Language of document : ECLI:EU:C:2023:915

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 23 novembre 2023 (1)

Causa C-801/21 P

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

contro

Indo European Foods Ltd

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Rigetto dell’opposizione – Ricorso di annullamento – Oggetto del ricorso – Interesse ad agire – Recesso del Regno Unito dall’Unione europea»






I.      Introduzione

1.        Con la sua impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 ottobre 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (T-342/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:651), con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso proposto dalla Indo European Foods Ltd contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 2 aprile 2020 (procedimento R 1079/2019-4) (in prosieguo: la «decisione controversa») riguardante la domanda di registrazione del marchio figurativo Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice.

2.        La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire la problematica dell’estinzione, nel corso del procedimento, del diritto sul quale era fondata una domanda di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea, per effetto del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione.

3.        Più in particolare, si pone la questione dell’impatto processuale di siffatta estinzione, in quanto l’impugnazione riguarda esclusivamente l’esame da parte del Tribunale della ricevibilità del ricorso di annullamento della decisione che ha rigettato la domanda di opposizione.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto internazionale

4.        Il primo, il quarto e l’ottavo comma del preambolo dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2020, enunciano quanto segue:

«Considerando che il 29 marzo 2017 il [Regno Unito], in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito e alla sua decisione sovrana di lasciare l’Unione europea, ha notificato la sua intenzione di recedere dall’[Unione] (...) ai sensi dell’articolo [50 TUE] (...),

(...)

Rammentando che, ai sensi dell’articolo 50 TUE (...) e fatte salve le modalità stabilite nel presente accordo, il diritto dell’Unione (...) cessa di essere applicabile nella sua interezza al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo,

(...)

Considerando che è nell’interesse sia dell’Unione sia del Regno Unito stabilire un periodo di transizione o di esecuzione durante il quale (...) dovrebbe applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito, di norma con gli stessi effetti giuridici prodotti negli Stati membri, il diritto dell’Unione, (...) al fine di evitare turbative durante il periodo di negoziazione dell'accordo o degli accordi sulle future relazioni».

5.        L’articolo 1 di tale accordo, intitolato «Obiettivo», prevede quanto segue:

«Il presente accordo definisce le modalità di recesso del [Regno Unito] dall’[Unione] (...)».

6.        Ai sensi dell’articolo 126 di detto accordo, intitolato «Periodo di transizione»:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

7.        L’articolo 127 del medesimo accordo, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», ai paragrafi 1, 3 e 6, così dispone:

«1.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

(...)

3.      Durante il periodo di transizione il diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1 produce nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri, ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione.

(...)

6.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito».

8.        Ai sensi dell’articolo 185, quarto comma, dell’accordo di recesso:

«Dalla fine del periodo di transizione si applicano la parte seconda e la parte terza, tranne l’articolo 19, l’articolo 34, paragrafo 1, l’articolo 44 e l’articolo 96, paragrafo 1, nonché la parte sesta, titolo I, e gli articoli da 169 a 181».

B.      Diritto dell’Unione

1.      Regolamento n. 207/2009

9.        Il regolamento (CE) n. 207/2009 (3) è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016 (5).

10.      I considerando da 2 a 4, 6 e 7 del regolamento n. 207/2009 così recitano:

«(2)      È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell’intera Unione e un’espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a implicare l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché l’istituzione di un regime atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l’instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni dell[’Unione] le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta l[’Unione], superando le barriere nazionali.

(3)      Onde perseguire tali obiettivi [dell’Unione], risulta necessario prevedere un regime [dei marchi dell’Unione] che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi [dell’Unione europea] che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull’intero territorio [dell’Unione]; il principio del carattere unitario del marchio [dell’Unione europea] così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(4)      Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l’ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un’attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto [dell’Unione] unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(...)

(6)      Il diritto [dei marchi dell’Unione] non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi [dell’Unione europea] in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello [dell’Unione].

(7)      Il diritto sul marchio [dell’Unione europea] può essere acquisito solo tramite registrazione e quest’ultima è rifiutata segnatamente (...) qualora diritti preesistenti si contrappongano a esso».

11.      L’articolo 1 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Marchio UE», al paragrafo 2 così dispone:

«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

12.      L’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Modo di acquisizione del marchio UE», prevede quanto segue:

«Il marchio UE si acquisisce con la registrazione».

13.      L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a)      sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;

b)      questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo».

14.      L’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio UE», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

2.      Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

(...)

b)      il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

(...)».

15.      Ai sensi dell’articolo 9 ter del regolamento n. 207/2009, intitolato «Data di decorrenza dell’opponibilità del diritto ai terzi»:

«1.      Il diritto conferito dal marchio UE è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.

