Language of document : ECLI:EU:T:2001:41

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

7 febbraio 2001 (1)

«CECA - Mercato britannico del carbone ad uso termoelettrico - Rigetto

di una denuncia relativa alla pretesa applicazione di prezzi di acquisto discriminatori e di canoni di estrazione illeciti - Competenza della Commissione - Obbligo di motivazione»

Nella causa T-89/98,

National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO), con sede in Newcastle upon Tyne (Regno Unito), rappresentata dai sigg. M. Cran. QC, e M. Hoskins, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Leivo e dal sig. M. Erhart, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

British Coal Corporation, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Vaughan, QC, D. Lloyd Jones, barrister, e C. Mehta, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

dalla

National Power plc, con sede in Swindon (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Anderson, P. Roth, barristers, e G. Chapman, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e dalla

PowerGen plc, con sede in Londra, rappresentata dai sigg. P. Lasok, barrister, e N. Lomas, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 aprile 1998, IV/E-3/NALOO, con cui è stata respinta la denuncia della ricorrente relativa ad infrazioni al Trattato CECA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti di causa

1.
    Prima della privatizzazione delle sue attività in forza del Coal Industry Act, 1994 (legge sull'industria del carbone), la British Coal Corporation (già «National Coal Board»; in prosieguo: la «BC»), in forza del Coal Industry Nationalization Act, 1946 (legge sulla nazionalizzazione dell'industria del carbone), era proprietaria della quasi totalità delle riserve di carbone del Regno Unito ed era titolare del diritto di estrarre carbone in esclusiva.

2.
    D'altro canto, in forza dell'art. 36, n. 2, della legge di nazionalizzazione di cui sopra, la BC rilasciava concessioni per l'estrazione di carbone ai produttori privati contro pagamento di canoni fissati ad un'aliquota uniforme in lire sterline per tonnellata di carbone estratto (GBP/t).

3.
    I 93 milioni di tonnellate di carbone estratte dalla BC nel corso dell'esercizio 1989/1990, chiuso il 31 marzo 1990, hanno rappresentato più del 97% del totale della produzione del Regno Unito. Nel corso dello stesso esercizio, la BC ha consegnato circa 76 milioni di tonnellate di carbone all'industria termoelettrica, ossia il 94% del fabbisogno di quest'ultima, mentre il resto era soddisfatto, sino al 3% circa, dal settore privato, da una parte, e dalle importazioni, dall'altra.

4.
    In forza di un accordo concluso nel maggio 1986 (in prosieguo: l'«accordo del 1986»), il Central Electricity Generating Board (ufficio centrale di produzione di energia elettrica; in prosieguo: il «CEGB») acquistava dalla BC, nel corso dell'esercizio 1986/1987, 72 milioni di tonnellate di carbone, ad un prezzo medio alla consegna di 172 pence per gigajoule (in prosieguo: il «p/GJ») franco miniera.

5.
    La National Association of Licensed Opencast Operators (associazione nazionale produttori di carbone a cielo aperto in regime di concessione; in prosieguo: la «NALOO») ha chiesto all'Office of Fair Trading (autorità di vigilanza sulla lealtà delle transazioni commerciali) di avviare un'indagine sul mercato interessato impugnando poi dinanzi ai giudici nazionali il rigetto della sua richiesta da parte della detta autorità.

6.
    Nell'aprile del 1987 la BC ha ridotto il canone, a decorrere dal 1° marzo 1987, da 16 GBP/t a 13,50 GBP/t.

7.
    Dopo l'impegno da parte della NALOO, espresso con lettera del 13 maggio 1988, a rinunciare alla prosecuzione della propria azione giudiziaria e a riconoscere il carattere ragionevole di un canone fissato in 11 GBP/t, alla luce di tutte le condizioni allora in essere, la BC ha applicato tale aliquota con effetto retroattivo al 27 dicembre 1987.

8.
    In forza dell'Electricity Act, 1989 (legge sull'elettricità), il CEGB è stato privatizzato il 1° aprile 1990 ed il suo patrimonio è stato trasferito, in particolare, alla National Power (in prosieguo: la «NP») e alla PowerGen (in prosieguo: la «PG»), due società a responsabilità limitata create a tal fine.

9.
    Nel marzo 1990, la BC ha ridotto l'aliquota del canone, a far data dal 1° aprile 1990, da 11 GBP/t a 7 GBP/t.

10.
    Una volta entrati in vigore i contratti di fornitura di carbone stipulati dalla BC e dai produttori di elettricità per il periodo 1° aprile 1990-31 marzo 1993 (in prosieguo: i «contratti di fornitura»), la NP e la PG proponevano alla BC un prezzo base di 170 p/GJ lordo (potere calorifico lordo) e di 177,9 p/GJ netto (potere calorifico netto), contro 122-139 p/GJ franco miniera per i produttori concessionari.

11.
    In una denuncia del 29 marzo 1990, integrata, in particolare, da osservazioni in data 27 giugno 1990 e da una sintesi dei suoi argomenti essenziali del 5 settembre successivo, la NALOO faceva osservare alla Commissione che l'accordo del 1986 e i contratti di fornitura, da una parte, nonché il livello dei canoni percepiti dalla BC, dall'altra, erano in contrasto con gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA (in prosieguo: il «Trattato»).

12.
    In particolare, nella denuncia del 29 marzo 1990 la NALOO osservava:

«1.    This formal complaint is submitted to the Commission on behalf of NALOO [...], whose members have been badly affected by the arrangements which have been in operation between BC and [the Electricity Supply Industry] since 1986 and who are most concerned at the arrangements recently announced between [BC] and the Electricity Supply Industry in England.

    (La presente denuncia viene presentata alla Commissione per conto della NALOO [...], i cui aderenti sono stati gravemente danneggiati dagli accordi in vigore dal 1986 tra la BC e [i produttori di energia elettrica] e che sono estremamente preoccupati per gli accordi recentemente annunciati, conclusi tra [la BC] e i produttori di energia elettrica stabiliti in Inghilterra).

[...]

13.    With regard to the position under Community Law, the Complainants submit that:

    Firstly, the Agreement and its predecessor the 1986 Understanding, are inconsistent with the rules of competition set out in the ECSC Treaty [...]

    Secondly, the terms of and in particular the level at which BC sets the royalty under the licensing system is an infringement of the competition rules.

    (Alla luce del diritto comunitario, le denuncianti sostengono che:

    In primo luogo, [i contratti di fornitura] e l'accordo precedente, l'accordo del 1986, sono incompatibili con le norme in materia di concorrenza stabilite dal Trattato CECA.

    In secondo luogo, le norme applicabili ai canoni e, in particolare, il livello al quale la BC ha fissato questi ultimi in forza del regime di concessione costituiscono una violazione delle norme in materia di concorrenza).

[...]

14.    Under Article 63 [ECSC], if the Commission finds that discrimination is being systematically practised by purchasers, in particular under provisions governing contracts entered into by bodies dependent on a public authority, it shall make appropriate recommendations to the Government concerned. The discriminatory price offered to the private producers which applies to all such producers as compared to BC is self-evident and it also seems clear from the way the market has operated over the past few years that this has been and will continue to be systematic. The Agreement also appears to fall neatly into the circumstances envisaged by the Article. In view of the obligation upon the Commission under this Article, the Complainants call upon the Commission to act in this regard.

