Language of document : ECLI:EU:T:2022:112

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

2 marzo 2022 (*)

«Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” – Risoluzione della convenzione – Errore professionale – Qualità di beneficiario della sovvenzione o di persona che agisce in nome o per conto del beneficiario»

Nella causa T‑688/19,

VeriGraft AB, con sede in Göteborg (Svezia), rappresentata da P. Hansson e A. Johansson, avvocati,

ricorrente,

contro

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI, rappresentata da A. Galea, in qualità di agente, assistita da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare la nullità della risoluzione da parte dell’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) della convenzione di sovvenzione concernente il progetto «Vene personalizzate provenienti dall’ingegneria dei tessuti umani come prima cura per i pazienti affetti da insufficienza venosa cronica-P-TEV» (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV), conclusa nell’ambito dello strumento di sostegno all’innovazione nelle piccole e medie imprese del programma quadro per la ricerca e l’innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, M. Kancheva (relatrice), e T. Perišin, giudici,

cancelliere: I. Pollalis, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La VeriGraft AB, ricorrente, è una società svedese di biotecnologia fondata nel 2005 con il nome di NovaHep AB da A e B, professori presso l’istituto Karolinska di Stoccolma (Svezia). Inizialmente specializzata nell’utilizzo di cellule staminali, essa è stata sospesa a seguito di difficoltà finanziarie nel 2011, prima di essere ricollocata a Göteborg (Svezia) nel 2012. Riattivata nel 2014 a seguito dell’acquisto di partecipazioni nel capitale da parte di nuovi azionisti, essa è ormai specializzata nel settore dello sviluppo di trapianti personalizzati provenienti dall’ingegneria dei tessuti umani, destinati ad essere utilizzati nella medicina rigenerativa. La medicina rigenerativa è una branca della medicina il cui scopo è quello di sostituire o riparare le cellule umane o rigenerare i tessuti o gli organi al fine di ripristinare la loro normale funzione. A, che deteneva inizialmente il 41% del capitale della ricorrente, dal 2014 ha progressivamente ceduto la totalità delle sue partecipazioni. Essa è stata, inoltre, membro del consiglio di amministrazione della ricorrente fino al luglio 2015, poi impiegata a tempo parziale, dopo di che il suo contratto di lavoro è stato infine risolto il 1° ottobre 2016. La ricorrente ha assunto il suo nome attuale dall’agosto 2017.

 Indagine dellUniversità di Göteborg e del CEPN relativa ad A e al suo gruppo di ricerca

2        Nel marzo 2016, l’Università di Göteborg ha incaricato un comitato speciale di indagare su affermazioni riguardanti diversi dipendenti, vale a dire A e altri membri del suo gruppo di ricerca, e riguardanti una condotta scorretta nelle ricerche effettuate nell’ambito di dieci articoli universitari pubblicati tra il 2010 e il 2015. Tale comitato, che era incaricato di emettere raccomandazioni al vice rettore dell’Università di Göteborg, ha chiesto il parere del Centrala Etikprövningsnämnden (Comitato etico centrale di Svezia) (in prosieguo: il «CEPN») a tale riguardo. Il CEPN ha reso il proprio parere nel marzo 2018 e il comitato speciale ha emesso le sue raccomandazioni al vice rettore dell’Università di Göteborg nel giugno 2018. Il CEPN e il comitato speciale hanno entrambi constatato una condotta scorretta nelle ricerche riguardanti otto dei dieci articoli in questione. In particolare, il CEPN ha rilevato carenze sistematiche per quanto riguarda la composizione e il funzionamento del gruppo di ricerca di A nonché un ambiente di ricerca quasi disfunzionale: non era stata organizzata nessuna riunione nelle debite forme e alcune persone erano andate e venute, spesso per ragioni oscure. Il CEPN ha vivamente criticato la cultura della ricerca effettuata intorno ad A e ha, inoltre, considerato che le immagini erronee trovate in otto dei dieci articoli oggetto dell’indagine lasciavano intendere che fossero stati commessi errori gravi non solo per negligenza, ma effettivamente in maniera deliberata. Il vice rettore ha seguito la raccomandazione del comitato speciale constatando tale condotta scorretta nelle ricerche in una decisione del giugno 2018. Il vice recettore ha, altresì, chiesto che l’organo disciplinare del governo destituisse A. Con decisione del 21 dicembre 2018, tale domanda è stata respinta, in quanto la condotta scorretta nelle ricerche «sulla base di una valutazione globale dei dettagli specifici del caso» non costituiva un motivo sufficiente di licenziamento.

 Programma quadro Orizzonte 2020 e strumento di sostegno allinnovazione nelle PMI

3        Il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) (in prosieguo: il «programma quadro Orizzonte 2020») è stato istituito, sulla base degli articoli 173 e 182 TFUE, dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104). Ai sensi del suo articolo 1, tale regolamento stabilisce il quadro che disciplina il sostegno dell’Unione europea alle attività di ricerca e innovazione, in tal modo rafforzando la base scientifica e tecnologica europea e promuovendone i benefici per la società, tra cui un migliore sfruttamento del potenziale economico e industriale delle strategie relative all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico.

4        Tra i settori d’azione specifici coperti dal programma quadro Orizzonte 2020 figura la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alla ricerca e all’innovazione. Pertanto, secondo l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1291/2013, uno strumento di sostegno all’innovazione nelle PMI che sia mirato a tutti i tipi di PMI dal potenziale innovativo in senso lato è istituito nel quadro di un unico sistema di gestione centralizzato.

5        Lo strumento di sostegno all’innovazione nelle PMI è precisato dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU 2013, L 347, pag. 965).

 Delega allEASME della gestione centralizzata dello strumento di sostegno allinnovazione nelle PMI

6        L’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME), che dal 1° aprile 2021 è divenuta l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (Eismea), è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2014, dalla decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU 2013, L 341, pag. 73), conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1). In forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 58/2003, tale agenzia era dotata di personalità giuridica.

7        Dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della decisione di esecuzione 2013/771 risulta che l’EASME era incaricata dell’attuazione di talune parti del programma quadro Orizzonte 2020. La Commissione aveva così, con la sua decisione C(2013) 9414 final, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all’EASME ai fini dell’esecuzione di compiti connessi all’attuazione di programmi dell’Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tra cui, in particolare, l’esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell’Unione, affidato all’EASME taluni compiti di gestione dello strumento di sostegno all’innovazione nelle PMI. Come risulta dall’allegato I di tale decisione, tra tali compiti figuravano, in particolare, la valutazione di proposte dirette ad ottenere un sostegno finanziario a titolo dello strumento di sostegno all’innovazione nelle PMI, nonché la preparazione, la conclusione e il controllo dell’esecuzione da parte dei beneficiari delle convenzioni di sovvenzione.

 Procedimento amministrativo

8        Il 6 aprile 2017, l’EASME ha pubblicato l’invito a presentare proposte recante il riferimento «H2020-SMEINST‑2-2016-2017», a sostegno, in particolare, delle PMI innovative nel settore della biotecnologia della salute umana.

9        La ricorrente ha presentato una proposta riguardante la fase 2 dello strumento di sostegno all’innovazione nelle PMI orientata alla commercializzazione di un prodotto cardiovascolare individualizzato, corrispondente al progetto «Vene personalizzate provenienti dall’ingegneria dei tessuti umani come prima cura per i pazienti affetti da insufficienza venosa cronica-P-TEV» (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV) (in prosieguo: il «progetto P-TEV»), indicato nel trattamento di pazienti affetti da insufficienza venosa cronica grave.

10      La proposta presentata dalla ricorrente consisteva nel valutare la fattibilità, la sicurezza e l’efficacia dell’impianto di vasi o vene provenienti dall’ingegneria dei tessuti in dodici pazienti affetti da un’insufficienza cronica grave a livello dei loro arti inferiori. Ciò implicava, in particolare, di prelevare vasi da persone decedute, di raccogliere un campione di sangue periferico presso pazienti al fine di prelevarne le cellule, di procedere ad una decellularizzazione, poi ad una ricellularizzazione dei vasi prelevati o di quelli derivanti dall’ingegneria, di realizzare interventi chirurgici sotto anestesia generale, di verificare l’efficacia del procedimento e di valutare la qualità della vita su un periodo di dodici mesi postoperatorio. Tutte le ricerche dovevano essere inizialmente condotte in Norvegia e in Svezia.

11      La proposta della ricorrente faceva riferimento, alla sezione 4, alle pubblicazioni scientifiche più pertinenti relative al contenuto del progetto P-TEV, vale a dire:

–        (…), (…), (…), (…), (…), (…), [A], (…), «Successful tissue engineering of competent allogeneic venous valves», Journal of Vascular Surgery: Venous and Lymphatic Disorders, 2015, Issue 4, pagg. 421-443;

–        (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…), [A], «In Vivo Application of Tissue-Engineered Veins Using Autologous Peripheral Whole Blood: A Proof of Concept Study», EBioMedicine, 2014, Issue 1, pagg. 72-79;

–        (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…),(…), (…), [A], «Transplantation of an allogeneic vein bioengineered with autologous stem cells: a proof-of-concept study», Lancet, 2012,  n.°9838, pagg. 230-237.

