Language of document : ECLI:EU:T:2001:42

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

7 febbraio 2001 (1)

«Pesca - Contributo finanziario comunitario alla costruzione di navi da pesca - Regolamento (CEE) n. 4028/86 - Domanda di riesame - Fatti nuovi e rilevanti - Ricorso di annullamento e ricorso per il risarcimento

del danno - Irricevibilità»

Nella causa T-186/98,

Compañía Internacional de Pesca y Derivados, SA (Inpesca), con sede in Bermeo (Spagna), rappresentata da gli avv.ti M.I. Angulo Fuertes e M.B. Angulo Fuertes, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata da sigg. L.V. Saggio e J. Guerra Fernández, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera della Commissione 16 settembre 1998 e, dall'altro, la domanda diretta alla condanna della Commissione al risarcimento del preteso danno subìto dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Il contesto normativo

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio del 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), prevede, all'art. 6, n. 1, la possibilità per la Commissione di concedere un contributo finanziario comunitario a progetti di investimento materiale relativi all'acquisto o alla costruzione di nuovi navi da pesca.

2.
    A termini dell'art. 34, n. 1, del regolamento n. 4028/86, le domande di contributo finanziario comunitario sono presentate alla Commissione tramite lo Stato membro interessato.

3.
    L'art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86 così recita:

«Le domande di contributo che non abbiano potuto beneficiare di quest'ultimo a motivo dell'insufficienza dei mezzi finanziari disponibili sono riportate una sola volta all'esercizio finanziario successivo».

Il

4.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1263, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161, pag. 54), prevede all'art. 5 quanto segue:

«1. I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86 (...) e (CEE) n. 4042/89 (...) restano d'applicazione per le domande di contributo presentate anteriormente al 1° gennaio 1994.

2. Le parti delle somme impegnate dalla Commissione a titolo di concessione di contributi a favore di progetti tra il 1° gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (...) n. 4028/86, che non avranno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro sei anni e tre mesi dalla data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro sei anni e nove mesi dalla data di concessione del contributo e sono soggette a ripetizione dell'indebito, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari».

5.
    Il regolamento finanziario 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), prevede all'art. 7.7, nel testo risultante dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) 13 marzo 1990, n. 610, che modifica il regolamento finanziario (GU L 70, pag. 1) quanto segue:

«Le entrate provenienti dal riversamento di acconti effettuato dai beneficiari dell'aiuto comunitario sono iscritte sui conti d'ordine.

All'inizio di ogni esercizio la Commissione esamina il volume di tali entrate e valuta, in funzione della necessità, l'opportunità di un eventuale riutilizzo sulla linea che ha finanziato la spesa iniziale.

La Commissione prende tale decisione anteriormente al 15 febbraio di ogni esercizio e informa entro il 15 marzo l'autorità di bilancio della decisione presa.

Le entrate non riutilizzate sono iscritte tra le entrate varie dell'esercizio nel cui corso sono state contabilizzate».

I fatti all'origine della controversia

6.
    Il 20 giugno 1989, la ricorrente presentava alla Commissione, tramite il governo spagnolo, una domanda di contributo finanziario ai fini della costruzione di unanave tonniera frigorifero denominata «Txori-Berri». L'importo del contributo richiesto, pari a 216 886 200 pesetas spagnole (ESP), rappresentava il 10% del costo di costruzione della nave.

7.
    Con lettera 18 dicembre 1990, la Commissione comunicava alla ricorrente che il progetto non aveva potuto beneficiare del contributo finanziario comunitario per insufficienza di mezzi finanziari disponibili per il finanziamento dei progetti dell'esercizio 1990.

8.
    La domanda della ricorrente veniva quindi riportata all'esercizio finanziario 1991, ai sensi dell'art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86.

9.
    Con lettera 8 novembre 1991, la Commissione comunicava alla ricorrente che il progetto non aveva potuto beneficiare del contributo finanziario comunitario per insufficienza di mezzi finanziari disponibili per il finanziamento dei progetti dell'esercizio 1991.

10.
    Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria della Corte il 30 luglio 1992, la ricorrente proponeva ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991 con cui era stata negata la concessione del contributo finanziario comunitario richiesto dalla ricorrente relativamente al proprio progetto di costruzione di una nuova nave da pesca.

11.
    Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte rinviava la causa dinanzi al Tribunale, a norma dell'art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21). La causa veniva iscritta nel ruolo della cancelleria del Tribunale con il n. T-453/93.