    (Ai sensi dell'art. 63 [del Trattato], la Commissione, se accerta che discriminazioni sono sistematicamente praticate da acquirenti, particolarmente per effetto di norme che disciplinano le operazioni concluse da enti dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, rivolge ai governi interessati le raccomandazioni necessarie. Il prezzo offerto ai produttori privati e applicato a ciascuno di essi è manifestamente discriminatorio rispetto al prezzo ottenuto dalla BC. E' altresì evidente, alla luce del funzionamento del mercato nel corso di questi ultimi anni, che questa pratica è stata e continuerà ad essere sistematica. L'accordo sembra anche rientrare chiaramente nelle pratiche considerate da tale articolo. Visti gli obblighi che incombono alla Commissione ai sensi di tale norma, le denuncianti chiedono alla Commissione di intervenire al riguardo).

[...]

20.    [...]

    Articles 2, 3 and 4 [ECSC] are drafted very broadly and suggest that a very wide range of practices may fall foul of Article 60 [ECSC]. The Complainants submit that there is a prima facie case of infringement of Article 60 in conjunction with Article 4, in that the royalty demanded by BC is excessive and designed to make private producers uncompetitive. The royalty thus constitutes an unfair competitive practice discriminating between producers. Even upon the assumption that the existence of a royalty provision is compatible with Community law (which may be open to question) the same cannot be said of the royalty if it is set at such a level that it threatens the very existence of the private sector.

    (La formulazione degli artt. 2, 3 e 4 [del Trattato] è assai ampia e indica che un'estesa serie di pratiche può ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 60 [del Trattato]. Le denuncianti sostengono che ci si trova di fronte, prima facie, ad una violazione del combinato disposto degli artt. 4 e 60 in quanto l'entità del canone richiesto dalla BC è eccessiva e destinata a rendere non competitivi i produttori privati. Il canone costituisce così una pratica di concorrenza sleale, fonte di discriminazioni fra produttori. Anche ammettendo che il principio di un canone sia compatibile con il diritto comunitario (il che è discutibile), lo stesso non vale per un canone fissato ad un livello tale da minacciare l'esistenza stessa del settore privato)».

13.
    La NALOO rilevava ancora, al punto 2.13.3 delle sue osservazioni del 27 giugno 1990:

«The complainant would, at this stage of proceedings, merely point out, that BC has felt able on a seemingly random basis to reduce the royalty demanded, following pressure by the independent sector. This suggests that BC has never premised its royalty demands upon an objective basis other than the desire to extract as much revenue from the independent sector as possible. The Complainant submits that as this case unfolds it will become evident that the level of royalty demanded has been determined by arbitrary, discriminatory and abusive methodologies for many years».

(La denunciante vorrebbe semplicemente osservare, nella presente fase del procedimento, che la BC si è sentita in grado di ridurre il canone richiesto sulla base di criteri apparentemente arbitrari, a seguito di pressioni esercitate dal settore indipendente. Tale comportamento indica che la BC non si è mai fondata, per stabilire le aliquote di canone richieste, se non sulla sua volontà di ricavare dal settore indipendente le entrate più elevate possibili. La denunciante sostiene che risulterà evidente, seguendo l'andamento della pratica, che l'entità del canone richiesto è stata determinata per parecchi anni con metodi arbitrari, discriminatori e illeciti).

14.
    Di conseguenza, la NALOO concludeva, al punto 23 della denuncia del 29 marzo 1990:

«[...]

The Complainants accordingly would request the Commission to examine the Complainants'case thoroughly, rule on these matters and take appropriate action to remedy these breaches of the Competition Rules including under the Traeaty provisions referred to above or in any other respect which the Commission considers appropriate».

(Di conseguenza, le denuncianti chiedono alla Commissione di esaminare minuziosamente la loro pratica, di decidere in materia e di adottare i provvedimenti idonei a porre rimedio a tali violazioni delle norme in materia di concorrenza, tra cui le norme del Trattato in precedenza citate o qualsiasi altra disposizione che la Commissione ritenga appropriata).

15.
    Nella sintesi dei propri argomenti in data 5 settembre 1990, la denunciante ha, da una parte, contestato ai produttori di energia elettrica il fatto di avere, in qualità di acquirenti, sistematicamente praticato discriminazioni ai sensi dell'art. 63 del Trattato, e, dall'altra, qualificato in contrasto con gli artt. 60 e 66, n. 7, del Trattato i comportamenti contestati alla BC, tra cui la fissazione dei suoi canoni ad un livello arbitrario (v. sentenza del Tribunale 24 settembre 1996, causa T-57/91, NALOO/Commissione, Racc. pag. II-1019, punti 38-43).

16.
    Con decisione del 28 giugno 1990 la Commissione ha respinto la richiesta di misure provvisorie presentata dalla NALOO in quanto, in particolare, la situazione relativa alle miniere in concessione era migliorata. Infatti, mentre i prezzi in valore assoluto pagati ai concessionari erano rimasti immutati in seguito all'entrata in vigore dei contratti di fornitura, al 1° aprile 1990, il prezzo franco miniera ottenuto dalla BC era invece diminuito da 180 p/GJ per l'esercizio 1989/1990 a 172 p/GJ per quello 1990/1991.

17.
    In una lettera del 28 agosto 1990 indirizzata alle autorità britanniche, la Commissione ha osservato quanto segue:

«Risulta chiaramente che la [NP] e la [PG] hanno concluso con la [BC] contratti [...] in base ai quali esse procederanno all'acquisto di [...] di carbone [...] ad un prezzo notevolmente superiore a quelli ai quali la [NP] e la [PG] si riforniscono attualmente presso altri produttori del Regno Unito.

Ci sembra che tali contratti comportino una discriminazione sistematica operata dalla [NP] e dalla [PG] e intendiamo proporre che la Commissione rivolga le necessarie raccomandazioni al Vostro governo.

Siamo consapevoli del fatto che taluni motivi possono giustificare differenze tra il prezzo pagato alla [BC] e quello pagato ad altri produttori di carbone. Contrariamente al carbone venduto dalla [BC], il carbone proveniente dalle miniereprivate è generalmente non lavorato, trasportato su strada e venduto in piccoli quantitativi. Tuttavia, riteniamo che tali considerazioni non bastino a spiegare che la differenza di prezzo, che sembrava in precedenza ammontare al 12,5% circa, abbia ora raggiunto i livelli medi di +/- 25%, nel caso della [NP], e di +/- 40% nel caso della [PG]. Un prezzo lordo approssimativo di 150 p/GJ, debitamente aumentato delle spese di trasporto, sarebbe a nostro parere più adeguato. La differenza attuale sembra quindi troppo ampia per essere giustificata e costituisce una discriminazione [...].

Per quanto riguarda le attività della [BC], i seguenti aspetti pongono gravi problemi:

1)    [...]

2)    il canone di 7 GBP/t imposto dalla [BC] per lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto sembra in ogni caso troppo elevato [...]».

18.
    Con lettera del 24 ottobre 1990, le autorità britanniche hanno proposto alla NALOO, a nome della BC, della NP e della PG, di applicare con effetto retroattivo al 1° aprile 1990, da una parte, un aumento del prezzo del carbone in regime di concessione e, dall'altra, una nuova riduzione del canone.