2.      Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio UE che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.

3.      Il tribunale adito non statuisce sul merito del caso fintantoché la registrazione non è stata pubblicata».

2.      Regolamento (UE) 2017/1001

16.      Il regolamento (UE) 2017/1001 (6) ha modificato e sostituito il regolamento n. 207/2009 con effetto dal 1º ottobre 2017 (7). Il considerando 12 è formulato nei seguenti termini:

«Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l’esercizio dei diritti conferiti da un marchio UE non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE. (...)».

17.      L’articolo 46 di tale regolamento, intitolato «Opposizione», al paragrafo 1 così dispone:

«1.      Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio UE può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell’articolo 8:

(...)

c)      dai titolari dei marchi e segni anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 4, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile;

(...)».

18.      L’articolo 47 del regolamento in parola, intitolato «Esame dell’opposizione», al paragrafo 5 prevede quanto segue:

«Se in seguito all’esame dell’opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio UE, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l’opposizione».

19.      L’articolo 51 del medesimo regolamento, intitolato «Registrazione», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«(...) [S]e gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all’articolo 111, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata».

20.      L’articolo 66 del regolamento 2017/1001, intitolato «Decisioni soggette a ricorso», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Contro le decisioni degli organi decisionali dell’Ufficio di cui all’articolo 159, lettere da a) a d) (...) può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 68. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo».

21.      L’articolo 71 di tale regolamento, intitolato «Decisione sul ricorso», al paragrafo 3 così dispone:

«Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 72, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal rigetto di quest’ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del Tribunale».

22.      L’articolo 72 di detto regolamento, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», ai suoi paragrafi 1, 2, 3 e 6 prevede quanto segue:

«1      Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

2.      Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.

3.      Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

(...)

6.      L’Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia».

III. Fatti all’origine della controversia

23.      I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati in maniera dettagliata nella sentenza impugnata alla quale si rinvia sull’argomento (8). Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere riassunti come segue.

24.      Il 14 giugno 2017 il sig. Hamid Ahmad Chakari presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’EUIPO. La domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea n. 169/2017, del 6 settembre 2017.

25.      Il 13 ottobre 2017 la Indo European Foods presentava opposizione alla registrazione del marchio richiesto. L’opposizione si basava su un marchio denominativo anteriore non registrato, utilizzato nel Regno Unito. Il motivo invocato a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. La Indo European Foods faceva valere, in sostanza, che essa, in forza del diritto applicabile nel Regno Unito, poteva impedire l’uso del marchio richiesto mediante la forma cosiddetta «estensiva» dell’azione per abuso di denominazione (action for passing off).

26.      Il 5 aprile 2019 la divisione di opposizione respingeva integralmente l’opposizione, ritenendo che gli elementi di prova prodotti dalla Indo European Foods non fossero sufficienti per dimostrare l’uso del marchio anteriore nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale prima della data rilevante e nel territorio in questione.

27.      Il 16 maggio 2019 la Indo European Foods proponeva un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione.

28.      Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso in quanto infondato con la motivazione che la Indo European Foods non aveva dimostrato che la forma cosiddetta «estensiva» dell’abuso di denominazione le consentiva di vietare l’uso del marchio richiesto nel Regno Unito.

IV.    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

29.      Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2020, la Indo European Foods ha proposto un ricorso diretto all’annullamento e alla riforma della decisione controversa.

30.      A sostegno del suo ricorso, la Indo European Foods ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

31.      Nel suo controricorso, l’EUIPO ha sostenuto, in particolare, che, poiché l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto era fondata su un marchio anteriore non registrato nel Regno Unito, sebbene la tutela conferita a quest’ultimo dal diritto del Regno Unito rimanesse pertinente durante il periodo di transizione previsto agli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso (in prosieguo: il «periodo di transizione»), tuttavia, lo spirare di tale periodo privava il procedimento di opposizione e il ricorso dinanzi al Tribunale del loro oggetto. Inoltre, l’EUIPO ha sostenuto che, poiché l’annullamento della decisione controversa non avrebbe più potuto procurare alcun beneficio alla Indo European Foods, quest’ultima non aveva più interesse ad agire nel procedimento dinanzi al Tribunale.

