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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 21/11/2013 – Roulet / Commissione

(Cause riunite F-72/12 e F-10/13)1

(Funzione pubblica – Retribuzione – Articolo 66 dello Statuto – Ex agente temporaneo di grado AD 12 – Nomina in qualità di funzionario di grado AD 6 – Versamento della retribuzione equivalente a quella di un funzionario di grado AD 12 – Errore manifesto – Ripetizione dell'indebito in forza dell'articolo 85 dello Statuto)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Josiane Roulet (Ottignies, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e D. Martin, agenti)

Oggetto

Da una parte, domanda di annullamento della decisione che respinge la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente in base all'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto per gli errori commessi all'atto della determinazione dei suoi diritti in occasione della sua entrata in servizio e per il ritardo commesso nel correggerli. Dall'altra, domanda di annullamento della decisione della Commissione recante ripetizione di una somma dalla retribuzione della ricorrente, ex agente temporaneo di grado A 4 (AD 12) e, successivamente, funzionaria di grado AD 6, a norma dell'articolo 85 dello Statuto.

Dispositivo

I ricorsi nelle cause riunite F-72/12 e F-10/13 sono respinti.

La sig.ra Roulet sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 258 del 25/08/12, pag. 29; GU C 108 del 13/04/13, pag. 39.