19.
    Dopo aver respinto tali proposte, la NALOO è stata informata, con lettera del governo del Regno Unito in data 22 novembre 1990, che era stato deciso di applicare unilateralmente le nuove condizioni proposte.

20.
    Con lettera del 21 dicembre 1990 indirizzata alla NALOO, la Commissione ha rilevato che la denuncia non richiedeva ulteriori interventi da parte sua.

21.
    In una lettera dell'11 gennaio 1991 inviata alla Commissione, la NALOO ha in particolare eccepito di aver chiaramente manifestato il proprio desiderio di veder esaminato l'accordo del 1986.

22.
    Con lettera dell'8 febbraio 1991, la Commissione ha risposto precisando che essa non era tenuta «ad emanare una decisione in debita forma, di accertamento di un'infrazione passata, soltanto per agevolare un'eventuale azione di risarcimento danni da parte di un denunciante». La Commissione aggiungeva che i giudici nazionali erano più di essa in grado di pronunciarsi su casi particolari eventualmente avvenuti in passato.

23.
    Con lettera del 14 marzo 1991, la NALOO ha inoltre rilevato:

«The matters the subject of the Complaint have their origins in the 1986 Understanding between BC and CEGB and it is of fundamental importance to the Complainants to obtain a clear statement of the law both in relation to the Understanding and the 1990 Agreement».

(Le questioni che formano oggetto della denuncia risalgono all'accordo del 1986 tra la BC e il CEGB e le denuncianti annettono un'importanza capitale al fatto di ottenere una pronuncia inequivocabile sulla situazione di diritto sia in relazione a tale accordo che all'accordo del 1990).

24.
    Con decisione del 23 maggio 1991 (in prosieguo: la «decisione del 1991»), la Commissione ha respinto la denuncia della NALOO, nella parte in cui essa riguardava la situazione a partire dal 1° aprile 1990.

25.
    La lettera di accompagnamento della decisione del 1991 precisava:

«La presente lettera, che contiene una decisione della Commissione, tratta di taluni aspetti [della denuncia presentata] dalla NALOO [...]. Essa esamina la posizione dell'Inghilterra e del Galles, alla luce della nuova situazione determinatasi con l'entrata in vigore dei [contratti di fornitura] stipulati tra la [BC], la [NP] e la [PG], il 1° aprile 1990. Altri aspetti della questione, in particolare quelli relativi [...] alla situazione in essere prima del 1° aprile 1990 [...] non sono esaminati».

26.
    A sostegno del rigetto della denuncia, la Commissione considerava quanto segue:

«56.    All'epoca in cui i [contratti di fornitura] sono entrati in vigore, alle miniere concessionarie [...] veniva pagato l'equivalente di circa 122 p/GJ-139 p/GJ franco miniera da parte delle società produttrici di energia elettrica [...]. Esisteva quindi una discriminazione nei confronti delle miniere concessionarie dopo il 1° aprile 1990.

57.    Il prezzo attualmente offerto dalla [NP] e dalla [PG] alle miniere concessionarie, a decorrere dal 1° aprile 1990, è pari a 157 p/GJ netto franco miniera, contro 177,9 p/GJ per la [BC].

[...]

61.    E' impossibile quantificare con precisione tutti gli elementi di cui si deve tener conto quando si considera la differenza di prezzo. Tuttavia, la differenza effettiva di 20,9 p/GJ, ossia il 12%, tra il carbone della [BC] e il carbone estratto in regime di concessione fornito direttamente alla [NP] e alla [PG] non è sufficientemente rilevante per costituire una discriminazione che giustifichi un nuovo intervento della Commissione. Per giunta, i denuncianti non hanno potuto addurre argomenti convincenti per giustificare una differenza minima.

[...]

72.    L'importo del canone non può essere valutato in astratto. Il rapporto tra il prezzo riscosso per il carbone e le spese di produzione per detto carbone,ivi compreso il canone, deve essere tale da permettere alle imprese sane di realizzare un profitto e da non far loro subire svantaggi significativi in materia di concorrenza.

[...]

73.    Per quanto concerne gli impianti minerari a cielo aperto, il canone è stato ridotto da 11 GBP/t, anteriormente al 1° aprile 1990, a 5,50 GBP/t (6 GBP/t superate le prime 50 000 tonnellate), mentre il prezzo pagato ai piccoli impianti minerari è aumentato di più del 23%.

74.    Il prezzo attualmente pagato per il carbone estratto in regime di concessione, pari a 157 p/GJ ovverossia a circa 40 GBP/t, è superiore di quasi il 20%, vale a dire di un importo di 8 GBP/t, al prezzo che i piccoli impianti minerari ricevevano all'epoca in cui i [contratti di fornitura] sono entrati in vigore. Se si aggiunge la riduzione del canone pari ad almeno 5 GBP/t, si ottiene un miglioramento considerevole dei margini lordi di utile degli impianti minerari a cielo aperto in regime di concessione. Nel 1989/1990, la media delle entrate ricavate dalle vendite della [BC] per le sue attività di estrazione a cielo aperto era pari a 41,50 GBP/t, vale a dire a 160 p/GJ, cioè a un'entrata paragonabile al prezzo attualmente versato agli impianti minerari in regime di concessione. La [BC] ha tratto un utile pari a [...] su detta produzione. Malgrado talune differenze, concernenti in particolare le dimensioni, tra le attività estrattive a cielo aperto della [BC] e quelle dei membri della [NALOO], ciò sembra confermare che il canone attuale per il carbone estratto a cielo aperto non sia tanto elevato da essere illecito. Tale canone non impedirà quindi alle imprese sane di ricavare un utile e non causerà loro uno svantaggio significativo in termini di concorrenza.

[...]

XV. Conclusioni

79.    La presente decisione verte sulla situazione in Inghilterra e nel Galles a seguito dell'entrata in vigore, il 1° aprile 1990, dei [contratti di fornitura] tra la [BC], da un lato, e la [NP] e la [PG], dall'altro.

[...]

81.    La Commissione è del parere che [la] denunc[ia] presentat[a] in base agli artt. 63, 66, n. 7, del Trattato [...] fosse fondat[a], nella parte riguardante la situazione posteriore al 1° aprile 1990, quando sono entrati in vigore i [contratti di fornitura].

82.    Se le offerte delle autorità britanniche del 24 aprile 1990 saranno inserite negli accordi contrattuali, nella cornice definita nella presente decisione, gli impianti minerari in regime di concessione non subiranno più una discriminazione nei confronti della [BC]. Pertanto, le domande basate sugli artt. 63 del [Trattato], 66, n. 7, del [Trattato], per quanto concerne le condizioni di vendita, [...] non sono più fondate e, in quanto si collegano alla situazione attuale, vanno respinte.

83.    Relativamente alla parte dell[a] denunci[a] basata sull'art. 66, n. 7, del [Trattato], relativa al canone riscosso dalla [BC], occorre notare che il nuovo canone indicato nella lettera delle autorità britanniche datata 24 ottobre 1990 e messo in vigore in seguito dalla [BC], con effetto a partire dal 1° aprile 1990, non è irragionevolmente alto. Le censure connesse al pagamento di canoni basate sull'art. 66, n. 7, del [Trattato], non sono quindi più valide e, in quanto collegate alla situazione attuale, devono essere respinte».