32.      Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha considerato il ricorso ricevibile e ha annullato la decisione controversa. Per quanto riguarda gli argomenti relativi alla ricevibilità sollevati dall’EUIPO, il Tribunale ha rilevato, da un lato, ai punti da 17 a 23 di tale sentenza, che non si può ritenere che l’oggetto della controversia venga meno quando sopravviene in corso di causa un evento in seguito al quale un marchio anteriore potrebbe perdere lo status di marchio non registrato o di altro segno utilizzato nella prassi commerciale la cui portata non è puramente locale, in particolare a seguito del recesso di uno Stato membro dall’Unione, fermo restando che il Tribunale deve prendere in considerazione motivi emersi successivamente all’adozione della decisione controversa che non sono in grado di pregiudicare il merito di tale decisione. Dall’altro, ai punti da 24 a 27 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto gli argomenti dell’EUIPO intesi a dimostrare il venir meno dell’interesse ad agire della Indo European Foods dichiarando che non si può sostenere che, in caso di annullamento della decisione controversa, la commissione di ricorso sarebbe obbligata a respingere il ricorso per mancanza di un marchio anteriore tutelato dal diritto di uno Stato membro, dal momento che la commissione di ricorso deve collocarsi, per valutare i fatti, non al momento della nuova decisione, bensì nella fase in cui il ricorso si trovava prima della decisione controversa.

V.      Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

33.      Con ordinanza del 7 aprile 2022, la Corte ha ammesso la presente impugnazione, avendo constatato che la domanda di ammissione dell’impugnazione presentata dall’EUIPO dimostrava sufficientemente che l’impugnazione sollevava una questione importante per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione.

34.      Con decisione del 16 giugno 2022 del presidente della Corte, è stato ammesso l’intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno dell’EUIPO.

35.      Con ordinanza del presidente della Corte del 16 dicembre 2022, la domanda d’intervento della Walsall Conduits Ltd a sostegno della Indo European Foods è stata respinta.

36.      Con la sua impugnazione, l’EUIPO chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        dichiarare che non vi è luogo a statuire sul ricorso proposto dalla Indo European Foods contro la decisione controversa;

–        condannare la Indo European Foods alle spese relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

37.      Con il suo controricorso, la Indo European Foods chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare l’EUIPO alle spese relative al presente procedimento.

38.      La Repubblica federale di Germania sostiene le conclusioni dell’EUIPO.

39.      L’EUIPO e la Indo European Foods sono state sentite all’udienza tenutasi il 14 settembre 2023.

VI.    Analisi

40.      A sostegno della propria impugnazione, l’EUIPO deduce un motivo unico, vertente sulla violazione da parte del Tribunale del requisito della persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods, articolato in tre parti. Con la prima parte del motivo unico, l’EUIPO afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confondendo la nozione di «controllo di legittimità» e il requisito a sé stante della persistenza dell’interesse ad agire. Con la seconda parte di tale motivo, l’EUIPO sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha insufficientemente motivato la propria decisione non valutando, in concreto, la persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods, alla luce delle peculiarità del diritto dei marchi. Con la terza parte di detto motivo, l’EUIPO deduce che dagli errori commessi dal Tribunale deriva un obbligo che impone all’EUIPO di non tener conto delle conseguenze giuridiche della fine del periodo di transizione.

41.      Inizierò la mia analisi esaminando la prima parte del motivo unico, precisando le ragioni per le quali ritengo che occorra respingerla (A). Dimostrerò poi che, a mio avviso, la Indo European Foods vanta l’interesse ad agire dinanzi al Tribunale, cosicché anche la seconda e la terza parte del motivo unico devono essere respinte e non possono comportare l’annullamento della sentenza impugnata (B e C).

A.      Sulla prima parte del motivo unico: oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale

42.      Con la prima parte del proprio motivo unico, l’EUIPO sostiene che, ai punti da 15 a 21 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto concentrandosi, per stabilire se l’interesse ad agire della Indo European Foods persistesse, sulla questione dell’incidenza della fine del periodo transitorio sulla legittimità della decisione controversa nel momento in cui essa è stata adottata. Così facendo, il Tribunale avrebbe confuso il controllo di legittimità con il requisito della persistenza dell’interesse ad agire.

43.      Mi sembra tuttavia che tali argomenti derivino da una lettura erronea della sentenza impugnata e della giurisprudenza ivi citata.

44.      Infatti, rilevo che, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, il Tribunale, ai punti da 15 a 21 della sentenza impugnata, ha esaminato non la questione della persistenza dell’interesse ad agire in capo alla Indo European Foods o quella della legittimità della decisione controversa, bensì quella del venir meno dell’oggetto del ricorso, vale a dire la decisione della commissione di ricorso del 2 aprile 2020 con la quale quest’ultima ha respinto la domanda di opposizione presentata dalla Indo European Foods.

45.      L’oggetto di un ricorso e l’interesse ad agire del soggetto che lo propone sono due questioni distinte. L’oggetto di un ricorso di annullamento è un elemento oggettivo, vale a dire l’atto di cui si chiede l’annullamento. L’interesse ad agire è un elemento soggettivo, volto a stabilire se il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (9).