12      Nel maggio 2017, a seguito della procedura di valutazione condotta da esperti esterni e vertente sulle sezioni da 1 a 3 della proposta della ricorrente, l’EASME ha accolto tale proposta per la concessione di una sovvenzione.

 Convenzione di sovvenzione

13      Il 9 agosto 2017 la ricorrente, da un lato, e l’Unione, rappresentata dall’EASME, dall’altro, hanno concluso una convenzione di sovvenzione relativa al progetto P-TEV, recante il riferimento 778620 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione»).

14      Conformemente agli articoli da 2 a 5 della convenzione di sovvenzione, alla ricorrente è stata attribuita una sovvenzione per un importo massimo di EUR 2 184 603,75 a titolo del progetto P-TEV, la cui esecuzione doveva iniziare il 1º settembre 2017 e doveva durare 24 mesi.

15      L’articolo 34 della convenzione di sovvenzione riguarda il rispetto dei principi etici.

16      Infatti, l’articolo 34.1 della convenzione di sovvenzione prevede quanto segue:

«Il beneficiario deve eseguire l’azione nel rispetto:

a)      dei principi etici (compresi i più alti standard di integrità della ricerca), quali enunciati, ad esempio, nel codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca, tra cui, in particolare, l’astensione da qualsiasi fabbricazione, falsificazione, plagio o qualsiasi altra condotta scorretta nella ricerca); e

b)      della legislazione internazionale, europea e nazionale in vigore.

(...)».

17      L’articolo 34.2 della convenzione di sovvenzione precisa gli obblighi del beneficiario relativi alle attività che sollevano questioni etiche. Tale disposizione prevede quanto segue:

«Le attività che sollevano questioni etiche devono soddisfare i “requisiti etici” di cui all’allegato 1.

Prima dell’inizio di un’attività che solleva una questione etica, il beneficiario deve presentare (...) all’[EASME] una copia dei seguenti documenti:

a)      pareri del comitato etico richiesti ai sensi della legislazione nazionale; e

b)      notifiche o autorizzazioni delle attività che sollevano questioni etiche richieste ai sensi della normativa nazionale.

(...)».

18      Conformemente all’articolo 34.4 della convenzione di sovvenzione, se il beneficiario viene meno ad uno dei suoi obblighi ai sensi degli articoli 34.1 e 34.2 di detta convenzione, la sovvenzione può essere ridotta e la convenzione può essere risolta. Tali inadempimenti possono altresì comportare l’applicazione di qualsiasi altra misura descritta nel capitolo 6 della convenzione di sovvenzione.

19      L’articolo 50.3 della convenzione di sovvenzione disciplina la risoluzione di detta convenzione da parte dell’EASME.

20      Ai sensi dell’articolo 50.3.1 della convenzione di sovvenzione, l’EASME può risolvere la convenzione nei seguenti casi:

«(...)

f)      il beneficiario (o qualsiasi persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni a suo nome) ha commesso un grave errore professionale accertato con qualsiasi mezzo;

(...)

l)      il beneficiario (o qualsiasi persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni a suo nome) ha commesso, nell’ambito della procedura di aggiudicazione o nell’ambito della convenzione:

–        i)      errori sostanziali, irregolarità, frode, o

–        ii)      una grave violazione degli obblighi, compresa l’errata esecuzione dell’azione, la presentazione di false informazioni, la mancata fornitura delle informazioni richieste, la violazione dei principi etici;

(...)».

21      La procedura di risoluzione della convenzione di sovvenzione è prevista dall’articolo 50.3.2 di detta convenzione, che prevede quanto segue:

«Prima di risolvere la convenzione, l’[EASME] invierà al beneficiario una notifica formale:

–        informando il beneficiario della sua intenzione e delle sue motivazioni; e

–        invitando il beneficiario a presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica e, nel caso di cui alla lettera l), numero ii), ad informare l’[EASME] delle misure volte a conformarsi agli obblighi imposti dalla convenzione.

Se l’[EASME] non riceve osservazioni o decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni ricevute, notificherà formalmente al beneficiario la conferma della risoluzione e la data di decorrenza degli effetti. In caso contrario, notificherà formalmente che essa pone fine al procedimento.

La risoluzione avrà effetto:

–        per le risoluzioni di cui alle lettere b), e), g), h), j) e l) ii), supra: alla data precisata nella notifica della conferma (vedi supra);

–        per le risoluzioni di cui alle lettere d), f), i), k), l) e m) di cui sopra: il giorno successivo alla ricezione, da parte del coordinatore, della notifica della conferma».

22      Ai sensi dell’articolo 57.1 della convenzione di sovvenzione «[l]a convenzione [di sovvenzione] è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile, completato, se necessario, dal diritto belga».

23      L’articolo 57.2 della convenzione di sovvenzione dispone che, «[q]ualora una controversia relativa all’interpretazione, all’applicazione o alla validità della convenzione non possa essere risolta in via amichevole, il Tribunale – o, su impugnazione, la Corte (...) – sono competenti in via esclusiva» e che «[t]ali azioni devono essere conformi all’articolo 272 [TFUE]».

 Controllo del progetto da parte dellEASME

24      Nell’autunno 2018, l’EASME ha nominato un controllore esterno incaricato di esaminare i progressi del progetto P-TEV.

25      Con lettera del 22 novembre 2018, l’EASME ha trasmesso alla ricorrente la relazione del controllore esterno.

26      Con il titolo «Risultati significativi connessi alla diffusione, allo sfruttamento e all’impatto potenziale», la relazione del controllore esterno indicava quanto segue:

«Il progetto dovrebbe fornire risultati aventi un impatto immediato o potenziale rilevante nel corso del prossimo periodo di relazione (anche se non sono stati raggiunti tutti gli obiettivi menzionati nell’allegato 1 della convenzione di sovvenzione).

I ritardi accumulati per quanto riguarda il lotto 3 a breve e medio termine non dovrebbero avere un impatto rilevante sull’insieme dello sviluppo clinico e della commercializzazione dei risultati del progetto».

27      La relazione del controllore esterno indicava, altresì, che «[g]li obiettivi del progetto erano sempre pertinenti dal punto di vista scientifico e tecnologico».

28      Nella sua lettera del 22 novembre 2018, il responsabile del progetto P-TEV in seno all’EASME ha informato la ricorrente che, «[s]ulla base della relazione [del controllore esterno], [essa] ritene[va] che l’attuazione del progetto [P-TEV] fosse soddisfacente» e che, «[a]l fine di evitare conseguenze rilevanti sull’insieme dello sviluppo clinico e della commercializzazione dei [medicinali di terapia innovativa] a più lungo termine, [essa] raccomanda[va] una proroga del progetto, che non implicava costi ulteriori, che avrebbe consentito di realizzare, come previsto, lo studio clinico della fase I nella sua interezza».

29      Parallelamente, nel corso del 2018, l’EASME ha effettuato diversi controlli etici sul progetto P-TEV. Nella sua relazione redatta in esito al primo controllo etico, svoltosi dal 21 al 23 febbraio 2018, il gruppo di esperti di etica incaricato dall’EASME ha rilevato un certo numero di problemi e ha raccomandato lo svolgimento di un secondo controllo etico. In esito a tale secondo controllo, effettuato il 24 e il 25 maggio 2018, il gruppo di esperti di etica ha indicato nella sua relazione che la ricorrente aveva parzialmente risposto a talune questioni etiche sollevate in occasione del primo controllo, ma che un certo numero di altre questioni dovevano ancora essere risolte e ha raccomandato lo svolgimento di un terzo controllo etico. Il terzo controllo etico è stato effettuato dal 26 al 28 settembre 2018. Nella sua relazione, il gruppo di esperti di etica ha indicato che la ricorrente aveva risolto alcune delle questioni etiche sollevate in occasione del secondo controllo, ma che persistevano taluni problemi etici. In particolare, la relazione indicava alcuni documenti richiesti, quali le autorizzazioni delle sperimentazioni cliniche figuranti nei registri delle sperimentazioni cliniche dell’Unione per la Spagna e la Lituania, l’approvazione del comitato etico competente in Spagna e l’accreditamento di laboratorio per la fabbricazione di tessuti destinati ad essere utilizzati nell’uomo in Spagna e in Lituania. Nella relazione era precisato, altresì, che tutti i documenti richiesti dovevano riferirsi espressamente al progetto P-TEV e che le attività di trattamento dei dati realizzate con dati personali di familiari dei donatori di tessuti umani ai fini della ricerca non erano state sufficientemente esaminate e non includevano informazioni sui diritti alla protezione dei dati e sui meccanismi che consentivano di esercitarli, né sul diritto dei familiari a revocare il loro consenso.

30      Peraltro, la relazione indicava che, recentemente, erano state condotte in Svezia indagini ufficiali vertenti su problemi di condotta scorretta nelle ricerche e di etica e avevano dimostrato l’esistenza di una condotta scorretta nelle ricerche durante i lavori precursori ai quali il progetto P-TEV rinviava nonché durante i lavori clinici che avevano consentito di dimostrare la convalida di concetti per le procedure utilizzate nell’ambito di detto progetto.

