titolare di un grado considerato da un bando di concorso, superi le varie prove di tale concorso, la sua assunzione, da parte dell’istituzione, a seguito di tale concorso non pregiudica l’obiettivo assegnato alle assunzioni tramite concorso. Infatti, la circostanza che tale funzionario abbia superato le varie prove del concorso attesta che egli fa parte dei candidati più qualificati per occupare i posti da coprire in seno all’istituzione. Per giunta, una siffatta assunzione è appunto effettuata su una base quanto più ampia possibile.

(v. punti 83-87)

Riferimento: Corte 31 marzo 1965, causa 16/64, Rauch/Commissione (Racc. pag. 174); Tribunale 8 novembre 1990, causa T‑56/89, Bataille e a./Parlamento (Racc. pag. II‑597, punto 48); Tribunale 6 marzo 1997, cause riunite T‑40/96 e T‑55/96, de Kerros e Kohn-Bergé/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑135, punti 40 e 41), e Tribunale 12 novembre 1998, causa T‑294/97, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑601 e II‑1819, punto 35)

4.      Il termine «possibilità», di cui all’art. 29, n. 1, dello Statuto, significa chiaramente che l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta in maniera assoluta, se occorre assegnare un posto vacante, a procedere ad una promozione o ad un trasferimento, ma semplicemente ad esaminare, in ciascun caso, se tali provvedimenti possano sfociare nella nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità.

Pertanto, anche se la gerarchizzazione disposta dall’art. 29, n. 1, dello Statuto implica che l’autorità che ha il potere di nomina esamini con la massima cura le possibilità di promozione o di trasferimento prima di passare alla fase successiva, essa non impedisce che tale autorità, effettuando un siffatto esame, prenda anche in considerazione la possibilità di ottenere migliori candidature attraverso altre procedure. Ne consegue che l’autorità che ha il potere di nomina può passare ad una fase successiva della procedura di assunzione anche in presenza di uno o più candidati che soddisfano tutte le condizioni e i requisiti richiesti dall’avviso di posto vacante per il posto da coprire.

Di conseguenza se, a seguito dell’esame delle possibilità di trasferimento, l’autorità che ha il potere di nomina ritiene che taluni funzionari possano coprire i posti vacanti o, al contrario, che nessuno dei funzionari permetta di procedere alla copertura di tali posti, l’autorità che ha il potere di nomina non può vedersi vietare di assumere, fra tali funzionari, quelli che hanno superato il concorso generale al fine di coprire i posti di cui trattasi. La partecipazione e l’inserimento di tali funzionari nell’elenco di riserva possono confermare, o addirittura rivelare, che tali candidati costituiscono i migliori candidati per coprire i posti vacanti. L’autorità che ha il potere di nomina, tenuto conto del suo ampio potere discrezionale, può così veder confermata la sua valutazione o rivedere la sua valutazione iniziale di tali funzionari e nominarli ai posti vacanti, non per trasferimento, ma a seguito del concorso. Tale nuova nomina comporta la cessazione della prima nomina sin dalla decorrenza della nuova nomina.

(v. punti 91-93)

Riferimento: Corte 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione (Racc. pag. 140, in particolare pag. 158); Corte 14 luglio 1983, causa 10/82, Mogensen e a./Commissione (Racc. pag. 2397, punto 10); Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/Richard (Racc. pagg. I‑6189, I‑6191, punti 38‑40); Tribunale 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑223, punti 93‑95), e Tribunale 17 ottobre 2002, cause riunite T‑330/00 e T‑114/01, Cocchi e Hainz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑987, punto 38)

5.      Il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti rispecchia l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e i funzionari della funzione pubblica. Le esigenze derivanti dal dovere di sollecitudine non possono tuttavia impedire all’autorità che ha il potere di nomina di adottare i provvedimenti che essa ritiene necessari nell’interesse del servizio, poiché la copertura di ciascun posto deve fondarsi in primo luogo sull’interesse del servizio.

Il rispetto del dovere di sollecitudine in occasione di un’assunzione deve pertanto essere valutato alla luce dell’interesse del servizio, che costituisce un elemento fondamentale da prendere in considerazione da parte dell’istituzione nell’assegnazione di un posto al suo interno. L’istituzione dispone tuttavia di un ampio margine discrezionale nella determinazione dell’interesse del servizio, e il sindacato giurisdizionale si limita a verificare se essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

Ammettendo a concorrere e inserendo nell’elenco di riserva funzionari che coprono già un posto e sono già titolari del grado considerato dal bando di concorso, l’istituzione – più precisamente l’autorità che ha il potere di nomina, per quanto riguarda l’adozione del bando di concorso, e la commissione giudicatrice, per quanto riguarda l’applicazione di quest’ultimo – è rimasta entro tali limiti e non ha fatto uso del suo potere in maniera manifestamente erronea.

