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Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 – Repubblica slovacca / Commissione europea

(Causa T-779/14)1

(«Ricorso di annullamento – Risorse proprie dell’Unione – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie – Lettera della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Grønfeldt, A. Tokár e M. Wasmeier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 3139078 del 24 settembre 2014, con la quale quest’ultima intimerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione un importo lordo pari a 1 453 723,12 euro (da cui occorre detrarre il 25% a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno feriale successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.

La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romani sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande d’intervento.

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1 GU C 89 del 16.3.2015.