46.      È vero che questi due elementi sono spesso connessi, in particolare nella misura in cui l’esistenza di un interesse ad agire si valuta «alla luce dell’oggetto del ricorso» (10) e il venir meno dell’oggetto del ricorso comporta necessariamente il venir meno dell’interesse ad agire. Tuttavia, l’interesse ad agire di un ricorrente può venir meno anche se l’oggetto del ricorso permane (11).

47.      La persistenza dell’oggetto di un ricorso di annullamento presuppone che la decisione oggetto di quest’ultimo continui a produrre i suoi effetti. Infatti, per costante giurisprudenza, il venir meno dell’oggetto del ricorso può derivare, in particolare, dalla revoca o dalla sostituzione dell’atto in corso di causa (12). Analogamente, è dichiarato privo di oggetto un ricorso vertente su una decisione dell’EUIPO relativa a una domanda di opposizione quando tale domanda di opposizione è stata ritirata a seguito di un accordo tra le parti (13), quando il marchio sul quale si fondava l’opposizione è stato dichiarato nullo (14), o ancora quando la domanda di registrazione alla quale una parte si era opposta è stata a sua volta ritirata (15).

48.      Rilevo che, in ciascuna di tali situazioni, la Corte ha dichiarato che l’oggetto di un ricorso di annullamento era venuto meno al momento del verificarsi, nel corso del procedimento, di un evento produttivo di effetti ex tunc, cosicché la decisione di cui trattavasi doveva essere considerata come mai esistita.

49.      In tali circostanze, al fine di rispondere all’argomento dell’EUIPO relativo al venir meno dell’oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale, spettava a quest’ultimo esaminare se l’estinzione, dopo la fine del periodo transitorio e nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, del diritto anteriore sul quale era fondata la domanda di opposizione di cui trattasi nella decisione controversa, potesse incidere sulla controversia vertente sul rigetto della domanda, con la conseguenza che tale controversia doveva considerarsi come mai esistita.

50.      Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, il Tribunale si è dedicato a determinare non se la fine del periodo di transizione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione potesse incidere sulla legittimità della decisione controversa, ma soltanto se un siffatto elemento incidesse sulla persistenza dell’oggetto del ricorso.

51.      A tal riguardo, dai punti 20 e 21 della sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha dichiarato che, sebbene secondo la giurisprudenza l’estinzione del diritto anteriore sul quale è fondata la domanda di opposizione dovuta al recesso del Regno Unito dall’Unione può incidere sull’esito della domanda di opposizione quando detta estinzione si verifica nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, il ricorso dinanzi ad esso non può però perdere il suo oggetto per il solo fatto che il marchio sul quale è fondata l’opposizione è divenuto invalido nel corso del procedimento dinanzi ad esso.

52.      Secondo l’EUIPO, sebbene sia evidente che, nell’ipotesi in cui l’estinzione del diritto anteriore sul quale è fondata la domanda di opposizione abbia luogo nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO e in un momento precedente alla decisione controversa, si dovrebbe concludere per l’assenza dell’oggetto del ricorso a causa della cessazione dell’efficacia di tale decisione, non si può invece dedurre automaticamente dal fatto che l’estinzione del diritto anteriore sia intervenuta solo dopo l’adozione di detta decisione che il ricorso mantenga il proprio oggetto. In particolare, l’EUIPO sostiene che la possibilità che il diritto anteriore costituisca il fondamento di un’opposizione per il passato non indica che il ricorrente vanterebbe un interesse esistente, attuale e reale ad agire.

53.      Tuttavia, come ho indicato ai paragrafi 42 e 43 delle presenti conclusioni, risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che, per tali motivi, il Tribunale si è pronunciato non sulla questione dell’esistenza dell’interesse ad agire, ma soltanto su quella relativa alla persistenza dell’oggetto della controversia, cosicché l’argomento avanzato dall’EUIPO mi sembra inconferente.

54.      Inoltre, l’analisi del Tribunale è, a mio avviso, priva di errori di diritto. Il Tribunale opera una distinzione giustificata tra l’oggetto della domanda di opposizione dinanzi all’EUIPO e l’oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale. Oggetto del procedimento dinanzi all’EUIPO è la domanda di opposizione, fondata su un diritto dell’ordinamento giuridico del Regno Unito. Tale domanda può quindi, in teoria, divenire priva di oggetto in caso di estinzione, nel corso del procedimento, del diritto anteriore che ne costituiva il fondamento. Per contro, il ricorso dinanzi al Tribunale verte sulla decisione adottata in esito al procedimento dinanzi all’EUIPO, nel momento in cui il diritto sul quale si fondava la domanda era ancora valido.

