Language of document :

Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 - Aer Lingus / Commissione

(Causa T-101/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aer Lingus Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: D. Piccinin, barrister, e A. Burnside, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 14 novembre 2012, adottata in conformità della clausola 1.4.9. degli impegni assunti dalla International Consolidated Airlines Group ("IAG") nei confronti della Commissione quale condizione per l'approvazione della Commissione dell'acquisizione della British Midlands Limited ("bmi") da parte della IAG ai sensi del regolamento n. 139/2004 2 del Consiglio, che valuta offerte per slot di decollo e di atterraggio all'aeroporto di Heathrow che la IAG era tenuta a cedere in conformità degli impegni, e che classifica l'offerta presentata dalla Virgin Atlantic Airways ("Virgin") per gli slot relativi alla tratta Londra Heathrow - Edimburgo al di sopra dell'offerta presentata dalla Aer Lingus Limited ("Aer Lingus") per tali slot;

condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di interpretazione degli impegni. La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato nell'interpretare il criterio di valutazione delle offerte stabilito nella clausola 1.4.10, lettera c), degli impegni, concernente i piani della compagnia aerea offerente di offrire collegamenti a vettori terzi. La Commissione ha interpretato tale criterio come comprensivo dei piani della Virgin di trasportare passeggeri sulla tratta Londra Heathrow - Edimburgo sui propri voli in coincidenza verso provenienze/destinazioni a lungo raggio, mentre tale criterio è in realtà limitato al trasferimento di passeggeri in transito a vettori terzi.

Secondo motivo, vertente sulla mancata adeguata considerazione del parere dell'amministratore fiduciario . La ricorrente sostiene che la Commissione è venuta meno all'obbligo di tenere in adeguata considerazione il parere dell'amministratore fiduciario e/o di fornire un'adeguata motivazione per essersi discostata da tale parere sotto quattro aspetti:

la Commissione ha omesso di tenere nella dovuta considerazione il parere dell'amministratore fiduciario sui vantaggi della Aer Lingus in relazione agli accordi interline, o di indicare le ragioni per le quali se ne è discostata;

la Commissione ha omesso di tenere nella dovuta considerazione il parere dell'amministratore fiduciario sui vantaggi della Aer Lingus in relazione ai costi di funzionamento e all'analisi di sensibilità, o di indicare le ragioni per le quali se ne è discostata;

la Commissione ha omesso di tenere nella dovuta considerazione il parere dell'amministratore fiduciario su come le diverse misure dovrebbero essere analizzate congiuntamente per realizzare una classifica globale, o di indicare le ragioni per le quali se ne è discostata; e

la Commissione ha omesso di chiedere il parere dell'amministratore fiduciario in relazione ai vantaggi relativi dell'attribuzione degli slot nella forma di un unico pacchetto.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. La ricorrente sostiene che la Commissione ha manifestamente errato nel concludere che l'offerta della Aer Lingus non esercitava una pressione concorrenziale almeno "essenzialmente simile" a quella prevista nell'offerta della Virgin. La Commissione ha errato sia nella sua valutazione della pressione concorrenziale che le offerte concorrenti presentavano sulla tratta Londra Heathrow - Edimburgo, sia nella sua valutazione dei vantaggi che sarebbero derivati dall'attribuire tutte le tratte ad un unico vettore anziché attribuire la tratta Londra Heathrow - Edimburgo alla Aer Lingus e le tratte rimanenti alla Virgin.

____________

1 - Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (GU L 24, pag. 1).

2 - Persona designata nell'ambito dell'acquisizione della bmi da parte della IAG al fine di svolgere le funzioni di controllo dell'adempimento della IAG agli impegni.