12.
    Con ordinanza 29 marzo 1994, il presidente della seconda sezione del Tribunale disponeva la riunione di tale causa con quella, di contenuto analogo, proposta dalla Pesquería Vasco-Montañesa, SA (Pevasa), registrata con il numero di ruolo T-452/93.

13.
    Con ordinanza 28 aprile 1994, cause riunite T-452/93 e T-453/93, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. II-229), il Tribunale (Seconda Sezione) si pronunciava sulle due dette cause.

14.
    Il Tribunale rilevava anzitutto che le lettere indirizzate alla ricorrente e alla Pevasa in data 8 novembre 1991 costituivano atti giuridici produttivi di effetti giuridici definitivi nei confronti delle dette ricorrenti. Infatti, con tali lettere, redatte in modo chiaro e preciso, la Commissione si era pronunciata definitivamente sulle domande delle ricorrenti, atteso che l'art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86 prevede un solo riporto delle domande che non abbiano potuto fruire del contributo comunitario per insufficienza di mezzi finanziari disponibili.

15.
    Il Tribunale rilevava inoltre che i ricorsi, registrati il 30 luglio 1992, erano stati proposti oltre il termine all'uopo previsto. Conseguentemente il Tribunale riteneva che i ricorsi, nella parte in cui erano diretti all'annullamento delle decisioni 8 novembre 1991, dovevano essere respinti in quanto irricevibili.

16.
    Con ricorsi depositati presso la cancelleria della Corte l'8 luglio 1994, la ricorrente e la Pevasa proponevano impugnazione avverso la menzionata ordinanza Pevasa e Inpesca/Commissione.

17.
    Con ordinanza 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione (cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Racc. pag. I-3709), la Corte respingeva tali ricorsi in quanto manifestamente infondati.

18.
    Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 12 febbraio 1996, la ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto CE della Corte di giustizia, una domanda di revocazione della menzionata ordinanza 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione.

19.
    Con sentenza 5 marzo 1998, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P REV, Inpesca/Commissione (Racc. pag. I-831), la Corte respingeva tale domanda in quanto irricevibile, ai sensi dell'art. 100, n. 1, del proprio regolamento di procedura.

20.
    Nel frattempo, con sentenza 24 aprile 1996, cause riunite C-551/93, T-231/94-T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione (Racc. pag. II-247), il Tribunale aveva respinto i ricorsi proposti nelle dette cause da quattro società operanti nel settore della pesca avverso quattro decisioni, datate 24 marzo 1994, con cui la Commissione, da un lato, aveva deciso di sopprimere i contributi finanziari comunitari loro concessi ai sensi del regolamento n. 4028/86 e, dall'altro, aveva ingiunto a tre di esse di procedere al rimborso dei relativi importi.

21.
    Con lettera 11 maggio 1998, ricevuta dalla Commissione il 15 maggio successivo, la ricorrente si richiamava a tali fatti sostenendo che all'istituzione medesima era stato rimborsato l'importo complessivo di ESP 270 328 740. Atteso che tale importo era superiore a quello del contributo finanziario richiesto dalla ricorrente in data 20 giugno 1989, la Commissione non avrebbe più potuto eccepire l'insufficienza di risorse finanziarie disponibili per il finanziamento del progetto della ricorrente medesima. In considerazione di tale nuova situazione, la ricorrente pregava la Commissione di dar seguito, entro il più breve tempo possibile, alla propria domanda reiterata di contributo finanziario.

22.
    Con lettera 20 luglio 1998, ricevuta dalla Commissione il 28 luglio seguente, la ricorrente deduceva taluni fatti nuovi che comprovavano, a suo parere, la fondatezza e la legittimità della propria domanda di contributo finanziario del 20 giugno 1989. In primo luogo, la ricorrente rilevava la pubblicazione nella GazzettaUfficiale delle Comunità europee del 9 giugno 1998 della proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativa alle azioni strutturali nel settore della pesca (GU C 176, pag. 44; in prosieguo: la «proposta di regolamento»), in particolare dell'art. 6 della medesima. In secondo luogo, la ricorrente si richiamava a nuove sentenze pronunciate in materia, in particolare alla sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-218/95, Le Canne/Commissione (Racc. pag. II-2055), dalla quale emergerebbe che il diniego di concessione di un contributo finanziario in base al rilievo della pretesa insufficienza di mezzi finanziari disponibili non potrebbe implicare il diniego definitivo ed irrevocabile del contributo richiesto. La ricorrente sottolineava inoltre la sussistenza di mezzi finanziari disponibili ai fini del finanziamento del proprio progetto. Essa si richiamava, al riguardo, al contenuto della propria lettera 11 maggio 1998, aggiungendo che, ai sensi dell'art. 6 della proposta di regolamento, la Commissione disporrebbe della facoltà di procedere d'ufficio al disimpegno delle somme relative ai contributi finanziari che non siano stati ovvero siano stati indebitamente versati, al fine di finanziare progetti che, come il proprio, siano stati «oggetto di sospensione per motivi giudiziari».