27.
    La Banks, aderente alla NALOO, ha intentato, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) (in prosieguo: la «High Court») un'azione diretta contro la BC, al fine di ottenere il risarcimento del danno che essa riteneva di aver subito dal 1986 al 1991 a causa dei canoni eccessivi che la BC avrebbe percepito, in contrasto con gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato.

28.
    Analogamente, la Hopkins e altri concessionari privati hanno intentato dinanzi alla High Court un'azione diretta nei confronti della NP e della PG, al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dai prezzi discriminatori di acquisto del carbone che i produttori di energia elettrica avrebbero loro applicato dal 1985 al 31 marzo 1990, in violazione degli artt. 4, lett. b), e 63 del Trattato.

29.
    D'altro canto, il 9 luglio 1991 la NALOO ha proposto, sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, del Trattato, un ricorso di annullamento della decisione del 1991, nella parte in cui vi si stabiliva che la nuova aliquota del canone di 5,50/6 GBP/t non era illecita. Nel corso del procedimento, la NALOO ha rinunciato alle domande di rimborso degli importi di canone illegittimi che la BC avrebbe riscosso anteriormente al 1° aprile 1990.

30.
    Tale domanda di annullamento è stata respinta con la sentenza NALOO/Commissione, citata al punto 15 della presente sentenza, passata in giudicato.

31.
    Con sentenze 13 aprile 1994, causa C-128/92, Banks (Racc. pag. I-1209), e 2 maggio 1996, causa C-18/94, Hopkins e a. (Racc. pag. I-2281), la Corte, pronunciandosi su rinvii pregiudiziali della High Court, ha interpretato le disposizioni del Trattato che la Banks e la Hopkins avevano fatto valere a sostegno delle loro azioni di risarcimento danni.

32.
    In tali due sentenze, la Corte ha dichiarato che:

1)    gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato (citata sentenza Hopkins e a., punto 29), da una parte, e gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato (citata sentenza Banks, punto 19), dall'altra, non creano in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali;

2)    i singoli non possono far valere, dinanzi a tali giudici, l'incompatibilità, con l'art. 63, n. 1, del Trattato, di discriminazioni sistematiche esercitate da parte di acquirenti, fintantoché queste ultime non abbiano costituito oggetto di una raccomandazione ai governi interessati (citata sentenza Hopkins e a., punto 27);

3)    viceversa, in tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale alle stesse condizioni delle direttive (citata sentenza Hopkins e a., punto 28);

4)    avendo la Commissione competenza esclusiva ad accertare le violazioni degli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato, i giudici nazionali non possono essere validamente aditi con una domanda di risarcimento danni in mancanza di una decisione della Commissione adottata nell'ambito di tale competenza (citata sentenza Banks, punto 21).

33.
    In considerazione delle due sentenze sopra citate, la High Court ha respinto le domande di risarcimento danni proposte dalla Banks e dalla Hopkins e a.

34.
    Traendo le conseguenze dall'assenza di effetto diretto delle relative disposizioni del Trattato e dalla competenza esclusiva della Commissione, la NALOO ha presentato, in data 15 giugno 1994, una denuncia da essa qualificata come integrativa. La NALOO vi chiedeva alla Commissione di accertare l'illiceità dei prezzi di acquisto e del canone applicati al carbone estratto in regime di concessione dal CEGB e dalla BC, rispettivamente, in violazione degli artt. 63, n. 1, del Trattato, da una parte, e 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato, dall'altra, nel corso del periodo compreso tra il 1973 e il 1° aprile 1990, successivamente ridotto agli esercizi 1984/1985-1989/1990. A tal fine, la NALOO suggeriva alla Commissione di basarsi sui parametri adottati nel 1990 dalle autorità britanniche, dai produttori di energia elettrica, dalla BC, poi dalla Commissione stessa nella decisione del 1991.

35.
    Con decisione IV/E-3/NALOO del 27 aprile 1998 (in prosieguo: la «decisione del 1998»), notificata alla NALOO il 1° maggio successivo, la Commissione ha respinto la denuncia del 15 giugno 1994.

36.
    La Commissione ha deciso, in sostanza, nel senso che:

-    gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato hanno una funzione rivolta verso il futuro e permettono alla Commissione di porre termine, per l'avvenire, ad infrazioni esistenti. Tali disposizioni non l'autorizzano ad istruire una denuncia presentata il 15 giugno 1994 e relativa a passate violazioni del Trattato, che sarebbero state commesse prima del 1° aprile 1990;

-    l'art. 65 del Trattato non è applicabile alla fissazione unilaterale da parte della BC di canoni di estrazione che siano eccessivi;

-    infine, anche se la Commissione fosse autorizzata ad esaminare la denuncia alla luce degli artt. 4, lett. d), e 66, n. 7, del Trattato e anche supponendo che sia applicabile l'art. 65 di cui sopra, la NALOO non ha addotto sufficienti elementi probatori per giustificare l'esistenza delle asserite infrazioni. Le informazioni fornite dalla NALOO non possono assolutamente essere prese in considerazione dalla Commissione come punto di partenza di un'indagine, tenuto conto, in particolare, della sentenza T-57/91.

Procedimento

37.
    Con ricorso presentato l'8 giugno 1998, la NALOO ha domandato l'annullamento della decisione del 1998, sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, del Trattato.

38.
    Con ordinanza 17 marzo 1999, la BC, la NP e la PG sono state ammesse a intervenire nella controversia, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

39.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. La Commissione ha risposto per iscritto ad un quesito rivoltole dal Tribunale nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento.

40.
    Le difese orali delle parti sono state sentite all'udienza svoltasi il 15 giugno 2000.

Conclusioni delle parti

41.
    La NALOO conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione del 1998 nei limiti in cui essa riguarda le denunce dirette contro il CEGB e la BC;

-    condannare la Commissione alle spese.

42.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

43.
    Le intervenienti BC, NP e PG concludono per il rigetto del ricorso e per la condanna della NALOO a sopportare le loro spese rispettive.

Sull'unicità delle denunce della NALOO

Argomenti delle parti

44.
    La Commissione sostiene che la NALOO non ha menzionato esplicitamente il periodo anteriore al 1° aprile 1990 nella sua denuncia del 29 marzo 1990 e non ha espressamente chiesto l'adozione di misure per questo stesso periodo come nella sua denuncia del 15 giugno 1994. Ora, la Commissione considera che essa non può accertare infrazioni passate agli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato, a causa del carattere di tali due disposizioni rivolto verso il futuro.

45.
    La NALOO ritiene invece di aver fatto valere, in primo luogo, nella sua denuncia del 29 marzo 1990, l'illiceità dei prezzi e dei canoni applicati al carbone estratto in regime di concessione anteriormente al 1° aprile 1990, poi denunciato tanto le infrazioni anteriori a tale data quanto la continuazione dei loro effetti nefasti.

Giudizio del Tribunale

46.
    Si deve constatare che, come risulta dall'esposizione degli antefatti della controversia, la NALOO ha già contestato, nella sua denuncia del 29 marzo 1999, quale integrata dalle sue osservazioni e dalla sintesi del 27 giugno e del 5 settembre 1990, i prezzi d'acquisto discriminatori e i canoni eccessivi che sarebbero stati applicati, rispettivamente, dal CEGB e dalla BC al carbone estratto in regime di concessione a partire dall'accordo del 1986, ossia dall'esercizio 1986/1987, in violazione, in particolare, degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato.