55.      A tal riguardo, come giustamente rilevato dal Tribunale, non si possono prendere in considerazione motivi emersi dopo l’adozione della decisione controversa, mentre questi non hanno effetti sul procedimento di opposizione di cui l’istanza dinanzi al Tribunale è l’esito (16).

56.      Orbene, l’estinzione del diritto anteriore a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione, quando interviene una volta adottata la decisione, non può avere effetti sul procedimento dinanzi all’EUIPO, dal momento che non si può ritenere che essa comporti l’estinzione del diritto anteriore in modo tale da poterlo considerare come mai esistito. Come rilevato dalla Indo European Foods, non vi sono elementi nell’accordo di recesso che consentano di giungere alla conclusione che il recesso del Regno Unito dall’Unione comporti l’estinzione ex tunc di diritti anteriori. Al contrario, risulta chiaramente da tale accordo che, fino alla fine del periodo di transizione, il diritto dell’Unione resta applicabile al Regno Unito. Il recesso di tale Stato membro dall’Unione deve quindi essere esaminato non nel senso che esso non è mai stato membro dell’Unione e che, di conseguenza, i diritti di proprietà intellettuale fondati sul diritto nazionale non hanno mai avuto alcuna rilevanza nell’ordinamento giuridico dell’Unione, ma soltanto nel senso che tali diritti non hanno più, a decorrere dalla fine del periodo di transizione, gli effetti previsti dal regolamento 2017/1001.

57.      Date tali circostanze, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che il ricorso dinanzi ad esso pendente conservasse il suo oggetto. Ne consegue che la prima parte del motivo unico deve essere respinta in quanto infondata.

B.      Sulla seconda parte del motivo unico: persistenza dell’interesse ad agire

58.      Con la seconda parte del motivo unico, l’EUIPO sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non esaminando in concreto l’interesse ad agire della Indo European Foods e limitandosi a respingere gli argomenti dell’EUIPO che ne contestavano l’esistenza. In tal modo, il Tribunale sarebbe altresì incorso in un difetto di motivazione della propria decisione. In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concentrando la propria analisi sulla questione se il diritto anteriore possa costituire il fondamento dell’opposizione e ignorando così le peculiarità del procedimento di opposizione e del diritto dei marchi dell’Unione.

59.      Per quanto riguarda il primo argomento formulato dall’EUIPO, in effetti, per giurisprudenza consolidata, spetta al ricorrente fornire la prova del proprio interesse ad agire, che costituisce il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi azione giurisdizionale (17).

60.      Tuttavia, mi sembra che dalla sentenza impugnata emerga chiaramente, ancorché implicitamente, che il Tribunale abbia ritenuto che, al momento della presentazione del ricorso, l’interesse ad agire della Indo European Foods sussistesse e non fosse contestato, dato che la decisione controversa le arrecava pregiudizio. L’EUIPO ha sostenuto dinanzi al Tribunale che tale interesse ad agire poteva venir meno per effetto della fine del periodo di transizione e ha dedotto al riguardo due argomenti, che il Tribunale ha respinto. Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 28 della sentenza impugnata, che l’interesse ad agire della Indo European Foods, che era dimostrato, non era venuto meno. Date tali circostanze, non ravviso la pretesa inversione dell’onere della prova addotta dall’EUIPO.

61.      Infatti, il Tribunale ha soltanto rilevato che gli argomenti addotti dall’EUIPO non erano idonei a mettere in discussione l’esistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods, cosicché non si può ritenere che esso abbia commesso un errore di diritto o abbia insufficientemente motivato la propria decisione.

62.      Ad ogni buon conto, ritengo che, anche laddove lo si ritenesse dimostrato, l’errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’interesse ad agire della Indo European Foods per effetto dell’inversione dell’onere della prova non possa comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Risulta, infatti, dalla giurisprudenza della Corte che, qualora la motivazione di una decisione del Tribunale riveli una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di quest’ultima appaia fondato per altri motivi di diritto, una tale violazione non è in grado di comportare l’annullamento della decisione, e si deve dunque procedere a una sostituzione della motivazione (18). Così avviene nel caso di specie, per i motivi che vado ad esporre di seguito.

63.      L’interesse ad agire è il presupposto essenziale e preliminare di qualsiasi ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE da una persona fisica o giuridica ed è ugualmente imprescindibile quando il Tribunale può non solamente annullare la decisione impugnata, ma anche riformarla come previsto dall’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001. L’esistenza di un siffatto interesse presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa, di per sé, produrre conseguenze giuridiche e quindi, con il suo esito, procurare un beneficio a tale persona (19).

64.      Inoltre, come ricordato dal Tribunale nella sentenza impugnata, l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma anche perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice (20).