23.
    Con lettera 16 settembre 1998 (in prosieguo: la «lettera controversa»), la Commissione rispondeva alla ricorrente nei termini seguenti:

«Ci pregiamo di confermare la ricezione della vostra suindicata lettera [20 luglio 1998] con cui chiedete alla Commissione di voler procedere al riesame della vostra pratica e, conseguentemente, l'eventuale concessione dell'aiuto cui ritenete di avere diritto a seguito dell'annullamento [leggere: conferma] delle decisioni della Commissione 24 marzo 1994, C(94) 670/1, C(94) 670/2, C(94) 670/3, e C(94) 670/4, e del conseguente recupero degli aiuti concessi, che consentirebbero ai servizi della Commissione di disporre di fondi sufficienti per provvedere al sostegno del progetto di cui trattasi.

Ci sia concesso di far presente che la normativa comunitaria in materia non autorizza il riesame di pratiche per le quali sia stato escluso, in assenza di mezzi finanziari sufficienti, il beneficio del finanziamento da parte della Comunità. Infatti, l'art. 37 del regolamento [n. 4028/86] prevede che i progetti che non siano stati finanziati per mancanza di mezzi finanziari possano essere riportati all'esercizio finanziario successivo una sola volta affinché possano essere riesaminati unitamente ai nuovi progetti presentati dagli Stati membri. Ove il progetto non venga accolto al termine di tale secondo esercizio finanziario, il progetto è definitivamente respinto.

Peraltro, il programma di orientamento pluriennale della flotta da pesca spagnola prevedeva la riduzione della capacità di pesca in taluni settori. Conseguentemente, ancorché rilevante, la radiazione [el aporte de bajas] non costituisce motivo sufficiente perché il vostro progetto benefici prioritariamente di un finanziamento, in considerazione dei limitati mezzi finanziari della Comunità. Le autorità spagnole responsabili per la pesca potranno confermarvi tutti gli elementi contenuti nellapresente risposta e, in particolare, tutto quanto concernente gli ulteriori programmi di orientamento pluriennali della flotta spagnola.

Infine, l'aiuto comunitario non costituisce che una frazione del contributo totale richiesto. Le autorità spagnole competenti in materia di pesca potranno quindi fornirvi maggiori precisazioni in merito agli aiuti ai quali avreste potuto avere eventualmente diritto nonché al disbrigo della vostra pratica da parte dell'amministrazione nazionale e comunitaria».

Il procedimento e le conclusioni delle parti

24.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1998, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

25.
    Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione 16 settembre 1998 con cui è stata negata alla ricorrente la concessione del contributo finanziario comunitario richiesto per il progetto di costruzione di una nave tonniera frigorifero, in base al regolamento n. 4028/86 ed in base all'art. 6, n. 1, della proposta di regolamento;

-    dichiarare la detta decisione della Commissione nulla e tamquam non esset;

-    dichiarare il diritto della ricorrente all'ottenimento, a titolo di risarcimento del danno derivatole per effetto dell'emanazione della decisione controversa, del contributo finanziario comunitario negato, pari a ESP 216 886 200, oltre interessi di mora a decorrere dal 12 marzo 1992 sino al giorno del versamento effettivo;

-    dare atto alla ricorrente di aver dedotto mezzi probatori con riguardo ai fatti esposti;

-    condannare la Commissione alle spese.

26.
    Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 1999, la Commissione ha sollevato eccezione di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

27.
    Il 30 marzo 1999, la ricorrente ha depositato osservazioni in merito a tale eccezione, ai sensi dell'art. 114, n. 2, del regolamento medesimo.

28.
    Con scritto datato 12 luglio 1999, pervenuto al Tribunale il 21 luglio seguente, la ricorrente ha presentato «osservazioni integrative» in merito alla detta eccezione.

29.
    Con lettera 6 ottobre 1999, pervenuta al Tribunale in pari data, la Commissione ha contestato la ricevibilità di tali «osservazioni integrative».

30.
    In esito alla relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso l'apertura della fase orale del procedimento in merito all'eccezione di irricevibilità. Il Tribunale ha inoltre deciso di porre alla Commissione due quesiti scritti, cui quest'ultima ha risposto all'udienza svoltasi il 13 settembre 2000. Nel corso della stessa udienza sono state peraltro sentite le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale.