47.
    Nel sunto della denuncia del 1990 da essa stilato nella sua decisione del 28 giugno 1990, la Commissione stessa ha asserito:

«Gli accordi relativi al regime delle concessioni e dei canoni previsto dalla [legge sulla nazionalizzazione dell'industria del carbone] violano le regole di concorrenza in quanto consentono alla BC, produttore in posizione dominante [...] attraverso canoni, di influire sensibilmente sui loro costi e sui loro margini di utile. Inoltre, l'importo del canone pregiudica la redditività dei produttori privati e costituisce un aiuto concesso al produttore dominante, la BC.

[L'accordo del 1986] conclus[o] tra la BC ed il CEGB (a cui sono succedute la NP e la PG) restringeva la concorrenza e costituiva una violazione delle regole di concorrenza nei limiti in cui [esso] limitava il mercato accessibile agli altri fornitori di carbone ed esercitava una pressione al ribasso sui prezzi che essi erano in grado di ottenere».

48.
    La Commissione è stata quindi investita, sin dal 1990, delle infrazioni denunciate per gli esercizi 1986/1987-1989/1990.

49.
    Tale conclusione è confermata dalla decisione del 1991. Infatti, se la NALOO non avesse considerato, sin dal 1990, il periodo trascorso a partire dall'esercizio 1986/1987, la Commissione non avrebbe invitato la ricorrente, nella sua citata lettera dell'8 febbraio 1991, a chiedere ai giudici nazionali di pronunciarsi sui casi particolari eventualmente avvenuti nel passato. La convenuta non avrebbe neppure inserito nella sua valutazione giuridica, ai punti 73 e 74 della decisione del 1991, l'aliquota del canone di 11 GBP/t applicabile sino al 31 marzo 1990. Infine, la Commissione non avrebbe neppure limitato espressamente la portata della decisione del 1991 al periodo posteriore al 1° aprile 1990, nei suoi punti 81, 82 e 83, nonché nella lettera di accompagnamento di quest'ultima.

50.
    A torto quindi la Commissione sostiene ormai che la NALOO non ha menzionato espressamente il periodo anteriore al 1° aprile 1990 nella sua denuncia del 1990.

51.
    D'altro canto, risulta chiaramente che la denuncia del 1990 e quella integrativa del 15 giugno 1994 fanno valere le stesse disposizioni, e cioè gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato e censurano le stesse infrazioni commesse dagli stessi autori presunti nei confronti delle stesse imprese nel corso di un periodo, comune alle due denunce, che si situa tra l'esercizio 1986/1987 ed il 31 marzo 1990.

52.
    Ne consegue che la Commissione, rispetto alle infrazioni fatte valere dalla NALOO per gli esercizi 1986/1987-1989/1990, dev'essere considerata investita di una sola ed unica denuncia dato che la denuncia del 15 giugno 1994 costituisce solo l'ampliamento di quella del 1990.

Sull'applicabilità degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato

Argomenti delle parti

53.
    La Commissione, sostenuta in sostanza dalle intervenienti, sostiene che, a causa del loro carattere rivolto verso il futuro, gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato la autorizzano a procedere ad accertamenti relativi al passato solo nella misura necessaria per garantire l'effetto utile di tali disposizioni per l'avvenire.

54.
    La NALOO obietta che, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, lett. b) e d), del Trattato, gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del detto Trattato autorizzano, ciascuno, la Commissione ad accertare infrazioni cessate prima che quest'ultima sia stata adita.

55.
    La NALOO rileva che essa aveva considerato il periodo anteriore al 1° aprile 1990 nella sua denuncia del 1990. Così, quando la Commissione è stata invitata per la prima volta ad esercitare la sua competenza ai sensi degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato, esistevano infrazioni in corso che si erano protratte da diversi anni.Di conseguenza, anche dallo stesso punto di vista della Commissione, quest'ultima sarebbe, in ogni caso, competente a conoscere delle infrazioni oggetto della denuncia del 1994.

Giudizio del Tribunale

56.
    Si deve rilevare che, al punto 13 della decisione del 1998, la Commissione deduce dalla citata sentenza Hopkins e a. che essa «è autorizzata a trarre le conseguenze, per quanto riguarda gli effetti passati, da un'infrazione esistente per garantire pratica efficacia al divieto sancito dall'art. 4, lett. b), del Trattato». Ciò avverrebbe qualora una discriminazione dovesse cessare dopo la presentazione di una denuncia presso la Commissione, ma prima del suo intervento.

57.
    D'altro canto, la Commissione fa osservare, al punto 31 della decisione del 1998, da una parte, che l'economia degli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato, in combinato disposto tra loro, è identica a quella degli artt. 4, lett. d), e 66, n. 7, del Trattato, letti congiuntamente, e, d'altra parte, che la Corte ha dato loro un'interpretazione uniforme nelle citate sentenze Banks (punti 11 e 12), e Hopkins e a. (punti 16 e 17). A parere della Commissione, ne consegue che gli artt. 4, lett. d), e 66, n. 7, devono ricevere la stessa interpretazione degli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1.

58.
    Se ne deduce che per «infrazioni esistenti» agli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato, la Commissione intende infrazioni in corso alla data della presentazione della denuncia di cui esse formano oggetto.

59.
    Ora, da un lato, la parte iniziale della denuncia della NALOO, presentata nel 1990, ha portato a conoscenza della Commissione infrazioni che erano all'epoca da considerare esistenti a questa stessa data. D'altro lato, la parte integrativa della denuncia, in data 15 giugno 1994, costituisce semplicemente l'ampliamento della prima. Pertanto, secondo la stessa analisi della Commissione, si deve ritenere che quest'ultima sia stata investita di infrazioni esistenti.

60.
    Deve pertanto respingersi in quanto infondato l'argomento secondo cui la denuncia del 15 giugno 1994 avrebbe ad oggetto infrazioni passate alla data dell'audizione della Commissione.

61.
    In ogni caso, la Corte ha rilevato, al punto 19 della citata sentenza Hopkins e a., che i poteri che l'art. 63, n. 1, del Trattato conferisce alla Commissione autorizzano quest'ultima, per garantire pratica efficacia al divieto sancito dall'art. 4, lett. b), ad imporre alle autorità degli Stati membri non soltanto di porre fine per l'avvenire alle discriminazioni sistematiche da essa accertate, ma altresì di trarre dalla constatazione della Commissione tutte le conseguenze per quanto riguarda gli effetti che queste discriminazioni hanno eventualmente determinato nei rapporti tra acquirenti e produttori ai sensi dell'art. 4, lett. b), anche prima del suo intervento.

62.
    Infatti, la Corte ha considerato che il Trattato disciplina in modo esauriente le discriminazioni poste in essere da acquirenti e appresta alle vittime di tali discriminazioni un'effettiva tutela giurisdizionale (citata sentenza Hopkins e a., punto 22).

