Language of document : ECLI:EU:T:2015:610

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 settembre 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione – Prova della partecipazione all’intesa – Infrazione unica e continuata – Imputabilità dell’infrazione – Controllo congiunto – Ammende – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑104/13,

Toshiba Corp., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz e P. Berghe, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, V. Bottka e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), nella parte in cui essa riguarda la ricorrente, nonché, in subordine, una domanda di soppressione o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, N.J. Forwood ed E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Ricorrente e prodotto interessato

1        La ricorrente, Toshiba Corp., è un’impresa mondiale che produce e commercializza prodotti elettronici ed elettrici, fra cui tubi a raggi catodici (in prosieguo: i «CRT»).

2        I CRT sono involucri in vetro sotto vuoto che contengono un cannone a elettroni e uno schermo fluorescente, generalmente muniti di un dispositivo interno o esterno per accelerare e deflettere gli elettroni. Quando gli elettroni emessi dal cannone a elettroni colpiscono lo schermo fluorescente, viene prodotta della luce e l’immagine viene creata sullo schermo. All’epoca dei fatti, esistevano due tipi di CRT, ossia i tubi catodici a colori per gli schermi dei computer (colour display tubes; in prosieguo: i «CDT») e i tubi catodici a colori per televisori (colour picture tubes; in prosieguo: i «CPT»). I CDT e i CPT sono componenti individuali che vengono combinati con un telaio ed altri componenti necessari per produrre uno schermo di un computer o un televisore a colori. Essi si presentano in un certo numero di diverse dimensioni (piccola, media, grande e jumbo), espresse in pollici.

3        La ricorrente ha partecipato alla produzione e alla commercializzazione di CRT, sia direttamente che tramite proprie controllate, segnatamente [riservato] (1), [riservato], [riservato] e [riservato], situate in Europa, in Asia e in Nord America. [riservato], stabilita a [riservato] e detenuta al 100% da [riservato], era la parte europea incaricata dell’attività in materia di componenti elettroniche della ricorrente nonché il suo distributore esclusivo di CDT e di CPT nello Spazio economico europeo (SEE), e ciò dal 1995 al 31 marzo 2003.

4        Il 31 marzo 2003, la ricorrente ha trasferito tutte le sue attività in materia di CRT ad un’impresa comune, la Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd (in prosieguo: la «MTPD»), creata con la Matsushita Electric Industrial Co. Ltd (in prosieguo: la «MEI»). Fino al 31 marzo 2007, la MTPD era detenuta al 64,5% dalla MEI e al 35,5% dalla ricorrente, data in cui quest’ultima ha trasferito la sua partecipazione alla MEI, cosicché la MTPD è divenuta una controllata al 100% della MEI e ha cambiato la sua ragione sociale in MT Picture Display Co. Ltd. Quanto alla MEI, essa ha cambiato la propria ragione sociale in Panasonic Corp. il 1° ottobre 2008.

 Procedimento amministrativo

5        Il presente procedimento è stato avviato a seguito di una domanda d’immunità, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17), depositata il 23 marzo 2007 dalla Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd.

6        La Samsung SDI Co. Ltd, la Samsung SDI Germany GmbH, la Samsung SDI (Malesia) Berhad (in prosieguo, considerate congiuntamente: la «Samsung SDI»), la MEI, la Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «Philips») e la Thomson SA hanno depositato domande di clemenza, in conformità alla comunicazione menzionata al punto 5 supra.

7        Il 23 novembre 2009, la Commissione delle Comunità europee ha adottato una comunicazione degli addebiti indirizzata alla ricorrente nonché alla Chunghwa Picture Tubes Co. Ltd, alla Chunghwa Picture Tubes (Malesia) Sdn. Bhd, alla CPTF Optronics Co. Ltd (in prosieguo, considerate congiuntamente: la «Chunghwa»), alla Samsung SDI, alla Philips, alla LG Electronics, Inc. (in prosieguo: la «LGE»), alla PT LG Electronics Indonesia Ltd, alla LG Electronics European Holding BV, alla Thomson, alla Panasonic, [riservato], [riservato] e alla MTPD, e ha tenuto un’audizione orale il 26 e 27 maggio 2010 (in prosieguo: l’«audizione») con tutti i destinatari di tale comunicazione.

8        Con lettere del 2 luglio 2010, la Panasonic e la ricorrente hanno depositato osservazioni supplementari e hanno presentato elementi di prova concernenti la questione di un’asserita influenza determinante da esse esercitata sul comportamento della MTPD sul mercato.

9        Con lettera del 14 dicembre 2010, la ricorrente ha reiterato la domanda formulata nelle sue osservazioni del 2 luglio precedente, intesa ad ottenere l’accesso alle osservazioni presentate dalla Panasonic nell’ambito dell’audizione, nonché a ogni nuovo elemento di prova versato nel fascicolo a partire dalla comunicazione degli addebiti.

10      Con lettera del 22 dicembre 2010, la Commissione ha inviato una lettera di esposizione dei fatti alla Panasonic e alla ricorrente concernente elementi di prova supplementari sui quali essa contava di fondarsi, se del caso, per considerarle responsabili congiuntamente e in solido di un’eventuale sanzione inflitta alla MTPD per la sua partecipazione all’intesa globale.

11      Con lettera del consigliere-auditore del 19 gennaio 2011, la Commissione ha respinto le domande della ricorrente del 14 e del 23 dicembre 2010, intese ad ottenere l’accesso alle risposte delle altre imprese alla comunicazione degli addebiti.

12      Con lettera del 4 febbraio 2011, la ricorrente ha risposto alla lettera di esposizione dei fatti inviata dalla Commissione.

13      Con lettera del 4 marzo 2011, la Commissione ha inviato una domanda di informazioni, segnatamente alla ricorrente, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), con cui la invitava a fornire informazioni sulle sue vendite e sul suo fatturato globale.

 Decisione impugnata

14      Con decisione C (2012) 8839 final del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha constatato che i principali produttori su scala mondiale di CRT avevano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE (in prosieguo: l’«accordo SEE») partecipando a due infrazioni separate, ciascuna delle quali costituiva un’infrazione unica e continuata. Tali infrazioni riguardavano, da un lato, il mercato dei CDT (in prosieguo: l’«intesa CDT») e, dall’altro, il mercato dei CPT (in prosieguo: l’«intesa CPT»). Esse avrebbero avuto luogo, rispettivamente, fra il 24 ottobre 1996 e il 14 marzo 2006 e fra il 3 dicembre 1997 e il 15 novembre 2006, e si sarebbero tradotte in accordi e pratiche concordate fra i produttori di CRT intese a fissare i prezzi, ripartire i mercati e i clienti tramite l’attribuzione di volumi di vendite, clienti e quote di mercato, restringere la produzione, scambiare informazioni commerciali sensibili e monitorare l’attuazione degli accordi collusivi.

15      Per quanto attiene all’intesa CPT, l’unica presa in considerazione dal presente ricorso, la Commissione ha considerato che i partecipanti avevano convenuto obiettivi di prezzi o prezzi minimi per diverse dimensioni di CPT, che essi si erano sforzati di mantenere una differenza di prezzo tra prodotti identici commercializzati in Europa e in Asia e che avevano controllato minuziosamente gli accordi di tariffazione. Essi avrebbero parimenti concluso accordi che definivano quale produttore avrebbe comunicato quale aumento di prezzo a quale cliente. I produttori di CPT si sarebbero, inoltre, accordati sulle loro quote di mercato e si sarebbero messi d’accordo su restrizioni della produzione coordinate al fine di ridurre l’eccesso di offerta e di aumentare o mantenere i prezzi. Inoltre, essi si sarebbero scambiati informazioni commerciali sensibili concernenti la produzione e la capacità previste, le vendite realizzate e pianificate, le previsioni relative alle domande future, la tariffazione e la strategia dei prezzi, le condizioni generali di vendita, i clienti nonché le negoziazioni dei prezzi e dei volumi con questi ultimi.

16      Ai punti 123 e 124 della decisione impugnata è stato rilevato che, al termine di un periodo iniziale durante il quale i CPT erano stati oggetto di discussioni nel corso delle stesse riunioni che vertevano sui CDT, a partire dall’autunno 1998 avevano iniziato ad essere organizzate regolarmente riunioni multilaterali denominate «CPT glass meetings», inizialmente in Asia (in prosieguo: le «riunione vetro asiatiche»), fra le imprese asiatiche costituenti il nocciolo del cartello, vale a dire la Chunghwa, la Samsung SDI, [riservato], [riservato] e la LGE, su base mensile o trimestrale, riunioni alle quali si erano aggiunti contatti bilaterali e scambi di informazioni frequenti fra produttori su scala mondiale. Successivamente, a partire dal 1999, le imprese asiatiche si sarebbero adoperate per ampliare la cerchia dei membri dell’intesa, al fine di includervi tutti i principali produttori asiatici, così come i produttori europei. Ad esse si sarebbero quindi unite [riservato], la MEI, la Philips, la Thomson e la ricorrente. La partecipazione delle imprese europee Philips e Thomson sarebbe stata provata a partire dell’avvio, nella primavera del 1999, di un procedimento antidumping in Europa concernente l’importazione di CPT asiatici da 14 pollici. Da allora, taluni elementi di prova attesterebbero parimenti lo svolgimento di riunioni vetro (in prosieguo: le «riunioni vetro») in Europa (in prosieguo: le «riunioni vetro europee»). Inoltre, negli anni 2002‑2003, le riunioni vetro asiatiche avrebbero mutato forma e sarebbero state organizzate in due piattaforme, destinate ai produttori di CPT ubicati in Asia e comprendenti, da un lato, riunioni fra la Samsung SDI, la MTPD e il gruppo LG Philips Displays (in prosieguo: il «gruppo LPD», al posto della LGE e della Philips, che gli avevano ceduto la loro attività in materia di CPT), dette «SML», le quali vertevano per la maggior parte sui CPT di dimensioni media ed extralarge e, dall’altro, riunioni del Sud Est asiatico, fra la Samsung SDI, il gruppo LPD, la MTPD, la Chunghwa e [riservato], dette «ASEAN», le quali vertevano per la maggior parte sui CPT di piccole e medie dimensioni.

17      La Commissione ha rilevato che, benché le riunioni vetro europee relative ai CPT fossero state asseritamente organizzate e condotte separatamente dalle riunioni tenute in Asia, le controllate delle stesse imprese e, occasionalmente, gli stessi collaboratori avrebbero partecipato a talune riunioni con alcuni concorrenti sia in Europa sia in Asia. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che le riunioni vetro europee e asiatiche fossero interconnesse, in quanto venivano ivi esaminate le stesse materie e veniva scambiato lo stesso tipo di informazioni, e ciò nonostante il fatto che i documenti del fascicolo non descrivessero l’esistenza di un’organizzazione centrale congiunta. A tal riguardo, stando ai termini della decisione impugnata, le riunioni vetro europee costituivano un’estensione delle riunioni vetro asiatiche e si concentravano più specificamente sulle condizioni di mercato e sui prezzi in Europa, mentre i contatti intrattenuti nell’ambito dell’intesa in Asia rivestivano carattere mondiale e riguardavano, pertanto, anche l’Europa. Inoltre, gli accordi concernenti il mercato europeo sarebbero stati conclusi nell’ambito di riunioni che avrebbero avuto luogo sia in Europa sia in Asia, e i prezzi praticati sarebbero stati oggetto di un monitoraggio regolare; i prezzi asiatici venivano utilizzati come indicatori in sede di esame del livello dei prezzi europei.

18      Infine, per quanto attiene al coinvolgimento della ricorrente nell’intesa CPT, in primo luogo, la Commissione ha constatato che quest’ultima vi aveva partecipato direttamente, intrattenendo contatti bilaterali, fra il 16 maggio 2000 e l’11 aprile 2002, con la maggior parte delle imprese che costituivano il nocciolo di detta intesa, nell’ambito dei quali avevano luogo gli stessi tipi di discussioni che si svolgevano in talune riunioni vetro, nonché partecipando, a partire dal 12 aprile 2002, a talune di dette riunioni vetro. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che, a decorrere dal 1° aprile 2003, la MTPD, sulla quale la MEI e la ricorrente avrebbero esercitato un’influenza determinante, aveva proseguito ininterrottamente la sua partecipazione all’intesa CPT, sia scambiando informazioni commerciali sensibili che la riguardavano, in occasione di contatti bilaterali con le imprese partecipanti alle riunioni vetro europee, sia assistendo alle riunioni SML e ASEAN, di portata mondiale, tenute in Asia. Di conseguenza, la Commissione ne ha concluso che la ricorrente era responsabile, da un lato, dell’infrazione da essa direttamente commessa prima della creazione della MTPD e, dall’altro, congiuntamente e solidalmente con la Panasonic, dell’infrazione commessa dalla MTPD a partire dalla creazione di quest’ultima.

19      Quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione si è basata sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»).

20      Anzitutto, per determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha considerato che, al fine di stabilire il valore delle vendite dei beni, ai quali l’infrazione si riferisce, ai sensi del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, occorreva prendere in considerazione il valore medio annuo delle vendite «effettive» per l’intera durata dell’intesa CPT, composto, da un lato, dalle vendite collegate ai CPT venduti direttamente ai clienti situati nel SEE da uno dei destinatari della decisione impugnata (in prosieguo: le «vendite dirette SEE») e, dall’altro, dalle vendite collegate ai CPT integrati all’interno di uno stesso gruppo in un prodotto finale e venduti successivamente da uno dei destinatari della decisione impugnata ai clienti situati nel SEE (in prosieguo: le «vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati»). Stando ai punti 1021, 1026 e 1029 di detta decisione, la prima vendita «effettiva» di CPT – venduti come tali o integrati in prodotti finali – corrispondeva alla vendita intervenuta nel SEE nel corso del periodo dell’intesa CPT ed effettuata da uno dei destinatari della decisione impugnata a favore di un cliente esterno. Per contro, la Commissione non ha preso in considerazione le «vendite indirette», corrispondenti al valore dei CPT venduti da uno dei destinatari della decisione impugnata a clienti situati al di fuori del SEE, i quali li avrebbero poi integrati in prodotti finali che avrebbero venduto nel SEE.

21      La Commissione ha, inoltre, rilevato che la Panasonic e la ricorrente avevano partecipato all’intesa CPT prima della creazione della MTPD ed avevano continuato a parteciparvi successivamente alla costituzione di quest’ultima, tramite il suo intermediario. Essa ha dunque considerato che, pur non essendovi stata interruzione nella partecipazione della ricorrente all’intesa CPT, occorreva distinguere due periodi per calcolare l’importo delle ammende inflitte a quest’ultima, ossia, da un lato, il periodo antecedente alla creazione della MTPD, per il quale la Panasonic e la ricorrente sarebbero individualmente responsabili a causa della loro partecipazione diretta all’intesa CPT e, dall’altro, il periodo successivo alla creazione della MTPD, per il quale la Panasonic e la ricorrente sarebbero responsabili congiuntamente e solidalmente insieme alla MTPD. Per quanto attiene al periodo antecedente alla creazione della MTPD, la Commissione ha tenuto conto del valore medio delle vendite «effettive» individuali delle società madri, mentre, per il periodo successivo alla sua creazione, essa ha preso in considerazione il valore delle vendite della MTPD, al fine di riflettere il potere economico di detta impresa. Queste ultime vendite comprendevano sia le vendite dirette SEE realizzate dalla MTPD sia le vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati fra la MTPD, da un lato, e la Panasonic e la ricorrente, dall’altro.

22      Quanto al valore delle vendite utilizzato per calcolare l’importo supplementare incluso nell’importo di base, imputato dalla Commissione a ciascuna delle società madri della MTPD, esso è stato fissato tenendo conto non solo del valore medio annuo delle vendite individuali di CPT realizzate da ciascuna società madre prima della creazione della MTPD, ma anche di una frazione delle vendite di CPT realizzate da quest’ultima, corrispondente alla partecipazione azionaria detenuta da ciascuna società madre nel suo capitale.

23      A tal riguardo, la Commissione ha ritenuto che, alla luce della gravità dell’infrazione, la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di base corrispondesse, per tutte le imprese interessate, al 18%, per l’intesa CPT, e al 19%, per l’intesa CDT, moltiplicata per la durata della loro rispettiva partecipazione all’infrazione, su base proporzionale e arrotondata al mese inferiore. Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione delle imprese all’intesa CPT e al fine di dissuadere le medesime dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, la Commissione ha inserito, nell’importo di base delle ammende da infliggere alla Panasonic e alla ricorrente, l’importo supplementare risultante dalla percentuale del 18% applicata al valore delle vendite rilevanti per l’intesa CPT.

24      Inoltre, la Commissione ha considerato che non esistevano circostanze aggravanti e non ha riconosciuto neppure l’esistenza di circostanze attenuanti in relazione alla ricorrente che giustificassero l’adeguamento dell’importo di base.

25      Infine, alla luce del fatto che il fatturato della ricorrente era stato considerato particolarmente ingente, al di là dei beni ai quali l’infrazione si riferiva, la Commissione ha applicato un moltiplicatore di dissuasione pari al 10% dell’importo dell’ammenda da infliggere alla medesima.