31.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile mediante ordinanza motivata;

-    condannare la ricorrente alle spese.

32.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

-    condannare la convenuta alle spese.

In ordine alla ricevibilità delle «osservazioni integrative» depositate dalla ricorrente

33.
    Il Tribunale osserva che il proprio regolamento di procedura non prevede che le parti della controversia possano presentare «osservazioni integrative» in merito alla ricevibilità, del genere di quelle depositate dalla ricorrente nella specie.

34.
    Ciò premesso, le «osservazioni integrative» depositate dalla ricorrente in data 21 luglio 1999 devono essere dichiarate irricevibili.

35.
    In ogni caso, la ricorrente ha esposto all'udienza gli argomenti che aveva inteso presentare nelle dette «osservazioni integrative».

Sulla ricevibilità della domanda di annullamento

Argomenti delle parti

36.
    La Commissione osserva che la lettera controversa si limita a richiamare la situazione della pratica. Si tratterebbe di una lettera puramente confermativa, priva di qualsiasi effetto giuridico, che, conseguentemente, non costituirebbe un atto impugnabile (sentenze della Corte 16 dicembre 1960, cause riunite 41/59 e 50/59,Hamborner Bergau e Friedrich Thyssen Bergau/Haute Autorité, Racc. pagg. 989, 1013 e 1014, e 15 marzo 1967, cause riunite 8/66-11/66, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pagg. 93, 117).

37.
    La convenuta sottolinea che la ricorrente si è limitata a chiedere il riesame della domanda di contributo finanziario già presentata il 20 giugno 1989. Essa rileva al riguardo che tale domanda è stata respinta con decisioni 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991, non più impugnabili per effetto della mancata proposizione, da parte della ricorrente, di un ricorso entro il termine previsto. Le ordinanze 28 aprile 1994 e 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, citate supra, nonché la menzionata sentenza Inpesca/Commissione, avrebbero confermato che tali decisioni hanno acquisito forza di cosa giudicata e non potrebbero quindi essere più oggetto di contestazione. Ciò premesso, dichiarare ricevibile il presente ricorso pregiudicherebbe seriamente la certezza del diritto.

38.
    La ricorrente replica, in primo luogo, che la lettera controversa sarebbe paragonabile alle lettere 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991, che hanno costituito oggetto di ricorso nelle cause dalle quali è scaturita l'ordinanza 28 aprile 1994, Pevasa e Inpesca/Commissione, citata supra. Atteso che, in tali cause, il Tribunale aveva ritenuto che le dette lettere costituivano decisioni impugnabili, alla stessa conclusione si dovrebbe giungere per quanto riguarda la lettera controversa.

39.
    La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che la lettera controversa costituirebbe un atto impugnabile, in quanto rappresenterebbe la risposta ad una nuova domanda, vale a dire quella formulata nelle lettere 11 maggio e 20 luglio 1998 e fondata sull'esistenza di fatti nuovi. La ricorrente si richiama, in proposito, ai fatti menzionati nelle due dette lettere e, segnatamente, alla sentenza della Corte 14 maggio 1998, causa C-48/96 P, Windpark Groothusen/Commissione (Racc. pag. I-2873). Secondo la ricorrente, tale sentenza confermerebbe che la Commissione si è riservata la possibilità di concedere un contributo finanziario a progetti definitivamente respinti.

Giudizio del Tribunale

40.
    Secondo la giurisprudenza, una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) diviene definitiva nei suoi confronti (v. sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I-5363, punto 57, nonché la giurisprudenza ivi citata). Peraltro, i termini di impugnazione, che sono di ordine pubblico, sono sottratti alla disponibilità sia delle parti sia del giudice (v. ordinanza del Tribunale 3 febbraio 1998, causa T-68/96, Polyvios/Commissione, Racc. pag. II-153, punto 43).

41.
    Nella specie, il Tribunale ha rilevato, nell'ordinanza 28 aprile 1994, Pevasa e Inpesca/Commissione, citata supra (punti 28-37), che la lettera 8 novembre 1991conteneva la decisione definitiva della Commissione in ordine alla domanda di contributo finanziario presentata dalla ricorrente il 20 giugno 1989. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorso della ricorrente, registrato il 30 luglio 1992, era stato proposto oltre il termine all'uopo previsto. Conseguentemente, il ricorso, nella parte in cui era diretto avverso la decisione 8 novembre 1991, è stato respinto in quanto irricevibile.

