Language of document : ECLI:EU:C:2023:914

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2014/26/UE – Gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi – Organismo di gestione collettiva – Direttiva 2004/48/CE – Misure, procedure e mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE – Organismo di gestione collettiva autorizzato a concedere licenze collettive estese – Legittimazione ad agire a difesa dei diritti di proprietà intellettuale»

Nella causa C‑201/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 15 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2022, nel procedimento

Kopiosto ry

contro

Telia Finland Oyi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e D. Gratsias, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Kopiosto ry, da S. Lapiolahti e B. Rapinoja, asianajajat;

–        per la Telia Finland Oyj, da M. Manner, asianajaja;

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S.L. Kalėda, J. Samnadda e I. Söderlund, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifiche in GU 2004, L 195, pag. 16 e GU 2007, L 204, pag. 27), nonché sugli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Kopiosto ry e la Telia Finland Oyj (in prosieguo: la «Telia»), in merito alla ritrasmissione da parte della Telia di programmi televisivi asseritamente lesivi dei diritti d’autore degli autori rappresentati dalla Kopiosto.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Direttiva 2004/48

3        I considerando 3, 10 e 18 della direttiva 2004/48 così recitano:

«(3)      (...) in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l’innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell’acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità [europea]. In proposito, gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un’importanza capitale per il successo del mercato interno.

(...)

(10)      L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(18)      Il diritto di chiedere l’applicazione [delle] misure, procedure e mezzi di ricorso [previsti da tale direttiva] dovrebbe essere riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa, comprese eventualmente le organizzazioni professionali di gestione dei diritti o di difesa degli interessi collettivi e individuali di cui sono responsabili».

4        Al capo I di tale direttiva, intitolato «Oggetto e campo d’applicazione» figura, in particolare, l’articolo 1 della stessa, rubricato «Oggetto», ai sensi del quale:

«La presente direttiva concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ai fini della presente direttiva i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà industriale».

5        L’articolo 2 della direttiva suddetta, dal titolo «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

6        Il capo II della medesima direttiva, che comprende gli articoli da 3 a 15 di quest’ultima, è intitolato «Misure, procedure e mezzi di ricorso».

7        L’articolo 3 della direttiva 2004/48, intitolato «Obbligo generale», così dispone:

«1.      Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.      Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

8        L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso», è così formulato:

«Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

a)      ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b)      a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, (...) se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime;

c)      agli organi di gestione [collettiva] dei diritti di proprietà intellettuale (…) regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime,

d)      agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime».

 Direttiva 2014/26/UE

9        I considerando 8, 9, 12 e 49 della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU 2014, L 84, pag. 72), enunciano quanto segue:

«(8)      La presente direttiva mira a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, le modalità di “governance” e il quadro di sorveglianza (...).

(9)      La presente direttiva è volta a stabilire i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di “governance”, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni. (...)

(...)

(12)      Sebbene la presente direttiva sia applicabile a tutti gli organismi di gestione collettiva, (…) essa non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l’estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l’estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva.

(...)

(49)      (...) Infine, è altresì opportuno esigere che gli Stati membri dispongano di procedure di risoluzione delle controversie indipendenti, imparziali ed efficaci, per mezzo di organi aventi competenze nell’ambito del diritto di proprietà intellettuale o per il tramite delle autorità giudiziarie, che consentano di risolvere eventuali controversie di natura commerciale tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in merito alle condizioni di concessione delle licenze esistenti o proposte o a un’inadempienza contrattuale».

10      L’articolo 3, lettera a), di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)      “organismo di gestione collettiva”: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o principale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri:

i)      è detenuto o controllato dai propri membri;

ii)      è organizzato senza fini di lucro».

11      Ai sensi dell’articolo 35 di detta direttiva, intitolato «Risoluzione di controversie»:

«1.      Gli Stati membri garantiscono che le controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori relative in particolare alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte o un’inadempienza contrattuale possano essere presentate dinanzi a un tribunale o, se del caso, a un altro organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie con competenze in materia di legislazione sulla proprietà intellettuale.

2.      Gli articoli 33 e 34, nonché il paragrafo 1 del presente articolo, non incidono sul diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi a un tribunale».