31      Secondo la relazione del gruppo di esperti di etica, tale situazione aveva sollevato diverse preoccupazioni legate alla valutazione distorta di cui era stata oggetto la proposta della ricorrente, alla messa a punto della convalida di concetti senza una regolare approvazione, nonché ai pericoli e agli eventuali rischi per i futuri partecipanti alle ricerche.

32      Il gruppo di esperti di etica ne ha concluso che la valutazione globale restava insoddisfacente e ha raccomandato lo svolgimento di un nuovo controllo etico, in attesa del risultato di un’indagine sugli inadempimenti nelle ricerche da parte del comitato appropriato dell’EASME.

 Risoluzione della convenzione di sovvenzione

33      Con lettera del 18 ottobre 2018, l’EASME ha informato la ricorrente della sua intenzione di risolvere la convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «prima lettera di preinformazione»). In tale lettera, l’EASME rilevava che, a seguito del terzo controllo etico del 26 settembre 2018, il gruppo di esperti di etica aveva indicato che la ricorrente aveva risolto alcuni dei problemi etici sollevati dal controllo etico del 24 maggio 2018, ma che persistevano altri problemi etici critici. L’EASME faceva esplicito riferimento, a tale proposito, ai primi cinque problemi etici individuati nella relazione del gruppo di esperti di etica a seguito del terzo controllo, esposti al precedente punto 29. L’EASME precisava, di conseguenza, che riteneva che la convenzione di sovvenzione dovesse essere risolta, in quanto la ricorrente aveva «commesso una grave violazione dei suoi obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione o durante la procedura di attribuzione». L’EASME invitava la ricorrente a presentare le sue osservazioni entro un termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento di tale lettera.

34      Con lettera del 18 novembre 2018, la ricorrente ha presentato all’EASME le sue osservazioni sulla prima lettera di preinformazione, con le quali contestava le censure dell’EASME e sosteneva di non essere venuta meno ai suoi obblighi nell’ambito della convenzione di sovvenzione.

35      L’EASME ha incaricato un esperto di etica esterno per valutare le osservazioni presentate dalla ricorrente in merito alla prima lettera di preinformazione. Nella sua relazione inviata all’EASME l’11 dicembre 2018, l’esperto di etica esterno, da un lato, ha preso posizione sulle osservazioni presentate dalla ricorrente in merito ai problemi etici individuati nell’ambito dell’esecuzione del progetto P-TEV con la prima lettera di preinformazione e, dall’altro, ha fatto riferimento ad un’indagine su una condotta scorretta nelle ricerche contenente accuse quali la fabbricazione di dati, falsità riguardo alle approvazioni etiche e relazioni fraudolente sui risultati del trattamento clinico. Esso ha, altresì, fatto riferimento alla circostanza che il rettore dell’Università di Göteborg aveva «chiesto la rimozione di otto articoli pubblicati da ricercatori aventi legami con il progetto, dopo che l’utilizzo di dati fabbricati era stato aggiornato dalla PubPeer e successivamente confermato dal [CEPN]». Veniva, infatti, precisato che uno di tali articoli, che conteneva dati fabbricati, era in cima all’elenco delle pubblicazioni rilevanti nel progetto P-TEV. La relazione rinviava poi, per una descrizione dettagliata di tale indagine e dei suoi risultati nonché per i collegamenti a tutti i documenti pertinenti, a due articoli pubblicati su un blog Internet di una persona che si presentava come un giornalista scientifico indipendente.

36      Il 18 febbraio 2019, l’EASME ha inviato alla ricorrente una seconda lettera di preinformazione (in prosieguo: la «seconda lettera di preinformazione»). In tale lettera, l’EASME precisava che, dopo aver esaminato le osservazioni della ricorrente, essa confermava la propria intenzione di risolvere la convenzione di sovvenzione, ma per motivi diversi da quelli esposti nella prima lettera di preinformazione ed estendeva, di conseguenza, la procedura di preinformazione. L’EASME precisava che, «[s]econdo le informazioni accessibili al pubblico, [A,] (cofondatrice [della ricorrente,]) [era] stata dichiarata colpevole dal [CEPN] di aver commesso un grave errore professionale». L’EASME indicava, altresì, che due dei documenti che erano stati presentati nell’ambito della proposta di progetto della ricorrente come le «pubblicazioni scientifiche più pertinenti relative al contenuto del progetto P-TEV» contenevano, secondo il CEPN, prove dell’errore in questione, vale a dire l’articolo «In Vivo Application of Tissue-Engineered Veins Using Autologous Peripheral Whole Blood: A Proof of Concept Study», rivista EBioMedicine, 22 settembre 2014 (in prosieguo: l’«articolo di EBioMedicine»), e l’articolo «Transplantation of an allogeneic vein bioengineered with autologous stem cells: a proof-of-concept study», rivista Lancet, 21 luglio 2012 (in prosieguo: l’«articolo di Lancet»). Secondo l’EASME, l’indagine del CEPN aveva concluso, altresì, che la questione rivelava carenze sistematiche nella composizione e nel funzionamento del gruppo di ricerca e un ambiente di ricerca quasi disfunzionale. Infatti, non era stata organizzata alcuna riunione ed era stato constatato un viavai spesso inspiegabile delle persone coinvolte. L’EASME aggiungeva che il gruppo di esperti aveva fortemente criticato la cultura della ricerca accertata nel gruppo che circondava A. L’EASME riteneva che tali conclusioni mettessero in dubbio l’integrità professionale di A e quindi la capacità operativa della ricorrente di attuare in modo adeguato il progetto e il rispetto, da parte sua, dei requisiti di non esclusione stabiliti dalla normativa finanziaria dell’Unione. Di conseguenza, l’EASME riteneva che la convenzione di sovvenzione dovesse cessare di essere applicata e dovesse essere risolta per il motivo previsto all’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione.

37      Con lettera del 15 marzo 2019, la ricorrente ha presentato all’EASME le sue osservazioni sulla seconda lettera di preinformazione. La ricorrente faceva valere che l’indagine condotta dal CEPN riguardava specificamente A e il suo gruppo di ricerca universitario. La ricorrente indicava, altresì, di non essere stata in alcun modo coinvolta in tale ricerca e che quest’ultima era stata condotta e pubblicata prima che essa divenisse operativa alla fine del 2015. La ricorrente precisava che, dall’entrata in funzione della sua nuova direzione nel 2014, essa era stata fisicamente separata dall’entità universitaria nella quale A proseguiva le sue ricerche e che l’insieme della direzione, degli scienziati e degli ingegneri di tessuti umani che erano attivi nello sviluppo della sua tecnologia erano dipendenti dalla stessa senza alcuna condivisione di personale con l’Università di Göteborg. La ricorrente indicava, inoltre, che, dopo aver ricevuto informazioni, il 3 marzo 2016, che evidenziavano sospetti di condotta scorretta nelle ricerche riguardanti A, essa aveva sospeso sin dal giorno successivo il contratto di lavoro di quest’ultima, che non aveva svolto alcun ruolo operativo o rappresentativo al suo interno a partire da tale data e fino alla fine del suo contratto di lavoro il 1° ottobre 2016.

38      Nella medesima lettera, riguardante più specificamente le pubblicazioni scientifiche menzionate nella sua proposta, la ricorrente affermava che, sebbene fossero state citate per sostenere la fattibilità della tecnologia di cui trattasi nel progetto P-TEV, esse erano state tutte prodotte all’università di Göteborg senza un suo coinvolgimento. Secondo la ricorrente, risultava che alcune delle pubblicazioni citate contenessero immagini scorrette. Infatti, l’articolo di Lancet, che riguardava una tecnologia più vecchia, conteneva un’immagine potenzialmente duplicata o ingrandita in modo errato, ma la rivista aveva ritenuto che tale errore fosse minore e privo di conseguenze sulle conclusioni dell’articolo e aveva deciso di non pubblicare un erratum. La ricorrente precisava che l’articolo di Lancet era ancora pubblicato nella sua forma originale. Per quanto riguarda l’articolo di EBioMedicine, anch’esso menzionato nella seconda lettera di preinformazione, la ricorrente osservava che l’indagine relativa a quest’ultimo non aveva rivelato alcuna incoerenza e che, pertanto, non era stato preso in considerazione dal CEPN nella sua relazione. La ricorrente aggiungeva che l’articolo «Successful tissue engineering of competent allogeneic venous valves», Journal of Vascular Surgery, citato nella sua proposta, ma che non era stato menzionato nella seconda lettera di preinformazione, conteneva una tabella erronea, il che aveva dato luogo alla pubblicazione di un erratum da parte della rivista nel marzo 2017. Tale articolo era stato successivamente ritirato nel marzo 2019 a causa della politica propria del Journal of Vascular Surgery.

39      La ricorrente sottolineava, inoltre, nella sua lettera del 15 marzo 2019 che, dal 2015, aveva avuto cura di sviluppare la propria tecnologia in modo totalmente indipendente dal gruppo accademico in questione e che era riuscita a sviluppare un insieme di dati preclinici completo utilizzando il suo personale e le proprie istruzioni standardizzate in collaborazione con terzi e sotto la supervisione degli istituti di ricerca governativi svedesi accreditati. Inoltre, lo sviluppo condotto internamente nel corso degli ultimi tre anni aveva portato a migliorare significativamente processi per la generazione di tessuti umani diversi da quelli praticati in ambito accademico e che erano stati oggetto di pubblicazioni, per i quali erano state depositate domande di brevetti senza coinvolgimento di A. Infine, la ricorrente invitava l’EASME a incaricare periti indipendenti o revisori interni al fine di verificare la sua capacità di condurre a buon fine il progetto P-TEV e la sua completa indipendenza da A.