42.
    Nella menzionata ordinanza 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, la Corte ha confermato tale giudizio del Tribunale, respingendo il ricorso della ricorrente in quanto manifestamente infondato.

43.
    Ciò premesso, la decisione 8 novembre 1991 è divenuta definitiva nei confronti della ricorrente.

44.
    Orbene, secondo ben consolidata giurisprudenza, il ricorso di annullamento diretto contro una decisione meramente confermativa di una precedente decisione divenuta definitiva è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione precedente qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto alla decisione precedente e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario della decisione medesima (v., in tal senso, sentenza della Corte 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punto 14; sentenza del Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. FP pag. I-A-69 e II-237, punto 14).

45.
    Tuttavia, il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in funzione del suo contenuto rispetto a quello della precedente decisione di cui costituisca la conferma. Infatti, la natura dell'atto impugnato deve essere parimenti valutata in funzione della natura della domanda di cui tale atto costituisce la risposta (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 22; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-330/94, Salt Union/Commissione, Racc. pag. II-1475, punto 32).

46.
    In particolare, qualora l'atto costituisca la risposta ad una domanda in cui vengano dedotti fatti nuovi e rilevanti e con cui l'amministrazione sia invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato avente natura meramente confermativa, laddove si pronunci sui fatti medesimi e contenga, in tal modo, un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente.

47.
    A tal riguardo, si deve sottolineare che, come riconosciuto dalla Commissione all'udienza, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di fatti nuovi e rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una precedente decisione divenuta definitiva (v., fra le altre, le sentenze della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Haute autorité, Racc. pag. 101, punto 146; 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione, Racc. pag. 1437, punto 10; sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-58/89, Williams/Cortedei Conti, Racc. pag. II-77, punto 24, e ordinanza del Tribunale 11 luglio 1997, causa T-16/97, Chauvin/Commissione, Racc. FP pag. I-A-237 e II-681, punto 37).

48.
    Qualora una domanda diretta al riesame di una decisione divenuta definitiva sia basata su fatti nuovi e rilevanti, l'istituzione interessata è tenuta a darvi seguito. In esito a tale riesame, l'istituzione dovrà emanare una nuova decisione, la cui legittimità potrà essere eventualmente contestata dinanzi al giudice comunitario. Invece, qualora la domanda di riesame non sia basata su fatti nuovi e rilevanti, l'istituzione non è tenuta ad accoglierla.

49.
    Un ricorso proposto avverso una decisione di diniego di procedere al riesame di una decisione già divenuta definitiva sarà dichiarato ricevibile ove risulti che la domanda era effettivamente fondata su fatti nuovi e rilevanti. Per contro, qualora risulti che la domanda non era basata su fatti di tal genere, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto sarà dichiarato irricevibile (in tal senso, v. la sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 153/85, Trenti/CES, Racc. pag. 2427, punti 11-16; ordinanza del Tribunale 9 febbraio 2000, causa T-165/97, Gómez de la Cruz Talegón/Commissione, Racc. FP pag. I-A-19 e II-79, punti 46 e seguenti).

50.
    Per quanto attiene alla questione dell'individuazione dei criteri in base ai quali determinati fatti devono essere qualificati come «nuovi e rilevanti», emerge dalla giurisprudenza che, perché sussista la «novità», occorre che né il ricorrente né l'amministrazione siano o siano stati in grado di conoscere quel fatto al momento dell'emanazione della decisione precedente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-141/97, Yasse/BEI, Racc. FP pag. I-A-177 e II-929, punti 126-128). Tale requisito sussiste, a fortiori, quando il fatto di cui trattasi si sia verificato successivamente all'emanazione della decisione precedente (v. la menzionata sentenza Esly/Commissione).

51.
    Perché sussista l'elemento della «rilevanza», occorre che il fatto di cui trattasi sia idoneo a modificare in modo sostanziale la situazione del ricorrente oggetto della domanda originaria da cui è scaturita la decisione precedente divenuta definitiva (in tal senso, v. sentenza della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, punto 11).

52.
    Nella specie, la ricorrente ha invocato, nella lettera 20 luglio 1998, fatti nuovi e rilevanti, chiedendo alla Commissione di procedere al riesame della propria decisione 8 novembre 1991. Nella relativa risposta, contenuta nella lettera contestata, la Commissione ha qualificato la detta lettera della ricorrente nel senso di una domanda diretta ad un tale riesame. Tuttavia, senza pronunciarsi sui fatti invocati, la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente in base al rilievo che l'art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86 consente un unico «riesame».