 Diritto finlandese

12      L’articolo 26 della tekijänoikeuslaki (404/1961) [legge sul diritto d’autore (404/1961)], dell’8 luglio 1961, come modificata dalla laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (607/2015) [legge che modifica la legge sul diritto d’autore (607/2015)], del 22 maggio 2015 (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore»), intitolato «Licenza contrattuale», prevede, al paragrafo 1, che le disposizioni della legge sul diritto d’autore relative alle licenze contrattuali si applicano ad un contratto concluso tra un utente e l’organismo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e della Cultura che rappresenta, in un determinato settore, un gran numero di autori di opere utilizzate in Finlandia, per l’utilizzo di opere di autori rientranti in tale settore. In base al suddetto contratto, un organismo riconosciuto è considerato legittimato a rappresentare anche gli altri autori di opere nello stesso settore. L’acquirente di una licenza contrattuale ottenuta mediante detto contratto può, alle condizioni ivi stabilite, utilizzare tutte le opere degli autori rientranti in tale settore.

13      Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, della legge sul diritto d’autore, la determinazione adottata dall’organismo di cui al paragrafo 1 in merito alla ripartizione dei corrispettivi spettanti agli autori rappresentati dall’organismo per la riproduzione delle opere, la loro intermediazione o la loro trasmissione, o in merito all’utilizzo dei corrispettivi per fini comuni degli autori, si applica anche agli altri autori dello stesso settore, di cui al paragrafo 1, che tale organismo non rappresenta direttamente.

14      L’articolo 25 h della legge sul diritto d’autore, intitolato «Ritrasmissione di un programma radiofonico o televisivo», prevede al paragrafo 1 che un’opera inclusa in un programma radiofonico o televisivo possa essere ritrasmessa, senza modifiche del programma, in base a una licenza contrattuale, come previsto dall’articolo 26 di tale legge, per essere ricevuta dal pubblico contemporaneamente al programma originale.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      La Kopiosto è un organismo di gestione collettiva, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/26, che gestisce e concede licenze per conto di un gran numero di autori sulla base dei mandati ad essa conferiti da tali autori. La Kopiosto è altresì autorizzata dal Ministero dell’Istruzione e della Cultura quale organismo incaricato di concedere licenze contrattuali, ai sensi dell’articolo 26 della legge sul diritto d’autore, in particolare ai fini della ritrasmissione di opere incluse in un programma radiofonico o televisivo, ai sensi dell’articolo 25 h, paragrafo 1, di tale legge.

16      La Telia gestisce una rete di teledistribuzione via cavo sulla quale vengono trasmessi i segnali dei canali televisivi nazionali in chiaro per la ricezione pubblica.

17      Il 24 gennaio 2018 la Kopiosto ha adito il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) con un’azione diretta ad accertare che la Telia aveva ritrasmesso programmi televisivi, ai sensi dell’articolo 25 h della legge sul diritto d’autore, e che, senza la sua autorizzazione preventiva, tale ritrasmissione violava i diritti degli autori che la Kopiosto rappresenta, in via principale, in quanto organismo incaricato di concedere licenze contrattuali e, in subordine, sulla base dei mandati ad essa conferiti dai titolari dei diritti d’autore.

18      La Telia ha contestato la legittimazione attiva della Kopiosto a proporre un’azione fondata sulla violazione dei diritti d’autore.

19      Con sentenza del 18 giugno 2019, il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha, in particolare, respinto in quanto irricevibili le domande della Kopiosto fondate sulla violazione dei diritti d’autore, poiché essa non era legittimata a esperire, in nome proprio, un’azione per contraffazione per conto dei titolari dei diritti che essa rappresenta in qualità di organismo incaricato di concedere licenze contrattuali nelle situazioni previste dall’articolo 26 della legge sul diritto d’autore. Detto giudice ha ritenuto che la Kopiosto non avesse neppure la legittimazione attiva a proporre un’azione per contraffazione per quanto riguarda i titolari di diritti che le avevano conferito un mandato per la gestione dei propri diritti e un mandato processuale.

20      La Kopiosto ha impugnato tale sentenza dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), giudice del rinvio, facendo valere, in via principale, che, in ragione del suo status di organismo incaricato di concedere licenze contrattuali, essa è, come richiesto dall’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, direttamente interessata ad agire in caso di utilizzo illecito delle opere degli autori che rappresenta e, in subordine, che essa ha, quanto meno, il diritto di proporre azioni per quanto riguarda lo sfruttamento non autorizzato delle opere degli autori dei quali gestisce i diritti d’autore sulla base di mandati di gestione e di rappresentanza in giudizio ad essa conferiti da tali autori.