26      Gli articoli 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata sono redatti come segue:

«Articolo 1

(…)

2.      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 (…) TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un complesso unico e continuato di accordi e pratiche concordate nel settore dei [CPT]:

(…)

c)      Panasonic (…) dal 15 luglio 1999 al 12 giugno 2006;

d)      Toshiba (…) dal 16 maggio 2000 al 12 giugno 2006;

e)      [MTPD] dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006;

(…)

Articolo 2

(…)

2.      Per quanto attiene all’infrazione di cui all’articolo 1, [paragrafo] 2, sono inflitte le seguenti ammende:

(…)

f)      Panasonic (…): 157 478 000 [EUR];

g)      Toshiba […]: 28 048 000 [EUR];

h)      Panasonic (…), Toshiba (…) e [MTPD], responsabili congiuntamente e solidalmente: 86 738 000 [EUR];

i)      Panasonic (…) e [MTPD], responsabili congiuntamente e solidalmente: 7 885 000 [EUR];

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

28      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

29      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, di sottoporre alle parti alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato alle richieste del Tribunale entro i termini impartiti.

30      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza dell’11 novembre 2014. In occasione di quest’ultima, è stato deciso di invitare le parti a depositare le loro eventuali osservazioni sulla sentenza della Corte del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, Racc.), nel termine di dieci giorni dalla pronuncia di quest’ultima, termine che è stato prorogato al 28 novembre 2014 per la Commissione, su sua domanda.

31      Con lettere depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 21 ed il 28 novembre 2014, la ricorrente e la Commissione hanno risposto a tale domanda.

32      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 5 dicembre 2014.

33      Con ordinanza del 26 maggio 2015, il Tribunale ha deciso la riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 62 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

34      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha invitato le parti a depositare loro eventuali osservazioni sulle conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, Racc.). Queste ultime hanno ottemperato a tale domanda nel termine impartito. Le parti hanno, in seguito, presentato loro osservazioni sulle risposte fornite nell’ambito della suddetta misura di organizzazione del procedimento e, in particolare, sul calcolo e sull’importo delle ammende.

35      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 10 luglio 2015.

36      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata;

–        annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della decisione impugnata;

–        annullare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della decisione impugnata oppure, in subordine, ridurre l’ammenda all’importo che il Tribunale giudicherà adeguato;

–        annullare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della decisione impugnata oppure, in subordine, annullare detta disposizione nei limiti in cui la ricorrente è dichiarata responsabile congiuntamente e solidalmente oppure, in subordine, ridurre l’ammenda all’importo che il Tribunale giudicherà adeguato;

–        condannare la Commissione alle spese.

37      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

38      Con il primo e il secondo capo di conclusioni, la ricorrente mira, in via principale, all’annullamento parziale della decisione impugnata mentre, con il terzo e il quarto capo di conclusioni, la stessa chiede, in subordine, la soppressione o la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale con detta decisione.

39      Occorre esaminare anzitutto il primo e il secondo capo di conclusioni, intesi all’annullamento parziale della decisione impugnata.

 Sulle conclusioni, presentate in via principale, intese all’annullamento parziale della decisione impugnata

40      A sostegno di tali conclusioni, la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo, il secondo e il terzo motivo vertono su errori di diritto inficianti la decisione impugnata, nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa nei periodi dal 16 maggio 2000 all’11 aprile 2002, dal 12 aprile 2002 al 31 marzo 2003 e dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006. Il quarto motivo attiene ad un errore inficiante la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile congiuntamente e in solido per la partecipazione della MTPD all’infrazione commessa durante il periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006. Il quinto motivo, dedotto in subordine, attiene ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la MTPD era responsabile per la partecipazione all’infrazione commessa nel periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006.

41      Occorre esaminare anzitutto il primo motivo, poi il secondo, il quarto e il terzo e, infine, il quinto.

 Sul primo motivo, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa fra il 16 maggio 2000 e l’11 aprile 2002

42      Detto motivo è suddiviso in quattro parti. La prima parte verte su una violazione dei diritti della difesa, laddove la ricorrente non sarebbe stata sentita sulla data presa in considerazione nella decisione impugnata quale data della sua presunta adesione all’infrazione asserita. La seconda e la terza parte attengono ad errori di valutazione relativi alla qualificazione di talune riunioni bilaterali come facenti parte di un’infrazione unica e continuata. La quarta parte verte su una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la Commissione avrebbe applicato norme probatorie diverse per escludere la partecipazione di un’altra impresa, [riservato], all’intesa CPT, e ciò nonostante la partecipazione di quest’ultima a talune riunioni bilaterali in Europa, nonché a riunioni vetro europee, nel corso del medesimo periodo della ricorrente.

43      Occorre esaminare anzitutto e congiuntamente la seconda e la terza parte.

44      Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, anche ammesso che il Tribunale concluda che la riunione del 16 maggio 2000, tenutasi fra la ricorrente e la Philips, aveva un oggetto anticoncorrenziale, essa non faceva parte dell’infrazione unica e continuata constatata dalla decisione impugnata.

45      Nell’ambito della terza parte, la ricorrente deduce che nessuno degli altri contatti bilaterali analizzati dalla Commissione nella decisione impugnata, sporadici e non collegati fra loro, presentava le caratteristiche delle riunioni vetro che hanno asseritamente avuto luogo nel corso dello stesso periodo, né conteneva informazioni su accordi conclusi in occasione delle riunioni dell’intesa.

46      Occorre rilevare che è pacifico fra le parti che la ricorrente non ha partecipato né alle riunioni vetro asiatiche, dal 1997 al 2002, né alle riunioni vetro europee, dal 1999 al 2005, ma che, a partire dal 16 maggio 2000 e fino all’11 aprile 2002, essa ha avviato nove contatti bilaterali, principalmente con tre partecipanti a dette riunioni, ossia la Samsung SDI, per quanto attiene alle prime, e la Thomson e la Philips, per quanto attiene alle seconde. Orbene, la ricorrente sostiene che, anche ammesso che detti contatti abbiano implicato un comportamento anticoncorrenziale da parte delle imprese partecipanti, nessuna prova dimostrerebbe che, in occasione di tali contatti, essa sia stata informata dell’esistenza dell’infrazione unica e continuata addotta, così da poter ritenere che essa fosse coinvolta nella medesima dalla primavera del 2000.

47      A tal riguardo, la ricorrente sostiene che, ai punti 126, 274, 279, 287, 313, 502 e 686 della decisione impugnata, la Commissione si è basata su elementi di prova anteriori alla data considerata come quella della sua adesione all’intesa CPT, ossia il 16 maggio 2000, e, nel caso di taluni di essi, non menzionati nella comunicazione degli addebiti, al fine di dichiarare, da un lato, che essa era a conoscenza dell’esistenza delle riunioni vetro e, dall’altro, che la strategia della medesima consisteva nel parteciparvi tramite contatti bilaterali. Inoltre, le prove sulle quali la Commissione si è basata per considerare che la ricorrente era stata messa al corrente dell’esistenza dell’intesa CPT tramite un concorrente, ossia [riservato], che aveva partecipato alle riunioni vetro, sarebbero state troppo indirette e generiche, mentre gli asseriti tentativi dei suoi concorrenti di coinvolgerla in detta intesa avrebbero riguardato [riservato].

48      Emerge dalle memorie delle parti che esse sono in disaccordo quanto al valore probatorio delle prove accolte dalla Commissione nella decisione impugnata per considerare, da un lato, che la ricorrente era a conoscenza dell’esistenza dei comportamenti anticoncorrenziali pianificati o attuati dai partecipanti alle riunioni vetro asiatiche ed europee, nonché degli obiettivi comuni perseguiti da questi ultimi, o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio e, dall’altro, che la stessa intendeva contribuire, con il suo comportamento, alla realizzazione di questi stessi obiettivi.

49      Occorre rammentare che, tenuto conto della natura delle infrazioni in questione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione di innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, si applica, in particolare, ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, che possano concludersi con l’inflizione di ammende o di penalità di mora (v. sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014, Soliver/Commissione, T‑68/09, Racc., punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).

50      Risulta da quanto precede, da un lato, che la Commissione deve produrre elementi di prova idonei a dimostrare in maniera sufficiente l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione all’articolo 101 TFUE (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 86) e, dall’altro, che qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata tale infrazione (v. sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Kaimer e a./Commissione, T‑379/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata). In quest’ambito spetta, in particolare, alla Commissione produrre tutti gli elementi che portino a concludere nel senso della partecipazione di un’impresa a una simile infrazione e della sua responsabilità per i diversi elementi che comporta (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. supra, punto 86). Ne consegue che la partecipazione di un’impresa a un’intesa non può essere dedotta da una speculazione basata su elementi imprecisi (v. sentenza Soliver/Commissione, punto 49 supra, punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

51      Occorre, pertanto, verificare se gli elementi di prova accolti dalla Commissione nella decisione impugnata siano sufficientemente attendibili, precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che la ricorrente ha partecipato all’intesa CPT.

52      A tal riguardo, occorre rammentare che l’esistenza di un’infrazione unica e continuata non significa necessariamente che un’impresa che ha preso parte a una qualsiasi delle sue manifestazioni possa essere ritenuta responsabile di tale infrazione nel suo complesso. Occorre, inoltre, che la Commissione dimostri che detta impresa conosceva le attività anticoncorrenziali a livello europeo delle altre imprese o poteva ragionevolmente prevederle. La semplice identità di oggetto tra un accordo cui un’impresa abbia partecipato e un’intesa globale non è sufficiente per imputare all’impresa in questione la partecipazione a tale intesa. Infatti, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica solo se tra le parti interessate sussiste una comune volontà (v. sentenza Soliver/Commissione, punto 49 supra, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).

53      Pertanto, la partecipazione di detta impresa ad un accordo può costituire l’espressione della sua adesione all’intesa globale soltanto se essa, al momento della sua partecipazione a tale accordo, sapeva o avrebbe dovuto sapere che in tal modo entrava a far parte di tale intesa globale (sentenze del Tribunale del 20 marzo 2002, Sigma Tecnologie/Commissione, T‑28/99, Racc. pag. II‑1845, punto 45; del 16 novembre 2011, Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics/Commissione, T‑59/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 61, nonché del 30 novembre 2011, Quinn Barlo e a./Commissione, T‑208/06, Racc. pag. II‑7953, punto 144). In altre parole, occorre provare che detta impresa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (v. sentenza Soliver/Commissione, punto 49 supra, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

54      L’impresa in questione deve, pertanto, conoscere la portata generale e le caratteristiche fondamentali dell’intesa nel suo complesso (v. sentenza Soliver/Commissione, punto 49 supra, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).

55      Ne consegue che, per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata collegata ai CPT, la Commissione non può limitarsi a provare la natura anticoncorrenziale dei contatti avviati, fra il 16 marzo 2000 e l’11 aprile 2002, fra la ricorrente e i suoi concorrenti, ma deve anche dimostrare che la ricorrente era a conoscenza o che poteva ragionevolmente ritenersi che la stessa fosse a conoscenza, da un lato, del fatto i contatti rientravano in un piano d’insieme ed erano intesi a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dall’intesa nel suo complesso e, dall’altro, della portata generale e delle caratteristiche fondamentali della medesima.

56      Infatti, come fatto valere dalla ricorrente e come è stato rammentato al punto 52 supra, in assenza di indizi che dimostrano la sua conoscenza dell’esistenza o del contenuto degli accordi e delle pratiche concordate convenute in occasione delle riunioni vetro, la semplice identità di oggetto tra le riunioni alle quali essa ha partecipato e l’intesa CPT globale nonché il fatto che la stessa abbia avuto contatti con imprese la cui partecipazione a detta intesa era accertata non sono sufficienti a dimostrare una siffatta conoscenza di tale intesa (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punto 4112).

57      Di conseguenza, occorre verificare se le prove menzionate dalla Commissione nella decisione impugnata dimostrino che, alla presunta data della sua adesione all’intesa CPT, ossia il 16 maggio 2000, la ricorrente era a conoscenza o era stata effettivamente tenuta informata dell’esistenza dell’intesa CPT da parte dei suoi concorrenti e che essa intendeva contribuire, con il suo comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti a detta intesa.

58      A tal riguardo emerge da tale decisione che, al fine di avvalorare l’affermazione secondo la quale, nonostante il fatto che la ricorrente non avesse assistito alle riunioni vetro prima dell’aprile 2002, essa sarebbe stata tenuta indirettamente informata dell’intesa CPT da taluni concorrenti (punti 313, da 498 a 500, 502, 511, 546 e 686 della decisione impugnata), che avrebbero tentato di coinvolgerla in quest’ultima (punti 502 e 511 di detta decisione), la Commissione rimanda agli elementi di prova menzionati ai punti da 264 a 270, 273, 274, 278, 279, 287 e 502 di quest’ultima, nonché alle dichiarazioni dei richiedenti clemenza, figuranti ai suoi punti 126 (nota a piè di pagina n. 176) e da 549 a 552.

59      In primo luogo, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se la Commissione si sia giustamente basata su elementi di prova anteriori alla data dell’asserita adesione della ricorrente all’intesa CPT per dimostrare che, a tale data, quest’ultima era a conoscenza della sua esistenza o dei comportamenti illeciti pianificati o attuati dalle imprese partecipanti o poteva ragionevolmente prevederli, è sufficiente constatare che, ad eccezione di una riunione del 14 gennaio 1998, alla quale essa ha partecipato, detti elementi riguardavano [riservato] e non la ricorrente.

60      Infatti, contrariamente a quanto dichiarato al punto 502 della decisione impugnata, e come emerge dai punti 273 e 279 di questa stessa decisione, nonché come affermato giustamente dalla ricorrente, i tentativi, rilevati durante i primi anni dell’intesa CPT, vale a dire nel 1998 e nel 1999, delle altre imprese partecipanti all’intesa, fra cui [riservato], di incoraggiare altre imprese a parteciparvi anch’esse, interessavano in maniera specifica [riservato] e non la ricorrente. Orbene, al di là delle circostanze, richiamate ai punti 69 e 926 della decisione impugnata, secondo le quali, da un lato, la ricorrente era un’azionista di minoranza che deteneva dal 20% al 30% delle quote di tale impresa comune, creata con [riservato], [riservato] e [riservato], e, dall’altro, tale impresa avrebbe anch’essa partecipato all’intesa CPT, la Commissione non ha stabilito alcun collegamento fra detta ricorrente e [riservato] in detta decisione. A tal riguardo, benché la Commissione abbia parimenti indirizzato la comunicazione degli addebiti a [riservato], è giocoforza rilevare che quest’ultima non era destinataria della decisione impugnata. Inoltre, come fatto valere dalla ricorrente, non si evince da detta decisione che la Commissione le abbia imputato il comportamento di [riservato]. Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione si è preoccupata di distinguere queste due entità.

61      Ne consegue che l’argomento della Commissione secondo il quale il rappresentante di [riservato] alla riunione del 20 ottobre 1999 avrebbe agito in nome di tutto il gruppo allorché ha annunciato l’intenzione della ricorrente di «trasferire la linea di 33 pollici della sua fabbrica dal Giappone all’Indonesia nel 2001» non può essere accolto. Una siffatta considerazione non figura peraltro nella decisione impugnata, nella quale la Commissione si limita a rilevare che, in occasione di tale riunione, [riservato] avrebbe informato la Chunghwa del progresso degli aumenti dei prezzi dei suoi CPT da 14 e da 20 pollici per clienti specifici.

62      In secondo luogo, gli estratti dei verbali delle riunioni del 10 e del 20 maggio e del 23 agosto 1999, menzionati al punto 279 della decisione impugnata, al pari di quello della riunione del 21 settembre 1999, figurante al punto 287 di detta decisione, attestano una semplice intenzione dei partecipanti all’intesa CPT di contattare [riservato], con la quale [riservato] avrebbe intrattenuto una comunicazione regolare. Peraltro, contrariamente a quanto indicato al punto 280 di tale decisione, la dichiarazione del rappresentante di [riservato], in occasione della riunione del 23 agosto 1999, secondo la quale questi aveva l’intenzione di organizzare una riunione con i più alti responsabili della «Toshiba» al fine di persuaderli a seguire l’aumento di prezzo convenuto, non riguardava la ricorrente, bensì [riservato]. Infatti, tale dichiarazione è citata in una rubrica del verbale di detta riunione, intitolata [riservato], la quale fa riferimento al ritardo di attuazione dell’aumento dei prezzi in Indonesia. Il fatto che l’impresa interessata da tale dichiarazione non fosse la ricorrente concorda parimenti con il compito assegnato a [riservato], consistente nel fornire a [riservato] informazioni aggiornate concernenti il mercato in questione.

63      Pertanto, contrariamente alla conclusione della Commissione, figurante ai punti 280 e 995 della decisione impugnata, tali elementi di prova non dimostrano che la ricorrente sia stata effettivamente tenuta informata da [riservato] dell’intesa CPT.

64      Quanto alla riunione del 14 gennaio 1998, menzionata nella nota a piè di pagina n. 169 della decisione impugnata e descritta alla nota a piè di pagina n. 131 della comunicazione degli addebiti, in occasione della quale il vicepresidente della ricorrente ha proposto che le imprese partecipanti alle riunioni dell’intesa CDT inviassero rappresentanti in Giappone, Corea e Taiwan al fine di instaurare contatti bilaterali con le imprese giapponesi che non partecipavano alle riunioni vetro, è giocoforza constatare che tale riunione verteva unicamente sui CDT e riguardava, pertanto, un’intesa diversa. Infatti, ai punti da 649 a 656 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, nonostante i legami esistenti fra le intese CPT e CDT, il complesso insieme di accordi o pratiche concordate ad esse connesso costituiva due infrazioni uniche e continuate separate. Peraltro, come affermato dalla ricorrente nella replica, i riferimenti ai «CPT» nel verbale della riunione in questione si riferiscono alla «Chunghwa Picture Tubes», la quale aveva assistito a detta riunione. In tali condizioni, e senza che occorra pronunciarsi sull’asserita irricevibilità di tale elemento di prova per non essere stato sollevato nella comunicazione degli addebiti in relazione all’intesa CPT, la Commissione non poteva fondarsi su detto verbale per concludere, al punto 502 della decisione impugnata, che la strategia della ricorrente consisteva nel partecipare all’intesa CPT tramite contatti bilaterali né, di conseguenza, che essa era a conoscenza dell’esistenza di quest’ultima.

