Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 – Murnauer Markenvertrieb/UAMI – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)
(Causa T-534/14)1
(«Marchio comunitario – Procedura d’opposizione - Revoca dell’opposizione - Non luogo a statuire»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Germania) (rappresentanti: F. Traub e D. Horst, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Regno Unito) (rappresentanti: A. Renck e M. Petersen, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 maggio 2014 (procedimento R 2041/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Bach Flower Remedies Ltd.
Dispositivo
Non occorre più statuire sul ricorso.
La Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Bach Flower Remedies Ltd sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà delle spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
____________1 GU C 351 del 6.10.2014.