40      Con lettera del 15 aprile 2019, l’EASME ha informato la ricorrente che confermava la risoluzione della convenzione di sovvenzione (in prosieguo: la «lettera di risoluzione»). Essa precisava che, per le ragioni esposte in un elenco di argomenti allegato alla lettera di risoluzione, le era impossibile accogliere gli argomenti della ricorrente e che essa manteneva, quindi, interamente la sua posizione esposta nella sua lettera di preinformazione.

41      Nel documento allegato alla lettera di risoluzione, intitolato «Elenco di argomenti (procedimento contraddittorio)», l’EASME indicava, in risposta alle osservazioni formulate dalla ricorrente nella sua lettera del 15 marzo 2019, che il terzo controllo etico aveva rilevato che indagini ufficiali condotte in Svezia dal CEPN e dall’Università di Göteborg avevano dimostrato un errore nelle ricerche condotte nell’ambito del lavoro presentato dai beneficiari del progetto P-TEV nell’allegato 1 (parte A) della convenzione di sovvenzione. Secondo l’EASME, tale errore nelle ricerche includeva la manipolazione dei dati nonché la realizzazione di test clinici senza autorizzazione etica conforme. L’EASME aggiungeva che due degli articoli che erano stati presentati nella proposta della ricorrente come «pubblicazioni scientifiche più pertinenti relative al contenuto del progetto P-TEV» contenevano, secondo il CEPN, prove dell’errore in questione. L’EASME riteneva che, dato che tale materiale aveva suffragato la valutazione scientifica che aveva condotto alla concessione della sovvenzione, tale valutazione dovesse essere considerata distorta o gravemente distorta. In conclusione, l’EASME indicava che il criterio oggettivo previsto dall’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione per risolvere quest’ultima era soddisfatto nel caso di specie, in quanto «[A] era una cofondatrice del beneficiario che [era] stata giudicata colpevole di un errore professionale da parte del CEPN».

 Procedimento e conclusioni delle parti

42      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

43      Il 27 gennaio 2019 la EASME ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

44      La ricorrente ha depositato la replica il 23 marzo 2020. L’EASME ha depositato la controreplica il 23 luglio 2020.

45      Il 12 aprile 2021, l’Eismea ha portato all’attenzione del Tribunale il fatto di essere divenuta il successore legale e universale dell’EASME a partire dal 1º aprile 2021.

46      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 1° luglio 2021.

47      A seguito del decesso del giudice Berke avvenuto il 1° agosto 2021, la presidente della Nona Sezione ha designato un altro giudice per completare la sezione.

48      Con ordinanza del 26 agosto 2021, il Tribunale (Nona Sezione) ha disposto la riapertura della fase orale del procedimento.

49      Il 14 settembre 2021, poiché le parti hanno comunicato al Tribunale di non chiedere l’organizzazione di una nuova udienza di discussione e che il Tribunale si riteneva sufficientemente edotto, la presidente della Nona Sezione ha deciso di chiudere nuovamente la fase orale del procedimento.

50      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        accertare e dichiarare l’invalidità della risoluzione della convenzione da parte dell’EASME;

–        condannare l’Eismea alle spese.

51      L’Eismea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla competenza del Tribunale

52      Occorre ricordare che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 272 TFUE e 256 TFUE, il Tribunale è competente a giudicare, in primo grado, in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa. L’articolo 272 TFUE costituisce quindi una disposizione specifica che consente di adire il giudice dell’Unione in forza di una clausola compromissoria, senza limitazioni relative alla natura dell’azione proposta dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/Commissione, C‑564/13 P, EU:C:2015:124, punti 22 e 23).

53      Nel caso di specie, come correttamente sostenuto dalle parti, il Tribunale è quindi competente a conoscere del presente ricorso, conformemente all’articolo 272 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256 TFUE, in forza della clausola compromissoria contenuta all’articolo 57.2, primo comma, della convenzione di sovvenzione.

 Sulla fondatezza del ricorso

54      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione, in quanto l’asserito errore professionale commesso nelle ricerche non è imputabile alla ricorrente o a una persona fisica avente il potere di rappresentarla o di prendere decisioni a suo nome e, in ogni caso, non incideva sul progetto P-TEV. Il secondo verte sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la decisione di risoluzione non ha tenuto conto della circostanza che l’asserito errore professionale non aveva avuto alcuna incidenza sulla rilevanza scientifica del progetto P-TEV. Il terzo verte sulla violazione dei diritti della difesa in quanto l’EASME avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente la relazione dell’esperto esterno di etica sulla quale essa avrebbe basato la sua decisione di risoluzione della convenzione di sovvenzione.

55      Si deve ricordare che, adito nell’ambito di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale deve risolvere la controversia sulla base del diritto sostanziale applicabile al contratto (v., in tal senso, sentenze del 4 febbraio 2016, Isotis/Commissione, T‑562/13, non pubblicata, EU:T:2016:63, punto 51, e del 20 maggio 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA, T‑104/18, non pubblicata, EU:T:2019:345, punto 55, e giurisprudenza citata), ossia, nel caso di specie, principalmente alla luce delle disposizioni della convenzione di sovvenzione in questione, delle disposizioni degli atti dell’Unione relativi al programma quadro Orizzonte 2020, di quelle del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), nella versione applicabile ai fatti del caso di specie, nonché altre norme derivanti dal diritto dell’Unione e, in subordine, alla luce del diritto belga, conformemente all’articolo 57.1, della convenzione di sovvenzione.

56      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto il terzo motivo.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

57      La ricorrente osserva che ha avuto conoscenza dell’esistenza della relazione dell’esperto di etica esterno dell’11 dicembre 2018 e del fatto che l’EASME aveva fondato la sua decisione di risolvere la convenzione di sovvenzione su detta relazione, per la prima volta mediante il controricorso. Orbene, l’EASME avrebbe omesso di comunicarle tale relazione nel corso del procedimento di risoluzione. Inoltre, in risposta ad una lettera inviata dalla ricorrente all’EASME ai fini della preparazione della replica, l’EASME avrebbe, da un lato, confermato che la relazione in questione non le era stata comunicata, poiché si trattava di un documento interno che serviva esclusivamente ad effettuare il proprio controllo, i cui risultati, ossia la risoluzione della convenzione di sovvenzione, le erano stati comunicati e, dall’altro, avrebbe rifiutato di dare alla ricorrente un accesso completo a detto documento e di rivelarle il nome dell’esperto di cui trattasi. Secondo la ricorrente, l’EASME l’avrebbe, quindi, privata della possibilità di confutare talune affermazioni contenute nella relazione dell’esperto di etica esterno. Pertanto, la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di contestare le affermazioni secondo cui «non si trattava di un progetto normale», che «il lavoro di merito era stato viziato da una condotta scorretta nelle ricerche» o ancora che «un certo numero di inadempimenti riguardo alla conformità all’etica erano stati rilevati in tale progetto». Così facendo, l’EASME avrebbe leso i diritti della difesa della ricorrente. Per quanto riguarda il contenuto della relazione dell’esperto di etica esterno dell’11 dicembre 2018, la ricorrente sottolinea che essa rinvia al blog «www.forbetterscience.com», tenuto da una persona che si presenta come «giornalista scientifico indipendente», che non sembra essere oggetto di una verifica esterna o di un riesame inter pares.

58      L’Eismea sostiene che, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, essa ha prodotto in allegato al controricorso la relazione dell’esperto di etica esterno, fatta eccezione per il nome dell’esperto in questione. Essa precisa che si tratta, in linea di principio, di un documento ad uso interno che le consente di formare la sua valutazione e non può quindi essere comunicato ai beneficiari. Essa sottolinea che, nel caso di specie, la ricorrente ha avuto modo di prendere posizione sui motivi di risoluzione dedotti nella seconda lettera di preinformazione nelle sue osservazioni su detta lettera e che non si può quindi parlare di una qualunque violazione dei diritti della difesa della ricorrente a tale riguardo. In ogni caso, l’Eismea precisa che, sebbene la relazione dell’esperto di etica esterno, che era stato incaricato di valutare le osservazioni della ricorrente sulla prima lettera di preinformazione, ha effettivamente segnalato i casi di errore professionale, essa non è servita da fondamento alla seconda lettera di preinformazione, dato che l’EASME aveva, essa stessa, già preso conoscenza di tali casi di errori professionali. Ne conseguirebbe che la relazione di cui trattasi non ha arrecato pregiudizio alla ricorrente.