65.      Nel caso di specie, è evidente che, al momento della proposizione del ricorso, la Indo European Foods aveva interesse a chiedere l’annullamento della decisione controversa. Infatti, con tale decisione, la commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto la sua domanda di opposizione, presentata ai sensi dell’articolo 46 del regolamento 2017/1001. L’annullamento di detta decisione poteva quindi, con il suo esito, procurarle un beneficio inducendo la commissione di ricorso dell’EUIPO a procedere ad un nuovo esame della domanda di opposizione, potenzialmente favorevole alla Indo European Foods.

66.      Resta quindi da stabilire se il recesso del Regno Unito dall’Unione possa modificare tale conclusione.

67.      A tal fine, secondo l’EUIPO, occorre stabilire se la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea contestato, nonostante la fine del periodo di transizione, possa tuttora arrecare pregiudizio agli interessi giuridici della Indo European Foods, cosa che il Tribunale ha omesso di fare. Orbene, per effetto della peculiare natura dei procedimenti di opposizione, della funzione essenziale del marchio, del principio di territorialità e del carattere unitario del marchio, in caso di registrazione del marchio dell’Unione europea contestato, non possono verificarsi conflitti tra quest’ultimo e il diritto rivendicato dalla Indo European Foods, né ratione lociratione temporis. Ne consegue che la risposta a tale questione è necessariamente negativa e implica il venir meno dell’interesse ad agire della Indo European Foods.

68.      Tuttavia, ritengo che la risposta a tale questione sia estranea all’accertamento della persistenza di un interesse ad agire per chiedere l’annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale.

69.      Anzitutto, rilevo che l’esistenza di un interesse ad agire al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale non dipendeva dalla questione se la registrazione del marchio potesse ledere gli interessi giuridici della Indo European Foods. Pertanto, non vedo perché ciò debba avvenire nel caso della persistenza di tale interesse.

70.      Ritengo, poi, che la questione sollevata dall’EUIPO miri anzitutto a stabilire se la Indo European Foods abbia un interesse, dinanzi all’EUIPO, a proporre opposizione alla registrazione del marchio dell’Unione europea. Più precisamente, la risposta a tale questione rientra nella valutazione, da parte dell’EUIPO, della domanda di opposizione. Una risposta negativa comporta necessariamente il rigetto della domanda da parte dell’EUIPO, ma non può significare che la Indo European Foods non avesse interesse a contestare tale decisione dinanzi al Tribunale e ad ottenerne l’annullamento.

71.      In altri termini, la questione se la registrazione del marchio dell’Unione europea contestato possa arrecare pregiudizio agli interessi giuridici della Indo European Foods deve in primo luogo essere esaminata dall’EUIPO e costituisce quindi eventualmente, a mio avviso, una questione di merito nell’ambito di un ricorso di annullamento che deve essere oggetto di un controllo di legittimità. Tale questione non può tuttavia condizionare la ricevibilità di detto ricorso.

72.      A tal riguardo, sottolineo che lo stesso EUIPO ha ammesso in udienza che una domanda di opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea, presentata dopo la fine del periodo di transizione e comunque fondata su un diritto anteriore del Regno Unito, sarebbe dichiarata irricevibile dinanzi all’EUIPO, ma che un ricorso di annullamento di tale decisione dovrebbe essere dichiarato ricevibile dal Tribunale, sebbene manifestamente infondato. Date tali circostanze, nulla giustifica l’irricevibilità di un ricorso analogo, come quello del caso di specie, laddove il diritto anteriore sul quale si fonda la domanda presentata dinanzi all’EUIPO non era inesistente fin dall’inizio, ma si è estinto nel corso del procedimento.

73.      Infine, mi sembra che subordinare la persistenza dell’interesse ad agire alla questione dell’eventuale lesività della registrazione del marchio per gli interessi giuridici della Indo European Foods nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione condurrebbe ad eludere la giurisprudenza della Corte secondo la quale il Tribunale non può annullare o riformare una decisione di una commissione di ricorso per motivi sorti dopo l’adozione di tale decisione (21).

74.      Come sostenuto dall’EUIPO in udienza, il rigetto del ricorso dinanzi al Tribunale per irricevibilità avrebbe condotto alla registrazione del marchio dell’Unione europea contestato, senza la necessità che l’EUIPO adottasse una nuova decisione.

75.      Ne deduco che, date tali circostanze, la registrazione del marchio dell’Unione europea contestato deriverebbe non più dalle ragioni su cui era originariamente fondata la decisione controversa, bensì dal fatto che, a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione, tale registrazione non può arrecare pregiudizio agli interessi della Indo European Foods.

76.      Poiché tale evento è tuttavia intervenuto dopo l’adozione della decisione controversa, esso non può quindi giustificare a posteriori la sua adozione.

