Language of document :

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 aprile 2021 – Consiglio dell’Unione europea / Kurdistan Workers' Party (PKK), Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-46/19 P) 1

[Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune ( Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 3, 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Decisione di un’autorità competente – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione di riesame della decisione nazionale che ha giustificato l’inserimento iniziale nell’elenco – Obbligo di motivazione]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kurdistan Workers' Party (PKK) (rappresentanti: A.M. van Eik e T.M.D. Buruma, advocaten), Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, T. Ramopoulos e J. Norris, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Brandon, agente, assistito da P. Nevill, barrister, successivamente F. Shibli e S. McCrory, agenti, assistiti da P. Nevill, barrister)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, B. Fodda e J.-L. Carré, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman e J. Langer, agenti)

Dispositivo

I punti da 1 a 11, 13 e 14 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T-316/14, EU:T:2018:788), sono annullati.

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

Le spese sono riservate.

____________

1 GU C 103 del 18.3.2019.