65      Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione e dichiarato nella decisione impugnata, il fatto che, in occasione di talune riunioni vetro, ossia, in particolare, quelle del 7 marzo, del 10 e del 20 maggio, del 23 agosto, del 21 settembre e del 20 ottobre 1999, nonché del 20 marzo e del 20 novembre 2001, siano stati menzionati dati commerciali sensibili, relativi ai volumi delle vendite, alle capacità di produzione e ai prezzi praticati dalla ricorrente, non può essere sufficiente per ritenere che quest’ultima fosse a conoscenza dell’esistenza dell’intesa CPT ed avesse l’intenzione di contribuire agli obiettivi da essa perseguiti. Del resto, la Commissione non ha dimostrato che i dati scambiati dai partecipanti a dette riunioni fossero quelli della ricorrente e che i riferimenti a «TSB», risultanti dai loro verbali, sui quali essa si è basata per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’intesa CPT, riguardassero proprio la stessa e non [riservato].

66      A tal riguardo occorre rilevare che la circostanza che gli acronimi corrispondenti ai nomi di diverse società, come «TSB», [riservato] o [riservato], siano stati talvolta impiegati all’interno degli stessi verbali non può essere sufficiente per ritenere che i partecipanti si preoccupassero di operare una distinzione sistematica fra la ricorrente e [riservato]. Infatti, tali riferimenti devono essere letti nel contesto in cui si inseriscono. Orbene, occorre constatare che i verbali delle riunioni del 7 marzo, del 21 settembre e del 10 maggio 1999 fanno riferimento a produttori di televisori che avevano la propria base nel Sudest asiatico e che erano clienti di [riservato], il che è coerente con il punto 279 della decisione impugnata, secondo il quale, in occasione della riunione vetro asiatica del 21 giugno 1999, i partecipanti hanno esaminato gli aumenti di prezzo facendo riferimento anche ad essa e all’Aiwa, della quale la stessa era il principale fornitore.

67      Inoltre, la dichiarazione del rappresentante di [riservato], in occasione di una riunione tenutasi il 6 marzo 2000 con [riservato], menzionata al punto 330 della decisione impugnata, secondo la quale, «se la GSM decidesse di aumentare i suoi prezzi, la TSB la seguirebbe sicuramente», non può essere interpretata nel senso che essa si riferisce alla ricorrente, in quanto è difficilmente concepibile che la strategia di un’impresa in cui essa detiene una partecipazione minoritaria pesi sulla politica dei prezzi adottata dalla medesima e ancor meno che la vincoli. Del resto, emerge dalla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti che [riservato] definiva i suoi prezzi in maniera autonoma e che i suoi dipendenti non avevano alcun potere decisionale al di fuori della medesima. Inoltre, il mero fatto che [riservato] abbia deciso di adeguarsi ad un eventuale aumento concordato dei prezzi pianificato in occasione delle riunioni vetro non consente di ritenere che essa avrebbe informato la ricorrente al riguardo. Infine, neppure l’affermazione che la «sede giapponese» prevedeva di trasferire talune linee di produzione alle sue fabbriche situate in Tailandia o in Indonesia dimostra che la ricorrente fosse stata tenuta al corrente delle pratiche anticoncorrenziali pianificate o attuate e degli obiettivi perseguiti dai partecipanti all’intesa CPT, fra cui la Chunghwa.

68      In terzo luogo, la Commissione non afferma neanche, nella decisione impugnata, che [riservato] aveva informato la ricorrente, in una qualsiasi maniera, dell’esistenza dell’intesa CPT o degli obiettivi perseguiti dai partecipanti a quest’ultima.

69      In quarto luogo, anche ammesso che, come dichiarato dalla Commissione al punto 287 della decisione impugnata, si possa ritenere che la ricorrente fosse al corrente delle riunioni dell’intesa CPT, nessun elemento dimostra che essa intendesse contribuire, con il suo comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei partecipanti a detta intesa.

70      A tal riguardo, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nelle sue memorie, l’estratto degli appunti presi da un dipendente della Chunghwa in occasione della riunione vetro del 21 settembre 1999, che riportava quanto un dipendente di [riservato] avrebbe indicato a proposito di una lettera che sarebbe stata inviata dalla ricorrente («la sede giapponese della TSB») a [riservato], e con la quale si chiedeva a quest’ultima di non partecipare alle riunioni vetro, non dimostra che la ricorrente avesse effettuato la scelta precisa di non partecipare a dette riunioni e non consente di considerare, al pari della sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012, UPM-Kymmene/Commissione (T‑53/06), che essa era a conoscenza dell’esistenza dell’intesa CPT ed aveva intenzione di contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dai partecipanti a quest’ultima. Come affermato dalla ricorrente, tale estratto dimostra piuttosto, al contrario, che essa non desiderava che [riservato] partecipasse alle riunioni vetro.

71      In quinto luogo, contrariamente a quanto conclude la Commissione ai punti 498, 499 e 995 della decisione impugnata, neanche dalle dichiarazioni orali dei tre richiedenti clemenza, qualificate, al punto 126 di detta decisione, come «elementi di prova concordanti del coinvolgimento della ricorrente [nell’intesa CPT] a partire dalla primavera 2000» e menzionate nella nota a piè di pagina n. 176 di detto punto, risulta che essa, pur avendo assistito solo raramente a riunioni multilaterali, venisse generalmente tenuta informata del loro risultato tramite [riservato].

72      A parte il carattere generico di tale affermazione, occorre rilevare, in primo luogo, che la dichiarazione orale della Chunghwa del 28 novembre 2007 fa riferimento a [riservato], quale partecipante alle riunioni bilaterali, e non alla ricorrente. Stando a detta dichiarazione, talune imprese partecipavano a riunioni bilaterali con le imprese che assistevano alle riunioni vetro, il che consentiva a queste ultime di scambiare informazioni commerciali sensibili concernenti quelle che non vi partecipavano, nonché di estendere a dette imprese le loro discussioni sui prezzi e sulla produzione. A tal riguardo, tale dichiarazione menziona tre riunioni fra le imprese partecipanti all’intesa CPT, tenutesi il 25 novembre 1996 e il 23 agosto e il 27 ottobre 1999, in occasione delle quali sarebbe stato convenuto di contattare le imprese non partecipanti. Orbene, è giocoforza ricordare che, come è stato constatato al punto 62 supra, il verbale della riunione del 23 agosto 1999, menzionata ai punti 279 e 280 della decisione impugnata, riguardava [riservato] e non la ricorrente. Analogamente, secondo il punto 291 di detta decisione, i partecipanti alla riunione del 27 ottobre 1999 hanno esaminato in dettaglio gli statuti aggiornati di imprese fra le quali figurava [riservato], mentre la ricorrente non è ivi menzionata.

73      In secondo luogo, nella sua dichiarazione orale successiva, datata 16 marzo 2009, la Chunghwa si limita ad indicare che la ricorrente ha partecipato a riunioni bilaterali e multilaterali. Cionondimeno, detta dichiarazione non precisa se, da parte della «Toshiba», venga fatto riferimento alla sola sede sociale e, pertanto, alla ricorrente, oppure ad altri soggetti giuridici, come [riservato]. Pertanto, la questione se l’asserito coinvolgimento della «Toshiba» nelle riunioni «del gruppo», così come nelle riunioni bilaterali, si riferisca alla ricorrente non viene risolta in maniera chiara.

74      In terzo luogo, la dichiarazione orale della Samsung SDI del 13 febbraio 2008, richiamata al punto 550 della decisione impugnata, descrive una riunione del 24 novembre 1998, fra la Samsung SDI, la LGE e [riservato], in occasione della quale quest’ultima impresa avrebbe invitato la «Tosummit/Toshiba» ad assistervi, e la reiterata partecipazione di quest’ultima a riunioni dello stesso tipo. Orbene, come riconosciuto dalla Commissione al punto 273 della decisione impugnata e come si evince da questa stessa dichiarazione, tale soggetto faceva riferimento a [riservato] e non alla ricorrente.

75      Inoltre, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione, al punto 550 della decisione impugnata, basandosi sulla dichiarazione orale della Samsung SDI del 12 marzo 2009, [riservato] era vicina a [riservato], dal momento che essa aveva concluso un contratto di assistenza tecnica con quest’ultima, e non con la ricorrente.

76      Infine, l’affermazione della Samsung SDI, nella sua dichiarazione orale del 20 giugno 2008, secondo la quale la ricorrente veniva generalmente tenuta informata tramite [riservato], non è sufficientemente suffragata. Del resto, alla luce della sua natura indiretta, tale elemento di prova, proveniente da un’impresa diversa da quella che avrebbe asseritamente informato la ricorrente, non può bastare per dichiarare che quest’ultima era a conoscenza dell’esistenza dell’intesa CPT.

77      Ne consegue che, contrariamente a quanto constatato dalla Commissione, ai punti 548 e 552 della decisione impugnata, le dichiarazioni orali in questione non confermano la partecipazione della ricorrente all’intesa CPT e non possono, pertanto, essere interpretate nel senso che esse corroborano gli elementi di prova contestuali sul punto (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 219, e del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 285). Peraltro, la Commissione ammette, nelle sue memorie, che dette dichiarazioni orali non forniscono alcun dettaglio concernente le riunioni bilaterali nel corso delle quali la ricorrente sarebbe stata tenuta informata, tramite [riservato], degli accordi e delle pratiche concordate previste in occasione delle riunioni vetro.

78      Alla luce di tutto quanto precede, si deve concludere che risulta dagli elementi probatori sui quali la Commissione si è fondata per dimostrare che la ricorrente era al corrente dell’esistenza o del contenuto dell’intesa CPT prima dell’aprile 2002, considerati tanto individualmente quanto nel loro insieme, che non è stato sufficientemente dimostrato in punto di diritto che la ricorrente fosse a conoscenza o fosse stata effettivamente tenuta informata dell’esistenza dell’intesa CPT globale da parte dei suoi concorrenti, e che essa intendesse contribuire, con il suo comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti a detta intesa. In tali condizioni, non è in alcun caso necessario esaminare la questione della natura anticoncorrenziale dei contatti bilaterali e del loro eventuale collegamento con l’intesa CPT (v., in tal senso, sentenza della Corte del 4 luglio 2013, Commissione/Aalberts Industries e a., C‑287/11 P, Racc., punti 62 e 63).

79      Di conseguenza, la seconda e la terza parte del primo motivo devono essere accolte e, pertanto, nella specie, anche il primo motivo in toto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla violazione dei diritti della difesa e del principio della parità di trattamento, invocati a sostegno della prima e della quarta parte di detto motivo.

 Sul secondo motivo, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa durante il periodo dal 12 aprile 2002 al 31 marzo 2003

80      Tale motivo consta di due parti, la prima relativa all’incompetenza della Commissione a dichiarare un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la seconda ad un errore connesso all’affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe partecipato ad un’infrazione unica e continuata.

81      Nell’ambito della prima parte, la ricorrente fa valere di non poter essere considerata responsabile dell’infrazione a causa della sua partecipazione alle riunioni SML, dal momento che la Commissione non ha dimostrato, da un lato, che nel SEE erano stati attuati accordi conclusi o pianificati in occasione di tali riunioni e, dall’altro, che tali accordi avevano avuto un effetto immediato, sostanziale e prevedibile sul mercato SEE tramite vendite di prodotti trasformati. Inoltre, essa fa valere una violazione dei diritti della difesa, in quanto la stessa non ha avuto l’opportunità di prendere posizione su quest’ultima affermazione della Commissione.

82      Nell’ambito della seconda parte, la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore dichiarandola responsabile dell’infrazione unica e continuata a causa della sua partecipazione a quattro riunioni SML, tenutesi in Asia il 12 aprile, il 27 maggio e il 6 dicembre 2002 nonché il 10 febbraio 2003, e coinvolgendo la Samsung SDI e il gruppo LPD. A tal riguardo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha raggruppato erroneamente attività facenti parte di quattro gruppi di riunioni differenti, ossia le riunioni SML, le riunioni ASEAN, le riunioni vetro asiatiche e le riunioni vetro europee, in un’infrazione unica e continuata, in assenza di prove che suggeriscano l’esistenza di un piano generale che perseguisse un obiettivo economico unico, e sebbene tali gruppi di riunioni non fossero sufficientemente complementari e connessi. In subordine, la ricorrente sostiene di non poter essere dichiarata responsabile dell’accordo globale, poiché essa non era al corrente della sua esistenza e non aveva intenzione di contribuirvi tramite la sua partecipazione alle riunioni SML.

83      Occorre esaminare anzitutto la seconda parte del presente motivo e, in particolare, la questione se la Commissione abbia giustamente ritenuto che la ricorrente avesse partecipato ad un’infrazione unica e continuata a causa della sua partecipazione a quattro riunioni SML, fra il 12 aprile 2002 e il 10 febbraio 2003. A tal riguardo, emerge dal punto 313 della decisione impugnata che, a partire dall’aprile 2002, la ricorrente ha iniziato a partecipare regolarmente alle riunioni con i propri mezzi, e che elementi di prova relativi a tali contatti dimostrerebbero che essi venivano mantenuti al fine di fornirle informazioni aggiornate e coinvolgerla negli sviluppi e nei progetti futuri in materia di capacità, di vendite e di prezzi su scala mondiale. Secondo il punto 502 di detta decisione, in occasione della prima di tali riunioni, ossia quella del 12 aprile 2002, menzionata ai punti 374 e 375 di tale decisione, i partecipanti avevano convenuto di cooperare in maniera continuativa, di riunirsi ogni due mesi, di mantenere i prezzi allo stesso livello o di aumentarli nel terzo trimestre del 2002, nonché orientamenti sui prezzi. Infine, stando ai punti 387, 388 e 503 di tale decisione, esisterebbero parimenti prove che dimostrerebbero che la ricorrente svolgeva un ruolo attivo nel cartello.

84      Occorre rilevare, tuttavia, che, a parte gli elementi di prova attestanti la partecipazione della ricorrente alle riunioni SML e il loro oggetto anticoncorrenziale, i quali sono pacifici, la Commissione non ha specificato, nella decisione impugnata, gli elementi sui quali essa si era fondata per constatare che la ricorrente era a conoscenza dei comportamenti illeciti pianificati o attuati dai partecipanti all’intesa CPT e che la stessa intendeva, con la sua condotta, contribuire agli obiettivi comuni perseguiti da questi ultimi.

85      A tal riguardo, e in ogni caso, l’analisi dei verbali delle riunioni SML, nei termini in cui è stata effettuata dalla Commissione ai punti 374, 375, 377, 384 e 387 della decisione impugnata, non consente di dedurre che la ricorrente fosse a conoscenza dell’esistenza dell’intesa CPT a livello globale e che avesse intenzione di contribuire agli obiettivi perseguiti dai partecipanti a quest’ultima. Infatti, la Commissione si è limitata a descrivere l’oggetto e la portata mondiale di tali riunioni e a rilevare che i partecipanti alla prima di queste riunioni erano asseritamente decisi a proseguire la loro cooperazione su scala mondiale. Orbene, una siffatta circostanza, anche ammesso che sia dimostrata, non consente di ritenere che la conoscenza dell’esistenza dell’intesa CPT sia stata dimostrata ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 52 e 53 supra.

86      Ne consegue che, senza che sia necessario verificare se le riunioni SML rientrassero in un’infrazione unica e continuata, si giunge alla conclusione che la Commissione non ha dimostrato in maniera sufficiente in punto di diritto che, partecipando alle quattro riunioni SML, la ricorrente, con il suo comportamento, intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dalle imprese partecipanti all’intesa CPT e fosse al corrente dei comportamenti illeciti pianificati o attuati da detti partecipanti nel perseguimento degli stessi obiettivi, o che essa potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 52 a 54 supra. Inoltre, la conoscenza di tali comportamenti non può neanche essere desunta, sulla scorta di una valutazione globale degli elementi di prova accolti nella decisione impugnata, dalla circostanza che la ricorrente, in un primo tempo, avesse intrattenuto contatti bilaterali con taluni dei partecipanti all’intesa CPT e, poi, avesse assistito a quattro riunioni SML con alcuni di loro.

87      Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere accolta, senza che sia necessario pronunciarsi, in tale fase, sulla competenza della Commissione a dichiarare un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, a causa della partecipazione della ricorrente alle riunioni SML.

 Sul quarto motivo, attinente ad un errore che vizia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile congiuntamente e in solido della partecipazione della MTPD all’infrazione commessa nel corso del periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006

88      Tale motivo si suddivide in tre parti, la prima relativa ad un difetto di motivazione, la seconda ad un errore di valutazione per quanto attiene all’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento dell’impresa comune da parte della ricorrente e la terza ad una violazione dei diritti della difesa, in quanto la ricorrente non ha avuto accesso alle osservazioni della Panasonic, presentate in risposta alla comunicazione degli addebiti e a seguito dell’audizione.