21      Dinanzi al giudice del rinvio, la Telia sostiene che, in quanto organismo incaricato di concedere licenze contrattuali, la Kopiosto è autorizzata a concedere licenze per la ritrasmissione di programmi televisivi e a riscuotere i relativi compensi. Per contro, solo il titolare originario del diritto d’autore di cui trattasi o il cessionario di tale diritto d’autore potrebbero intentare un’azione per contraffazione di detto diritto d’autore.

22      Il Korkein oikeus (Corte suprema) ritiene, in sostanza, che, al fine di risolvere la controversia principale, sia necessario, in assenza di disposizioni del diritto nazionale in materia, determinare a quali condizioni si può ritenere che un organismo di gestione collettiva, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della direttiva 2014/26, abbia la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II della direttiva 2004/48. In particolare, il suddetto giudice chiede se, a tal fine, secondo l’articolo 4, lettera c), di detta direttiva, sia sufficiente che un organismo incaricato di concedere licenze contrattuali sia dotato, in forza della legislazione nazionale, della capacità generale di agire come parte di una controversia nonché del diritto di negoziare e di concedere, per conto di tutti i titolari di diritti del settore in questione, siffatte licenze per la ritrasmissione di programmi televisivi o se tale legittimazione ad agire presupponga che detto organismo sia espressamente legittimato, in forza della legislazione nazionale, ad agire in giudizio in nome proprio per la violazione dei diritti di cui trattasi.

23      A tale proposito, detto giudice osserva, anzitutto, che, nella sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT (C‑521/17, EU:C:2018:639), la Corte ha subordinato tale qualità alla condizione che l’organismo di rappresentanza collettiva dei titolari di diritti di proprietà intellettuale sia considerato dalla legislazione nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti e che detta legislazione gli consenta di agire in giudizio a tal fine, senza tuttavia precisare se detta seconda condizione faccia riferimento alla capacità generale di un siffatto organismo di agire in giudizio in quanto parte dinanzi a un giudice, oppure se esiga che il diritto nazionale preveda espressamente, o quanto meno consenta, che un organismo incaricato di concedere licenze collettive estese possa proporre un ricorso fondato su una violazione dei diritti d’autore.

24      Il giudice del rinvio ritiene, poi, che, alla luce dei punti 34 e 35 di tale sentenza, non sia chiaro se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso mira ad armonizzare ciò che debba intendersi per «interesse diretto», ai sensi del considerando 18 della direttiva 2004/48, di un organismo alla difesa dei diritti dei titolari di diritti che rappresenta, o se tale interesse debba essere determinato sulla base del diritto nazionale. Dall’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, in combinato disposto con il considerando 18 della stessa, non si evincerebbe chiaramente nemmeno se un organismo di gestione collettiva abbia un interesse diretto alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale per il solo fatto che esso ha il diritto – sulla base, da un lato, della licenza collettiva estesa e, dall’altro, dei mandati di gestione conferiti dai titolari di diritti – di concedere diritti d’utilizzo delle opere e di percepire, per conto dei titolari di diritti, i compensi dovuti a titolo di tali diritti, al fine di versarli ai titolari di diritti.

25      Infine, il giudice del rinvio esprime dubbi per quanto riguarda in particolare la questione della legittimazione ad agire in ragione dello status di organismo incaricato di concedere licenze collettive estese, sul modo in cui l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato alla luce, da un lato, della tutela del diritto di proprietà, prevista all’articolo 17 della Carta, e, dall’altro, del diritto a un ricorso effettivo previsto all’articolo 47 della Carta. A tale proposito, il Korkein oikeus (Corte suprema) indica che, se si dovesse ritenere che l’organismo incaricato di concedere licenze collettive estese ha il diritto di intentare in nome proprio un’azione per contraffazione, ciò potrebbe avere l’effetto di limitare il diritto del titolare di esperire esso stesso un ricorso. In tale contesto, si dovrebbe stabilire se il fatto di concedere a un tale organismo la legittimazione ad agire nel caso di una violazione dei diritti degli autori che non hanno trasferito i loro diritti esclusivi debba essere considerato un’ingerenza sproporzionata nel loro diritto di disporre dei propri diritti d’autore. Tale giudice espone, tuttavia, che una siffatta ingerenza potrebbe essere giustificata, in particolare, alla luce del fatto che gli organismi di gestione collettiva possono intervenire più efficacemente del titolare del diritto d’autore stesso.