(v. punti 98, 103, 105 e 106)

Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. 551, punto 12); Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T‑80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II‑1465, punto 77); Tribunale 15 febbraio 1996, causa T‑589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑77, punto 132); Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 116); Tribunale 6 luglio 1999, cause riunite T‑112/96 e T‑115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑623, punto 267); Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 53); Cocchi e Hainz/Commissione, cit. (punto 89); 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 52), e 24 novembre 2005, causa T‑236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑365 e II‑1621, punto 129)

6.      Il principio di parità di trattamento costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, di modo che incombe alla commissione giudicatrice vegliare rigorosamente sul suo rispetto tra i candidati nello svolgimento di un concorso. Sebbene la commissione giudicatrice goda di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove, spetta tuttavia al giudice comunitario esercitare il suo sindacato nella misura necessaria a garantire un pari trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta tra questi ultimi fatta dalla commissione giudicatrice.

Ogni esame comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento alla luce del carattere necessariamente limitato del numero di domande che possono ragionevolmente essere poste in occasione di un esame a proposito di un determinato soggetto. È stato quindi ammesso che una violazione del principio di parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice nella scelta delle prove non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello proprio, in linea di massima, di ogni esame.

La familiarità con un documento, che taluni candidati ad un concorso hanno potuto acquisire con il loro lavoro in seno ad un’istituzione comunitaria, non implica che essi siano stati indebitamente avvantaggiati dalla scelta della commissione giudicatrice di prendere tale documento come base per le domande della prova scritta del concorso. Infatti, da una parte, il vantaggio che la scelta di tale documento attribuisce a taluni candidati fa parte del rischio inerente, in linea di massima, ad ogni esame. D’altra parte, il testo di tale documento era accessibile prima e durante la prova scritta in questione.

(v. punti 132, 133 e 164)

Riferimento: Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86‑73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399, punto 27); Tribunale 17 marzo 1994, causa T‑43/91, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑297, punto 47); Tribunale 17 marzo 1994, causa T‑44/91, Smets/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑319, punto 46), e Tribunale 25 maggio 2000, causa T‑173/99, Elkaïm Mazuel/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑433, punti 87 e 90)

7.      Il mantenimento, quanto più possibile, di una composizione stabile della commissione giudicatrice nel corso dello svolgimento delle prove è necessario al fine di garantire un’applicazione coerente dei criteri di valutazione. Tale coerenza permette, a sua volta, di garantire l’obiettività e la parità di trattamento tra i candidati nel corso delle prove. Alla luce dell’importanza del principio di parità di trattamento nei procedimenti di assunzione, l’inosservanza, da parte di una commissione giudicatrice di concorso, della stabilità della sua composizione può essere qualificata come una violazione delle forme sostanziali. Di conseguenza, la decisione inficiata da un vizio del genere dev’essere annullata, senza che l’interessato sia tenuto a provare un effetto negativo particolare sui suoi diritti soggettivi o a dimostrare che il risultato del concorso avrebbe potuto essere diverso se le forme sostanziali di cui trattasi fossero state rispettate.

(v. punto 202)

Riferimento: Tribunale 10 novembre 2004, causa T‑165/03, Vonier/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑343 e II‑1575, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)

8.      La presenza simultanea, nel corso delle prove orali, dei membri titolari e dei membri supplenti in seno alla commissione giudicatrice di concorso non rende illegittimi i lavori e la composizione della commissione giudicatrice, purché la rappresentanza richiesta dall’art. 3, primo comma, dell’allegato III dello Statuto sia rispettata e i membri della commissione giudicatrice con voto deliberativo mantengano il controllo delle operazioni e si riservino il potere di valutazione e di decisione. Di conseguenza, la presenza simultanea del presidente supplente e del presidente titolare non rende illegittimi i lavori e la composizione della commissione giudicatrice a condizione che, in un caso del genere, il presidente supplente non abbia voto deliberativo.

(v. punti 210 e 255)

Riferimento: Tribunale 13 settembre 2005, causa T‑290/03, Pantoulis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1123, punti 77 e 78)

9.      Conformemente all’art. 14 dello Statuto, il conflitto d’interessi riguarda solo il caso in cui un funzionario debba esprimere, nell’esercizio delle sue funzioni, un parere su una questione alla cui trattazione o alla cui soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza. Nella valutazione di un rischio di conflitto di interessi, l’esistenza di rapporti professionali tra un funzionario e un terzo non può, in linea di principio, implicare che l’indipendenza del funzionario sia compromessa o appaia tale, qualora tale funzionario sia chiamato a esprimere un parere su una questione in cui tale terzo interviene.