59      Occorre, innanzitutto, rilevare che tale motivo è stato sollevato per la prima volta nella replica. Orbene, dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, occorre constatare che tale motivo si basa sull’esistenza della relazione di un esperto di etica esterno, incaricato dall’EASME nell’ambito di un procedimento interno, che non è stata comunicata alla ricorrente durante il procedimento di risoluzione della convenzione di sovvenzione e della cui esistenza quest’ultima sarebbe venuta a conoscenza attraverso il controricorso. A tale riguardo, occorre rilevare che, dagli scambi di messaggi di posta elettronica tra la ricorrente e l’EASME relativi alla relazione in questione, risulta che quest’ultima non si trovava sul portale Internet destinato ai partecipanti al programma quadro Orizzonte 2020 e che non è stata comunicata alla ricorrente, in quanto si trattava, secondo l’EASME, di un documento interno. Occorre, altresì, rilevare che l’Eismea non contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui quest’ultima sarebbe venuta a conoscenza dell’esistenza di tale rapporto per la prima volta mediante il controricorso.

60      Si deve, quindi, ritenere che tale motivo si fonda su elementi di fatto e di diritto emersi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e che esso deve, pertanto, essere considerato ricevibile, alla luce dei requisiti posti dall’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

61      Inoltre, occorre ricordare che, come dichiarato dalla Corte, se le parti decidono, nel loro contratto, mediante una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, tale giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stipulato nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei principi generali del diritto dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81).

62      Infatti, quando l’EASME esegue un contratto, essa resta soggetta agli obblighi ad essa incombenti in forza della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione. Pertanto, la circostanza che il diritto applicabile al contratto di cui trattasi non assicuri le stesse garanzie conferite dalla Carta e dai principi generali del diritto dell’Unione non esonera l’EASME dal garantire il loro rispetto nei confronti dei suoi contraenti (sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 82; v., altresì, in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, punto 86).

63      Ne consegue che, nel caso di specie, il Tribunale è competente ad esaminare un’asserita violazione dei diritti della difesa della ricorrente da parte dell’EASME.

64      La ricorrente contesta all’EASME, in sostanza, da un lato, di non averle dato la possibilità di prendere posizione sulle valutazioni espresse dall’esperto di etica esterno nella sua relazione dell’11 dicembre 2018 riguardante le sue osservazioni sulla prima lettera di preinformazione, prima di prendere la decisione di risolvere la convenzione di sovvenzione e di avere, pertanto, violato il suo diritto di essere ascoltata e, dall’altro, di non averle comunicato il nome dell’esperto di etica esterno nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale in violazione dei suoi diritti della difesa.

65      A tale proposito, occorre rammentare che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, che, dal 1° dicembre 2009, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, riconosce «il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio». Il diritto di essere ascoltati è di applicazione generale (v. sentenza dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punto 81 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il rispetto di tale diritto è richiesto, indipendentemente dalla natura del procedimento amministrativo che conduce all’adozione di un provvedimento individuale, qualora l’amministrazione si proponga, secondo la formulazione stessa di detta disposizione, di adottare nei confronti di un individuo un siffatto «provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio». Il diritto di essere ascoltato, che dev’essere garantito anche in mancanza di una normativa specifica applicabile, esige che la persona interessata sia stata previamente posta in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà (sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑584/16, EU:T:2017:282, punto 150).

66      In particolare, il rispetto del diritto di essere ascoltato implica che l’interessato sia posto in grado, prima dell’adozione della decisione per esso lesiva, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze in base ai quali tale decisione sarà adottata (sentenza dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punti 80 e 81, e ordinanza del 17 giugno 2019, BS/Parlamento, T‑593/18, non pubblicata, EU:T:2019:425, punti 76 e 77).

67      Dall’articolo 22.1.1 della convenzione di sovvenzione risulta che l’EASME ha la possibilità di ricorrere a esperti esterni al fine di verificare la corretta attuazione di un progetto nonché la conformità di tale progetto agli obblighi previsti dalla convenzione.

68      Inoltre, dall’articolo 50.3.2 della convenzione di sovvenzione risulta che, prima di risolvere la convenzione, sulla base dell’articolo 50.3.1, lettera f), l’EASME è tenuta a notificare formalmente al beneficiario la sua intenzione e le sue motivazioni e a invitarlo a presentare le sue osservazioni entro un termine di 30 giorni dalla notifica.

69      Nel caso di specie, occorre rilevare che la relazione dell’esperto di etica esterno dell’11 dicembre 2018 verteva sulle osservazioni della ricorrente riguardanti la prima lettera di preinformazione. Se è vero che tale relazione comprendeva anche un passaggio, il cui contenuto è ricordato al punto 35 supra, relativo all’indagine del CEPN sui lavori di A e del suo gruppo di lavoro, nonché sul loro collegamento con il progetto P-TEV, è giocoforza constatare che tale passaggio confermava semplicemente le informazioni già menzionate nella relazione del terzo controllo etico del 28 settembre 2018, che conteneva un passaggio formulato nel seguente modo:

«[R]ecentemente, sono state condotte in Svezia indagini ufficiali vertenti su problemi di condotta scorretta nelle ricerche e sull’etica e hanno dimostrato l’esistenza di una condotta scorretta nelle ricerche durante i lavori precursori ai quali il progetto P-TEV rinviava nonché durante i lavori clinici che avevano consentito di dimostrare la convalida di concetti per le procedure utilizzate nell’ambito di detto progetto».

70      Risulta, peraltro, dal testo stesso dell’elenco degli argomenti contraddittori allegato alla lettera di risoluzione che l’EASME si è basata, per quanto riguarda l’accertamento dell’esistenza dell’indagine del CEPN sui lavori di A riguardanti il progetto P-TEV, sulla relazione del terzo controllo etico.

71      Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può ritenere che l’EASME abbia fondato la risoluzione della convenzione di sovvenzione sulle valutazioni contenute nella relazione dell’esperto di etica esterno dell’11 dicembre 2018.

72      Inoltre, occorre altresì rilevare che le ragioni della risoluzione della convenzione di sovvenzione sono state indicate alla ricorrente nella seconda lettera di preinformazione, sulla quale quest’ultima ha avuto modo di prendere posizione, come dimostrano le osservazioni da essa depositate il 19 marzo 2019, conformemente all’articolo 50.3.2 della convenzione di sovvenzione.

73      In tali circostanze, si deve ritenere che, nel caso di specie, l’EASME non abbia violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata.

74      Peraltro, è giocoforza constatare che, poiché, come rilevato al punto 71 supra, l’EASME non ha fondato la decisione di risolvere la convenzione di sovvenzione sulla relazione dell’esperto di etica esterno, la circostanza che l’Eismea non abbia comunicato alla ricorrente il nome dell’esperto in questione nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non è, in ogni caso, idonea a ledere i diritti della difesa della ricorrente in detto procedimento.

75      Pertanto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione

76      La ricorrente sostiene che A, che è stata designata dall’EASME nella seconda lettera di preinformazione nonché nella lettera di risoluzione come la persona riconosciuta colpevole di un errore professionale dal CEPN, non è né il beneficiario della sovvenzione, né una persona fisica che ha il potere di rappresentarlo o di agire in suo nome, ai sensi dell’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione. Pertanto, nella sua qualità di parte della convenzione di sovvenzione e di unica destinataria del finanziamento, la ricorrente sarebbe la beneficiaria di detta convenzione, conformemente al glossario della Commissione messo a disposizione dei candidati a una sovvenzione e come risulta dal testo stesso della convenzione di sovvenzione. Inoltre, a partire dal momento in cui ha lasciato il consiglio di amministrazione della ricorrente nel luglio 2015, A non avrebbe avuto alcun potere di rappresentare la ricorrente o di prendere decisioni a suo nome. Un tale potere non le sarebbe stato conferito neppure dalla sua qualità di cofondatrice della ricorrente. A tale riguardo, dalla legge svedese sulle società risulterebbe che la partecipazione minoritaria detenuta da A nel momento in cui è stata presentata la proposta relativa al progetto P-TEV non le consentiva di rappresentare la ricorrente o di adottare decisioni a suo nome. Inoltre, la ricorrente sottolinea che neppure il contratto di lavoro a tempo parziale di cui ha beneficiato A dal 2015 fino alla sua risoluzione il 1° ottobre 2016, le conferiva il potere di rappresentarla, né di agire in suo nome. La ricorrente sottolinea, inoltre, che A non ha partecipato ad alcuna delle sue attività a partire dalla sospensione senza remunerazione del suo contratto di lavoro il 4 marzo 2016 fino alla risoluzione di detto contratto, e che essa non ha, quindi, esercitato alcuna influenza sulla proposta relativa al progetto P-TEV presentata nell’aprile 2017. Secondo la ricorrente, in tali circostanze, è evidente che A non rientra nella categoria delle persone di cui all’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione e che, pertanto, l’errore professionale di cui essa si sarebbe resa colpevole non poteva giustificare la risoluzione della convenzione di sovvenzione.

77      La ricorrente sostiene che è a causa di tale constatazione che l’Eismea tenta di modificare retroattivamente la motivazione della risoluzione della convenzione di sovvenzione sostenendo per la prima volta dinanzi al Tribunale che è in realtà la ricorrente, nella sua qualità di beneficiaria, ad essere responsabile di un errore nelle ricerche. Orbene, secondo la ricorrente, l’Eismea non avrebbe il diritto di riesaminare i motivi della risoluzione in tale fase del procedimento senza violare il principio di prevedibilità del procedimento giurisdizionale. Inoltre, in forza del codice europeo di buona condotta amministrativa, l’amministrazione sarebbe tenuta ad adottare decisioni prevedibili e chiare.