26      In tali circostanze, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, con riferimento agli organismi per la gestione delle licenze contrattuali che gestiscono collettivamente i diritti di proprietà intellettuale, per legittimazione a difendere tali diritti, presupposta dalla legittimazione attiva fondata sull’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, si intenda esclusivamente la capacità generale di stare in giudizio o si richieda un diritto espressamente riconosciuto dalla legislazione nazionale di agire in giudizio in nome proprio a difesa dei diritti di cui trattasi.

2)      Se, nell’interpretazione basata sull’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, la nozione di “interesse diretto alla difesa dei diritti d’autore dei titolari che esso rappresenta”, debba essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel caso in cui si tratti del diritto di un organismo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all’articolo 3, lettera a), della [direttiva 2014/26], di proporre in nome proprio un’azione per contraffazione qualora:

a)      si tratti di utilizzi di opere per le quali un organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali ai sensi [della legge sul diritto d’autore], ha la facoltà di concedere licenze collettive estese che consentono al licenziatario di utilizzare anche opere di autori di questo settore che non hanno conferito a detto organismo alcun mandato per gestire i propri diritti;

b)      si tratti di utilizzi di opere per le quali gli autori hanno conferito mediante contratto o mandato all’organismo un’autorizzazione all’utilizzo dei propri diritti senza trasferire i diritti d’autore all’organismo.

3)      Ove si presuma che l’organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, abbia un interesse diretto e la legittimazione attiva ad agire in giudizio in nome proprio: quale rilevanza debba attribuirsi, nella valutazione della legittimazione attiva, eventualmente alla luce degli articoli 17 e 47 della [Carta], al fatto che l’organismo, in quanto organismo di gestione delle licenze contrattuali, rappresenta anche gli autori che non lo hanno autorizzato a gestire i propri diritti e al fatto che il diritto di tale organismo di agire in giudizio a difesa dei diritti dei suddetti autori non è disciplinato dalla legge».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

27      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che, oltre alla condizione relativa all’interesse diretto alla difesa dei diritti di cui trattasi, il riconoscimento della legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere in nome proprio l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di tale direttiva sia soggetto alla sola capacità di agire di tali organismi o se esso richieda il riconoscimento espresso, nel diritto applicabile, della legittimazione ad agire di detti organismi ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

28      A tale proposito, occorre ricordare, innanzitutto, che la Corte ha dichiarato che dal considerando 18 della direttiva 2004/48, alla luce del quale l’articolo 4 della stessa deve essere letto, emerge che il legislatore dell’Unione europea ha auspicato che il diritto di chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva sia riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche alle persone direttamente interessate alla difesa di tali diritti e legittimate ad agire, nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa (sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, punto 33).

29      Tali persone sono elencate all’articolo 4, lettere da b) a d), di detta direttiva. Gli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale sono contemplati alla lettera c) di tale articolo, in forza della quale gli Stati membri riconoscono agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II della medesima direttiva, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime.

30      La Corte ha statuito che l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere ad un organo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva per proteggere i diritti di tali titolari nonché la legittimazione ad agire in giudizio, in nome proprio, al fine di far valere detti diritti, a condizione che il suddetto organo sia considerato dalla normativa nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti e che tale legislazione gli consenta di agire in giudizio a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, punto 39).

31      Ne consegue che la legittimazione di un organismo di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II della direttiva 2004/48 è subordinata alla condizione che tale organismo sia considerato dalla normativa applicabile come avente un interesse diretto alla difesa di simili diritti e che tale legislazione lo autorizzi ad agire in giudizio a tal fine.

32      Di conseguenza, sebbene un organismo di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale debba necessariamente avere la capacità di agire in giudizio per essere riconosciuto come avente la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva, una simile capacità non è sufficiente, da sola, a tal fine.

33      Inoltre, dato che la capacità di agire costituisce un attributo ordinario della personalità giuridica di cui sono dotati, in linea di principio, gli organismi di gestione collettiva, un’interpretazione diversa priverebbe del suo effetto utile la seconda condizione enunciata al punto 39 della sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT (C‑521/17, EU:C:2018:639).