53.
    Tale risposta della Commissione deve essere interpretata nel senso che l'istituzione ha ritenuto che i fatti dedotti dalla ricorrente non potessero essere presi in considerazione ai fini di un riesame della decisione 8 novembre 1991, atteso che l'art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86 non consente che un unico «riesame» ai sensi della disposizione medesima, vale a dire, nella specie, quello effettuato dall'istituzione e che ha preceduto l'emanazione della decisione 8 novembre 1991.

54.
    Si deve precisare, al riguardo, che occorre operare una netta distinzione tra il «riesame» ai sensi dell'art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86, da un lato, e, dall'altro, il riesame di una decisione divenuta definitiva nel caso in cui vengano dedotti fatti nuovi e rilevanti. Infatti, si procede al «riesame» previsto dalla menzionata disposizione del regolamento nel caso in cui una domanda di contributo finanziario venga riportata, per insufficienza di mezzi finanziari disponibili nel primo anno di esame della domanda stessa, all'esercizio finanziario successivo. Non si tratta di un riesame di una decisione divenuta definitiva, bensì di una nuova valutazione da parte dell'istituzione della domanda di contributo finanziario de qua nell'ambito di un nuovo esercizio finanziario. Il riesame fondato su fatti nuovi e rilevanti si colloca, invece, nel quadro dei principi generali del diritto amministrativo, come precisati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, e riguarda il riesame di una decisione precedente divenuta definitiva quale, nella specie, il riesame, richiesto dalla ricorrente, della decisione della Commissione 8 novembre 1991.

55.
    Atteso che si tratta di due figure di «riesame» aventi ciascuna un fondamento normativo ed un oggetto differente, la Commissione non può richiamarsi all'art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86 per negare l'accoglimento di una domanda di riesame della decisione 8 novembre 1991 proposta in base a pretesi fatti nuovi e rilevanti.

56.
    Conseguentemente, ai fini dell'esame della ricevibilità del ricorso, occorre verificare se gli elementi dedotti dalla ricorrente nella propria lettera 20 luglio 1998 costituiscano fatti nuovi e rilevanti ai sensi della giurisprudenza dianzi richiamata.

57.
    Si deve rilevare, al riguardo, che nella lettera 20 luglio 1998, in cui si fa rinvio alla lettera 11 maggio 1998, la ricorrente ha dedotto tre elementi, indicati al precedente punto 21, che, a suo parere, costituirebbero fatti nuovi e rilevanti, vale a dire, in primo luogo, la pubblicazione della proposta di regolamento, in secondo luogo, la pronuncia di «nuove sentenze» in materia, in particolare la sentenza Le Canne/Commissione, citata supra, e, in terzo luogo, la disponibilità di mezzi finanziari per il finanziamento del progetto.

58.
    Per quanto attiene al primo dei detti elementi, si deve osservare che si tratta di una «proposta» di regolamento che, in quanto atto preparatorio ancora privo di carattere definitivo, non è idoneo ad incidere sulla situazione della ricorrente. Peraltro, anche se, per ipotesi, il regolamento nella sua forma definitiva, vale a direil regolamento n. 1263/1999, dovesse essere considerato quale elemento pertinente, non si tratterebbe di un fatto nuovo e rilevante.

59.
    Tale regolamento non modifica, infatti, sotto alcun profilo la situazione della ricorrente. In particolare, l'art. 6 della proposta di regolamento cui la ricorrente si riferisce specificamente, divenuto art. 5 del regolamento n. 1263/1999, si limita a disporre, al n. 1, che le disposizioni del regolamento n. 4028/86 (nonché di un altro regolamento, non pertinente nella specie) restano d'applicazione alle domande di contributo presentate anteriormente al 1° gennaio 1994. Orbene, la domanda di contributo finanziario della ricorrente era già stata oggetto di valutazione e definitivamente respinta dalla Commissione in base alle disposizioni del regolamento n. 4028/86. Pertanto, la circostanza che tale regolamento continua a trovare applicazione non può incidere sulla situazione della ricorrente.

60.
    Peraltro, nemmeno l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1263/1999 è idoneo ad incidere sulla situazione della ricorrente, atteso che tale disposizione riguarda unicamente le somme che siano state già impegnate dalla Commissione a titolo di concessione di contributi finanziari in base al regolamento n. 4028/86. Orbene, nessuna somma era stata impegnata dalla Commissione a favore della ricorrente a titolo di contributo richiesto dalla medesima.