63.
    Se ne deduce necessariamente che il combinato disposto degli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato, da una parte, e gli artt. 4, lett. d), e 66, n. 7, del Trattato, dall'altra, autorizzavano, in ogni caso, la Commissione ad esaminare le due parti della denuncia della NALOO nei limiti in cui essa chiede alla Commissione di accertare che i produttori di elettricità e la BC, nel corso degli esercizi 1986/1987-1989/1990, hanno applicato al carbone estratto in regime di concessione, rispettivamente, prezzi di acquisto discriminatori e aliquote di canone illecite.

64.
    Ne consegue che gli artt. 63 e 66, n. 7, del Trattato attribuiscono alla Commissione la competenza ad istruire la denuncia della NALOO in quanto essa ha ad oggetto infrazioni a tali articoli che si reputano commesse nel corso degli esercizi 1986/1987-1989/1990.

Sulla certezza del diritto

65.
    La Commissione osserva che esigenze di certezza del diritto ostano all'adozione di misure dirette contro pratiche della BC e del CEGB risalenti agli anni anteriori al 1° aprile 1990.

66.
    Nello stesso ordine di idee, la BC sottolinea che la NALOO si è astenuta dal contestare la decisione del 1991 nei limiti in cui non ha esaminato l'aliquota dei canoni percepiti anteriormente al 1° aprile 1990. La NP fa osservare che la NALOO ha tenuto in non cale le possibilità di cui essa disponeva per provvedere alla tutela giurisdizionale dei suoi diritti. La PG ritiene che la Commissione era tenuta a respingere la denuncia del 1994, i cui elementi erano già stati trattati in una o più decisioni non impugnate dalla NALOO. In particolare, la Commissione avrebbe precisato alla NALOO, con lettera del 4 settembre 1991, che essa non intendeva procedere ad un esame dell'accordo del 1986, il cui solo risultato pratico sarebbe consistito nell'agevolare l'esercizio di azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali, mentre queste ultime avrebbero potuto essere intentate in assenza di qualsiasi accertamento di infrazioni da parte della Commissione.

67.
    Il Tribunale considera che, come risulta da quanto in precedenza esposto, la Commissione è stata investita sin dall'inizio, con la parte della denuncia del 1990, delle asserite infrazioni per gli esercizi 1986/1987-1989/1990.

68.
    Di conseguenza, la Commissione non può utilmente opporre alla NALOO il principio della certezza del diritto.

69.
    Alla NALOO non può neppure essere contestato il fatto di aver omesso di esperire tempestivamente i mezzi d'impugnazione a sua disposizione contro eventuali decisioni anteriori di rigetto della parte della denuncia del 1990 relativa alle infrazioni anteriori al 1° aprile 1990, decisioni che sarebbero così divenute definitive.

70.
    Come risulta dall'esposizione dei fatti di causa, la decisione del 1991 si è limitata ad escludere dal suo esame le infrazioni menzionate dalla parte della denuncia del 1990 per quanto riguarda la situazione anteriore al 1° aprile 1990. Ciò risulta dal primo punto della lettera di accompagnamento della decisione del 1991, secondo il quale «la situazione anteriore al 1° aprile 1990 [...] non [è] esaminata».

71.
    Di conseguenza, la decisione del 1991 non ha né respinto né rifiutato di esaminare la parte della denuncia del 1990 riguardante il periodo anteriore al 1° aprile 1990 e deve quindi, al riguardo, essere considerata priva del carattere di decisione.

72.
    Pertanto la NALOO non poteva utilmente contestare, all'epoca, in forza dell'art. 33, secondo comma, del Trattato, la legittimità di tale mancato esame. Ne risulta altresì che non può eccepirsi alla NALOO la sua parziale rinuncia agli atti nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza NALOO/Commissione (v. supra, punto 29).

73.
    La NALOO ha così potuto validamente completare la parte della denuncia del 1990 fintantoché la Commissione non avesse statuito sulle infrazioni ivi menzionate per gli esercizi 1986/1987-1989/1990 (v. supra, punto 52).

74.
    Infine, la decisione del 1998 non può neppure essere qualificata come puramente confermativa di una decisione posteriore alla decisione del 1991 che avrebbe potuto essere contenuta in una delle lettere inviate, da allora, dalla Commissione alla ricorrente, tra le quali figurano la lettera dell'8 febbraio 1991, citata al punto 22 della presente sentenza, e la lettera 4 settembre 1991 menzionata dalla PG.

75.
    Infatti, la decisione del 1998 contiene indubbiamente elementi di valutazione nuovi, fondati sull'indisponibilità delle prove delle asserite infrazioni. Al riguardo, il Tribunale ricorda che nella decisione del 1998 si sottolinea che «la NALOO non ha fornito sufficienti elementi probatori per giustificare l'esistenza delle asserite infrazioni. Le informazioni della NALOO non possono assolutamente essere prese in considerazione dalla Commissione come punto di partenza di un'indagine, tenuto conto, in particolare, della sentenza T-57/91».

76.
    Da quanto in precedenza esposto risulta che un'istruzione della denuncia della NALOO alla luce degli esercizi 1986/1987-1989/1990 non può mettere in discussione il principio della certezza del diritto.

Sulla natura giuridica degli atti che la Commissione è autorizzata ad adottare

Argomenti delle parti

77.
    La Commissione contesta la tesi della NALOO secondo la quale la Commissione ha competenza per constatare una violazione degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato non solo tramite una raccomandazione, ma anche tramite una decisione. Infatti, queste due disposizioni definirebbero i mezzi di cui la Commissione dispone e quest'ultima abuserebbe dei poteri ad essa conferiti dal Trattato se dovesse arrogarsi il diritto di adottare altri provvedimenti.

78.
    D'altro canto, le intervenienti mettono in dubbio l'efficacia, nel diritto nazionale, degli atti che la Commissione potrebbe essere indotta ad adottare nei confronti di infrazioni passate. La NP sostiene che la scelta dei mezzi idonei per conseguire gli obiettivi concreti precisati in una raccomandazione spetta al solo Stato membro destinatario di quest'ultima. La PG ritiene che l'accertamento di una discriminazione sistematica ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato non possa essere fonte diretta di diritti a vantaggio del beneficiario. Infine, la BC fa rilevare che la mera adozione di una decisione ai sensi dell'art. 66, n. 7, del Trattato non offre alla ricorrente la possibilità di pretendere, in maniera generale, risarcimenti danni per il passato.

Giudizio del Tribunale

79.
    Dato che gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato autorizzano la Commissione ad istruire le infrazioni fatte valere dalla NALOO per gli esercizi 1986/1987-1989/1990 e ad adottare, di conseguenza, se necessario, raccomandazioni, occorre considerare che, ai fini della presente controversia, la questione se la Commissione sia d'altro canto autorizzata ad emanare atti giuridici diversi dalle raccomandazioni considerate da tali due disposizioni è ininfluente.

80.
    Non occorre pertanto statuire su tale questione né decidere la discussione relativa agli effetti giuridici nel diritto nazionale di tali raccomandazioni.

Sull'applicabilità dell'art. 65

81.
    La Commissione, sostenuta dalla BC, considera, contrariamente alla NALOO, che l'art. 65 del Trattato non è applicabile ai pretesi canoni eccessivi prelevati dalla BC, i quali possono essere esaminati solo alla luce dell'art. 66, n. 7, del Trattato.