34      Per quanto riguarda, poi, la questione se il riconoscimento della legittimazione di un organismo di gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48 sia soggetto a un riconoscimento espresso di tale legittimazione nella legislazione applicabile, occorre ricordare che l’articolo 4, lettera c), di tale direttiva rinvia, in generale, alle «disposizioni della legislazione applicabile».

35      Orbene, una siffatta espressione non significa necessariamente che la legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da detta direttiva sia espressamente riconosciuta da una disposizione specifica, dato che tale legittimazione ad agire può risultare da norme procedurali di carattere generale.

36      Tale interpretazione è corroborata dall’obiettivo della direttiva 2004/48 che consiste, come emerge dal suo considerando 10, segnatamente nel garantire un livello elevato di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno (sentenza del 17 giugno 2021, M.I.C.M., C‑597/19, EU:C:2021:492, punto 75 e giurisprudenza ivi citata). A tal fine, l’articolo 3 di tale direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di prevedere un insieme minimo di misure, di procedure e di mezzi di ricorso necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

37      Orbene, come risulta dal considerando 18 di detta direttiva, il legislatore dell’Unione ha ritenuto auspicabile che il diritto di chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da quest’ultima sia riconosciuto, come rilevato al punto 28 della presente sentenza, non soltanto ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, ma anche agli organismi di gestione collettiva, i quali, di norma, dispongono delle risorse finanziarie e materiali che consentono loro di intraprendere efficacemente azioni legali al fine di lottare contro le violazioni di tali diritti.

38      Di conseguenza, un’interpretazione restrittiva dell’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48, negli Stati membri che non hanno adottato disposizioni che disciplinino specificamente il diritto di agire degli organismi di gestione collettiva, potrebbe impedire a simili organismi di chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva, rischiando così di indebolire l’efficacia dei mezzi istituiti dal legislatore dell’Unione per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

39      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che, oltre alla condizione relativa all’interesse diretto alla difesa dei diritti di cui trattasi, il riconoscimento della legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva è soggetto alla legittimazione ad agire di tali organismi ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale, la quale può risultare da una disposizione specifica a tal fine o da norme procedurali di carattere generale.

 Sulla seconda questione

40      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale, un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal capo II di tale direttiva, qualora l’esistenza di un interesse diretto di tali organismi alla difesa dei diritti non derivi dalla normativa nazionale applicabile.

41      Si deve ricordare che la nozione di «interesse diretto», che non figura all’articolo 4 della direttiva 2004/48, si evince dal considerando 18 di tale direttiva, dal quale risulta che il legislatore dell’Unione ha auspicato che il diritto di chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da detta direttiva sia riconosciuto non soltanto ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche alle persone direttamente interessate e legittimate ad agire, «nella misura in cui ciò è consentito dalla legge applicabile e conformemente ad essa».

42      Infatti, mentre l’articolo 4, lettera a), della direttiva 2004/48 prevede che gli Stati membri riconoscono, in ogni ipotesi, ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di tale direttiva, le lettere da b) a d) di detto articolo 4 precisano tutte e tre che solo se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile, e conformemente alle medesime, gli Stati membri riconoscono la stessa legittimazione ad altri soggetti nonché ad alcuni organi determinati (sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, punto 28).

43      A tale proposito, la Corte ha precisato che il rinvio alla «legislazione applicabile» di cui all’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 si deve intendere come facente riferimento tanto alla normativa nazionale pertinente quanto, eventualmente, alla legislazione dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, punto 31).

44      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, al fine di rispondere alla seconda questione, occorre stabilire se le disposizioni del diritto dell’Unione attualmente in vigore riconoscano l’esistenza di un interesse diretto degli organismi di gestione collettiva alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

45      A tale proposito, da un lato, come risulta dai punti 41 e 42 della presente sentenza, tale direttiva, nella parte in cui rinvia, a tal fine, alla legislazione applicabile, non disciplina essa stessa la questione se un organismo di gestione collettiva abbia un interesse diretto alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

46      Tale interpretazione è corroborata dai lavori preparatori di detta direttiva, dai quali risulta che il legislatore dell’Unione ha rinunciato all’idea di armonizzare la legittimazione ad agire degli organi di cui all’articolo 4, lettera c), della stessa. Infatti, mentre la proposta iniziale della Commissione europea di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [COM(2003) 46 definitivo] prevedeva di imporre agli Stati membri l’obbligo di riconoscere che gli organismi di gestione collettiva fossero «qualificati a richiedere l’applicazione delle misure e delle procedure e a comparire in giudizio a difesa dei diritti o degli interessi collettivi o individuali cui sono preposti», tale approccio è stato alla fine scartato a favore di un rinvio alla legislazione applicabile.