61.
    Per quanto attiene, in secondo luogo, alla pronuncia di «nuove sentenze» in materia, in particolare la menzionata sentenza Le Canne/Commissione, da tale giurisprudenza risulterebbe, secondo la ricorrente, che il rigetto, motivato dalla pretesa insufficienza di mezzi finanziari disponibili, non potrebbe implicare il rigetto definitivo ed irrevocabile del contributo richiesto. La ricorrente adduce a sostegno di tale affermazione che, se la Commissione può ridurre ex post un contributo inizialmente concesso, ciò implicherebbe a contrario che la Commissione possa parimenti concedere un contributo finanziario inizialmente respinto.

62.
    Senza che sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza della conclusione che la ricorrente trae da tale giurisprudenza, è sufficiente ricordare che una sentenza pronunciata dal Tribunale e contenente una valutazione giuridica su fatti che potevano eventualmente essere qualificati nuovi, non può in nessun caso costituire essa stessa un fatto nuovo (sentenza della Corte 19 marzo 1991, causa C-403/85, Ferrandi/Commissione, Racc. pag. I-1215, punto 13; ordinanza Chauvin/Commissione, citata supra, punto 45).

63.
    Per quanto attiene, in terzo luogo, alla disponibilità di mezzi finanziari per il finanziamento del progetto di cui trattasi, si deve ricordare che, secondo la ricorrente, dalla menzionata sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, emergerebbe che la Commissione avrebbe proceduto al recupero di somme concesse a titolo di contributo finanziario durante lo stesso periodo in cui era stata presentata la domanda di contributo finanziario contestata. Grazie allesomme così recuperate dalla Commissione si sarebbero resi nuovamente disponibili mezzi finanziari per il finanziamento del progetto della ricorrente.

64.
    All'udienza, la Commissione ha osservato al riguardo di aver cercato di procedere alla ripetizione delle somme indicate nella menzionata sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, ma che l'importo effettivamente recuperato è risultato molto esiguo, in ragione, principalmente, della situazione finanziaria delle imprese interessate.

65.
    Si deve rilevare che, anche qualora la Commissione avesse potuto recuperare tutte le somme di cui trattasi, ciò non consentirebbe di ritenere l'esistenza di un fatto nuovo e rilevante con conseguente obbligo per l'istituzione di procedere al riesame della propria decisione 8 dicembre 1991.

66.
    Infatti, come illustrato dalla Commissione a seguito di un quesito scritto del Tribunale, dall'art. 7.7 del regolamento finanziario emerge che le entrate provenienti dal riversamento di acconti effettuato dai beneficiari di aiuti comunitari non possono essere riutilizzate sulla linea di finanziamento della spesa iniziale, salvo decisione espressa della Commissione al riguardo. Secondo la Commissione, per quanto attiene alle somme recuperate nel caso di specie, non sarebbe stata adottata una siffatta decisione.

67.
    Inoltre, come giustamente dedotto dalla Commissione all'udienza, anche nell'ipotesi in cui una siffatta decisione fosse stata emanata, con conseguente nuova disponibilità delle somme recuperate sulla linea finanziaria iniziale, tali somme non avrebbero potuto essere impiegate per il finanziamento di progetti che, come quello della ricorrente, erano stati già definitivamente respinti nel corso di un esercizio finanziario precedente.

68.
    Infatti, conformemente al principio dell'annualità del bilancio, sancito dal Trattato CE (artt. 199, 202 e 203 del Trattato CE, divenuti, rispettivamente, artt. 268 CE, 271 CE e 272 CE) e al regolamento finanziario (art. 6), le somme recuperate nel corso di un esercizio finanziario non possono essere più utilizzate nell'ambito di un esercizio finanziario precedente già chiuso. Pertanto, le somme indicate nella menzionata sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, che sarebbero state eventualmente recuperate nel corso dell'anno 1994 - nel quale la Commissione ha emanato le decisioni oggetto della detta sentenza - ovvero di un anno successivo, non avrebbero potuto essere più utilizzate ai fini del finanziamento, nell'ambito dell'esercizio finanziario 1991, del progetto d'investimento oggetto della domanda di contributo finanziario presentata dalla ricorrente.

69.
    Conseguentemente, l'eventualità che determinate somme fossero state recuperate nel corso dell'anno 1994 ovvero di un anno successivo e riutilizzate sulla linea di bilancio relativa al finanziamento dei progetti di investimento per nuove navi dapesca non è idonea a modificare, in sede di riesame, le valutazioni della domanda di contributo finanziario della ricorrente compiute dalla Commissione nel 1991.