89      Occorre esaminare, innanzitutto, la seconda parte di tale motivo.

–       Sulla seconda parte

90      La ricorrente rileva che la MEI deteneva il controllo esclusivo sulla MTPD attraverso una partecipazione di maggioranza del 64,5%, nominava la maggioranza dei membri del suo consiglio di amministrazione, avendo in tal modo il controllo di tutte le decisioni adottate dagli organi direttivi che necessitavano una maggioranza semplice, sceglieva il suo presidente e dirigeva le sue operazioni correnti. Pertanto, la ricorrente deteneva unicamente una partecipazione di minoranza del 35,5%, ma, per contro, non beneficiava di diritti più estesi di quelli normalmente conferiti agli azionisti di minoranza. Orbene, a suo avviso, nonostante prove che dimostrerebbero tale circostanza e a dispetto della decisione del Bundeskartellamt (autorità tedesca garante della concorrenza) che autorizza il progetto di creazione della MTPD quale acquisizione del controllo esclusivo dell’impresa comune da parte della MEI, la Commissione avrebbe erroneamente considerato che i diritti previsti nello statuto della MTPD e nell’accordo che crea la MTPD (accordo di integrazione di attività; in prosieguo: il «BIA») le conferivano un diritto di veto su talune misure strategiche, in modo da accordarle un controllo congiunto su detta impresa. A suo avviso, tali diritti non le consentivano né di influenzare le attività correnti della MTPD o il suo comportamento sul mercato né di controllare i prezzi, la commercializzazione o qualsiasi altro aspetto della sua politica commerciale e non le conferivano alcun potere gestionale.

91      La ricorrente sostiene che, di conseguenza, a dispetto di quanto dichiarato nella decisione impugnata, essa non formava un’unità economica con la MTPD e non era in grado di esercitare un’influenza determinante sul suo comportamento sul mercato, né ha effettivamente esercitato una siffatta influenza. A tal riguardo, essa afferma di non aver mai esercitato i suoi presunti diritti di veto, e che la Commissione non avrebbe dimostrato che la stessa fosse al corrente della partecipazione della MTPD all’intesa CPT nel corso del periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006.

92      La Commissione si oppone a tale linea argomentativa.

93      A tal riguardo occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenza della Corte del 26 settembre 2013, EI du Pont de Nemours/Commissione, C‑172/12 P, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

94      Infatti, in tale situazione, la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE e, pertanto, la Commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare il coinvolgimento personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza EI du Pont de Nemours/Commissione, punto 93 supra, punto 42).

95      Occorre parimenti osservare che, per poter imputare il comportamento di una controllata alla società madre, la Commissione non può basarsi esclusivamente sulla capacità di quest’ultima di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma deve altresì verificare che questa influenza sia stata effettivamente esercitata (sentenza EI du Pont de Nemours/Commissione, punto 93 supra, punto 44; v. sentenze del Tribunale dell’11 luglio 2014, Sasol e a./Commissione, T‑541/08, Racc., punto 43, nonché RWE e RWE Dea/Commissione, T‑543/08, Racc., punto 101, e la giurisprudenza ivi citata). Spetta, in via di principio, alla Commissione dimostrare siffatta influenza determinante sulla base di un insieme di elementi fattuali (v. sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Avebe/Commissione, T‑314/01, Racc. pag. II‑3085, punto 136 e la giurisprudenza ivi citata).

96      Generalmente, è la detenzione della maggioranza del capitale sociale della controllata che può permettere alla società controllante di esercitare effettivamente un’influenza determinante sulla propria controllata e, in particolare, sul suo comportamento sul mercato. È stato in tal senso dichiarato che, quando il controllo effettivamente esercitato da una società controllante sulla sua controllata, di cui la prima detiene il 25,001% del capitale sociale, corrisponde ad una partecipazione minoritaria, ben lungi dalla maggioranza, non si può ritenere che la controllante e la sua controllata appartengano ad un medesimo gruppo, nel cui ambito costituiscano un’unità economica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011, Fuji Electric/Commissione, T‑132/07, Racc. pag. II‑4091, punto 182 e la giurisprudenza ivi citata).

97      Tuttavia, una partecipazione minoritaria può consentire ad una società controllante di esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato se è accompagnata da diritti che siano più estesi rispetto a quelli normalmente attribuiti agli azionisti di minoranza al fine di tutelare i loro interessi finanziari e che, esaminati secondo il metodo della serie di indizi convergenti, di natura giuridica o economica, sono atti a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La prova dell’effettivo esercizio di un’influenza determinante può, quindi, essere prodotta dalla Commissione mediante un insieme di indizi, anche qualora ciascuno di tali indizi considerato isolatamente non abbia sufficiente forza probatoria (sentenza Fuji Electric/Commissione, punto 96 supra, punto 183).

98      Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il Tribunale deve limitarsi ad un sindacato di legittimità della decisione impugnata sulla base dei motivi in essa contenuti, l’esercizio effettivo di un potere di direzione della società controllante sulla sua controllata dev’essere valutato unicamente in funzione degli elementi di prova raccolti dalla Commissione nella decisione che imputa la responsabilità dell’infrazione alla controllante. Pertanto, l’unica questione rilevante è stabilire se l’infrazione sia stata o meno dimostrata in base a detti elementi di prova (v. sentenza Fuji Electric/Commissione, punto 96 supra, punto 185 e la giurisprudenza ivi citata).

99      Inoltre, occorre rammentare che la Corte ha già dichiarato che l’esercizio di un controllo congiunto, da parte di due società controllanti indipendenti l’una dall’altra, sulla loro controllata non osta, in linea di principio, all’accertamento, da parte della Commissione, dell’esistenza di un’unità economica tra una di tali società controllanti e la controllata di cui trattasi, e che ciò vale anche se la società controllante in parola dispone di una quota del capitale della controllata meno rilevante rispetto all’altra società controllante (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commissione, C‑480/09 P, Racc. pag. I‑13355, punto 64).

100    L’effettivo esercizio di un potere direttivo da parte della o delle società controllanti sulla loro controllata può risultare direttamente dall’applicazione delle norme giuridiche pertinenti o da un accordo tra le società controllanti, concluso conformemente a tali norme, per la gestione della loro controllata comune. L’importanza del coinvolgimento della società controllante nella gestione della sua controllata può parimenti essere dimostrata dalla presenza, a capo della controllata, di molte persone che esercitano funzioni direttive in seno alla controllante. Tale cumulo di funzioni pone necessariamente la controllante in condizione di influenzare in maniera determinante il comportamento della sua controllata sul mercato, dato che consente ai membri dell’organo direttivo della controllante di assicurare, nell’esercizio delle loro funzioni direttive in seno alla controllata, che la linea di condotta di quest’ultima sul mercato sia conforme agli orientamenti definiti dagli organi direttivi della controllante. Tale obiettivo può essere raggiunto anche senza che il membro o i membri della società controllante che assumono funzioni di direzione in seno alla controllata abbiano la qualità di rappresentante societario della società controllante. Infine, l’implicazione della o delle società controllanti nella gestione della controllata può risultare dai rapporti d’affari intercorrenti tra le prime e la seconda. Così, quando una controllante è anche fornitrice o cliente della propria controllata, essa ha un interesse del tutto particolare a dirigere le attività di produzione o distribuzione di quest’ultima, al fine di trarre pienamente vantaggio dal valore aggiunto generato dall’integrazione verticale così realizzata (v. sentenza Fuji Electric/Commissione, punto 96 supra, punto 184 e la giurisprudenza ivi citata).

101    Infine, quando risulta da tali disposizioni che le società madri non erano legittimate ad agire per conto dell’impresa comune e ad impegnarla solo congiuntamente nei confronti dei terzi, e che esse erano responsabili in solido per la politica seguita da detta impresa, l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento commerciale di quest’ultima può essere presunto, al pari del controllo prospettico effettuato in materia di controllo delle concentrazioni (v., in tal senso, sentenza Sasol e a./Commissione, punto 95 supra, punto 49).

102    Tuttavia, dal momento che l’esame concernente l’esercizio effettivo di un’influenza determinante è retrospettivo e può dunque poggiare su elementi concreti, sia la Commissione che le parti interessate possono dimostrare che le decisioni commerciali dell’impresa comune sono state adottate con modalità diverse da quelle risultanti dal mero esame astratto degli accordi relativi al funzionamento dell’impresa comune (v., in tal senso, sentenza Fuji Electric/Commissione, punto 96 supra, punti 194 e 195, e sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, General Technic‑Otis e a./Commissione, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 e T‑146/07, Racc. pag. II‑4977, punti da 115 a 117).

103    È alla luce di tale elementi che deve essere analizzata la fondatezza della seconda parte del quarto motivo.

104    Nella specie, ai punti da 931 a 933 e 956 della decisione impugnata, la Commissione ha elencato, anzitutto, le circostanze oggettive che dimostravano che le due società controllanti della MTPD sarebbero state in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della medesima sul mercato, svolgendo attivamente un ruolo di sorveglianza e di direzione. Ai punti da 934 a 936 della decisione impugnata, la Commissione ha, poi, menzionato taluni esempi di cooperazione fra le due società controllanti della MTPD, i quali dimostrerebbero, da un lato, l’esercizio effettivo, da parte delle medesime, di un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima sul mercato e, dall’altro, la circostanza che era necessaria la loro approvazione congiunta per l’adozione di decisioni importanti che la riguardavano.

105    In via preliminare, occorre rilevare che, alla luce del fatto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati accolti, l’affermazione della Commissione secondo la quale la ricorrente era a conoscenza dell’esistenza dell’intesa CPT, avuto riguardo al suo coinvolgimento diretto prima della creazione della MTPD, e, pertanto, della successiva partecipazione di quest’ultima, non può essere accolta. Occorre in ogni caso sottolineare che, per quanto attiene alla questione dell’imputabilità del comportamento della MTPD alla ricorrente, la constatazione della conoscenza, da parte di quest’ultima, della partecipazione della MTPD a detta intesa è irrilevante. Infatti, per imputare ad una controllante gli atti della controllata non occorre provare che detta società controllante sia stata direttamente implicata in comportamenti illeciti, o abbia avuto conoscenza di essi. A tal riguardo, va ricordato che ad autorizzare la Commissione a rivolgere la decisione che infligge ammende alla società controllante non è tanto una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un coinvolgimento della prima in tale illecito, bensì il fatto che esse costituiscano un’unica impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v. sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012, EI du Pont de Nemours e a./Commissione, T‑76/08, punto 76, e la giurisprudenza ivi citata).

106    Per quanto attiene all’assetto azionario e decisionale degli organi statutari della MTPD, occorre rilevare, in primo luogo, che la Commissione ha giustamente constatato, ai punti 932 e 956 della decisione impugnata, che, in conformità alle disposizioni del BIA, le due società controllanti erano titolari di un diritto di veto sulle questioni che rivestivano un’importanza strategica, le quali erano fondamentali per l’esercizio delle attività della MTPD, il che dimostrerebbe l’esercizio di un controllo congiunto su quest’ultima.

107    A tal riguardo, la ricorrente non può far valere che tutti i settori coperti dalle decisioni elencate all’articolo 21, paragrafo 2, del BIA, la cui adozione era subordinata all’avallo delle due società controllanti, e all’articolo 23, paragrafo 2, di detto BIA, le quali necessitano del consenso di almeno un dirigente designato da ciascuna delle società controllanti, fanno parte dei normali diritti conferiti agli azionisti di minoranza al fine di tutelare i loro interessi finanziari di investitori nell’impresa comune, ai sensi del paragrafo 66 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 95, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione giurisdizionale consolidata»). Infatti, emerge dal paragrafo 67 di tale comunicazione, la cui rilevanza nella specie non è oggetto di contestazione fra le parti, che i diritti di veto che conferiscono il controllo congiunto sono, per citare i casi più tipici, quelli relativi a decisioni su questioni quali il bilancio, il piano di sviluppo dell’impresa, gli investimenti di grande entità e la nomina dei più alti dirigenti. Inoltre, risulta dai paragrafi da 68 a 70 della comunicazione giurisdizionale consolidata che un diritto di veto sul piano di sviluppo dell’impresa può essere sufficiente, di per sé, a conferire all’azionista di minoranza il controllo congiunto dell’impresa comune, anche in assenza di qualsiasi altro genere di diritto di veto, mentre diritti che riguardano le decisioni relative alla nomina e alla rimozione dei dirigenti di alto livello e all’approvazione del bilancio preventivo sono considerati molto importanti. Infine, ai sensi del paragrafo 71 di detta comunicazione, quando vi è un diritto di veto sugli investimenti dell’impresa comune, la sua importanza dipende dall’entità degli investimenti che sono subordinati all’approvazione delle imprese madri e dalla misura in cui gli investimenti costituiscono un fattore determinante nel mercato in cui opera l’impresa comune.

108    Orbene, l’articolo 23, paragrafo 2, del BIA conferiva alla Toshiba diritti di veto sia sugli investimenti materiali (punto 12 di tale disposizione) sia sulla creazione, l’ingresso nel capitale o l’acquisizione di una società o di un altro tipo di attività che implicava l’esborso di una somma pari o superiore a un miliardo di yen (punto 8 di tale disposizione), oppure sulla concessione di prestiti alle controllate e ad altri enti per un valore pari o superiore a un miliardo di yen (punto 9 di tale disposizione). Come fatto valere dalla Commissione, tali importi non sembrano eccessivi alla luce dell’investimento di partenza della ricorrente nella MTPD, pari a 26,5 miliardi di yen, cosicché un diritto di veto in materia potrebbe costituire un indizio del fatto che la ricorrente era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della MTPD sul mercato.

109    Inoltre, come rilevato dalla Commissione ai punti 933 e 953 della decisione impugnata, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, del BIA, la MEI e la ricorrente avevano adottato un documento, valido fino al 31 marzo 2008, contenente informazioni sulle vendite, sulla produzione, sullo sviluppo, sul personale, sugli investimenti, sui piani finanziari e sul recupero del capitale concernente la MTPD, il quale formava la base del piano di sviluppo di quest’ultima. Tale disposizione prevedeva che, durante un periodo di avviamento di due anni, la cui fine era fissata al 31 marzo 2005, il piano di sviluppo iniziale della MTPD fosse adottato dalle società controllanti e che, in conformità al suo secondo paragrafo, a partire dal tale data, i piani di sviluppo annuali venissero fissati dalla MTPD, previa consultazione delle sue controllanti. Orbene, tramite un protocollo di accordo del 7 dicembre 2004, il quale modificava l’articolo 27, paragrafo 2, del BIA, le società controllanti hanno prorogato il periodo di avviamento fino al 31 marzo 2007, cosicché esse dovevano accordarsi sul piano di sviluppo della MTPD e sulle sue successive revisioni per tutta la durata dell’esistenza di quest’ultima.

110    Ne consegue che la Commissione ha giustamente considerato che il BIA e il piano di sviluppo, i quali contenevano i principali obiettivi operativi e finanziari della MTPD nonché la sua pianificazione strategica essenziale, erano stati decisi dalle sue controllate. Infatti, anche ammesso che la ricorrente, come essa stessa ha fatto valere nelle proprie memorie, non sia stata concretamente implicata nell’elaborazione di detti piani, la loro approvazione da parte della medesima nonché la sua consultazione preliminare restavano necessarie, alla luce dell’articolo 27, paragrafo 2, del BIA. Peraltro, la ricorrente non contesta il fatto di avere approvato tutti i piani di sviluppo annuali della MTPD.

111    Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare le ragioni della proroga del periodo di avviamento menzionate dalla ricorrente, è giocoforza constatare che tale proroga ha avuto come effetto quello di munire quest’ultima di un diritto di veto sul piano di sviluppo della MTPD, il quale verteva parimenti sul suo bilancio, e ciò per tutta la durata della sua esistenza. Pertanto, a dispetto delle affermazioni della ricorrente, il diritto di veto su detto piano di sviluppo non è stato privato del suo effetto utile. Del resto, la detenzione di un siffatto diritto è sufficiente, di per sé, a far ritenere, ai sensi del paragrafo 70 della comunicazione giurisdizionale consolidata, che essa abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante sull’impresa comune.

112    Alla luce di quanto precede, come constatato dalla Commissione, taluni dei diritti elencati sia all’articolo 23, paragrafo 2, del BIA sia al suo articolo 27 fanno parte di settori che hanno consentito alla ricorrente di esercitare un’influenza determinante sulla strategia commerciale della MTPD, congiuntamente alla Panasonic. Pertanto, come si evince dal punto 956 della decisione impugnata, la questione se la ricorrente si sia mai effettivamente avvalsa di tali diritti è irrilevante nella specie in ordine alla valutazione dell’esercizio di un’influenza determinante da parte della medesima sul comportamento della MTPD sul mercato. Infatti, ai fini dell’adozione delle decisioni riconducibili ai settori di cui, segnatamente, all’articolo 23, paragrafo 2, del BIA, le due società controllanti dovevano preliminarmente mettersi d’accordo. Pertanto, la detenzione dei diritti di veto in questione ha necessariamente avuto un impatto, seppur indiretto, sulla gestione della MTPD.

113    Inoltre, a tali diritti di veto si aggiungevano i diritti elencati all’articolo 21, paragrafo 2, del BIA, ossia i diritti relativi alle questioni che esigono risoluzioni speciali dell’assemblea degli azionisti in forza del diritto commerciale e alle questioni concernenti l’emissione di nuove azioni, nonché alla distribuzione di dividendi. Tali diritti costituivano un indizio supplementare sul quale la Commissione poteva basarsi per considerare che la ricorrente era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della MTPD.

114    In secondo luogo, occorre rilevare che, come si evince dalla decisione impugnata, altre circostanze rilevate dalla Commissione nella decisione impugnata consentono di ritenere che la ricorrente fosse in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della MTPD sul mercato.