47      Dall’altro lato, sebbene l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/26, letto alla luce del considerando 49 della stessa, imponga agli Stati membri di predisporre procedure di risoluzione delle controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori che siano indipendenti, imparziali ed efficaci, in particolare per via giudiziaria, ciò non toglie che, come risulta dai considerando 8 e 9 di tale direttiva, quest’ultima mira non già a disciplinare le condizioni alle quali tali organismi possono agire in giudizio, bensì a coordinare le normative nazionali sul loro accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, le modalità della loro «governance» e il quadro della loro sorveglianza, nonché a garantire standard elevati in materia di «governance», gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni di informazioni da parte di tali organismi. Non si può quindi ritenere che tale disposizione abbia lo scopo di disciplinare la questione dell’interesse diretto degli organismi di gestione collettiva alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

48      In tali circostanze, si deve constatare che il diritto dell’Unione non disciplina le condizioni alle quali si deve ritenere che un organismo di gestione collettiva abbia un interesse diretto alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale e che le «disposizioni della legislazione applicabile» alle quali fa riferimento l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 rinviano al diritto nazionale degli Stati membri.

49      A tale proposito, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere a un organismo di gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva nonché ad agire in giudizio al fine di far valere siffatti diritti qualora, in particolare, tale organismo sia considerato dalla legislazione nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali determinare se un siffatto organismo disponga, in forza della legislazione nazionale applicabile, di un interesse diretto alla difesa dei diritti dei titolari che esso rappresenta, fermo restando che, in mancanza di tale condizione, un siffatto obbligo di riconoscimento non si impone allo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, SNB-REACT, C‑521/17, EU:C:2018:639, punti 34, 36 e 38).

50      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal capo II di tale direttiva, qualora l’esistenza di un interesse diretto di tali organismi alla difesa dei diritti in questione non derivi dalla normativa nazionale applicabile.

 Sulla terza questione

51      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale rilevanza assumano, nell’ambito della valutazione della legittimazione ad agire, eventualmente alla luce degli articoli 17 e 47 della Carta, il fatto che l’organismo di cui trattasi rappresenti, in quanto organismo incaricato di concedere licenze contrattuali, anche autori che non l’hanno incaricato di gestire i loro diritti, nonché il fatto che il diritto di tale organismo di proporre un’azione a difesa dei diritti di tali autori non sia previsto dalla legge.

52      Come risulta dal suo tenore letterale, quale formulato dal giudice del rinvio, tale questione è sollevata nell’ipotesi in cui si ritenesse che un organismo di gestione collettiva abbia un interesse diretto e la legittimazione ad agire in nome proprio nelle controversie vertenti su diritti coperti da licenze estese.

53      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, nella fattispecie manca un simile presupposto. Da un lato, infatti, come rilevato al punto 48 della presente sentenza, la legislazione dell’Unione attualmente in vigore non stabilisce, nei confronti degli organismi di gestione collettiva, l’esistenza di un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II della direttiva 2004/48. Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio risulta che la legittimazione ad agire di tali organismi non è disciplinata, nel diritto finlandese, né da una disposizione specifica a tal fine della legislazione nazionale applicabile, né da norme processuali di carattere generale.

54      In tali circostanze, tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale,

deve essere interpretato nel senso che:

oltre alla condizione relativa all’interesse diretto alla difesa dei diritti di cui trattasi, il riconoscimento della legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva è soggetto alla legittimazione ad agire di tali organismi ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale, la quale può risultare da una disposizione specifica a tal fine o da norme processuali di carattere generale.

2)      L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48

deve essere interpretato nel senso che:

allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal capo II di tale direttiva, qualora l’esistenza di un interesse diretto di tali organismi alla difesa dei diritti in questione non derivi dalla normativa nazionale applicabile.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.