78      La ricorrente fa valere che, anche nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse accettare che l’Eismea modifichi retroattivamente le ragioni per le quali la convenzione di sovvenzione è stata risolta, tale risoluzione resterebbe comunque priva di fondamento. Pertanto, la ricorrente sottolinea che essa non contesta le conclusioni del CEPN riguardanti gli errori nelle ricerche commessi da A e dal suo gruppo di ricerca. Tuttavia, essa sostiene che non le si può contestare di aver consapevolmente incluso nella proposta relativa al progetto P-TEV articoli accademici viziati da errori nelle ricerche, che avrebbero avuto conseguenze sulla pertinenza scientifica e tecnologica di detto progetto.

79      A tale proposito, in primo luogo, la ricorrente sottolinea che la proposta relativa al progetto P-TEV è stata presentata all’EASME nell’aprile 2017, mentre la relazione del CEPN è stata resa pubblica soltanto nel marzo 2018. In risposta all’argomento dell’Eismea secondo cui essa era consapevole dei problemi che incidevano sui lavori di A al momento della presentazione del progetto P-TEV, poiché l’aveva sospesa a seguito delle affermazioni di errori nelle ricerche sin dal mese di marzo 2016, la ricorrente osserva che, all’epoca, il risultato dell’indagine condotta dall’Università di Göteborg era incerto e che i problemi erano chiaramente complessi, come testimoniava la durata di tale indagine. Essa osserva, infatti, che la decisione del vice rettore dell’Università di Göteborg, che constata formalmente gli inadempimenti nelle ricerche di A e del suo gruppo di ricerca, risale al mese di giugno 2018.

80      In secondo luogo, la ricorrente osserva che le pubblicazioni universitarie citate nella proposta relativa al progetto P-TEV non contenevano o non contenevano più un’immagine erronea al momento della presentazione di tale proposta nell’aprile 2017. Infatti, anzitutto, per quanto riguarda l’articolo di Lancet, la ricorrente afferma di avervi fatto riferimento per suffragare il fatto che i vasi sanguigni derivanti dall’ingegneria dei tessuti non comportavano rigetti né altri gravi problemi di sicurezza. I risultati menzionati in tale articolo sarebbero basati su una tecnologia più vecchia, che non sarebbe utilizzata dalla ricorrente, nell’ambito della quale la ricellularizzazione sarebbe effettuata utilizzando cellule di midollo osseo. La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto indicato nella seconda lettera di preinformazione, l’articolo di Lancet, che conteneva un errore minore relativo ad un’immagine ingrandita, non è stato oggetto di un accertamento di colpa nelle ricerche da parte del CEPN ed era ancora pubblicato nella sua forma originale quando la proposta relativa al progetto P-TEV è stata presentata all’EASME, in quanto il giornale non ha ritenuto necessaria la pubblicazione di un erratum. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo pubblicato nella rivista EBioMedicine, la ricorrente afferma che si tratta del riferimento più importante per il progetto P-TEV, in quanto sottolinea che i risultati clinici dimostrano che l’ingegneria dei tessuti che utilizza il sangue periferico, corrispondente alla tecnologia da essa sviluppata, non comporta, in linea generale, né rigetto né altri gravi problemi di sicurezza. La ricorrente sottolinea che il CEPN non ha rilevato alcuna incoerenza in tale articolo tale da giustificare la sua inclusione nell’ambito della sua indagine e che esso non è stato, quindi, oggetto di un accertamento di errori nelle ricerche, come erroneamente indicato nella seconda lettera di preinformazione. Infine, in merito all’articolo del Journal of Vascular Surgery, la ricorrente indica che esso è stato utilizzato come riferimento per quanto riguarda gli esperimenti relativi alle vene con valvola, ma che la sua importanza era minore per il progetto P-TEV, poiché non riguardava esperimenti clinici, ma esperimenti in vitro. La ricorrente rileva che tale articolo non è stato menzionato nella seconda lettera di preinformazione, ma conteneva, al momento della sua pubblicazione, tabelle di immagini erronee, che hanno giustificato la constatazione di una condotta scorretta nelle ricerche da parte del CEPN. Tuttavia, la ricorrente sottolinea che tale articolo è stato oggetto di un erratum pubblicato dal Journal of Vascular Surgery nel marzo 2017, prima di essere ritirato nel marzo 2019 a causa della politica del giornale.

81      Peraltro, la ricorrente fa valere che le constatazioni del gruppo di esperti esterni in etica in occasione dei tre controlli etici effettuati nel corso del 2018, descritti nel controricorso, sono privi di rilevanza nell’ambito della presente controversia, in quanto l’EASME, alla fine, non ha preso in considerazione le asserite violazioni dei principi etici per giustificare la sua decisione di risolvere la convenzione di sovvenzione, come risulta dalla seconda lettera di preinformazione. In tal senso, la ricorrente considera parimenti privo di rilevanza il riferimento all’articolo 34 della convenzione di sovvenzione.

82      L’Eismea ricorda gli inadempimenti constatati nel corso dei tre controlli etici successivi, che la ricorrente avrebbe deliberatamente omesso di menzionare nel ricorso, e sottolinea che il fatto che essa, per tre volte, non sia riuscita a soddisfare i requisiti etici che erano già stati individuati dai rapporti etici relativi a tali controlli, è particolarmente preoccupante per un progetto che, per sua natura, solleva preoccupazioni etiche rilevanti.

83      Pertanto, l’Eismea sostiene che l’interpretazione fatta dalla ricorrente dell’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione è troppo restrittiva. A suo avviso, la ricorrente non comprende che tale disposizione le sia applicabile nella fattispecie in qualità di beneficiaria, a prescindere da A. Lo stesso varrebbe per l’articolo 34 della convenzione di sovvenzione, in base al quale, se il beneficiario non adempie ad uno dei suoi obblighi etici, la convenzione può essere risolta. Secondo l’Eismea, è in tale contesto che deve essere letta la decisione di risoluzione. Infatti, dal testo dell’elenco degli argomenti allegato alla lettera di risoluzione risulterebbe che la decisione di risolvere la convenzione di sovvenzione non aveva alcun nesso con la partecipazione, il lavoro o l’appartenenza di A al consiglio di amministrazione della ricorrente e l’EASME non avrebbe, del resto, mai fatto riferimento a tali elementi. Gli argomenti della ricorrente secondo cui A non rientrerebbe nella categoria delle persone a cui si riferisce l’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione sarebbero, quindi, irrilevanti.

84      Per contro, secondo l’Eismea, non vi è dubbio che la proposta relativa al progetto P-TEV si basava su una tecnologia concepita in collaborazione con A e su ricerche condotte da quest’ultima e dal suo gruppo di ricerca. Inoltre, l’Eismea sottolinea che la proposta relativa al progetto P-TEV faceva riferimento alle pubblicazioni scientifiche più pertinenti per il contenuto di detto progetto.

85      Orbene, secondo l’Eismea, come spiegato nella seconda lettera di preinformazione, gli elementi di ricerca sui quali si basava la proposta della ricorrente erano viziati da un errore professionale. La prova della condotta scorretta nelle ricerche sarebbe stata data, per quanto riguarda i lavori presentati dai beneficiari del progetto P-TEV, nella proposta presentata dalla ricorrente nell’aprile 2017, dal CEPN.

86      L’Eismea evidenzia che gli articoli citati su iniziativa della ricorrente nella sezione 4 della proposta relativa al progetto P-TEV, come le pubblicazioni più pertinenti riguardanti il contenuto del progetto in questione, erano parimenti menzionati nella parte A dell’allegato 1 della convenzione di sovvenzione. A tale proposito, l’Eismea riconosce che l’articolo di EBiomedicine non era menzionato nella relazione del CEPN, ma osserva che, secondo quanto affermato dalla ricorrente, il CEPN aveva comunque avuto cura di verificare che esso non presentasse incoerenze. L’Eismea rileva, altresì, che la ricorrente non contesta che, secondo il CEPN, l’articolo di Lancet, che sembrava particolarmente rilevante per il progetto P-TEV, contenesse un errato ingrandimento di un’immagine e che, anche se non era stato possibile dimostrare che si trattava di un falso, la spiegazione fornita sembrava strana e suscitava dubbi circa l’affidabilità di tali ricerche. Per quanto riguarda l’articolo del Journal of Vascular Surgery, l’Eismea osserva che il CEPN ha constatato la presenza di due immagini mal posizionate e compresse, il che equivaleva ad una manipolazione dell’immagine e a una disonestà scientifica e che, di conseguenza, tutti i coautori, compresa A, sono stati dichiarati colpevoli di frode scientifica.

87      L’Eismea sottolinea, altresì, il carattere contraddittorio dell’argomento della ricorrente secondo cui gli errori nelle ricerche rilevati nelle pubblicazioni di A non avrebbero avuto effetti sul progetto P-TEV, in quanto essa si sarebbe basata su nuovi dati preclinici. L’Eismea ritiene, peraltro, che sia preoccupante che la ricorrente non abbia ritenuto necessario informarla del fatto che il progetto P-TEV si basava su nuove ricerche precliniche e di fornire una pubblicazione o un insieme di ricerche a sostegno dei lavori effettuati, come era tenuta a fare in forza dell’articolo 17.2 della convenzione di sovvenzione.