77.      Date tali circostanze, ritengo che la seconda parte del motivo unico debba essere respinta in quanto infondata.

78.      Ad abundantiam, devo ancora precisare che, se, al fine di dimostrare la persistenza dell’interesse ad agire della Indo European Foods, occorresse (tesi che comunque non condivido) determinare se la registrazione del marchio dell’Unione europea contestato potesse arrecare pregiudizio agli interessi giuridici della predetta società, occorrerebbe altresì, contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO, rispondere in senso affermativo a tale questione.

79.      Infatti, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che possa essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio dell’Unione europea che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione. Secondo la Indo European Foods, tale disposizione può consentire al titolare del marchio contestato di intentare nel Regno Unito un’azione per contraffazione per atti commessi tra la pubblicazione della domanda di marchio contestato e la fine del periodo di transizione.

80.      In una simile situazione, l’esercizio da parte del titolare del marchio dell’Unione europea contestato del diritto di chiedere un equo indennizzo è certamente ipotetico. Ciò non toglie che l’esistenza di tale diritto sia sufficiente, a mio avviso, a giustificare l’interesse ad agire della Indo European Foods, in quanto implica che tale società potrebbe risultare debitrice di un siffatto equo indennizzo.

81.      Nessuno degli argomenti sollevati dall’EUIPO al riguardo può inficiare tale conclusione. Da un lato, l’argomento relativo al fatto che la domanda di equo indennizzo possa essere presentata solo nei confronti di parti che non erano titolari di diritti anteriori, il che esclude la Indo European Foods, mi sembra caratterizzato da una certa contraddittorietà. Infatti, ciò implicherebbe che, nell’ambito del procedimento di opposizione, l’EUIPO può decidere che la Indo European Foods non è titolare di diritti anteriori al fine di respingere la domanda di opposizione alla domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, pur ammettendo che, nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto la concessione di un equo indennizzo, tale società potrebbe far valere la titolarità di diritti anteriori.

82.      Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’argomento secondo cui può essere richiesto un equo indennizzo solo per atti che sarebbero vietati «in virtù della pubblicazione della registrazione», e che ciò escluderebbe quindi i fatti verificatisi nel Regno Unito, poiché tale paese non era più uno Stato membro dell’Unione al momento della registrazione, esso, a mio avviso, è contrario l’obiettivo dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

83.      Infatti, tale disposizione mira ad ovviare alla non opponibilità ai terzi di un marchio dell’Unione europea prima della pubblicazione della domanda di registrazione, per consentire comunque una certa forma di tutela a partire dalla data di deposito di tale domanda di registrazione. In altri termini, prima della pubblicazione della registrazione di un marchio dell’Unione europea, quest’ultimo gode di una tutela giuridica che riflette, come ha sottolineato l’avvocato generale Wathelet, il fatto che il legislatore ritiene che un marchio dell’Unione europea in corso di acquisizione meriti di essere già protetto (22). La Corte ha infatti dichiarato che l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede il diritto a un equo indennizzo al fine di accordare un certo grado di protezione al richiedente la registrazione di marchio nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della domanda, data a partire dalla quale tale domanda si presume essere nota ai terzi, e la data di pubblicazione della sua registrazione (23).

84.      Orbene, l’interpretazione che l’EUIPO propone di tale disposizione renderebbe impossibile ottenere qualsiasi equo indennizzo per atti commessi prima della pubblicazione della registrazione del marchio dell’Unione europea nel territorio di uno Stato membro per effetto del successivo recesso di tale Stato dall’Unione prima della registrazione, e impedirebbe così la tutela del marchio dell’Unione europea per il periodo intercorrente quantomeno tra il deposito della domanda e il recesso di detto Stato membro, in un momento in cui il diritto dell’Unione è ancora applicabile, in contrasto con l’obiettivo stesso della disposizione in parola.

85.      Pertanto, ritengo che la Indo European Foods vantasse effettivamente un interesse ad agire persistente nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

C.      Sulla terza parte del motivo unico: effetti sul procedimento dinanzi all’EUIPO

86.      Con la terza parte del motivo unico, l’EUIPO sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto imponendo alla commissione di ricorso, al punto 27 della sentenza impugnata, di non tener conto degli effetti giuridici della fine del periodo di transizione sulla presente causa in quanto, nell’ambito della sua nuova valutazione successiva a un eventuale annullamento della decisione controversa, l’EUIPO sarebbe obbligato a non esaminare se la Indo European Foods conservi l’interesse all’annullamento della decisione della divisione di opposizione oggetto di appello e, di conseguenza, dovrebbe esaminare la domanda di opposizione sulla base di un conflitto tra diritti che non può mai verificarsi.

