Language of document : ECLI:EU:T:2015:655





Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015 –
Slovacchia / Commissione

(causa T‑779/14)

«Ricorso di annullamento – Risorse proprie dell’Unione – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie – Lettera della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione – Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436) (v. punti 23‑25, 34‑47, 52, 56, 59)

2.                     Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata [Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, art. 2, § 1, a), e 8, § 1] (v. punti 27‑33)

Oggetto

Domanda di annullamento della pretesa decisione della direzione generale bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 3139078 del 24 settembre 2014, con la quale quest’ultima intimerebbe alla Repubblica slovacca di mettere a sua disposizione un importo lordo pari a 1 453 723,12 euro (da cui occorre detrarre il 25% a titolo di spese di riscossione) corrispondente a una perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno feriale successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese successivo all’invio di detta lettera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica federale di Germania e della Romania.

3)

La Repubblica slovacca è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica slovacca, la Commissione, la Repubblica federale di Germania e la Romania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle domande d’intervento.