115    A tal riguardo occorre osservare, anzitutto, che, come constatato dalla Commissione al punto 975 della decisione impugnata, uno dei quattro direttori nominati dalla ricorrente sui dieci di cui era composto il consiglio di amministrazione della MTPD, in forza dell’articolo 22, paragrafo 2, del BIA, occupava contemporaneamente un posto direttivo all’interno della società ricorrente, circostanza che non viene contestata da quest’ultima. Orbene, tale circostanza costituiva un indizio su cui poteva basarsi la Commissione per constatare, in combinato disposto con altri elementi, che la ricorrente era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della MTPD.

116    Inoltre, in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del BIA, la ricorrente doveva nominare uno dei due amministratori abilitati a rappresentare l’impresa comune, il quale era anche il vicepresidente della medesima. Orbene, come constatato giustamente dalla Commissione ai punti 940 e 941 della decisione impugnata, i due vicepresidenti della MTPD che sono stati nominati durante la sua esistenza avevano esercitato in precedenza funzioni di alti dirigenti all’interno della direzione della ricorrente e sono successivamente rientrati nella medesima. Ne consegue che, anche se essi non avevano mantenuto legami contrattuali con quest’ultima e non erano più assoggettati alla sua autorità diretta, gli stessi avevano necessariamente una conoscenza approfondita della sua politica e dei suoi obiettivi commerciali, ed erano in grado di far convergere la politica della MTPD e gli interessi della ricorrente. Peraltro, l’affermazione della ricorrente relativa al ruolo asseritamente simbolico del vicepresidente della MTPD non può rimettere in discussione tale conclusione.

117    Inoltre, come constatato dalla Commissione al punto 957 della decisione impugnata, la circostanza che il consiglio di amministrazione della MTPD non si sia mai opposto alle decisioni del suo presidente, nominato dalla Panasonic, non può essere interpretata come un mancato esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della MTPD sul mercato da parte della ricorrente, ma piuttosto come un’approvazione della politica commerciale di quest’ultima.

118    In tali condizioni, il fatto che, da un lato, il presidente della MTPD, nominato dalla Panasonic, fosse incaricato della gestione quotidiana della medesima e che approvasse la maggior parte delle decisioni importanti relative alla sua attività e che, dall’altro, la Panasonic fosse responsabile dell’attività e della gestione della MTPD, in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, del BIA, non può consentire di ritenere che la Panasonic esercitasse da sola un’influenza determinante sulla MTPD. Infatti, come rilevato al punto 956 della decisione impugnata, secondo questa stessa disposizione, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 3, del BIA, la cooperazione della ricorrente era necessaria ai fini della gestione dell’impresa comune.

119    Inoltre, come constatato dalla Commissione ai punti 977 e 978 della decisione impugnata, la clausola contenuta all’articolo 28, paragrafo 3, del BIA, secondo la quale la MTPD sarebbe il fornitore preferenziale delle società controllanti per la produzione di televisori e, allo stesso tempo, dette società sarebbero i fornitori preferenziali di componenti CRT per la MTPD, costituisce un indizio supplementare della partecipazione della ricorrente alla gestione della MTPD e rivela l’esistenza di legami economici stretti e duraturi fra le medesime, i quali devono essere presi in considerazione nel valutare l’esistenza di un’influenza determinante (v., in tal senso, sentenza Fuji Electric/Commissione, punto 96 supra, punto 184). Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che la ricorrente avesse fatto ricorso anche ad altri fornitori di CPT. Inoltre, la ricorrente non può far proficuamente valere che essa non era implicata nella commercializzazione del prodotto finito da parte della MTPD, dal momento che, come precisato dalla Commissione senza essere stata efficacemente contestata sul punto, dopo il trasferimento della sua attività in materia di CRT alla MTPD, quest’ultima si era servita di [riservato], detenuta dalla ricorrente (v. punto 3 supra), come canale di distribuzione nell’Unione europea. Inoltre, la ricorrente non ha fruttuosamente rimesso in discussione la circostanza rilevata dalla Commissione al punto 977 della decisione impugnata, secondo la quale i CPT venduti per tale tramite provenivano in parte dalle fabbriche della MTPD ed erano in parte subappaltati alla fabbrica della ricorrente di Himeji (Giappone), la quale non era stata trasferita alla MTPD.

120    In terzo luogo, emerge dagli elementi sui quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata che la ricorrente ha partecipato alla gestione della MTPD, segnatamente dando il proprio consenso alla chiusura di due delle sue controllate in Europa e negli Stati Uniti, nel novembre 2005. A tal riguardo, è giocoforza rilevare che la ricorrente non contesta di aver acconsentito alla chiusura di dette fabbriche, ma si limita a sostenere che tale misura aveva natura eccezionale e non ricadeva nella politica commerciale della MTPD. Pertanto, la sua partecipazione all’adozione di una siffatta decisione non dimostrerebbe un’influenza durevole, da parte sua, sul comportamento della MTPD. Orbene, contrariamente agli argomenti della ricorrente, la circostanza, rilevata ai punti 936 e 964 della decisione impugnata, secondo cui, in assenza del suo consenso, tale chiusura non avrebbe potuto avere luogo, la quale risulta, del resto, dall’articolo 23, paragrafo 2, del BIA, costituisce un indizio del fatto che essa ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale dell’impresa comune. Infatti, secondo tale disposizione, una siffatta decisione non avrebbe potuto essere presa dall’impresa comune senza l’approvazione di uno dei direttori nominati dalla ricorrente all’interno del consiglio di amministrazione della MTPD (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012, Dow Chemical/Commissione, T‑77/08, punto 86).

121    Quanto agli argomenti della ricorrente, con i quali essa nega di aver impartito istruzioni economiche alla MTPD e di essere stata coinvolta nella sua gestione corrente, è giocoforza ricordare, come dichiarato dalla Commissione al punto 958 della decisione impugnata e come si evince dalla giurisprudenza, che la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale di un’impresa comune non esige la dimostrazione di un’interferenza nella gestione quotidiana delle attività di detta impresa, né di un’influenza sulla politica commerciale in senso stretto di quest’ultima, come la sua strategia di distribuzione o dei prezzi, bensì piuttosto sulla strategia generale che definisce gli orientamenti dell’impresa. In particolare, una società controllante può esercitare un’influenza determinante sulle sue controllate anche quando non si avvalga di alcuna concreta prerogativa codecisoria e si astenga dall’impartire istruzioni o direttive concrete in merito a singoli aspetti della politica commerciale. Siffatte istruzioni costituiscono solamente un indizio particolarmente evidente dell’esistenza di un’influenza determinante della società madre sulla politica commerciale della propria controllata. La loro assenza non impone affatto di concludere nel senso di un’autonomia della filiale. Una politica commerciale unitaria all’interno di un gruppo può essere desunta anche indirettamente dall’insieme dei vincoli economici e giuridici intercorrenti fra la controllante e le proprie controllate. Ad esempio, l’influenza della società madre sulle proprie controllate in relazione alla strategia dell’impresa, alla politica aziendale, ai piani operativi, agli investimenti, alle capacità, alla dotazione finanziaria, alle risorse umane e alle questioni giuridiche può avere indirettamente ripercussioni sul comportamento delle controllate stesse e dell’intero gruppo societario sul mercato. È infine decisiva la questione se la società madre, a causa dell’intensità della propria influenza, possa pilotare il comportamento della controllata a tal punto che le due società debbano essere considerate come un’entità economica unica (v., in tal senso, sentenza della Corte del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punto 73, e sentenza Dow Chemical/Commissione, punto 120 supra, punto 77).

122    Di conseguenza, risulta da tutto quanto precede che, alla luce dell’insieme dei vincoli economici, giuridici e organizzativi che uniscono la ricorrente e la MTPD, la Commissione, constatando che la ricorrente, quale controllante della MTPD, aveva esercitato, di concerto con la Panasonic, un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima sul mercato dei CPT, non è incorsa in un errore. Pertanto, la Commissione, considerando che la ricorrente e la MTPD facevano parte di una stessa impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, e reputando dunque la ricorrente e la Panasonic responsabili in solido per il comportamento della MTPD durante il periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006, non ha commesso un errore.

123    Ne consegue che la seconda parte del quarto motivo deve essere respinta.

–       Sulla prima parte

124    La ricorrente sostiene che la Commissione non ha indicato quali fossero i diritti normalmente conferiti agli azionisti di minoranza né ha specificato gli elementi elencati all’articolo 23, paragrafo 2, del BIA eccedenti tale soglia.

125    È giocoforza rilevare, tuttavia, che, dal momento che il Tribunale ha potuto pronunciarsi nel merito della seconda parte del quarto motivo, e che la ricorrente ha potuto difendersi, contrariamente a quanto fatto valere da quest’ultima, la decisione impugnata è sufficientemente motivata sul punto. Pertanto, la censura dedotta a sostegno della prima parte deve essere dichiarata infondata.

–       Sulla terza parte

126    La ricorrente fa valere una violazione dei suoi diritti della difesa, in quanto, nonostante le sue richieste in tal senso, essa non ha avuto accesso alle osservazioni presentate dalla Panasonic in risposta alla comunicazione degli addebiti e a seguito dell’audizione in merito al piano di sviluppo della MTPD. Essa afferma, a tal riguardo, che, benché le sue domande di accesso siano state respinte sulla base del rilievo che la Commissione non aveva intenzione di far valere tali documenti nei confronti della medesima nella decisione impugnata, essa si è basata senza riserve sui medesimi per avvalorare la sua dichiarazione dell’esistenza di un’influenza determinante congiunta esercitata sul comportamento della MTPD.

127    A tal riguardo occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l’inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (v. sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc. pag. I‑10821, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

128    Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare la sua affermazione circa l’esistenza di un’infrazione (v. sentenza della Corte del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc. pag. I‑829, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).

129    Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della difesa solo se l’impresa interessata dimostra, da un lato, che la Commissione si è basata su tale documento per suffragare il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, dall’altro, che tale addebito può essere provato solo facendo riferimento a detto documento. In presenza di altre prove documentali, di cui le parti abbiano preso conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengano specificamente le conclusioni della Commissione, l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato non inficerebbe la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. Spetta, quindi, all’impresa interessata dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la Commissione nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la Commissione si è basata per incriminare tale impresa (v. sentenza della Corte del 1° luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, Racc. pag. I‑6375, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).

130    Nella specie, al punto 933 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che il piano di sviluppo della MTPD era stato deciso dalle società controllanti e ha indicato, nella nota a piè di pagina n. 1821, che la Panasonic aveva confermato tale valutazione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, al punto 934 di detta decisione, la Commissione ha rilevato che, nelle osservazioni successive all’audizione, la Panasonic aveva confermato che il piano di sviluppo della MTPD era stato definito congiuntamente dalle sue controllanti, richiamando la risposta della Panasonic alla comunicazione degli addebiti. Infine, al punto 948 di tale decisione, la Commissione ha reiterato tale constatazione, rimandando ai documenti distribuiti dalla Panasonic nel corso dell’audizione, i quali dimostrerebbero che, nel 2004, la MTPD aveva specificamente chiesto l’approvazione della ricorrente per continuare con le sue perdite finanziarie.

131    Occorre rammentare che, come è stato constatato nell’ambito della seconda parte del presente motivo (punto 109 supra), anche ammesso che la ricorrente non sia stata concretamente implicata nell’elaborazione dei piani di sviluppo della MTPD, la loro approvazione da parte della medesima nonché la sua previa consultazione erano necessarie con riferimento al BIA. Infatti, da un lato, la responsabilità della ricorrente nella sua veste di una delle controllanti della MTPD è stata sufficientemente dimostrata, senza che sia necessario ricorrere ai documenti prodotti dalla Panasonic successivamente all’audizione orale, ai quali la ricorrente sostiene di non aver avuto accesso (v. punti da 104 a 123 supra). Dall’altro, la ricorrente non afferma che tali documenti contengono elementi a discarico dei quali essa avrebbe potuto avvalersi. In tali condizioni, la mancata comunicazione di detti documenti non costituisce una violazione dei suoi diritti della difesa, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 129 supra.

132    Pertanto, la terza parte nonché il quarto motivo in toto devono essere respinti.

 Sul terzo motivo, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa nel periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006

133    La ricorrente afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore nella parte in cui essa non distingue fra la sua responsabilità in forza della sua asserita partecipazione diretta all’infrazione e la sua responsabilità derivata in forza dell’asserita partecipazione della MTPD. Orbene, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto concludere nel senso che qualsiasi partecipazione all’infrazione da parte sua era cessata il 31 marzo 2003, quando la stessa aveva lasciato il mercato dei CRT, trasferendo la totalità di tale branca di attività alla MTPD. La ricorrente fa valere che qualsiasi responsabilità durante il periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006 può, pertanto, derivare unicamente dalla partecipazione della MTPD all’infrazione, e che il dispositivo della decisione avrebbe dovuto indicarlo in maniera chiara.

134    La Commissione non condivide quest’argomentazione.

135    In via preliminare, si deve ricordare che, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del dispositivo della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che la ricorrente aveva partecipato all’intesa dal 16 maggio 2000 al 12 giugno 2006.

136    Occorre rilevare, a tal riguardo, che, come è stato concluso nell’ambito del quarto motivo, la Commissione ha giustamente imputato il comportamento illecito della MTPD, dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006, alla ricorrente e alla Panasonic, ritenendo che esse costituissero un’unità economica. Orbene, risulta da una giurisprudenza costante che, anche se la società controllante non partecipa direttamente all’infrazione, essa esercita, in tale ipotesi, un’influenza determinante sulle controllate che hanno partecipato ad essa. In tale contesto ne deriva che la responsabilità della società controllante non può essere considerata una responsabilità oggettiva. In tali circostanze, la società controllante viene condannata per un’infrazione di cui essa stessa è stata ritenuta autrice (v. sentenza del Tribunale del 27 giugno 2012, Bolloré/Commissione, T‑372/10, Racc., punto 52 e la giurisprudenza ivi citata).

137    In ogni caso, come risulta dalle motivazioni della decisione impugnata e, in particolare, da quelle illustrate, segnatamente, ai suoi punti 126, 303, da 923 a 927, da 993 a 996, 1000 e 1088, la Commissione ha distinto due periodi ai fini dell’imputazione della responsabilità ai soggetti giuridici facenti parte del gruppo della ricorrente o da essa controllati (v. punti 3 e 4 supra), ossia quello precedente il trasferimento delle sue attività in materia di CRT all’impresa comune, per il quale essa è stata considerata responsabile a causa della sua partecipazione diretta all’intesa, e quello successivo a detto trasferimento, per il quale essa è stata considerata responsabile a causa della partecipazione della MTPD, sul cui comportamento essa aveva esercitato, secondo la Commissione, un’influenza determinante. Pertanto, al punto 1183 della decisione impugnata [tabella 12, lettera b), punti 9 e 10], è stato concluso che occorreva infliggere alla ricorrente un’ammenda per il periodo antecedente alla creazione della MTPD, pari a EUR 28 048 000, e un’ammenda per il periodo dell’impresa comune, congiuntamente e in solido con la Panasonic e la MTPD, pari a EUR 86 738 000. Tali ammende risultano dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere g) e h), della decisione impugnata.

138    È giocoforza constatare che risulta da quanto precede, da un lato, che la ricorrente è stata considerata autrice dell’infrazione per l’insieme del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del dispositivo della decisione impugnata e, dall’altro, che la motivazione di detta decisione costituisce il sostegno necessario del suo dispositivo.

139    Ne consegue che la ricorrente non può fruttuosamente affermare che la decisione impugnata è inficiata da un errore in quanto non effettua una distinzione fra la sua responsabilità in forza della sua asserita partecipazione diretta all’infrazione, e la sua responsabilità derivata, in forza dell’asserita partecipazione della MTPD a tale infrazione, e che la censura secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto concludere nel senso che la ricorrente aveva cessato qualsiasi partecipazione all’infrazione il 31 marzo 2003 deve essere respinta.

140    Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.

 Sul quinto motivo, dedotto in subordine, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la MTPD era responsabile di avere partecipato all’infrazione commessa durante il periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006

141    Il quinto motivo si articola in due parti.

142    Nell’ambito della prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che la sua responsabilità, per il periodo che va dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006, non può eccedere quella della MTPD, alla luce del fatto che essa sarebbe meramente derivata dalla responsabilità di quest’ultima e accessoria, e chiede di beneficiare di ogni annullamento o riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla MTPD disposto nel contesto del ricorso proposto dinanzi al Tribunale dalla Panasonic e dalla MTPD avverso la decisione impugnata, iscritto a ruolo con il numero di causa T‑82/13, segnatamente in quanto la MTPD non ha partecipato all’intesa CPT constatata da detta decisione.

143    Nell’ambito della seconda parte di questo motivo, la ricorrente afferma che la MTPD è stata erroneamente considerata responsabile di avere partecipato all’intesa CPT, a causa della sua partecipazione alle riunioni SML e ASEAN, nonché alle asserite riunioni bilaterali. Essa ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata nella parte in cui dichiara la MTPD responsabile dell’infrazione durante tale periodo.

144    La Commissione si oppone a tale argomentazione.

–       Sulla prima parte

145    Occorre anzitutto rilevare che, alla luce del fatto che il primo e il secondo motivo del ricorso sono stati accolti, la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato direttamente all’intesa CPT prima della creazione della MTPD. Per contro, risulta dall’esame del quarto motivo che la Commissione ha giustamente imputato il comportamento illecito della MTPD alla ricorrente. Ne consegue che la responsabilità di quest’ultima può discendere solo dalla sua qualità di società controllante che ha esercitato, congiuntamente alla Panasonic, un’influenza determinante sul comportamento della MTPD sul mercato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Tomkins/Commissione, T‑382/06, Racc. pag. II‑1157, punto 38).