82.
    Il Tribunale considera che, essendo l'art. 66, n. 7, del Trattato sufficiente a reprimere le pratiche imputate alla BC per gli esercizi 1986/1987-1989/1990, non occorre risolvere la questione dell'applicabilità dell'art. 65 alle aliquote di canone controverse per valutare la legittimità della decisione del 1998.

Sull'obbligo della Commissione di istruire la denuncia della NALOO

83.
    La Commissione ritiene di godere di un potere discrezionale per determinare quando si debba intervenire in ordine ad infrazioni passate. Sarebbe evidente che i termini utilizzati dalla Corte al punto 19 della citata sentenza Hopkins e a., in particolare il termine «autorizzano», non esprimono un obbligo a questo proposito.

84.
    La NALOO sostiene invece che, a causa della mancanza di effetto diretto delle disposizioni controverse, il Trattato può fornire un'effettiva tutela giurisdizionale, ai sensi dei punti 19 e 22 della citata sentenza Hopkins e a., solo se la Commissione è non solo autorizzata, ma anche tenuta a conoscere delle infrazioni agli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato, letti nel contesto dell'art. 4, lett. b) e d), dello stesso Trattato, che siano state commesse nel passato.

85.
    Basta, per il Tribunale, ricordare che la Commissione dispone di una competenza esclusiva a conoscere delle infrazioni «fatte valere» (v., in questo senso, le citate sentenze Banks, punto 21, e Hopkins e a., punto 31). Dato che, nella fattispecie, essa è autorizzata ad esaminare la denuncia della NALOO riguardo alle infrazioni fatte valere per gli esercizi 1986/1987-1989/1990, la Commissione era tenuta a procedere a tale esame (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 29 aprile 1998, causa T-367/94, British Coal/Commissione, Racc. pag. II-705, punto 22).

86.
    Giustamente, quindi, con la decisione del 1998, la Commissione ha effettuato in subordine l'esame della denuncia della NALOO.

Sulla legittimità della decisione del 1998

Sul motivo relativo alla mancata presa in considerazione delle prove disponibili

Argomenti delle parti

87.
    La NALOO sostiene, in sostanza, che la Commissione ha considerato, al punto 72 della decisione del 1991, che il rapporto tra il prezzo di vendita del carbone e i costi della sua estrazione maggiorati del canone dev'essere tale da permettere alle imprese efficienti di ricavare un utile e da non far subire loro svantaggi significativi in termini di concorrenza.

88.
    Per valutare, a tal fine, l'aliquota di canone equa e ragionevole, e, di conseguenza, non illecita, la Commissione si sarebbe quindi sostanzialmente fondata, ai punti 74 e 82 della decisione del 1991, sull'utile di esercizio dei siti a cielo aperto della BC.

89.
    A partire dal loro utile relativo all'esercizio 1989/1990, la Commissione avrebbe ritenuto, in definitiva, che, alla luce dell'aumento del prezzo del carbone estratto in regime di concessione da 122/139 p/GJ a 157 p/GJ e della riduzione del canone a 5,50/6 GBP/t, proposti nell'ottobre 1990 con decorrenza 1° aprile 1990, la denuncia, in quanto fondata sull'art. 66, n. 7, del Trattato, che era giustificata prima di tali modifiche unilaterali, non fosse più valida.

90.
    Con ciò stesso, la Commissione avrebbe chiaramente ed esplicitamente constatato il carattere illecito del canone prelevato, tanto nel corso del periodo compreso tra l'aprile e l'ottobre 1990 quanto nel corso dell'esercizio 1989/1990, dato che il prezzo del carbone estratto in regime di concessione è rimasto costante.

91.
    Inoltre, quando ha adottato la decisione del 1998, la Commissione avrebbe avuto conoscenza di tutti i parametri relativi, quanto meno, agli esercizi 1986/1987-1989/1990, parametri che le avevano permesso di accertare il carattere illecito del canone, ossia l'utile dei siti a cielo aperto della BC, il prezzo del carbone estratto dalla BC e quelli del carbone estratto in regime di concessione nonché le aliquote di canone applicate.

92.
    In particolare, la Commissione avrebbe saputo che i prezzi del carbone in regime di concessione non erano sensibilmente variati tra l'entrata in vigore dell'accordo del 1986 e il loro aumento proposto nell'ottobre 1990. Infine, i canoni percepiti anteriormente al 1° aprile 1990 sarebbero stati almeno pari a 7 GBP/t, importo applicabile dal 1° aprile 1990 al mese di ottobre 1990, prima della sua riduzione retroattiva a 5,50/6 GBP/t al 1° aprile 1990.

93.
    Il divario tra i prezzi pagati alla BC e quelli pagati ai produttori concessionari anteriormente al 1° aprile 1990 avrebbe manifestamente presentato una tale ampiezza che la Commissione avrebbe dovuto necessariamente riconoscere, applicando il metodo utilizzato ai punti 72-74 della decisione del 1991, il carattere illecito dei canoni prelevati prima di tale data.

94.
    Le cifre prodotte dimostrerebbero, infatti, che la BC avrebbe teoricamente subito perdite se essa avesse svolto le sue attività alle condizioni imposte al settore in regime di concessione dalla BC e dai produttori di energia elettrica. Ne conseguirebbe che tale regime comportava prezzi discriminatori e aliquote di canone illecite a danno dei produttori concessionari.

95.
    La Commissione non può obiettare che i parametri forniti non costituiscono una prova sufficiente delle infrazioni fatte valere dato che essa vi ha appunto fatto riferimento nella decisione del 1991.

96.
    La Commissione, sostanzialmente sostenuta dalla BC e dalla PG, ritiene di non aver effettuato, nella decisione del 1991, alcun accertamento esplicito o implicito di una prassi illegittima derivante dalla combinazione dei livelli di prezzi e canoni.

97.
    Al punto 81 della decisione del 1991, la Commissione avrebbe ritenuto che la denuncia del 1990 fosse giustificata alla luce del divario di prezzi esistente prima del suo intervento, e, al punto 82, che la discriminazione fosse eliminata dalla differenza di prezzo dopo il suo intervento. Al punto 83, infine, la Commissione avrebbe ribadito la sua conclusione secondo cui il canone adeguato retroattivamente non era anormalmente elevato.

98.
    Il solo accertamento concreto, operato a contrario dalla Commissione, sarebbe quello che la differenza di prezzo in essere prima del suo intervento presso le autorità britanniche comportava una discriminazione nei confronti delle imprese aderenti alla NALOO. La Commissione non avrebbe mai accertato esplicitamente che il canone prima del suo intervento fosse illecito.

99.
    Al punto 74 della decisione del 1991, la Commissione avrebbe di fatto esaminato la redditività della BC solo in via subordinata, al fine di confermare che la nuova aliquota del canone di 5,50/6 GBP/t non era illecita.

100.
    Inoltre, un semplice prospetto contenente le aliquote del canone, il divario tra i prezzi del carbone rispettivamente pagati alla BC e agli esercenti concessionari, nonché l'utile della BC, non basterebbe a provare concretamente l'incidenza di tali parametri sulle imprese in regime di concessione.

101.
    D'altro canto, i dati addotti dalla NALOO avrebbero avuto variazioni tali che sarebbe impossibile stabilire l'affidabilità delle diverse serie di cifre le une rispetto alle altre.