88      L’Eismea aggiunge che la ricorrente era perfettamente a conoscenza delle affermazioni di condotta scorretta nelle ricerche che riguardavano A nel 2016 e del loro impatto sul progetto P-TEV al momento della presentazione di detto progetto. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, come indicato dalla ricorrente nel ricorso, essa aveva appunto adottato misure dirette a allontanare A dalla sua organizzazione, in particolare mediante la sospensione del suo contratto di lavoro nel marzo 2016, poi la risoluzione di tale contratto nel settembre 2016 e il riacquisto delle sue partecipazioni. Ciò sarebbe altresì dimostrato dall’affermazione formulata dalla ricorrente nella replica secondo la quale, «tenuto conto delle controversie riguardanti [A], [essa] [avrebbe] deciso in una fase iniziale dell’attuazione del progetto P-TEV, di non basarsi sui dati emersi dalle sue ricerche» e secondo la quale, «[a]lla luce di ciò, [essa] e i suoi partner [avrebbero] prodotto tutti i dati preclinici necessari per le domande di autorizzazione di sperimentazioni cliniche». Secondo l’Eismea, risulta quindi che la ricorrente ha consapevolmente presentato nella sua proposta due articoli come le «pubblicazioni scientifiche più pertinenti relative al contenuto del progetto proposto», che contenevano prove attestanti una condotta scorretta, come era stato dimostrato prima che le fosse presentata detta proposta. Essa ritiene che, tenuto conto di tali elementi, il fatto che, al momento della presentazione della proposta, nessuno degli articoli contenesse un’immagine manipolata o che il CEPN abbia espresso il suo parere un anno dopo tale presentazione, non sia decisivo.

89      L’Eismea sottolinea che, in nessun momento, durante la fase di valutazione della sovvenzione o della proposta o dopo la concessione della sovvenzione, la ricorrente ha comunicato all’EASME che le pubblicazioni presentate nella sua proposta e la tecnologia su cui si basava il progetto P-TEV erano state oggetto di una condotta scorretta nelle ricerche e di una violazione etica e che ciò era manifestamente in contrasto con l’approccio basato sulla fiducia inerente a un progetto presentato nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020 e violava l’articolo 17.2 della convenzione di sovvenzione. A tale proposito, essa osserva che la ricorrente ha firmato una dichiarazione sull’onore all’inizio della fase di preparazione della sovvenzione, nella quale quest’ultima ha confermato di non aver reso false dichiarazioni comunicando le informazioni richieste quale condizione di partecipazione al procedimento di concessione di sovvenzione e di non aver omesso di fornire dette informazioni.

90      Secondo l’Eismea, se l’EASME fosse stata a conoscenza delle informazioni secondo cui la ricorrente si era basata su lavori viziati da un errore professionale, il progetto P-TEV non sarebbe stato preso in considerazione ai fini di un finanziamento. Nascondendo la condotta scorretta nelle ricerche di A, la ricorrente avrebbe effettivamente indotto in errore l’EASME e violato l’approccio basato sulla fiducia.

91      L’Eismea rileva, inoltre, che la ricorrente ha ammesso le conclusioni di errore professionale negli articoli che ha deliberatamente scelto di menzionare nella sua proposta solo una volta confrontata a queste ultime da parte dell’EASME, nel corso della procedura di preinformazione.

92      L’atteggiamento della ricorrente costituirebbe, quindi, una violazione dell’obbligo di rispettare i principi etici di cui all’articolo 34 della convenzione di sovvenzione, che potrebbe, secondo il Codice di condotta europeo per l’integrità nella ricerca della Federazione europea delle Accademie delle scienze e degli studi umanistici (European Federation of Academies of Sciences and Humanities – All European Academies, ALLEA) e della Fondazione europea per le scienza (European Science Foundation), essere analizzata come un errore professionale constatato con ogni mezzo, ai sensi dell’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione.

93      In limine, occorre rilevare che, come risulta dalla dichiarazione sull’onore firmata a nome della ricorrente dal suo direttore generale, il 18 maggio 2017, quest’ultima ha certificato che essa non si trovava in una delle situazioni che escludono che essa possa ricevere sovvenzioni dall’Unione, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 5, del regolamento n. 966/2012, sottolineando le seguenti circostanze:

«(...)

–        Essa (o persone aventi il potere di rappresentarla, prendere decisioni a suo nome o controllarla) non è stata condannata per un reato relativo alla sua condotta professionale con sentenza dell’autorità competente di uno Stato membro avente autorità di cosa giudicata;

–        nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo che l’[EASME] può giustificare, anche con decisioni della [Banca europea per gli investimenti (BEI)] e di organizzazioni internazionali;

(...)».

94      Si deve, altresì, rilevare che, conformemente all’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione, l’EASME può risolvere tale convenzione se il beneficiario o qualsiasi persona fisica autorizzata a rappresentarlo o a prendere decisioni a suo nome ha commesso, nel corso della procedura di aggiudicazione o nell’ambito della convenzione, errori sostanziali, irregolarità, frodi ovvero gravi violazioni dei suoi obblighi contrattuali, compresa l’errata esecuzione dell’azione, la presentazione di false informazioni, la mancata fornitura delle informazioni richieste o la violazione dei principi etici di cui all’articolo 34 di detta convenzione.

95      Orbene, occorre rilevare che, nel caso di specie, l’EASME non ha fondato la risoluzione della convenzione di sovvenzione sull’articolo 50.3.1, lettera f), di tale convenzione, ai sensi del quale l’EASME può risolvere la convenzione se «[i]l beneficiario (o qualsiasi persona fisica che abbia il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni a suo nome) ha commesso gravi errori professionali accertati con qualsiasi mezzo».

96      Occorre, infatti, ricordare che l’EASME ha avviato in successione due procedimenti di risoluzione della convenzione di sovvenzione. Il primo procedimento di risoluzione è stato avviato con la prima lettera di preinformazione del 18 ottobre 2018. In tale lettera, l’EASME ha infatti indicato che, tenuto conto delle persistenti inosservanze degli obblighi etici rilevate dal gruppo di esperti in esito al terzo controllo etico, essa riteneva che «la ricorrente avesse commesso gravi violazioni dei suoi obblighi in relazione alla convenzione o durante la procedura di aggiudicazione» (punto 33 supra).

97      Il secondo procedimento di risoluzione della convenzione di sovvenzione è stato avviato con la seconda lettera di preinformazione del 18 febbraio 2019. In tale seconda lettera, l’EASME ha espressamente indicato che, dopo aver esaminato le osservazioni della ricorrente sulla prima lettera di preinformazione, essa manteneva la sua intenzione di risolvere la convenzione di sovvenzione, «ma per motivi diversi». Nella medesima lettera, dopo aver fornito precisazioni su tali «motivi diversi», l’EASME ha indicato che essa riteneva che la convenzione di sovvenzione dovesse essere risolta sulla base dell’articolo 50.3.1, lettera f), di detta convenzione (punto 36 supra).

98      Ne consegue che, contrariamente a quanto fatto valere dall’Eismea, gli argomenti relativi alle asserite inosservanze, da parte della ricorrente, dei principi etici, rilevate nella relazione redatta in esito al terzo controllo etico e menzionati dall’EASME nella prima lettera di preinformazione, sono irrilevanti ai fini della valutazione della fondatezza della risoluzione della convenzione di sovvenzione.

99      Occorre, altresì, rilevare che il motivo fornito dall’EASME per giustificare la risoluzione della convenzione di sovvenzione sulla base dell’articolo 50.3.1, lettera f), della suddetta convenzione, era inequivocabilmente il fatto che A fosse stata riconosciuta colpevole di errore professionale e non, come sostenuto dall’Eismea nelle sue osservazioni scritte e all’udienza, il fatto che la ricorrente avesse consapevolmente incluso nella proposta di progetto P-TEV lavori viziati da errori nelle ricerche e quindi indotto in errore l’EASME sulla sua capacità di eseguire correttamente il progetto o di aver consapevolmente fatto affidamento nell’esecuzione del progetto sui lavori di A, che erano stati riconosciuti come viziati da errori nelle ricerche.

100    La tesi sostenuta dall’Eismea dinanzi al Tribunale è, pertanto, contraddetta dal contenuto della seconda lettera di preinformazione. Infatti, in tale lettera, l’EASME ha anzitutto rilevato che A, «cofondatrice [della ricorrente]», era stata riconosciuta colpevole di gravi errori professionali da parte del CEPN, e ha poi precisato che due pubblicazioni presentate come le pubblicazioni scientifiche più pertinenti relative al contenuto del progetto P-TEV contenevano prove dell’errore in questione e ha ricordato le severe critiche del CEPN quanto al funzionamento del gruppo di ricerca di A (punto 36 supra). Essa ha poi indicato che «tali conclusioni mett[evano] in dubbio l’integrità professionale di [A] e quindi la capacità operativa d[ella ricorrente] di attuare in modo adeguato il progetto, e il suo rispetto dei requisiti di non esclusione stabiliti dalla normativa finanziaria dell’[Unione]» (punto 36 supra).