146    Orbene, a tal riguardo, occorre osservare che, nelle circostanze della fattispecie, la responsabilità congiunta e in solido della ricorrente e della MTPD per il pagamento dell’ammenda loro inflitta congiuntamente e in solido con la Panasonic le colloca in una situazione particolare per cui l’annullamento o la riforma della decisione impugnata implica conseguenze per la ricorrente cui è stato imputato il comportamento illegittimo della MTPD. Infatti, se non si fosse verificato il comportamento illegittimo della MTPD, non ci sarebbe stata imputazione alle controllanti di detto comportamento, né condanna in solido di queste ultime con la loro impresa comune al pagamento dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza Tomkins/Commissione, punto 145 supra, punto 45).

147    Occorre poi constatare che, con sentenza in data odierna, Panasonic e MT Picture Display/Commissione [T‑82/13, Racc. (Per estratto)], il Tribunale, da un lato, ha respinto il ricorso proposto dalla Panasonic e della MTPD, nella parte in cui era inteso all’annullamento parziale della decisione impugnata, e, dall’altro, ha accolto parzialmente la domanda di tali imprese volta alla riforma di detta decisione, riducendo l’importo delle ammende inflitte in solido e congiuntamente alla MTPD e alle sue società controllanti, a causa della partecipazione della MTPD all’intesa CPT dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006.

148    Ne consegue che, nei limiti in cui la ricorrente chiede di beneficiare di ogni annullamento o riduzione dell’ammenda inflitta alla MTPD che possa essere disposto nella causa sfociata nella sentenza Panasonic e MT Picture Display/Commissione, punto 147 supra, la sua domanda potrà essere accolta solo nella parte in cui essa attiene alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla MTPD, in solido e congiuntamente con la Panasonic e la medesima, nell’ambito dell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito e dell’esame della domanda di riforma.

149    Tuttavia, occorre verificare se, alla luce degli argomenti fatti valere dalla ricorrente nell’ambito della seconda parte del presente motivo, la legittimità della decisione impugnata debba essere rimessa in discussione nella parte in cui dichiara che la MTPD ha partecipato all’intesa CPT.

–       Sulla seconda parte

150    In primo luogo, la ricorrente fa valere che le prove sulle quali si è basata la Commissione nella decisione impugnata non suffragano la conclusione secondo la quale la MTPD ha violato l’articolo 101 TFUE partecipando alle riunioni SML e ASEAN, dal momento che queste ultime non riguardavano il mercato europeo, ma i CPT destinati ad essere venduti ai clienti asiatici, e che in occasione di dette riunioni non sarebbe stato concluso alcun accordo sui prezzi, sulla produzione o sulle quote di mercato nel SEE. Essa sostiene che, di conseguenza, in occasione di tali riunioni non sarebbe stato concluso alcun accordo attuato nel SEE o che abbia ivi esplicato un effetto immediato, prevedibile e sostanziale, e che la Commissione, reputandosi competente a dichiarare un’infrazione, ha commesso un errore.

151    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un errore nella parte in cui conclude che le riunioni SML e ASEAN alle quali la MTPD ha assistito facevano parte di un’infrazione unica e continuata, e che tale decisione non contiene alcuna prova convincente che dimostri che essa era a conoscenza degli accordi conclusi in Europa.

152    In terzo luogo, la ricorrente afferma, da un lato, che non era la MTPD, bensì il successore di [riservato], MT Picture Display Indonesia, nel cui capitale la MTPD deteneva una partecipazione del 53%, ad avere partecipato alle riunioni ASEAN e, dall’altro, che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto essa non illustra i motivi per cui la MTPD dovrebbe essere ritenuta responsabile per tale successore.

153    Occorre anzitutto respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la MTPD non ha partecipato alle riunioni ASEAN. Infatti, come indicato dalla Commissione nella comparsa di risposta, senza essere contestata sul punto dalla ricorrente nella replica, risulta dall’esame dei verbali di dette riunioni e, in particolare, di quelle del 16 febbraio, del 16 marzo, del 18 maggio, del 18 giugno e del 5 novembre 2004, nonché del 6 dicembre 2005, che, da un lato, oltre ai rappresentanti di altre controllate della MTPD, come la MTPD Indonesia, taluni dipendenti della MTPD vi hanno effettivamente partecipato e che, dall’altro, in tutte le riunioni ASEAN svoltesi in tale periodo e prese in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata veniva invariabilmente fatto riferimento alla MTPD.

154    Per quanto attiene alla competenza della Commissione a constatare l’infrazione, si deve ricordare che, quando talune imprese, con sede all’esterno del SEE ma che producono beni venduti a terzi all’interno del SEE, si accordano sui prezzi che praticano ai loro clienti stabiliti nel SEE e attuano questo accordo vendendo a prezzi effettivamente coordinati, esse partecipano ad una concertazione che ha come oggetto e come effetto quello di restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, e che la Commissione è territorialmente competente a perseguire (v. sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014, InnoLux/Commissione, T‑91/11, Racc., punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

155    Si evince parimenti dalla giurisprudenza che una violazione dell’articolo 101 TFUE implica due comportamenti, vale a dire la formazione dell’intesa e la sua attuazione. Far dipendere l’applicabilità dei divieti previsti dal diritto della concorrenza dal luogo di conclusione dell’intesa finirebbe chiaramente col fornire alle imprese un facile mezzo per sottrarsi a detti divieti. Quello che conta è, dunque, il luogo in cui l’intesa viene posta in atto. Inoltre, al fine di stabilire se tale luogo sia situato nel SEE, è di scarsa rilevanza il fatto che i partecipanti al cartello si siano avvalsi o meno di controllate, agenti, subagenti o succursali con sede all’interno del SEE al fine di creare dei contatti fra essi e gli acquirenti che vi sono stabiliti (v. sentenza InnoLux/Commissione, punto 154 supra, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

156    Dal momento che il requisito dell’attuazione è soddisfatto, la competenza della Commissione ad applicare le norme dell’Unione in materia di concorrenza nei confronti di tali comportamenti trae fondamento nel principio di territorialità, che è universalmente accolto nel diritto internazionale pubblico (sentenza della Corte del 27 settembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85, Racc. pag. 5193, punto 18, e sentenza InnoLux/Commissione, punto 154 supra, punto 60).

157    Peraltro, il criterio dell’attuazione dell’intesa come elemento di collegamento della stessa col territorio dell’Unione viene soddisfatto con la semplice vendita del prodotto oggetto del cartello all’interno di quest’ultima, a prescindere dall’ubicazione delle fonti di approvvigionamento e degli impianti di produzione (v. sentenza InnoLux/Commissione, punto 154 supra, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).

158    È in applicazione di tali principi che la Commissione si è giustamente reputata competente, nella specie, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Infatti, emerge dai punti da 585 a 599 della decisione impugnata che, anche se talune delle imprese interessate erano stabilite, al momento dell’infrazione, al di fuori del territorio dell’Unione e non avevano società controllate ubicate su tale territorio, le pratiche collusive sono state attuate su detto territorio e hanno esplicato un effetto immediato, prevedibile e sostanziale in detta Unione. A tal riguardo, la Commissione ha ritenuto che, nonostante il fatto che gli accordi dell’intesa fossero stati formati all’esterno del SEE e che il loro obiettivo principale non fosse l’Europa, i partecipanti a tali accordi avessero cionondimeno avuto un impatto sui clienti nel SEE tramite le loro vendite di CPT su tale territorio o misure che incidevano su queste ultime.

159    In particolare, in primo luogo, e giustamente, la Commissione ha ritenuto che l’infrazione avesse immediatamente inciso sul SEE, dal momento che, da un lato, gli accordi collusivi avevano direttamente influito sulla fissazione dei prezzi e sulla fissazione dei volumi di CRT forniti su tale territorio, direttamente o tramite prodotti trasformati, e, dall’altro, sia i CDT sia i CPT erano stati forniti e spediti direttamente nel SEE a partire da impianti di produzione dei membri dell’intesa situati in altre parti del mondo. In secondo luogo, essa ha ritenuto giustamente che l’effetto dell’infrazione sul SEE fosse prevedibile, in quanto i prezzi e i volumi oggetto del cartello avevano avuto un impatto evidente sulla libera concorrenza sia fra i produttori di CRT sia sul mercato a valle. Inoltre, al pari della Commissione, occorre constatare che i partecipanti all’intesa CPT non solo si erano accordati sui prezzi, ma avevano altresì attuato una limitazione coordinata della produzione, la quale riduceva pertanto l’offerta disponibile nel SEE, a partire da fabbriche ubicate in tale territorio o al di fuori del medesimo. Inoltre, come constatato dalla Commissione, l’intesa in questione aveva avuto effetti immediati e prevedibili sul SEE parimenti nel caso dei fornitori verticalmente integrati, come la Philips, la LGE, la Panasonic e la ricorrente, anche tramite forniture da parte delle imprese comuni alle rispettive società controllanti. In terzo luogo, la Commissione ha giustamente dichiarato che l’effetto dell’intesa CPT era stato sostanziale a causa della gravità dell’infrazione, della sua durata prolungata e del ruolo svolto dalle parti di detta intesa sul mercato europeo dei CRT e dei prodotti trasformati.

160    Ne consegue che l’argomento della ricorrente secondo il quale le riunioni SML e ASEAN si concentravano sul mercato asiatico e gli accordi conclusi in occasione delle medesime non riguardavano il SEE è infondato in fatto, in quanto i partecipanti a dette riunioni realizzavano vendite di CPT nel SEE a favore di terzi indipendenti, sia dirette che attraverso prodotti trasformati.

161    A tal riguardo, qualora un’impresa verticalmente integrata incorpori i prodotti oggetto dell’infrazione ai prodotti finiti nelle sue unità di produzione situate al di fuori del SEE, la vendita, da parte di tale impresa, di tali prodotti finiti nel SEE a terzi indipendenti è idonea ad incidere sulla concorrenza sul mercato di tali prodotti e, pertanto, può ritenersi che una siffatta infrazione abbia avuto ripercussioni nel SEE, anche se il mercato dei prodotti finiti in questione costituisce un mercato distinto dal mercato interessato da detta infrazione.

162    Per quanto attiene alla constatazione secondo la quale le riunioni SML e ASEAN facevano parte dell’infrazione unica e continuata collegata ai CPT, si deve rilevare che, secondo la Commissione, anche se dette riunioni si concentravano sulle vendite in Asia, le discussioni che avevano avuto luogo in occasione di tali riunioni non erano slegate dagli eventi che si verificavano in altre regioni e, segnatamente, in Europa, ma avevano spesso portata mondiale. La Commissione ha dunque giustamente ritenuto, rinviando ai motivi illustrati ai punti da 478 a 490, 496, 499, 517, 518 e da 521 a 523 della decisione impugnata, che tali riunioni fossero interconnesse con le riunioni vetro europee in numerosi modi, e che sarebbe artificioso scinderle dagli altri contatti dell’intesa CPT, poiché costituivano parte integrante di un’infrazione unica e continuata che includeva contatti collusivi sia in Europa che in Asia.

163    In tal senso, la Commissione ha rammentato, in primo luogo, che le tre serie di riunioni organizzate in Asia – nella specie, le riunioni vetro, SML e ASEAN – nonché le riunioni tenutesi in Europa avevano riguardato lo stesso tipo di restrizioni, ossia la fissazione dei prezzi e la pianificazione delle vendite, le quali implicavano uno scambio di informazioni sensibili. In secondo luogo, le gamme di prodotti interessati, ossia i CPT di ogni dimensione, erano simili nelle riunioni considerate nel loro complesso. In terzo luogo, vi sarebbe stata una sovrapposizione di ambiti geografici nelle discussioni di varie riunioni, in quanto le riunioni ASEAN e SML avevano una portata mondiale, cosicché esse includevano il SEE o contenevano riferimenti all’Europa. Analogamente, la Commissione ha rilevato che le riunioni vetro europee contenevano riferimenti all’Asia. In quarto luogo, le riunioni vetro SML e ASEAN, le quali costituivano un’estensione delle riunioni vetro asiatiche, si sarebbero svolte nello stesso periodo delle riunioni vetro europee, le quali avevano avuto luogo dal 1999 al 2005. In quinto luogo, le diverse categorie di riunioni organizzate, ossia le riunioni vetro europee, le riunioni vetro asiatiche nonché le riunioni SML e ASEAN, coinvolgevano sostanzialmente gli stessi partecipanti. In sesto luogo, le parti dell’intesa CPT miravano a mantenere una differenza di prezzo ragionevole tra prodotti identici commercializzati nel SEE e in Asia, nonché ad aumentare i prezzi in Europa. Pertanto, la Commissione ha potuto giustamente dichiarare che la portata dell’intesa CPT comprendeva il SEE e che tale intesa era stata attuata su tale territorio, tenuto conto delle vendite dirette SEE e delle vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati di CPT.

164    Per pervenire a tali conclusioni, come risulta dalla decisione impugnata, la Commissione ha esaminato il contesto nel quale avevano avuto luogo le tre serie di riunioni in Asia, ossia le riunioni vetro asiatiche, SML e ASEAN, nonché i loro verbali, per desumerne giustamente che esse presentavano rapporti di complementarità con le riunioni vetro europee ed erano, pertanto, interconnesse. A tal riguardo, si evince dai punti 287 e 288 di detta decisione che la prima riunione multilaterale europea, del 2 ottobre 1999, a Glasgow, ha avuto luogo a seguito di appelli lanciati dalla Samsung SDI in occasione di una riunione multilaterale tenutasi il 21 settembre 1999 a Taiwan fra la Chunghwa, la Samsung SDI, la LGE, [riservato] e la Philips, intesa a rafforzare la cooperazione con il mercato europeo e ad indurre le imprese partecipanti all’intesa ad organizzare riunioni regolari per scambiare informazioni sul mercato e fissare i prezzi. Infatti, erano state espresse talune preoccupazioni in ordine al livello dei prezzi praticati in Europa per i CPT da 14 pollici, considerato eccessivamente basso rispetto a quello dei prezzi asiatici. In occasione di una riunione successiva, tenutasi il 27 ottobre 1999 in Tailandia e menzionata ai punti 251 e 290 della decisione impugnata, le imprese asiatiche si sono rallegrate della tendenza all’aumento dei prezzi sui mercati europeo e americano grazie ad una riduzione delle capacità di produzione applicata dai fabbricanti di CPT in Asia.

165    Inoltre, si evince dai verbali delle riunioni asiatiche che i loro partecipanti paragonavano la situazione dei mercati in Europa e quella dei mercati in Asia e si accordavano regolarmente per allineare i loro prezzi e le loro capacità. Secondo il punto 486 della decisione impugnata, i partecipanti alle riunioni asiatiche hanno concordato riduzioni di capacità che avrebbero facilitato gli sforzi di aumento dei prezzi dei membri dell’intesa nel SEE e avevano definito obiettivi in materia di quote di mercato e di quote di fornitura su scala mondiale. Inoltre, i prezzi praticati in una regione erano utilizzati come riferimento per concertare prezzi in un’altra regione. In tal senso, esisteva una correlazione fra i prezzi praticati in Asia e in Europa.

166    Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il livello di produzione e i prezzi in Asia hanno avuto un impatto sui prezzi europei. Peraltro, come è stato rilevato nella decisione impugnata, diversi partecipanti asiatici all’intesa CPT disponevano di linee di produzione in Europa per una parte rilevante del periodo nel corso del quale i concorrenti si incontravano nell’ambito di diverse riunioni. Inoltre, si evince dalla decisione impugnata che talune controllate europee informavano la loro sede centrale asiatica in ordine alla situazione del mercato e agli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa CPT in Europa e viceversa, circostanza che la ricorrente, del resto, non contesta.

167    Per di più, emerge dai punti da 413 a 415 della decisione impugnata che, nel corso dell’ultima fase dell’intesa CPT, che va dal 2004 al novembre 2006, oltre alle riunioni SML e ASEAN, che erano i principali fori multilaterali, hanno avuto luogo, segnatamente in Europa, diversi contatti ad hoc concernenti i piani di vendita e di produzione mondiali, i quali coinvolgevano la MTPD e taluni partecipanti alle riunioni vetro europee, come la Samsung SDI, il gruppo LPD e la Thomson. A tal riguardo, la nota a piè di pagina n. 1074 menziona riunioni bilaterali di scambio di informazioni che hanno avuto luogo fra il gruppo LPD e la MTPD, il 6 dicembre 2004 nonché il 21 febbraio e l’8 luglio 2005. Stando a questa stessa nota, la MTPD avrebbe allegato taluni documenti alla sua risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, da cui emergerebbe che le informazioni provenienti dai suoi concorrenti, relative alle capacità di produzione dei fabbricanti di CRT e datate novembre 2006, nonché taluni dati mondiali, piani in materia di vendite, di offerta e di produzione e previsioni della domanda, relativi ai CRT per televisori e datati aprile 2005, erano stati presentati alla MTPD, circostanza che la ricorrente del resto non contesta.

168    In tali condizioni, la ricorrente non può fruttuosamente far valere che la decisione impugnata non contenga alcuna prova convincente del fatto che la MTPD fosse a conoscenza dell’intesa CPT. Infine, l’argomento della ricorrente secondo il quale, come riconosciuto dalla Commissione nella decisione impugnata, non esisteva un’organizzazione centrale comune che collegasse le riunioni vetro europee e asiatiche alle riunioni SML e ASEAN è irrilevante. Infatti, risulta dalle considerazioni che precedono, illustrate nella decisione impugnata, che dette riunioni presentavano un rapporto di complementarità e rientravano in un piano di insieme, cosicché la Commissione ha potuto giustamente qualificarle come un’infrazione unica e continuata.