70.
    Ne consegue che la ricorrente non ha provato la sussistenza di fatti nuovi e rilevanti tali da dover indurre la Commissione a procedere ad un riesame della decisione 8 dicembre 1991 recante rigetto definitivo della domanda di contributo finanziario presentata nel 1989.

71.
    Ciò premesso, la domanda di annullamento deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla ricevibilità della domanda di risarcimento del danno

Argomenti delle parti

72.
    La Commissione osserva che la ricorrente cerca di ottenere, con la domanda di risarcimento del danno, il versamento di importi identici a quelli che le sarebbero stati concessi se la Commissione avesse accolto la domanda di contributo finanziario, oltre interessi di mora. La Commissione osserva peraltro che la domanda risarcitoria si fonda sugli stessi motivi di illegittimità formulati nell'ambito della domanda di annullamento. Ciò premesso, la Commissione ritiene che la domanda risarcitoria non abbia carattere autonomo. Conseguentemente, essendo irricevibile la domanda di annullamento, l'irricevibilità si estenderebbe alla domanda di risarcimento del danno.

73.
    Quanto alla ricevibilità della domanda risarcitoria, la ricorrente replica che l'azione risarcitoria ex artt. 178 e 215 del Trattato CE (divenuti, rispettivamente, artt. 235 CE e 288 CE) costituisce un mezzo autonomo, dotato di una particolare funzione nell'ambito del regime delle impugnazioni e subordinato, quanto al suo esercizio, a condizioni attinenti al suo specifico oggetto (v. sentenza della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 6) e che differisce dall'azione di annullamento in quanto tende ad ottenere non già l'eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un'istituzione nell'esercizio delle proprie funzioni (v. sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975, punto 3).

74.
    Nel merito, la ricorrente rileva che la Commissione ha affermato, quale unico motivo di diniego del contributo finanziario richiesto, che «i mezzi finanziari disponibili erano insufficienti». Dal momento che la Commissione avrebbe ottenuto successivamente fondi sufficienti, provenienti dal rimborso di contributi concessi nel corso degli anni 1990 e 1991, il diritto della ricorrente al contributo finanziario comunitario sarebbe manifesto. Non avendo proceduto alla rettifica, entro un termine ragionevole, dell'errore commesso con riguardo alla domanda di contributofinanziario della ricorrente, la Commissione sarebbe incorsa in un illecito, facendo così sorgere la responsabilità della Comunità.

75.
    La ricorrente sostiene che il risarcimento richiesto presenterebbe un duplice aspetto. Da un lato, essa chiede l'importo del contributo finanziario negato, vale a dire ESP 216 886 200. Dall'altro, chiede il versamento degli interessi di mora corrispondenti che, alla luce dei criteri accolti dalla giurisprudenza in casi analoghi, dovrebbero essere calcolati a decorrere dal 12 marzo 1992, data del varo della «Txori-Berri», sino al giorno del saldo effettivo, al tasso dell'8% annuo (v. sentenze della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punto 32, e 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 35).

Giudizio del Tribunale

76.
    Si deve rilevare che, se è pur vero che una parte può esperire un'azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuta a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che le ha arrecato il pregiudizio, ciò non le consente tuttavia di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale (sentenze della Corte 12 novembre 1981, causa 543/79, Birke/Commissione, Racc. pag. 2669, punto 28; causa 799/79, Bruckner/Commissione, Racc. pag. 2697, punto 19; ordinanza 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, citata supra, punto 27).

77.
    Nella specie, la domanda che la ricorrente presenta come risarcitoria è diretta proprio ad ottenere il versamento di un importo identico a quello del contributo comunitario che sarebbe stato versato se la Commissione avesse accolto la domanda a tal fine presentata dalla ricorrente, oltre interessi di mora, ed è fondata sugli stessi motivi di illegittimità dedotti a sostegno della domanda di annullamento. Ciò premesso, è manifesto che la domanda di risarcimento del danno mira ad aggirare il termine di ricorso stabilito dall'art. 173 del Trattato e costituisce, quindi, uno sviamento della procedura prevista dall'art. 178 del Trattato CE.

78.
    Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno è irricevibile.

79.
    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso deve essere respinto in toto.

Sulle spese

80.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese.

81.
    Conseguentemente, a fronte della domanda della convenuta, la ricorrente deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le «osservazioni integrative» depositate dalla ricorrente il 21 luglio 1999 sono irricevibili.

2)    Il ricorso è respinto.

3)    La ricorrente è condannata alle spese.

Pirrung
Potocki
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: lo spagnolo.

Racc.