102.
    L'applicazione della metodologia suggerita dalla NALOO porterebbe alla conclusione che i suoi aderenti avrebbero collettivamente accusato perdite per ciascun esercizio considerato e una sostanziale perdita totale su tutto il periodo pertinente. Ora, tale conclusione non sarebbe intrinsecamente plausibile.

Giudizio del Tribunale

- Sui prezzi discriminatori

103.
    Nella sua lettera del 28 agosto 1990, citata al punto 17 della presente sentenza, la Commissione ha fatto rilevare alle autorità britanniche che il divario medio del 25 e del 40% tra i prezzi del carbone allora ottenuti dalla BC e quelli ottenuti dagli esercenti concessionari, prima del loro aumento a 157 p/GJ introdotto nel novembre 1990 con decorrenza 1° aprile 1990, era troppo ampio per poter essere giustificato e sembrava costituire una discriminazione.

104.
    Al punto 56 della decisione del 1991, la Commissione ha effettivamente riconosciuto il carattere discriminatorio del prezzo del carbone estratto in regime di concessione che era applicato al momento dell'entrata in vigore dei contratti di fornitura al 1° aprile 1990, sino all'introduzione del nuovo prezzo di 157 p/GJ del novembre 1990.

105.
    Così la Commissione, al punto 81 della decisione del 1991, ha ritenuto giustificata la parte della denuncia del 1990, alla luce del periodo compreso tra l'aprile e il novembre 1990 e ha osservato, al punto 82, che le miniere in regime di concessione non formerebbero più oggetto di discriminazione, rispetto alla BC, dopo l'introduzione del nuovo prezzo del loro carbone.

106.
    Come ha essa stessa affermato al punto 47 della controreplica, la Commissione ha pertanto in definitiva accertato, nella decisione del 1991, che erano stati applicati prezzi discriminatori al carbone estratto in regime di concessione nel corso del periodo compreso tra l'aprile e il novembre 1990, prima del loro aumento.

107.
    Ora, come risulta dalla decisione del 28 giugno 1990, citata al punto 16 della presente sentenza, i prezzi del carbone estratto in regime di concessione non sono variati in seguito all'entrata in vigore dei contratti di fornitura al 1° aprile 1990.

108.
    Si deve quindi ritenere che tali prezzi siano rimasti costanti, quanto meno, nel corso dell'esercizio 1989/1990 sino al mese di novembre 1990, prima del loro aumento.

109.
    Di conseguenza, nella decisione del 1998 non poteva essere legittimamente respinta la denuncia della NALOO senza che fossero, quanto meno, esposti i motivi in grado di permettere di escludere, prima facie, il carattere discriminatorio dei prezzi del carbone estratto in regime di concessione vigenti prima del 1° aprile 1990.

110.
    E' tuttavia giocoforza constatare che la decisione del 1998 non contiene alcun chiarimento al riguardo.

111.
    Per di più, la Commissione ha rilevato, nella decisione 28 giugno 1990, che il prezzo franco miniera ottenuto dalla BC era diminuito da 180 p/GJ nel 1989/1990 a 172 p/GJ nel 1990/1991.

112.
    La Commissione era così consapevole del fatto che tale prezzo era stato superiore, nel corso dell'esercizio 1989/1990, a quello in vigore in seguito e che il prezzo del carbone estratto in regime di concessione era invece rimasto costante.

113.
    Secondo buona logica, la Commissione avrebbe dovuto quindi a priori ritenere che il divario tra i prezzi ottenuti, rispettivamente, dalla BC e dai produttori in regime di concessione fosse stato ancora più sfavorevole a questi ultimi nel corso dell'esercizio 1989/1990 che nel corso del periodo compreso tra l'aprile e il novembre 1990, prima del loro aumento.

114.
    Di conseguenza, la decisione del 1998 è viziata da una carenza di motivazione, che, in quanto ostacola, come nel caso di specie, il controllo giurisdizionale della fondatezza della decisione del 1998, può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice comunitario (sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pagg. 87, 113).

115.
    Pertanto, la decisione del 1998 dev'essere annullata.

- Sulle aliquote del canone

116.
    Il Tribunale ricorda che la Commissione, al punto 83 della decisione del 1991, ha considerato non anormalmente elevata la nuova aliquota del canone di 5,50/6 GBP/t introdotta nel novembre 1990 con decorrenza 1° aprile 1990, e ha ritenuto che la denuncia del 1990, in quanto fondata sull'art. 66, n. 7, del Trattato, non fosse quindi più «valida».

117.
    La Commissione è pervenuta a tale conclusione considerando, al punto 74 della decisione del 1991, che tale nuova aliquota non avrebbe impedito ad imprese a cielo aperto efficienti di ricavare utili né avrebbe fatto loro subire uno svantaggio significativo in termini di concorrenza.

118.
    Per valutare a tal fine la redditività delle imprese a cielo aperto, la Commissione ha utilizzato gli elementi seguenti: in primo luogo, il presunto utile ricavato dalla BC nei suoi siti a cielo aperto nel corso dell'esercizio 1989/1990, poi un ricavato proveniente da tali siti rapportabile al nuovo prezzo del carbone in regime di concessione di 157 p/GJ e, infine, la nuova aliquota di canone di 5,50/6 GBP/t.

119.
    Di conseguenza, nella decisione del 1998 non poteva essere legittimamente respinta la denuncia della NALOO senza che fossero quanto meno esposte le ragioni che potevano consentire di escludere prima facie il carattere illecito dei canoni prelevati nel corso degli esercizi 1986/1987-1989/1990 alle aliquote di 16, 13,50, poi 11 GBP/t, ossia a livelli molto superiori alle nuove aliquote di canone di 5,50/6 GBP/t.

120.
    Tali chiarimenti erano tanto più necessari in quanto, come risulta dalle considerazioni che precedono, il divario tra i prezzi del carbone pagati alla BC e quelli pagati ai produttori in regime di concessione appariva, prima facie, ancora più sfavorevole a questi ultimi nel corso dell'esercizio 1989/1990 che nel corso del periodo compreso tra l'aprile e il novembre 1990, prima dell'aumento del prezzo del carbone estratto in regime di concessione.

121.
    Per giunta, occorre ricordare che, nella sua citata lettera del 28 agosto 1990, rivolta alle autorità britanniche, la Commissione ha osservato che «il canone di 7 GBP/t imposto dalla [BC] per lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto sembra in ogni caso troppo elevato».

122.
    Ora, la decisione del 1998 respinge la denuncia della NALOO limitandosi a rilevare che la ricorrente non ha apportato elementi probatori sufficienti a giustificare l'esistenza delle infrazioni fatte valere e che le informazioni fornite non potevano assolutamente essere prese in considerazione dalla Commissione come punto di partenza di un'indagine.

123.
    Anche su questo punto, la decisione del 1998 è viziata da carenza di motivazione e merita quindi l'annullamento.

124.
    Si deve pertanto annullare la decisione del 1998, senza che occorra esaminare il motivo della NALOO tratto dalla violazione del principio del legittimo affidamento.

Sulle spese

125.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la Commissione è rimasta soccombente, essa va condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

126.
    In forza dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione 27 aprile 1998, IV/E-3/NALOO, è annullata.

2)    La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

3)    Le intervenienti, British Coal Corporation, National Power plc, e PowerGen plc, sopporteranno le proprie spese.

Pirrung
Potocki
Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.