169    Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, e come sostiene la Commissione ed emerge dai loro verbali, alcune delle riunioni ASEAN alle quali ha assistito la MTPD, fra cui quelle del 16 febbraio, del 16 marzo e del 5 novembre 2004, comprendevano, oltre a riferimenti ad un accordo sui prezzi che copriva l’Europa, nei confronti di specifici clienti e la cui attuazione è stata minuziosamente controllata, discussioni sull’offerta e sulla domanda future, sulle linee di produzione e sulle capacità, e riguardavano il mercato mondiale, incluso il SEE. Inoltre, siffatti scambi di informazioni commercialmente sensibili fra concorrenti, come quelli che hanno avuto luogo in occasione delle riunioni del 18 giugno 2004 e del 6 dicembre 2005, costituiscono pratiche concordate che possono consentire la restrizione della produzione e l’attribuzione di quote di mercato. A tal riguardo, l’assenza di accordi formali su questi due ultimi aspetti dell’infrazione non incide sulla legittimità della decisione impugnata, in ossequio alla giurisprudenza secondo la quale è sufficiente che lo scambio di informazioni riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte del 4 giugno 2009, T‑Mobile Netherlands e a., C‑8/08, Racc. pag. I‑4529, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). In aggiunta, come sostenuto dalla Commissione, il fatto che una parte delle discussioni riguardasse l’Asia si spiega con la circostanza che la maggior parte degli impianti di produzione era situata in tale regione.

170    Quanto alle riunioni SML, si evince dalla decisione impugnata e, segnatamente, dai verbali delle riunioni del 28 novembre 2003, del 10 dicembre 2004 e del 15 marzo e 26 dicembre 2005 che le imprese presenti, fra cui la MTPD, si sono scambiate informazioni concernenti l’Europa e hanno analizzato la situazione su scala mondiale, Europa compresa. Inoltre, i partecipanti a tali riunioni hanno discusso dell’opportunità di controllare i prezzi sul mercato europeo, inclusi quelli dei CPT di piccole e medie dimensioni, e hanno constatato la necessità di controllare la produzione, nonché di coordinare la chiusura di fabbriche europee. Inoltre, due di queste riunioni, ossia quelle del 28 novembre 2003 e del 10 dicembre 2004, hanno avuto esplicitamente ad oggetto la fissazione dei prezzi in Europa.

171    Pertanto, la ricorrente non può far valere che la decisione impugnata non contenga prove di una ripartizione delle quote di mercato e di una restrizione della produzione in materia di CPT durante tale periodo, nell’ambito delle riunioni SML e ASEAN, in quanto emerge dai verbali di numerose di queste riunioni che in tal sede i partecipanti si sono scambiati dati sulla produzione, le vendite, le capacità e le loro previsioni su scala mondiale, i quali potevano essere utilizzati per calcolare le quote di mercato delle imprese partecipanti, nonché per il monitoraggio dell’accordo, e che essi hanno fissato orientamenti sui prezzi su scala mondiale per CPT di diverse dimensioni.

172    Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

173    Alla luce di tutto quanto precede, si deve accogliere il primo capo di conclusioni e annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata, nella parte in cui enuncia che la ricorrente, partecipando all’intesa CPT dal 16 maggio 2000 al 31 marzo 2003, ha violato l’articolo 101 TFUE. Come conseguenza di tale annullamento, occorre parimenti accogliere il terzo capo di conclusioni ed annullare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della decisione impugnata, con il quale è stata inflitta alla ricorrente un’ammenda pari a EUR 28 048 000 a causa della sua partecipazione all’intesa per il periodo che va dal 16 maggio 2000 al 31 marzo 2003.

174    Infine, la domanda di annullamento dev’essere respinta quanto al resto.

 Sulle conclusioni, presentate in subordine, intese alla soppressione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda

175    A sostegno di tali conclusioni, la ricorrente deduce un motivo unico, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa le ha inflitto un’ammenda tramite il suo articolo 2, paragrafo 2, lettere g) e h), oppure, in subordine, nel calcolo dell’importo di tale ammenda.

176    Alla luce dell’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della decisione impugnata, tale motivo deve essere esaminato unicamente nella parte in cui mira a dimostrare che la Commissione ha commesso un errore nella decisione impugnata, infliggendo alla ricorrente un’ammenda tramite l’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di detta decisione, e che il calcolo dell’importo di tale ammenda è errato.

177    Tale motivo, con il quale la ricorrente invita il Tribunale ad avvalersi della propria competenza anche di merito, è composto di due parti.

178    Nell’ambito della prima parte e in via principale, la ricorrente chiede al Tribunale di trarre le conseguenze dagli errori asseritamente commessi dalla Commissione, da quest’ultimo constatati nell’ambito del suo esame dei motivi di annullamento. Nell’ambito della seconda parte e in subordine, la ricorrente fa valere errori in sede di calcolo dell’importo dell’ammenda, i quali avrebbero comportato, in sostanza, una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché una violazione dei diritti della difesa.

179    Tenuto conto del fatto che, a seguito dell’esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata, solo il primo e il terzo capo di conclusioni sono stati accolti (v. punto 173 supra), la prima parte di questo motivo non deve essere esaminata.

180    Pertanto, incombe al Tribunale verificare, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza anche di merito, la seconda parte di tale motivo, alla luce del quarto capo di conclusioni, con il quale la ricorrente gli chiede di ridurre l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, congiuntamente e in solido con la Panasonic, a causa della sua partecipazione all’intesa tramite la MTPD.

181    La ricorrente fa valere quattro argomenti supplementari a sostegno della sua domanda di riforma delle ammende che le sono state inflitte.

182    In primo luogo, la ricorrente fa valere che il ragionamento della Commissione relativo alla fissazione della proporzione del valore delle vendite presa in considerazione per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda è confuso e laconico, e invoca una violazione del principio di proporzionalità. A tal riguardo, la ricorrente sostiene, da un lato, che l’importo dell’ammenda non riflette le differenze considerevoli fra la portata dell’intesa CDT e quella dell’intesa CPT, che non aveva un carattere così multidimensionale come sostenuto dalla Commissione, e, dall’altro, che la percentuale del 18% fissata per tenere conto della gravità di detta intesa ai fini della determinazione dell’importo di base sarebbe sproporzionata.

183    A tal riguardo si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

184    Risulta da una giurisprudenza costante che, nei limiti previsti dal regolamento n. 1/2003, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nell’esercizio del potere di infliggere tali ammende (sentenze della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 172, nonché del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 123). Tuttavia, quando la Commissione adotta orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale, ne consegue un’autolimitazione di tale potere in quanto è suo compito conformarsi alle regole indicative che essa stessa si è imposta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Carbone Lorraine/Commissione, T‑73/04, Racc. pag. II‑2661, punto 192 e la giurisprudenza ivi citata). Essa non può discostarsene in un caso particolare senza addurre ragioni che siano compatibili con il principio della parità di trattamento, il quale osta a che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa e a che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza della Corte del 15 ottobre 2009, Audiolux e a., C‑101/08, Racc. pag. I‑9823, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata).

185    Inoltre, il paragrafo 4 degli orientamenti del 2006 così recita:

«Il potere della Commissione di infliggere ammende (…) costituisce uno dei mezzi che le sono stati attribuiti per consentirle di svolgere la missione di sorveglianza conferitale dal trattato. Tale missione non comprende soltanto il compito di indagare sulle singole infrazioni e di sanzionarle, ma comporta anche il dovere di perseguire una politica generale intesa ad applicare, nel campo della concorrenza, i principi fissati dal trattato e ad orientare in tal senso il comportamento delle imprese (…) A tal fine la Commissione deve far sì che la propria azione abbia il necessario carattere dissuasivo (…) Quando la Commissione constata un’infrazione alle disposizioni degli articoli 81 [CE] o 82 [CE], può essere pertanto necessario infliggere un’ammenda a coloro che hanno agito illegalmente. Le ammende devono avere un effetto sufficientemente dissuasivo, allo scopo non solo di sanzionare le imprese in causa (effetto dissuasivo specifico), ma anche di dissuadere altre imprese dall’assumere o dal continuare comportamenti contrari agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (effetto dissuasivo generale)».

186    Come si evince dai paragrafi da 5 a 7 degli orientamenti del 2006, per conseguire tali obiettivi, la Commissione si riferisce, come base per la determinazione dell’importo delle ammende, al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione e al numero di anni durante i quali l’impresa ha partecipato all’infrazione, inserendo al contempo nell’importo di base dell’ammenda un importo specifico allo scopo di dissuadere le imprese dall’intraprendere comportamenti illeciti.

187    Occorre rammentare che, al paragrafo 19 degli orientamenti del 2006, viene precisato che «[l]’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione».

188    Per quanto attiene al fattore relativo alla gravità dell’infrazione, gli orientamenti del 2006 precisano, al loro paragrafo 20, che «[l]a gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti».

189    Quanto alla determinazione della proporzione considerata del valore delle vendite, al paragrafo 21 degli orientamenti del 2006 viene indicato che, «[i]n linea di massima, [essa] sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite». Risulta dal paragrafo 22 degli orientamenti che, «[p]er decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite». Infine, al paragrafo 23 di detti orientamenti, viene richiamato a tal riguardo quanto segue:

«Per la loro stessa natura, gli accordi (…) orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

190    Nella specie, per determinare la gravità dell’infrazione, la Commissione ha segnatamente preso in considerazione, come risulta dal punto 1059 della decisione impugnata, il fatto che sia l’intesa CPT sia l’intesa CDT erano multiformi, in quanto esse contenevano accordi orizzontali in materia di fissazione di prezzi, di obiettivi e di prezzi minimi, di ripartizione delle quote di mercato e di limitazione della produzione, nonché, nel caso dell’intesa CDT, di ripartizione dei clienti. Essa ha rilevato che tali infrazioni costituivano, per la loro stessa natura, uno dei tipi più gravi di restrizione della concorrenza, alla luce delle disposizioni dell’articolo 101 TFUE, per il quale il paragrafo 23 degli orientamenti del 2006 prevede la considerazione di una proporzione del valore delle vendite fissata sui valori più alti previsti. Essa ha inoltre ricordato che le imprese coinvolte in tali infrazioni erano o avrebbero dovuto essere consapevoli della natura illegale delle loro attività, circostanza che era dimostrata dal fatto che esse avevano adottato misure per dissimulare l’esistenza dell’intesa. Inoltre, la Commissione ha rilevato che la portata geografica sia dell’intesa CDT sia dell’intesa CPT copriva l’insieme del SEE e che la quota di mercato aggregata, a livello del SEE, delle imprese, destinatarie della decisione impugnata, in relazione alle quali le infrazioni erano state dimostrate era inferiore all’80%. Infine, essa ha constatato che le intese erano estremamente strutturate, che erano state applicate in maniera rigorosa ed erano soggette a controlli. Essa ne ha concluso, al punto 1070 di detta decisione, che, tenuto conto della natura dell’infrazione, doveva essere applicata una percentuale del 18% delle vendite interessate.

191    A dispetto degli argomenti della ricorrente, tale valutazione è sufficientemente motivata, dal momento che la Commissione ha tenuto debitamente conto dei fattori elencati al paragrafo 22 degli orientamenti del 2006 (v. punto 189 supra), ossia, oltre alla natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata delle imprese interessate, che ingloba la totalità del mercato, l’estensione geografica corrispondente al SEE nel suo complesso e il fatto che l’intesa sia stata attuata.

192    Inoltre, è pacifico che l’infrazione collegata ai CPT rientra nella categoria di cui al paragrafo 23 degli orientamenti del 2006, in quanto essa implicava, segnatamente, accordi orizzontali segreti di fissazione dei prezzi. Di conseguenza, alla luce del fatto che gli orientamenti del 2006 prevedono un limite del 30%, la Commissione, fissando la proporzione delle vendite considerata al 18%, ossia ad un livello appena superiore alla metà della scala prevista, si è conformata alla regole che essa stessa si è imposta in detti orientamenti. Infatti, tale palese violazione del diritto della concorrenza è per sua natura particolarmente grave e compromette gli obiettivi più fondamentali dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 29 giugno 2012, GDF Suez/Commissione, T‑370/09, Racc., punto 420 e la giurisprudenza ivi citata).

193    Nessuno degli elementi addotti dalla ricorrente è tale da rimettere in discussione tale valutazione.

194    Infatti, l’esame del quarto e del quinto motivo dedotti a sostegno delle conclusioni intese all’annullamento della decisione impugnata non ha consentito di rimettere in discussione la partecipazione delle imprese interessate ad un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, la quale ha avuto come effetto di restringere la concorrenza sul mercato SEE e ha comportato, in particolare, una fissazione dei prezzi, la cui attuazione è stata minuziosamente controllata, nonché una restrizione della produzione e uno scambio di informazioni riservate concernenti i CPT. Orbene, contrariamente a quanto addotto dalla ricorrente, occorre rilevare, da un lato, che il grado di sofisticatezza o di complessità dell’intesa CDT rispetto a quello dell’intesa CPT è irrilevante con riguardo agli effetti di entrambe le intese, consistiti nel restringere la concorrenza sul mercato SEE. Dall’altro, come risulta dal punto 1059 della decisione impugnata, il fattore di gravità superiore applicato per l’intesa CDT tiene conto del fatto che essa comprendeva parimenti, a differenza dell’intesa CPT, una ripartizione della clientela. Quanto agli argomenti secondo i quali la decisione impugnata non contiene prove sufficienti delle restrizioni della produzione e della ripartizione dei mercati, essi non possono essere accolti, alla luce dell’analisi effettuata nell’ambito della seconda parte del quinto motivo.

195    Infine, per quanto attiene all’affermazione della ricorrente secondo la quale due dei tre aspetti dell’infrazione, ossia la restrizione della produzione e la ripartizione dei mercati, non sarebbero sussistiti per tutta la durata dell’infrazione, si deve constatare che, quand’anche fosse esatta, essa non è sufficiente a rimettere in discussione le valutazioni effettuate dalla Commissione in ordine all’esistenza dell’infrazione, della sua gravità nella specie e, pertanto, della proporzione del valore delle vendite da considerare al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Versalis e Eni/Commissione, T‑103/08, punto 241).

196    Ne consegue che, fissando, in applicazione degli orientamenti del 2006, al 18% la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere alla ricorrente, la Commissione non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. L’argomento secondo il quale tale percentuale sarebbe sproporzionata rispetto a quella fissata per l’intesa CDT, pari al 19%, deve, pertanto, essere respinto.

197    Vanno parimenti respinti gli argomenti della ricorrente relativi all’attuazione e agli effetti dell’infrazione, dato che, conformemente al paragrafo 23 degli orientamenti del 2006, la Commissione poteva fissare un importo sulla sola base del criterio della natura dell’infrazione (sentenza GDF Suez/Commissione, punto 192 supra, punto 423).

198    Infine, nessun altro elemento giustifica il fatto che il Tribunale eserciti il proprio potere di riforma relativamente all’importo dell’ammenda con riguardo alla gravità dell’infrazione.

199    Ne consegue che la presente censura deve essere respinta.

200    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto del carattere limitato della sua partecipazione e di quella della MTPD né allorché ha fissato la proporzione del valore delle vendite per calcolare l’importo di base dell’ammenda né allorché ha valutato le eventuali circostanze attenuanti.

201    Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, la concessione di una riduzione dell’importo di base dell’ammenda per circostanze attenuanti è necessariamente connessa alle circostanze della specie che possono indurre la Commissione ad escludere che un’impresa partecipante ad un accordo illecito possa avvalersene. Infatti, il riconoscimento del beneficio di una circostanza attenuante in fattispecie in cui un’impresa sia partecipe di un accordo manifestamente illegittimo, di cui sapesse o non potesse ignorare che costituiva un’infrazione, non può avere come conseguenze quella di privare l’ammenda inflitta del suo effetto dissuasivo e di pregiudicare l’effetto utile dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 luglio 2009, Archer Daniels Midland/Commissione, C‑511/06 P, Racc. pag. I‑5843, punti 104 e 105 nonché la giurisprudenza ivi citata).

202    Inoltre, si evince dal paragrafo 29 degli orientamenti del 2006 che la Commissione non è tenuta a prendere sistematicamente in considerazione separatamente ciascuna delle circostanze attenuanti elencate né ad accordare una riduzione supplementare dell’importo di base dell’ammenda in maniera automatica non appena un’impresa faccia valere elementi idonei ad indicare la presenza di una di siffatte circostanze. Infatti, l’adeguatezza di un’eventuale riduzione dell’ammenda a titolo delle circostanze attenuanti dev’essere valutata da un punto di vista complessivo, tenendo conto dell’insieme delle circostanze pertinenti. Pertanto, in assenza di indicazioni di carattere imperativo negli orientamenti del 2006 riguardo alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, deve ritenersi che la Commissione abbia conservato un certo margine per valutare in modo globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende in ragione di circostanze attenuanti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, punto 240 e la giurisprudenza ivi citata).

203    Nella specie, quanto all’argomento secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la MTPD non aveva partecipato alle riunioni vetro europee, bensì unicamente alle riunioni SML e ASEAN, occorre rammentare, come risulta dall’analisi della seconda parte del quinto motivo, che la Commissione ha giustamente considerato che la MTPD, con la quale la ricorrente e la Panasonic formavano un’unità economica, aveva partecipato ad un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, la quale si estendeva a tutto il territorio del SEE e consisteva in accordi e pratiche concordate intese ad accordarsi sui prezzi e sulla produzione, nonché a scambiarsi informazioni commerciali sensibili fra concorrenti. Considerato il potere discrezionale di cui la Commissione dispone quando fissa l’importo delle ammende che intende infliggere, essa poteva ritenere, alla luce di tutti questi elementi, che il beneficio di circostanze attenuanti non fosse giustificato.

