Causa C‑342/12
Worten – Equipamentos para o Lar SA
contro
Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Viseu)
«Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2 – Nozione di “dati personali” – Articoli 6 e 7 – Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati – Articolo 17 – Sicurezza dei trattamenti – Orario di lavoro dei lavoratori – Registro dell’orario di lavoro – Accesso dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro – Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013
1. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Ambito di applicazione – Nozione di dati personali – Registro dell’orario di lavoro che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l’attività lavorativa, nonché le relative interruzioni o pause – Inclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, art. 2, a)]
2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni
(Art. 267 TFUE)
3. Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Normativa nazionale che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro un registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata – Ammissibilità – Presupposto – Carattere necessario dell’obbligo menzionato
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 6, § 1, b) e c), e 7, c) e e)]
1. L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un registro dell’orario di lavoro che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l’attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali» ai sensi della citata disposizione.
(v. punto 22, dispositivo 1)
2. V. il testo della decisione.
(v. punti 30, 31)
3. Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di lavoro al fine di consentirne la consultazione immediata, nella misura in cui tale obbligo sia necessario ai fini dell’esercizio da parte di detta autorità delle sue missioni di vigilanza dell’applicazione della disciplina in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.
(v. punto 45, dispositivo 2)