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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso delle società Bouygues SA e Bouygues Télécom contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 novembre 2004.

    (Causa T-450/04)

    Lingua processuale: il francese

Il 9 novembre 2004, le società Bouygues SA e Bouygues Télécom, rispettivamente con sede in Parigi e in Boulogne Billancourt (Francia), rappresentate dagli avv.ti Louis Vogel, Joseph Vogel, François Sureau, Didier Théophile, Bernard Amory e Alexandre Verheyden, hanno presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare l'art. 1 della decisione della Commissione delle Comunità europee 2 agosto 2004, n. C(2004)3060;

-    annullare l'art. 2 di detta decisione;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione 2 agosto 2004, n. C(2004)3060, con cui la Commissione europea ha affermato che l'anticipo di capitale concesso dalla Francia, in qualità di azionista, al Gruppo France Télécom nel dicembre 2002, sotto forma di una linea di credito di 9 miliardi di euro, nell'ambito delle dichiarazioni formulate dal luglio 2002, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha inoltre deciso che tale aiuto non doveva essere oggetto di un recupero.

Inoltre, per quanto riguarda la constatazione dell'aiuto, le ricorrenti contestano alla decisione in questione di aver rifiutato di qualificare come un aiuto di Stato gli impegni risultanti dalle dichiarazioni del governo francese, che aveva sostenuto pubblicamente, dal luglio all'ottobre 2002, il credito della France Télécom, mentre tale impresa, fortemente indebitata, accusava enormi perdite.

A sostegno delle sue pretese, le ricorrenti fanno valere:

-     che la Commissione, rifiutando di qualificare come aiuto di Stato le dichiarazioni del governo francese di luglio, settembre ed ottobre 2002, considerate sia una per una sia nel loro insieme, ha erroneamente applicato l'art. 87 CE. Al riguardo la convenuta avrebbe dovuto constatare che le dette dichiarazioni avevano conferito alla France Télécom un vantaggio che avrebbe falsato sia la concorrenza sia gli scambi tra Stati membri;

-     che la decisione impugnata si fonda su una motivazione contraddittoria ed insufficiente. Al riguardo si precisa che la convenuta, dopo aver constatato che le dichiarazioni del governo francese presentavano tutte le caratteristiche di un aiuto di Stato, non ne avrebbe tratto la conseguenza logica di qualificare come aiuto le dette dichiarazioni;

-     che, per quanto riguarda il rifiuto di ordinare il recupero dell'aiuto, occorrerebbe constatare una violazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999, recante applicazione dell'articolo 88 CE, nonché una violazione delle forme sostanziali per motivazione insufficiente. Le ricorrenti ritengono al riguardo che la Commissione avrebbe potuto perfettamente quantificare l'importo dell'aiuto senza pregiudicare i diritti della difesa della Francia e che il recupero dell'aiuto in questione non avrebbe arrecato pregiudizio, nella fattispecie, al principio della tutela del legittimo affidamento.

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