101    In tale contesto, è particolarmente significativo il fatto che la seconda lettera di preinformazione faceva riferimento ad un’eventuale violazione da parte della ricorrente dei suoi obblighi di non esclusione in ragione della situazione della sua cofondatrice, la quale avrebbe potuto, se fosse stata dimostrata, giustificare una risoluzione della convenzione di sovvenzione sulla base dell’articolo 50.3.1, lettera l), di detta convenzione, ma che essa non conteneva, per contro, alcun elemento diretto a dimostrare che la ricorrente stessa avesse commesso un errore professionale.

102    È dunque giocoforza constatare che, nella seconda lettera di preinformazione, l’EASME ha ritenuto che fosse l’errore professionale commesso da A a mettere in discussione la capacità della ricorrente di eseguire il progetto P-TEV e il suo rispetto dei suoi obblighi di non esclusione e non un qualunque errore commesso dalla ricorrente stessa.

103    Tale constatazione risulta altresì dalla formulazione stessa della conclusione che figura nell’elenco degli argomenti contraddittori della lettera di risoluzione, che così recita:

«Nel caso di specie, il motivo oggettivo [di cui all’articolo 50.3.1, lettera f)] è confermato. [A] era una cofondatrice del beneficiario che è stata dichiarata colpevole di un errore professionale da parte del CEPN».

104    A tale proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione, l’EASME può recedere dalla convenzione se «[i]l beneficiario (o qualsiasi persona fisica che abbia il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni a suo nome) ha commesso un grave errore professionale accertato con qualsiasi mezzo».

105    Orbene, da un lato, dalla prima pagina della convenzione di sovvenzione risulta che il beneficiario di detta convenzione non era A, bensì la ricorrente.

106    D’altra parte, dagli elementi del fascicolo, non contestati dall’Eismea, risulta che, in primo luogo, il contratto di lavoro di A, che era stata assunta a tempo parziale dalla ricorrente come direttrice scientifica dal settembre 2015, è stato sospeso, senza retribuzione, nel marzo 2016 e risolto nel dicembre 2016, che, in secondo luogo, A non è più membro del consiglio di amministrazione della ricorrente dal luglio 2015 e che, in terzo luogo, la partecipazione di A nel capitale della ricorrente era, al momento della presentazione della domanda di sovvenzione per il progetto P-TEV e fino a quando A ha venduto la totalità della suddetta partecipazione alla fine del 2018, al di sotto della soglia che consente di prendere decisioni a nome della ricorrente secondo il diritto societario svedese.

107    È vero che l’Eismea ha fatto valere, per la prima volta in udienza, che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, quest’ultima non aveva interrotto tutti i suoi legami con A dall’aprile 2016, in quanto essa sarebbe stata designata come supervisore scientifico nell’ambito di un’azione «Marie Skłodowska-Curie» del programma quadro Orizzonte 2020 cui partecipava la ricorrente. Orbene, anzitutto, occorre osservare che tale affermazione illustra il carattere contraddittorio dell’argomentazione dell’Eismea dinanzi al Tribunale, in quanto, peraltro, essa sostiene che l’EASME ha fondato la risoluzione della convenzione di sovvenzione su un grave errore professionale che sarebbe stato commesso dalla ricorrente e non da una persona fisica che ha il potere di rappresentarla o di agire in suo nome. Occorre poi rilevare che l’Eismea non ha prodotto alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione in udienza. Infine, occorre sottolineare che l’affermazione dell’Eismea non è, in ogni caso, idonea a dimostrare che A avrebbe rappresentato o agito a nome della ricorrente nell’ambito del progetto P-TEV.

108    È dunque giocoforza constatare che A non rientrava nella categoria delle persone di cui all’articolo 50.3.1, lettera f), della convenzione di sovvenzione, in quanto non era né il beneficiario della sovvenzione ai sensi di quest’ultima, né una persona che agiva in nome o per conto del beneficiario durante o dopo che si era resa colpevole di errori nelle ricerche accertati dal vicerettore dell’Università di Göteborg sulla base delle conclusioni dell’indagine del CEPN.

109    Pertanto, si deve concludere che la risoluzione della convenzione di sovvenzione da parte dell’EASME in forza dell’articolo 50.3.1, lettera f), di detta convenzione, per il motivo dedotto nella lettera di risoluzione del 19 aprile 2019, era priva di fondamento.

110    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti dedotti dall’Eismea nella presente causa.

111    Infatti, da un lato, occorre rilevare che l’argomento dell’Eismea secondo cui la ricorrente stessa avrebbe commesso un errore professionale occultando deliberatamente gli errori professionali commessi da A nelle ricerche, in occasione della presentazione della sua proposta di progetto P-TEV, in violazione dell’obbligo di rispettare i principi etici enunciato dall’articolo 34 della convenzione di sovvenzione o, ancora, secondo il quale la ricorrente avrebbe commesso un grave errore professionale basandosi consapevolmente, nell’esecuzione del progetto P-TEV, sui lavori di A, che erano stati riconosciuti viziati da carenze nelle ricerche, costituisce un nuovo motivo di risoluzione della convenzione di sovvenzione. Orbene, se si dovesse consentire all’Eismea di modificare, nella fase del procedimento giurisdizionale, i motivi per cui ha deciso di risolvere la convenzione di sovvenzione, verrebbe necessariamente pregiudicata l’efficacia della procedura di risoluzione prevista dall’articolo 50.3.2 di detta convenzione e i diritti che essa garantisce ai beneficiari.

112    Dall’altro lato e in ogni caso, occorre rilevare che l’argomento dell’Eismea si basa sull’erronea premessa che la ricorrente le avrebbe deliberatamente occultato gli errori nelle ricerche relative ai lavori citati nella proposta relativa al progetto P-TEV.

113    Infatti, occorre rilevare che, anche se la ricorrente era, per sua stessa ammissione, a conoscenza delle accuse contro A fin dal 3 marzo 2016 e che, di conseguenza, ha sospeso il contratto di lavoro di quest’ultima prima di risolverlo definitivamente alla fine di settembre dello stesso anno e interrompere ogni contatto con il suo gruppo di ricerca, resta nondimeno il fatto che, al momento della presentazione del progetto P-TEV, l’indagine della CEPN era ancora in corso e la constatazione ufficiale di errori nelle ricerche da parte di A e del suo gruppo di lavoro, è stata fatta dal vice rettore dell’Università di Göteborg, sulla base delle conclusioni del CEPN rese pubbliche nel marzo 2018, solo nel giugno 2018. Ne consegue che l’Eismea non può contestare alla ricorrente di averle nascosto gli errori in questione. La circostanza che la ricorrente stessa abbia affermato di essersi dissociata in una fase iniziale dell’esecuzione del progetto P-TEV dalle ricerche di A generando i propri dati preclinici, tenuto conto delle controversie riguardanti quest’ultima, non è, di per sé, idonea a rimettere in discussione tale constatazione.

114    Inoltre, occorre, altresì, rilevare l’affermazione dell’Eismea secondo cui gli articoli presentati come i più pertinenti per il contenuto del progetto P-TEV erano viziati da errori nelle ricerche nel momento in cui le è stata presentata la proposta del progetto P-TEV è errata. Infatti, contrariamente a quanto indicato nella seconda lettera di preinformazione e come riconosciuto dall’Eismea, l’articolo di EBiomedicine non è stato oggetto di un accertamento di colpa nelle ricerche da parte del CEPN, il quale non ha rilevato incoerenze che avrebbero giustificato di includerlo nell’ambito della sua indagine. Allo stesso modo, contrariamente a quanto indicato anche nella seconda lettera di preinformazione, dalla relazione del CEPN risulta che, se è vero che l’articolo di Lancet comprendeva un ingrandimento errato di immagine che suscitava dubbi sull’affidabilità dei suoi risultati, esso non è stato oggetto di un accertamento di frode nelle ricerche. Infine, per quanto riguarda l’articolo del Journal of Vascular Surgery, che è stato oggetto di un accertamento di errore nelle ricerche da parte del CEPN, l’Eismea non contesta che, alla data in cui le è stata presentata la proposta relativa al progetto P-TEV, la tabella di immagini che ha giustificato l’accertamento di un errore nelle ricerche era già stata oggetto della pubblicazione di un erratum. Inoltre, occorre rilevare che l’Eismea non fornisce alcun elemento di prova a sostegno dell’affermazione secondo cui è a causa degli inadempimenti nella ricerca, constatati dal CEPN in merito ai lavori di A, che il Journal of Vascular Surgery avrebbe successivamente cancellato l’articolo in questione invocando la sua politica editoriale.

115    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere il primo motivo e, pertanto, il ricorso nel suo insieme, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

 Sulle spese

116    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’Eismea, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La risoluzione, da parte dell’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese, della convenzione di sovvenzione concernente il progetto «Vene personalizzate provenienti dall’ingegneria dei tessuti umani come prima cura per i pazienti affetti da insufficienza venosa cronica-P-TEV» (Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency-P-TEV), recante il riferimento 778620, è dichiarata nulla.

2)      L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI è condannata alle spese.

Costeira

Kancheva

Perišin

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 marzo 2022.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.