204    La ricorrente non ha neanche dimostrato che la MTPD si fosse opposta all’intesa CPT al punto di intralciarne il buon funzionamento, criterio che è tuttavia imposto dalla giurisprudenza al fine di riconoscere una mancata attuazione dell’intesa che giustifica una riduzione dell’importo dell’ammenda in forza di circostanze attenuanti (v., in tal senso, sentenza Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, punto 202 supra, punto 248 e la giurisprudenza ivi citata).

205    Ne consegue che la Commissione non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone in materia non accogliendo, a titolo di circostanza attenuante che giustificherebbe una riduzione dell’importo dell’ammenda, il fatto, ammesso che sia dimostrato, che la MTPD non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa in questione. Infatti, quanto alla responsabilità per l’infrazione in quanto tale, dalla giurisprudenza risulta che la circostanza che un’impresa non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità per violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, se sia comprovato, come nella specie, che dovesse necessariamente esserle noto, da una parte, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e, dall’altra, che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc. pag. I‑13085, punto 91 e la giurisprudenza ivi citata).

206    Inoltre, la ricorrente non spiega in che modo, non riconoscendole il beneficio di una circostanza attenuante per tale fatto, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità o il principio della parità di trattamento.

207    Anche ammesso che, con la sua argomentazione, la ricorrente miri a dimostrare che il suo ruolo era esclusivamente passivo nell’intesa, si deve rilevare, da un lato, che, se tale circostanza era espressamente menzionata quale circostanza attenuante eventuale negli orientamenti del 1998, essa non figura più fra le circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione in applicazione degli orientamenti del 2006. Ciò è, pertanto, espressione di una scelta politica deliberata di non «incoraggiare» più il comportamento passivo dei partecipanti ad un’infrazione alle regole di concorrenza. Orbene, tale scelta rientra nel potere discrezionale della Commissione in sede di determinazione e attuazione della politica della concorrenza.

208    Dall’altro lato, la posizione «esclusivamente passiv[a] o emulativ[a]» di un’impresa nel perpetrare un’infrazione implica, per definizione, che l’impresa tenga un «profilo basso», ossia non partecipi attivamente all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punto 167). Risulta dalla giurisprudenza che, tra gli elementi idonei a rivelare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, si possono annoverare la sporadicità sempre più evidente delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il rilascio di dichiarazioni espresse quanto al ruolo svolto da tale impresa nell’intesa da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie (v. sentenza Cheil Jedang/Commissione, cit. supra, punto 168 e la giurisprudenza ivi citata).

209    Orbene, nella specie, la MTPD ha partecipato ad un numero non trascurabile di riunioni dell’intesa CPT, la cui natura anticoncorrenziale è stata dimostrata, e in occasione delle quali essa ha fornito talune informazioni commerciali sensibili ai suoi concorrenti. Quand’anche tali informazioni fossero state errate o disponibili altrove, esse hanno cionondimeno dato l’impressione ai suoi concorrenti che la stessa partecipava all’intesa e hanno dunque contribuito ad incoraggiarla. Inoltre, nessuno dei partecipanti all’intesa in questione ha indicato che la ricorrente avesse adottato un «profilo basso» nel corso dell’infrazione. Per questi motivi, non può ritenersi che il suo ruolo sia stato esclusivamente passivo.

210    Ne consegue che la Commissione non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone in materia non accogliendo, a titolo di circostanza attenuante idonea a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda, l’asserito ruolo esclusivamente passivo e marginale della MTPD.

211    In terzo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato i suoi orientamenti del 2006 tenendo conto, nel fatturato rilevante, non solo delle vendite di CRT a clienti stabiliti nel SEE, ma anche delle vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati, alle quali l’infrazione non si riferiva né direttamente né indirettamente. A tal riguardo, da un lato, essa addebita alla Commissione di non aver dimostrato l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale con riferimento alle vendite intragruppo, le quali sarebbero state espressamente escluse dalle discussioni condotte nelle riunioni SML e ASEAN e non sarebbero, pertanto, direttamente connesse all’infrazione. Dall’altro, essa sostiene che la Commissione non poteva fondarsi su una presunzione che il mercato a valle dei televisori nel SEE era stato pregiudicato dall’infrazione, cosicché l’infrazione non si riferiva indirettamente alle vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati.

212    Occorre rammentare che l’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 prevede che, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non debba superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

213    Come già statuito dalla Corte, la Commissione deve valutare, per ciascun caso di specie e alla luce del contesto nonché degli scopi perseguiti dal regime sanzionatorio introdotto dal regolamento n. 1/2003, l’impatto che vuole produrre sull’impresa interessata, tenendo conto, in particolare, di un fatturato che rifletta la reale situazione economica della stessa nel periodo in cui è stata commessa l’infrazione (sentenze del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc. pag. I‑04405, punto 25; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punto 53, nonché del 23 aprile 2015, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, C‑227/14 P, Racc., punto 49).

214    Secondo costante giurisprudenza della Corte, è possibile, ai fini della commisurazione dell’ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell’impresa, che costituisce un’indicazione, ancorché approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni della stessa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell’infrazione e che può, quindi, fornire un’indicazione dell’entità della medesima (sentenze della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 121; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punto 54, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, punto 213 supra, punto 50).

215    Secondo la giurisprudenza della Corte, se è vero che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla Commissione un margine discrezionale, esso ne limita nondimeno l’esercizio stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi. Così, da un lato, l’importo dell’ammenda applicabile ad un’impresa è soggetto ad un limite massimo esprimibile in cifre e assoluto, sicché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta ad una data impresa è determinabile anticipatamente. Dall’altro, l’esercizio di tale potere discrezionale è altresì limitato dalle regole di condotta che la Commissione si è essa stessa imposta, segnatamente con gli orientamenti per il calcolo delle ammende (sentenze Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punto 55, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, punto 213 supra, punto 51).

216    Ai sensi del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE». Questi stessi orientamenti precisano, al loro paragrafo 6, che «la combinazione della durata [dell’infrazione] e del valore delle vendite a cui l’infrazione si riferisce è considerata un parametro adeguato per esprimere l’importanza economica dell’infrazione nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato».

217    Il paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 mira, dunque, ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima (sentenze della Corte dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, punto 76; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punto 57, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, punto 213 supra, punto 53).

218    Di conseguenza, la nozione di valore delle vendite di cui a tale paragrafo 13 comprende le vendite realizzate sul mercato interessato dall’infrazione nel SEE, senza che occorra stabilire se tali vendite siano state realmente interessate da tale infrazione, dal momento che la quota del fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa (v., in tal senso, sentenze Team Relocations e a./Commissione, punto 217 supra, punti da 75 a 78; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punti da 57 a 59; della Corte del 19 marzo 2015, Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, C‑286/13 P, Racc., punti 148 e 149, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, punto 213 supra, punti da 53 a 58 e 64).

219    Nella specie, i partecipanti all’intesa, come la MTPD, sul cui comportamento la ricorrente esercitava un’influenza determinante, i quali erano imprese verticalmente integrate, incorporavano, all’esterno del SEE, CPT oggetto del cartello in prodotti finiti venduti nel SEE. Come fatto valere dalla ricorrente, le vendite considerate ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda a causa delle vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati sono state realizzate non già sul mercato del prodotto interessato dall’infrazione, nella specie il mercato dei CRT oggetto del cartello, ma su un mercato di prodotti da esso distinto, ossia il mercato a valle dei prodotti finiti incorporanti detti CRT, in quanto detti CRT oggetto del cartello erano stati oggetto, in siffatto caso, di una vendita interna al di fuori del SEE fra la MTPD e le sue filiali integrate verticalmente.

220    Si evince, tuttavia, dai punti 1026 e 1029 della decisione impugnata che, per stabilire l’importo che serve da base per le ammende, la Commissione ha preso in considerazione unicamente il prezzo fatturato per i CDT e i CPT integrati in televisori o in schermi di computer, e non il prezzo di questi ultimi. Pertanto, le vendite dei prodotti finiti integranti i CRT oggetto del cartello sono state prese in considerazione non a concorrenza del loro valore intero, bensì a concorrenza della sola frazione di tale valore che poteva corrispondere al valore dei CRT oggetto del cartello integrati nei prodotti finiti, allorché essi sono stati venduti dall’impresa facente parte della ricorrente a terzi indipendenti stabiliti nel SEE. Questa constatazione non è stata messa in discussione.

221    Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione ha giustamente preso in considerazione le vendite dei televisori e degli schermi dei computer ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

222    Se la nozione di «valore delle vendite» di cui al paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 non può, certamente, estendersi sino a ricomprendere le vendite realizzate dall’impresa interessata non ricomprese assolutamente nella sfera di applicazione dell’intesa contestata (v. sentenze Team Relocations e a./Commissione, punto 217 supra, punto 76; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punto 57, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, punto 213 supra, punto 53), sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 se ai partecipanti ad un’intesa verticalmente integrati potesse, per il solo fatto che essi hanno incorporato i prodotti oggetto dell’infrazione in prodotti finiti al di fuori del SEE, essere esclusa dal calcolo dell’ammenda la frazione del valore delle loro vendite di tali prodotti finiti realizzate nel SEE che può corrispondere al valore dei prodotti oggetto dell’infrazione.

223    Infatti, come parimenti già dichiarato dalla Corte, le imprese integrate verticalmente possono trarre beneficio da un accordo di fissazione orizzontale dei prezzi concluso in violazione dell’articolo 101 TFUE non solo in occasione delle vendite a terzi indipendenti sul mercato del prodotto oggetto di tale infrazione, ma anche sul mercato a valle dei prodotti trasformati nella composizione dei quali rientrano tali prodotti, e ciò per un duplice ordine di motivi. Tali imprese ripercuotono le maggiorazioni di prezzo dei prodotti che entrano nella produzione del bene risultanti dall’oggetto dell’infrazione sul prezzo dei prodotti trasformati ovvero non lo ripercuotono, il che si risolve, quindi, nel conferire loro un vantaggio in termini di costi rispetto ai loro concorrenti, i quali devono procurarsi gli stessi prodotti sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione (sentenza Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punto 60).

224    In tali condizioni, la Commissione ha giustamente ritenuto che le vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati, benché esse non fossero state realizzate sul mercato del prodotto interessato dall’infrazione, abbiano cionondimeno falsato il gioco della concorrenza nel SEE, in violazione dell’articolo 101 TFUE, a scapito, segnatamente, dei consumatori, e che l’infrazione nel SEE si riferisse a dette vendite, ai sensi del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006.

225    Ne consegue che l’argomentazione della ricorrente secondo la quale la Commissione non poteva fondarsi su una presunzione che il mercato a valle dei televisori nel SEE era stato interessato dall’infrazione non può essere accolta, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 223 supra. Inoltre, dal momento che, come è stato rammentato al punto 220 supra, la Commissione non ha preso in considerazione il valore del prodotto trasformato nel suo insieme, ma soltanto il valore dei tubi in esso integrati, una siffatta argomentazione sarebbe in ogni caso inconferente.

226    Occorre, inoltre, osservare che l’esclusione delle vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati avrebbe come effetto di minimizzare artificialmente la rilevanza economica dell’infrazione commessa da una determinata impresa, considerato che la mera circostanza di escludere la considerazione delle vendite effettivamente interessate dall’intesa nel SEE si risolverebbe nell’infliggere, in definitiva, un’ammenda priva di alcuna reale relazione con la sfera di applicazione dell’intesa medesima su tale territorio (v., per analogia, sentenze Team Relocations e a./Commissione, punto 217 supra, punto 77; Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, punto 30 supra, punto 58, nonché LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, punto 213 supra, punto 54).

227    In particolare, come constatato giustamente dalla Commissione al punto 1022 della decisione impugnata e a dispetto degli argomenti della ricorrente, non tenere conto del valore di tali vendite equivarrebbe necessariamente ad avvantaggiare, senza giustificazione, le imprese verticalmente integrate che, come la MTPD, procedevano all’incorporazione di una parte significativa dei prodotti oggetto dell’infrazione nelle loro unità di produzione stabilite al di fuori del SEE, consentendo loro di sfuggire ad una sanzione proporzionata alla loro importanza sul mercato di tali prodotti e all’effetto nocivo del loro comportamento sul gioco della concorrenza nel SEE.

228    Pertanto, la Commissione, prendendo in considerazione le vendite dirette SEE attraverso prodotti trasformati per determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla MTPD, congiuntamente e in solido con la ricorrente e la Panasonic, non ha violato i suoi orientamenti del 2006.

229    In quarto luogo, la ricorrente afferma che la Commissione si sarebbe discostata dal paragrafo 25 degli orientamenti del 2006 senza una giustificazione oggettiva compatibile con il principio della parità di trattamento, utilizzando un valore delle vendite specifico per il calcolo dell’importo supplementare compreso nell’importo di base dell’ammenda inflittale (v. punto 22 supra) quale società controllante della MTPD.

230    Occorre rilevare che, con tale argomentazione, la ricorrente mira a rimettere in discussione la metodologia impiegata dalla Commissione per il calcolo dell’importo dell’ammenda inflittale a causa della sua partecipazione diretta all’intesa CPT prima della creazione della MTPD, laddove essa ha applicato, ai fini del calcolo dell’importo supplementare, oltre al valore delle proprie vendite, una proporzione del valore delle vendite dell’impresa comune. Come precisato dalla Commissione alla nota a piè di pagina n. 1972 del punto 1055 della decisione impugnata, ciò significava che non sussistesse una responsabilità congiunta e solidale delle controllanti per gli importi supplementari. Inoltre, risulta dal punto 1076 di detta decisione che, mentre alla Panasonic e alla ricorrente sono stati addebitati importi supplementari separati, alla MTPD non è stato imputato alcun importo supplementare.

231    Orbene, alla luce dell’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), della decisione impugnata, l’argomentazione della ricorrente sul punto deve essere respinta in quanto inconferente.

232    Ne consegue che non è necessario, in ogni caso, pronunciarsi sulla fondatezza dell’argomentazione concernente un’asserita violazione dei diritti della difesa, relativa al fatto che la ricorrente non ha avuto accesso ai dati forniti dalla Panasonic per conto della MTPD nella parte che concerne la determinazione dell’importo supplementare.

233    In tali condizioni, il Tribunale constata che nessun altro motivo che può ricollegarsi alla linea argomentativa della ricorrente elaborata a sostegno della presente parte consente di ritenere che gli importi delle ammende siano inadeguati, tenuto conto, da un lato, della gravità e della durata dell’infrazione commessa dalla ricorrente e, dall’altro, della necessità di infliggerle ammende di importo dissuasivo.

234    Il Tribunale osserva, peraltro, che nessun motivo legato ad un motivo di ordine pubblico, che è tenuto a sollevare d’ufficio (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑272/09 P, Racc. pag. I‑12789, punto 104), giustifica il fatto che esso si avvalga del proprio potere di riforma per annullare l’ammenda.

235    Di conseguenza, in conformità alle conclusioni enunciate ai punti da 146 a 148 supra, la seconda parte del motivo dedotto a sostegno del quarto capo di conclusioni, che mira alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente a titolo della sua partecipazione all’infrazione tramite la MTPD, deve essere accolta unicamente in quanto essa mira a trarre beneficio dalla riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale in solido e congiuntamente alla Panasonic e alla MTPD, constatata dalla sentenza Panasonic e MT Picture Display/Commissione, punto 147 supra, che ha fissato l’importo di tale ammenda a EUR 82 826 000. La domanda di soppressione dell’ammenda o di riduzione del suo importo è respinta quanto al resto.

 Sulle spese

236    A norma dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

237    Nella specie, poiché le conclusioni della ricorrente sono state dichiarate parzialmente fondate, ciascuna parte deve essere condannata a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), è parzialmente annullato nella parte in cui esso dichiara che la Toshiba Corp. ha partecipato ad un’intesa mondiale sul mercato dei tubi catodici per televisori a colori, dal 16 maggio 2000 al 31 marzo 2003.

2)      L’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale decisione è annullato, nella parte in cui esso infligge un’ammenda di EUR 28 048 000 alla Toshiba a causa della sua partecipazione diretta ad un’intesa mondiale sul mercato dei tubi catodici per televisori a colori.

3)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Toshiba all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della decisione in questione, congiuntamente e in solido con la Panasonic Corp. e la MT Picture Display Co. Ltd, viene fissato in EUR 82 826 000.

4)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)      Ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie spese.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2015.

Firme

Indice


Fatti

Ricorrente e prodotto interessato

Procedimento amministrativo

Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulle conclusioni, presentate in via principale, intese all’annullamento parziale della decisione impugnata

Sul primo motivo, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa fra il 16 maggio 2000 e l’11 aprile 2002

Sul secondo motivo, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa durante il periodo dal 12 aprile 2002 al 31 marzo 2003

Sul quarto motivo, attinente ad un errore che vizia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile congiuntamente e in solido della partecipazione della MTPD all’infrazione commessa nel corso del periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006

– Sulla seconda parte

– Sulla prima parte

– Sulla terza parte

Sul terzo motivo, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa nel periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006

Sul quinto motivo, dedotto in subordine, attinente ad un errore che inficia la decisione impugnata nella parte in cui essa conclude che la MTPD era responsabile di avere partecipato all’infrazione commessa durante il periodo dal 1° aprile 2003 al 12 giugno 2006

– Sulla prima parte

– Sulla seconda parte

Sulle conclusioni, presentate in subordine, intese alla soppressione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Dati riservati occultati.