Language of document : ECLI:EU:T:2015:777

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 ottobre 2015

Causa T‑103/13 P

Commissione europea

contro

Giorgio Cocchi
e

Nicola Falcione

«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposte di abbuono di annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso in primo grado – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F‑122/10, Racc. FP, EU:F:2012:180).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) dell’11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F‑122/10), è annullata nella parte in cui dichiara ricevibile e fondata la domanda di annullamento degli atti (qualificati in detta sentenza quali «decisioni») del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione europea, rispettivamente, al sig. Nicola Falcione e al sig. Giorgio Cocchi, in quanto tali atti hanno revocato le proposte, rivolte ai sigg. Cocchi e Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementari che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione avrebbe prodotto. L’impugnazione incidentale è respinta. Il ricorso presentato dai sigg. Cocchi e Falcione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑122/10 è respinto, laddove diretto all’annullamento degli atti del 12 e del 23 febbraio 2010, indirizzati dalla Commissione, rispettivamente, al sig. Falcione e al sig. Cocchi, in quanto tali atti hanno revocato le proposte, rivolte al sig. Cocchi e al sig. Falcione, che riportavano il risultato in annualità di pensione supplementare che un eventuale trasferimento dei loro diritti a pensione avrebbe prodotto. I sigg. Cocchi e Falcione sopporteranno le proprie spese relative al presente grado di giudizio nonché quelle sostenute dalla Commissione e relative all’impugnazione incidentale. La Commissione sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione. I sigg. Cocchi e Falcione nonché la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative al procedimento di primo grado.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Esclusione – Decisione di riconoscimento di annualità adottata a seguito del trasferimento del capitale che rappresenta diritti a pensione maturati – Inclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Ricorsi dei funzionari – Competenza del giudice dell’Unione – Parere consultivo – Esclusione

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

3.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Facoltà conferita all’interessato di far effettuare un trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati – Proposta di abbuono di annualità non configurante un atto lesivo – Irrilevanza

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

4.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di rimborso di parte del capitale, che rappresenta i diritti a pensione maturati, trasferito al regime dell’Unione – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

1.      Una proposta di abbuono di annualità, comunicata ad un funzionario ai fini del trasferimento al regime pensionistico dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro sistema, non produce effetti giuridici vincolanti che pregiudichino direttamente e immediatamente la situazione di diritto del suo destinatario, modificando, in maniera rilevante, la sua situazione di diritto. Pertanto, essa non costituisce un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la determinazione effettiva del numero di annualità riconosciute al funzionario che ha chiesto il trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, dei suoi diritti a pensione maturati in precedenza in un altro regime avviene necessariamente dopo la concreta realizzazione del trasferimento, «sulla base del capitale trasferito». Non può pertanto ritenersi che una proposta di fissazione di annualità che, per la sua stessa natura, è comunicata anteriormente a tale trasferimento, possa procedere a siffatta determinazione.

Il numero di annualità da riconoscere risulta dall’applicazione del metodo di conversione in annualità del capitale che rappresenta i diritti anteriori, previsto dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dall’istituzione in questione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Infatti, è la decisione adottata non appena è realizzato il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dall’interessato prima della sua entrata in servizio che costituisce un atto arrecante pregiudizio e che può formare oggetto di ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

(v. punti 60, 62, 65 e 66)

2.      L’articolo 270 TFUE non conferisce al giudice dell’Unione la competenza a fornire pareri consultivi, ma unicamente quella di statuire su ogni controversia tra l’Unione e i suoi funzionari nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto.

Orbene, è appunto lo Statuto che prevede, all’articolo 91, paragrafo 1, che un ricorso di annullamento può riguardare solo un atto che arreca pregiudizio. Se l’atto contro il quale è stato proposto il ricorso non arreca pregiudizio alla parte ricorrente, il ricorso è irricevibile. L’eventuale interesse di quest’ultima a veder risolta nel merito la questione sollevata con il suo ricorso è, al riguardo, irrilevante.

(v. punti 70 e 71)

3.      Ammettere che una proposta di fissazione di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non costituisce un atto che arreca pregiudizio non significa che il funzionario interessato sia privato della facoltà di trasferimento a lui riconosciuta dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Ciò significa, semplicemente, che tale funzionario deve scegliere se intenda o meno esercitare il diritto riconosciutogli da tale disposizione, senza poter preliminarmente chiedere al giudice dell’Unione di pronunciarsi quanto all’interpretazione e all’applicazione, al suo caso, di tale disposizione e delle disposizioni generali di esecuzione adottate ai fini della sua applicazione.

(v. punto 85)

4.      Nell’ambito di una procedura di trasferimento dei diritti a pensione, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, una proposta di rimborso di una parte del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati presso un altro regime, trasferito al regime pensionistico dell’Unione, non è un atto che arreca pregiudizio nella misura in cui prevede il rimborso all’interessato dell’eccedenza del capitale che sarà trasferito.

Infatti, l’eventuale eccedenza rimborsabile dipende dal numero di annualità che saranno riconosciute all’interessato e al tasso di conversione del capitale in annualità.

(v. punto 100)