87.      Un siffatto argomento, a mio avviso, è tuttavia inconferente e non idoneo a comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

88.      Come ho rilevato nel contesto della mia analisi della seconda parte del motivo unico, la ricevibilità del ricorso di annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale non dipende dalla questione se la Indo European Foods conservi un interesse al rigetto della registrazione del marchio contestato.

89.      Tale questione è pertinente soltanto nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, ma non pregiudica in alcun modo il diritto della Indo European Foods di chiedere l’annullamento della decisione controversa. Infatti, il Tribunale non può prevedere il risultato del nuovo esame della domanda di opposizione da parte dell’EUIPO al fine di decidere sulla ricevibilità del ricorso di annullamento, salvo, come ho sottolineato, giustificare l’adozione di tale decisione con motivi sorti successivamente a quest’ultima, in contrasto con la giurisprudenza della Corte (24).

90.      Pertanto, quand’anche il recesso del Regno Unito dall’Unione potesse avere l’effetto di indurre la commissione di ricorso dell’EUIPO a respingere la domanda di opposizione (25), spetta a quest’ultima, e non al Tribunale nell’ambito dell’esame della ricevibilità di un ricorso, giungere a tale conclusione (26).

91.      Pertanto, la terza parte del motivo unico deve essere respinta in quanto inconferente.

VII. Conclusione

92.      Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso».


3      Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).


4      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21).


5      Tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione controversa, ossia il 14 giugno 2017, che è decisiva ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti del caso di specie sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424.


6      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).


7      Occorre rilevare che l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto è stata presentata il 13 ottobre 2017, pertanto al caso di specie sono applicabili le norme procedurali del regolamento 2017/1001, relative ai procedimenti di opposizione e di ricorso, le quali vanno applicate alla data della loro entrata in vigore.


8      Sentenza impugnata, punti da 1 a 12.


9      Sentenze del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione (C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 25); del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C-33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55), nonché del 20 dicembre 2017, Binca Seafoods/Commissione (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, punto 44).


10      Sentenze del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C-239/12 P, EU:C:2013:331, punto 61), e del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 57).


11      V., a titolo illustrativo, sentenza del 18 marzo 2010, Centre de Coordination Carrefour/Commissione (T-94/08, EU:T:2010:98).


12      Sentenza del 1º giugno 1961, Meroni e a./Alta Autorità (5/60, 7/60 e 8/60, EU:C:1961:10, pag. 213).


13      Ordinanza del 17 aprile 2018, Westbrae Natural/EUIPO – Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM) (T-65/17, non pubblicata, EU:T:2018:204, punti da 20 a 22).


14      Ordinanza del 14 febbraio 2017, Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (SportEyes) (T-333/14, EU:T:2017:108, punti da 21 a 24).


15      Ordinanza del 14 febbraio 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – Arrowhead Pharmaceuticals (TRiM) (T-428/22, non pubblicata, EU:T:2023:80).


16      Sentenza dell’8 ottobre 2014, Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio) (T-342/12, EU:T:2014:858, punto 24).


17      Sentenze del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione (C‑682/13 P, EU:C:2015:356, punto 27); del 20 dicembre 2017, Binca Seafoods/Commissione (C-268/16 P, EU:C:2015:1001, punto 45), nonché del 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e a./Commissione (C-544/17 P, EU:C:2018:880, punto 33).


18      Sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci (da C-622/16 P a C-624/16 P, EU:C:2018:873, punto 48).


19      Sentenze del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione (C‑682/13 P, EU:C:2015:356, punto 25), e del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA (C-136/22 P, EU:C:2023:572, punti 43 e 44).


20      Punto 25 della sentenza impugnata. V., altresì, sentenze del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione (C-682/13 P, EU:C:2015:356, punto 25); del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punto 55), nonché del 20 dicembre 2017, Binca Seafoods/Commissione (C-268/16 P, EU:C:2017:1001, punto 44).


21      Sentenza dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI (C-416/04 P, EU:C:2006:310, punto 55), e ordinanza del 30 giugno 2010, Royal Appliance International/UAMI (C-448/09 P, EU:C:2010:384, punti 43 e 44).


22      Conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:293, paragrafo 44).


23      Sentenza del 22 giugno 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, punto 38).


24      V. paragrafi 70 e 71 delle presenti conclusioni.


25      Tale questione non è ancora stata risolta dalla Corte ed è oggetto della causa C‑337/22 P, EUIPO/Nowhere, pendente dinanzi alla Corte.


26      Una siffatta decisione può essere essa stessa oggetto di un nuovo ricorso di annullamento, senza che possa esserne messa in dubbio la ricevibilità, come ammesso dall’EUIPO in udienza.