Di conseguenza, la partecipazione di un membro di una commissione giudicatrice di concorso alla valutazione di un candidato che lavora o ha lavorato in seno alla sua stessa unità o alla sua stessa direzione non porta, di per sé, tale membro a pronunciarsi su una questione alla cui trattazione o alla cui soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza.

(v. punti 223 e 224)

Riferimento: Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑89/01, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑153 e II‑803, punto 58); Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑137/03, Mancini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑27, punto 33), e Tribunale 12 luglio 2005, causa T‑157/04, De Bry/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑199 e II‑901, punto 35)

10.    Il principio di imparzialità della commissione giudicatrice esige pertanto l’astensione di un membro della commissione giudicatrice al momento della valutazione di un candidato qualora esista un legame diretto tra il membro della commissione giudicatrice e il candidato. L’imparzialità della commissione giudicatrice è garantita qualora un membro della stessa, presente al momento della prova orale di candidati da lui conosciuti, si astenga da ogni intervento nel corso del colloquio e della valutazione di tali candidati e, al momento dell’esame comparativo di tutti i candidati, la commissione giudicatrice sia necessariamente composta, oltre che da tale membro «passivo», da almeno tre o quattro membri privi di legami diretti con il candidato.

(v. punti 228 e 229)

Riferimento: Tribunale 5 aprile 2005, causa T‑336/02, Christensen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑341, punto 53)

11.    In forza dei principi di diligenza e di parità di trattamento, spetta alle istituzioni comunitarie garantire a tutti i candidati ad un concorso uno svolgimento il più possibile sereno e regolare delle prove. Tuttavia, un’irregolarità verificatasi durante lo svolgimento delle prove di un concorso pregiudica la legittimità di dette prove solo se tale irregolarità è di natura sostanziale o se il ricorrente dimostra che tale irregolarità può falsare i risultati delle prove. Per contro, nel caso di un’irregolarità sostanziale, spetta all’istituzione convenuta provare che tale irregolarità non ha avuto influenza sui risultati delle prove.

Al riguardo, le durate ineguali delle deliberazioni relative ai vari candidati non implicano una violazione del principio di non discriminazione e non configurano quindi un’irregolarità, fermo restando che la durata di una deliberazione non è un’indicazione del carattere effettivo o della qualità di tale deliberazione.

(v. punti 244 e 250)

Riferimento: Tribunale 11 febbraio 1999, causa T‑200/97, Jiménez/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑73, punto 55); Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑159/98, Torre e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑395, punto 47), e Tribunale 7 febbraio 2002, causa T‑193/00, Felix/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑101, punto 46)

12.    Le valutazioni di una commissione giudicatrice sulle cognizioni e capacità dei candidati costituiscono l’espressione di un giudizio di valore quanto alla prestazione di ciascun candidato nel corso della prova e si inseriscono nell’ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice. Esse possono essere soggette al sindacato del giudice comunitario solo in caso di violazione evidente delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice. Infatti, non spetta al giudice comunitario sostituire la propria valutazione a quella della commissione giudicatrice di un concorso. Pertanto, qualora, nell’ambito di un ricorso di annullamento contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso con cui viene dichiarato l’insuccesso del ricorrente nelle prove eliminatorie, il ricorrente non faccia valere la violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice o non fornisca la prova di una siffatta violazione, la fondatezza della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice è sottratta al sindacato del giudice comunitario.

Discende dal principio sancito all’art. 27 dello Statuto, secondo il quale le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati, in particolare, delle più alte qualità di competenza, che ogni candidato al quale siano rivolte domande che richiedono ciascuna una sola risposta corretta e precisa dev’essere selezionato dalla commissione giudicatrice sulla base dell’esattezza delle sue risposte. Tale regola non pregiudica il margine discrezionale di cui dispone ogni commissione giudicatrice di concorso. Infatti, qualora ad una domanda posta possa darsi come risposta corretta una sola risposta semplice e precisa, la commissione giudicatrice di concorso non ha alcun margine discrezionale al fine di dichiarare corretta o errata la risposta data da un candidato a tale domanda.

Discende da tale regola che correzioni inesatte apportate, durante la prova orale di un concorso, da taluni membri della commissione giudicatrice alle risposte di un candidato a domande che implicano una sola risposta corretta costituiscono una violazione delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice.

(v. punti 274-278)

Riferimento: Tribunale 1° dicembre 1994, causa T‑46/93, Michaël-Chiou/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑297 e II‑929, punti 48 e 49); Tribunale 14 luglio 2000, causa T‑146/99, Teixeira Neves/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑159 e II‑731, punto 41); Tribunale 25 giugno 2003, causa T‑72/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑169 e II‑861, punto 30); Tribunale 9 novembre 2004, cause riunite T‑285/02 e T‑395/02, Vega Rodríguez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑333 e II‑1527, punti 35‑45), e Tribunale 26 gennaio 2005, causa T‑267/03, Roccato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑1, punto 42)