Language of document : ECLI:EU:T:2012:553





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 ottobre 2012 –
Evropaïki Dynamiki / Corte di giustizia

(causa T‑447/10)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi volti alla manutenzione, allo sviluppo e al supporto di applicazioni informatiche – Rigetto delle offerte della ricorrente e aggiudicazione degli appalti ad un altro offerente – Criteri di selezione – Criteri di aggiudicazione – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punto 27)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Criteri di selezione – Valutazione della capacità dei candidati di fornire i servizi specificati – Criteri di aggiudicazione – Valutazione comparativa delle caratteristiche e dei meriti particolari delle offerte individuali – Applicazione di un criterio di valutazione dell’idoneità dei candidati ad eseguire un appalto nella fase di aggiudicazione dell’appalto – Inammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 97, § 1; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 137 e 138) (v. punti 35‑42, 53)

3.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 69, 70)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a richiesta scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Obbligo, per l’amministrazione aggiudicatrice, di fornire un’analisi comparativa dettagliata dell’offerta prescelta e dell’offerta dell’offerente escluso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149) (v. punti 70-73, 92, 95‑96, 107, 110)

5.                     Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Annullamento, per difetto di motivazione, della decisione controversa – Motivo sussidiario di annullamento vertente su una violazione del principio di non discriminazione – Effettività della discriminazione subordinata all’esame di motivi che devono essere diretti contro la decisione che sostituisce la decisione annullata – Carattere prematuro della domanda di annullamento (v. punto 116)

6.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 118, 119)

7.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Annullamento, per difetto di motivazione, di una decisione della Corte di giustizia che ha respinto un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Effettività dell’illecito e del nesso di causalità subordinati all’esame di motivi che devono essere diretti contro la decisione che sostituisce la decisione annullata – Carattere prematuro della domanda di risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 123, 125)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Corte di giustizia del 12 luglio 2010, con cui quest’ultima ha respinto le offerte della ricorrente per i lotti nn. 1 e 2 della gara d’appalto CJ 7/09, dell’11 novembre 2009, per la manutenzione, lo sviluppo e il supporto delle applicazioni informatiche (GU 2009, S 217-312293), nonché tutte le altre decisioni correlate della Corte di giustizia, compresa quella di aggiudicare i rispettivi contratti ai contraenti prescelti e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 luglio 2010 recante rigetto delle offerte presentate dall’Evropaïki Dynamiki Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell’ambito della procedura di gara d’appalto CJ 7/09, dell’11 novembre 2009, per la manutenzione, lo sviluppo e il supporto delle applicazioni informatiche, e che aggiudica gli appalti ad altri offerenti, è annullata.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Corte di giustizia è condannata alle spese.